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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 82/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 82/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/11/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , entrambi personalmente e nella Parte_2 C.F._2
qualità di esercenti la potestà genitoriale della figlia minore Persona_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Offredi C.F._3
del foro di Bergamo e domiciliati presso il suo studio in Bergamo alla via San
Lazzaro n. 46, in forza di deleghe rilasciate a margine della citazione in appello;
pagina 1 di 39 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._4
CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano, in persona del Procuratore dott. in forza di procura Controparte_3
speciale in data 13.07.2022 per atto a ministero notaio rep. n. Persona_2
46834, rappresentata e difesa dall'avv. Teresita manenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via Broseta n. 29, giusta delega allegata alla comparsa in appello;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1741/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 12.07.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
produzione e difesa, così giudicare:
In via preliminare: premesso, per i motivi esposti in narrativa, che il presente atto di citazione in appello è stato notificato anche al terzo intervenuto in primo grado a mero titolo di litis denuntiatio - con la finalità cioè di cui all'art. CP_4
332 c.p.c. - nella denegata ipotesi che la Corte di Appello adita ritenesse la pagina 2 di 39 posizione processuale del suddetto terzo intervenuto, alla luce della domanda svolta da in primo grado, come causa di natura inscindibile, si chiede che CP_4
venga emesso ordine di integrazione del contraddittorio con fissazione del termine per la notificazione per le finalità di cui all'art. 331 c.p.c. (o in estremo subordine ex art. 332 c.p.c.).
Nel merito:
in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 1741/2022 -
R.G. n. 9980/2017 – rep. n. 2684/2022, emessa e depositata dal Tribunale di
Bergamo – giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo – il 12.7.2022, se del caso con ammissione di nuova consulenza cinematica e/o medico legale per la revisione e/o l'integrazione di quelle svolte in primo grado per tutti i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_1
causazione del sinistro stradale del 2.5.2016;
- per l'effetto, condannare e in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento a favore del sig. e delle terze intervenute sig.re Parte_1
e delle voci di danno già riconosciute in Parte_2 Persona_1
sentenza di primo grado con rideterminazione della quantificazione degli importi fissati nella sentenza di primo grado senza la decurtazione dovuta al concorso di colpa;
il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni sino all'effettivo saldo.
pagina 3 di 39 Nel merito in via subordinata:
In accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n.
1741/2022 - R.G. n. 9980/2017 – rep. n. 2684/2022, emessa e depositata dal
Tribunale di Bergamo – giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo – il 12.7.2022, se del caso con ammissione di nuova consulenza cinematica e/o medico legale per la revisione e/o l'integrazione di quelle svolte in primo grado per tutti i motivi esposti in narrativa:
- rideterminare a ribasso, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, la percentuale del 50% a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro attribuita a carico del sig. all'esito del giudizio di primo grado;
Pt_1
- per l'effetto, rideterminare la quantificazione delle voci di danno già
riconosciute in sentenza di primo grado a favore del sig. e delle terze Pt_1
intervenute e secondo la nuova percentuale di Parte_2 Persona_1
concorso di colpa, il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni sino all'effettivo saldo.
Nel merito in ogni caso:
Accertare in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'aggravamento sopravvenuto del danno non patrimoniale subito dal sig. e, per l'effetto, Pt_1
condannare il sig. e la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento a favore di dell'ulteriore somma corrispondente all'integrazione Parte_1
sopravvenuta della voce di danno non patrimoniale pari a € 70.920,87 (se pagina 4 di 39 dovesse essere confermato il concorso di colpa al 50%) o nella minor o maggior somma che dovesse risultare, anche all'esito della riforma della sentenza di I°
grado richiesta con la presente impugnazione. Il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni dalla presente domanda sino all'effettivo saldo, se ritenuto preferibile con valutazione da parte della Corte di Appello adita in via equitativa.
Per l'effetto, rideterminare anche la quantificazione dei danni a favore delle terze intervenute e in proporzione Parte_2 Persona_1
all'integrazione della voce di danno non patrimoniale a favore del sig. di Pt_1
cui sopra, oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni dalla presente domanda sino all'effettivo saldo.
Sull'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata
[...]
Controparte_2
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in narrativa, e riportandosi anche alle precedenti note di trattazione scritta di udienza, si chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, la Controparte_2
conferma sui temi oggetto di appello incidentale della sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo.
In via istruttoria: si confermano integralmente eccezioni, opposizioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado. Se ritenuto opportuno, disporre rinnovazione della consulenza cinematica e/o medico legale, finalizzata alla revisione e/o all'integrazione di quelle svoltesi in primo grado per far chiarezza sulle numerose incongruenze emerse secondo quanto rappresentato in narrativa.
pagina 5 di 39 In ogni caso, si chiede disporsi consulenza medico legale volta a determinare la natura ed entità dei danni da invalidità permanente sopravvenuti al sig. e, Pt_1
in particolare, quelli seguiti all'intervento chirurgico del luglio 2021 e,
conseguentemente, determinare la percentuale di danno biologico aggravatasi e il correlato periodo di ulteriore inabilità temporanea sofferto.
In via istruttoria subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta opportuna la richiesta di un approfondimento in merito all'appello incidentale promosso da si insiste per Controparte_2
l'accoglimento dell'istanza istruttoria già proposta in primo grado (vedi foglio di p.c.) qui riproposta: “Si insiste per l'ammissione di una consulenza sulla casa coniugale sita in Casazza (BG), via Cavour n. 4, al fine di valutare la compatibilità e la congruità dei lavori eseguiti con le esigenze di vita del sig.
a seguito del sinistro occorso anche in relazione alla prescrizione medica Pt_1
agli atti che impone a di dover vivere in luogo privo di Parte_1
barriere architettoniche.”
In ogni caso: Spese e compensi del procedimento di secondo grado interamente rifusi, comprese IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Per parte appellata:
Voglia, la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale: rigettarsi l'appello proposto dagli appellanti Parte_1
e in proprio nonché quali genitori esercenti la potestà
[...] Parte_2
pagina 6 di 39 genitoriale sulla figlia minore in quanto infondato sia in fatto che Persona_1
in diritto, oltre che inammissibile contenendo domande e documenti nuovi, per tutte le ragioni espone negli scritti difensivi di e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare integralmente le richieste di riforma della sentenza impugnata e quindi confermare la sentenza n. 1741/2022 – R.G. n. 9980/2017 – rep. N.
2684/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo – giudice dott.ssa
Raffaella Dimatteo il 12.07.2022, con l'esclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, della statuizione relativa alle spese mediche future di fisioterapia,
alle spese mediche per le sedute future per supporto psichiatrico/psicologico,
nonché alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi di Controparte_2
In via principale e incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 1741/2022 – R.G. n.
9980/2017 – rep. N. 2684/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo –
giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo il 12.07.2022 nella parte in cui statuisce la debenza della somma di € 176.400,00 a titolo di danno patrimoniale futuro per spese riabilitative, della somma di € 1.200 a titolo di spese mediche future per supporto psichiatrico/psicologico e di € 76.117,40 a titolo di danno patrimoniale da eliminazione delle barriere architettoniche e, per l'effetto, considerato il concorso di colpa di nella causazione del danno per la misura del 50%, Pt_1
condannare l'appellante a restituire a Parte_1 Controparte_2
la complessiva somma di € 88.800, nonché condannare l'appellante
[...]
pagina 7 di 39 signora a restituire a la somma Parte_2 Controparte_2
di € 38.058,70, o le diverse somma ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
Accogliere, in ogni caso, le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono Controparte_2
integralmente:
Voglia il Tribunale di Bergamo, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale: accertato e/o dichiarato che ha versato Controparte_2
ante causam all'attore la somma di €. 300.000, a titolo di risarcimento dei danni,
CP_ accertato e/o dichiarato quanto erogato e/o da erogare da per prestazioni previdenziali, anche a titolo di Assegno di invalidità L.222/84, a titolo di
Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità di malattia, e previo accertamento e/o declaratoria del mancato utilizzo dei presidi di sicurezza (cintura di sicurezza) da parte dell'attore, respingere le domande risarcitorie tutte formulate da e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti di Persona_1 CP_4 [...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e Controparte_2
non provate, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di assolvendo, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_2
da ogni debenza;
pagina 8 di 39 In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti dell'odierna convenuta, limitare Persona_1 CP_4
quanto denegatamente dovuto da parte dell'odierna convenuta a quanto risulterà
rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione dei danni riconducibili esclusivamente al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il tutto previa decurtazione della somma di € 300.000 già versata ante causam da
[...]
in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, e previa CP_2
CP_ decurtazione di quanto erogato e/o da erogare da in favore dell'attore per prestazioni previdenziali, anche a titolo di assegno di invalidità L. 222/84, a titolo di Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità
di malattia, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di e limitando in ogni caso il risarcimento Controparte_2
dovuto nei limiti del massimale di polizza;
In via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di formulate da e da Parte_1 [...]
, in proprio e nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_2
genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti Persona_1 CP_4
dell'odierna convenuta, limitare quanto denegatamente dovuto da parte dell'odierna convenuta a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, previa applicazione del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
pagina 9 di 39 secondo il grado di responsabilità che verrà accertato come imputabile al medesimo per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il tutto previa decurtazione della somma di € 300.000, già versata ante causam da
[...]
in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, e previa CP_2
CP_ decurtazione di quanto erogato e/o da erogare da in favore dell'attore per prestazioni previdenziali, anche a titolo di assegno di invalidità L. 222/84, a titolo di Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità
di malattia, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di e limitando in ogni caso il risarcimento Controparte_2
dovuto nei limiti del massimale di polizza;
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte da
[...]
con propria memoria ex art. 183 sesto comma n. II c.p.c., anche a CP_2
prova contraria e non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183
sesto comma n. III c.p.c. di Controparte_2
In ogni caso: spese, diritti, ed onorari di causa interamente rifusi, anche di entrambe le c.t.u. e c.t.p.
In via istruttoria: ci si oppone alle nuove istanze istruttorie formulate da parti appellanti e alla produzione di nuovi documenti in quanto inammissibili;
ci si oppone non solo a nuova c.t.u. cinematica e/o medico legale ma anche ad eventuale c.t.u. medico legale integrativa in quanto inammissibile anche perché
volta a provare fatti nuovi preclusi al presente giudizio. Ci si oppone alla nuova pagina 10 di 39 produzione documentale rappresentata dal doc. 5 “Perizia a firma della dott.ssa
del 13.12.2022” e al doc. 6 “Cartella clinica sig. relativa a Per_3 Pt_1
intervento chirurgico del luglio 2021” e si formula istanza affinché tale documentazione sia espunta dal fascicolo di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso costi consulenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25.10.2017 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e CP_1 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che, in data 2.05.2016, alle ore 13.00 circa in Comune di Gorlago, stava percorrendo la via De Gasperi alla guida dell'autovettura BMW X3 tg.
DA274PA di proprietà della convivente more uxorio Parte_2
allorquando, giunto all'intersezione con la via Molinara, aveva arrestato la marcia inserendo l'indicatore di svolta a sinistra per effettuare la manovra di svolta;
- che da tergo, a velocità sostenuta, sopraggiungeva l'autocarro IVECO tg.
