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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1732/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDEONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Piccin Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice dott. Antonio Albenzio Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1732/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOTTO MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. DEL TORRE CARLO ( ) VIA CUSSIGNACCO, 5 33100 UDINE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROVERETO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DEL
ZOTTO MARCO RENZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._3 ZOTTO MARCO e dell'avv. DEL TORRE CARLO ( ) VIA CUSSIGNACCO, C.F._2
5 33100 UDINE;
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._4 Pt_3
( ) CORSO MATTEOTTI, 41 ABBIATEGRASSO;
, elettivamente
[...] C.F._5 domiciliato in VIA ROVERETO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DEL ZOTTO
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6 VISENTIN IGOR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SOMMARIVA 4 - COND.
[...]
0026 PORTOGRUARO presso il difensore avv. VISENTIN IGOR CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISENTIN Controparte_4 C.F._7 IGOR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SOMMARIVA 4 - Controparte_5
30026 PORTOGRUARO presso il difensore avv. VISENTIN IGOR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio Parte_4 CP_2
e al fine di sentire accertare la lesione
[...] Controparte_4 della legittima agli stessi spettanti in conseguenza della successione ereditaria dei genitori, lo scioglimento della comunione ereditaria, la ripetizione di quanto donato in vita dal de cuius e il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione.
Hanno dedotto in fatto che, in relazione al decesso occorso al padre sarebbe stata lesa la quota di legittima agli Persona_1 stessi spettante in ragione dell'unico immobile rientrante nell'asse ereditario del de cuius, meglio indicato in narrativa, che sarebbe stato donato in vita a il quale avrebbe Controparte_2 successivamente donato il bene al figlio.
Hanno pertanto ritenuto in diritto rispetto a tale patrimonio ereditario fondata la domanda di riduzione per lesione di legittima e altresì la condanna alla restituzione nell'asse ereditario del bene in questione in quanto, nel frattempo, oggetto di disposizione ad opera di soggetti terzi.
Hanno altresì dedotto, in relazione alla successione ereditaria della madre la presenza di plurimi rapporti bancari al cui Persona_2 saldo attivo, oggetto di divisione, andrebbero aggiunte le ulteriori spese effettuate dal convenuto e non giustificate dal tenore di vita e dalle esigenze della madre.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo in particolare l'inesistenza di una lesione della legittima, in ragione dell'usufrutto esistente sul bene immobile e in ragione degli esborsi di denaro effettuati in vita nei confronti degli altri eredi legittimari.
Ha inoltre ritenuto giustificate le spese sostenute in vita, alla luce della documentazione prodotta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.05.2025.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è da ritenersi sussistente, nel caso di specie, la competenza collegiale del Tribunale giacché, tra le plurime istanze avanzate, è stata proposta domanda di riduzione ai sensi dell'art 555 c.c.
pagina 2 di 11 Si rammenta infatti che, in punto di composizione dell'organo giudicante, ai sensi dell'art 281 nonies c.p.c., in ipotesi di pluralità di domande che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegare e che debbono essere decise dal Tribunale in composizione collegiale, opera la vis attractiva di entrambe dinanzi al Collegio.
Nel caso di specie, rilevato che la causa instaurata dagli odierni attori, per quel che concerne la riduzione per lesione di legittima, rientra tra quelle che l'art. 50 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale, è da ritenersi, per le motivazioni sopra espresse, collegiale la valutazione della pluralità delle domande propste.
Venendo al merito del presente giudizio, occorre innanzitutto evidenziare che le pretese attoree attengono alle masse ereditarie di e di coniugi deceduti Persona_1 Persona_2 rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2017, di talché ai fini della disamine delle rispettive spettanze e pretese occorrerà muovere il ragionamento logico giuridico tenendo separate le due masse in oggetto.
Tanto premesso ai fini della verifica della fondatezza della domanda di riduzione proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, è necessario accertare l'esistenza, la tipologia ed il valore (avuto riguardo al momento dell'apertura delle successione) del patrimonio relitto dal de cuius (c.d. relictum), delle donazioni effettuate in vita dal medesimo (c.d. donatum) e dei debiti ereditari, onde procedere alla riunione fittizia ex art 556 cc e, sul totale ottenuto all'esito di detta operazione matematica, procedere quindi alla determinazione quantitativa della quota di patrimonio che doveva essere riservata a ciascuno degli eredi legittimi, nonché della quota della quale il de cuius poteva liberamente disporre.
