Articolo 20 della Legge 27 aprile 1978, n. 155
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 maggio 1978
Art. 20.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegna-
te per la competenza propria dell'esercizio
1976 (articolo 16) .......................... L. 9.443.530.004 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 18) ........... L. 10.786.380.430
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1976 ... L. 20.229.910.434 ==================
Entrata in vigore il 21 maggio 1978