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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2354/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Dell'Aira, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Glenda Prochilo, CodiceFiscale_2 rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 18/2/2022, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'8/7/2005 in Controparte_1
Palermo, deduceva: che dalla loro unione era nata la figlia , il Persona_1
15/3/2009; che il matrimonio era stato caratterizzato dalla dedizione da parte della ricorrente al ruolo esclusivo di moglie e madre, avendo la stessa deciso di rinunciare a svolgere attività lavorativa per seguire gli spostamenti di servizio del coniuge, in forza presso il Corpo della Guardia di Finanza;
che, tuttavia, dall'aprile 2021, il rapporto coniugale si era incrinato, al punto che il aveva deciso di abbandonare la casa CP_1
coniugale e di trasferirsi in un immobile locato, decisione che aveva incrinato il rapporto tra quest'ultimo e la figlia, la quale aveva continuato a vivere con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via
Caltagirone n. 5 a Carini (PA); l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visita paterno;
di disporre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensile a titolo di mantenimento della ricorrente, nonché la somma mensile complessiva di € 800,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con diverso ricorso, lo stesso chiedeva all'odierno Controparte_1
Tribunale la separazione giudiziale incardinando il giudizio iscritto al n. R.G. 5709/2022, poi riunito al presente. Egli contestava la domanda di addebito, deducendo che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi all'infedeltà della moglie. Si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo il collocamento presso il medesimo e l'assegnazione della casa coniugale, rappresentando la volontà di ristabilire un rapporto con la minore. Chiedeva altresì di disporre a titolo di mantenimento per la figlia un assegno mensile di € 350,00 a Per_1
carico del genitore non collocatario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e l'attribuzione dell'assegno unico in favore del medesimo.
Quanto agli aspetti economici, deduceva di percepire un reddito pari ad € 1.800,00 e di sostenere numerose spese, tra cui il pagamento mensile di metà della rata del mutuo
2 contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 280,75, il canone mensile di € 240,00 per la locazione dell'immobile in cui si era trasferito, la rata mensile di € 300,00 per una cessione del quinto relativa ad un finanziamento di € 13.000,00 richiesto per fronteggiare le spese causate dall'intervenuta separazione di fatto dall'ex coniuge, nonché il contributo volontario che erogava per la figlia, pari ad € 350,00 al mese.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 16/9/2022 ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, dopo un rinvio per verificare la possibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza del 19/12/2022 emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con Persona_1 collocamento presso la madre e disciplina del regime di visita paterno;
assegnazione a della casa coniugale e dell'intero assegno unico per la figlia;
ordine al Parte_1 convenuto di versare la complessiva somma di € 750,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, e di contribuire, nella misura di 2/3 alle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Con istanza di revisione depositata il 28/1/2023, parte resistente chiedeva di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, delle spese straordinarie e dell'assegno unico alle effettive condizioni economiche del medesimo, nonché della moglie, alla luce delle entrate reddituali a quest'ultima riferibili, delle quali lo stesso era venuto a conoscenza. A sostegno dell'istanza, in particolare, il deduceva che la ricorrente percepirebbe la somma di CP_1
€ 1.400,00 a titolo di canone locatizio di due diversi immobili (un villino ed una falegnameria) e gestirebbe una casa vacanze, fonte di ulteriore reddito.
Con ordinanza del 15/5/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
2354-1/2022, il Giudice istruttore, in considerazione della posizione debitoria del CP_1
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022, rideterminava l'assegno di mantenimento, a decorrere dal mese di maggio 2023, nella misura complessiva di €
500,00, di cui € 150,00 per il mantenimento personale di ed € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia.
La causa – istruita con le produzioni documentali, con l'audizione della figlia minore
3 e con l'escussione di due testi per ciascuna parte – veniva quindi trattenuta in Per_1
decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
___________________
2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che non vi è contestazione tra le parti sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificato il presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto tra le parti e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di una riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Per quanto riguarda le domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente da parte di entrambi i coniugi, le stesse devono essere rigettate.
