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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2923/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443577 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1371/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401443577, notificato, a mezzo posta, l'8 novembre 2024, avente a oggetto il recupero, per omessa dichiarazione, di TARI e TEFA per gli anni 2020-2023, dell'importo di 1.431,00 euro, a titolo di imposta e di quello di 1.217,13 a titolo di sanzioni.
Ha dedotto 1. L'illegittimità dell'atto impugnato;
l'insussistenza del presupposto impositivo;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/2013, istitutiva della TARI, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo della TEFA, dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto anche con l'art. 25 del Regolamento TARI, dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, in tema di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art 2697 c.c., nonché degli artt. 3, 23 e 53 Cost.
Secondo la difesa l'avviso di accertamento non tiene conto che, nel caso di specie, non risulta integrato alcun presupposto “impositivo”, in quanto non si è tenuto conto delle condizioni oggettive in cui versa l'immobile medesimo, il quale non è idoneo a consentire “il c.d. normale svolgimento della vita”. Ha osservato, poi, il ricorrente che sul piano della motivazione e, in particolare, del correlato onere della prova, il Comune di Roma, si è limitato a elencare i dati estratti dal sistema, assumendo che in questo modo siano stati soddisfatti i predetti obblighi (di motivazione e di prova), il che integra senza dubbio alcuno la violazione delle norme sostanziali, procedimentali, processuali e costituzionali indicate in rubrica.
Il ricorrente ha rimarcato che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata codificata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il TEFA, ossia il “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”, noto anche come “Addizionale provinciale sulla tassa rifiuti”, è stato invece istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Si tratta dunque di tributi in qualche misura collegati teleologicamente ma soprattutto sostanzialmente, perché il dato certo (comune) è che, ai fini della legittimità della pretesa, debba esserci un bene suscettibile di produrre rifiuti urbani, più precisamente che siano oggettivamente prodotti e dunque smaltiti, con conseguente utilizzo del servizio per il quale è preteso il pagamento e che, rispetto a detto “bene”, il soggetto passivo possieda un titolo come tassativamente indicato dalla legge.
Con specifico riferimento alle cause di esclusione o esonero dal pagamento del tributo, la difesa del ricorrente ha ricordato che l'obbligo di versamento, in termini generali, prescinde dal fatto che l'immobile sia “abitato”.
La legge, infatti, pone in favore del Comune una presunzione relativa di tassabilità, che, tuttavia, può essere vinta dal contribuente fornendo la prova della oggettiva inutilizzabilità dello stesso e dunque della, del pari oggettiva, impossibilità di produrre rifiuti.
La Tari, invero, in base alla lettera della legge come anche interpretata costituzionalmente dalla Suprema
Corte di Cassazione, non sarebbe dovuta qualora la casa: risulti disabitata e inutilizzabile;
sia priva di arredi idonei a consentire il “normale svolgimento della vita” (letto, sedie, servizi sanitari, ecc.), e dunque non sia
“abitabile”; sia priva di utenze (gas, luce e acqua); risulti inagibile (non vi sia collegamento alla rete fognaria, idrica, elettrica); sia in corso di ristrutturazione e dunque non sia idonea ad ospitare alcuno.
Con particolare riguardo a tale ultima situazione, che riguarda la ristrutturazione, il pagamento del tributo è da escludersi nel caso in cui non vi siano i c.d. “servizi essenziali”, non deve, cioè, avere collegamenti alternativi e non necessariamente concorrenti, alla rete elettrica, idrica e fognaria.
In definitiva, e concludendo sul punto, la Tari non sarebbe dovuta, perché il presupposto non è integrato in tutti i casi in cui oggettivamente l'immobile “non è adatto a ospitare nessuno né a consentire il normale svolgimento della vita quotidiana” (Cass. sent. n. 14224 del 25 maggio 2021).
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto. Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 642
e 650, ed al regolamento TARI del Comune di Roma.
L'art. 1 della l. n. 147 del 2013, dispone nei seguenti termini: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.» (comma 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …» (comma 642); - « Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.» (comma 659).
La Corte di cassazione ha già avuto modo di esaminare il complesso normativo in discorso - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 6 luglio 2022, n. 21335;
Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).
Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU: - il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e (così) la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;
Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173;
Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459); - tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo
2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235); - la causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà
o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile
(Cass., 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332;
Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, n. 15658).
Tanto premesso, va rilevato che non risulta che la parte ricorrente abbia dimostrato la sussistenza delle condizioni per l'esenzione, producendo documentazione oggettiva atta a dimostrare l'inutilizzabilità del bene.
A prescindere dal fatto che non risulta che il ricorrente abbia presentato alcuna domanda di esonero al Comune di Roma, va rilevato che la mera esibizione delle foto riguardanti un immobile in ristrutturazione, di cui non vi è neanche certezza se esse si riferiscano a quello oggetto dell'avviso di accertamento e, soprattutto, a quale periodo temporale, non appare idonea ad adempiere all'onere incombente sulla parte.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla va liquidato per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO FA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3453/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443577 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1371/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401443577, notificato, a mezzo posta, l'8 novembre 2024, avente a oggetto il recupero, per omessa dichiarazione, di TARI e TEFA per gli anni 2020-2023, dell'importo di 1.431,00 euro, a titolo di imposta e di quello di 1.217,13 a titolo di sanzioni.
