Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
RE BBLICA ITALIANA PU
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Presidente Rel. Est. Dott.ssa Marisella Gatti
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina GOP Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data
19/08/2021
da
Parte 1 C.F. C.F. 1
nata il [...] a [...], residente in [...], Via
Giovanni Attilio Rebasti, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
Magnelli del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, Via Melchiorre Gioia, n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
C.F. C.F. 2 nato Controparte 1 '
1'11.06.1960 a AN RO (Ecuador), residente in [...], Via Rebasti,
n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Bravi del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, Stradone
Farnese, n. 3/A, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 7.5.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 agosto 2021 Parte 1 chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dal marito Controparte_2
[...] con pronuncia di addebito della separazione al marito, con il quale aveva contratto matrimonio in Piacenza in data 21.03.2009, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Piacenza, anno 2009, parte I, n. 20, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che dall'unione erano nati due figli: Per 1 (il 10.12.2003), affetto da sindrome di Down e da sordomutismo, e (il 23.07.2007);Per
che la residenza familiare veniva stabilita in Piacenza presso un'unità immobiliare
ACER, con contratto di locazione intestato alla ricorrente;
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa delle condotte aggressive e irose poste in essere dal signor CP ai danni della moglie, talvolta sfociate in vere e proprie violenze fisiche, tanto che nel 2012 la ricorrente aveva sporto formale denuncia-querela, rimessa a distanza di qualche tempo dalla signora Pt 1 dopo essere stata rassicurata dal marito, il quale le aveva promesso di cambiare atteggiamento, mentre, dopo circa un anno di apparente pace familiare, il signor CP, anche in presenza dei figli minori, aveva reiterato le condotte aggressive - caratterizzate da scatti d'ira, scenate di gelosia infondate, insulti e accanimenti verbali - culminate in una vera e propria aggressione fisica ai danni della ricorrente, che aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e le cure del locale Pronto Soccorso, come anche di recente, nel mese di maggio 2021, in luogo aperto al pubblico e nonostante la presenza di terze persone, il Sig.
CP 1 aveva rivolto alla moglie gravi epiteti ingiuriosi colpendola con un forte schiaffo al volto;
che il marito continuava a controllare ossessivamente ogni uscita di casa della moglie, sottraendole spesso le chiavi dell'automobile per impedirle di uscire, anche se necessario per accompagnare il primogenito ER ad effettuare le dovute terapie;
che il signor CP 1 aveva spesso rifiutato di concorrere alle spese di famiglia quali, a titolo esemplificativo, il canone di locazione (per la cui morosità era in corso un piano di rientro cui stava provvedendo solo la ricorrente in via esclusiva), le utenze domestiche e la spesa alimentare, rifiutandosi peraltro di contribuire alle necessità economiche del figlio primogenito PE 1 , compresi gli esborsi per il suo accudimento a domicilio quando la madre era fuori casa per lavoro;
che la gestione di entrambi i figli era esclusivamente a carico della ricorrente, posto che il signor CP, a fronte della richiesta avanzata dalla moglie di occuparsi dei figli minori anche per qualche ora il sabato per permetterle di fare la spesa o far fronte alle altre incombenze familiari, si era sempre rifiutato;
che a fine gennaio 2021 il signor CP aveva lasciato la casa coniugale senza alcun preavviso lasciando a disposizione della famiglia una somma irrisoria pari a Euro
250,00, per poi farvi rientro dopo circa un mese;
che il marito si era ingiustificatamente rifiutato di sottoscrivere la modulistica necessaria per il rilascio dei documenti di identità di entrambi i figli nonché di prestare il consenso per sottoporre il figlio primogenito Per 1 al vaccino anti-Covid 19, indispensabile per la frequentazione del centro diurno;
che, quanto alla condizione economico-retributiva dei coniugi, la signora Pt_1 era stata di recente assunta in qualità di badante part-time, riuscendo però a malapena a coprire le spese domestiche, i costi dell'assistenza domiciliare per ER e gli esborsi per entrambi i figli minori;
il signor CP 1, invece, continuava a svolgere attività artigianale in qualità di imbianchino, ma la ricorrente non era a conoscenza dell'ammontare del reddito da questi percepito;
che per i fatti delittuosi di cui sopra era stata instaurato un procedimento penale a carico del signor CP (n. 3944/20 R.G.N.R.).