DR168CR condotto dal proprietario il quale lo aveva tamponato;
CP_1
- che a seguito dell'urto era stato sbalzato sul sedile posteriore e ivi trovato immobile, ma cosciente, dai soccorritori;
- che aveva giustificato la sua condotta sostenendo di aver avuto un colpo CP_1
pagina 11 di 39 di sonno e nel sinistro era stato coinvolto marginalmente anche un veicolo terzo;
- che, ricoverato in via d'urgenza e trasportato presso l'Ospedale Papa Giovanni
XXIII era stato dimesso con la diagnosi di “frattura D7, ematoma epidurale e
contusione midollare D5-D8 in stato di paraplegia completa con movimento
fisiologico degli arti superiori e sensibilità cutanea conservata sino alle cosce”;
- che era stato trasferito presso il Centro riabilitativo Casa degli Angeli di Mozzo
e ivi era rimasto sino al 1.10.2016 e dalla lettera di dimissioni era scritto che vita natural durante avrebbe avuto la necessità di una carrozzina manuale per gli spostamenti in ambienti protetti privi di barriere architettoniche, di gestione della vescia neurologica con auto cateterismo, di gestione dell'intestino disfunzionale tramite farmaco, di assistenza parziale per l'igiene e l'abbigliamento nella parte inferiore del corpo, di fisioterapia continua per la presenza di neuropatia sotto lesionale dolorosa agli arti inferiori;
- che nel frattempo aveva acquistato, unitamente alla convivente nel Comune di
Casazza, un nuovo immobile in cui erano necessari lavori di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- che, infine, la aveva versato la Controparte_5
complessiva somma di € 300.000 trattenuta a titolo di acconto del maggior danno.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava che sussisteva l'esclusiva responsabilità del convenuto che non aveva tenuto la distanza di sicurezza ed instava pertanto per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 12 di 39 subiti: invalidità permanente all'80% per € 764.297, invalidità temporanea per €
42.300; la personalizzazione del danno per l'essersi improvvisamente trovato in stato di paraplegia completa a soli 39 anni, con la compagna incinta di due mesi e con la prospettiva di una vita rovinata per se stesso e i suoi cari;
la perdita di qualsiasi capacità reddituale premettendo di essere operaio presso Controparte_6
al Serio con retribuzione mensile lorda di € 2.382,58; ripetizione delle
[...]
spese mediche sostenute per € 48.433,90 e spese future da sostenere a tempo indeterminato, tra cui quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si costituiva solo che resisteva. Controparte_2
In punto dinamica, parte convenuta eccepiva il mancato uso dei presidi di sicurezza da parte dell'attore tanto che lo stesso, a seguito del tamponamento,
era sfuggito al contenimento del proprio schienale a causa del mancato uso delle cinture di sicurezza, sì da essere trovato disteso sul sedile posteriore con la testa appoggiata alla portiera posteriore destra, sicché tutti i danni lamentati erano riconducibili alla condotta dell'attore o, in subordine, esisteva un rilevante concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c.
In punto quantum, la compagnia contestava le richieste di controparte, la misura della personalizzazione non ricorrendone i presupposti;
allegava che in ordine al danno da incapacità lavorativa specifica era necessario fornire la prova della inidoneità del danneggiato a svolgere altre attività lavorative, comunque, in ordine al perduto reddito da lavoro, allegava che ad era stato riconosciuto Pt_1
l'assegno di invalidità ex L. 222/84 con erogazione di € 112.865,58, l'invalidità
pagina 13 di 39 civile indennità di accompagnamento per la quale aveva erogato la somma CP_4
di € 110.747,70 e l'indennità di malattia per la quale aveva erogato € CP_4
10.808,96 e l'ente previdenziale aveva diritto di surroga.
Nel processo così instaurato intervenivano volontariamente la convivente e la figlia minore che chiedevano il danno iure Parte_2 Persona_1
proprio quantificato in € 200.000 per ciascuna;
in dettaglio Parte_2
rappresentava che dal 2015 conviveva con e dal giorno del sinistro Parte_1
aveva dovuto assistere il compagno in modo assiduo, in quanto impossibilitato a compiere movimenti ed ad espletare le normali funzioni di minzione e defecazione, come chiarito dalla lettera di dimissione, e Persona_1
rappresentava la privazione dell'integrità della figura paterna.
Interveniva volontariamente con Controparte_7
comparsa del 10.06.2019, a seguito di ordine di esibizione, illustrando di aver corrisposto somme all'attore € 9.708,15 a titolo di indennità di malattia, €
110.747,07 a titolo di capitalizzazione indennità di accompagnamento ed €
112.865,58 a titolo di capitalizzazione dell'assegno di invalidità e che CP_2
aveva versato, a titolo di regresso, solo € 110.000 e dunque chiedeva la condanna di a versare la differenza. (La somma erogata Controparte_2
da era poi rettificata in quanto vi è stata richiesta di restituzione parziale di CP_4
€ 2.609,83 da parte di ). Parte_1
La causa era istruita con consulenza medico legale, affidata alla prof. Per_4
e al dott. con consulenza cinematica affidata all'ing.
[...] Persona_5
pagina 14 di 39 al fine di accertare la dinamica del sinistro e se la posizione Persona_6
dell'attore all'interno dell'abitacolo dopo l'incidente fosse compatibile con l'utilizzo della cinture di sicurezza, nonché con testi.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale emetteva la gravata sentenza.
In primo luogo, il Tribunale accertava un concorso di colpa del danneggiato,
quantificato nella misura del 50%, per il mancato uso delle cinture di sicurezza e tanto, a detta del primo giudice, lo si poteva desumere dalla sentenza penale emessa nei confronti di avente valore vincolante ex art. 651 c.p.p., CP_1
ma anche dalle consulenze svolte nel processo.
Quantificava il danno biologico e morale in € 784.178 da invalidità permanente e temporanea accordando poi la massima personalizzazione possibile del 25%
per un totale di € 994.577,50 – l'importo era quindi dimezzato in € 497.288,75
per effetto del concorso di colpa.
Procedeva a quantificare il danno patrimoniale da totale perdita della capacità
lavorativa utilizzando il coefficiente di capitalizzazione indicato nei quaderni del CSM (senza scarto tra vita fisica e vita lavorativa) giungendo ad una quantificazione del danno patrimoniale di € 602.193,62 – importo dimezzato in €
301.096,81 per effetto del concorso di colpa.
Riconosceva congrue le spese mediche già sostenute in € 48.433,90 e per spese future connesse alla necessità di una riabilitazione assistita accordava un danno futuro di € 176.400 e di € 1.200 per sedute di sostegno psicologico per un totale di € 226.033,90 - da dimezzare in € 113.016 per effetto del concorso di colpa.
pagina 15 di 39 Accordava poi un danno da lesione del rapporto parentale a Parte_2
pari al 10% di quanto riconosciuto a e Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in data 9.02.2019), ossia € 49.728,87 e Parte_1
alla figlia minore il 5%, ossia € 24.864,43.
Accoglieva la domanda svolta da verso e CP_4 Controparte_2
regolava le spese di lite in ossequio al criterio della prevalente soccombenza sulla scorta del decisum.
e proponevano appello a Parte_1 Parte_2 Persona_1
cui resisteva che proponeva appello incidentale. Controparte_2
restava contumace. CP_1
Nel presente grado era disposto un supplemento peritale a fronte del dedotto aggravamento della situazione personale dell'attore, affidato al dott.
[...]
e quindi la causa era rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2024, Per_5
previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti e Parte_1 Parte_2
censurano la sentenza nella parte in cui ha invocato l'esistenza di Persona_1
un giudicato penale in ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte da parte di . Sostengono che il primo giudice ha dato Parte_1
un'interpretazione troppo estesa al disposto dell'art. 651 c.p.p., tanto più che nel processo penale non vi era stata uan reale istruttoria sul punto e la decisione era stata assunta solo sulla scorta di consulenze di e Controparte_2
pagina 16 di 39 dell'imputato senza reale contraddittorio e senza che venisse acquisita nel CP_1
processo civile la consulenza a firma del dott. utilizzata dal giudice Per_7
penale a fondamento della propria decisione.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erroneità ed illogicità nelle valutazioni del Tribunale circa il mancato uso delle cinture di sicurezza con totale mancanza di motivazione in ordine al totale recepimento degli esiti della perizia cinematica. Allegano che le conclusioni sono state assunte su due circostanze di fatto: la non inclinazione del sedile e il fatto che la cintura è stata trovata perfettamente riavvolta. Sotto il primo profilo allegano l'esistenza di un grave errore di valutazione per omessa valutazione delle criticità dovute alla prospettiva dello scatto fotografico in quanto lo schienale del conducente presentava un'inclinazione di 60° gradi e per giunta la nominata consulente, nonostante la richiesta, non ha proceduto ad un accertamento mirato ad ottenere informazioni alla forza originata dal pretensionatore al fine di calcolare, anche in relazione all'abbattimento dello schienale, se la stessa era stata in grado di trattenere il corpo di Parte_1
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza di un nesso causale tra le lesioni occorse al sig. e il Pt_1
mancato uso delle cinture di sicurezza avendo il Tribunale fatti propri gli esiti delle consulenza medico legale. Censurano la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui la lesione vertebrale si è verificata a seguito dell'impatto del corpo contro la portiera posteriore e non nella prima fase dell'urto e che Parte_1
pagina 17 di 39 è finito sul sedile posteriore solo a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non essendosi verificato alcun collasso del sedile. Allegano che detto ragionamento è frutto di un'omessa e carente valutazione della dinamica e che invero l'impatto tra l'autocarro e il veicolo era stato talmente violento sì da poter affermare che il ruolo delle cinture di sicurezza è ininfluente per la lesione della colonna vertebrale.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano la totale contraddittorietà e la carenza di motivazione nella determinazione della misura del concorso di colpa in quanto l'esito della perizia medico legale non era chiaro e quindi non vi era alcuna certezza scientifica sull'incidenza tra l'uso delle cinture di sicurezza e i traumi riportati dall'attore.
Da ultimo, gli appellanti richiedono un'integrazione del danno non patrimoniale per l'intervenuto aggravamento della condizioni di : partendo Parte_1
dalle lesioni già descritte, gli appellanti allegano che già nel mese di maggio
2019 aveva subito un ricovero ospedaliero per uno studio del Parte_1
transito intestinale e nel maggio 2021 si era reso necessario un intervento urgente di “laparotomia per resezione del sigma-retto e confezionamento di
colostomia terminale al fianco sinistro a seguito di perforazione iatrogena in
corso di esecuzione di autoclisma rettale con conseguente quadro di peritonite
acuta fecale” e tanto aveva aggravato il quadro clinico registrato in occasione della prima perizia medico legale.
a sua volta resisteva in ordine ai motivi di appello Controparte_2
pagina 18 di 39 principale e proponeva appello incidentale in relazione a due voci di spesa: €
88.800 in relazione alle spese future per supporto psichiatrico e psicologico e l'importo di € 38.058,70 per le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In relazione alle prime, l'appellante incidentale allega che la scelta di riabilitazione assistita non è sorretta da alcun giudizio medico legale e le spese per il supporto psicologico sono state riconosciute senza alcuna domanda e in presenza di un atteggiamento di rifiuto da parte di Parte_1
dopo l'incidente stradale.
In relazione alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
quantificate in € 38.058,70 all'esito del concorso di colpa e riconosciute in favore di l'appellante incidentale lamenta l'assenza di prova. Parte_2
Appello principale
I motivi di gravame svolti in via principale dal danneggiato Parte_1
dalla moglie e dalla figlia vanno esaminati in Parte_2 Persona_1
via congiunta in quanto strettamente connessi e sono fondati solo con riguardo all'intervenuto aggravamento delle condizioni del danneggiato e con riguardo all'entità del concorso di colpa, accertato nella gravata sentenza nella quota di metà, che questa Corte ritiene di dover ridurre nella misura di un terzo. Quale
conseguenza occorre procedere ad una nuova determinazione del quantum sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale.
In punto dinamica del sinistro non vi sono contestazioni.
In data 2.05.2016alle ore 13.00, in Gorlago, stava percorrendo, a Parte_1
pagina 19 di 39 bordo della autovettura di BMW tg. DA274PA, la via De Parte_2
Gasperi, quanto, giunto in prossimità dell'intersezione con la via Molinara,
arrestava la marcia ed inseriva l'indicatore di direzione a sinistra per svoltare;
da tergo sopraggiungeva l'autocarro IVECO tg. DR168CR, di proprietà e condotto da , che lo tamponava senza effettuare alcun tentativo di frenata. CP_1
Nella sentenza penale emessa dal giudice di Bergamo emerge che aveva CP_1
avuto un colpo di sonno e quindi un momento di perdita di coscienza e per questo non si era avveduto del veicolo che lo precedeva e non aveva posto in essere alcuna manovra di frenata.
Dal rapporto e dalla consulenza cinematica svolta in questo processo dal giudice di prime cure ed affidata all'ing. , emerge che l'autocarro Persona_6
procedeva ad una velocità di circa 55 km orari;
che la collisione era avvenuta tra la parte anteriore sinistra dell'IVECO e la parte posteriore centro - destra della vettura e l'urto aveva impresso alla macchina un moto di rototraslazione in senso antiorario particolarmente violento. Detta dinamica era confermata anche dal teste oculare parzialmente coinvolto nel sinistro di causa dal Tes_1
distaccamento dei pezzi del veicolo condotto da Pt_1
veniva trovato immobile, ma vigile, disteso sul sedile posteriore Parte_1
con la testa appoggiata sulla portiera posteriore destra;
severissime le conseguenze del sinistro consistenti in paraplegia immediata dovuta a frattura della vertebra T7, contusione midollare, frattura scapola sinistra. A detta dei consulenti dott. e dott. “Dopo un iniziale Persona_4 Persona_5
pagina 20 di 39 miglioramento neurologico, il quadro clinico di si era Parte_1
stabilizzato in una paraplegia con deficit sfinterici di cui è affetti via
permanente; il danno midollare con riflessi sfinterici rende attenibili anche le
ripercussioni sulla capacità di coito. Nulla quaestio sulla necessità di ripetuti
cateterismi quotidiani e sulla necessità di stimolare l'evacuazione; non sono
documentate ulteriori problematiche delle vie urinarie”. I consulenti davano anche atto che all'epoca (10.11.2020) era presente nel periziato una carica di rabbia importante con flusso dell'eloquio inceppato, povero nei contenuti, poco avvezzo all'analisi delle situazioni psichiche e di scarso aiuto nella gestione della situazione in essere. Tuttavia, a detta dei consulenti, non vi erano disturbi nel pensiero e fenomeni dispercettivi, pur essendo emersi durante i colloqui tratti psichici a tipo di disturbo dell'adattamento, era carente una storia psichiatrica documentata tale da consentire un valido inquadramento psichiatrico – forense in termini di quota di un danno psichico autonomo e ulteriore rispetto alla menomazione biologica psico- fisica riconosciuta.
I postumi permanenti erano quantificati nella misura dell'80%, non suscettibili di alcun miglioramento, senza alcuna prospettiva di un ritorno alle sue precedenti mansioni lavorative di operaio addetto alla verniciatura e sabbiatura.
Dopo detta consulenza, lamentava che nel mese di luglio 2021 Parte_1
aveva dovuto subire un intervento chirurgico sempre in conseguenza del sinistro di causa. In particolare, lo stesso allegava che nel periodo sucecssivo al sinistro il suo quadro clinico era stato caratterizzato da una ingravescente stipsi cronica pagina 21 di 39 con ricorrenti fenomeni di stasi intestinale e addominalgie crampiformi;
che già
nel mese di maggio 2019 era stato ricoverato per uno studio del transito intestinale e dimesso con diagnosi di “colon neurogeno con stipsi severa,
condizionate ipertono degli arti inferiori e della muscolatura addominale” e nel luglio 2021 si era reso necessario un intervento urgente di “laparatomia per
resezione del sigma retto e confezionamento di colostomia terminale al fianco
sinistro a seguito di perforazione iatrogena in corso di esecuzione di autoclisma
rettale con conseguente quadro di peritonite acuta fecale”.
Ritiene la Corte che questo ulteriore danno, sebbene provocato dallo stesso danneggiato, sia da porre in stretta correlazione con l'evento in quanto il danno midollare ha comportato la perdita del controllo degli sfinteri e la necessità di ripetuti cateterismi quotidiani e la necessità di stimolare l'evacuazione.
A seguito di consulenza disposta in questo grado, il consulente dott.
[...]
dopo aver ribadito che aveva riportato nel sinistro del Per_5 Parte_1
2016 un politrauma contusivo, produttivo di frattura vertebrale dorsale con associata lesione midollare da esitare in paraplegia con paralisi della vescica urinaria e del colon retto con conseguente ritenzione di urine e feci, determinava il nuovo grado di invalidità nella misura dell'85% con altri dodici giorni di invalidità assoluta – quantificazione non oggetto di contestazione ad opera dei consulenti di parte.
Così delineato il quadro e richiamando per il resto la sentenza di primo grado non attinta sul tema da censura, la vera questione risiede nell'uso delle cinture di pagina 22 di 39 sicurezza da parte del danneggiato e del conseguente tema del concorso di colpa e, una volta data risposta positiva al quesito, sull'entità del concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c.
Già nella sentenza penale di condanna emessa nei confronti il CP_1
giudice dava atto che era stato sbalzato sul sedile posteriore della Parte_1
sua autovettura, vigile, ma completamente immobile, come attestato dall'agente intervenuta sul posto, e il rinvenimento del corpo del danneggiato riverso Tes_2
sul sedile posteriore lasciava supporre che lo stesso non indossasse le cinture di sicurezza. Tanto era stato accertato dal consulente medico legale di , CP_2
, ma anche nella relazione dell'ing. consulente Persona_8 Per_9
dell'imputato, che in aderenza alla ricostruzione della P.G., concludeva nello stesso modo. A detta dei consulenti, le lesioni subite da erano Pt_1
incompatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza per via della localizzazione toracica delle lesioni e il giudice penale, nell'accordare il concorso di colpa ex art. 590 bis comma 7 c.p., asseriva che lo spostamento del corpo sul sedile posteriore non sarebbe avvenuto (o sarebbe avvenuto con minor violenza) ove il danneggiato avesse indossato le cinture di sicurezza.
Parte appellante lamenta che detta sentenza non poteva assumere valenza di cosa giudicata nel processo civile in quanto esorbitante dall'alveo dell'art. 651 c.p.p.,
le prove non erano state assunte in contraddittorio e comunque non era agli atti la consulenza a firma del dott. . Per_7
Dette doglianze sono per un verso infondate e per altro inconferenti ai fini della pagina 23 di 39 decisione in quanto il Tribunale di Bergamo ha svolto un suo autonomo accertamento.
Infatti, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, come quella in esame, non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.c., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illeceità penale e alla sua ascrivibilità
all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini di un autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. tra le molte
Cass. 10.05.2024 n. 12901).
Dunque, il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in altro processo (senza neppure dar corso ad attività istruttoria propria) e comunque resta il dato ineludibile che il giudice penale ha concesso l'attenuante di cui al comma 7
dell'art. 590 bis c.p.c. riconoscendo, con efficacia di giudicato, che vi è stato un concorso della vittima nella produzione dell'evento dannoso.
Per altro verso, l'ing. (nominata dal giudice di prime cure), Persona_6
dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, è stata molto chiara nell'affermare che che non faceva uso delle cinture di sicurezza e dunque non Parte_1
era vincolato al sedile, iniziava a muoversi all'interno dell'abitacolo fino ad arrestarsi sul sedile posteriore con la testa verso la porta posteriore destra ed una pagina 24 di 39 gamba tra gli schienali dei sedili anteriori ed aggiungeva che: E' noto che la
parte trasversale della cintura di sicurezza (fissata al pianale di una vettura in
tre punti), se correttamente posizionata, impedisce lo spostamento del bacino
dal sedile, sia in senso longitudinale e trasversale, sia in senso verticale. È
pertanto impossibile che il corpo di un adulto, a maggior ragione nel caso di un
mancato cedimento dello schienale del sedile, possa sfilarsi da sotto la cintura
di sicurezza e muoversi all'interno dell'abitacolo. La posizione di rinvenimento
del signor è pertanto del tutto incompatibile con un allacciamento della Pt_1
cintura di sicurezza”.
L'ing. rispondeva anche alle osservazioni del c.t.p. attoreo replicando Per_6
che le fotografie portate dal consulente attoreo in cui si vedeva lo schienale reclinato in realtà erano fotografie scattate dopo il dissequestro dell'autovettura avvenuto a distanza di 14 giorni dal fatto e in condizioni palesemente diverse da quelle documentate dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza dei fatti. L'ing.
, riportando le fotografie scattate dalla P.G., documentava che lo Per_6
schienale anteriore sinistro in uso al conducente non era così reclinato e che la cintura di sicurezza era perfettamente riavvolta;
inoltre, a confutazione della tesi del consulente di parte attrice, riproposta quale motivo di gravame, l'ing.
rilevava che il cassettino portaoggetti centrale (che una volta chiuso Per_6
funge da bracciolo) era perfettamente integro, da cui si poteva desumere che se avesse allacciato la cintura di sicurezza, il movimento laterale del Parte_1
bacino del conducente nella fase di rototraslazione con rotazione antioraria pagina 25 di 39 successiva alla collisione ingenerata dall'urto da parte dell'autocarro Iveco
sarebbe stato contrastato, oltre che dal tratto trasversale (addominale) della cintura anche dal predetto cassetto portaoggetti collocato sulla destra e dalla struttura interna della vettura sulla sinistra;
evento ancora più inimmaginabile se si suppone che il conducente aveva almeno una mano sul volante intento alla manovra di svolta a sinistra e dunque un ulteriore ostacolo all'indietreggiamento del corpo. In definitiva a detta della consulente: “La dinamica del sinistro, con
accentuata fase rotatoria attorno all'asse verticale del veicolo ma nessuna
rotazione attorno all'asse longitudinale, lo stato dello schienale del sedile della
vettura (solo leggermente reclinato e ruotato in senso orario rispetto al suo asse
verticale)e la presenza, la conformazione e le condizioni del cassetto
portaoggetti centrale rendono assolutamente irrealistico che un uomo con le
caratteristiche fisiche del signor possa essersi sfilato dal tratto Pt_1
addominale della cintura di sicurezza fino ad arrivare nella posizione riferita
dal teste e dai soccorritori”.
Anche i consulenti medico legali ripetevano che se nell'autovettura del sig.
si fosse riscontrato un collasso dello schienale del suo sedile, si sarebbe Pt_1
potuta prospettare la possibilità dello scivolamento del suo corpo verso il sedile posteriore, ma l'evenienza sarebbe stata poco probabile per un soggetto adulto le cui dimensioni rendono difficile lo scivolamento al di sotto la cintura. Gli stessi concludevano che i loro dati convergevano con quelli dell'ing. , ossia Per_6
che non avesse le cinture indossate al momento dell'impatto. Parte_1
pagina 26 di 39 Questi dati inoppugnabili di fatto non sono affatto scalfiti dal motivo di gravame che, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, si limita a riprodurre le inverosimili linee difensive dei consulenti di parte, peraltro tutte poggiate su un presupposto non accertato, ossia che il sedile anteriore sinistro in uso al conducente sia collassato in occasione dell'urto, ribassandosi, e favorendo in tal modo lo scivolamento all'indietro, mentre in realtà detto fatto è smentito dai rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia intervenuta sul posto da cui si nota che il sedile è solo leggermente reclinato, che la cintura di sicurezza è
perfettamente riavvolta e nella sua sede e il cassetto portaoggetti centrale perfettamente chiuso.
Più complesso, nel caso concreto, è l'accertamento dell'entità del concorso di colpa.
Come noto, nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto. Tale valutazione deve essere condotta con rigore logico e giuridico, non potendosi ricorrere a criteri equitativi o approssimativi. La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 primo comma, c.c., deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica. La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità
degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c. Il giudice, nel determinare la riduzione del pagina 27 di 39 risarcimento, deve valutare l'entità della colpa e l'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno, fornendo una motivazione adeguata che illustri i criteri adottati (cfr. la recente Cass. 7.01.2025
n. 258).
Nel caso concreto, i consulenti non sono stati in grado di fornire una riposta precisa ragguagliata al caso concreto: hanno riportato dati di letteratura da cui era possibile evincere che, in caso di sinistro, rispetto agli occupanti ritenuti quelli non cinturati hanno avuto una probabilità significativamente maggiore di subire fratture nella colonna vertebrale cervicale, toracica o lombare, mentre in altro studio del 2014 le fratture vertebrali e toraciche da scoppio erano risultate più frequenti nei soggetti ritenuti da cintura rispetto a quelli non ritenuti e dunque era difficile, con espresso riguardo alle fratture toraciche, esprimere una conclusione stringente, pur dando atto che le cinture di sicurezza nel loro complesso riducevano del 50% circa le probabilità di lesioni gravi.
In questo contesto, occorre necessariamente svolgere un ragionamento di probabilità legato al caso concreto e, con elevata probabilità, si può affermare che se avesse indossato le cinture di sicurezza lo scivolamento Parte_1
sul sedile posteriore non sarebbe avvenuto o sarebbe avvenuto con minor violenza e quindi, con tutta probabilità, le lesioni sarebbero state di minor gravità.
Se dunque il concorso di colpa esiste, per tutte le considerazioni già svolte,
nondimeno a, giudizio della Corte, nella valutazione comparativa delle rispettive pagina 28 di 39 condotte e dei profili di colpa la condotta di è sensibilmente più CP_1
grave. Il convenuto, infatti, si poneva alla guida di un mezzo pesante in stato psico – fisico non idoneo (probabilmente dopo il pranzo), perdeva il controllo del mezzo perché colpito da un colpo di sonno andando a tamponare la macchina condotta da ad elevata velocità e, viste le diverse masse tra i due Parte_1
veicoli, cagionava un urto di notevoli dimensioni, per come si può desumere anche dallo sfondamento del retro della BMW visibile dai rilievi fotografici
(vedi pag. 17 della citazione in appello).