Ha dedotto 1. L'illegittimità dell'atto impugnato;
l'insussistenza del presupposto impositivo;
il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/2013, istitutiva della TARI, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo della TEFA, dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 472/1997 in combinato disposto anche con l'art. 25 del Regolamento TARI, dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, in tema di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art 2697 c.c., nonché degli artt. 3, 23 e 53 Cost.
Secondo la difesa l'avviso di accertamento non tiene conto che, nel caso di specie, non risulta integrato alcun presupposto “impositivo”, in quanto non si è tenuto conto delle condizioni oggettive in cui versa l'immobile medesimo, il quale non è idoneo a consentire “il c.d. normale svolgimento della vita”. Ha osservato, poi, il ricorrente che sul piano della motivazione e, in particolare, del correlato onere della prova, il Comune di Roma, si è limitato a elencare i dati estratti dal sistema, assumendo che in questo modo siano stati soddisfatti i predetti obblighi (di motivazione e di prova), il che integra senza dubbio alcuno la violazione delle norme sostanziali, procedimentali, processuali e costituzionali indicate in rubrica.
Il ricorrente ha rimarcato che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata codificata dall'art. 1 della Legge n. 147/2013.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il TEFA, ossia il “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”, noto anche come “Addizionale provinciale sulla tassa rifiuti”, è stato invece istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Si tratta dunque di tributi in qualche misura collegati teleologicamente ma soprattutto sostanzialmente, perché il dato certo (comune) è che, ai fini della legittimità della pretesa, debba esserci un bene suscettibile di produrre rifiuti urbani, più precisamente che siano oggettivamente prodotti e dunque smaltiti, con conseguente utilizzo del servizio per il quale è preteso il pagamento e che, rispetto a detto “bene”, il soggetto passivo possieda un titolo come tassativamente indicato dalla legge.
Con specifico riferimento alle cause di esclusione o esonero dal pagamento del tributo, la difesa del ricorrente ha ricordato che l'obbligo di versamento, in termini generali, prescinde dal fatto che l'immobile sia “abitato”.
La legge, infatti, pone in favore del Comune una presunzione relativa di tassabilità, che, tuttavia, può essere vinta dal contribuente fornendo la prova della oggettiva inutilizzabilità dello stesso e dunque della, del pari oggettiva, impossibilità di produrre rifiuti.
La Tari, invero, in base alla lettera della legge come anche interpretata costituzionalmente dalla Suprema
Corte di Cassazione, non sarebbe dovuta qualora la casa: risulti disabitata e inutilizzabile;
sia priva di arredi idonei a consentire il “normale svolgimento della vita” (letto, sedie, servizi sanitari, ecc.), e dunque non sia
“abitabile”; sia priva di utenze (gas, luce e acqua); risulti inagibile (non vi sia collegamento alla rete fognaria, idrica, elettrica); sia in corso di ristrutturazione e dunque non sia idonea ad ospitare alcuno.
Con particolare riguardo a tale ultima situazione, che riguarda la ristrutturazione, il pagamento del tributo è da escludersi nel caso in cui non vi siano i c.d. “servizi essenziali”, non deve, cioè, avere collegamenti alternativi e non necessariamente concorrenti, alla rete elettrica, idrica e fognaria.
In definitiva, e concludendo sul punto, la Tari non sarebbe dovuta, perché il presupposto non è integrato in tutti i casi in cui oggettivamente l'immobile “non è adatto a ospitare nessuno né a consentire il normale svolgimento della vita quotidiana” (Cass. sent. n. 14224 del 25 maggio 2021).
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto. Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 642
e 650, ed al regolamento TARI del Comune di Roma.
L'art. 1 della l. n. 147 del 2013, dispone nei seguenti termini: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.» (comma 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …» (comma 642); - « Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.» (comma 659).
La Corte di cassazione ha già avuto modo di esaminare il complesso normativo in discorso - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 6 luglio 2022, n. 21335;
Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).
Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU: - il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e (così) la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;
Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173;
Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459); - tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo
2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235); - la causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà
o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile
(Cass., 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., 9 novembre 2016, n. 22756; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332;
Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, n. 15658).
Tanto premesso, va rilevato che non risulta che la parte ricorrente abbia dimostrato la sussistenza delle condizioni per l'esenzione, producendo documentazione oggettiva atta a dimostrare l'inutilizzabilità del bene.
A prescindere dal fatto che non risulta che il ricorrente abbia presentato alcuna domanda di esonero al Comune di Roma, va rilevato che la mera esibizione delle foto riguardanti un immobile in ristrutturazione, di cui non vi è neanche certezza se esse si riferiscano a quello oggetto dell'avviso di accertamento e, soprattutto, a quale periodo temporale, non appare idonea ad adempiere all'onere incombente sulla parte.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla va liquidato per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo