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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3300/2018
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte vertente
T R A
, nata a [...] il [...], , , nato Parte_1 Parte_2
HI di BR (CS) il 18.9.1957, , nata a [...] Parte_3 il 14.06.1961, , nata a [...] il [...], Parte_4
, nato HI di BR (CS) il 23.01.1961 , Parte_5 Parte_6 nato HI di BR (CS) l' 08.11.1960 e a Francavilla Marittima il Parte_7
06.02.1962 8 con l'assistenza e difesa dell'Avv. Piera Anna Maria Roseti;
Ricorrenti
C O N T R O
(C.F. , CP_1 Parte_8 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli Avv.ti Marcello
LE, EP ZZ e CA LI;
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.9.2018 i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come
LPU dal an OR ZI e dal Comune di HI Calabra per i periodi indicati CP_2 in ricorso (tutti per alcuni mesi dell'anno dal 01.01.1998 al 31.12.2014 e più precisamente:
[...]
per i periodi 13/07/2009 – 31/12/2009 presso Comune di San OR ZI e Parte_1
01.01.2010-31.12.2014 presso il Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_2
01.01.1998 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_3 13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_4
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_5
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_6
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_7
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra), hanno agito in giudizio per la declaratoria del diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indicati per ciascuno di essi in ricorso in cui erano stati utilizzati dai suddetti Enti e conseguentemente per l'accredito dei contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo – previdenziale.
In particolare, lamentando ed evidenziando: - come l' abbia riconosciuto in favore dei LSU CP_1
d'ufficio la contribuzione figurativa come previsto dall'art. 1, comma 9 L. 608/1996, utile, fino al 31.7.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.8.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione;
- come anche dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, l' abbia continuato ad CP_1 erogare l'assegno ed a riconoscere d'ufficio la contribuzione figurativa - utile solo ai fini del diritto alla pensione - esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione e non anche nei confronti dei LPU;
l'applicabilità della normativa in materia di contribuzione figurativa alla categoria dei LPU, in quanto rientrante in quella dei LSU).
Pertanto, chiedevano l'accoglimento del ricorso, il tutto con vittoria delle spese da distrarsi.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione CP_1 passiva;
nel merito ha chiesto di rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Le parti ricorrenti hanno documentato l'avvenuta presentazione di domanda amministrativa, nonché di ricorsi amministrativi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
* * *
2. In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della spiegata azione giudiziale per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in considerazione dell'inserimento della richiesta indicazione nell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (C. Cost.
20.11.2017, n. 241) - proprio nella parte in cui è prevista a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio- rende ormai anacronistica, oltre che superabile, la contestazione in esame. Parimenti, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/70, così come introdotta dall'art. 38 del d.l. 98/2011, sollevata dall'Ente convenuto posto che tale decadenza non si applica alla domanda in esame, che non è volta al riconoscimento di prestazioni previdenziali.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
L' , in via preliminare, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva poiché, le parti CP_1 ricorrenti, avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste al Ministero del Lavoro ovvero all'Ente
Regionale e/o agli Enti gestori dei progetti, nella fattispecie il Comune di San OR ZI ed il Comune di HI Calabra, unici soggetti giuridici legittimati ed aventi l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente.
Orbene, gli odierni ricorrenti hanno agito per ottenere l'accreditamento, d'ufficio, da parte dell' della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 8 comma 19 del decreto legislativo CP_1
n.468/97, a mente del quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”.
L'Articolo 7, comma 9, della legge 223/91, siccome richiamato dalla disposizione sopra richiamata, prevede che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti
d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Ora, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, a prescindere, cioè, dal materiale versamento, da parte del “datore di lavoro” (o, nel caso di specie, da parte dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU
– e il discorso va esteso anche ai LPU, stante l'ormai pacifica equiparazione delle due categorie, per come affermato dal giudicante, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato) delle somme occorrenti per la copertura della stessa, comporta l'infondatezza della questione agitata dall' ossia della propria carenza di legittimazione per non avere direttamente erogato CP_1 il sussidio ai ricorrenti.
Del resto, se il sussidio accordato ai LPU è una prestazione previdenziale (e quindi l'ente utilizzatore non è un datore di lavoro), gli oneri accessori connessi (quali la contribuzione figurativa) non possono non gravare sull'ente previdenziale.
Pertanto, infondata risulta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Ed invero, nel merito, si rileva come - secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità - i lavoratori di pubblica utilità devono essere totalmente assimilati ai lavoratori socialmente utili: “in tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n.
468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità all'intento demandato dalla legge delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 dei 1997 - che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" - e quello di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i
"lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego - sì configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro”.
(Sez. lavoro, Sentenza n. 8573 del 29/04/2016 che richiama al suo interno Cass. 21.1.2011 n.
1461 seguita da numerose altre, tutte conformi tra le più recenti, Cass. nn. 6041 e 8003 del 2014).
Recentemente con sentenza n. 6346 del 25.02.2022 la Corte di Cassazione, rilevata la sostanziale omogeneità fra la posizione dei lavoratori socialmente utili (LSU) e quella dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), ha affermato che agli LPU spetta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di lavoro effettivamente prestato per tutti i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale e indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, atteso che detto riconoscimento risponde alla logica di garantire all'interessato una tutela previdenziale in assenza della quale verrebbe meno il diritto alla pensione, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. Pertanto, stante la chiarita assimilazione della categoria dei lavoratori di pubblica utilità a quella dei lavoratori socialmente utili ed essendo documentalmente provato che tutti i ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto all'accredito sulla posizione contributivo - previdenziale dei contributi figurativi.
4. Sotto altro aspetto, invece, è da doversi vagliare la prescrizione – seppur non eccepita dall'Ente convenuto – dei contributi previdenziali oggetto di giudizio.
La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.
Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi.
La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, come statuito dalla Corte di cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative
a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3)
e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass.
6340/2005, Cass. 23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n . 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass.
n. 5757/2019).
Ciò posto, detta contribuzione può essere accreditata, in ragione della maturata prescrizione, limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa dai ricorrenti in data 20.08.2014, reiterata in data 8.7.2017, fino al 31.12.2014 per , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_9 Pt_7
in cui è terminata l'attività di pubblica utilità.
[...]
Occorre, infatti, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ormai chiarito che i contributi figurativi devono essere ricondotti nell'ampia categoria dei contributi previdenziali e dunque assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 legge 335 del 1995:
“Il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1 erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995”. (Cass. Civ. Sentenza n. 28605 del 08/11/2018, ed ancora C.d.A. Catanzaro n. 98/2021 pubbl. il 12/02/2021).
Pertanto, devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai ricorrenti prima del
20.8.2009.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela
Esposito definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del D.Lgs. n. 468/1997, limitatamente al periodo di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_9 Parte_7
b) condanna l' ad accreditare sulla posizione contributivo previdenziale di ciascuno CP_1 dei ricorrenti i contributi figurativi relativi ai periodi di cui sopra;
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte vertente
T R A
, nata a [...] il [...], , , nato Parte_1 Parte_2
HI di BR (CS) il 18.9.1957, , nata a [...] Parte_3 il 14.06.1961, , nata a [...] il [...], Parte_4
, nato HI di BR (CS) il 23.01.1961 , Parte_5 Parte_6 nato HI di BR (CS) l' 08.11.1960 e a Francavilla Marittima il Parte_7
06.02.1962 8 con l'assistenza e difesa dell'Avv. Piera Anna Maria Roseti;
Ricorrenti
C O N T R O
(C.F. , CP_1 Parte_8 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli Avv.ti Marcello
LE, EP ZZ e CA LI;
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.9.2018 i ricorrenti, premesso di essere stati utilizzati come
LPU dal an OR ZI e dal Comune di HI Calabra per i periodi indicati CP_2 in ricorso (tutti per alcuni mesi dell'anno dal 01.01.1998 al 31.12.2014 e più precisamente:
[...]
per i periodi 13/07/2009 – 31/12/2009 presso Comune di San OR ZI e Parte_1
01.01.2010-31.12.2014 presso il Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_2
01.01.1998 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_3 13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_4
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_5
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_6
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra;
per i periodi Parte_7
13.07.2009 - 31.12.2014 presso Comune di HI Calabra), hanno agito in giudizio per la declaratoria del diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indicati per ciascuno di essi in ricorso in cui erano stati utilizzati dai suddetti Enti e conseguentemente per l'accredito dei contributi figurativi sulla rispettiva posizione contributivo – previdenziale.
In particolare, lamentando ed evidenziando: - come l' abbia riconosciuto in favore dei LSU CP_1
d'ufficio la contribuzione figurativa come previsto dall'art. 1, comma 9 L. 608/1996, utile, fino al 31.7.1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dall'1.8.1995 in poi ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione;
- come anche dopo l'abrogazione del citato articolo da parte del D. Lgs. n. 81/2000, l' abbia continuato ad CP_1 erogare l'assegno ed a riconoscere d'ufficio la contribuzione figurativa - utile solo ai fini del diritto alla pensione - esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l'Occupazione e non anche nei confronti dei LPU;
l'applicabilità della normativa in materia di contribuzione figurativa alla categoria dei LPU, in quanto rientrante in quella dei LSU).
Pertanto, chiedevano l'accoglimento del ricorso, il tutto con vittoria delle spese da distrarsi.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione CP_1 passiva;
nel merito ha chiesto di rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
Le parti ricorrenti hanno documentato l'avvenuta presentazione di domanda amministrativa, nonché di ricorsi amministrativi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
* * *
2. In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità della spiegata azione giudiziale per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in considerazione dell'inserimento della richiesta indicazione nell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (C. Cost.
20.11.2017, n. 241) - proprio nella parte in cui è prevista a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio- rende ormai anacronistica, oltre che superabile, la contestazione in esame. Parimenti, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/70, così come introdotta dall'art. 38 del d.l. 98/2011, sollevata dall'Ente convenuto posto che tale decadenza non si applica alla domanda in esame, che non è volta al riconoscimento di prestazioni previdenziali.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
L' , in via preliminare, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva poiché, le parti CP_1 ricorrenti, avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste al Ministero del Lavoro ovvero all'Ente
Regionale e/o agli Enti gestori dei progetti, nella fattispecie il Comune di San OR ZI ed il Comune di HI Calabra, unici soggetti giuridici legittimati ed aventi l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente.
Orbene, gli odierni ricorrenti hanno agito per ottenere l'accreditamento, d'ufficio, da parte dell' della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 8 comma 19 del decreto legislativo CP_1
n.468/97, a mente del quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”.
L'Articolo 7, comma 9, della legge 223/91, siccome richiamato dalla disposizione sopra richiamata, prevede che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti
d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Ora, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, a prescindere, cioè, dal materiale versamento, da parte del “datore di lavoro” (o, nel caso di specie, da parte dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU
– e il discorso va esteso anche ai LPU, stante l'ormai pacifica equiparazione delle due categorie, per come affermato dal giudicante, con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato) delle somme occorrenti per la copertura della stessa, comporta l'infondatezza della questione agitata dall' ossia della propria carenza di legittimazione per non avere direttamente erogato CP_1 il sussidio ai ricorrenti.
Del resto, se il sussidio accordato ai LPU è una prestazione previdenziale (e quindi l'ente utilizzatore non è un datore di lavoro), gli oneri accessori connessi (quali la contribuzione figurativa) non possono non gravare sull'ente previdenziale.
Pertanto, infondata risulta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Ed invero, nel merito, si rileva come - secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità - i lavoratori di pubblica utilità devono essere totalmente assimilati ai lavoratori socialmente utili: “in tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n.
468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini
d'impiego, in conformità all'intento demandato dalla legge delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 dei 1997 - che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" - e quello di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i
"lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego - sì configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro”.
(Sez. lavoro, Sentenza n. 8573 del 29/04/2016 che richiama al suo interno Cass. 21.1.2011 n.
1461 seguita da numerose altre, tutte conformi tra le più recenti, Cass. nn. 6041 e 8003 del 2014).
Recentemente con sentenza n. 6346 del 25.02.2022 la Corte di Cassazione, rilevata la sostanziale omogeneità fra la posizione dei lavoratori socialmente utili (LSU) e quella dei lavoratori di pubblica utilità (LPU), ha affermato che agli LPU spetta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di lavoro effettivamente prestato per tutti i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale e indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, atteso che detto riconoscimento risponde alla logica di garantire all'interessato una tutela previdenziale in assenza della quale verrebbe meno il diritto alla pensione, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. Pertanto, stante la chiarita assimilazione della categoria dei lavoratori di pubblica utilità a quella dei lavoratori socialmente utili ed essendo documentalmente provato che tutti i ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto all'accredito sulla posizione contributivo - previdenziale dei contributi figurativi.
4. Sotto altro aspetto, invece, è da doversi vagliare la prescrizione – seppur non eccepita dall'Ente convenuto – dei contributi previdenziali oggetto di giudizio.
La prescrizione dei contributi previdenziali è posta a tutela di un interesse pubblico di ordine generale, legato anche all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.
Differentemente dalla materia civile, dove l'eccezione di prescrizione è nella disponibilità delle parti, in materia previdenziale l'ente creditore non può rinunciarvi.
La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, come statuito dalla Corte di cassazione, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative
a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3)
e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass.
6340/2005, Cass. 23164/2007, Cass. n. 21830/2014, Cass. n . 9600/2018, Cass n 9865/2019, Cass.
n. 5757/2019).
Ciò posto, detta contribuzione può essere accreditata, in ragione della maturata prescrizione, limitatamente al quinquennio antecedente alla domanda proposta in via amministrativa dai ricorrenti in data 20.08.2014, reiterata in data 8.7.2017, fino al 31.12.2014 per , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_9 Pt_7
in cui è terminata l'attività di pubblica utilità.
[...]
Occorre, infatti, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ormai chiarito che i contributi figurativi devono essere ricondotti nell'ampia categoria dei contributi previdenziali e dunque assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 legge 335 del 1995:
“Il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1 erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995”. (Cass. Civ. Sentenza n. 28605 del 08/11/2018, ed ancora C.d.A. Catanzaro n. 98/2021 pubbl. il 12/02/2021).
Pertanto, devono dichiararsi prescritti i contributi maturati in capo ai ricorrenti prima del
20.8.2009.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Manuela
Esposito definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del D.Lgs. n. 468/1997, limitatamente al periodo di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, dal 20.8.2009 al 31.12.2014 per , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_9 Parte_7
b) condanna l' ad accreditare sulla posizione contributivo previdenziale di ciascuno CP_1 dei ricorrenti i contributi figurativi relativi ai periodi di cui sopra;
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025 Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.