A cagione di detto urto, privo delle cinture di sicurezza, riceveva Parte_1
un impatto tale da farlo sobbalzare che dal sedile anteriore e scivolare su quello posteriore con la testa riversa sulla portiera posteriore anteriore destra e una gamba tra i due sedili.
Delle drammatiche conseguenze che ne scaturivano si è già detto.
Non solo la condotta di è stata la causa originaria del sinistro, ma CP_1
il suo grado di colpa è sensibilmente superiore rispetto a quello di Pt_1
almeno nella misura del doppio, ragion per cui si stima giusto valutare il
[...]
concorso di colpa a carico del danneggiato nella misura di un 1/3, in luogo del
50% stabilito dal giudice di prime cure, e i restanti 2/3 a carico di CP_1
e della sua compagnia assicuratrice.
Alla luce di quanto premesso, occorre quindi procedere al nuovo conteggio dei danni subiti dagli odierni appellanti, tenendo tuttavia in debita considerazione le voci per cui non è stato proposto motivo di appello con conseguente formazione pagina 29 di 39 del giudicato interno.
A facendo uso delle tabelle milanesi 2024 (dovendosi applicare Parte_1
le ultime tabelle nel momento in cui si procede ad un nuovo conteggio), tenuto conto dell'età di 39 anni al momento del sinistro e della percentuale dell'85%
competono € 652.246 a titolo di danno biologico ed € 326.123 per danno morale per un totale di € 978.369 che diviene pari ad € 1.141.431 con la personalizzazione massima del 25% (da calcolare solo sul danno biologico) il cui fondamento non è stato censurato. A detto danno va sommata l'invalidità
temporanea accordata nella somma di € 14.355 (non censurata) a cui sommare altri 12 giorni accertati in questo grado per € 1.380 (€ 115 al die per 12).
La somma di €1.157.166 va ora ridotta per effetto del concorso di colpa di un terzo per una debenza di € 771.444.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo decorrono gli interessi così
come da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già
rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del pagina 30 di 39 progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno,
quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ancora va precisato che, qualora prima della liquidazione del danno, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto al credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., applicabile solo alle obbligazioni di valuta. In questi casi, il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, non di valuta. A esso, pertanto, è
inapplicabile l'art. 1194 c.c. e in caso di pagamento di acconti, l'imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l'acconto,
quindi detraendo l'acconto dal credito, e, infine, calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 28.02.2017 n. 5010), principi peraltro già
esposti correttamente, ma solo in via astratta, dal Tribunale alle pagine 19 e 20
pagina 31 di 39 della sentenza gravata, non oggetto di censura.
In applicazione dei suddetti principi, l'importo di € 771.444 va devalutato all'epoca del fatto e quindi diviene € 634.933; detta somma deve essere incrementata di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla data dei due acconti per complessivi € 300.000 collocabili nel giugno
2017 e quindi a detta data erano maturati € 8.254 per rivalutazione ed € 1.150
per interessi legali;
sul capitale rivalutato di € 643.187 (somma di € 634.933 e
8.254) va detratto l'acconto di € 300.000 e il nuovo capitale diviene pari ad €
343.187. Su questa somma decorrono rivalutazione monetaria ed interessi legali interessi sulla somma via via rivalutata, ossia € 68.294 per rivalutazione ed €
40.954 per interessi legali per una debenza di € 452.435 a cui sommare gli interessi legali ante acconto di € 1.150 per un totale definitivo ad oggi di €
453.585, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
dalla data della sentenza al saldo.
Non è dato sapere se poi abbia dato esecuzione alla Controparte_2
sentenza di primo grado e versato altre somme, ma resta fermo che in detto caso dalla quantificazione di cui sopra dovranno essere detratte le ulteriori somme erogate ai danneggiati similmente a quanto accade per gli acconti.
Con riguardo ai danni subiti dalle parti intervenute, ossia la moglie
[...]
e la figlia il primo giudice ha loro riconosciuto una Parte_2 Persona_1
percentuale del danno non patrimoniale accordato alla vittima primaria, mentre sarebbe stato più corretto utilizzare le tabelle del Tribunale di Roma che pagina 32 di 39 avrebbero certamente portato vantaggio a , tenuta anche Parte_2
all'assistenza morale e materiale del coniuge. Sul punto, non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza con conseguenti liquidazioni davvero molto diversificate, sicché la Suprema Corte, analogamente a quanto già
sancito in tema di perdita del rapporto parentale, ha stabilito che per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale di Roma (cfr.
Cass. 17.05.2023 n. 13540).
In ogni caso, non essendo stato censurata la modalità di calcolo, peraltro propugnata dalla stessa parte interveniente, non resta che adeguare l'importo alla luce della nuova invalidità riconosciuta a e della riduzione del Parte_1
concorso di colpa. Pertanto, a viene riconosciuta la somma di Parte_2
€ 77.144 e ad l'importo di € 38.572, importi che andranno Persona_1
devalutati all'epoca del fatto ed incrementati di rivalutazione ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
una volta trasformato il debito di valore in debito di valuta con la sentenza di primo grado, vanno sommati gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 13.07.2022 al saldo.
Passando ora alla trattazione del primo motivo dell'appello incidentale che attiene alla liquidazione del danno patrimoniale subito dalla vittima primaria,
ritiene la Corte che il primo motivo di appello incidentale sia fondato.
Il primo giudice ha riconosciuto l'importo di € 176.400 per spese future pagina 33 di 39 connesse alla necessità di riabilitazione assistita ed € 1.200 per sedute psicologiche. Invero, i consulenti, sul tema, si esprimevano in termini dubitativi nel senso che per taluni è appropriato proseguire le attività riabilitative di mantenimento in modalità assistita con professionisti, secondo altri la riabilitazione può essere svolta con un addestramento da svolgere in autonomia da parte del periziato, sicché non si tratta di spese cogenti e sostituibili con un addestramento per il loro svolgimento in autonomia. Anche con riguardo al supporto psicologico, i consulenti scrivevano che il sig. non aveva mai Pt_1
ricercato alcun sostegno in tal senso e non aveva mai richiesto detto sostegno,
comunque indicato per via della situazione registrata.
Orbene, trattandosi di spese future solo ipotetiche e non necessarie – e peraltro il danneggiato non ha dimostrato di essersi avvalso di professionisti per la fisioterapia con documentazione di formazione successiva che avrebbe potuto produrre anche in questo grado, ritiene questa Corte che detti possibili esborsi,
del tutto ipotetici, ma in concreto mai sostenuti dal danneggiato anche alla luce del lungo lasso temporale trascorso dal sinistro, non possono trovare riconoscimento.
Il danno da perdita della capacità lavorativa va solo mutato in ragione del ridotto apporto causale attribuito a che svolgeva attività di operaio Parte_1
addetto alla verniciatura e alla sabbiatura e poi il rapporto di lavoro è stato risolto per superamento del periodo di comporto. I calcoli adottati dal primo giudice non sono stati contestati ed infatti, in modo corretto, ha calcolato il pagina 34 di 39 reddito perduto sino alla data della sentenza (che in quanto tale andrebbe maggiorato di interessi e rivalutazione da una data intermedia) e dal reddito perduto futuro che di converso va capitalizzato e il coefficiente di capitalizzazione non è stato oggetto di espressa censura. Il totale del danno quantificato in sentenza in € 602.193,62 va diminuito di un terzo e diviene pari ad € 401.462,41; da detta somma va detratto quanto versato dall'assicuratore sociale, ossia € 230.710,97 in virtù del principio non censurato della
compensatio lucri cum damno, da cui una debenza residua di € 170.751,44 da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado (12.07.2022 al saldo).
Con riguardo al danno da spese mediche rimangono solo € 48.433,90 per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, che ridotti per effetto del concorso di colpa, divengono pari ad € 32.289,27 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dai singoli esborsi
(o da una data intermedia) sino alla sentenza di primo grado e quindi interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado al saldo.
Con riguardo, infine, al danno patrimoniale per l'eliminazione delle barriere architettoniche dedotto dall'intervenuta che costituisce il Controparte_8
secondo motivo di appello incidentale, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato. È agli atti la perizia di parte a firma dell'ing. che indica le Per_10
opere necessarie per adeguare l'immobile acquistato in vista del matrimonio alle condizioni di salute di costretto a muoversi con la carrozzina, Parte_1
pagina 35 di 39 sono stati documentati gli esborsi funzionali a dette opere (doc. M, N, O, P, Q,
R, S, T prodotti dall'intervenuta nel processo di primo grado) di talché,
nonostante non sia stata espletata una specifica consulenza ad hoc, si deve ritenere che si tratti di spese necessarie proprio per rendere l'immobile acquistato funzionale alle mutate esigenze di La lettura delle Parte_1
fatture indica espressamente che i lavori straordinari si sono resi necessari per eliminare le barriere architettoniche, motivo per cui è certa e provata la riconducibilità e la necessità di questi esborsi al sinistro.
Il quantum di € 76.117,10 va ridotto di 1/3 e dunque la somma dovuta a diviene € 50.744,73 da incrementare di rivalutazione Parte_2
monetaria dai singoli esborsi (o da una data intermedia come solitamente accade per semplicità di calcolo) e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno sino alla sentenza di primo grado, e poi di interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado al saldo.
Con riguardo alle spese di lite, la parziale riforma impone un nuovo assetto delle spese di lite che questa Corte, come peraltro già effettuato dal primo giudice,
liquida in ossequio alla principale soccombenza, con l'avvertenza che la regolamentazione delle spese di lite deve seguire lo scaglione del decisum in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dandosi atto che l'accoglimento, anche in misura ridotta, di una domanda articolata in unico capo o in più capi non dà luogo a soccombenza reciproca (cfr. Cass. sezioni unite
31.10.2022 n. 32061).
pagina 36 di 39 Ne consegue che le spese di lite del primo grado vengono liquidate per Pt_1
secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 520.001 ed €
[...]
1.000.000; le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dalle intervenute e secondo lo scaglione di valore compreso tra Parte_2 Persona_1
€ 52.001 ed € 260.000, mentre le spese di lite del presente grado in cui tutti gli appellanti si sono costituiti con unico atto per ottenere una differenza risarcitoria non quantificata, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile a media complessità.
Gli esborsi per le consulenze, liquidate con decreto del 19.07.2021 in primo grado e con decreto 13.03.2024 in questo grado, vengono posti a carico degli appellati in via tra di loro solidale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia Parte_2
minore e sull'appello incidentale proposto da Persona_1 [...]
avverso la sentenza n. 1741/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Bergamo in data 12.07.2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni Parte_1
subiti nel sinistro del 2.05.2016 nella misura di 1/3;
- ridetermina il residuo danno non patrimoniale subito da in Parte_1
pagina 37 di 39 € 453.585, oltre gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- ridetermina il danno non patrimoniale subito da in € 77.144 Parte_2
e quello di in € 38.572, oltre rivalutazione e interessi legali come Persona_1
indicato in motivazione;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da per perdita della Parte_1
capacità lavorativa in € 170.751,44 da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 12.07.2022 al saldo;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ridetermina il danno patrimoniale da spese mediche subito da in € 32.289,27 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al 12.07.2022, oltre ad interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal
13.07.2022 al saldo;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da in € 50.744,73 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
- conferma nel resto;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rifondere ad le spese di lite che liquida per il primo grado in Parte_1
€ 1.214 per borsuali ed € 29.183 per compenso (di cui € 4.607 per la fase studio,
€ 3.039 per la fase introduttiva, € 13.534 per la fase istruttoria ed € 8.013 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
pagina 38 di 39 rifondere alle intervenute e le spese di lite che Parte_2 Persona_1
liquida per il primo grado in € 1.214 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rifondere agli appellanti le spese del presente grado che liquida in € 804 per borsuali ed € 12.156 per compenso (di cui € 2.518 per la fase studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 3.686 per la fase istruttoria ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
- pone le spese di consulenza eseguite in primo e secondo grado definitivamente a carico di e in solido tra loro. CP_1 Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 39 di 39
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 82/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/11/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , entrambi personalmente e nella Parte_2 C.F._2
qualità di esercenti la potestà genitoriale della figlia minore Persona_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Offredi C.F._3
del foro di Bergamo e domiciliati presso il suo studio in Bergamo alla via San
Lazzaro n. 46, in forza di deleghe rilasciate a margine della citazione in appello;
pagina 1 di 39 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._4
CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano, in persona del Procuratore dott. in forza di procura Controparte_3
speciale in data 13.07.2022 per atto a ministero notaio rep. n. Persona_2
46834, rappresentata e difesa dall'avv. Teresita manenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via Broseta n. 29, giusta delega allegata alla comparsa in appello;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1741/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 12.07.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
produzione e difesa, così giudicare:
In via preliminare: premesso, per i motivi esposti in narrativa, che il presente atto di citazione in appello è stato notificato anche al terzo intervenuto in primo grado a mero titolo di litis denuntiatio - con la finalità cioè di cui all'art. CP_4
332 c.p.c. - nella denegata ipotesi che la Corte di Appello adita ritenesse la pagina 2 di 39 posizione processuale del suddetto terzo intervenuto, alla luce della domanda svolta da in primo grado, come causa di natura inscindibile, si chiede che CP_4
venga emesso ordine di integrazione del contraddittorio con fissazione del termine per la notificazione per le finalità di cui all'art. 331 c.p.c. (o in estremo subordine ex art. 332 c.p.c.).