Si deve evidenziare che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha posto a fondamento della domanda di Parte_1
4 addebito la condotta inattesa, posta in essere dal marito, di allontanamento dal nucleo familiare, confluito nel trasferimento presso altra abitazione da questi autonomamente locata. Li , invece, ha imputato la responsabilità della crisi Controparte_1
coniugale alla moglie, la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza del matrimonio.
Orbene, le circostanze esposte dalle parti a sostegno delle rispettive domande di addebito sono connotate da un livello di genericità tale da non essere da sole sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione.
In particolare, con specifico riferimento alla presunta inosservanza dell'obbligo di fedeltà, si osserva che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. 14.2.2012, n. 2059).
A tal proposito, sebbene risulti pacifico che la ricorrente abbia attualmente Pt_1
una relazione sentimentale con , non ha trovato alcun conforto Controparte_2
l'allegazione di parte resistente a tenore della quale il rapporto coniugale sarebbe stato irrimediabilmente deteriorato proprio a causa della suddetta relazione. Infatti, sebbene il teste , fratello del resistente, abbia dichiarato di aver saputo dal fratello Testimone_1
che la intratteneva una relazione a far data dal 2021, tuttavia, dalle foto allegate Pt_1
dallo stesso tale relazione risulta essere iniziata soltanto nell'agosto 2022, data CP_1 peraltro confermata dallo stesso escusso quale teste all'udienza del 22/2/2024. CP_2
E' verosimile, pertanto, che l'inizio della relazione tra la ricorrente e lo non CP_2
sia stata la causa principale, nonché definitiva, della fine del rapporto coniugale, bensì ne sia stata una naturale conseguenza, non risultando provata la circostanza secondo cui, già in costanza di matrimonio, ci sia stata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte della moglie.
Né può dirsi dimostrata una precedente relazione extraconiugale, che a dire del resistente sarebbe intercorsa sempre tra la ed un tale : invero, la mera Pt_1 Per_2
5 allegazione di uno scambio di messaggi avvenuto tra gli stessi attraverso la piattaforma social Facebook, non appare sufficiente al fine richiesto, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra la messaggistica (2014) e la rottura di fatto del rapporto coniugale (2021).
In sostanza, quindi, nessuna delle parti ha dimostrato concretamente che la fine del rapporto coniugale sia stato determinato dalle violazioni rispettivamente attribuite all'altro coniuge. Conseguentemente, le domande di addebito reciprocamente formulate devono essere rigettate.
4. Per quanto riguarda l'affidamento della figlia minore , il Persona_1
Collegio ritiene di confermare il regime, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, di affidamento condiviso della medesima ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre.
Tale regime, invero, appare maggiormente idoneo a garantire l'interesse della minore alla tutela della bigenitorialità di cui all'art. 337 bis c.c., pur tenuto conto del difficile rapporto esistente tra padre e figlia e della circostanza che il regime di visita paterno, indicato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, è rimasto del tutto inattuato.
La ferma volontà manifestata dal di recuperare una relazione con la figlia potrà CP_1 senz'altro essere coltivata, oltre che con la condivisione con l'altro genitore delle scelte relative alla cura, istruzione, educazione ed assistenza morale della minore, anche partecipando attivamente al percorso psicologico già avviato dalla stessa, di cui entrambe le parti hanno dato conto nei rispettivi scritti difensivi, non reputandosi invece strumento idoneo a tal fine quello della mediazione familiare, rivolto esclusivamente alle parti adulte.
In considerazione dell'età della figlia (quasi sedicenne), deve rimettersi alla Per_1 libera determinazione della stessa la scelta della frequenza e modalità del regime di incontri con il padre, incontri che avverranno compatibilmente con la volontà e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Deve ritenersi, invero, che ogni altra regolamentazione imposta giudizialmente possa scoraggiare l'auspicabile ricomposizione del rapporto padre-figlia.
5. La collocazione della minore presso la madre giustifica, poi, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del
6 19/12/2022. Invero, nei giudizi separativi l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
6. Relativamente, invece, alle statuizioni di natura economica, per ciò che riguarda l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento personale del coniuge, deve rammentarsi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto
7 non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, ha Parte_1
esposto di non svolgere attività lavorativa, sebbene si sia attivata nella ricerca di un impiego, e di non aver mai lavorato in costanza del matrimonio, precisando di godere quale unica fonte di sostentamento dell'assegno unico per la figlia e dell'aiuto economico della madre.
