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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3420/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3420/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale Romagna, 1
- parte appellante - nei confronti di
SIGLA S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Manuela Malavasi e P.IVA_1
dell'Avv. Giuseppe Rotundo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Barozzi, 1
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la nullità / annullabilità ed in ogni caso l'inefficacia della “quietanza”
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui si riconosce preclusiva la “quietanza depositata” e di conseguenza, analizzati i motivi di diritto proposti;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l' effetto,
CONDANNARE, la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
€ 1.409,94 a titolo di “commissioni intermediario” (€ 2.349,90/120x72);
€ 1.080,00 a titolo di “commissioni di distribuzione” (€ 1.800,00 /120 x72);
€ 13,20 a titolo di “costo invio comunicazioni periodiche” (€ 22,00/120x72);
pagina 1 di 15 per un totale di € 2.503,14- € 274,37 per “abbuono commissioni Sigla” ed € 13,20 a titolo di “abbuono spese invio comunicazioni periodiche” = € 2.215,57 ancora da rimborsare. 3) CONDANNARE alle spese di causa in favore dei procuratori antistatari,ex art. 93 c.p.c. , per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione A. Con riferimento all'appello principale proposto dal Sig. Parte_1
− nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato, per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti;
B. In subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Sigla
S.r.l.:
− dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in primo grado, essendo invece competente il Tribunale di Como;
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sigla, nei termini esposti in atti, e, per l'ef-fetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
in ogni caso:
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 546/2023, depositata in data 21.09.2023, con la quale il Giudice di Pace di
Como ha rigettato le domande, svolte in primo grado dall'appellante nei confronti di Sigla
S.r.l., di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a seguito dell'estinzione anticipata, nel mese di dicembre 2020, del contratto di finanziamento da rimborsarsi in 120 rati mensili stipulato inter partes in data 22.11.2016, costituite dalle commissioni di “intermediario”, di “distribuzione” e di “invio comunicazioni periodiche”, per complessivi € 2.215,57, al netto delle somme già restituite da Sigla S.r.l., e compensato integralmente le spese di lite.
A fondamento dell'appello, ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata in quanto il Giudice di Pace:
- avrebbe considerato quale valido negozio abdicativo la quietanza sottoscritta dall'appellante, con la quale lo stesso aveva riconosciuto le somme ricevute da Sigla
S.r.l. a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento e dichiarato di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle elencate, avendo ricevuto un'equa riduzione del costo totale del credito ex art. 125sexies del TUB, mentre il documento costituirebbe una mera dichiarazione di scienza, priva di effetto negoziale, e quindi inidonea a precludere al dichiarante di agire nel termine prescrizionale per il riconoscimento dei propri diritti;
in ogni caso, ove ritenuto pagina 2 di 15 avente natura transattiva, l'atto sarebbe nullo perché privo di reciproche concessioni e comunque perché contrario all'art. 143 Cod. Consumo;
- ritenendo valida ed efficace la quietanza, non avrebbe accertato il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi del credito non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, alla luce di quanto previsto dall'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE e dell'art. 125sexies TUB, interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE della direttiva 2008/48/CE, e anche in considerazione della conseguente nullità, per violazione di norme imperative, delle clausole contrattuali che limitavano o escludevano il diritto del consumatore al rimborso.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio Sigla S.r.l. deducendo:
- la validità della quietanza liberatoria sottoscritta dall'appellante, la quale costituirebbe una vera e propria rinuncia del cliente, in assenza di norme che precludano al consumatore la stipula di un accordo transattivo con l'istituto finanziario;
- che l'art. 13 delle condizioni generali di finanziamento espressamente escludeva il rimborso, in caso di anticipata estinzione del prestito, dei costi e delle spese indicati agli artt. 4 e 16 delle medesime, ossia costi per attività relative alla fase genetica del contratto (c.d. costi up front);
- che la predetta clausola sarebbe valida, non violando la normativa consumeristica, né l'art. 125sexies TUB, l'interpretazione del quale non potrebbe essere operata secondo i principi della sentenza “Lexirtor” della CGUE, in quanto inapplicabile all'ipotesi in esame, stante anche l'assenza di efficacia diretta della Direttiva UE
48/2008;
- l'irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 in relazione alla fattispecie, in quanto la Corte non avrebbe tenuto in considerazione i principi generali dell'ordinamento interno e, comunque, non avrebbe comportato la caducazione dell'art. 6bis, c. 3, D.P.R. n. 180/1950; l'applicazione del combinato disposto costituito dall'art. 125 sexies TUB e dalle disposizioni attuative di Banca
d'Italia sarebbe, inoltre, ancora resa necessaria dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 141/2010.;
pagina 3 di 15 - ove accolta la domanda attorea, il rimborso dei costi del credito dovrebbe essere determinato secondo equità, e il criterio maggiormente equo sarebbe quello del costo ammortizzato, utilizzato anche per il calcolo degli interessi corrispettivi;
quindi, la pretesa dell'appellante non potrebbe superare la somma di € 1.336,15;
- in via di appello incidentale condizionato, per il caso di fondatezza dei motivi di appello principale, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, considerato che la domanda formulata dall'attore implicava necessariamente una valutazione sulla validità delle clausole contrattuali che limitavano i diritti restitutori del consumatore e, quindi, un accertamento incidentale di valore indeterminabile che comporterebbe la competenza del Tribunale;
- la carenza di legittimazione passiva di Sigla S.r.l. con riguardo alle domande di rimborso delle commissioni di distribuzione, ossia alle commissioni relative all'attività di intermediazione svolta da un soggetto diverso dall'appellata (
[...]