Nel merito:
in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 1741/2022 -
R.G. n. 9980/2017 – rep. n. 2684/2022, emessa e depositata dal Tribunale di
Bergamo – giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo – il 12.7.2022, se del caso con ammissione di nuova consulenza cinematica e/o medico legale per la revisione e/o l'integrazione di quelle svolte in primo grado per tutti i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_1
causazione del sinistro stradale del 2.5.2016;
- per l'effetto, condannare e in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento a favore del sig. e delle terze intervenute sig.re Parte_1
e delle voci di danno già riconosciute in Parte_2 Persona_1
sentenza di primo grado con rideterminazione della quantificazione degli importi fissati nella sentenza di primo grado senza la decurtazione dovuta al concorso di colpa;
il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni sino all'effettivo saldo.
pagina 3 di 39 Nel merito in via subordinata:
In accoglimento dell'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n.
1741/2022 - R.G. n. 9980/2017 – rep. n. 2684/2022, emessa e depositata dal
Tribunale di Bergamo – giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo – il 12.7.2022, se del caso con ammissione di nuova consulenza cinematica e/o medico legale per la revisione e/o l'integrazione di quelle svolte in primo grado per tutti i motivi esposti in narrativa:
- rideterminare a ribasso, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia, la percentuale del 50% a titolo di concorso di colpa nella causazione del sinistro attribuita a carico del sig. all'esito del giudizio di primo grado;
Pt_1
- per l'effetto, rideterminare la quantificazione delle voci di danno già
riconosciute in sentenza di primo grado a favore del sig. e delle terze Pt_1
intervenute e secondo la nuova percentuale di Parte_2 Persona_1
concorso di colpa, il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni sino all'effettivo saldo.
Nel merito in ogni caso:
Accertare in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'aggravamento sopravvenuto del danno non patrimoniale subito dal sig. e, per l'effetto, Pt_1
condannare il sig. e la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al pagamento a favore di dell'ulteriore somma corrispondente all'integrazione Parte_1
sopravvenuta della voce di danno non patrimoniale pari a € 70.920,87 (se pagina 4 di 39 dovesse essere confermato il concorso di colpa al 50%) o nella minor o maggior somma che dovesse risultare, anche all'esito della riforma della sentenza di I°
grado richiesta con la presente impugnazione. Il tutto oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni dalla presente domanda sino all'effettivo saldo, se ritenuto preferibile con valutazione da parte della Corte di Appello adita in via equitativa.
Per l'effetto, rideterminare anche la quantificazione dei danni a favore delle terze intervenute e in proporzione Parte_2 Persona_1
all'integrazione della voce di danno non patrimoniale a favore del sig. di Pt_1
cui sopra, oltre agli interessi legali ed alle rivalutazioni dalla presente domanda sino all'effettivo saldo.
Sull'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata
[...]
Controparte_2
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in narrativa, e riportandosi anche alle precedenti note di trattazione scritta di udienza, si chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, la Controparte_2
conferma sui temi oggetto di appello incidentale della sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo.
In via istruttoria: si confermano integralmente eccezioni, opposizioni ed istanze formulate nel giudizio di primo grado. Se ritenuto opportuno, disporre rinnovazione della consulenza cinematica e/o medico legale, finalizzata alla revisione e/o all'integrazione di quelle svoltesi in primo grado per far chiarezza sulle numerose incongruenze emerse secondo quanto rappresentato in narrativa.
pagina 5 di 39 In ogni caso, si chiede disporsi consulenza medico legale volta a determinare la natura ed entità dei danni da invalidità permanente sopravvenuti al sig. e, Pt_1
in particolare, quelli seguiti all'intervento chirurgico del luglio 2021 e,
conseguentemente, determinare la percentuale di danno biologico aggravatasi e il correlato periodo di ulteriore inabilità temporanea sofferto.
In via istruttoria subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta opportuna la richiesta di un approfondimento in merito all'appello incidentale promosso da si insiste per Controparte_2
l'accoglimento dell'istanza istruttoria già proposta in primo grado (vedi foglio di p.c.) qui riproposta: “Si insiste per l'ammissione di una consulenza sulla casa coniugale sita in Casazza (BG), via Cavour n. 4, al fine di valutare la compatibilità e la congruità dei lavori eseguiti con le esigenze di vita del sig.
a seguito del sinistro occorso anche in relazione alla prescrizione medica Pt_1
agli atti che impone a di dover vivere in luogo privo di Parte_1
barriere architettoniche.”
In ogni caso: Spese e compensi del procedimento di secondo grado interamente rifusi, comprese IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Per parte appellata:
Voglia, la Corte d'Appello, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale: rigettarsi l'appello proposto dagli appellanti Parte_1
e in proprio nonché quali genitori esercenti la potestà
[...] Parte_2
pagina 6 di 39 genitoriale sulla figlia minore in quanto infondato sia in fatto che Persona_1
in diritto, oltre che inammissibile contenendo domande e documenti nuovi, per tutte le ragioni espone negli scritti difensivi di e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare integralmente le richieste di riforma della sentenza impugnata e quindi confermare la sentenza n. 1741/2022 – R.G. n. 9980/2017 – rep. N.
2684/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo – giudice dott.ssa
Raffaella Dimatteo il 12.07.2022, con l'esclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, della statuizione relativa alle spese mediche future di fisioterapia,
alle spese mediche per le sedute future per supporto psichiatrico/psicologico,
nonché alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi di Controparte_2
In via principale e incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 1741/2022 – R.G. n.
9980/2017 – rep. N. 2684/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo –
giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo il 12.07.2022 nella parte in cui statuisce la debenza della somma di € 176.400,00 a titolo di danno patrimoniale futuro per spese riabilitative, della somma di € 1.200 a titolo di spese mediche future per supporto psichiatrico/psicologico e di € 76.117,40 a titolo di danno patrimoniale da eliminazione delle barriere architettoniche e, per l'effetto, considerato il concorso di colpa di nella causazione del danno per la misura del 50%, Pt_1
condannare l'appellante a restituire a Parte_1 Controparte_2
la complessiva somma di € 88.800, nonché condannare l'appellante
[...]
pagina 7 di 39 signora a restituire a la somma Parte_2 Controparte_2
di € 38.058,70, o le diverse somma ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
Accogliere, in ogni caso, le domande, eccezioni e contestazioni svolte da nel giudizio di primo grado che qui si trascrivono Controparte_2
integralmente:
Voglia il Tribunale di Bergamo, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso:
In via principale: accertato e/o dichiarato che ha versato Controparte_2
ante causam all'attore la somma di €. 300.000, a titolo di risarcimento dei danni,
CP_ accertato e/o dichiarato quanto erogato e/o da erogare da per prestazioni previdenziali, anche a titolo di Assegno di invalidità L.222/84, a titolo di
Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità di malattia, e previo accertamento e/o declaratoria del mancato utilizzo dei presidi di sicurezza (cintura di sicurezza) da parte dell'attore, respingere le domande risarcitorie tutte formulate da e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti di Persona_1 CP_4 [...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non dovute e Controparte_2
non provate, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di assolvendo, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_2
da ogni debenza;
pagina 8 di 39 In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti dell'odierna convenuta, limitare Persona_1 CP_4
quanto denegatamente dovuto da parte dell'odierna convenuta a quanto risulterà
rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione dei danni riconducibili esclusivamente al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il tutto previa decurtazione della somma di € 300.000 già versata ante causam da
[...]
in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, e previa CP_2
CP_ decurtazione di quanto erogato e/o da erogare da in favore dell'attore per prestazioni previdenziali, anche a titolo di assegno di invalidità L. 222/84, a titolo di Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità
di malattia, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di e limitando in ogni caso il risarcimento Controparte_2
dovuto nei limiti del massimale di polizza;
In via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di formulate da e da Parte_1 [...]
, in proprio e nella loro qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_2
genitoriale sulla figlia minore e dall' nei confronti Persona_1 CP_4
dell'odierna convenuta, limitare quanto denegatamente dovuto da parte dell'odierna convenuta a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, previa applicazione del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c.
pagina 9 di 39 secondo il grado di responsabilità che verrà accertato come imputabile al medesimo per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il tutto previa decurtazione della somma di € 300.000, già versata ante causam da
[...]
in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, e previa CP_2
CP_ decurtazione di quanto erogato e/o da erogare da in favore dell'attore per prestazioni previdenziali, anche a titolo di assegno di invalidità L. 222/84, a titolo di Invalidità Civile Indennità di accompagnamento e a titolo di Indennità
di malattia, per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa degli atti e scritti difensivi di e limitando in ogni caso il risarcimento Controparte_2
dovuto nei limiti del massimale di polizza;
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie dedotte da
[...]
con propria memoria ex art. 183 sesto comma n. II c.p.c., anche a CP_2
prova contraria e non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per tutti i motivi di cui alla memoria ex art. 183
sesto comma n. III c.p.c. di Controparte_2
In ogni caso: spese, diritti, ed onorari di causa interamente rifusi, anche di entrambe le c.t.u. e c.t.p.
In via istruttoria: ci si oppone alle nuove istanze istruttorie formulate da parti appellanti e alla produzione di nuovi documenti in quanto inammissibili;
ci si oppone non solo a nuova c.t.u. cinematica e/o medico legale ma anche ad eventuale c.t.u. medico legale integrativa in quanto inammissibile anche perché
volta a provare fatti nuovi preclusi al presente giudizio. Ci si oppone alla nuova pagina 10 di 39 produzione documentale rappresentata dal doc. 5 “Perizia a firma della dott.ssa
del 13.12.2022” e al doc. 6 “Cartella clinica sig. relativa a Per_3 Pt_1
intervento chirurgico del luglio 2021” e si formula istanza affinché tale documentazione sia espunta dal fascicolo di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso costi consulenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25.10.2017 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo e CP_1 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che, in data 2.05.2016, alle ore 13.00 circa in Comune di Gorlago, stava percorrendo la via De Gasperi alla guida dell'autovettura BMW X3 tg.
DA274PA di proprietà della convivente more uxorio Parte_2
allorquando, giunto all'intersezione con la via Molinara, aveva arrestato la marcia inserendo l'indicatore di svolta a sinistra per effettuare la manovra di svolta;
- che da tergo, a velocità sostenuta, sopraggiungeva l'autocarro IVECO tg.
