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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3691/2024 R.G. promossa da
C.F. , con sede in Cagliari, Via Parte_1 P.IV_1
Donizzetti n. 30/B, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tronci come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Pontano Gioviano n. 3
- attrice opponente - contro
P. IV , con sede in Luzzara (RE), Via CP_1 P.IV_2
Parri n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Piero Scarpari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Viale Virgilio n. 63/b
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia la S.V. Ill.ma,
1 di 9 Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo
Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesatto inadempimento nell'obbligazione contrattuale assunta dalla e CP_1 conseguentemente condannare la medesima società al pagamento della somma pari a € 6.799,012 quale risarcimento derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione e la conseguente perdita del beneficio fiscale di cui in narrativa In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Per PARTE OPPOSTA:
Nel merito: rigettare ogni diversa domanda od eccezione di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo n. 1248 del 3.10.204
(R.G. n 2966/2024)
In via subordinata: condannare a pagare a Parte_1 CP_2 la somma di €. 17.680,00, o quel diverso importo ritenuto
[...] come dovuto, oltre agli interessi moratori ex Dlg 231/02, o di legge, dalle scadenze dei pagamenti al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che i disegni dell'impianto, che si mostrano al teste, venivano redatti in data 29.05.2023, ma sottoscritti da solo il Parte_1
29.09.23?
2) Vero che gli impianti di elevazione come quello CP_1 commissionato da , sono costruiti a misura per l'immobile Parte_1 ove vanno installati e non sono diversamente utilizzabili?
3) Vero che, dopo la consegna delll'impianto (15.12.23), più CP_1 volte cercava di concordare la data per l'installazione dell'elevatore, ma chiedeva si spostare le date, in quanto il cantiere Controparte_3 non era ancora ultimato?
2 di 9 4) Vero che, a seguito dei solleciti di pagamento effettuati anche telefonicamente dal febbraio al maggio 2024, rispondeva Parte_1 di non poter pagare per insorti problemi di liquidità?
5) vero che in data 22.05.24, a seguito di una scambio di messaggi a mezzo Whatsapp, che si mostra al teste, sollecitava ancora CP_1 una volta il saldo e prometteva il pagamento e dichiarava Parte_1 che avrebbe adempiuto senza la necessità di adire le vie legali?
Si indicano a testi:
Sui capp. da 1 a 3:
c/o Spiga Elevatori srl - VIA MONACO, 14 – 09045 Testimone_1
QUARTU SANT'ELENA (CA)
AR UD - VIA PLATONE, 5 (sc.B) – 09134 PIRRI (CA)
c/o Testimone_2 CP_1
Sui capp. 4 e 5:
Testimone_3
c/o
[...] CP_1
Si chiede fina da ora che i testi e UD vengano sentiti con Tes_1 delega al giudice del tribunale di Cagliari.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1248/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3 ottobre
2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la CP_1 somma di € 17.680,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di un ascensore.
A sostegno dell'opposizione, lamentava che era Parte_1 stato richiesto il pagamento di fatture emesse per una prestazione non ancora eseguita e che l'impianto era stato consegnato in ritardo.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 6.799,01 a titolo di risarcimento dei
3 di 9 danni derivanti dal ritardo e conseguentemente dalla perdita del beneficio fiscale.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 febbraio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'8 maggio 2025 l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligazione ed entrambe le parti insistevano nelle rispettive istanze e conclusioni.
Alla successiva udienza del 15 maggio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto sottoscritto in data
8 maggio 2023 con cui acquistava da un Parte_1 CP_1 impianto elevatore modello “Ecovimec” per il prezzo di € 43.680,00
(IV inclusa), comprensivo di montaggio finale ed avviamento (cfr. doc. 2 dell'opponente).
ricevuti due acconti per complessivi € 26.000,00, ha CP_1 chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo residuo di €
17.680,00 a saldo della fattura n. V2/013 109 del 18 dicembre 2023.
L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
1.1. È manifestamente infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente alla prima udienza, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, non rientrando la presente controversia tra quelle che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, sono soggette al previo esperimento di tale procedimento.