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesta la non percezione di redditi da parte della stessa nel triennio 2019-
2021, nonché una visura che attesta la titolarità in comproprietà con il coniuge sia della casa coniugale sia di un ulteriore immobile in Gioia Tauro (RC) - da cui, congiuntamente al coniuge, riceveva un canone di locazione e che al momento è oggetto di sfratto per morosità del conduttore -, di tre terreni agricoli incolti in comproprietà con i fratelli, nonché di altri due immobili (una falegnameria ed un villino) in regime di nuda proprietà.
Con riferimenti a questi ultimi beni, sebbene il resistente abbia dedotto che gli stessi siano fonte di un reddito per canoni di locazione pari a complessivi € 1.400,00, tale circostanza è rimasta del tutto priva di dimostrazione. Del resto, deve osservarsi come la percezione dei frutti civili, ai sensi dell'art. 984 c.c., spetti all'usufruttuario, e quindi alla madre della né è stato in alcun modo dimostrato che la ricorrente ne abbia il Pt_1
godimento diretto.
Quanto, invece, alla presunta titolarità della casa vacanze “Terra e Mare”, all'udienza del
22/2/2024, la teste ha dichiarato quanto segue: “Vero è che la Casa Testimone_2
Vacanze denominata Terra e Mare –insistente nell'immobile sito alla via Francesco Crispi n 142,
Capaci – è una iniziativa che ho avviato su consiglio dei miei figli con lo scopo di integrare la mia pensione. Ho iniziato questa attività da un paio di anni circa ma non posso essere più precisa. Vero
è che i proventi di tale attività sono esclusivamente risorse che percepisco io e che servono ad attendere alle mie esigenze di vita. Vero è che mi aiutano a far entrare i clienti o rispondere alle esigenze di questi quando per me non è possibile accudirvi o non mi sento bene, sia mia figlia
che mia figlia (quest'ultima più della prima) ed anche il marito di mia figlia Pt_1 Per_3 Per_3
, in quanto non sempre mi sento di provvedervi personalmente. Vero è che sia i miei Persona_4
8 figli, che mio genero, per questo aiuto, non hanno mai chiesto, né io ho mai riconosciuto loro, alcun emolumento economico”.
Sebbene tali dichiarazioni risultino in contrasto con quanto dichiarato dai testi
[...]
(“Vero è che la Sig.ra è titolare della casa vacanze “Terra e Mare” di Capaci Tes_3 Pt_1 sita alla via Francesco Crispi n. 142 di cui ha la gestione in via esclusiva e di ciò sono a conoscenza perché ho aiutato il nel trasloco dalla sua sede a Gioia Tauro in questa Casa vacanze e lui CP_1 mi ha riferito che sua moglie stava iniziando questa attività di ciò ho parlato anche con la
) e (il quale ha affermato: “Vero è che la Sig.ra è Pt_1 Testimone_1 Pt_1
titolare della casa vacanze “Terra e Mare” di Capaci sita alla via Francesco Crispi n. 142 di cui ha la gestione in via esclusiva e ciò l'ho appreso perché lei, in costanza di matrimonio con mio fratello, talvolta mi raccontava aneddoti su clienti che aveva avuto nella casa vacanze”), tuttavia, la documentazione prodotta in atti dà conferma della piena riferibilità dell'attività “Terra e
Mare” a madre della ricorrente, la quale risulta anche titolare del conto Testimone_2
bancario nel quale vengono accreditati i corrispettivi delle prenotazioni effettuate tramite la piattaforma Booking.
Oltretutto, la stessa figlia minore, , ha confermato come il ruolo Persona_1
della propria madre si limiti, occasionalmente, all'accoglienza degli ospiti o alla pulizia della casa vacanze intestata alla nonna.