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Quanto alle condizioni di separazione, domandava l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e regolamento di frequentazione con il padre secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse dei minori, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli in misura non inferiore ad
Euro 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, compreso il costo per l'accudimento domiciliare di PE 1 La ricorrente chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale affinché potesse abitarla unitamente ai figli minori ed il versamento di un contributo a carico del signor CP per il suo mantenimento di importo non inferiore ad
Euro 300,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 2-3.9.2021, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
14.12.2021 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria in data 9.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale, ma contestando la ricostruzione operata in ricorso. In particolare, si opponeva alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente deducendo che la crisi coniugale non era imputabile al marito - il quale non aveva mai violato i doveri coniugali (tanto da essersi addirittura fatto carico dei due figli che la moglie aveva avuto da precedenti unioni) né posto in essere violenze di alcun genere ai danni della moglie - bensì alle incompatibilità caratteriali e soprattutto ai gravi comportamenti aggressivi e manipolatori posti in essere dalla moglie durante la convivenza matrimoniale. Assumeva inoltre che, nonostante fossero stati esperiti plurimi tentativi per addivenire ad una separazione consensuale, la moglie, invece di trovare una soluzione condivisa nell'interesse dei figli minori, lo denunciava per presunti maltrattamenti sulla base di motivi sforniti di qualsivoglia supporto probatorio. Precisava, sul punto, che il procedimento penale citato in ricorso (n. 3944/2020 R.G.N.R.) era ancora in fase di indagine da circa due anni e, benché attinente a presunti maltrattamenti in famiglia, non era stata applicata alcuna misura cautelare a carico del signor CP 1, tanto che i coniugi vivevano ancora nella stessa casa familiare unitamente ai figli. Rilevava, inoltre, di aver sempre soddisfatto le esigenze economiche della famiglia, mente la ricorrente, approfittando del carattere mite del marito, teneva atteggiamenti aggressivi, manipolatori e dispotici, arrivando financo a tradirlo nel 2011, laddove lo stesso perdonava la moglie nutrendo per lei un sentimento sincero, così decidendo di continuare ,la relazione nell'interesse dei figli, in particolare di PE 1 il quale a causa della sue condizioni di salute abbisognava delle cure e delle attenzioni di entrambi i genitori.
Quanto alla condizione economico-reddituale dei coniugi, il resistente rilevava che la signora Pt 1 fin dagli inizi della convivenza matrimoniale aveva sempre lavorato e, oltre ad essere stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal mese di aprile 2020 come assistente a persona non autosufficiente, percependo una retribuzione netta mensile pari a Euro 1.100,00, svolgeva altresì l'attività di traduttrice legale e di mediatore culturale presso le scuole, incassando altresì sul proprio conto corrente l'assegno di accompagnamento per il figlio ER pari a Euro 800,00 mensili. PE contro il resistente assumeva che, a causa della pandemia da Covid-19, non aveva potuto svolgere attività lavorativa per un anno e mezzo, avendo ripreso l'attività solamente negli ultimi mesi, in un quadro in cui, per poter far fronte a tutte le esigenze economiche della famiglia, era costretto a lavorare tutti i giorni, compresi i fine settimana, motivo per cui talvolta non era in grado di occuparsi dei figli al sabato, pur cercando di recuperare il tempo con i figli non appena ne aveva la possibilità. Contestava, per il resto, ogni fatto dedotto in giudizio dalla ricorrente, in quanto non corrispondente alla realtà, opponendosi in particolare alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli formulata dalla ricorrente, in quanto destituita di qualsivoglia presupposto, e alla richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, in quanto del tutto ingiustificata alla luce della condizione lavorativa di quest'ultima. Precisava, infine, di essere alla ricerca di altra abitazione, posto che la convivenza era divenuta oramai intollerabile, dovendo così sostenere le relative spese.
Sulla base di tali motivi, il resistente domandava: rigettarsi la domanda di addebito PE formulata dalla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e
PE 1 , con collocamento degli stessi presso la madre nell'abitazione coniugale sita in
Piacenza, via Rebasti, n. 10, e diritto di visita del padre con le modalità meglio indicate in corso di causa;
stabilire un contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico del padre pari a Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
non prevedere alcun assegno a titolo di mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 29 marzo 2022 comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente, le quali manifestavano la loro disponibilità a perfezionare un accordo diretto alla separazione consensuale. PEtanto, la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione e così al mutamento del rito.