DR168CR condotto dal proprietario il quale lo aveva tamponato;
CP_1
- che a seguito dell'urto era stato sbalzato sul sedile posteriore e ivi trovato immobile, ma cosciente, dai soccorritori;
- che aveva giustificato la sua condotta sostenendo di aver avuto un colpo CP_1
pagina 11 di 39 di sonno e nel sinistro era stato coinvolto marginalmente anche un veicolo terzo;
- che, ricoverato in via d'urgenza e trasportato presso l'Ospedale Papa Giovanni
XXIII era stato dimesso con la diagnosi di “frattura D7, ematoma epidurale e
contusione midollare D5-D8 in stato di paraplegia completa con movimento
fisiologico degli arti superiori e sensibilità cutanea conservata sino alle cosce”;
- che era stato trasferito presso il Centro riabilitativo Casa degli Angeli di Mozzo
e ivi era rimasto sino al 1.10.2016 e dalla lettera di dimissioni era scritto che vita natural durante avrebbe avuto la necessità di una carrozzina manuale per gli spostamenti in ambienti protetti privi di barriere architettoniche, di gestione della vescia neurologica con auto cateterismo, di gestione dell'intestino disfunzionale tramite farmaco, di assistenza parziale per l'igiene e l'abbigliamento nella parte inferiore del corpo, di fisioterapia continua per la presenza di neuropatia sotto lesionale dolorosa agli arti inferiori;
- che nel frattempo aveva acquistato, unitamente alla convivente nel Comune di
Casazza, un nuovo immobile in cui erano necessari lavori di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- che, infine, la aveva versato la Controparte_5
complessiva somma di € 300.000 trattenuta a titolo di acconto del maggior danno.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava che sussisteva l'esclusiva responsabilità del convenuto che non aveva tenuto la distanza di sicurezza ed instava pertanto per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 12 di 39 subiti: invalidità permanente all'80% per € 764.297, invalidità temporanea per €
42.300; la personalizzazione del danno per l'essersi improvvisamente trovato in stato di paraplegia completa a soli 39 anni, con la compagna incinta di due mesi e con la prospettiva di una vita rovinata per se stesso e i suoi cari;
la perdita di qualsiasi capacità reddituale premettendo di essere operaio presso Controparte_6
al Serio con retribuzione mensile lorda di € 2.382,58; ripetizione delle
[...]
spese mediche sostenute per € 48.433,90 e spese future da sostenere a tempo indeterminato, tra cui quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si costituiva solo che resisteva. Controparte_2
In punto dinamica, parte convenuta eccepiva il mancato uso dei presidi di sicurezza da parte dell'attore tanto che lo stesso, a seguito del tamponamento,
era sfuggito al contenimento del proprio schienale a causa del mancato uso delle cinture di sicurezza, sì da essere trovato disteso sul sedile posteriore con la testa appoggiata alla portiera posteriore destra, sicché tutti i danni lamentati erano riconducibili alla condotta dell'attore o, in subordine, esisteva un rilevante concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c.
In punto quantum, la compagnia contestava le richieste di controparte, la misura della personalizzazione non ricorrendone i presupposti;
allegava che in ordine al danno da incapacità lavorativa specifica era necessario fornire la prova della inidoneità del danneggiato a svolgere altre attività lavorative, comunque, in ordine al perduto reddito da lavoro, allegava che ad era stato riconosciuto Pt_1
l'assegno di invalidità ex L. 222/84 con erogazione di € 112.865,58, l'invalidità
pagina 13 di 39 civile indennità di accompagnamento per la quale aveva erogato la somma CP_4
di € 110.747,70 e l'indennità di malattia per la quale aveva erogato € CP_4
10.808,96 e l'ente previdenziale aveva diritto di surroga.
Nel processo così instaurato intervenivano volontariamente la convivente e la figlia minore che chiedevano il danno iure Parte_2 Persona_1
proprio quantificato in € 200.000 per ciascuna;
in dettaglio Parte_2
rappresentava che dal 2015 conviveva con e dal giorno del sinistro Parte_1
aveva dovuto assistere il compagno in modo assiduo, in quanto impossibilitato a compiere movimenti ed ad espletare le normali funzioni di minzione e defecazione, come chiarito dalla lettera di dimissione, e Persona_1
rappresentava la privazione dell'integrità della figura paterna.
Interveniva volontariamente con Controparte_7
comparsa del 10.06.2019, a seguito di ordine di esibizione, illustrando di aver corrisposto somme all'attore € 9.708,15 a titolo di indennità di malattia, €
110.747,07 a titolo di capitalizzazione indennità di accompagnamento ed €
112.865,58 a titolo di capitalizzazione dell'assegno di invalidità e che CP_2
aveva versato, a titolo di regresso, solo € 110.000 e dunque chiedeva la condanna di a versare la differenza. (La somma erogata Controparte_2
da era poi rettificata in quanto vi è stata richiesta di restituzione parziale di CP_4
€ 2.609,83 da parte di ). Parte_1
La causa era istruita con consulenza medico legale, affidata alla prof. Per_4
e al dott. con consulenza cinematica affidata all'ing.
[...] Persona_5
pagina 14 di 39 al fine di accertare la dinamica del sinistro e se la posizione Persona_6
dell'attore all'interno dell'abitacolo dopo l'incidente fosse compatibile con l'utilizzo della cinture di sicurezza, nonché con testi.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale emetteva la gravata sentenza.
In primo luogo, il Tribunale accertava un concorso di colpa del danneggiato,
quantificato nella misura del 50%, per il mancato uso delle cinture di sicurezza e tanto, a detta del primo giudice, lo si poteva desumere dalla sentenza penale emessa nei confronti di avente valore vincolante ex art. 651 c.p.p., CP_1
ma anche dalle consulenze svolte nel processo.
Quantificava il danno biologico e morale in € 784.178 da invalidità permanente e temporanea accordando poi la massima personalizzazione possibile del 25%
per un totale di € 994.577,50 – l'importo era quindi dimezzato in € 497.288,75
per effetto del concorso di colpa.
Procedeva a quantificare il danno patrimoniale da totale perdita della capacità
lavorativa utilizzando il coefficiente di capitalizzazione indicato nei quaderni del CSM (senza scarto tra vita fisica e vita lavorativa) giungendo ad una quantificazione del danno patrimoniale di € 602.193,62 – importo dimezzato in €
301.096,81 per effetto del concorso di colpa.
Riconosceva congrue le spese mediche già sostenute in € 48.433,90 e per spese future connesse alla necessità di una riabilitazione assistita accordava un danno futuro di € 176.400 e di € 1.200 per sedute di sostegno psicologico per un totale di € 226.033,90 - da dimezzare in € 113.016 per effetto del concorso di colpa.
pagina 15 di 39 Accordava poi un danno da lesione del rapporto parentale a Parte_2
pari al 10% di quanto riconosciuto a e Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in data 9.02.2019), ossia € 49.728,87 e Parte_1
alla figlia minore il 5%, ossia € 24.864,43.
Accoglieva la domanda svolta da verso e CP_4 Controparte_2
regolava le spese di lite in ossequio al criterio della prevalente soccombenza sulla scorta del decisum.
e proponevano appello a Parte_1 Parte_2 Persona_1
cui resisteva che proponeva appello incidentale. Controparte_2
restava contumace. CP_1
Nel presente grado era disposto un supplemento peritale a fronte del dedotto aggravamento della situazione personale dell'attore, affidato al dott.
[...]
e quindi la causa era rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2024, Per_5
previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti e Parte_1 Parte_2
censurano la sentenza nella parte in cui ha invocato l'esistenza di Persona_1
un giudicato penale in ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte da parte di . Sostengono che il primo giudice ha dato Parte_1
un'interpretazione troppo estesa al disposto dell'art. 651 c.p.p., tanto più che nel processo penale non vi era stata uan reale istruttoria sul punto e la decisione era stata assunta solo sulla scorta di consulenze di e Controparte_2
pagina 16 di 39 dell'imputato senza reale contraddittorio e senza che venisse acquisita nel CP_1
processo civile la consulenza a firma del dott. utilizzata dal giudice Per_7
penale a fondamento della propria decisione.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per erroneità ed illogicità nelle valutazioni del Tribunale circa il mancato uso delle cinture di sicurezza con totale mancanza di motivazione in ordine al totale recepimento degli esiti della perizia cinematica. Allegano che le conclusioni sono state assunte su due circostanze di fatto: la non inclinazione del sedile e il fatto che la cintura è stata trovata perfettamente riavvolta. Sotto il primo profilo allegano l'esistenza di un grave errore di valutazione per omessa valutazione delle criticità dovute alla prospettiva dello scatto fotografico in quanto lo schienale del conducente presentava un'inclinazione di 60° gradi e per giunta la nominata consulente, nonostante la richiesta, non ha proceduto ad un accertamento mirato ad ottenere informazioni alla forza originata dal pretensionatore al fine di calcolare, anche in relazione all'abbattimento dello schienale, se la stessa era stata in grado di trattenere il corpo di Parte_1
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ravvisato l'esistenza di un nesso causale tra le lesioni occorse al sig. e il Pt_1
mancato uso delle cinture di sicurezza avendo il Tribunale fatti propri gli esiti delle consulenza medico legale. Censurano la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui la lesione vertebrale si è verificata a seguito dell'impatto del corpo contro la portiera posteriore e non nella prima fase dell'urto e che Parte_1
pagina 17 di 39 è finito sul sedile posteriore solo a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non essendosi verificato alcun collasso del sedile. Allegano che detto ragionamento è frutto di un'omessa e carente valutazione della dinamica e che invero l'impatto tra l'autocarro e il veicolo era stato talmente violento sì da poter affermare che il ruolo delle cinture di sicurezza è ininfluente per la lesione della colonna vertebrale.
Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano la totale contraddittorietà e la carenza di motivazione nella determinazione della misura del concorso di colpa in quanto l'esito della perizia medico legale non era chiaro e quindi non vi era alcuna certezza scientifica sull'incidenza tra l'uso delle cinture di sicurezza e i traumi riportati dall'attore.
Da ultimo, gli appellanti richiedono un'integrazione del danno non patrimoniale per l'intervenuto aggravamento della condizioni di : partendo Parte_1
dalle lesioni già descritte, gli appellanti allegano che già nel mese di maggio
2019 aveva subito un ricovero ospedaliero per uno studio del Parte_1
transito intestinale e nel maggio 2021 si era reso necessario un intervento urgente di “laparotomia per resezione del sigma-retto e confezionamento di
colostomia terminale al fianco sinistro a seguito di perforazione iatrogena in
corso di esecuzione di autoclisma rettale con conseguente quadro di peritonite
acuta fecale” e tanto aveva aggravato il quadro clinico registrato in occasione della prima perizia medico legale.
a sua volta resisteva in ordine ai motivi di appello Controparte_2
pagina 18 di 39 principale e proponeva appello incidentale in relazione a due voci di spesa: €
88.800 in relazione alle spese future per supporto psichiatrico e psicologico e l'importo di € 38.058,70 per le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In relazione alle prime, l'appellante incidentale allega che la scelta di riabilitazione assistita non è sorretta da alcun giudizio medico legale e le spese per il supporto psicologico sono state riconosciute senza alcuna domanda e in presenza di un atteggiamento di rifiuto da parte di Parte_1
dopo l'incidente stradale.
In relazione alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
quantificate in € 38.058,70 all'esito del concorso di colpa e riconosciute in favore di l'appellante incidentale lamenta l'assenza di prova. Parte_2
Appello principale
I motivi di gravame svolti in via principale dal danneggiato Parte_1
dalla moglie e dalla figlia vanno esaminati in Parte_2 Persona_1
via congiunta in quanto strettamente connessi e sono fondati solo con riguardo all'intervenuto aggravamento delle condizioni del danneggiato e con riguardo all'entità del concorso di colpa, accertato nella gravata sentenza nella quota di metà, che questa Corte ritiene di dover ridurre nella misura di un terzo. Quale
conseguenza occorre procedere ad una nuova determinazione del quantum sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale.
In punto dinamica del sinistro non vi sono contestazioni.
In data 2.05.2016alle ore 13.00, in Gorlago, stava percorrendo, a Parte_1
pagina 19 di 39 bordo della autovettura di BMW tg. DA274PA, la via De Parte_2
Gasperi, quanto, giunto in prossimità dell'intersezione con la via Molinara,
arrestava la marcia ed inseriva l'indicatore di direzione a sinistra per svoltare;
da tergo sopraggiungeva l'autocarro IVECO tg. DR168CR, di proprietà e condotto da , che lo tamponava senza effettuare alcun tentativo di frenata. CP_1
Nella sentenza penale emessa dal giudice di Bergamo emerge che aveva CP_1
avuto un colpo di sonno e quindi un momento di perdita di coscienza e per questo non si era avveduto del veicolo che lo precedeva e non aveva posto in essere alcuna manovra di frenata.
