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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA
, , e , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi del de cuius sig. Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Tagliamento n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco
Bruno che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Monica Battistoni, in virtù di delega in calce all'atto di citazione attori
E
, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, Controparte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Ernesto Macrì del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
1
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 04.11.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e nella qualità di eredi del de cuius sig. ,
[...] Parte_4 Persona_1
rispettivamente coniuge e figli del medesimo, hanno adito il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione del decesso di Pt_5
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio Persona_1
(euro 438.886,70 per ciascuno) e iure hereditatis (euro 360.375,61), con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge.
A suffragio della domanda gli attori hanno esposto quanto segue.
In data 5.9.2013 si sottoponeva presso l'Ospedale Santo Spirito a ecografia fegato Persona_1
e vie biliari. Le complicazioni insorte nell'espletamento dell'esame costringevano i sanitari ad ulteriori accertamenti a loro volta complicati da una perforazione duodenale.
In data 8.11.2013 il medesimo veniva sottoposto ad intervento di colecistectomia, complicato da addome acuto a seguito di perforazione di parete di ansa di intestino tenue.
Nel corso del ricovero successivo all'intervento, si verificava l'insorgenza di sintomatologia riferibile a raccolta ascessualizzata in addome, a sepsi da Streptococcus Pneumoniae e da insufficienza respiratoria.
A causa del grave quadro clinico, veniva trasferito presso il Centro di Rianimazione del A. CP_1
Gemelli di Roma. Rimaneva ricoverato presso tale struttura sino al 11.1.2014, quando veniva trasferito presso la di Nemi ove rimaneva, per le cure riabilitative, Controparte_3
sino alla data del 13.2.2014.
Malgrado le cure ricevute presso il Gemelli e la terapia riabilitativa effettuata presso la Casa di Cura veniva dichiarato invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%.
2 A Febbraio 2014 veniva dimesso dalla Casa di Cura e trasferito presso la propria abitazione con la necessità di assistenza continua.
A settembre 2014 lo si recava, per un controllo, presso il Pronto Soccorso del Gemelli dove Per_1
veniva formulata diagnosi di leucemia acuta menoblastica, malattia che lo portava al decesso avvenuto in data 19.2.2015 e che doveva considerarsi conseguenza diretta dell'infezione ospedaliera contratta presso l'ospedale Santo Spirito.
In particolare, sussisteva una responsabilità dei sanitari che lo avevano sottoposto ad intervento, in quanto solo tardivamente – ovvero il 14.11.2013 – lo avevano sottoposto a nuovo intervento nel corso del quale era stata accertata la presenza di una perforazione intestinale. Diversamente, una corretta valutazione dei sintomi accusati dal paziente e trascurati dalla struttura avrebbe consentito un intervento tempestivo volto ad evidenziare e suturare la perforazione sin dal giorno 9.11.2013 e risolta solamente in data 2.1.2014.
--------------
Si costituiva in giudizio la , chiedendo, in via principale e nel merito, di rigettare la Parte_6
domanda attorea in quanto destituita di fondamento e non provata, in via subordinata, nel caso in cui fosse riconosciuta una responsabilità dell' , operare una riduzione della richiesta di Parte_6
danno biologico;
oltre al rigetto del danno da perdita parentale, comprensivo anche del danno morale soggettivo;
con vittoria di spese e competenze.
Premetteva la struttura convenuta che, a seguito del ricevimento della richiesta di mediazione, aveva sottoposto la stessa al Comitato Aziendale Valutazione Sinistri che, dopo aver analizzato il contenuto della richiesta risarcitoria e gli addebiti mossi dai congiunti del Sig. , procedeva alla Persona_1
valutazione del sinistro. A seguito di tale valutazione non emergevano profili di colpa professionale dei sanitari dell' , né tantomeno di altri profili di responsabilità della struttura Controparte_4
sanitaria.