4 di 9 1.2. Con il primo motivo di opposizione ha Parte_1 eccepito l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, per essere stata la fattura emessa ed il ricorso per decreto ingiuntivo proposto prima del montaggio dell'impianto, quando, cioè, la prestazione non era stata ancora eseguita.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti e comunque dalla concorde prospettazione delle parti, risulta che: l'impianto è stato consegnato in data 15 dicembre 2023 (cfr. D.D.T. sub doc. 10 dell'opponente), installato nell'ottobre 2024 e collaudato in data 20 novembre 2024
(cfr. certificato di collaudo sub doc. 12 dell'opponente); la fattura azionata in via monitoria è stata emessa in data 18 dicembre 2023
(cfr. doc. A dell'opposta); il ricorso monitorio è stato depositato in data 2 ottobre 2024.
È quindi vero che l'ascensore è stato installato e collaudato dopo l'emissione della fattura ed il deposito del ricorso monitorio, ma l'installazione è avvenuta a distanza di dieci mesi dalla consegna solo a causa del mancato approntamento del cantiere (presso l'edificio condominiale sito in Sinnai, Via Mariano IV n. 9) da parte dell'appaltatrice-acquirente (art. 115 c.p.c.), sulla Parte_1 quale gravava, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis delle condizioni generali di contratto, l'onere di preparare il cantiere in modo tale da consentire il montaggio dell'impianto.
E, in caso di ritardi imputabili all'acquirente, le condizioni generali di contratto, sottoscritte dall'odierna opponente, prevedono, all'art. 15, rubricato “Fatturazione - Esigibilità del credito”, che i pagamenti decorrono dopo trenta giorni dalla consegna dell'impianto
(«Qualora il bene già prodotto o consegnato non venga installato/posto in opera o collaudato per fatto, colpa o semplice richiesta del Cliente, comunque per cause non ascrivibili a Vimer S.r.l, la società, decorsi 30 (trenta) gg. dall'invio di una comunicazione tramite raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata
5 di 9 con cui si è dichiarata pronta o disponibile alla consegna/montaggio/collaudo, provvederà all'addebito di tutte le spettanze con decorrenza del termine di pagamento contrattuale dalla fatturazione indipendentemente da diverse condizioni concordate»).
Nel caso di specie, la fattura è stata sì emessa (in data 18 dicembre 2023) prima del decorso di trenta giorni dalla consegna dell'impianto (avvenuta in data 15 dicembre 2023), ma CP_1 non ha preteso il pagamento immediato, applicando invece i termini di pagamento contrattualmente pattuiti, ossia 30-60 giorni d.f. f.m., con la conseguenza che la modalità di fatturazione da parte di CP_1
è risultata comunque più favorevole a perché,
[...] Parte_1 se anche la fattura fosse stata emessa dopo trenta giorni dalla consegna (ossia in data 17 gennaio 2024), l'odierna opposta avrebbe avuto diritto di pretenderne il pagamento immediato.
1.3. Con il secondo motivo di opposizione, articolato per la prima volta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., ha eccepito l'inadempimento di nella Parte_1 CP_1 fornitura e posa dell'impianto, che non avrebbe superato i collaudi ed ottenuto le certificazioni a causa della mancanza di conformità alla normativa vigente e, perciò, non potrebbe essere messo in funzione fino alla risoluzione delle problematiche di sicurezza riscontrate.
Il motivo è infondato.
Come noto, il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta (Cass. S.U. 11748/2019,
Cass. 8199/2020).
Nel caso di specie, l'opponente, a sostegno della non conformità dell'impianto, ha prodotto il verbale di verifica periodica con esito negativo redatto dal tecnico accertatore della IMQ s.p.a. in data 17 dicembre 2024, nel quale si legge:
«Il dispositivo di extracorsa non è intervenuto. Il fuori piombo dell'installazione causa cattivo accoppiamento tra porte di cabina e di piano alle fermate 1 e 2.