Successivamente, all'udienza presidenziale del 17 maggio 2022 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano pertanto sentite le parti, le quali confermavano i rispettivi atti introduttivi. Contestualmente, le parti, come rispettivamente assistite, davano atto di aver trovato un accordo provvisorio sulle condizioni di separazione e, per l'effetto, insistevano per l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori in conformità al predetto regolamento.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza, mentre, preso atto del regolamento provvisorio concordato dai coniugi, veniva disposto in conformità.
Con memoria integrativa ex art. 709 comma 3 c.p.c. depositata in data 24.08.2022, la ricorrente ribadiva quanto già sostenuto nel ricorso, rappresentando, peraltro, che in violazione dei provvedimenti presidenziali il resistente non aveva mai lasciato l'abitazione già destinata a residenza familiare, né tantomeno aveva provveduto al versamento del contributo per il mantenimento in favore dei figli e della moglie.
Precisava, inoltre, di essere stata licenziata e di occuparsi in via esclusiva all'accudimento PE dei figli ER e Chiedeva, per l'effetto, oltre al versamento da parte del resistente del contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio) e del contributo per il mantenimento della moglie pari a Euro 250,00 mensili, l'addebito della separazione al marito e l'affidamento PE esclusivo della figlia minore alla madre.
Con memoria depositata in data 12.10.2022 il resistente rappresentava di non avere ancora lasciato la casa familiare per comune volontà delle parti, posto che la stessa ricorrente aveva richiesto al marito di trattenersi in via temporanea nell'attesa di terminare il corso di Operatore Socio-Sanitario, il quale prevedeva l'obbligo di frequentazione delle lezioni in presenza per tutta la settimana dalle ore 14 alle ore 21. Alla luce di tale circostanza, si opponeva alla richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, la quale, contrariamente a quanto asserito nei propri scritti difensivi, riponeva evidentemente fiducia nei confronti del coniuge, tanto da acconsentire alla sua permanenza presso la casa familiare. Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, precisava e allegava di aver provveduto al pagamento degli arretrati e a saldare il piano di rientro relativo al debito contratto per i canoni di locazione arretrati riguardanti la casa familiare. Precisava, infine, che, in ossequio a quanto disposto in sede di udienza presidenziale, il resistente era riuscito a reperire un'abitazione idonea in locazione, disponibile a far tempo da un paio di mesi. Chiedeva, pertanto, previo rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, l'accoglimento delle conclusioni sulla base degli accordi sottoscritti dalle parti all'udienza presidenziale del 17 maggio 2022.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 3.11.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando ad udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Dopo alcuni rinvii d'udienza finalizzati a verificare l'effettiva attuazione dei provvedimenti presidenziali, all'udienza del 9.11.2023 i Procuratori delle parti, dando atto che il resistente aveva rilasciato la casa familiare, insistevano nelle richieste istruttorie ovvero, in subordine, chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa, ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata in atti, veniva rinviata all'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni da entrambe le parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente, con ordinanza emessa in data 7.5.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2024 svoltasi nelle forme della c.d. udienza figurata
(a trattazione scritta/scambio di note di udienza) ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi Controparte_1Parte 1 e
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale - come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della dissoluzione della comunione coniugale.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713; Cass., sez.
VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cass., sez. I, 07/06/2021 n.
15819; Cass., sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass., Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cass.,
Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388), ritenendosi che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cass., sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nella specie, le affermazioni della ricorrente dirette a denunciare la violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio sotto il profilo del rispetto del coniuge laddove la ricorrente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza agli atteggiamenti di prevaricazione psicologica e familiare adottati dal marito, finanche sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge - trovano conferma nelle risultanze processuali.
Ed invero, sebbene il procedimento penale n. 3944/20 RGNR instaurato a carico del resistente per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali sia ancora pendente, rileva considerare che dalle dichiarazioni rese da persone a conoscenza dei fatti nei verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini emergono plurime condotte di prevaricazione, violenza e minaccia consumate in ambito familiare dal resistente, il quale attuava sistematicamente comportamenti vessatori e possessivi ai danni della moglie, impedendole di vedere e frequentare i suoi familiari, chiudendola fuori casa, lasciandola senza denaro ed impedendole così di acquistare beni anche di prima necessità per lei e per i suoi figli, sottraendole le chiavi dell'automobile e costringendola così all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi per spostarsi anche per esigenze connesse al figlio primogenito PE 1 , affetto da totale invalidità (doc. nn. 9- 15 fascicolo ricorrente).
