Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/1974, n. 204
CASS
Sentenza 25 gennaio 1974

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L'ente proprietario di una strada pubblica e tenuto a mantenere la strada stessa in condizioni di transitabilita non difformi da quelle apparenti e tali da non creare pericoli occulti e cioe pericoli oggettivamente non visibili e soggettivamente non prevedibili. ( nella specie, i giudici di appello hanno affermato che uno strapiombo, di circa tre metri di profondita, compreso tra il margine esterno di una strada statale e gli edifici che la fiancheggiavano, non protetto in alcun modo prima del limite della Sede stradale e privo di adeguata illuminazione, costituisse una vera e propria insidia. La SC, ha ritenuto la motivazione congrua e la decisione informata al principio di diritto enunciato). ( V 1193'71, mass n 351336; 667'71, mass n 350407).*

Accertato che le condizioni in cui si trova una strada danno luogo ad un'insidia per l'utente, la conoscenza o il riconoscimento, da parte dell'ente proprietario, dell'esistenza di una tale situazione, e del tutto irrilevante ai fini della responsabilita di esso a norma dell'art 2043 cod civ.*

Commentari5

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO 1. I fatti, rilevanti ai fini del decidere, possono essere così riassunti: - il signor [omissis] acquistava, nell'anno 1983, un fondo in località Zolfara del Comune di Rossano Calabro, ricadente in zona demaniale marittima, realizzandovi abusivamente (senza alcun previo titolo abilitativo) un manufatto in muratura «facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza» adibito ad «abitazione primaria», nonché, «un piccolo corpo di fabbrica adibito ad autoclave»; - in data 26 settembre 1986, relativamente a tale manufatto, l'appellante presentava un'istanza di condono ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47; - nelle more del procedimento di condono, la Capitaneria di porto del …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Art. 69, co. 4, c.p. dichiarata illegittimità costituzionale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2023

    3. La soluzione adottata dalla Consulta La Corte costituzionale, dopo avere esaminato le questioni preliminari prospettate dall'Avvocatura dello Stato, ritenendole non meritevoli di accoglimento, passando al merito, innanzi tutto considerava – quanto al quadro normativo, nel quale si collocano le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Assise di Appello di Torino – che il delitto di «[d]evastazione saccheggio e strage» di cui all'art. 285 cod. pen. e la circostanza diminuente della «lieve entità del fatto» di cui all'art. 311 cod. pen. si rinvengono nel codice penale del 1930 con una formulazione rimasta sempre invariata, anche dopo le modifiche introdotte dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/1974, n. 204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 204
Data del deposito : 25 gennaio 1974

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