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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 5555/2024, est. dott. Franco Caroleo, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. BRIO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE PAPINIANO, 22/B 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c. voglia accogliere, in integrale riforma della sentenza n. 5555/2024 emessa il 10/12/2024 dal Giudice del Lavoro di Milano-Dr. Caroleo, accolga le seguenti CONCLUSIONI in via principale: accertare e dichiarare gli avvisi di addebito oggetto della causa di prima grado e riportati in narrativa, nulli o comunque infondati, in considerazione della loro natura esclusivamente sanzionatoria, attesa l'impossibilità per il ricorrente di adempiere. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine respingere l'avversaria impugnazione per i motivi
[1] esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 5555/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.12.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5555/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto il ricorso dallo stesso presentato volto a sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli “avvisi di addebito n. 4905.09/10/2018.0140205, n. 4905.05/02/2019.0019270 e n. 4905.17/09/2019.0151955” emessi dall' e comunque in quanto relativi a CP_1 sanzioni amministrative per debiti della società ALTA QUOTA S.R.L.S. della quale era il legale rappresentante che non potevano essere riscossi stante il fallimento, dichiarato con sentenza n. 546/2018 dal TRIBUNALE di MILANO.
Il primo Giudice, rilevato che i documenti allegati ai nn. 1, 2, 3 del ricorso, seppur denominati “Avviso di addebito n. 4905.09/10/2018.0140205; Avviso di addebito n. 4905.05/02/2019.0019270; Avviso di addebito n. 4905.17/09/2019.0151955” in realtà erano ordinanze ingiunzione che traevano fondamento dagli atti di accertamento n. 4905.09/10/2018.0140205, n. 4905.05/02/2019.0019270 e n. 4905.17/09/2019.0151955, evidenziava che se il ricorrente aveva inteso impugnare le ordinanze allegate, il ricorso era inammissibile in quanto le stesse risultavano notificate rispettivamente il 05.04.2024, il 30.04.2024 e il 05.06.2024 e che il ricorso era stato presentato il 15.07.2024, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 150/2011 e quindi tardivamente.
Aggiungeva inoltre che, qualora l'opposizione fosse invece riferita agli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzione, il ricorso era comunque da respingere in quanto “la mancata opposizione alle ordinanze ingiunzione (in cui si cristallizza il credito dell'istituto) rende irricevibile qualsiasi contestazione agli atti di accertamento da cui le medesime traggono fondamento”.
Per completezza rilevava che l'eccezione sollevata in ordine all'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 era priva di pregio trattandosi di decadenza processuale e non sostanziale per cui, anche qualora vi fosse stata una illegittima iscrizione a ruolo, il Giudice non può limitarsi a dichiarare tali atti illegittimi, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento da parte dell' ; che quella di prescrizione era smentita dalla produzione Controparte_2 delle notifiche degli atti di accertamento, degli avvisi di addebito e delle ordinanze ingiunzione e da ultimo che la circostanza secondo cui “il ricorrente era nell'impossibilità di ottemperare ai versamenti” non era adeguata a supportare un motivo di illegittimità della sanzione applicata.
[2] In ragione della soccombenza il ricorrente è stato condannato a rifondere all' le spese di lite liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre a spese CP_1 generali e oneri di legge.
Con un unico motivo di gravame si duole del Parte_1 capo della sentenza con cui il TRIBUNALE non ha approfondito l'argomentazione valorizzata in sede di discussione relativa all'intervenuto fallimento della società ALTA QUOTA S.R.L.S. dichiarato dal TRIBUNALE di MILANO con sentenza n. 546/2018 pubblicata il 29.06.2018. della quale era il legale rappresentante.
Nella prospettazione dell'appello da un lato, deduce che era impossibilitato a procedere ai versamenti contributivi facenti capo alla società stante lo stato di insolvenza della medesima e del rischio di incorrere nel reato di bancarotta preferenziale e dall'altro, che l'oggetto degli avvisi di addebito è la sanzione collegata all'omesso versamento nei termini di legge dei contributi dovuti e quindi collegata a un inadempimento della società e non proprio.
A sostegno della doglianza deduce che “il tema è sempre quello dell'illecito (penale/amministrativo) elemento che pare sfuggito al Giudice di prime cure. Infatti, la sentenza accerta che il reato 10 bis D.lgs. (omesso versamento contributivo) 74/2000 si consuma con il mancato versamento entro il termine fiscale, mentre l'illecito amministrativo si consuma con il decorso del termine previsto dall'accertamento. Nel caso in esame, quindi le sanzioni sono maturate a seguito dello spirare dei termini di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento dell'omesso versamento. Come ricapitolato gli “accertamenti” sono rispettivamente del 09.10.2018, 05.02.2019 e del 17.09.2019, quindi tutti successivi al fallimento (che ricordiamo risale a giugno 2018). La stessa sentenza citata (n.d.r. Cass. 6169/2023) afferma che, laddove la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento, il soggetto non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della Società (in quanto con il fallimento avviene lo spossessamento dei beni) e il debito di conseguenza diverrà concorsuale”.
Su tali presupposti sostiene che “non può essere punito per un versamento che non poteva effettuare per ragioni di insolvenza e di titolarità” e che pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 22.04.2025 ha resistito l' difendendo la CP_1 sentenza di primo grado chiedendo che l'appello venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
[3] _____________
L'esame del gravame è limitato all'unica doglianza devoluta alla CORTE per cui, nella prospettazione di il debito sarebbe diventato Parte_1 concorsuale stante l'intervenuto fallimento della società ALTA QUOTA S.R.L.S, dichiarato dal TRIBUNALE di MILANO, con la conseguenza che egli non poteva essere punito “per aver omesso il versamento che non avrebbe potuto effettuare per ragioni di insolvenza e di titolarità”.
Si osserva innanzitutto che il TRIBUNALE di MILANO ha dichiarato il fallimento della società di cui l'appellante era il legale rappresentante, ma non anche il suo fallimento in proprio.
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 19371/23 nel confermare la pronuncia n. 1050/2019 di questa CORTE resa in fattispecie analoga alla presente ha affermato:
“La pretesa creditoria dell'amministrazione è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società di capitali, anche se poi dichiarata fallita.
Ed invero, "In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18 viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6" (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 02-12-2005, n. 26274)".
7.1. Come si è visto, la Corte distrettuale, avendo ritenuto che l'ordinanza- ingiunzione fosse stata emessa soltanto nei confronti dell' O., quale persona fisica responsabile delle violazioni contestate, sebbene per aver rivestito la qualità di amministratore e legale rappresentante della società in precedenza fallita, e non (anche) nei confronti di quest'ultima, non ha assolutamente violato l'art. 120 L. Fall.
o i principi ricordati dal ricorrente.
Richiamando, infatti, in modo pertinente Cass. n. 26274/2005, la Corte d'appello ha considerato che nella specie fosse possibile emettere l'ordinanza-ingiunzione nei confronti della persona fisica del trasgressore (non perché tornato in bonis) ma) perché non dichiarato fallito in proprio, essendo stata piuttosto dichiarata fallita la società di cui era stato legale rappresentante”.
La motivazione sopra richiamata ben si attaglia alla fattispecie in esame nella quale le ordinanze ingiunzione sono state emesse nei confronti del solo
[...]
, nella sua qualità di rappresentante legale di ALTA Parte_1
QUOTA S.R.L.S., quale autore delle violazioni contestate e, conseguentemente,
[4] come persona fisica destinataria dei provvedimenti sanzionatori anche in base al disposto dell'art. 6 legge 689/1981 con il quale viene affermato che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Per le suindicate ragioni dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre a oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 5555/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre a oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
[5]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 5555/2024, est. dott. Franco Caroleo, discussa all'udienza collegiale del 08/07/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. BRIO MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE PAPINIANO, 22/B 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. CASAGLI MARGHERITA ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c. voglia accogliere, in integrale riforma della sentenza n. 5555/2024 emessa il 10/12/2024 dal Giudice del Lavoro di Milano-Dr. Caroleo, accolga le seguenti CONCLUSIONI in via principale: accertare e dichiarare gli avvisi di addebito oggetto della causa di prima grado e riportati in narrativa, nulli o comunque infondati, in considerazione della loro natura esclusivamente sanzionatoria, attesa l'impossibilità per il ricorrente di adempiere. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine respingere l'avversaria impugnazione per i motivi
[1] esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 5555/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro in data 10.12.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 5555/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO ha respinto il ricorso dallo stesso presentato volto a sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli “avvisi di addebito n. 4905.09/10/2018.0140205, n. 4905.05/02/2019.0019270 e n. 4905.17/09/2019.0151955” emessi dall' e comunque in quanto relativi a CP_1 sanzioni amministrative per debiti della società ALTA QUOTA S.R.L.S. della quale era il legale rappresentante che non potevano essere riscossi stante il fallimento, dichiarato con sentenza n. 546/2018 dal TRIBUNALE di MILANO.
Il primo Giudice, rilevato che i documenti allegati ai nn. 1, 2, 3 del ricorso, seppur denominati “Avviso di addebito n. 4905.09/10/2018.0140205; Avviso di addebito n. 4905.05/02/2019.0019270; Avviso di addebito n. 4905.17/09/2019.0151955” in realtà erano ordinanze ingiunzione che traevano fondamento dagli atti di accertamento n. 4905.09/10/2018.0140205, n. 4905.05/02/2019.0019270 e n. 4905.17/09/2019.0151955, evidenziava che se il ricorrente aveva inteso impugnare le ordinanze allegate, il ricorso era inammissibile in quanto le stesse risultavano notificate rispettivamente il 05.04.2024, il 30.04.2024 e il 05.06.2024 e che il ricorso era stato presentato il 15.07.2024, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 150/2011 e quindi tardivamente.
Aggiungeva inoltre che, qualora l'opposizione fosse invece riferita agli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzione, il ricorso era comunque da respingere in quanto “la mancata opposizione alle ordinanze ingiunzione (in cui si cristallizza il credito dell'istituto) rende irricevibile qualsiasi contestazione agli atti di accertamento da cui le medesime traggono fondamento”.
Per completezza rilevava che l'eccezione sollevata in ordine all'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 era priva di pregio trattandosi di decadenza processuale e non sostanziale per cui, anche qualora vi fosse stata una illegittima iscrizione a ruolo, il Giudice non può limitarsi a dichiarare tali atti illegittimi, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento da parte dell' ; che quella di prescrizione era smentita dalla produzione Controparte_2 delle notifiche degli atti di accertamento, degli avvisi di addebito e delle ordinanze ingiunzione e da ultimo che la circostanza secondo cui “il ricorrente era nell'impossibilità di ottemperare ai versamenti” non era adeguata a supportare un motivo di illegittimità della sanzione applicata.
[2] In ragione della soccombenza il ricorrente è stato condannato a rifondere all' le spese di lite liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre a spese CP_1 generali e oneri di legge.
Con un unico motivo di gravame si duole del Parte_1 capo della sentenza con cui il TRIBUNALE non ha approfondito l'argomentazione valorizzata in sede di discussione relativa all'intervenuto fallimento della società ALTA QUOTA S.R.L.S. dichiarato dal TRIBUNALE di MILANO con sentenza n. 546/2018 pubblicata il 29.06.2018. della quale era il legale rappresentante.
Nella prospettazione dell'appello da un lato, deduce che era impossibilitato a procedere ai versamenti contributivi facenti capo alla società stante lo stato di insolvenza della medesima e del rischio di incorrere nel reato di bancarotta preferenziale e dall'altro, che l'oggetto degli avvisi di addebito è la sanzione collegata all'omesso versamento nei termini di legge dei contributi dovuti e quindi collegata a un inadempimento della società e non proprio.