Al riguardo, rileva considerare che le suddette dichiarazioni devono ritenersi intrinsecamente attendibili, in quanto le circostanze riferite risultano tutte convergenti e descritte in maniera puntuale e dettagliata, non lasciando dunque margine per dubitare della loro attendibilità e veridicità.
Inoltre, le dichiarazioni relative ai ripetuti episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal marito ai danni della moglie trovano adeguato riscontro nelle risultanze documentali in atti.
Nella specie, l'episodio di violenza fisica avvenuto nel mese di novembre 2020 ai danni della ricorrente trova conferma nella relazione di servizio della Questura di
Piacenza allegata in atti, dalla quale si evince che in data 25.11.2020 la ricorrente richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito ad una lite avvenuta con il marito per futili motivi – nello specifico il marito non voleva che la moglie utilizzasse il telefono determinandosi così ad afferrarle con forza entrambi i polsi al fine di sottrarglielo
- riferendo peraltro di aver già subìto negli anni precedenti altre violenze fisiche da parte del marito (circostanza confermata dai familiari sentiti a sommarie informazioni, si consideri a titolo esemplificativo l'episodio in cui il resistente aveva colpito la moglie con uno schiaffo avvenuto in presenza della nipote della ricorrente, doc. n. 11 fascicolo ricorrente), tanto da costringerla a denunciare in un primo momento il coniuge per poi ritirare la denuncia convinta che la situazione familiare potesse migliorare, aspettativa disattesa in quanto la condotta prevaricatoria e violenta del marito continuava ad essere reiterata ai danni della moglie (doc. n. 7 fascicolo ricorrente). La dinamica dell'aggressione avvenuta nel novembre 2020 è coerente con la diagnosi contenuta nel referto del Pronto Soccorso redatto due giorni dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine presso la casa familiare dei coniugi;
infatti, dal predetto referto si evince che la signora
Pt 1 in data 27.11.2020 si recava in Pronto Soccorso per un'aggressione avvenuta in ambiente domestico, lamentando dolore ad entrambi i polsi e, in seguito ai dovuti accertamenti medici, veniva alla stessa diagnosticata una distorsione del polso bilaterale
(doc. n. 8 fascicolo ricorrente). La lesione fisica subìta dalla ricorrente per effetto della condotta violenta posta in essere dal resistente deve ritenersi ancora più grave se si considera il ruolo dalla stessa rivestito nella cura della prole ed in particolare del figlio primogenito PE 1 affetto da Sindrome di Down e da sordomutismo, patologie che richiedono un'assistenza costante. Inoltre, la circostanza per cui la ricorrente venisse sottoposta a continue ed intollerabili vessazioni da parte del marito trova conferma nei plurimi accessi effettuati dalle Forze dell'Ordine nella residenza familiare su richiesta della ricorrente;
infatti, dalle risultanze processuali si ricava che, oltre all'accesso effettuato dalla pattuglia della Questura di Piacenza in data 25.11.2020 su richiesta della signora Pt 1 la stessa aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri in data 16.10.2021 in "
seguito ad un dissidio avvenuto con il marito per averle quest'ultimo nascosto le chiavi dell'autovettura a lui intestata ma in uso ad entrambi i coniugi (doc. nn. 7 e 16 fascicolo ricorrente).
La considerazione di siffatte risultanze conduce univocamente a ricondurre l'impossibilità della prosecuzione di convivenza tra i coniugi alle gravi condotte di prevaricazione e violenza poste in essere dal resistente in ambito familiare, sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione a quest'ultimo.
PE quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, va considerato che nelle more del giudizio il figlio primogenito
PE 1 affetto da invalidità, è divenuto maggiorenne, pertanto nulla va disposto in '
punto di affidamento.
PE Diversamente, per quanto attiene al regime di affidamento della figlia minore nonché al regolamento di frequentazione dei figli con i genitori, all'udienza presidenziale del 17.5.2022 le parti hanno concordato un regolamento provvisorio in ordine alle condizioni di separazione, recepito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, che PE prevedeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica ed effettiva presso l'abitazione materna e frequentazione dei figli con il padre. A fronte di ciò, le parti non hanno né dedotto né allegato circostanze sopravvenute tali da giustificare una modifica di tale regolamento concordato, che è conforme ad uno stato di fatto già sperimentato.