, invece, ha esposto e provato di percepire, a far data dal Controparte_1
2019, una retribuzione annuale di circa € 38.000,00 lordi, gravata da una cessione mensile del quinto pari ad € 300,00 a partire dall'agosto 2021. Inoltre, con riferimento all'anno 2023, le buste paga allegate da parte resistente indicano uno stipendio netto di circa € 1.900,00.
Quest'ultimo ha anche esposto di far fronte al pagamento del mutuo cointestato, la cui rata ammonta ad € 280,75, e di abitare in un immobile condotto in locazione per un canone di € 240,00.
Orbene, tenuto conto della posizione economica delle parti e di ogni altro elemento emerso nel corso del giudizio, si rileva una sensibile sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi atta a giustificare, pur considerata la astratta attitudine al lavoro della ricorrente, la conferma dell'obbligo a carico di , già Controparte_1 disposto con ordinanza presidenziale come modificata con ordinanza del G.I. del
9 15/5/2023, di corrispondere in favore di un assegno di € 150,00, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Non può trovare, in proposito, accoglimento l'eccezione di parte resistente secondo cui la relazione stabile e continuativa intrapresa dalla con altra persona Pt_1 comporterebbe la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento gravante sul medesimo.
Sebbene, invero, la giurisprudenza affermi che in presenza di una convivenza stabile si debba presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass. n. 16982/2018), tuttavia, perché possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. n. 3645 del 7/2/2023; v. anche Cass. sez. I ordinanza n.
34728 del 12/12/2023: “In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilita e continuita della convivenza puo presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovra essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di
vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale”).
Ebbene, dagli elementi di fatto allegati e provati da parte resistente non si può desumere che la relazione intercorrente tra la ricorrente e costituisca una Controparte_2
10 convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti. Trattasi, piuttosto, di una relazione affettiva priva della coabitazione – così come confermato, in sede di audizione, dalla figlia minore –, Per_1
rispetto alla quale il resistente, sul quale incombeva il relativo onere, ha omesso di fornire la prova rigorosa circa la sussistenza di un nuovo progetto di vita tra la ricorrente, beneficiaria dell'assegno di mantenimento, ed il nuovo partner.
Sebbene, invero, risulti dimostrata l'esistenza di una relazione a far data dall'agosto
2022, nulla è stato dimostrato rispetto all'intensità del vincolo e all'ipotetica esistenza di progetto comune di assistenza morale e materiale.
Deve, infine, confermarsi a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo CP_1 al mantenimento della figlia della coppia, come già disposto con ordinanza del 15/5/2023: invero, considerata la situazione economico reddituale delle parti, come sopra illustrata, e tenuto conto della permanenza assolutamente prevalente della figlia presso la madre, va confermato a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
in favore di un assegno mensile nella misura di complessivi € 350,00 a Parte_1 titolo di mantenimento indiretto della figlia, somma rivalutabile annualmente in funzione degli indici ISTAT.
A conferma di quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, il padre va inoltre dichiarato tenuto al pagamento nella misura di due terzi delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Sussistono, infine, i presupposti per confermare che, nonostante il disposto affidamento condiviso della minore, l'assegno unico per la figlia sia interamente percepito dalla madre, in ragione della permanenza tendenzialmente esclusiva della figlia con quest'ultima.
7. Le spese di giudizio, infine, tenuto conto delle ragioni della decisione, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
11 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 10/7/1975, e , nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1
matrimonio celebrato a Palermo in data 8/7/2005, registrato negli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al numero 184 parte 2 serie A volume 2378 - anno 2005;
b) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
c) affida la figlia minore della coppia, , congiuntamente Persona_5
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, rimettendo la regolamentazione del diritto di visita del padre alla libera determinazione della minore, come indicato in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale in favore della ricorrente Parte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 500,00 mensili, di cui € 150,00 per il Parte_1 mantenimento personale della moglie ed € 350,00 per il mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ulteriormente su base annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura dei due terzi delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Palermo;
f) dispone che l'assegno unico per la figlia sia interamente percepito da Parte_1
;
[...]
g) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Laura Torregrossa.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2354/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Dell'Aira, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Glenda Prochilo, CodiceFiscale_2 rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 18/2/2022, premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con l'8/7/2005 in Controparte_1
Palermo, deduceva: che dalla loro unione era nata la figlia , il Persona_1
15/3/2009; che il matrimonio era stato caratterizzato dalla dedizione da parte della ricorrente al ruolo esclusivo di moglie e madre, avendo la stessa deciso di rinunciare a svolgere attività lavorativa per seguire gli spostamenti di servizio del coniuge, in forza presso il Corpo della Guardia di Finanza;
che, tuttavia, dall'aprile 2021, il rapporto coniugale si era incrinato, al punto che il aveva deciso di abbandonare la casa CP_1
coniugale e di trasferirsi in un immobile locato, decisione che aveva incrinato il rapporto tra quest'ultimo e la figlia, la quale aveva continuato a vivere con la madre presso la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in via
Caltagirone n. 5 a Carini (PA); l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visita paterno;
di disporre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 mensile a titolo di mantenimento della ricorrente, nonché la somma mensile complessiva di € 800,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con diverso ricorso, lo stesso chiedeva all'odierno Controparte_1
Tribunale la separazione giudiziale incardinando il giudizio iscritto al n. R.G. 5709/2022, poi riunito al presente. Egli contestava la domanda di addebito, deducendo che la crisi del rapporto coniugale era da imputarsi all'infedeltà della moglie. Si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo il collocamento presso il medesimo e l'assegnazione della casa coniugale, rappresentando la volontà di ristabilire un rapporto con la minore. Chiedeva altresì di disporre a titolo di mantenimento per la figlia un assegno mensile di € 350,00 a Per_1
carico del genitore non collocatario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e l'attribuzione dell'assegno unico in favore del medesimo.
Quanto agli aspetti economici, deduceva di percepire un reddito pari ad € 1.800,00 e di sostenere numerose spese, tra cui il pagamento mensile di metà della rata del mutuo
2 contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad € 280,75, il canone mensile di € 240,00 per la locazione dell'immobile in cui si era trasferito, la rata mensile di € 300,00 per una cessione del quinto relativa ad un finanziamento di € 13.000,00 richiesto per fronteggiare le spese causate dall'intervenuta separazione di fatto dall'ex coniuge, nonché il contributo volontario che erogava per la figlia, pari ad € 350,00 al mese.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 16/9/2022 ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, dopo un rinvio per verificare la possibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza del 19/12/2022 emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia , con Persona_1 collocamento presso la madre e disciplina del regime di visita paterno;
assegnazione a della casa coniugale e dell'intero assegno unico per la figlia;
ordine al Parte_1 convenuto di versare la complessiva somma di € 750,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, e di contribuire, nella misura di 2/3 alle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Con istanza di revisione depositata il 28/1/2023, parte resistente chiedeva di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento, delle spese straordinarie e dell'assegno unico alle effettive condizioni economiche del medesimo, nonché della moglie, alla luce delle entrate reddituali a quest'ultima riferibili, delle quali lo stesso era venuto a conoscenza. A sostegno dell'istanza, in particolare, il deduceva che la ricorrente percepirebbe la somma di CP_1
€ 1.400,00 a titolo di canone locatizio di due diversi immobili (un villino ed una falegnameria) e gestirebbe una casa vacanze, fonte di ulteriore reddito.
Con ordinanza del 15/5/2023 emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n.
2354-1/2022, il Giudice istruttore, in considerazione della posizione debitoria del CP_1
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 19/12/2022, rideterminava l'assegno di mantenimento, a decorrere dal mese di maggio 2023, nella misura complessiva di €
500,00, di cui € 150,00 per il mantenimento personale di ed € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia.
La causa – istruita con le produzioni documentali, con l'audizione della figlia minore
3 e con l'escussione di due testi per ciascuna parte – veniva quindi trattenuta in Per_1
decisione e rimessa al collegio all'udienza in epigrafe indicata.
___________________
2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che non vi è contestazione tra le parti sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificato il presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto tra le parti e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di una riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Per quanto riguarda le domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente da parte di entrambi i coniugi, le stesse devono essere rigettate.