Dal rapporto e dalla consulenza cinematica svolta in questo processo dal giudice di prime cure ed affidata all'ing. , emerge che l'autocarro Persona_6
procedeva ad una velocità di circa 55 km orari;
che la collisione era avvenuta tra la parte anteriore sinistra dell'IVECO e la parte posteriore centro - destra della vettura e l'urto aveva impresso alla macchina un moto di rototraslazione in senso antiorario particolarmente violento. Detta dinamica era confermata anche dal teste oculare parzialmente coinvolto nel sinistro di causa dal Tes_1
distaccamento dei pezzi del veicolo condotto da Pt_1
veniva trovato immobile, ma vigile, disteso sul sedile posteriore Parte_1
con la testa appoggiata sulla portiera posteriore destra;
severissime le conseguenze del sinistro consistenti in paraplegia immediata dovuta a frattura della vertebra T7, contusione midollare, frattura scapola sinistra. A detta dei consulenti dott. e dott. “Dopo un iniziale Persona_4 Persona_5
pagina 20 di 39 miglioramento neurologico, il quadro clinico di si era Parte_1
stabilizzato in una paraplegia con deficit sfinterici di cui è affetti via
permanente; il danno midollare con riflessi sfinterici rende attenibili anche le
ripercussioni sulla capacità di coito. Nulla quaestio sulla necessità di ripetuti
cateterismi quotidiani e sulla necessità di stimolare l'evacuazione; non sono
documentate ulteriori problematiche delle vie urinarie”. I consulenti davano anche atto che all'epoca (10.11.2020) era presente nel periziato una carica di rabbia importante con flusso dell'eloquio inceppato, povero nei contenuti, poco avvezzo all'analisi delle situazioni psichiche e di scarso aiuto nella gestione della situazione in essere. Tuttavia, a detta dei consulenti, non vi erano disturbi nel pensiero e fenomeni dispercettivi, pur essendo emersi durante i colloqui tratti psichici a tipo di disturbo dell'adattamento, era carente una storia psichiatrica documentata tale da consentire un valido inquadramento psichiatrico – forense in termini di quota di un danno psichico autonomo e ulteriore rispetto alla menomazione biologica psico- fisica riconosciuta.
I postumi permanenti erano quantificati nella misura dell'80%, non suscettibili di alcun miglioramento, senza alcuna prospettiva di un ritorno alle sue precedenti mansioni lavorative di operaio addetto alla verniciatura e sabbiatura.
Dopo detta consulenza, lamentava che nel mese di luglio 2021 Parte_1
aveva dovuto subire un intervento chirurgico sempre in conseguenza del sinistro di causa. In particolare, lo stesso allegava che nel periodo sucecssivo al sinistro il suo quadro clinico era stato caratterizzato da una ingravescente stipsi cronica pagina 21 di 39 con ricorrenti fenomeni di stasi intestinale e addominalgie crampiformi;
che già
nel mese di maggio 2019 era stato ricoverato per uno studio del transito intestinale e dimesso con diagnosi di “colon neurogeno con stipsi severa,
condizionate ipertono degli arti inferiori e della muscolatura addominale” e nel luglio 2021 si era reso necessario un intervento urgente di “laparatomia per
resezione del sigma retto e confezionamento di colostomia terminale al fianco
sinistro a seguito di perforazione iatrogena in corso di esecuzione di autoclisma
rettale con conseguente quadro di peritonite acuta fecale”.
Ritiene la Corte che questo ulteriore danno, sebbene provocato dallo stesso danneggiato, sia da porre in stretta correlazione con l'evento in quanto il danno midollare ha comportato la perdita del controllo degli sfinteri e la necessità di ripetuti cateterismi quotidiani e la necessità di stimolare l'evacuazione.
A seguito di consulenza disposta in questo grado, il consulente dott.
[...]
dopo aver ribadito che aveva riportato nel sinistro del Per_5 Parte_1
2016 un politrauma contusivo, produttivo di frattura vertebrale dorsale con associata lesione midollare da esitare in paraplegia con paralisi della vescica urinaria e del colon retto con conseguente ritenzione di urine e feci, determinava il nuovo grado di invalidità nella misura dell'85% con altri dodici giorni di invalidità assoluta – quantificazione non oggetto di contestazione ad opera dei consulenti di parte.
Così delineato il quadro e richiamando per il resto la sentenza di primo grado non attinta sul tema da censura, la vera questione risiede nell'uso delle cinture di pagina 22 di 39 sicurezza da parte del danneggiato e del conseguente tema del concorso di colpa e, una volta data risposta positiva al quesito, sull'entità del concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c.
Già nella sentenza penale di condanna emessa nei confronti il CP_1
giudice dava atto che era stato sbalzato sul sedile posteriore della Parte_1
sua autovettura, vigile, ma completamente immobile, come attestato dall'agente intervenuta sul posto, e il rinvenimento del corpo del danneggiato riverso Tes_2
sul sedile posteriore lasciava supporre che lo stesso non indossasse le cinture di sicurezza. Tanto era stato accertato dal consulente medico legale di , CP_2
, ma anche nella relazione dell'ing. consulente Persona_8 Per_9
dell'imputato, che in aderenza alla ricostruzione della P.G., concludeva nello stesso modo. A detta dei consulenti, le lesioni subite da erano Pt_1
incompatibili con il corretto uso della cintura di sicurezza per via della localizzazione toracica delle lesioni e il giudice penale, nell'accordare il concorso di colpa ex art. 590 bis comma 7 c.p., asseriva che lo spostamento del corpo sul sedile posteriore non sarebbe avvenuto (o sarebbe avvenuto con minor violenza) ove il danneggiato avesse indossato le cinture di sicurezza.
Parte appellante lamenta che detta sentenza non poteva assumere valenza di cosa giudicata nel processo civile in quanto esorbitante dall'alveo dell'art. 651 c.p.p.,
le prove non erano state assunte in contraddittorio e comunque non era agli atti la consulenza a firma del dott. . Per_7
Dette doglianze sono per un verso infondate e per altro inconferenti ai fini della pagina 23 di 39 decisione in quanto il Tribunale di Bergamo ha svolto un suo autonomo accertamento.
Infatti, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, come quella in esame, non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.c., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illeceità penale e alla sua ascrivibilità
all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini di un autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. tra le molte
Cass. 10.05.2024 n. 12901).
Dunque, il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in altro processo (senza neppure dar corso ad attività istruttoria propria) e comunque resta il dato ineludibile che il giudice penale ha concesso l'attenuante di cui al comma 7
dell'art. 590 bis c.p.c. riconoscendo, con efficacia di giudicato, che vi è stato un concorso della vittima nella produzione dell'evento dannoso.
Per altro verso, l'ing. (nominata dal giudice di prime cure), Persona_6
dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, è stata molto chiara nell'affermare che che non faceva uso delle cinture di sicurezza e dunque non Parte_1
era vincolato al sedile, iniziava a muoversi all'interno dell'abitacolo fino ad arrestarsi sul sedile posteriore con la testa verso la porta posteriore destra ed una pagina 24 di 39 gamba tra gli schienali dei sedili anteriori ed aggiungeva che: E' noto che la
parte trasversale della cintura di sicurezza (fissata al pianale di una vettura in
tre punti), se correttamente posizionata, impedisce lo spostamento del bacino
dal sedile, sia in senso longitudinale e trasversale, sia in senso verticale. È
pertanto impossibile che il corpo di un adulto, a maggior ragione nel caso di un
mancato cedimento dello schienale del sedile, possa sfilarsi da sotto la cintura
di sicurezza e muoversi all'interno dell'abitacolo. La posizione di rinvenimento
del signor è pertanto del tutto incompatibile con un allacciamento della Pt_1
cintura di sicurezza”.
L'ing. rispondeva anche alle osservazioni del c.t.p. attoreo replicando Per_6
che le fotografie portate dal consulente attoreo in cui si vedeva lo schienale reclinato in realtà erano fotografie scattate dopo il dissequestro dell'autovettura avvenuto a distanza di 14 giorni dal fatto e in condizioni palesemente diverse da quelle documentate dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza dei fatti. L'ing.
, riportando le fotografie scattate dalla P.G., documentava che lo Per_6
schienale anteriore sinistro in uso al conducente non era così reclinato e che la cintura di sicurezza era perfettamente riavvolta;
inoltre, a confutazione della tesi del consulente di parte attrice, riproposta quale motivo di gravame, l'ing.
rilevava che il cassettino portaoggetti centrale (che una volta chiuso Per_6
funge da bracciolo) era perfettamente integro, da cui si poteva desumere che se avesse allacciato la cintura di sicurezza, il movimento laterale del Parte_1
bacino del conducente nella fase di rototraslazione con rotazione antioraria pagina 25 di 39 successiva alla collisione ingenerata dall'urto da parte dell'autocarro Iveco
sarebbe stato contrastato, oltre che dal tratto trasversale (addominale) della cintura anche dal predetto cassetto portaoggetti collocato sulla destra e dalla struttura interna della vettura sulla sinistra;
evento ancora più inimmaginabile se si suppone che il conducente aveva almeno una mano sul volante intento alla manovra di svolta a sinistra e dunque un ulteriore ostacolo all'indietreggiamento del corpo. In definitiva a detta della consulente: “La dinamica del sinistro, con
accentuata fase rotatoria attorno all'asse verticale del veicolo ma nessuna
rotazione attorno all'asse longitudinale, lo stato dello schienale del sedile della
vettura (solo leggermente reclinato e ruotato in senso orario rispetto al suo asse
verticale)e la presenza, la conformazione e le condizioni del cassetto
portaoggetti centrale rendono assolutamente irrealistico che un uomo con le
caratteristiche fisiche del signor possa essersi sfilato dal tratto Pt_1
addominale della cintura di sicurezza fino ad arrivare nella posizione riferita
dal teste e dai soccorritori”.
Anche i consulenti medico legali ripetevano che se nell'autovettura del sig.
si fosse riscontrato un collasso dello schienale del suo sedile, si sarebbe Pt_1
potuta prospettare la possibilità dello scivolamento del suo corpo verso il sedile posteriore, ma l'evenienza sarebbe stata poco probabile per un soggetto adulto le cui dimensioni rendono difficile lo scivolamento al di sotto la cintura. Gli stessi concludevano che i loro dati convergevano con quelli dell'ing. , ossia Per_6
che non avesse le cinture indossate al momento dell'impatto. Parte_1
pagina 26 di 39 Questi dati inoppugnabili di fatto non sono affatto scalfiti dal motivo di gravame che, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, si limita a riprodurre le inverosimili linee difensive dei consulenti di parte, peraltro tutte poggiate su un presupposto non accertato, ossia che il sedile anteriore sinistro in uso al conducente sia collassato in occasione dell'urto, ribassandosi, e favorendo in tal modo lo scivolamento all'indietro, mentre in realtà detto fatto è smentito dai rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia intervenuta sul posto da cui si nota che il sedile è solo leggermente reclinato, che la cintura di sicurezza è
perfettamente riavvolta e nella sua sede e il cassetto portaoggetti centrale perfettamente chiuso.
Più complesso, nel caso concreto, è l'accertamento dell'entità del concorso di colpa.
Come noto, nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto. Tale valutazione deve essere condotta con rigore logico e giuridico, non potendosi ricorrere a criteri equitativi o approssimativi. La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 primo comma, c.c., deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica. La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità
degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c. Il giudice, nel determinare la riduzione del pagina 27 di 39 risarcimento, deve valutare l'entità della colpa e l'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno, fornendo una motivazione adeguata che illustri i criteri adottati (cfr. la recente Cass. 7.01.2025
n. 258).
Nel caso concreto, i consulenti non sono stati in grado di fornire una riposta precisa ragguagliata al caso concreto: hanno riportato dati di letteratura da cui era possibile evincere che, in caso di sinistro, rispetto agli occupanti ritenuti quelli non cinturati hanno avuto una probabilità significativamente maggiore di subire fratture nella colonna vertebrale cervicale, toracica o lombare, mentre in altro studio del 2014 le fratture vertebrali e toraciche da scoppio erano risultate più frequenti nei soggetti ritenuti da cintura rispetto a quelli non ritenuti e dunque era difficile, con espresso riguardo alle fratture toraciche, esprimere una conclusione stringente, pur dando atto che le cinture di sicurezza nel loro complesso riducevano del 50% circa le probabilità di lesioni gravi.
In questo contesto, occorre necessariamente svolgere un ragionamento di probabilità legato al caso concreto e, con elevata probabilità, si può affermare che se avesse indossato le cinture di sicurezza lo scivolamento Parte_1
sul sedile posteriore non sarebbe avvenuto o sarebbe avvenuto con minor violenza e quindi, con tutta probabilità, le lesioni sarebbero state di minor gravità.
Se dunque il concorso di colpa esiste, per tutte le considerazioni già svolte,
nondimeno a, giudizio della Corte, nella valutazione comparativa delle rispettive pagina 28 di 39 condotte e dei profili di colpa la condotta di è sensibilmente più CP_1
grave. Il convenuto, infatti, si poneva alla guida di un mezzo pesante in stato psico – fisico non idoneo (probabilmente dopo il pranzo), perdeva il controllo del mezzo perché colpito da un colpo di sonno andando a tamponare la macchina condotta da ad elevata velocità e, viste le diverse masse tra i due Parte_1
veicoli, cagionava un urto di notevoli dimensioni, per come si può desumere anche dallo sfondamento del retro della BMW visibile dai rilievi fotografici
(vedi pag. 17 della citazione in appello).
A cagione di detto urto, privo delle cinture di sicurezza, riceveva Parte_1
un impatto tale da farlo sobbalzare che dal sedile anteriore e scivolare su quello posteriore con la testa riversa sulla portiera posteriore anteriore destra e una gamba tra i due sedili.
Delle drammatiche conseguenze che ne scaturivano si è già detto.
Non solo la condotta di è stata la causa originaria del sinistro, ma CP_1
il suo grado di colpa è sensibilmente superiore rispetto a quello di Pt_1
almeno nella misura del doppio, ragion per cui si stima giusto valutare il
[...]
concorso di colpa a carico del danneggiato nella misura di un 1/3, in luogo del
50% stabilito dal giudice di prime cure, e i restanti 2/3 a carico di CP_1
e della sua compagnia assicuratrice.
Alla luce di quanto premesso, occorre quindi procedere al nuovo conteggio dei danni subiti dagli odierni appellanti, tenendo tuttavia in debita considerazione le voci per cui non è stato proposto motivo di appello con conseguente formazione pagina 29 di 39 del giudicato interno.
A facendo uso delle tabelle milanesi 2024 (dovendosi applicare Parte_1
le ultime tabelle nel momento in cui si procede ad un nuovo conteggio), tenuto conto dell'età di 39 anni al momento del sinistro e della percentuale dell'85%
competono € 652.246 a titolo di danno biologico ed € 326.123 per danno morale per un totale di € 978.369 che diviene pari ad € 1.141.431 con la personalizzazione massima del 25% (da calcolare solo sul danno biologico) il cui fondamento non è stato censurato. A detto danno va sommata l'invalidità
temporanea accordata nella somma di € 14.355 (non censurata) a cui sommare altri 12 giorni accertati in questo grado per € 1.380 (€ 115 al die per 12).
La somma di €1.157.166 va ora ridotta per effetto del concorso di colpa di un terzo per una debenza di € 771.444.
Trattandosi di debito di valore, sul predetto importo decorrono gli interessi così
come da sentenza delle S.U. Cass. 17.02.1995 n. 1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già
rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a) base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del pagina 30 di 39 progressivo verificarsi della svalutazione, ed in funzione del crescere di essa, c)
base finale pari alla avvenuta taxtatio damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul
nuovo importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno,
quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ancora va precisato che, qualora prima della liquidazione del danno, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto al credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., applicabile solo alle obbligazioni di valuta. In questi casi, il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, non di valuta. A esso, pertanto, è
inapplicabile l'art. 1194 c.c. e in caso di pagamento di acconti, l'imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l'acconto,
quindi detraendo l'acconto dal credito, e, infine, calcolando gli interessi compensativi sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 28.02.2017 n. 5010), principi peraltro già
esposti correttamente, ma solo in via astratta, dal Tribunale alle pagine 19 e 20
pagina 31 di 39 della sentenza gravata, non oggetto di censura.
In applicazione dei suddetti principi, l'importo di € 771.444 va devalutato all'epoca del fatto e quindi diviene € 634.933; detta somma deve essere incrementata di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata sino alla data dei due acconti per complessivi € 300.000 collocabili nel giugno
2017 e quindi a detta data erano maturati € 8.254 per rivalutazione ed € 1.150
per interessi legali;
sul capitale rivalutato di € 643.187 (somma di € 634.933 e
8.254) va detratto l'acconto di € 300.000 e il nuovo capitale diviene pari ad €
343.187. Su questa somma decorrono rivalutazione monetaria ed interessi legali interessi sulla somma via via rivalutata, ossia € 68.294 per rivalutazione ed €
40.954 per interessi legali per una debenza di € 452.435 a cui sommare gli interessi legali ante acconto di € 1.150 per un totale definitivo ad oggi di €
453.585, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
dalla data della sentenza al saldo.
Non è dato sapere se poi abbia dato esecuzione alla Controparte_2
sentenza di primo grado e versato altre somme, ma resta fermo che in detto caso dalla quantificazione di cui sopra dovranno essere detratte le ulteriori somme erogate ai danneggiati similmente a quanto accade per gli acconti.
Con riguardo ai danni subiti dalle parti intervenute, ossia la moglie
[...]
e la figlia il primo giudice ha loro riconosciuto una Parte_2 Persona_1
percentuale del danno non patrimoniale accordato alla vittima primaria, mentre sarebbe stato più corretto utilizzare le tabelle del Tribunale di Roma che pagina 32 di 39 avrebbero certamente portato vantaggio a , tenuta anche Parte_2
all'assistenza morale e materiale del coniuge. Sul punto, non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza con conseguenti liquidazioni davvero molto diversificate, sicché la Suprema Corte, analogamente a quanto già
sancito in tema di perdita del rapporto parentale, ha stabilito che per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale di Roma (cfr.
Cass. 17.05.2023 n. 13540).
In ogni caso, non essendo stato censurata la modalità di calcolo, peraltro propugnata dalla stessa parte interveniente, non resta che adeguare l'importo alla luce della nuova invalidità riconosciuta a e della riduzione del Parte_1
concorso di colpa. Pertanto, a viene riconosciuta la somma di Parte_2
€ 77.144 e ad l'importo di € 38.572, importi che andranno Persona_1
devalutati all'epoca del fatto ed incrementati di rivalutazione ed interessi legali sulle somme via via rivalutate;
una volta trasformato il debito di valore in debito di valuta con la sentenza di primo grado, vanno sommati gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 13.07.2022 al saldo.
Passando ora alla trattazione del primo motivo dell'appello incidentale che attiene alla liquidazione del danno patrimoniale subito dalla vittima primaria,
ritiene la Corte che il primo motivo di appello incidentale sia fondato.
Il primo giudice ha riconosciuto l'importo di € 176.400 per spese future pagina 33 di 39 connesse alla necessità di riabilitazione assistita ed € 1.200 per sedute psicologiche. Invero, i consulenti, sul tema, si esprimevano in termini dubitativi nel senso che per taluni è appropriato proseguire le attività riabilitative di mantenimento in modalità assistita con professionisti, secondo altri la riabilitazione può essere svolta con un addestramento da svolgere in autonomia da parte del periziato, sicché non si tratta di spese cogenti e sostituibili con un addestramento per il loro svolgimento in autonomia. Anche con riguardo al supporto psicologico, i consulenti scrivevano che il sig. non aveva mai Pt_1
ricercato alcun sostegno in tal senso e non aveva mai richiesto detto sostegno,
comunque indicato per via della situazione registrata.
Orbene, trattandosi di spese future solo ipotetiche e non necessarie – e peraltro il danneggiato non ha dimostrato di essersi avvalso di professionisti per la fisioterapia con documentazione di formazione successiva che avrebbe potuto produrre anche in questo grado, ritiene questa Corte che detti possibili esborsi,
del tutto ipotetici, ma in concreto mai sostenuti dal danneggiato anche alla luce del lungo lasso temporale trascorso dal sinistro, non possono trovare riconoscimento.
Il danno da perdita della capacità lavorativa va solo mutato in ragione del ridotto apporto causale attribuito a che svolgeva attività di operaio Parte_1
addetto alla verniciatura e alla sabbiatura e poi il rapporto di lavoro è stato risolto per superamento del periodo di comporto. I calcoli adottati dal primo giudice non sono stati contestati ed infatti, in modo corretto, ha calcolato il pagina 34 di 39 reddito perduto sino alla data della sentenza (che in quanto tale andrebbe maggiorato di interessi e rivalutazione da una data intermedia) e dal reddito perduto futuro che di converso va capitalizzato e il coefficiente di capitalizzazione non è stato oggetto di espressa censura. Il totale del danno quantificato in sentenza in € 602.193,62 va diminuito di un terzo e diviene pari ad € 401.462,41; da detta somma va detratto quanto versato dall'assicuratore sociale, ossia € 230.710,97 in virtù del principio non censurato della
compensatio lucri cum damno, da cui una debenza residua di € 170.751,44 da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado (12.07.2022 al saldo).
Con riguardo al danno da spese mediche rimangono solo € 48.433,90 per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, che ridotti per effetto del concorso di colpa, divengono pari ad € 32.289,27 oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dai singoli esborsi
(o da una data intermedia) sino alla sentenza di primo grado e quindi interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado al saldo.
Con riguardo, infine, al danno patrimoniale per l'eliminazione delle barriere architettoniche dedotto dall'intervenuta che costituisce il Controparte_8
secondo motivo di appello incidentale, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato. È agli atti la perizia di parte a firma dell'ing. che indica le Per_10
opere necessarie per adeguare l'immobile acquistato in vista del matrimonio alle condizioni di salute di costretto a muoversi con la carrozzina, Parte_1
pagina 35 di 39 sono stati documentati gli esborsi funzionali a dette opere (doc. M, N, O, P, Q,
R, S, T prodotti dall'intervenuta nel processo di primo grado) di talché,
nonostante non sia stata espletata una specifica consulenza ad hoc, si deve ritenere che si tratti di spese necessarie proprio per rendere l'immobile acquistato funzionale alle mutate esigenze di La lettura delle Parte_1
fatture indica espressamente che i lavori straordinari si sono resi necessari per eliminare le barriere architettoniche, motivo per cui è certa e provata la riconducibilità e la necessità di questi esborsi al sinistro.
Il quantum di € 76.117,10 va ridotto di 1/3 e dunque la somma dovuta a diviene € 50.744,73 da incrementare di rivalutazione Parte_2
monetaria dai singoli esborsi (o da una data intermedia come solitamente accade per semplicità di calcolo) e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno sino alla sentenza di primo grado, e poi di interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla sentenza di primo grado al saldo.
Con riguardo alle spese di lite, la parziale riforma impone un nuovo assetto delle spese di lite che questa Corte, come peraltro già effettuato dal primo giudice,
liquida in ossequio alla principale soccombenza, con l'avvertenza che la regolamentazione delle spese di lite deve seguire lo scaglione del decisum in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dandosi atto che l'accoglimento, anche in misura ridotta, di una domanda articolata in unico capo o in più capi non dà luogo a soccombenza reciproca (cfr. Cass. sezioni unite
31.10.2022 n. 32061).
pagina 36 di 39 Ne consegue che le spese di lite del primo grado vengono liquidate per Pt_1
secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 520.001 ed €
[...]
1.000.000; le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dalle intervenute e secondo lo scaglione di valore compreso tra Parte_2 Persona_1
€ 52.001 ed € 260.000, mentre le spese di lite del presente grado in cui tutti gli appellanti si sono costituiti con unico atto per ottenere una differenza risarcitoria non quantificata, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile a media complessità.
Gli esborsi per le consulenze, liquidate con decreto del 19.07.2021 in primo grado e con decreto 13.03.2024 in questo grado, vengono posti a carico degli appellati in via tra di loro solidale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia Parte_2
minore e sull'appello incidentale proposto da Persona_1 [...]
avverso la sentenza n. 1741/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Bergamo in data 12.07.2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni Parte_1
subiti nel sinistro del 2.05.2016 nella misura di 1/3;
- ridetermina il residuo danno non patrimoniale subito da in Parte_1
pagina 37 di 39 € 453.585, oltre gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- ridetermina il danno non patrimoniale subito da in € 77.144 Parte_2
e quello di in € 38.572, oltre rivalutazione e interessi legali come Persona_1
indicato in motivazione;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da per perdita della Parte_1
capacità lavorativa in € 170.751,44 da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 12.07.2022 al saldo;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ridetermina il danno patrimoniale da spese mediche subito da in € 32.289,27 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al 12.07.2022, oltre ad interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal
13.07.2022 al saldo;
- ridetermina il danno patrimoniale subito da in € 50.744,73 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
- conferma nel resto;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rifondere ad le spese di lite che liquida per il primo grado in Parte_1
€ 1.214 per borsuali ed € 29.183 per compenso (di cui € 4.607 per la fase studio,
€ 3.039 per la fase introduttiva, € 13.534 per la fase istruttoria ed € 8.013 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
pagina 38 di 39 rifondere alle intervenute e le spese di lite che Parte_2 Persona_1
liquida per il primo grado in € 1.214 per borsuali ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a.;
- condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
rifondere agli appellanti le spese del presente grado che liquida in € 804 per borsuali ed € 12.156 per compenso (di cui € 2.518 per la fase studio, € 1.665 per la fase introduttiva, € 3.686 per la fase istruttoria ed € 4.287 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
- pone le spese di consulenza eseguite in primo e secondo grado definitivamente a carico di e in solido tra loro. CP_1 Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
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