6 di 9 Il contatto elettrico per l'apertura del tetto di cabina non è collegato. Il dispositivo di sovraccarico non risulta settato. Non è possibile aprire la porta del piano terra dall'interno del vano corsa.
Dopo l'accesso in fossa non è richiesto il reset per il ripristino della manovra normale. A seguito della prova di extracorsa, in assenza di camma di azionamento, l'operatore porte ha toccato la sommità del vano prima della cabina sugli arresti fissi predisposti, compromettendone l'assetto. I comandi a distanza del limitatore non hanno funzionato per cui non è stato possibile effettuare in sicurezza la prova del paracadute» (cfr. doc. 3, recante sottoscrizione con firma digitale).
Il tecnico accertatore ha quindi comunicato che «La rimessa in servizio dell'impianto è subordinata alla risoluzione delle non conformità riscontrate e all'esecuzione della prevista verifica straordinaria» (cfr. doc. 2, recante sottoscrizione con firma digitale).
Senonché, non vi sono elementi per affermare né che i suddetti malfunzionamenti da siano direttamente imputabili a Parte_1
perché essi sono sopravvenuti rispetto al collaudo CP_1 effettuato in data 20 novembre 2024, e sottoscritto dall'odierna opponente, nel quale si dava atto che «L'impianto installato [...] corrisponde a quanto ordinato ed è perfettamente funzionante» (cfr. doc. 12 di , né che i malfunzionamenti stessi siano Parte_1 ancora persistenti, perché l'odierna opponente, dopo aver prodotto una corrispondenza intercorsa tra le odierne parti dalla quale risulta che in data 22 aprile 2025 era stato programmato un intervento in garanzia da parte di una ditta terza, ha omesso anche solo di riferirne l'esito e, in particolare, di precisare se tale intervento sia stato eventualmente risolutivo e se, dunque, l'impianto sia stato o meno rimesso in funzione.
1.4. È infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da sul presupposto che a causa dei ritardi Parte_1 nella consegna dell'impianto avrebbe subito danni, pari
7 di 9 complessivamente ad € 6.799,01, conseguenti alla perdita del beneficio fiscale.
Assume l'opponente di essersi dovuta fare carico, nei confronti del committente, della somma di € 6.180,92, CP_4 corrispondente alla differenza per il cambio del regime di agevolazione fiscale, ridottosi dal 110% al 70% a decorrere dal 1° gennaio 2024, nonché dell'ulteriore 10% di tale somma, corrispondente alla perdita della possibilità di usufruire del c.d.
“superbonus” e di portare in cessione tale percentuale.
La richiesta risarcitoria non può essere accolta per molteplici motivi.
In primo luogo, perché l'opponente, oltre ad avere quantificato l'asserito danno in modo assolutamente unilaterale ed in assenza di qualsivoglia riferimento documentale volto a verificare la correttezza dei calcoli operati, non ha provato, né ha offerto di provare, di avere effettivamente subito il preteso pregiudizio economico (cfr. Cass.
21140/2007 e Cass. 5960/2005, secondo cui anche in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato).
In secondo luogo, perché la prospettazione dell'opponente muove da un presupposto errato, ossia il ritardo nella consegna dell'impianto da parte dell'opposta, che, in realtà, a fronte di un termine di consegna contrattualmente pattuito entro il 31 agosto
2023 e non solo espressamente qualificato come «indicativo e non vincolante per ma anche decorrente dal ricevimento dei CP_1 disegni firmati per accettazione dall'acquirente (cfr. art. 6 delle condizioni generali di contratto), ha consegnato l'ascensore in data 15 dicembre 2023, in anticipo rispetto ai 115 giorni indicativamente previsti per la costruzione dell'impianto (tra l'8 maggio 2023, data di sottoscrizione del contratto, e il 31 agosto 2023) e decorrenti dalla sottoscrizione dei disegni, avvenuta in data 29 settembre 2023 (cfr. doc. 5 dell'opponente).