, il quale era risultato il beneficiario finale delle Controparte_1 commissioni, “girate” a quest'ultimo da Sigla S.r.l. e, comunque, perché
l'intervento dell'intermediario era facoltativo e, quindi, il relativo costo non dovrebbe essere rimborsato, secondo quanto previsto dall'art. 121, comma 1, lett. e)
e comma 2 TUB.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, in via di appello incidentale condizionato, di dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in favore del Tribunale di Como, e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sigla in relazione alle domande di condanna alla restituzione delle somme pagate dall'appellante a titolo di “commissioni di distribuzione”.
*** ha agito in giudizio in primo grado per ottenere la ripetizione pro quota Parte_1
delle spese sostenute al momento della stipula di un contratto di finanziamento con Sigla
S.r.l. in data 22.11.2016 e risolto anticipatamente nel mese di dicembre 2020.
Risulta documentalmente (cfr., fascicolo primo convenuta - prodotto dall'appellante come doc. D - doc. 1) che e Sigla S.r.l. stipularono, in data 22.11.2016, un Parte_1 contratto di mutuo, dietro cessione del quinto dello stipendio dell'attore, per l'importo totale di € 18.432,64, da rimborsarsi in 120 rate mensili.
L'art.
3.1 del contratto prevedeva che i costi connessi al credito fossero i seguenti:
“COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 2.349,90 di cui:
pagina 4 di 15 - € 1.664,93 costi non ripetibili in caso di estinzione anticipata […]; COMMISSIONI DI
DISTRIBUZIONE: € 1.800,00 costi non ripetibili (ex art. 1748 e ss. cc.) in caso di estinzione anticipata […]” e l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevedeva che:
“in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati all'art. 4 come costi ripetibili […] verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati all'art. 4 (in quanto non ripetibili), così come gli oneri e le spese indicate all'art.
16, non saranno rimborsati”. Per quanto qui interessa, giova evidenziare che i costi di cui all'art. 4, indicati come “non ripetibili” erano i medesimi riportati all'art.
3.1 del contratto.
E' pacifica, inoltre, l'estinzione anticipata del finanziamento, da parte dell'appellante, nel mese di dicembre 2020, dopo il pagamento di 48 rate delle 120 originarie.
Ciò premesso, la risoluzione della controversia non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori.
Il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», per “costo totale del credito” dovendosi intendere «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte» (cfr., art. 3, par.
1, lettera g).
Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il D.lgs. n. 141/2010, art. 1, il quale, per quanto interessa, ha inserito nel testo unico bancario l'art. 125-sexies, il cui comma 1, prevedeva, nella versione originaria che: «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
pagina 5 di 15 La definizione di costo totale del credito è fornita all'art. 121, comma 1, lettera e), Pt_2 che dispone che: “e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Banca d'Italia, a sua volta, è intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n.
38 – supplemento ordinario n. 40), che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009. Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che «[n]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore».
Pertanto, le norme secondarie, pur valorizzando i doveri di trasparenza dell'intermediario, si erano poste in linea con l'interpretazione dell'art. 125sexies TUB nel frattempo fornita dalla prima giurisprudenza di merito, in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero stati limitati a quelli cosiddetti “recurring”, con esclusione dei costi “up front” e, cioè, a quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito e integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
Nel frattempo, la Corte di giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale di un giudice polacco, con sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti
i costi posti a carico del consumatore» (punto 36), anche sul rilievo che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32).
pagina 6 di 15 A seguito della citata pronuncia, pertanto, una parte della giurisprudenza di merito ha applicato l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia, ritenendo non ostativo il tenore letterale della norma interna.
Se non che, con l'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, da una parte, è stato sostituito l'art. 125sexies T.U.B., mediante riformulazione della seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte» e l'aggiunta di un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito;
dall'altra parte, con il comma 2 dell'art. 11-octies, era stato stabilito che «[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella n. 106/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ritenendo che tale disposizione normativa, facendo rinvio a norme secondarie che escludevano la rimborsabilità dei costi “up front”, precludesse l'applicazione dell'art. 125sexies T.U.B., nella versione in vigore per i contratti stipulati prima della modifica normativa dello stesso articolo, in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Nella stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che la limitazione alla pronuncia di incostituzionalità della norma nel senso sopra indicato è dettata dal fatto che la
“precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore
pagina 7 di 15 della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo” e detta norma “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'art. 11-octies, comma 2 D.L. 73/2021, è stato modificato, dapprima dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, e, successivamente, dall'art. 27, comma 1,
D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
e così recita nella sua formulazione attuale: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”. Pertanto, lo stesso legislatore ha da ultimo riconosciuto che l'art. 125sexies TUB, nella sua versione ratione temporis applicabile, deve essere applicato “nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”.
Ciò chiarito, è irrilevante, ai fini che ci occupano, che il finanziamento di cui si discute fosse stato accordato con la modalità della cessione del quinto dello stipendio, posto che,
l'art. 6bis DPR 180/1950 prevede chiaramente che: “all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 […]” e, quindi, che si applichi anche l'art. 125sexies TUB, interpretato nel senso ora chiarito.
Inoltre, inconferente è il richiamo della difesa dell'appellata alla sentenza della Corte di
Giustizia nella causa C 555/2021 (Unicredit – Austria), la quale ha avuto ad oggetto pagina 8 di 15 l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Difetti, se è pur vero che, in quella occasione, la ha riconosciuto la non rimborsabilità dei costi “up front” nel credito immobiliare CP_2
ai consumatori, la Corte ha però anche chiarito che il diverso approccio interpretativo ad una disposizione (l'art. 25, par. 1) di tenore pressoché identico a quello dell'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48, interpretato dalla sentenza Lexitor, è giustificato dalla diversa regolamentazione, in seno della stessa direttiva, degli obblighi di trasparenza degli intermediari che, in particolare, sono tenuti a fornire precise informazioni nella fase precontrattuale, tale da mettere il consumatore nelle condizioni di conoscere il carattere ricorrente o meno delle spese collegate al contratto (cfr., par. 34 della sentenza nella causa
C 555/2021). Pertanto, poiché nel caso in esame non si verte in materia di credito immobiliare, né, comunque, la finanziatrice ha dimostrato di aver fornito alcuna informazione al consumatore nella fase precontrattuale - e, quindi, prima della stipula del contratto - tale da consentirgli di distinguere i costi upfront e recurring, deve concludersi che la decisione della CGUE invocata dall'appellata non è utile per la risoluzione della presente controversia.
Alla luce del quadro normativo ricostruito come sopra, deve allora concludersi che sono nulli, ex art. 1418, c. 1, c.c. gli artt. 3. 1 del contratto e 13 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, ove escludono tout court il rimborso di una parte delle commissioni dovute all'intermediario e di quelle c.d. di “distribuzione”. Difatti, seppur al contratto, stipulato in data 22.11.2016, sia applicabile l'art. 125sexies TUB nella sua formulazione originaria, la norma deve, tuttavia, essere interpretata secondo l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE fornita da Corte di Giustizia UE e che costituisce parametro per l'interpretazione anche della norma interna di trasposizione della direttiva e, quindi, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi “up front” e “recurring”.
Il diritto dell'appellante al rimborso nel senso suindicato non può essere escluso dall'avvenuta sottoscrizione, in data 01.01.2021, della “quietanza liberatoria” prodotta dall'appellata sub doc. n. 3 in primo grado, con la quale riconosciuto di Parte_1
aver ricevuto da Sigla S.r.l., a titolo di rimborso della quota non goduta delle commissioni contrattuali, € 274,37 per “commissioni Sigla” ed € 13,20 per “spese invio comunicazioni periodiche”, dichiarò: “di rinunziare alla corresponsione, da parte di Sigla Srl, di somme di
pagina 9 di 15 denaro ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate . […] Pienamente soddisfatto in merito
a quanto ricevuto da Sigla Srl a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito come espressamente previsto dall'articolo 125 sexies del TUB, rilascio a Sigla Srl la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere nei confronti di sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata” (cfr., doc. 3 fascicolo primo grado convenuta).
Deve infatti premettersi che, per la giurisprudenza di legittimità: “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia
o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione
- contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr.,
Cass. n. 21400/2023). Nella specie, la qualificazione dell'atto sottoscritto dall'appellante come di transazione deve necessariamente escludersi, in assenza di reciproche concessioni tra le parti e di esistenza, al momento della sottoscrizione, di alcuna lite iniziata o preannunciata tra di esse (cfr., art. 1965 c.c.). Quanto invece, alla dichiarazione dell'appellante di rinunziare alla corresponsione, da parte di Sigla S.r.l., di somme di denaro ulteriori a quelle ricevute, deve escludersi che la stessa possa equivalere a un valido negozio abdicativo del diritto in quanto indeterminato nell'oggetto della rinuncia e, soprattutto, nel titolo del diritto rinunciato. Difatti, nella dichiarazione dell'appellante non si rinviene riferimento né alla fonte (normativa, art. 125sexies TUB) del diritto rinunciato, né alla consistenza del predetto, sicché non può dirsi che l'autore l'abbia resa con “chiara e piena consapevolezza” di abdicare ai propri diritti.
Pertanto, le dichiarazioni di cui al doc. n. 3 dell'appellata devono essere interpretate quali mere dichiarazioni di scienza dell'appellante, prive di carattere negoziale.
A ciò si aggiunga in ogni caso che, rivestendo il dichiarante la qualità di consumatore, non può prescindersi dal collocare la questione nell'ambito della normativa consumeristica e, in particolare, del Codice del Consumo, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva
1993/13/CEE, che persegue la finalità di assicurare un elevato grado di tutela dei pagina 10 di 15 consumatori nei confronti del professionista, onde riequilibrare l'asimmetria, informativa e di potere contrattuale, sussistente tra le parti del contratto. A tal proposito, va osservato come la Corte di Giustizia UE abbia interpretato la direttiva nel senso che la rinuncia del consumatore ad avvalersi della natura abusiva di una clausola contrattuale sia consentita a patto che il giudice nazionale accerti che la stessa è frutto di un consenso libero e informato del consumatore (cfr., sentenza 9.07.2020 nella causa C‑452/18).
Nel caso in esame, posto che le clausole del contratto di finanziamento che escludono il rimborso per alcuni oneri si pongono in contrasto con la normativa a tutela del consumatore in ambito bancario, non vi è motivo di ritenere che il succitato principio non possa essere analogicamente applicato, in considerazione della medesima ratio di tutela della parte debole del rapporto che innerva tutta la disciplina consumeristica. Pertanto, anche a voler ritenere la dichiarazione di quale negozio abdicativo di diritti, lo stesso Parte_1
risulterebbe comunque invalido in quanto avente natura vessatoria ex art. 33 Codice del
Consumo (applicabile, ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale), in quanto compiuto senza preventiva piena e completa informazione, da parte del professionista, dei diritti spettanti al consumatore.
Conseguentemente, venuto meno il titolo che legittimava il finanziatore convenuto a trattenere le somme corrisposte dal consumatore a titolo di commissione di “intermediario”
e di “distribuzione”, le stesse devono essere restituite all'attore, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all'appellante, deve osservarsi che, l'art. 125sexies, c. 2, TUB, come modificato con D.L.
