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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2767 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento con n. r.g. 2767/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
RICCARDO e dell'avv. BOCCHI LAURA, elettivamente domiciliato in Parma, via Goito, n. 16, presso i difensori;
RICORRENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso ex art. 747, c.p.c., proposto da quale erede con beneficio di Parte_1
inventario di nel quale chiede di essere autorizzata a richiedere la liquidazione Persona_1
delle somme presenti su alcuni depositi amministrativi, somme spettanti al de cuius a seguito di espropriazione per pubblica utilità;
ritenuto che l'istanza deve essere rigettata, in quanto la riscossione di crediti ereditari non rientra tra le operazioni per le quali gli artt. 493, c.c., e 747, c.p.c., prescrivono l'autorizzazione del Tribunale.
Ed infatti, tali previsioni sono poste a tutela dell'interesse dei creditori dell'eredità a che il patrimonio ereditario non sia intaccato da operazioni straordinarie poste in essere dall'erede accettante con beneficio di inventario, interesse che all'evidenza non può essere pregiudicato dalla riscossione di crediti dell'eredità;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Parma, 16 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento con n. r.g. 2767/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
RICCARDO e dell'avv. BOCCHI LAURA, elettivamente domiciliato in Parma, via Goito, n. 16, presso i difensori;
RICORRENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso ex art. 747, c.p.c., proposto da quale erede con beneficio di Parte_1
inventario di nel quale chiede di essere autorizzata a richiedere la liquidazione Persona_1
delle somme presenti su alcuni depositi amministrativi, somme spettanti al de cuius a seguito di espropriazione per pubblica utilità;
ritenuto che l'istanza deve essere rigettata, in quanto la riscossione di crediti ereditari non rientra tra le operazioni per le quali gli artt. 493, c.c., e 747, c.p.c., prescrivono l'autorizzazione del Tribunale.
Ed infatti, tali previsioni sono poste a tutela dell'interesse dei creditori dell'eredità a che il patrimonio ereditario non sia intaccato da operazioni straordinarie poste in essere dall'erede accettante con beneficio di inventario, interesse che all'evidenza non può essere pregiudicato dalla riscossione di crediti dell'eredità;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Parma, 16 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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