8 di 9 Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1248/2024 emesso dal giudice unico del
Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IV (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3691/2024 R.G. promossa da
C.F. , con sede in Cagliari, Via Parte_1 P.IV_1
Donizzetti n. 30/B, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tronci come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Via Pontano Gioviano n. 3
- attrice opponente - contro
P. IV , con sede in Luzzara (RE), Via CP_1 P.IV_2
Parri n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Piero Scarpari come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Suzzara (MN), Viale Virgilio n. 63/b
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Voglia la S.V. Ill.ma,
1 di 9 Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo
Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesatto inadempimento nell'obbligazione contrattuale assunta dalla e CP_1 conseguentemente condannare la medesima società al pagamento della somma pari a € 6.799,012 quale risarcimento derivante dal ritardato adempimento dell'obbligazione e la conseguente perdita del beneficio fiscale di cui in narrativa In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Per PARTE OPPOSTA:
Nel merito: rigettare ogni diversa domanda od eccezione di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo n. 1248 del 3.10.204
(R.G. n 2966/2024)
In via subordinata: condannare a pagare a Parte_1 CP_2 la somma di €. 17.680,00, o quel diverso importo ritenuto
[...] come dovuto, oltre agli interessi moratori ex Dlg 231/02, o di legge, dalle scadenze dei pagamenti al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si richiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che i disegni dell'impianto, che si mostrano al teste, venivano redatti in data 29.05.2023, ma sottoscritti da solo il Parte_1
29.09.23?
2) Vero che gli impianti di elevazione come quello CP_1 commissionato da , sono costruiti a misura per l'immobile Parte_1 ove vanno installati e non sono diversamente utilizzabili?
3) Vero che, dopo la consegna delll'impianto (15.12.23), più CP_1 volte cercava di concordare la data per l'installazione dell'elevatore, ma chiedeva si spostare le date, in quanto il cantiere Controparte_3 non era ancora ultimato?
2 di 9 4) Vero che, a seguito dei solleciti di pagamento effettuati anche telefonicamente dal febbraio al maggio 2024, rispondeva Parte_1 di non poter pagare per insorti problemi di liquidità?
5) vero che in data 22.05.24, a seguito di una scambio di messaggi a mezzo Whatsapp, che si mostra al teste, sollecitava ancora CP_1 una volta il saldo e prometteva il pagamento e dichiarava Parte_1 che avrebbe adempiuto senza la necessità di adire le vie legali?
Si indicano a testi:
Sui capp. da 1 a 3:
c/o Spiga Elevatori srl - VIA MONACO, 14 – 09045 Testimone_1
QUARTU SANT'ELENA (CA)
AR UD - VIA PLATONE, 5 (sc.B) – 09134 PIRRI (CA)
c/o Testimone_2 CP_1
Sui capp. 4 e 5:
Testimone_3
c/o
[...] CP_1
Si chiede fina da ora che i testi e UD vengano sentiti con Tes_1 delega al giudice del tribunale di Cagliari.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1248/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3 ottobre
2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la CP_1 somma di € 17.680,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo del prezzo per la vendita di un ascensore.
A sostegno dell'opposizione, lamentava che era Parte_1 stato richiesto il pagamento di fatture emesse per una prestazione non ancora eseguita e che l'impianto era stato consegnato in ritardo.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 6.799,01 a titolo di risarcimento dei
3 di 9 danni derivanti dal ritardo e conseguentemente dalla perdita del beneficio fiscale.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 24 CP_1 febbraio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. dell'8 maggio 2025 l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligazione ed entrambe le parti insistevano nelle rispettive istanze e conclusioni.
Alla successiva udienza del 15 maggio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto sottoscritto in data
8 maggio 2023 con cui acquistava da un Parte_1 CP_1 impianto elevatore modello “Ecovimec” per il prezzo di € 43.680,00
(IV inclusa), comprensivo di montaggio finale ed avviamento (cfr. doc. 2 dell'opponente).
ricevuti due acconti per complessivi € 26.000,00, ha CP_1 chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo residuo di €
17.680,00 a saldo della fattura n. V2/013 109 del 18 dicembre 2023.
