19 aprile 1942
(Frutti).
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.
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- 1. Cassazione civile n. 6168/1991https://www.brocardi.it/ · 32.72935
(massima n. 1) L'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984 c.c.), può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999 c.c.), stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva considerato locazione il contratto con il quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il godimento dell'immobile, ritenendo, attraverso l'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti, che quello che queste ultime avevano definito come corrispettivo dell'usufrutto costituiva il canone mensile della locazione).
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Giurisprudenza • 99
- 1. Trib. Milano, sentenza 09/03/2021, n. 2000Provvedimento: […] chiedeva “accertare la proprietà dell'immobile in capo alla Parte_1 e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 984 cc, l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa”. […]Leggi di più...
- art. 984 cc·
- contumacia·
- successione nel contratto di locazione·
- principio di non contestazione·
- rilascio immobile·
- proprietà immobiliare·
- onere della prova·
- occupazione senza titolo