All'esito, previa imputazione ex se delle eventuali donazioni ricevute, potrà quindi verificarsi se si sia o meno verificata la lesione della quota di riserva eccepita dall'attore e se ed in quale misura debbano essere ridotte le disposizioni testamentarie e/o le eventuali donazioni.
Operazione preparatoria è, dunque, la ricostruzione dell'asse ereditario, secondo i valori da rapportarsi al momento dell'apertura della successione sia di che di . Persona_1 Persona_2
Sulla scorta della CTU estimativa e contabile in atti, è emerso che, per quel che concerne l'attivo ereditario è Persona_1 composto dall'immobile e relativo terreno oggetto di donazione in vita in favore di e successivamente donato a Controparte_2
. Controparte_4
In particolare è da ritenersi corretto l'operato del consulente tecnico nella determinazione del valore della piena proprietà del pagina 3 di 11 bene, ancorché lo stesso sia stato oggetto di donazione con riserva di usufrutto, essendo tale approccio conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (Ex multis: Cass. civ., Sez. II, 24/07/2008, n. 20387 (rv. 604193)).
Rispetto al valore di tale bene, è da ritenersi priva di pregio la doglianza di parte convenuta laddove sostiene che il ricavato della vendita dei terreni di proprietà siti in Giai di Annone Veneto sarebbe stato consegnato alle figlie NZ e le quali ER ricevettero la somma di lire 6.000.000 ciascuna.
E' certamente noto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni, oltre a non essere idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, non può nemmeno essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore sicché in presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusane la natura confessoria nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova (cfr. da ultimo Cass. n. 35738/2023, Cass. n. 27066/2022 , Cass. n. 11737/2013).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo versamento della somma in denaro sopra evidenziata, di talché priva di pregio, in difetto di elementi indiziari ulteriori si appalesa la documentazione prodotta.
Resta a questo punto da esaminare se i lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione, accertati dal nominato CTU in complessivi euro 40.000,00, siano o meno da scomputare nel valore finale del bene, per come preteso da parte convenuta.
Sul punto è da ritenersi fornita la prova presuntiva che i lavori indicati da parte convenuta e meglio elencati in sede peritale siano stati effettuati e curati ad opera dello stesso donatario CP_2
.
[...]
La documentazione in atti (cfr doc. 7) invero consente di ritenere, con elevato grado di inferenza logica, che i lavori in oggetto siano stati commissionati dallo stesso , essendo lo stesso Controparte_2 indicato, peraltro, come destinatario delle suddette lavorazioni dell'immobile oggetto di causa nelle fatture in atti.
Inoltre, per come riscontrato dallo stesso CTU, le lavorazioni in oggetto risultano essere fatte nel periodo successivo all'intervenuta donazione e prima della donazione effettuata da quest'ultimo a proprio figlio. pagina 4 di 11 In difetto di una ricostruzione alternativa, deve pertanto ritenersi che anche l'esborso sia stato sostenuto dall'odierno convenuto, tenuto conto che le fatture in atti recano la dicitura “pagato” e che in atti vi è anche scontino fiscale intestato a . Controparte_2
Ne consegue che nella determinazione delle quote finali, andranno valutati anche i suddetti esborsi.
Ciò posto è da ritenersi in ogni caso accertata la lesione di legittima essendo il bene immobile in questione l'unico bene rientrante nell'asse ereditario di in difetto di Persona_1 qualsivoglia relictum e di qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza di debiti ereditari.
Deve pertanto disporsi la reintegrazione della quota di legittima di parte attrice e, per l'effetto, deve disporsi la riduzione della predetta donazione nei limiti sopra indicati.
Resta a questo punto da esaminare, sempre in relazione a tali immobili, le ulteriori domande formulate (i.e. di rivendica e di liquidazione dell'indennità da occupazione).
Con precipuo riferimento all'individuazione del bene immobile con cui reintegrare la quota di legittima lesa, occorre rammentare che la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560 commi II e III c.p.c. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere all'imputazione del valore dei beni.
Ne consegue che, in ossequio alla previsione normativa di cui all'art 563 c.c., “qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta” (C.35461/2022).
Nel caso di specie il bene in questione è risultato essere stato successivamente donato da in favore di Controparte_2 CP_4
di talché lo stesso, in accoglimento della suddetta pretesa
[...] restitutoria, dovrà andare a ricostituire l'asse ereditario del de cuius e, in conseguenza del suo decesso, anche di Persona_1
Persona_2
Venendo all'ulteriore pretesa avanzata a titolo di indennità, va applicato il principio affermato sin dal 2016 dalla Corte di Cassazione (sentenza n.19215), principio secondo cui l'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l'uso, determina un danno.
pagina 5 di 11 Nel caso di specie l'occupazione di tale bene ad opera dei convenuti non è contestata, è stata riscontrata altresì dal CTU in sede di operazioni peritali.
Va, quindi, affermata la spettanza a favore degli attori d'indennità di equo compenso per l'uso esclusivo dell'immobile a far tempo dal ricevimento da parte dei convenuti della domanda di avvio pervenuta all'Organismo di mediazione, con la quale l'odierno attore manifestava la pretesa di riconoscimento di un indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile, senza che abbia rilievo la mancata precedente formulazione di richieste o intimazioni di pagamento.
Spetta dunque a parte attrice l'importo corrispondente alla metà del valore locatizio dell'appartamento, pari ad € 19.200,00 (48 mesi x (€ 500+300)), calcolata dal 18.06.2021 al 12.06.2025, oltre a quella maturanda fino all'effettivo rilascio, importo al cui pagamento va condannata personalmente l'occupante, non i coeredi testamentari.
Con riferimento alla determinazione della massa ereditaria di
[...]
, in conseguenza dell'apertura della successione, Per_2 rappresentata, in aggiunta agli immobili sopra descritti, unicamente dalla movimentazione di denaro derivante dal conto corrente e dal libretto postale alla stessa intestato, occorre prendere in analisi la situazione delle somme prelevate dai convenuti prima dell'apertura della successione, tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, , la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (C. 26951/2024; Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, 24034)…”).
Ancora una volta occorre riferirsi ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio svolta.
Lo schema riportato a pagg. 56 e ss. dell'elaborato conclusivo ha evidenziato quelli che sono stati i prelievi di denaro effettuati da parte convenuta dall'apertura del libretto e c/c fino al giorno di apertura della successione, sono stati effettuati per il mantenimento e cura della de cuius. La circostanza trova riscontro documentale in forza dell'estratto conto prodotto (si leggano le partite in “dare”) avuto riguardo alle seguenti spese sostenute:
“Badante: si considera un emolumento di 1.200,00 per mesi 45 (media dei periodi
pagina 6 di 11 dichiarati agli atti); inoltre deve considerarsi il vitto per il medesimo periodo pari a euro
500,00/mese.
Casa di riposo: dalla documentazione agli atti si quantificano gli importi pagati per il periodo di permanenza nella struttura: euro 3.504,00.
Farmacia: si quantificano le spese per medicinali sulla base delle operazioni di pagamento tramite conto corrente: euro 2.065,70.
Mantenimento viene calcolato un fabbisogno per Persona_2 l'intero periodo considerato (68 mesi) pari ad euro 1.200,00 mensili, il che porta ad un totale di: euro 1.200,00 x 68 mesi = euro 88.400,00”
Risulta infine provato il pagamento dal suddetto conto delle spese funerarie, il cui importo andrà posta a debito dell'eredità e ripartita tra tutti gli eredi.
Alla luce di tutto quanto precede, dovendo procedere con la divisione pro quota dei beni caduti in successione per eredità di
[...] quanto a tutte le poste attive e passive della massa, va Per_2 considerato che, a fronte del totale delle entrate, il totale delle uscite si appalesano inidonee a costituire crediti ereditari in quanto giustificate.
A questo punto, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, è possibile determinare l'asse ereditario, sommando relictum (pari al residuo dell'attivo bancario) e aggiungendo il donatum (rappresentato dagli immobili indicati)
Il Tribunale, sulla scorta delle motivazioni sopra articolate ritiene di dover utilizzare lo scenario elaborato dal CTU a pag. 59, cioè quello che, in considerazione dei lavori di ristrutturazione svolti da determina il valore dell'immobile donato Controparte_2 in euro 116.000,00, oltre al valore di euro 22.005,00 del terreno circostante. Considerando l'inesistenza di debiti ereditari, sommando le suddette poste si perviene al valore complessivo dell'asse ereditario di € 172.152,42, a cui andrà ulteriormente detratta la quota disponibile di stimata in euro 57.384,14, Persona_1 per un valore complessivo di euro 114.768,28.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione pagina 7 di 11 peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà a
[...]
il bene immobile così come compiutamente indicati alla CP_2 proposta di divisione n.2 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 59 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione, nella sola parte in cui dispone l'assegnazione dell'immobile in proprietà esclusiva a
[...]
, appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si CP_2 appalesa più confacente alle esigenze attuali e abitative dei singoli condividendi nonché alle volontà manifestate in vita dal de cuius che ha effettuato la donazione del suddetto Persona_1 immobile proprio a parte convenuta.
Ed invero, tale assegnazione appare maggiormente confacente al fatto che ha effettivamente abitato, contrariamente alle Controparte_2 altre parti in causa, nell'abitazione oggetto di causa, avendovi provveduto costantemente ed esclusivamente alla relativa manutenzione ordinaria (come da spese sopra indicate) e alla cura e al mantenimento degli stessi genitori che vi hanno abitato.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
- il lotto A nel fabbricato di cui al foglio 3 mapp. 64 sub 2,3 e 4
- il lotto B nel terreno di cui al foglio 3 particella 64 e 65
Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà a il quale, tenuto conto Controparte_2 del valore dell'immobile (pari a euro 116.000,00) e della disponibile pagina 8 di 11 di (pari a euro 57.384,14) risulterebbe Persona_1 destinatario di una quota ereditaria pari a euro 58.616,86.
Pertanto, essendo il valore di ciascun assegno pari a euro 38.256,09 (ossia 114.768,28 : 3) l'importo pari a euro 34.147,42, pari all'attivo in denaro residuo, dovrà essere assegnato agli attori ciascuno per la quota pari al 50%, con la conseguenza che
[...]
dovrà versare a ciascuno degli attori conguaglio residuo CP_2 di euro 20.360,77.
Di contro, in assenza di indicazioni preferenziali che possa consentire l'assegnazione del terreno in proprietà esclusiva ad uno degli altri due comproprietari, il Tribunale ritiene di assegnare il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, in comunione tra di loro.
Tale perdurante comunione in favore degli attori relativamente al terreno oggetto di causa, invero, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Pertanto in considerazione del valore del terreno (pari per ciascuno dei comunisti attori a euro 11.002,5, ossia il 50% de valore del terreno) e della quota ereditaria a ciascuno riconosciuta in euro 38.256,09, a ciascuno degli attori spetterà l'importo residuo di euro 27.253,39.
Pertanto, essendo il valore di ciascun assegno pari a euro 38.256,09 (ossia 114.768,28 : 3) l'importo pari a euro 34.147,42, pari all'attivo in denaro residuo, dovrà essere assegnato agli attori ciascuno per la quota pari al 50%, con la conseguenza che
[...]
dovrà versare a ciascuno degli attori conguaglio residuo CP_2 di euro 6.071,21 (pari alla differenza del valore per quota del bene immobile e della somma di denaro rientrante nella quota degli attori).
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì dell'accoglimento della domanda di riduzione, di quella di rivendicazione ex art 563 c.c e di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo del bene seguiranno la soccombenza.
p.q.m.
pagina 9 di 11 il Tribunale di Pordenone, a composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA
all'immediato rilascio dell'immobile sito in San Controparte_4 Stino di Livenza, foglio 3 mapp 64 sub 2, 3 e 4 e al terreno di cui al foglio 3 partt 64 e 65
CONDANNA
I convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice di euro 19.200,00, a titolo di indennità di occupazione, oltre a quella maturanda dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo rilascio
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del de cuius e Persona_1 Per_2
e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di
[...] comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni Controparte_2 immobili: Lotto A formato dall'appartamento sito in Stino di Livenza, identificato nel catasto urbano al foglio n. 3 mapp 64 sub 2, 3 e 4
ASSEGNA
In comunione ordinaria a e i Parte_1 Parte_4 seguenti beni immobili: Lotto B formato dal terreno catastalmente identificato al foglio 3 particelle 64 e 65 sito in Stino di Livenza
PONE
A carico di l'obbligazione di corrispondere agli Controparte_2 attori, per ciascuno, il conguaglio di euro 6071,21, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ASSEGNA agli attori in parti uguali, a scioglimento della comunione ereditaria di , l'importo di euro 34.147,42 Persona_2
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
pagina 10 di 11 Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
CONDANNA
i convenuti a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Pordenone, 12 giugno 2025
Il Giudice Relatore Dott. Antonio Albenzio
Il Presidente dott. Rodolfo Piccin
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDEONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rodolfo Piccin Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice dott. Antonio Albenzio Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1732/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOTTO MARCO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. DEL TORRE CARLO ( ) VIA CUSSIGNACCO, 5 33100 UDINE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROVERETO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DEL
ZOTTO MARCO RENZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._3 ZOTTO MARCO e dell'avv. DEL TORRE CARLO ( ) VIA CUSSIGNACCO, C.F._2
5 33100 UDINE;
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._4 Pt_3
( ) CORSO MATTEOTTI, 41 ABBIATEGRASSO;
, elettivamente
[...] C.F._5 domiciliato in VIA ROVERETO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. DEL ZOTTO
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6 VISENTIN IGOR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SOMMARIVA 4 - COND.
[...]
0026 PORTOGRUARO presso il difensore avv. VISENTIN IGOR CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISENTIN Controparte_4 C.F._7 IGOR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SOMMARIVA 4 - Controparte_5
30026 PORTOGRUARO presso il difensore avv. VISENTIN IGOR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio Parte_4 CP_2
e al fine di sentire accertare la lesione
[...] Controparte_4 della legittima agli stessi spettanti in conseguenza della successione ereditaria dei genitori, lo scioglimento della comunione ereditaria, la ripetizione di quanto donato in vita dal de cuius e il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione.
Hanno dedotto in fatto che, in relazione al decesso occorso al padre sarebbe stata lesa la quota di legittima agli Persona_1 stessi spettante in ragione dell'unico immobile rientrante nell'asse ereditario del de cuius, meglio indicato in narrativa, che sarebbe stato donato in vita a il quale avrebbe Controparte_2 successivamente donato il bene al figlio.
Hanno pertanto ritenuto in diritto rispetto a tale patrimonio ereditario fondata la domanda di riduzione per lesione di legittima e altresì la condanna alla restituzione nell'asse ereditario del bene in questione in quanto, nel frattempo, oggetto di disposizione ad opera di soggetti terzi.
Hanno altresì dedotto, in relazione alla successione ereditaria della madre la presenza di plurimi rapporti bancari al cui Persona_2 saldo attivo, oggetto di divisione, andrebbero aggiunte le ulteriori spese effettuate dal convenuto e non giustificate dal tenore di vita e dalle esigenze della madre.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo in particolare l'inesistenza di una lesione della legittima, in ragione dell'usufrutto esistente sul bene immobile e in ragione degli esborsi di denaro effettuati in vita nei confronti degli altri eredi legittimari.
Ha inoltre ritenuto giustificate le spese sostenute in vita, alla luce della documentazione prodotta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.05.2025.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è da ritenersi sussistente, nel caso di specie, la competenza collegiale del Tribunale giacché, tra le plurime istanze avanzate, è stata proposta domanda di riduzione ai sensi dell'art 555 c.c.
pagina 2 di 11 Si rammenta infatti che, in punto di composizione dell'organo giudicante, ai sensi dell'art 281 nonies c.p.c., in ipotesi di pluralità di domande che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegare e che debbono essere decise dal Tribunale in composizione collegiale, opera la vis attractiva di entrambe dinanzi al Collegio.
Nel caso di specie, rilevato che la causa instaurata dagli odierni attori, per quel che concerne la riduzione per lesione di legittima, rientra tra quelle che l'art. 50 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale, è da ritenersi, per le motivazioni sopra espresse, collegiale la valutazione della pluralità delle domande propste.
Venendo al merito del presente giudizio, occorre innanzitutto evidenziare che le pretese attoree attengono alle masse ereditarie di e di coniugi deceduti Persona_1 Persona_2 rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2017, di talché ai fini della disamine delle rispettive spettanze e pretese occorrerà muovere il ragionamento logico giuridico tenendo separate le due masse in oggetto.
Tanto premesso ai fini della verifica della fondatezza della domanda di riduzione proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, è necessario accertare l'esistenza, la tipologia ed il valore (avuto riguardo al momento dell'apertura delle successione) del patrimonio relitto dal de cuius (c.d. relictum), delle donazioni effettuate in vita dal medesimo (c.d. donatum) e dei debiti ereditari, onde procedere alla riunione fittizia ex art 556 cc e, sul totale ottenuto all'esito di detta operazione matematica, procedere quindi alla determinazione quantitativa della quota di patrimonio che doveva essere riservata a ciascuno degli eredi legittimi, nonché della quota della quale il de cuius poteva liberamente disporre.