A sostegno della doglianza deduce che “il tema è sempre quello dell'illecito (penale/amministrativo) elemento che pare sfuggito al Giudice di prime cure. Infatti, la sentenza accerta che il reato 10 bis D.lgs. (omesso versamento contributivo) 74/2000 si consuma con il mancato versamento entro il termine fiscale, mentre l'illecito amministrativo si consuma con il decorso del termine previsto dall'accertamento. Nel caso in esame, quindi le sanzioni sono maturate a seguito dello spirare dei termini di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento dell'omesso versamento. Come ricapitolato gli “accertamenti” sono rispettivamente del 09.10.2018, 05.02.2019 e del 17.09.2019, quindi tutti successivi al fallimento (che ricordiamo risale a giugno 2018). La stessa sentenza citata (n.d.r. Cass. 6169/2023) afferma che, laddove la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento, il soggetto non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della Società (in quanto con il fallimento avviene lo spossessamento dei beni) e il debito di conseguenza diverrà concorsuale”.
Su tali presupposti sostiene che “non può essere punito per un versamento che non poteva effettuare per ragioni di insolvenza e di titolarità” e che pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Con memoria depositata il 22.04.2025 ha resistito l' difendendo la CP_1 sentenza di primo grado chiedendo che l'appello venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 08.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
[3] _____________
L'esame del gravame è limitato all'unica doglianza devoluta alla CORTE per cui, nella prospettazione di il debito sarebbe diventato Parte_1 concorsuale stante l'intervenuto fallimento della società ALTA QUOTA S.R.L.S, dichiarato dal TRIBUNALE di MILANO, con la conseguenza che egli non poteva essere punito “per aver omesso il versamento che non avrebbe potuto effettuare per ragioni di insolvenza e di titolarità”.
Si osserva innanzitutto che il TRIBUNALE di MILANO ha dichiarato il fallimento della società di cui l'appellante era il legale rappresentante, ma non anche il suo fallimento in proprio.
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 19371/23 nel confermare la pronuncia n. 1050/2019 di questa CORTE resa in fattispecie analoga alla presente ha affermato:
“La pretesa creditoria dell'amministrazione è stata correttamente esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società di capitali, anche se poi dichiarata fallita.
Ed invero, "In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 18 viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6" (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 02-12-2005, n. 26274)".
7.1. Come si è visto, la Corte distrettuale, avendo ritenuto che l'ordinanza- ingiunzione fosse stata emessa soltanto nei confronti dell' O., quale persona fisica responsabile delle violazioni contestate, sebbene per aver rivestito la qualità di amministratore e legale rappresentante della società in precedenza fallita, e non (anche) nei confronti di quest'ultima, non ha assolutamente violato l'art. 120 L. Fall.
o i principi ricordati dal ricorrente.
Richiamando, infatti, in modo pertinente Cass. n. 26274/2005, la Corte d'appello ha considerato che nella specie fosse possibile emettere l'ordinanza-ingiunzione nei confronti della persona fisica del trasgressore (non perché tornato in bonis) ma) perché non dichiarato fallito in proprio, essendo stata piuttosto dichiarata fallita la società di cui era stato legale rappresentante”.
La motivazione sopra richiamata ben si attaglia alla fattispecie in esame nella quale le ordinanze ingiunzione sono state emesse nei confronti del solo
[...]
, nella sua qualità di rappresentante legale di ALTA Parte_1
QUOTA S.R.L.S., quale autore delle violazioni contestate e, conseguentemente,
[4] come persona fisica destinataria dei provvedimenti sanzionatori anche in base al disposto dell'art. 6 legge 689/1981 con il quale viene affermato che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Per le suindicate ragioni dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre a oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 5555/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre a oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Silvia Marina Ravazzoni Francesca Beoni
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