Si deve evidenziare che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha posto a fondamento della domanda di Parte_1
4 addebito la condotta inattesa, posta in essere dal marito, di allontanamento dal nucleo familiare, confluito nel trasferimento presso altra abitazione da questi autonomamente locata. Li , invece, ha imputato la responsabilità della crisi Controparte_1
coniugale alla moglie, la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza del matrimonio.
Orbene, le circostanze esposte dalle parti a sostegno delle rispettive domande di addebito sono connotate da un livello di genericità tale da non essere da sole sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione.
In particolare, con specifico riferimento alla presunta inosservanza dell'obbligo di fedeltà, si osserva che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. 14.2.2012, n. 2059).
A tal proposito, sebbene risulti pacifico che la ricorrente abbia attualmente Pt_1
una relazione sentimentale con , non ha trovato alcun conforto Controparte_2
l'allegazione di parte resistente a tenore della quale il rapporto coniugale sarebbe stato irrimediabilmente deteriorato proprio a causa della suddetta relazione. Infatti, sebbene il teste , fratello del resistente, abbia dichiarato di aver saputo dal fratello Testimone_1
che la intratteneva una relazione a far data dal 2021, tuttavia, dalle foto allegate Pt_1
dallo stesso tale relazione risulta essere iniziata soltanto nell'agosto 2022, data CP_1 peraltro confermata dallo stesso escusso quale teste all'udienza del 22/2/2024. CP_2
E' verosimile, pertanto, che l'inizio della relazione tra la ricorrente e lo non CP_2
sia stata la causa principale, nonché definitiva, della fine del rapporto coniugale, bensì ne sia stata una naturale conseguenza, non risultando provata la circostanza secondo cui, già in costanza di matrimonio, ci sia stata la violazione del dovere coniugale di fedeltà da parte della moglie.
Né può dirsi dimostrata una precedente relazione extraconiugale, che a dire del resistente sarebbe intercorsa sempre tra la ed un tale : invero, la mera Pt_1 Per_2
5 allegazione di uno scambio di messaggi avvenuto tra gli stessi attraverso la piattaforma social Facebook, non appare sufficiente al fine richiesto, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra la messaggistica (2014) e la rottura di fatto del rapporto coniugale (2021).
In sostanza, quindi, nessuna delle parti ha dimostrato concretamente che la fine del rapporto coniugale sia stato determinato dalle violazioni rispettivamente attribuite all'altro coniuge. Conseguentemente, le domande di addebito reciprocamente formulate devono essere rigettate.
4. Per quanto riguarda l'affidamento della figlia minore , il Persona_1
Collegio ritiene di confermare il regime, già disposto in sede di ordinanza presidenziale, di affidamento condiviso della medesima ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre.
Tale regime, invero, appare maggiormente idoneo a garantire l'interesse della minore alla tutela della bigenitorialità di cui all'art. 337 bis c.c., pur tenuto conto del difficile rapporto esistente tra padre e figlia e della circostanza che il regime di visita paterno, indicato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, è rimasto del tutto inattuato.
La ferma volontà manifestata dal di recuperare una relazione con la figlia potrà CP_1 senz'altro essere coltivata, oltre che con la condivisione con l'altro genitore delle scelte relative alla cura, istruzione, educazione ed assistenza morale della minore, anche partecipando attivamente al percorso psicologico già avviato dalla stessa, di cui entrambe le parti hanno dato conto nei rispettivi scritti difensivi, non reputandosi invece strumento idoneo a tal fine quello della mediazione familiare, rivolto esclusivamente alle parti adulte.
In considerazione dell'età della figlia (quasi sedicenne), deve rimettersi alla Per_1 libera determinazione della stessa la scelta della frequenza e modalità del regime di incontri con il padre, incontri che avverranno compatibilmente con la volontà e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Deve ritenersi, invero, che ogni altra regolamentazione imposta giudizialmente possa scoraggiare l'auspicabile ricomposizione del rapporto padre-figlia.
5. La collocazione della minore presso la madre giustifica, poi, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del
6 19/12/2022. Invero, nei giudizi separativi l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
6. Relativamente, invece, alle statuizioni di natura economica, per ciò che riguarda l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento personale del coniuge, deve rammentarsi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto
7 non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, ha Parte_1
esposto di non svolgere attività lavorativa, sebbene si sia attivata nella ricerca di un impiego, e di non aver mai lavorato in costanza del matrimonio, precisando di godere quale unica fonte di sostentamento dell'assegno unico per la figlia e dell'aiuto economico della madre.
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesta la non percezione di redditi da parte della stessa nel triennio 2019-
2021, nonché una visura che attesta la titolarità in comproprietà con il coniuge sia della casa coniugale sia di un ulteriore immobile in Gioia Tauro (RC) - da cui, congiuntamente al coniuge, riceveva un canone di locazione e che al momento è oggetto di sfratto per morosità del conduttore -, di tre terreni agricoli incolti in comproprietà con i fratelli, nonché di altri due immobili (una falegnameria ed un villino) in regime di nuda proprietà.
Con riferimenti a questi ultimi beni, sebbene il resistente abbia dedotto che gli stessi siano fonte di un reddito per canoni di locazione pari a complessivi € 1.400,00, tale circostanza è rimasta del tutto priva di dimostrazione. Del resto, deve osservarsi come la percezione dei frutti civili, ai sensi dell'art. 984 c.c., spetti all'usufruttuario, e quindi alla madre della né è stato in alcun modo dimostrato che la ricorrente ne abbia il Pt_1
godimento diretto.
Quanto, invece, alla presunta titolarità della casa vacanze “Terra e Mare”, all'udienza del
22/2/2024, la teste ha dichiarato quanto segue: “Vero è che la Casa Testimone_2
Vacanze denominata Terra e Mare –insistente nell'immobile sito alla via Francesco Crispi n 142,
Capaci – è una iniziativa che ho avviato su consiglio dei miei figli con lo scopo di integrare la mia pensione. Ho iniziato questa attività da un paio di anni circa ma non posso essere più precisa. Vero
è che i proventi di tale attività sono esclusivamente risorse che percepisco io e che servono ad attendere alle mie esigenze di vita. Vero è che mi aiutano a far entrare i clienti o rispondere alle esigenze di questi quando per me non è possibile accudirvi o non mi sento bene, sia mia figlia
che mia figlia (quest'ultima più della prima) ed anche il marito di mia figlia Pt_1 Per_3 Per_3
, in quanto non sempre mi sento di provvedervi personalmente. Vero è che sia i miei Persona_4
8 figli, che mio genero, per questo aiuto, non hanno mai chiesto, né io ho mai riconosciuto loro, alcun emolumento economico”.
Sebbene tali dichiarazioni risultino in contrasto con quanto dichiarato dai testi
[...]
(“Vero è che la Sig.ra è titolare della casa vacanze “Terra e Mare” di Capaci Tes_3 Pt_1 sita alla via Francesco Crispi n. 142 di cui ha la gestione in via esclusiva e di ciò sono a conoscenza perché ho aiutato il nel trasloco dalla sua sede a Gioia Tauro in questa Casa vacanze e lui CP_1 mi ha riferito che sua moglie stava iniziando questa attività di ciò ho parlato anche con la
) e (il quale ha affermato: “Vero è che la Sig.ra è Pt_1 Testimone_1 Pt_1
titolare della casa vacanze “Terra e Mare” di Capaci sita alla via Francesco Crispi n. 142 di cui ha la gestione in via esclusiva e ciò l'ho appreso perché lei, in costanza di matrimonio con mio fratello, talvolta mi raccontava aneddoti su clienti che aveva avuto nella casa vacanze”), tuttavia, la documentazione prodotta in atti dà conferma della piena riferibilità dell'attività “Terra e
Mare” a madre della ricorrente, la quale risulta anche titolare del conto Testimone_2
bancario nel quale vengono accreditati i corrispettivi delle prenotazioni effettuate tramite la piattaforma Booking.
Oltretutto, la stessa figlia minore, , ha confermato come il ruolo Persona_1
della propria madre si limiti, occasionalmente, all'accoglienza degli ospiti o alla pulizia della casa vacanze intestata alla nonna.
, invece, ha esposto e provato di percepire, a far data dal Controparte_1
2019, una retribuzione annuale di circa € 38.000,00 lordi, gravata da una cessione mensile del quinto pari ad € 300,00 a partire dall'agosto 2021. Inoltre, con riferimento all'anno 2023, le buste paga allegate da parte resistente indicano uno stipendio netto di circa € 1.900,00.
Quest'ultimo ha anche esposto di far fronte al pagamento del mutuo cointestato, la cui rata ammonta ad € 280,75, e di abitare in un immobile condotto in locazione per un canone di € 240,00.
Orbene, tenuto conto della posizione economica delle parti e di ogni altro elemento emerso nel corso del giudizio, si rileva una sensibile sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi atta a giustificare, pur considerata la astratta attitudine al lavoro della ricorrente, la conferma dell'obbligo a carico di , già Controparte_1 disposto con ordinanza presidenziale come modificata con ordinanza del G.I. del
9 15/5/2023, di corrispondere in favore di un assegno di € 150,00, entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Non può trovare, in proposito, accoglimento l'eccezione di parte resistente secondo cui la relazione stabile e continuativa intrapresa dalla con altra persona Pt_1 comporterebbe la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento gravante sul medesimo.
Sebbene, invero, la giurisprudenza affermi che in presenza di una convivenza stabile si debba presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass. n. 16982/2018), tuttavia, perché possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. n. 3645 del 7/2/2023; v. anche Cass. sez. I ordinanza n.
34728 del 12/12/2023: “In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilita e continuita della convivenza puo presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovra essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di
vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale”).
Ebbene, dagli elementi di fatto allegati e provati da parte resistente non si può desumere che la relazione intercorrente tra la ricorrente e costituisca una Controparte_2
10 convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti. Trattasi, piuttosto, di una relazione affettiva priva della coabitazione – così come confermato, in sede di audizione, dalla figlia minore –, Per_1
rispetto alla quale il resistente, sul quale incombeva il relativo onere, ha omesso di fornire la prova rigorosa circa la sussistenza di un nuovo progetto di vita tra la ricorrente, beneficiaria dell'assegno di mantenimento, ed il nuovo partner.
Sebbene, invero, risulti dimostrata l'esistenza di una relazione a far data dall'agosto
2022, nulla è stato dimostrato rispetto all'intensità del vincolo e all'ipotetica esistenza di progetto comune di assistenza morale e materiale.
Deve, infine, confermarsi a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo CP_1 al mantenimento della figlia della coppia, come già disposto con ordinanza del 15/5/2023: invero, considerata la situazione economico reddituale delle parti, come sopra illustrata, e tenuto conto della permanenza assolutamente prevalente della figlia presso la madre, va confermato a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
in favore di un assegno mensile nella misura di complessivi € 350,00 a Parte_1 titolo di mantenimento indiretto della figlia, somma rivalutabile annualmente in funzione degli indici ISTAT.
A conferma di quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, il padre va inoltre dichiarato tenuto al pagamento nella misura di due terzi delle spese straordinarie da sostenere per la figlia, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Sussistono, infine, i presupposti per confermare che, nonostante il disposto affidamento condiviso della minore, l'assegno unico per la figlia sia interamente percepito dalla madre, in ragione della permanenza tendenzialmente esclusiva della figlia con quest'ultima.
7. Le spese di giudizio, infine, tenuto conto delle ragioni della decisione, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
11 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 10/7/1975, e , nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1
matrimonio celebrato a Palermo in data 8/7/2005, registrato negli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al numero 184 parte 2 serie A volume 2378 - anno 2005;
b) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
c) affida la figlia minore della coppia, , congiuntamente Persona_5
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, rimettendo la regolamentazione del diritto di visita del padre alla libera determinazione della minore, come indicato in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale in favore della ricorrente Parte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 500,00 mensili, di cui € 150,00 per il Parte_1 mantenimento personale della moglie ed € 350,00 per il mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ulteriormente su base annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento nella misura dei due terzi delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Palermo;
f) dispone che l'assegno unico per la figlia sia interamente percepito da Parte_1
;
[...]
g) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Laura Torregrossa.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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