All'esito, previa imputazione ex se delle eventuali donazioni ricevute, potrà quindi verificarsi se si sia o meno verificata la lesione della quota di riserva eccepita dall'attore e se ed in quale misura debbano essere ridotte le disposizioni testamentarie e/o le eventuali donazioni.
Operazione preparatoria è, dunque, la ricostruzione dell'asse ereditario, secondo i valori da rapportarsi al momento dell'apertura della successione sia di che di . Persona_1 Persona_2
Sulla scorta della CTU estimativa e contabile in atti, è emerso che, per quel che concerne l'attivo ereditario è Persona_1 composto dall'immobile e relativo terreno oggetto di donazione in vita in favore di e successivamente donato a Controparte_2
. Controparte_4
In particolare è da ritenersi corretto l'operato del consulente tecnico nella determinazione del valore della piena proprietà del pagina 3 di 11 bene, ancorché lo stesso sia stato oggetto di donazione con riserva di usufrutto, essendo tale approccio conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione” (Ex multis: Cass. civ., Sez. II, 24/07/2008, n. 20387 (rv. 604193)).
Rispetto al valore di tale bene, è da ritenersi priva di pregio la doglianza di parte convenuta laddove sostiene che il ricavato della vendita dei terreni di proprietà siti in Giai di Annone Veneto sarebbe stato consegnato alle figlie NZ e le quali ER ricevettero la somma di lire 6.000.000 ciascuna.
E' certamente noto l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni, oltre a non essere idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, non può nemmeno essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore sicché in presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusane la natura confessoria nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova (cfr. da ultimo Cass. n. 35738/2023, Cass. n. 27066/2022 , Cass. n. 11737/2013).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo versamento della somma in denaro sopra evidenziata, di talché priva di pregio, in difetto di elementi indiziari ulteriori si appalesa la documentazione prodotta.
Resta a questo punto da esaminare se i lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione, accertati dal nominato CTU in complessivi euro 40.000,00, siano o meno da scomputare nel valore finale del bene, per come preteso da parte convenuta.
Sul punto è da ritenersi fornita la prova presuntiva che i lavori indicati da parte convenuta e meglio elencati in sede peritale siano stati effettuati e curati ad opera dello stesso donatario CP_2
.
[...]
La documentazione in atti (cfr doc. 7) invero consente di ritenere, con elevato grado di inferenza logica, che i lavori in oggetto siano stati commissionati dallo stesso , essendo lo stesso Controparte_2 indicato, peraltro, come destinatario delle suddette lavorazioni dell'immobile oggetto di causa nelle fatture in atti.
Inoltre, per come riscontrato dallo stesso CTU, le lavorazioni in oggetto risultano essere fatte nel periodo successivo all'intervenuta donazione e prima della donazione effettuata da quest'ultimo a proprio figlio. pagina 4 di 11 In difetto di una ricostruzione alternativa, deve pertanto ritenersi che anche l'esborso sia stato sostenuto dall'odierno convenuto, tenuto conto che le fatture in atti recano la dicitura “pagato” e che in atti vi è anche scontino fiscale intestato a . Controparte_2
Ne consegue che nella determinazione delle quote finali, andranno valutati anche i suddetti esborsi.
Ciò posto è da ritenersi in ogni caso accertata la lesione di legittima essendo il bene immobile in questione l'unico bene rientrante nell'asse ereditario di in difetto di Persona_1 qualsivoglia relictum e di qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza di debiti ereditari.
Deve pertanto disporsi la reintegrazione della quota di legittima di parte attrice e, per l'effetto, deve disporsi la riduzione della predetta donazione nei limiti sopra indicati.
Resta a questo punto da esaminare, sempre in relazione a tali immobili, le ulteriori domande formulate (i.e. di rivendica e di liquidazione dell'indennità da occupazione).
Con precipuo riferimento all'individuazione del bene immobile con cui reintegrare la quota di legittima lesa, occorre rammentare che la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560 commi II e III c.p.c. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere all'imputazione del valore dei beni.
Ne consegue che, in ossequio alla previsione normativa di cui all'art 563 c.c., “qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta” (C.35461/2022).