Ne deriva che sussistono i presupposti per disporre l'affidamento condiviso della PE figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre.
Anche quanto alla frequentazione tra padre e la figlia minore – così come anche il figlio maggiorenne PE 1 , affetto da invalidità si ritiene di confermare il
-
regolamento già concordato tra le parti e recepito all'udienza presidenziale del 17.5.2022, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro dei genitori e le esigenze scolastiche e ricreative dei figli, tenuto peraltro conto che il resistente ha rilasciato la casa familiare avendo reperito altra abitazione (cfr. verbale udienza del 9.11.2023).
Con riguardo al regolamento economico della separazione, va osservato che in sede di precisazione delle conclusioni entrambe le parti concordavano nel versamento a PE carico del signor CP di un contributo per il mantenimento della figlia ancora minorenne, e del figlio PE 1 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio), assegno da ritenersi congruo e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, che, al fine di evitare contenzioso tra le parti sulle singole voci, risulta opportuno individuare sulla base delle Linee Guida del CNF. PE quanto attiene alla richiesta della ricorrente di sentire riconoscere un contributo di mantenimento a suo favore, giova in primo luogo osservare che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ed invero, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo piuttosto nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri. Nel quadro normativo del codice civile, infatti, la separazione dei coniugi ha una funzione conservativa, la quale consiste nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 12.12.2023, n. 34728).
Ciò posto, nel caso di specie, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti era stato recepito quanto concordato dalle parti in ordine al versamento a carico del signor
CP di un contributo mensile pari a Euro 250,00 per il mantenimento della moglie per la durata di un anno “essendo la moglie in attesa di stabile occupazione”. Dalle risultanze processuali emerge che la ricorrente ha superato un concorso pubblico ed è stata assunta a tempo indeterminato presso A.S.P. Citta di Piacenza con la qualifica di operatore socio sanitario, tanto che in sede di memoria di replica la ricorrente ha ritenuto di non insistere per il riconoscimento di un assegno a proprio favore. Infatti, comparando il tenore di vita condotto dalle parti durante la convivenza matrimoniale alle condizioni reddituali sussistenti nel periodo successivo alla separazione, allo stato, non si ravvisa uno squilibrio economico tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, laddove dalle risultanze processuali non emergono elementi per ritenere che il tenore di vita goduto dalla ricorrente in costanza di matrimonio fosse migliore di quello attuale, avendo la stessa reperito un'occupazione lavorativa tale da garantirle un reddito idoneo a conservare adeguate condizioni di vita.
Infine, per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, la domanda formulata dalla ricorrente nel ricorso e ribadita nei successivi scritti difensivi, merita accoglimento, non essendo stata contestata dal resistente e trovando conferma nel regolamento provvisorio concordato dalle parti all'udienza del 17.5.2022 e recepito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, a fronte del collocamento presso la madre PE della figlia minore e del figlio PE 1 ‚ maggiorenne ma affetto da gravi patologie '
che richiedono un'assistenza domiciliare costante.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione - laddove si evidenziano, in particolare, le gravi violazioni che hanno motivato l'addebito della separazione a Controparte 1 - deve essere
-
pronunciata la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore della ricorrente, posto che con separato decreto,
a seguito di comunicazione di variazione di reddito ad opera della stessa, risulta revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato.Parte 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
Controparte_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito Controparte 1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
PE ad entrambi i genitori, con1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore residenza abituale presso la madre, prevedendo che la stessa, come il figlio Per 1 maggiorenne ma affetto da invalidità, frequentino il padre secondo il regolamento concordato tra le parti e quantomeno un pomeriggio alla settimana sino alla cena e a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, salva più ampia frequentazione concordata dalle parti, in ogni caso compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro dei genitori e le esigenze scolastiche e ricreative dei figli;
Controparte 1 il versamento di un contributo mensile pari a 2. Pone a carico di
Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei PE figli ancora minorenne, e PE 1 , maggiorenne non economicamente autosufficiente, da corrispondere alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF;
3. Assegna la casa familiare sita in Piacenza, via Rebasti, n. 10 a Parte 1
PE
[...], affinché vi abiti con i figli e PE 1
al pagamento a favore di Condanna Controparte_1 Parte 1
[...] delle spese processuali, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 dicembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti