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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2004/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato in data 11.11.2023
DA
(C.F. ), proc.dom. avv. VASSALLO TERESA Parte_1 C.F._1
( ) e , con domicilio eletto presso lo studio del , in Indirizzo Telematico, C.F._2
per mandato
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
( C.F._3
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità - appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Immigrazione in data 21.9.2023 nel proc. n. 1852/2023 R.G.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
In data 22 febbraio 2024, il Consiglio di Stato Sezione Giurisdizionale con Sentenza nr.
1752/2024 ha riconosciuto all'odierno appellante il permesso di soggiorno per lavoro: permesso già rilasciato dalla Questura di Verona Ufficio Stranieri. Quanto sopra, si ritiene, venuta meno la materia del contendere, e il difensore dichiara la rinuncia al ricorso.
Nelle denegata ipotesi che il Ministero costituito non accetti la rinuncia al ricorso, si insiste nelle conclusioni dimesse nel ricorso, introduttivo, dimettendo gli ultimi CUD del richiedente a dimostrazione della concreta, fattiva, reale, e solida integrazione lavorativa sul Territorio
Nazionale. Vittoria di spese”.
Per l'appellato:
“In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari”.
Per il PG:
“Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'istanza”.
Ragioni della decisione
Con ricorso datato 9.2.2023, impugnava il provvedimento di diniego di Parte_1
protezione speciale emesso dalla Questura di Verona il 28.12.2022, notificato il 10.1.2023.
pagina 2 di 4 Il si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1
impugnato.
Con ordinanza del 21.9.2023, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale provvedimento proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
l'11.11.2023
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) sulle conclusioni riportate in epigrafe e previa concessione dei termini ex art. 352 cpc (già
precedentemente concessi).
* * * * * *
L'appellante ha riferito che in data 22 febbraio 2024, il Consiglio di Stato Sezione
Giurisdizionale con Sentenza nr. 1752/2024, gli ha riconosciuto il permesso di soggiorno per lavoro: permesso già rilasciato dalla Questura di Verona Ufficio Stranieri. Ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso, salvo insistere nelle originarie conclusioni nell'ipotesi di mancata accettazione della rinuncia da parte del . CP_1
Quest'ultimo non ha depositato atto di accettazione della rinuncia e, dunque, non può essere dichiarato estinto il procedimento ex art. 306 cpc.
Premesso che l'impugnazione dell'ordinanza di primo grado avrebbe dovuto avvenire con ricorso per cassazione, dal momento che la domanda rigettata è stata presentata nella vigenza del d.l. n.
13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, per ragioni di economia processuale va ritenuta assorbente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo l'appellante ottenuto altro permesso di soggiorno, per motivi di lavoro.
pagina 3 di 4 Le spese del presente procedimento vanno compensate attesa la natura della causa, la qualità
delle parti e la ragione della decisione
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- compensa le spese processuali del presente procedimento d'appello..
Venezia, 28 gennaio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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