Nel caso di specie il bene in questione è risultato essere stato successivamente donato da in favore di Controparte_2 CP_4
di talché lo stesso, in accoglimento della suddetta pretesa
[...] restitutoria, dovrà andare a ricostituire l'asse ereditario del de cuius e, in conseguenza del suo decesso, anche di Persona_1
Persona_2
Venendo all'ulteriore pretesa avanzata a titolo di indennità, va applicato il principio affermato sin dal 2016 dalla Corte di Cassazione (sentenza n.19215), principio secondo cui l'utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l'uso, determina un danno.
pagina 5 di 11 Nel caso di specie l'occupazione di tale bene ad opera dei convenuti non è contestata, è stata riscontrata altresì dal CTU in sede di operazioni peritali.
Va, quindi, affermata la spettanza a favore degli attori d'indennità di equo compenso per l'uso esclusivo dell'immobile a far tempo dal ricevimento da parte dei convenuti della domanda di avvio pervenuta all'Organismo di mediazione, con la quale l'odierno attore manifestava la pretesa di riconoscimento di un indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile, senza che abbia rilievo la mancata precedente formulazione di richieste o intimazioni di pagamento.
Spetta dunque a parte attrice l'importo corrispondente alla metà del valore locatizio dell'appartamento, pari ad € 19.200,00 (48 mesi x (€ 500+300)), calcolata dal 18.06.2021 al 12.06.2025, oltre a quella maturanda fino all'effettivo rilascio, importo al cui pagamento va condannata personalmente l'occupante, non i coeredi testamentari.
Con riferimento alla determinazione della massa ereditaria di
[...]
, in conseguenza dell'apertura della successione, Per_2 rappresentata, in aggiunta agli immobili sopra descritti, unicamente dalla movimentazione di denaro derivante dal conto corrente e dal libretto postale alla stessa intestato, occorre prendere in analisi la situazione delle somme prelevate dai convenuti prima dell'apertura della successione, tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, , la petizione dell'eredità, che consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (C. 26951/2024; Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, 24034)…”).
Ancora una volta occorre riferirsi ai risultati della consulenza tecnica d'ufficio svolta.
Lo schema riportato a pagg. 56 e ss. dell'elaborato conclusivo ha evidenziato quelli che sono stati i prelievi di denaro effettuati da parte convenuta dall'apertura del libretto e c/c fino al giorno di apertura della successione, sono stati effettuati per il mantenimento e cura della de cuius. La circostanza trova riscontro documentale in forza dell'estratto conto prodotto (si leggano le partite in “dare”) avuto riguardo alle seguenti spese sostenute:
“Badante: si considera un emolumento di 1.200,00 per mesi 45 (media dei periodi
pagina 6 di 11 dichiarati agli atti); inoltre deve considerarsi il vitto per il medesimo periodo pari a euro
500,00/mese.
Casa di riposo: dalla documentazione agli atti si quantificano gli importi pagati per il periodo di permanenza nella struttura: euro 3.504,00.
Farmacia: si quantificano le spese per medicinali sulla base delle operazioni di pagamento tramite conto corrente: euro 2.065,70.
Mantenimento viene calcolato un fabbisogno per Persona_2 l'intero periodo considerato (68 mesi) pari ad euro 1.200,00 mensili, il che porta ad un totale di: euro 1.200,00 x 68 mesi = euro 88.400,00”
Risulta infine provato il pagamento dal suddetto conto delle spese funerarie, il cui importo andrà posta a debito dell'eredità e ripartita tra tutti gli eredi.
Alla luce di tutto quanto precede, dovendo procedere con la divisione pro quota dei beni caduti in successione per eredità di
[...] quanto a tutte le poste attive e passive della massa, va Per_2 considerato che, a fronte del totale delle entrate, il totale delle uscite si appalesano inidonee a costituire crediti ereditari in quanto giustificate.
A questo punto, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, è possibile determinare l'asse ereditario, sommando relictum (pari al residuo dell'attivo bancario) e aggiungendo il donatum (rappresentato dagli immobili indicati)
Il Tribunale, sulla scorta delle motivazioni sopra articolate ritiene di dover utilizzare lo scenario elaborato dal CTU a pag. 59, cioè quello che, in considerazione dei lavori di ristrutturazione svolti da determina il valore dell'immobile donato Controparte_2 in euro 116.000,00, oltre al valore di euro 22.005,00 del terreno circostante. Considerando l'inesistenza di debiti ereditari, sommando le suddette poste si perviene al valore complessivo dell'asse ereditario di € 172.152,42, a cui andrà ulteriormente detratta la quota disponibile di stimata in euro 57.384,14, Persona_1 per un valore complessivo di euro 114.768,28.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione pagina 7 di 11 peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà a
[...]
il bene immobile così come compiutamente indicati alla CP_2 proposta di divisione n.2 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 59 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione, nella sola parte in cui dispone l'assegnazione dell'immobile in proprietà esclusiva a
[...]
, appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si CP_2 appalesa più confacente alle esigenze attuali e abitative dei singoli condividendi nonché alle volontà manifestate in vita dal de cuius che ha effettuato la donazione del suddetto Persona_1 immobile proprio a parte convenuta.
Ed invero, tale assegnazione appare maggiormente confacente al fatto che ha effettivamente abitato, contrariamente alle Controparte_2 altre parti in causa, nell'abitazione oggetto di causa, avendovi provveduto costantemente ed esclusivamente alla relativa manutenzione ordinaria (come da spese sopra indicate) e alla cura e al mantenimento degli stessi genitori che vi hanno abitato.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
- il lotto A nel fabbricato di cui al foglio 3 mapp. 64 sub 2,3 e 4
- il lotto B nel terreno di cui al foglio 3 particella 64 e 65
Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà a il quale, tenuto conto Controparte_2 del valore dell'immobile (pari a euro 116.000,00) e della disponibile pagina 8 di 11 di (pari a euro 57.384,14) risulterebbe Persona_1 destinatario di una quota ereditaria pari a euro 58.616,86.
Pertanto, essendo il valore di ciascun assegno pari a euro 38.256,09 (ossia 114.768,28 : 3) l'importo pari a euro 34.147,42, pari all'attivo in denaro residuo, dovrà essere assegnato agli attori ciascuno per la quota pari al 50%, con la conseguenza che
[...]
dovrà versare a ciascuno degli attori conguaglio residuo CP_2 di euro 20.360,77.
Di contro, in assenza di indicazioni preferenziali che possa consentire l'assegnazione del terreno in proprietà esclusiva ad uno degli altri due comproprietari, il Tribunale ritiene di assegnare il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, in comunione tra di loro.
Tale perdurante comunione in favore degli attori relativamente al terreno oggetto di causa, invero, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Pertanto in considerazione del valore del terreno (pari per ciascuno dei comunisti attori a euro 11.002,5, ossia il 50% de valore del terreno) e della quota ereditaria a ciascuno riconosciuta in euro 38.256,09, a ciascuno degli attori spetterà l'importo residuo di euro 27.253,39.
Pertanto, essendo il valore di ciascun assegno pari a euro 38.256,09 (ossia 114.768,28 : 3) l'importo pari a euro 34.147,42, pari all'attivo in denaro residuo, dovrà essere assegnato agli attori ciascuno per la quota pari al 50%, con la conseguenza che
[...]
dovrà versare a ciascuno degli attori conguaglio residuo CP_2 di euro 6.071,21 (pari alla differenza del valore per quota del bene immobile e della somma di denaro rientrante nella quota degli attori).
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì dell'accoglimento della domanda di riduzione, di quella di rivendicazione ex art 563 c.c e di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo del bene seguiranno la soccombenza.
p.q.m.
pagina 9 di 11 il Tribunale di Pordenone, a composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA
all'immediato rilascio dell'immobile sito in San Controparte_4 Stino di Livenza, foglio 3 mapp 64 sub 2, 3 e 4 e al terreno di cui al foglio 3 partt 64 e 65
CONDANNA
I convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice di euro 19.200,00, a titolo di indennità di occupazione, oltre a quella maturanda dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo rilascio
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del de cuius e Persona_1 Per_2
e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di
[...] comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni Controparte_2 immobili: Lotto A formato dall'appartamento sito in Stino di Livenza, identificato nel catasto urbano al foglio n. 3 mapp 64 sub 2, 3 e 4
ASSEGNA
In comunione ordinaria a e i Parte_1 Parte_4 seguenti beni immobili: Lotto B formato dal terreno catastalmente identificato al foglio 3 particelle 64 e 65 sito in Stino di Livenza
PONE
A carico di l'obbligazione di corrispondere agli Controparte_2 attori, per ciascuno, il conguaglio di euro 6071,21, oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ASSEGNA agli attori in parti uguali, a scioglimento della comunione ereditaria di , l'importo di euro 34.147,42 Persona_2
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
pagina 10 di 11 Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
CONDANNA
i convenuti a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Pordenone, 12 giugno 2025
Il Giudice Relatore Dott. Antonio Albenzio
Il Presidente dott. Rodolfo Piccin
pagina 11 di 11