73/2021, stabilisce che: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Tuttavia, detta norma non può applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 73/2021, secondo quanto stabilito dall'art. 11octies, c. 2, dello stesso testo normativo. Deve, poi, osservarsi che, con l'art. 1, comma 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 11octies, c. 2, secondo periodo, era stato modificato e così recitava: “…. in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di
pagina 11 di 15 arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
…. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, ma detta norma, come già ricordato, è stata modificata dall'art. 27, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 e così recita nella sua formulazione attuale: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”. Pertanto, nella formulazione attuale della norma, è venuto meno ogni riferimento al “criterio del costo ammortizzato”, sicché, in mancanza di indicazione legislativa, il criterio applicabile per la riduzione del costo totale del credito nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del
DL 73/2021 non può che essere quello proporzionale “puro” che tenga conto delle somme corrisposte dal consumatore in relazione alla durata complessiva del contratto. Pertanto, essendo pacifico sia che corrispose a Sigla S.r.l. la somma di € 2.349,90 a Parte_1 titolo di “commissioni intermediario” ed € 1.800,00 a titolo di “commissioni di distribuzione”, sia che il contratto ebbe durata di 48 mensilità e non di 120 mensilità, sia che Sigla riconobbe, in sede di estinzione del finanziamento, al consumatore la somma di €
274,37, l'appellata deve restituire la somma di € 2.215,57, ricavata dividendo i costi sostenuti per la durata, in mesi, del finanziamento, e moltiplicando la cifra ottenuta per il numero di mensilità non godute, secondo i calcoli esposti dall'appellante e non contestati
(quanto alla loro correttezza) dall'appellata.
pagina 12 di 15 Al contrario, l'appellante non ha diritto al rimborso di € 13,60 per invio di comunicazioni periodiche, avendo già ricevuto dall'appellata la predetta somma, come riconosciuto nella quietanza del 01.01.2021.
L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato, che deve essere tuttavia rigettato.
Quanto infatti all'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, deve osservarsi che, in base all'orientamento consolidato della corte di Cassazione (cfr., Cass. n. 4638/2002
e successive conformi) ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., deve aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale petitum immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato), in particolare allorquando la questione prodromica manchi di una propria specifica autonomia, ma costituisca elemento del fatto costitutivo del diritto dell'attore. Nel caso in esame, il valore dell'obbligazione di ripetizione dedotta in giudizio dall'attore era pari ad € 2.215,57
e, quindi, rientrante nella competenza del Giudice di Pace, e la questione di nullità delle clausole contrattuali che precludevano il riconoscimento delle somme costituiva il fondamento stesso dell'obbligazione restitutoria oggetto della domanda e, quindi, non una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.
Pertanto, l'eccezione, siccome infondata, è stata correttamente respinta dal Giudice di Pace.
Quanto, invece, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione delle commissioni di distribuzione e, comunque, alla non debenza delle medesime, in quanto attinenti a un costo facoltativo, deve osservarsi, in primo luogo, che la natura non obbligatoria delle spese di intermediazione non comporta che le stesse possano legittimamente essere escluse dal novero dei costi ripetibili proporzionalmente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto la nozione di “costo totale del credito” di cui all'art. 121, c. 1, lett. e) TUB, ricomprende tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Se è pur vero, poi, che l'art. 121, c. 2, TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” ,da una parte, non può ritenersi che il servizio di intermediazione fosse “accessorio”, trattandosi di servizio non collegato, ma prodromico, all'accesso al credito, né, comunque, vi è prova che pagina 13 di 15 fosse “facoltativo”. Difatti, nulla dimostra l'inserimento, nel contratto di finanziamento, dell'indicazione per cui: “l'attività dell'intermediario non è necessaria per l'ottenimento del credito” (cfr., p. 6, doc. n. 1 fascicolo convenuta primo grado), sia in quanto trattasi di informativa fornita dal professionista al consumatore solo al momento della stipula del contratto e, quindi, dopo l'avvenuto svolgimento dell'attività dell'intermediario (con indicazione, difatti, dei relativi costi già nel medesimo testo contrattuale), sia in quanto la stessa non chiarisce se il finanziamento avrebbe potuto essere o meno ottenuto, senza intermediario, alle stesse condizioni pattuite per mezzo dello stesso.
In secondo luogo, il nuovo c. 3 dell'art. 125sexies TUB, stabilendo che, salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario, “il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”, inevitabilmente mostra di ricomprendere tra i costi ripetibili anche quelli di intermediazione. Detta norma, seppur non applicabile direttamente al contratto per cui è causa, contribuisce a rafforzare l'interpretazione estensiva dell'art. 125sexies, c 1, TUB, nella sua versione originaria ed applicabile alla controversia.
Da ultimo, deve osservarsi che è incontestato che i costi di intermediazione furono pagati dall'appellante direttamente all'appellata e, pertanto, è Sigla S.r.l. il soggetto percipiente le somme, al quale il mutuatario deve rivolgere la domanda di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, in definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
Sigla S.r.l. deve essere condannata a pagare ad a titolo di restituzione Parte_1 dell'indebito, la somma di € 2.215,57.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, pertanto
Sigla S.r.l. deve essere condannata a rifondere ad le spese sostenute per il Parte_1
primo e per il secondo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria. Le spese liquidate vanno distratte in favore dei procuratori dell'appellante, Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 1) in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in integrale Parte_1
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 546/2023, condanna Sigla
S.r.l. a pagare ad la somma di € 2.215,57; Parte_1
2) condanna Sigla S.r.l. a rifondere ad le spese sostenute per il primo Parte_1 grado di giudizio che si liquidano nella misura di € 1.089,00, per compensi, €
125,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante,
Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari;
3) condanna Sigla S.r.l. a rifondere ad le spese sostenute per il secondo Parte_1
grado di giudizio che si liquidano nella misura di € 2.127,00, per compensi, €
174,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante,
Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari.
10 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3420/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale Romagna, 1
- parte appellante - nei confronti di
SIGLA S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Manuela Malavasi e P.IVA_1
dell'Avv. Giuseppe Rotundo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Barozzi, 1
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la nullità / annullabilità ed in ogni caso l'inefficacia della “quietanza”
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui si riconosce preclusiva la “quietanza depositata” e di conseguenza, analizzati i motivi di diritto proposti;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l' effetto,
CONDANNARE, la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
€ 1.409,94 a titolo di “commissioni intermediario” (€ 2.349,90/120x72);
€ 1.080,00 a titolo di “commissioni di distribuzione” (€ 1.800,00 /120 x72);
€ 13,20 a titolo di “costo invio comunicazioni periodiche” (€ 22,00/120x72);
pagina 1 di 15 per un totale di € 2.503,14- € 274,37 per “abbuono commissioni Sigla” ed € 13,20 a titolo di “abbuono spese invio comunicazioni periodiche” = € 2.215,57 ancora da rimborsare. 3) CONDANNARE alle spese di causa in favore dei procuratori antistatari,ex art. 93 c.p.c. , per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione A. Con riferimento all'appello principale proposto dal Sig. Parte_1
− nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato, per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti;
B. In subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da Sigla
S.r.l.:
− dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in primo grado, essendo invece competente il Tribunale di Como;
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sigla, nei termini esposti in atti, e, per l'ef-fetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
in ogni caso:
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 546/2023, depositata in data 21.09.2023, con la quale il Giudice di Pace di
Como ha rigettato le domande, svolte in primo grado dall'appellante nei confronti di Sigla
S.r.l., di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a seguito dell'estinzione anticipata, nel mese di dicembre 2020, del contratto di finanziamento da rimborsarsi in 120 rati mensili stipulato inter partes in data 22.11.2016, costituite dalle commissioni di “intermediario”, di “distribuzione” e di “invio comunicazioni periodiche”, per complessivi € 2.215,57, al netto delle somme già restituite da Sigla S.r.l., e compensato integralmente le spese di lite.
A fondamento dell'appello, ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata in quanto il Giudice di Pace:
- avrebbe considerato quale valido negozio abdicativo la quietanza sottoscritta dall'appellante, con la quale lo stesso aveva riconosciuto le somme ricevute da Sigla
S.r.l. a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento e dichiarato di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle elencate, avendo ricevuto un'equa riduzione del costo totale del credito ex art. 125sexies del TUB, mentre il documento costituirebbe una mera dichiarazione di scienza, priva di effetto negoziale, e quindi inidonea a precludere al dichiarante di agire nel termine prescrizionale per il riconoscimento dei propri diritti;
in ogni caso, ove ritenuto pagina 2 di 15 avente natura transattiva, l'atto sarebbe nullo perché privo di reciproche concessioni e comunque perché contrario all'art. 143 Cod. Consumo;
- ritenendo valida ed efficace la quietanza, non avrebbe accertato il diritto dell'attore ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi del credito non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, alla luce di quanto previsto dall'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE e dell'art. 125sexies TUB, interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE della direttiva 2008/48/CE, e anche in considerazione della conseguente nullità, per violazione di norme imperative, delle clausole contrattuali che limitavano o escludevano il diritto del consumatore al rimborso.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio Sigla S.r.l. deducendo:
- la validità della quietanza liberatoria sottoscritta dall'appellante, la quale costituirebbe una vera e propria rinuncia del cliente, in assenza di norme che precludano al consumatore la stipula di un accordo transattivo con l'istituto finanziario;
- che l'art. 13 delle condizioni generali di finanziamento espressamente escludeva il rimborso, in caso di anticipata estinzione del prestito, dei costi e delle spese indicati agli artt. 4 e 16 delle medesime, ossia costi per attività relative alla fase genetica del contratto (c.d. costi up front);
- che la predetta clausola sarebbe valida, non violando la normativa consumeristica, né l'art. 125sexies TUB, l'interpretazione del quale non potrebbe essere operata secondo i principi della sentenza “Lexirtor” della CGUE, in quanto inapplicabile all'ipotesi in esame, stante anche l'assenza di efficacia diretta della Direttiva UE
48/2008;
- l'irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 in relazione alla fattispecie, in quanto la Corte non avrebbe tenuto in considerazione i principi generali dell'ordinamento interno e, comunque, non avrebbe comportato la caducazione dell'art. 6bis, c. 3, D.P.R. n. 180/1950; l'applicazione del combinato disposto costituito dall'art. 125 sexies TUB e dalle disposizioni attuative di Banca
d'Italia sarebbe, inoltre, ancora resa necessaria dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 141/2010.;
pagina 3 di 15 - ove accolta la domanda attorea, il rimborso dei costi del credito dovrebbe essere determinato secondo equità, e il criterio maggiormente equo sarebbe quello del costo ammortizzato, utilizzato anche per il calcolo degli interessi corrispettivi;
quindi, la pretesa dell'appellante non potrebbe superare la somma di € 1.336,15;
- in via di appello incidentale condizionato, per il caso di fondatezza dei motivi di appello principale, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, considerato che la domanda formulata dall'attore implicava necessariamente una valutazione sulla validità delle clausole contrattuali che limitavano i diritti restitutori del consumatore e, quindi, un accertamento incidentale di valore indeterminabile che comporterebbe la competenza del Tribunale;
- la carenza di legittimazione passiva di Sigla S.r.l. con riguardo alle domande di rimborso delle commissioni di distribuzione, ossia alle commissioni relative all'attività di intermediazione svolta da un soggetto diverso dall'appellata (
[...]
, il quale era risultato il beneficiario finale delle Controparte_1 commissioni, “girate” a quest'ultimo da Sigla S.r.l. e, comunque, perché
l'intervento dell'intermediario era facoltativo e, quindi, il relativo costo non dovrebbe essere rimborsato, secondo quanto previsto dall'art. 121, comma 1, lett. e)
e comma 2 TUB.
Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, in via di appello incidentale condizionato, di dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in favore del Tribunale di Como, e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Sigla in relazione alle domande di condanna alla restituzione delle somme pagate dall'appellante a titolo di “commissioni di distribuzione”.
*** ha agito in giudizio in primo grado per ottenere la ripetizione pro quota Parte_1
delle spese sostenute al momento della stipula di un contratto di finanziamento con Sigla
S.r.l. in data 22.11.2016 e risolto anticipatamente nel mese di dicembre 2020.
Risulta documentalmente (cfr., fascicolo primo convenuta - prodotto dall'appellante come doc. D - doc. 1) che e Sigla S.r.l. stipularono, in data 22.11.2016, un Parte_1 contratto di mutuo, dietro cessione del quinto dello stipendio dell'attore, per l'importo totale di € 18.432,64, da rimborsarsi in 120 rate mensili.
L'art.
3.1 del contratto prevedeva che i costi connessi al credito fossero i seguenti:
“COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: € 2.349,90 di cui:
pagina 4 di 15 - € 1.664,93 costi non ripetibili in caso di estinzione anticipata […]; COMMISSIONI DI
DISTRIBUZIONE: € 1.800,00 costi non ripetibili (ex art. 1748 e ss. cc.) in caso di estinzione anticipata […]” e l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevedeva che:
“in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati all'art. 4 come costi ripetibili […] verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati all'art. 4 (in quanto non ripetibili), così come gli oneri e le spese indicate all'art.
16, non saranno rimborsati”. Per quanto qui interessa, giova evidenziare che i costi di cui all'art. 4, indicati come “non ripetibili” erano i medesimi riportati all'art.
3.1 del contratto.
E' pacifica, inoltre, l'estinzione anticipata del finanziamento, da parte dell'appellante, nel mese di dicembre 2020, dopo il pagamento di 48 rate delle 120 originarie.
Ciò premesso, la risoluzione della controversia non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori.
Il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», per “costo totale del credito” dovendosi intendere «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte» (cfr., art. 3, par.
1, lettera g).
Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il D.lgs. n. 141/2010, art. 1, il quale, per quanto interessa, ha inserito nel testo unico bancario l'art. 125-sexies, il cui comma 1, prevedeva, nella versione originaria che: «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
pagina 5 di 15 La definizione di costo totale del credito è fornita all'art. 121, comma 1, lettera e), Pt_2 che dispone che: “e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Banca d'Italia, a sua volta, è intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n.
38 – supplemento ordinario n. 40), che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009. Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che «[n]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore».
Pertanto, le norme secondarie, pur valorizzando i doveri di trasparenza dell'intermediario, si erano poste in linea con l'interpretazione dell'art. 125sexies TUB nel frattempo fornita dalla prima giurisprudenza di merito, in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero stati limitati a quelli cosiddetti “recurring”, con esclusione dei costi “up front” e, cioè, a quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito e integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
Nel frattempo, la Corte di giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale di un giudice polacco, con sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti
i costi posti a carico del consumatore» (punto 36), anche sul rilievo che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (punto 32).
pagina 6 di 15 A seguito della citata pronuncia, pertanto, una parte della giurisprudenza di merito ha applicato l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia, ritenendo non ostativo il tenore letterale della norma interna.
Se non che, con l'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, da una parte, è stato sostituito l'art. 125sexies T.U.B., mediante riformulazione della seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte» e l'aggiunta di un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito;
dall'altra parte, con il comma 2 dell'art. 11-octies, era stato stabilito che «[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Con sentenza n. 263 del 22.12.2022, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella n. 106/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ritenendo che tale disposizione normativa, facendo rinvio a norme secondarie che escludevano la rimborsabilità dei costi “up front”, precludesse l'applicazione dell'art. 125sexies T.U.B., nella versione in vigore per i contratti stipulati prima della modifica normativa dello stesso articolo, in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Nella stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che la limitazione alla pronuncia di incostituzionalità della norma nel senso sopra indicato è dettata dal fatto che la
“precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore
pagina 7 di 15 della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo” e detta norma “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'art. 11-octies, comma 2 D.L. 73/2021, è stato modificato, dapprima dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, e, successivamente, dall'art. 27, comma 1,
D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
e così recita nella sua formulazione attuale: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”. Pertanto, lo stesso legislatore ha da ultimo riconosciuto che l'art. 125sexies TUB, nella sua versione ratione temporis applicabile, deve essere applicato “nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”.
Ciò chiarito, è irrilevante, ai fini che ci occupano, che il finanziamento di cui si discute fosse stato accordato con la modalità della cessione del quinto dello stipendio, posto che,
l'art. 6bis DPR 180/1950 prevede chiaramente che: “all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 […]” e, quindi, che si applichi anche l'art. 125sexies TUB, interpretato nel senso ora chiarito.
Inoltre, inconferente è il richiamo della difesa dell'appellata alla sentenza della Corte di
Giustizia nella causa C 555/2021 (Unicredit – Austria), la quale ha avuto ad oggetto pagina 8 di 15 l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Difetti, se è pur vero che, in quella occasione, la ha riconosciuto la non rimborsabilità dei costi “up front” nel credito immobiliare CP_2
ai consumatori, la Corte ha però anche chiarito che il diverso approccio interpretativo ad una disposizione (l'art. 25, par. 1) di tenore pressoché identico a quello dell'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48, interpretato dalla sentenza Lexitor, è giustificato dalla diversa regolamentazione, in seno della stessa direttiva, degli obblighi di trasparenza degli intermediari che, in particolare, sono tenuti a fornire precise informazioni nella fase precontrattuale, tale da mettere il consumatore nelle condizioni di conoscere il carattere ricorrente o meno delle spese collegate al contratto (cfr., par. 34 della sentenza nella causa
C 555/2021). Pertanto, poiché nel caso in esame non si verte in materia di credito immobiliare, né, comunque, la finanziatrice ha dimostrato di aver fornito alcuna informazione al consumatore nella fase precontrattuale - e, quindi, prima della stipula del contratto - tale da consentirgli di distinguere i costi upfront e recurring, deve concludersi che la decisione della CGUE invocata dall'appellata non è utile per la risoluzione della presente controversia.