Quanto al merito della vicenda, veniva ricoverato presso la Chirurgia Generale del Persona_1
Presidio Ospedaliero Santo Spirito, a partire dal 5 settembre 2013 (fino al 16 Settembre 2013), per comparsa di “dolore addominale e ittero”. Al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il paziente produceva alcuni esami personali tra cui “ecografia, rmn addome superiore e colangio rmn”, dai
3 quali si evinceva una diagnosi di “calcolosi della colecisti”, in apparente assenza di "calcolosi del coledoco".
Il paziente veniva trasferito al per eseguire una cd. “E.R.C.P.” ossia Controparte_5
“colangiopancreatografia endoscopica retrograda” nel corso della quale si verificava un
“sanguinamento controllato con diatermocoagulazione”, con “microperforazione del duodeno”, trattata conservativamente con “protesi”.
Con riguardo alla contestata esecuzione dell'intervento di “colecistectomia”, eseguito in data 8 novembre 2013 presso il P.O. Santo Spirito, esso era stato preceduto da sottoscrizione del modulo di consenso informato, contenente anche la segnalazione di tutte le possibili complicanze. L'intervento chirurgico l'accesso era stato effettuato con la tecnica della “Open Laparoscopy” mediante “Trocar di
Hasson” e la procedura era stata effettuata utilizzando quattro “trocar”. Le complicanze subentrate, con particolare riguardo alla “perforazione intestinale”, erano del tutto indipendenti dall'operato dei sanitari.
Nella procedura non si evinceva dalla descrizione del secondo intervento in qual punto dell'intestino tenue fosse localizzata la lesione, ma sicuramente un “danno da trocar” sarebbe stato identificato immediatamente, proprio per la tecnica dell'introduzione sotto visione diretta. La lesione dell'intestino tenue a cui si fa riferimento nel secondo intervento (colecistectomia), peraltro piccola al punto di essere solo affondata, senza resezione intestinale, poteva far pensare ad un danno termico da contatto accidentale e inapparente con uno strumento operatorio, appalesatosi poi in III^ giornata alla ripresa di una “peristalsi” valida o a una “…speritoneizzazione accidentale da aderenze”.
Tale possibilità rientrava nel novero delle complicanze, al punto da essere riportata, con relativa percentuale, nel modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, e pertanto non configurava una “malpractice”, bensì un evento casuale o fortuito, in grado di escludere, pertanto, il nesso causale.
La sequenza di eventi successiva, con l'innescarsi di una “sepsi” poteva sì essere la conseguenza della piccola perforazione, ma trovava probabilmente spiegazione in una maggiore fragilità del paziente.
Inoltre, l'esame istologico della “colecisti” presentava le caratteristiche di una “colecistite cronica”,
“focalmente acuta”, come avveniva in presenza di “litiasi colecistica”.
In ogni caso non sussisteva alcun nesso di causalità tra l'infezione post-operatorio e la leucemia, non comprendendosi sotto quale profilo l'errata esecuzione dell'intervento e l'asserita infezione chirurgica fossero collegabili alla patologia onco-ematologica “Leucemia Acuta Monoblastica”. Invero
4 parte attrice non aveva spiegato in base a quale meccanismo si potesse ipotizzare un nesso eziologico tra l'infezione e la leucemia, insorta peraltro a distanza di oltre un anno dall'intervento precedente.
Un eventuale danno biologico, così come un danno parentale, doveva comunque ancorarsi alla effettiva durata della vita del paziente, il cui decesso era avvenuto per cause indipendenti dall'operato dei sanitari.
-------------
La domanda avanzata è infondata e va disattesa per i motivi di seguito indicati. Par Gli attori addebitano all' (facente parte della , la Controparte_6 Pt_5
responsabilità del decesso del loro congiunto Sig. , rispettivamente coniuge e Persona_1
padre, avvenuto in data 19.02.2015 presso il medesimo nosocomio a causa delle patologie provocate dai trattamenti ospedalieri al medesimo praticati.
La vicenda
Come risulta dall'anamnesi della cartella clinica il paziente, di 61 anni, veniva ricoverato dal giorno
16.09.2013 al giorno 21.09.2013, presso la Controparte_7
al fine di bonificare la VBP (Via Biliare Principale) per presenza di formazioni litiasiche al suo interno.
Veniva eseguita una CPRE (Colangio-Pancreatografia Retrograda Endoscopica) in regime di sedazione profonda. Nel referto dell'indagine si legge tra l'altro: “Al termine della sfinterotomia si assiste a sanguinamento a nappo dal tetto: effettuata emostasi con diatermocoagulazione. Al termine della procedura di emostasi si evidenzia falda di aria libera (verosimilmente retroperitoneale) relata a perforazione intestinale di minima post SEB. Pertanto, al fine di riparare tale breccia, si decide di posizionare stent metallico completamente ricoperto (EVO FC 10-11-6 B) che si posiziona con la campana distale a distanza adatta per completa copertura della breccia stessa. Si posiziona infine
DNB tipo Nagaraja 6 Fr intrabiliare per minimizzare la contaminazione biliare della microperforazione
e SNG a caduta. Si avvia il paziente a valutazione TC urgente”.
Il sanguinamento post sfinterotomia richiedeva una emostasi mediante diatermocoagulazione, talché la perforazione a livello peripapillare era stata provocata dalle relative, necessarie manovre.
5 L'esame TC eseguito poco dopo confermava l'esistenza di una minuta perforazione, valutabile come tale proprio per via della limitata effusione aerea extraviscerale, in assenza di interessamento peritoneale. La complicanza veniva trattata conservativamente e con esito favorevole e il sig.
veniva dimesso il 21.09.2013. Per_1
Part La liberazione della dal suo contenuto non risolveva del tutto la malattia litiasica in essere, sicché appariva evidente una indicazione alla colecistectomia, da eseguirsi non appena stabilizzati gli esiti della CPRE.
La normalizzazione del quadro generale veniva riconosciuta durante un percorso di preospedalizzazione avviato presso l' nel corso dello stesso mese di settembre Controparte_4
dell'anno 2013, che consentiva di riconoscere la candidabilità del paziente alla necessaria asportazione della colecisti.
Il 07.11.2013 veniva accolto nel Reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza per la prevista Per_1
procedura operatoria eseguita il giorno successivo, ovvero l'8.11.2013, con inizio alle ore 16.40 e termine alle ore 18.05.
La procedura operatoria non presentava particolari difficoltà tecniche, la durata era contenuta, non veniva descritta altra manovra “accessoria” se non il distacco dalla colecisti di frange epiploiche adese in esito a precedenti episodi di flogosi locale.
Il 14.11.2013, i eseguivano una revisione chirurgica della parete e della cavità addominale. Pt_8
Al termine della procedura operatoria, l'Anestesista provvedeva al risveglio del Paziente ed alla estubazione;
tuttavia decideva di trasferirlo in TIPO (Terapia Intensiva Post Operatoria) per monitoraggio continuo.
Nei giorni successivi, nonostante il supporto delle cure intensive, le condizioni del Paziente decadevano progressivamente, in particolare per quel che attiene all'ambito respiratorio, oltretutto con l'evidenza di infezioni da ceppi multipli, tant'è che alla data del giorno 29.11.2013 il sig. Per_1
veniva trasferito presso il Reparto di Rianimazione del per CP_1 Controparte_8
la possibile necessità di ossigenazione extracorporea mediante ECMO (acronimo di derivazione anglosassone di “Extra-Corporeal Membrane Oxygenation) considerando la vistosa insufficienza respiratoria.
Durante il ricovero, nel periodo 25-29 novembre, il paziente presentava una sintomatologia riferibile a raccolta ascessualizzata in addome, a sepsi da Streptococcus Pneumoniae e ad insufficienza
6 respiratoria ingravescente con quadro di ARDS che necessitava di un trasferimento presso il Centro di Rianimazione del Policlinico Gemelli.
Il 14 gennaio 2014, il paziente veniva trasferito in reparto di fisiopatologia respiratoria con insufficienza respiratoria in esiti di ARDS e segnatamente presso la Casa di Cura Villa delle Querce di
Nemi.
Il 13 febbraio 2014 veniva dimesso.
Diversi mesi dopo, nel settembre 2014, il sig. accusava dolore in ipocondrio destro e febbre Per_1
persistenti che lo inducevano a recarsi presso il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, ove veniva diagnosticata una Leucemia Acuta Monoblastica secondo WHO (M5a). Il paziente intraprendeva così cicli di chemioterapia ed eseguiva gli esami di preparazione al trapianto.
In data 17/12/2014 veniva nuovamente ricoverato presso il Reparto di Ematologia per essere sottoposto a 2° ciclo di chemioterapia di consolidamento secondo schema ICE.
In data 29/12/2014 veniva ricoverato per pancitopenia post-chemioterapia.
In data 13/01/2015 il Sig. veniva sottoposto a valutazione per nulla osta ad allotrapianto, da Per_1
donatore familiare (fratello).
Il paziente veniva dimesso, dopo terapia citoriduttiva in data 13 gennaio 2015.
Il 30 gennaio 2015 veniva nuovamente ricoverato presso il Reparto di Ematologia del Policlinico
Gemelli per effettuare il trapianto allogenico di cellule staminali. Veniva sottoposto ad un regime chemio terapeutico di condizionamento dal 04 febbraio all'07 febbraio 2015 e ad infusione di cellule staminali allogeniche in data 10 febbraio 2015.
Il decorso post-trapiantologico veniva tuttavia gravato da complicanze infettive e il sig. Per_1
decedeva in data 19 febbraio 2015 per shock settico.
Il merito
Da un attento esame dell'atto introduttivo del giudizio – che invero non brilla per chiarezza e organicità nei suoi passaggi argomentativi – sembra di dover desumere che le censure rivolte ai sanitari della struttura convenuta riguardino:
a) L'intervento di colecistectomia eseguito in data 8.11.2013, nel corso del quale si sarebbe verificata una perforazione intestinale non rilevata dagli operatori;
7 b) La tardività con la quale sarebbe stato eseguito il reintervento del 14.11.2013 (tardività asseritamente ascrivibile alla sottovalutazione di alcuni sintomi manifestati dal paziente dopo la colecistectomia);
c) La leucemia che ha condotto il congiunto al decesso in data 19.2.2015, la cui insorgenza, pur a mesi di distanza dalla risoluzione della precedente patologia, sarebbe da ricondurre all'errato intervento di colecistectomia e alle problematiche infettive successivamente emerse.
Ebbene, giova al riguardo ripercorrere i passaggi salienti della relazione peritale a firma dei dottori
, e svolta in fase istruttoria. Persona_2 Persona_3 Persona_4
Per quanto anzitutto concerne il rilievo sub a), rileva il collegio peritale che in effetti nel corso dell'intervento di colecistectomia si produceva una complicanza perforativa intestinale che non veniva riconosciuta intraoperatoriamente e quindi nemmeno riparata in quella sede. Quanto alla modalità della lesione, i consulenti ipotizzano una perforazione di tipo elettrotermico o strumentale, precisando che l'effetto elettrotermico lesivo delle anse intestinali – ben noto in letteratura medica – può prodursi anche per inavvertiti contatti di strumenti laparoscopici con superfici viscerali.
Soggiungono inoltre che una lesione di questo genere può prodursi anche per effetto di correnti vaganti che inducono una necrosi superficiale di parete nel volgere di qualche giorno.
