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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. n. 7864/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7864 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nato a Mugnano a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Calvizzano (NA) alla via C.F._1
G. Rossini n.41 presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla via C.F._2
del Tiglio n.4 presso lo studio degli avv.ti Sascha Ferrillo e Salvatore
Cacciapuoti, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Mugnano di Napoli (NA) il 24 ottobre
2022 con evidenziando che da tale unione era nato, il Controparte_1
28.07.2023, il figlio Per_1
Nel dettaglio, il ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale era naufragato a causa delle condotte tenute dalla moglie, la quale, occupandosi esclusivamente della famiglia di origine, aveva mostrato totale disinteresse ai bisogni morali e materiali del minore, fino ad abbandonare la casa familiare.
Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, chiedeva la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo del figlio al padre, alla Per_1
luce del disinteresse manifestato dalla resistente;
la corresponsione a carico della sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore CP_1
pag. 2/7 pari a €200,00 oltre Istat e spese straordinarie al 50%; il versamento dell'assegno unico nella misura del 50%; con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, in data 27.01.2025 si costituiva la resistente
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa Controparte_1
prospettazione dei fatti operata dal ricorrente, evidenziando di non aver mai trascurato le esigenze del marito e soprattutto del figlio minore, a cui aveva dedicato tutto il tempo necessario a garantirne il corretto sviluppo psicofisico tant'è che il bambino veniva ancora allattato dalla madre.
Precisava inoltre di non aver abbandonato la dimora coniugale, ma di essersi allontanata nel settembre 2024 a seguito della richiesta di separazione avanzata dal . Parte_1
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, chiedeva l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita;
la fissazione a carico del di un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio nonché il 50% delle spese Per_1
straordinarie; la riscossione del 100% dell'assegno unico da parte di essa resistente;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.01.2025 entrambe le parti comparivano dinnanzi al Giudice
Delegato, rappresentando di essere addivenuti, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, ad una definizione bonaria della controversia in ordine alle condizioni di separazione sicché la causa veniva rinviata, al fine di consentire il deposito telematico dell'accordo raggiunto.
All'udienza che precede, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/7 Ed invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata
l'affectio coniugalis, nonché la cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che vada pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato istanze di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di rilasciare l'immobile preso in locazione e quindi che la casa coniugale sita Mugnano di Napoli alla Via 4 Giornate n. 19, non costituisce più la sede dei coniugi;
3. la Sig.ra dichiara di vivere, unitamente al figlio, presso Controparte_1 la dimora dei propri genitori, e quindi di rinunciare alla casa coniugale;
4. Il ricorrente si impegna e si obbliga a comunicare la sua nuova residenza alla coniuge anche al fine di qualsivoglia comunicazione;
5. Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi
a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. Il figlio , secondo le regole dell'affido condiviso, sarà Persona_2
collocato con dimora prevalente presso la madre, fermo il diritto di visita del padre;
pag. 4/7
7. Che il padre potrà vedere il minore secondo il seguente calendario:
a) dal venerdì pomeriggio (ore 17:00) e fino alla domenica sera (ore 20:00), a settimane alterne, dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; e durante due giorni infrasettimanali e precisamente il martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20:00.
Dal raggiungimento dell'età di tre anni del piccolo il Sig. Per_1 Parte_1 potrà tenere con sé il figlio anche l'intero weekend, incluso il pernottamento, a settimane alterne con la madre;
b) il figlio trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
Dal raggiungimento dell'età di tre anni del piccolo il sig. Per_1 Parte_1 potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, incluso il pernottamento, alternativamente con la madre;
8. Il Sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
, a titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il Controparte_1 giorno sei di ogni mese, la somma totale pari ad € 300,00, che sarà aggiornata automaticamente secondo gli indici ISTAT, decorrenti dall'anno successivo dalla sottoscrizione del presente atto. Tale somma sarà dovuta dal padre fino al raggiungimento della piena capacità economica e quindi dell'indipendenza dello stesso;
9. I coniugi congiuntamente si impegnano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, concordate preventivamente, secondo il protocollo d'intesa ovvero secondo le norme di settore: il padre, previa concordazione delle stesse, a seguito di comunicazione di spesa, verserà alla madre la somma, entro 30 gg dall'esibizione delle relative fatture;
10. I coniugi dichiarano che le spese straordinarie (ad esempio: libri scolastici
pag. 5/7 e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) ovvero quelle indicate nel Protocollo d'intesa approvato dall'adito Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, preventivamente concordate;
11. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi ovvero di quanto indicato ut supra, la Sig.ra rinuncia all'assegno di Controparte_1 mantenimento a proprio favore;
12. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Parte_1 contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
13. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà Parte_1
versato, dunque, alla madre, la sig.ra ; Controparte_1
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della validità per
l'espatrio”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473- bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla definizione del giudizio di merito.
pag. 6/7 Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, pronunciando non definitivamente sulla controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] Parte_1
di Napoli il 27.07.1996) e (nata a [...] Controparte_1 il 06.02.1999) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI
OL (NA) (atto n. 76, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. n. 7864/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7864 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nato a Mugnano a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Calvizzano (NA) alla via C.F._1
G. Rossini n.41 presso lo studio dell'avv. Luca Felaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Calvizzano (NA) alla via C.F._2
del Tiglio n.4 presso lo studio degli avv.ti Sascha Ferrillo e Salvatore
Cacciapuoti, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Mugnano di Napoli (NA) il 24 ottobre
2022 con evidenziando che da tale unione era nato, il Controparte_1
28.07.2023, il figlio Per_1
Nel dettaglio, il ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale era naufragato a causa delle condotte tenute dalla moglie, la quale, occupandosi esclusivamente della famiglia di origine, aveva mostrato totale disinteresse ai bisogni morali e materiali del minore, fino ad abbandonare la casa familiare.
Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, chiedeva la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo del figlio al padre, alla Per_1
luce del disinteresse manifestato dalla resistente;
la corresponsione a carico della sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore CP_1
pag. 2/7 pari a €200,00 oltre Istat e spese straordinarie al 50%; il versamento dell'assegno unico nella misura del 50%; con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, in data 27.01.2025 si costituiva la resistente
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa Controparte_1
prospettazione dei fatti operata dal ricorrente, evidenziando di non aver mai trascurato le esigenze del marito e soprattutto del figlio minore, a cui aveva dedicato tutto il tempo necessario a garantirne il corretto sviluppo psicofisico tant'è che il bambino veniva ancora allattato dalla madre.
Precisava inoltre di non aver abbandonato la dimora coniugale, ma di essersi allontanata nel settembre 2024 a seguito della richiesta di separazione avanzata dal . Parte_1
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, chiedeva l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita;
la fissazione a carico del di un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio nonché il 50% delle spese Per_1
straordinarie; la riscossione del 100% dell'assegno unico da parte di essa resistente;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29.01.2025 entrambe le parti comparivano dinnanzi al Giudice
Delegato, rappresentando di essere addivenuti, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, ad una definizione bonaria della controversia in ordine alle condizioni di separazione sicché la causa veniva rinviata, al fine di consentire il deposito telematico dell'accordo raggiunto.
All'udienza che precede, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/7 Ed invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata
l'affectio coniugalis, nonché la cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che vada pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato istanze di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di rilasciare l'immobile preso in locazione e quindi che la casa coniugale sita Mugnano di Napoli alla Via 4 Giornate n. 19, non costituisce più la sede dei coniugi;
3. la Sig.ra dichiara di vivere, unitamente al figlio, presso Controparte_1 la dimora dei propri genitori, e quindi di rinunciare alla casa coniugale;
4. Il ricorrente si impegna e si obbliga a comunicare la sua nuova residenza alla coniuge anche al fine di qualsivoglia comunicazione;
5. Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi
a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. Il figlio , secondo le regole dell'affido condiviso, sarà Persona_2
collocato con dimora prevalente presso la madre, fermo il diritto di visita del padre;
pag. 4/7
7. Che il padre potrà vedere il minore secondo il seguente calendario:
a) dal venerdì pomeriggio (ore 17:00) e fino alla domenica sera (ore 20:00), a settimane alterne, dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; e durante due giorni infrasettimanali e precisamente il martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20:00.
Dal raggiungimento dell'età di tre anni del piccolo il Sig. Per_1 Parte_1 potrà tenere con sé il figlio anche l'intero weekend, incluso il pernottamento, a settimane alterne con la madre;
b) il figlio trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, di ciascun anno, ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
Dal raggiungimento dell'età di tre anni del piccolo il sig. Per_1 Parte_1 potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, incluso il pernottamento, alternativamente con la madre;
8. Il Sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
, a titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il Controparte_1 giorno sei di ogni mese, la somma totale pari ad € 300,00, che sarà aggiornata automaticamente secondo gli indici ISTAT, decorrenti dall'anno successivo dalla sottoscrizione del presente atto. Tale somma sarà dovuta dal padre fino al raggiungimento della piena capacità economica e quindi dell'indipendenza dello stesso;
9. I coniugi congiuntamente si impegnano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, concordate preventivamente, secondo il protocollo d'intesa ovvero secondo le norme di settore: il padre, previa concordazione delle stesse, a seguito di comunicazione di spesa, verserà alla madre la somma, entro 30 gg dall'esibizione delle relative fatture;
10. I coniugi dichiarano che le spese straordinarie (ad esempio: libri scolastici
pag. 5/7 e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, visite specialiste o comunque non coperte dal SSN) ovvero quelle indicate nel Protocollo d'intesa approvato dall'adito Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, preventivamente concordate;
11. Dato atto delle attuali condizioni reddituali dei coniugi ovvero di quanto indicato ut supra, la Sig.ra rinuncia all'assegno di Controparte_1 mantenimento a proprio favore;
12. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Parte_1 contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
13. Il sig. rinuncia, inoltre, all'assegno unico che verrà Parte_1
versato, dunque, alla madre, la sig.ra ; Controparte_1
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore, ai fini della validità per
l'espatrio”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473- bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla definizione del giudizio di merito.
pag. 6/7 Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, pronunciando non definitivamente sulla controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] Parte_1
di Napoli il 27.07.1996) e (nata a [...] Controparte_1 il 06.02.1999) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MUGNANO DI
OL (NA) (atto n. 76, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7