L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
1.1. È manifestamente infondata l'eccezione, sollevata dall'opponente alla prima udienza, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, non rientrando la presente controversia tra quelle che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, sono soggette al previo esperimento di tale procedimento.
4 di 9 1.2. Con il primo motivo di opposizione ha Parte_1 eccepito l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, per essere stata la fattura emessa ed il ricorso per decreto ingiuntivo proposto prima del montaggio dell'impianto, quando, cioè, la prestazione non era stata ancora eseguita.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti e comunque dalla concorde prospettazione delle parti, risulta che: l'impianto è stato consegnato in data 15 dicembre 2023 (cfr. D.D.T. sub doc. 10 dell'opponente), installato nell'ottobre 2024 e collaudato in data 20 novembre 2024
(cfr. certificato di collaudo sub doc. 12 dell'opponente); la fattura azionata in via monitoria è stata emessa in data 18 dicembre 2023
(cfr. doc. A dell'opposta); il ricorso monitorio è stato depositato in data 2 ottobre 2024.
È quindi vero che l'ascensore è stato installato e collaudato dopo l'emissione della fattura ed il deposito del ricorso monitorio, ma l'installazione è avvenuta a distanza di dieci mesi dalla consegna solo a causa del mancato approntamento del cantiere (presso l'edificio condominiale sito in Sinnai, Via Mariano IV n. 9) da parte dell'appaltatrice-acquirente (art. 115 c.p.c.), sulla Parte_1 quale gravava, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis delle condizioni generali di contratto, l'onere di preparare il cantiere in modo tale da consentire il montaggio dell'impianto.
E, in caso di ritardi imputabili all'acquirente, le condizioni generali di contratto, sottoscritte dall'odierna opponente, prevedono, all'art. 15, rubricato “Fatturazione - Esigibilità del credito”, che i pagamenti decorrono dopo trenta giorni dalla consegna dell'impianto
(«Qualora il bene già prodotto o consegnato non venga installato/posto in opera o collaudato per fatto, colpa o semplice richiesta del Cliente, comunque per cause non ascrivibili a Vimer S.r.l, la società, decorsi 30 (trenta) gg. dall'invio di una comunicazione tramite raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata
5 di 9 con cui si è dichiarata pronta o disponibile alla consegna/montaggio/collaudo, provvederà all'addebito di tutte le spettanze con decorrenza del termine di pagamento contrattuale dalla fatturazione indipendentemente da diverse condizioni concordate»).
Nel caso di specie, la fattura è stata sì emessa (in data 18 dicembre 2023) prima del decorso di trenta giorni dalla consegna dell'impianto (avvenuta in data 15 dicembre 2023), ma CP_1 non ha preteso il pagamento immediato, applicando invece i termini di pagamento contrattualmente pattuiti, ossia 30-60 giorni d.f. f.m., con la conseguenza che la modalità di fatturazione da parte di CP_1
è risultata comunque più favorevole a perché,
[...] Parte_1 se anche la fattura fosse stata emessa dopo trenta giorni dalla consegna (ossia in data 17 gennaio 2024), l'odierna opposta avrebbe avuto diritto di pretenderne il pagamento immediato.
1.3. Con il secondo motivo di opposizione, articolato per la prima volta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., ha eccepito l'inadempimento di nella Parte_1 CP_1 fornitura e posa dell'impianto, che non avrebbe superato i collaudi ed ottenuto le certificazioni a causa della mancanza di conformità alla normativa vigente e, perciò, non potrebbe essere messo in funzione fino alla risoluzione delle problematiche di sicurezza riscontrate.
Il motivo è infondato.
Come noto, il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta (Cass. S.U. 11748/2019,
Cass. 8199/2020).
Nel caso di specie, l'opponente, a sostegno della non conformità dell'impianto, ha prodotto il verbale di verifica periodica con esito negativo redatto dal tecnico accertatore della IMQ s.p.a. in data 17 dicembre 2024, nel quale si legge:
«Il dispositivo di extracorsa non è intervenuto. Il fuori piombo dell'installazione causa cattivo accoppiamento tra porte di cabina e di piano alle fermate 1 e 2.
6 di 9 Il contatto elettrico per l'apertura del tetto di cabina non è collegato. Il dispositivo di sovraccarico non risulta settato. Non è possibile aprire la porta del piano terra dall'interno del vano corsa.
Dopo l'accesso in fossa non è richiesto il reset per il ripristino della manovra normale. A seguito della prova di extracorsa, in assenza di camma di azionamento, l'operatore porte ha toccato la sommità del vano prima della cabina sugli arresti fissi predisposti, compromettendone l'assetto. I comandi a distanza del limitatore non hanno funzionato per cui non è stato possibile effettuare in sicurezza la prova del paracadute» (cfr. doc. 3, recante sottoscrizione con firma digitale).
Il tecnico accertatore ha quindi comunicato che «La rimessa in servizio dell'impianto è subordinata alla risoluzione delle non conformità riscontrate e all'esecuzione della prevista verifica straordinaria» (cfr. doc. 2, recante sottoscrizione con firma digitale).
Senonché, non vi sono elementi per affermare né che i suddetti malfunzionamenti da siano direttamente imputabili a Parte_1
perché essi sono sopravvenuti rispetto al collaudo CP_1 effettuato in data 20 novembre 2024, e sottoscritto dall'odierna opponente, nel quale si dava atto che «L'impianto installato [...] corrisponde a quanto ordinato ed è perfettamente funzionante» (cfr. doc. 12 di , né che i malfunzionamenti stessi siano Parte_1 ancora persistenti, perché l'odierna opponente, dopo aver prodotto una corrispondenza intercorsa tra le odierne parti dalla quale risulta che in data 22 aprile 2025 era stato programmato un intervento in garanzia da parte di una ditta terza, ha omesso anche solo di riferirne l'esito e, in particolare, di precisare se tale intervento sia stato eventualmente risolutivo e se, dunque, l'impianto sia stato o meno rimesso in funzione.
1.4. È infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da sul presupposto che a causa dei ritardi Parte_1 nella consegna dell'impianto avrebbe subito danni, pari
7 di 9 complessivamente ad € 6.799,01, conseguenti alla perdita del beneficio fiscale.
Assume l'opponente di essersi dovuta fare carico, nei confronti del committente, della somma di € 6.180,92, CP_4 corrispondente alla differenza per il cambio del regime di agevolazione fiscale, ridottosi dal 110% al 70% a decorrere dal 1° gennaio 2024, nonché dell'ulteriore 10% di tale somma, corrispondente alla perdita della possibilità di usufruire del c.d.
“superbonus” e di portare in cessione tale percentuale.
La richiesta risarcitoria non può essere accolta per molteplici motivi.
In primo luogo, perché l'opponente, oltre ad avere quantificato l'asserito danno in modo assolutamente unilaterale ed in assenza di qualsivoglia riferimento documentale volto a verificare la correttezza dei calcoli operati, non ha provato, né ha offerto di provare, di avere effettivamente subito il preteso pregiudizio economico (cfr. Cass.
21140/2007 e Cass. 5960/2005, secondo cui anche in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato).
In secondo luogo, perché la prospettazione dell'opponente muove da un presupposto errato, ossia il ritardo nella consegna dell'impianto da parte dell'opposta, che, in realtà, a fronte di un termine di consegna contrattualmente pattuito entro il 31 agosto
2023 e non solo espressamente qualificato come «indicativo e non vincolante per ma anche decorrente dal ricevimento dei CP_1 disegni firmati per accettazione dall'acquirente (cfr. art. 6 delle condizioni generali di contratto), ha consegnato l'ascensore in data 15 dicembre 2023, in anticipo rispetto ai 115 giorni indicativamente previsti per la costruzione dell'impianto (tra l'8 maggio 2023, data di sottoscrizione del contratto, e il 31 agosto 2023) e decorrenti dalla sottoscrizione dei disegni, avvenuta in data 29 settembre 2023 (cfr. doc. 5 dell'opponente).
8 di 9 Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1248/2024 emesso dal giudice unico del
Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IV (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 19 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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