Alla luce del quadro normativo ricostruito come sopra, deve allora concludersi che sono nulli, ex art. 1418, c. 1, c.c. gli artt. 3. 1 del contratto e 13 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, ove escludono tout court il rimborso di una parte delle commissioni dovute all'intermediario e di quelle c.d. di “distribuzione”. Difatti, seppur al contratto, stipulato in data 22.11.2016, sia applicabile l'art. 125sexies TUB nella sua formulazione originaria, la norma deve, tuttavia, essere interpretata secondo l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE fornita da Corte di Giustizia UE e che costituisce parametro per l'interpretazione anche della norma interna di trasposizione della direttiva e, quindi, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi “up front” e “recurring”.
Il diritto dell'appellante al rimborso nel senso suindicato non può essere escluso dall'avvenuta sottoscrizione, in data 01.01.2021, della “quietanza liberatoria” prodotta dall'appellata sub doc. n. 3 in primo grado, con la quale riconosciuto di Parte_1
aver ricevuto da Sigla S.r.l., a titolo di rimborso della quota non goduta delle commissioni contrattuali, € 274,37 per “commissioni Sigla” ed € 13,20 per “spese invio comunicazioni periodiche”, dichiarò: “di rinunziare alla corresponsione, da parte di Sigla Srl, di somme di
pagina 9 di 15 denaro ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate . […] Pienamente soddisfatto in merito
a quanto ricevuto da Sigla Srl a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito come espressamente previsto dall'articolo 125 sexies del TUB, rilascio a Sigla Srl la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere nei confronti di sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata” (cfr., doc. 3 fascicolo primo grado convenuta).
Deve infatti premettersi che, per la giurisprudenza di legittimità: “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia
o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione
- contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr.,
Cass. n. 21400/2023). Nella specie, la qualificazione dell'atto sottoscritto dall'appellante come di transazione deve necessariamente escludersi, in assenza di reciproche concessioni tra le parti e di esistenza, al momento della sottoscrizione, di alcuna lite iniziata o preannunciata tra di esse (cfr., art. 1965 c.c.). Quanto invece, alla dichiarazione dell'appellante di rinunziare alla corresponsione, da parte di Sigla S.r.l., di somme di denaro ulteriori a quelle ricevute, deve escludersi che la stessa possa equivalere a un valido negozio abdicativo del diritto in quanto indeterminato nell'oggetto della rinuncia e, soprattutto, nel titolo del diritto rinunciato. Difatti, nella dichiarazione dell'appellante non si rinviene riferimento né alla fonte (normativa, art. 125sexies TUB) del diritto rinunciato, né alla consistenza del predetto, sicché non può dirsi che l'autore l'abbia resa con “chiara e piena consapevolezza” di abdicare ai propri diritti.
Pertanto, le dichiarazioni di cui al doc. n. 3 dell'appellata devono essere interpretate quali mere dichiarazioni di scienza dell'appellante, prive di carattere negoziale.
A ciò si aggiunga in ogni caso che, rivestendo il dichiarante la qualità di consumatore, non può prescindersi dal collocare la questione nell'ambito della normativa consumeristica e, in particolare, del Codice del Consumo, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva
1993/13/CEE, che persegue la finalità di assicurare un elevato grado di tutela dei pagina 10 di 15 consumatori nei confronti del professionista, onde riequilibrare l'asimmetria, informativa e di potere contrattuale, sussistente tra le parti del contratto. A tal proposito, va osservato come la Corte di Giustizia UE abbia interpretato la direttiva nel senso che la rinuncia del consumatore ad avvalersi della natura abusiva di una clausola contrattuale sia consentita a patto che il giudice nazionale accerti che la stessa è frutto di un consenso libero e informato del consumatore (cfr., sentenza 9.07.2020 nella causa C‑452/18).
Nel caso in esame, posto che le clausole del contratto di finanziamento che escludono il rimborso per alcuni oneri si pongono in contrasto con la normativa a tutela del consumatore in ambito bancario, non vi è motivo di ritenere che il succitato principio non possa essere analogicamente applicato, in considerazione della medesima ratio di tutela della parte debole del rapporto che innerva tutta la disciplina consumeristica. Pertanto, anche a voler ritenere la dichiarazione di quale negozio abdicativo di diritti, lo stesso Parte_1
risulterebbe comunque invalido in quanto avente natura vessatoria ex art. 33 Codice del
Consumo (applicabile, ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale), in quanto compiuto senza preventiva piena e completa informazione, da parte del professionista, dei diritti spettanti al consumatore.
Conseguentemente, venuto meno il titolo che legittimava il finanziatore convenuto a trattenere le somme corrisposte dal consumatore a titolo di commissione di “intermediario”
e di “distribuzione”, le stesse devono essere restituite all'attore, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all'appellante, deve osservarsi che, l'art. 125sexies, c. 2, TUB, come modificato con D.L.
73/2021, stabilisce che: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Tuttavia, detta norma non può applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 73/2021, secondo quanto stabilito dall'art. 11octies, c. 2, dello stesso testo normativo. Deve, poi, osservarsi che, con l'art. 1, comma 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 11octies, c. 2, secondo periodo, era stato modificato e così recitava: “…. in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di
pagina 11 di 15 arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
…. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, ma detta norma, come già ricordato, è stata modificata dall'art. 27, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 e così recita nella sua formulazione attuale: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”. Pertanto, nella formulazione attuale della norma, è venuto meno ogni riferimento al “criterio del costo ammortizzato”, sicché, in mancanza di indicazione legislativa, il criterio applicabile per la riduzione del costo totale del credito nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del
DL 73/2021 non può che essere quello proporzionale “puro” che tenga conto delle somme corrisposte dal consumatore in relazione alla durata complessiva del contratto. Pertanto, essendo pacifico sia che corrispose a Sigla S.r.l. la somma di € 2.349,90 a Parte_1 titolo di “commissioni intermediario” ed € 1.800,00 a titolo di “commissioni di distribuzione”, sia che il contratto ebbe durata di 48 mensilità e non di 120 mensilità, sia che Sigla riconobbe, in sede di estinzione del finanziamento, al consumatore la somma di €
274,37, l'appellata deve restituire la somma di € 2.215,57, ricavata dividendo i costi sostenuti per la durata, in mesi, del finanziamento, e moltiplicando la cifra ottenuta per il numero di mensilità non godute, secondo i calcoli esposti dall'appellante e non contestati
(quanto alla loro correttezza) dall'appellata.
pagina 12 di 15 Al contrario, l'appellante non ha diritto al rimborso di € 13,60 per invio di comunicazioni periodiche, avendo già ricevuto dall'appellata la predetta somma, come riconosciuto nella quietanza del 01.01.2021.
L'accoglimento dell'appello principale impone l'esame dell'appello incidentale condizionato, che deve essere tuttavia rigettato.
Quanto infatti all'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, deve osservarsi che, in base all'orientamento consolidato della corte di Cassazione (cfr., Cass. n. 4638/2002
e successive conformi) ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., deve aversi riguardo solo a quanto richiesto dall'attore quale petitum immediato e non all'oggetto dell'accertamento prodromico che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (petitum mediato), in particolare allorquando la questione prodromica manchi di una propria specifica autonomia, ma costituisca elemento del fatto costitutivo del diritto dell'attore. Nel caso in esame, il valore dell'obbligazione di ripetizione dedotta in giudizio dall'attore era pari ad € 2.215,57
e, quindi, rientrante nella competenza del Giudice di Pace, e la questione di nullità delle clausole contrattuali che precludevano il riconoscimento delle somme costituiva il fondamento stesso dell'obbligazione restitutoria oggetto della domanda e, quindi, non una pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.
Pertanto, l'eccezione, siccome infondata, è stata correttamente respinta dal Giudice di Pace.
Quanto, invece, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione delle commissioni di distribuzione e, comunque, alla non debenza delle medesime, in quanto attinenti a un costo facoltativo, deve osservarsi, in primo luogo, che la natura non obbligatoria delle spese di intermediazione non comporta che le stesse possano legittimamente essere escluse dal novero dei costi ripetibili proporzionalmente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto la nozione di “costo totale del credito” di cui all'art. 121, c. 1, lett. e) TUB, ricomprende tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Se è pur vero, poi, che l'art. 121, c. 2, TUB stabilisce che “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” ,da una parte, non può ritenersi che il servizio di intermediazione fosse “accessorio”, trattandosi di servizio non collegato, ma prodromico, all'accesso al credito, né, comunque, vi è prova che pagina 13 di 15 fosse “facoltativo”. Difatti, nulla dimostra l'inserimento, nel contratto di finanziamento, dell'indicazione per cui: “l'attività dell'intermediario non è necessaria per l'ottenimento del credito” (cfr., p. 6, doc. n. 1 fascicolo convenuta primo grado), sia in quanto trattasi di informativa fornita dal professionista al consumatore solo al momento della stipula del contratto e, quindi, dopo l'avvenuto svolgimento dell'attività dell'intermediario (con indicazione, difatti, dei relativi costi già nel medesimo testo contrattuale), sia in quanto la stessa non chiarisce se il finanziamento avrebbe potuto essere o meno ottenuto, senza intermediario, alle stesse condizioni pattuite per mezzo dello stesso.
In secondo luogo, il nuovo c. 3 dell'art. 125sexies TUB, stabilendo che, salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario, “il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”, inevitabilmente mostra di ricomprendere tra i costi ripetibili anche quelli di intermediazione. Detta norma, seppur non applicabile direttamente al contratto per cui è causa, contribuisce a rafforzare l'interpretazione estensiva dell'art. 125sexies, c 1, TUB, nella sua versione originaria ed applicabile alla controversia.
Da ultimo, deve osservarsi che è incontestato che i costi di intermediazione furono pagati dall'appellante direttamente all'appellata e, pertanto, è Sigla S.r.l. il soggetto percipiente le somme, al quale il mutuatario deve rivolgere la domanda di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, in definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
Sigla S.r.l. deve essere condannata a pagare ad a titolo di restituzione Parte_1 dell'indebito, la somma di € 2.215,57.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, pertanto
Sigla S.r.l. deve essere condannata a rifondere ad le spese sostenute per il Parte_1
primo e per il secondo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi e minimi per la fase istruttoria. Le spese liquidate vanno distratte in favore dei procuratori dell'appellante, Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 1) in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in integrale Parte_1
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 546/2023, condanna Sigla
S.r.l. a pagare ad la somma di € 2.215,57; Parte_1
2) condanna Sigla S.r.l. a rifondere ad le spese sostenute per il primo Parte_1 grado di giudizio che si liquidano nella misura di € 1.089,00, per compensi, €
125,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante,
Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari;
3) condanna Sigla S.r.l. a rifondere ad le spese sostenute per il secondo Parte_1
grado di giudizio che si liquidano nella misura di € 2.127,00, per compensi, €
174,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante,
Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, dichiaratisi antistatari.
10 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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