Appare assolutamente verosimile, secondo i consulenti, che la lesione (precisamente una lesione di continuo della parete di un'ansa intestinale che, seppur non precisata in quanto a collocazione in ambito tenuale, doveva appartenere al digiuno per via del materiale da essa proveniente) sia stata minuscola e non riconoscibile. La levità della lesione si desume sia dal fatto che ovviamente, nella prassi chirurgica, qualora venga riconosciuta una lesione nel corso dell'intervento si provvede alla riparazione in quella stessa sede, sia dalla mancanza di liquido libero all'esame TC del giorno 12 novembre 2013 (che lascia dedurre che si sia trattato di una perforazione non ancora presente alla fine dell'intervento chirurgico del giorno 08 novembre 2013 e che si è resa attiva nel lasciar fuoriuscire il suo contenuto non prima di quella data). Ulteriori elementi convergenti in tal senso si traggono dalla mancanza di deposizioni di fibrina tra le anse e dalla mancanza di estesa contaminazione endoperitoneale che ha consentito la riparazione dell'ansa nel successivo reintervento del 14.11.2013 senza ricorrere alla resezione del tratto interessato, ma provvedendo esclusivamente ad una semplice raffia con secondo piano di affondamento.
----------------
8 Trascorrendo ora all'esame del secondo punto oggetto di doglianza (asserito colpevole ritardo tra l'intervento di colecistectomia e il successivo reintervento), il collegio peritale ha esaminato il quadro clinico post-operatorio del paziente quale risulta dalla documentazione sanitaria in atti.
Dai dati emocromocitometrici risulta che il giorno successivo all'intervento di colecistectomia, ovvero il 9.11.2013, si osservava una modesta leucocitosi che poteva essere ragionevolmente correlata alla procedura operatoria. Tale leucocitosi tuttavia recedeva immediatamente, rientrando nei limiti già il giorno 11.11.2013. Nei giorni seguenti non si registrava leucocitosi fino al 14.11.2013, giorno del reintervento. Ne consegue che i dati emocromocitometrici non erano indicativi di una possibile perforazione addominale in atto.
Quanto ai dati clinici relativi al periodo post-operatorio, in data 12.11.2013 era rilevata la “presenza di piastrone iperemico e dolente in regione meso-ipograstrica (…) richiesta TC addominale con mdc”.
Veniva pertanto seguita la TC richiesta, il cui referto confermava la presenza di una infiltrazione dei piani della parete addominale con due sottostanti minute raccolte di fluidi. Osservano i consulenti che non essendo descritta la presenza di liquido libero endoperitoneale, la perforazione intestinale non era ancora a tutto spessore di parete, ditalché poteva essere esclusa una acuzie addominale.
Nondimeno, poiché successivamente l'infiltrazione di liquidi non accenna a risolversi, si procedeva il
14.11.2013 al reintervento, nel corso del quale si evidenziava la minuscola lesione intestinale che veniva riparata.
Dunque, conclusivamente, non sono rilevabili elementi di censura nemmeno avuto riguardo alla gestione post-operatoria dell'intervento di colecistectomia.
--------------------
Si può infine passare alla trattazione dell'ultimo punto oggetto di censura.
Secondo il consulente di parte degli attori, le infezioni manifestatesi durante la degenza presso l'ospedale Santo Spirito e le intense cure farmacologiche somministrate, avrebbero determinato nel sig. una protratta e ingravescente immunodepressione che avrebbe a sua volta favorito Per_1
l'insorgenza della leucemia acuta monoblastica (causa del suo decesso).
Sul punto il collegio peritale ha anzitutto osservato che l'aggravamento del quadro cardio respiratorio successivo al reintervento, dovuto ad infezioni da ceppi multipli, va imputato alle già precarie condizioni del paziente, tanto che, correttamente, i sanitari del P.O. S. Spirito lo traferirono,
9 fin dal 29 novembre successivo, presso il Reparto di Rianimazione del Policlinico Universitario
Agostino Gemelli, con diagnosi di sepsi e insufficienza respiratoria in quanto, stante la grave condizione di insufficienza respiratoria, necessitava di ossigenazione extracorporea.
Quanto alla leucemia, essi hanno soggiunto che la causa principale della leucemia mieloide acuta sono mutazioni genetiche (in particolar modo traslocazioni) nelle cellule staminali del midollo osseo che porta, come conseguenza, alla formazione di globuli bianchi afunzionali a crescita incontrollata.
La crescita incontrollata dei globuli bianchi causa una diminuzione nel numero dei globuli rossi e delle piastrine che produce i sintomi tipici della leucemia. Tuttavia non si conosce la causa principale che porta alla formazione delle mutazioni a livello del DNA delle cellule staminali implicate nella malattia, anche se sono noti alcuni fattori di rischio che possono aumentare il rischio di sviluppare tale patologia, ovvero: esposizione a radiazioni, chemioterapia o radioterapia, alcune malattie genetiche, precedenti malattie del sangue, esposizione a benzene. In conclusione, la relazione ha ritenuto che non sia possibile individuare alcuna correlazione, nesso causale o concausale, tra le problematiche infettive occorse presso il Presidio Ospedaliero S. Spirito 1- e men che CP_9
meno tra l'operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente - e lo sfortunato sviluppo successivo della malattia leucemica che ha condotto alla morte il Sig. . Persona_1
----------------------
Osserva a questo punto il Tribunale che le risultanze della consulenza tecnica possono essere ampiamente condivise.
Come si è visto, vero è che nel corso dell'intervento di colecistectomia si verificò una minuscola lesione di un tratto intestinale, ma non sembra che ciò sia stato dovuto a condotta colposa dei sanitari, anche considerando appunto la levità della lesione e il fatto che tali lesioni ben possono verificarsi nel corso di interventi del genere. In ogni caso la perforazione in questione fu risolta nel successivo reintervento del 14.11.2013 con suturazione del tratto interessato e senza necessità di resezione.
Nessuna negligenza da parte del personale medico e quindi nessun ritardo ingiustificato si registrò poi tra l'intervento di colecistectomia dell'8.11.2024 e il successivo reintervento del 14.11.2024, poiché la sintomatologia e l'osservazione clinica del paziente, nei primi giorni successivi al primo intervento, non era tale da evidenziare la perforazione. I sanitari seguirono efficacemente il sig.
10 nel decorso post-operatorio e fecero anche eseguire una TC addome non risolutiva. Solo Per_1
dopo aver constatato che la presenza del piastrone iperemico e dolente in regione meso-ipograstrica non accennava a regredire, optarono per il nuovo intervento, provvedendo alla suturazione della piccola lesione e alla risoluzione della problematica.
Infine, per quanto concerne l'ultimo profilo, va anzitutto rammentato che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (restando indifferente che la struttura sia pubblica o privata) per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; n. 975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova del nesso causale tra le infezioni contratte dal de cuius successivamente al reintervento del 14.11.2013 e la leucemia che ne ha provocato il decesso. In particolare, il nesso eziologico tra l'indebolimento dello stato di salute del paziente per effetto delle infezioni contratte nel post-operatorio e la patologia leucemica, insorta diversi mesi più tardi, è stata meramente allegata, senza fornire a supporto di tale asserzione alcuno studio scientifico che convalidasse l'ipotesi.
D'altro canto, a fronte di tale carenza probatoria, che incide negativamente sulla pretesa attorea, il collegio peritale ha precisato in sede di risposta alle osservazioni pervenute – con argomentazioni che si palesano del tutto condivisibili – che le supposizioni degli attori si scontrano apertamente con i criteri medico-legali generalmente riconosciuti in materia di nesso causale. In particolare, essi hanno riscontrato precise criticità quanto al criterio cronologico (poiché la leucemia è stata diagnosticata ben 12 mesi dopo l'intervento in questione, quando peraltro erano decorsi 6 mesi dalla dimissione del paziente dalla casa di cura Villa delle Querce di Nemi, dove aveva seguito con ottimi risultati un periodo di riabilitazione), al criterio della idoneità lesiva e dell'efficienza quantitativa e qualitativa (le infezioni non furono sufficienti a causare la patologia non essendo descritti in letteratura casi di leucemia acuta monoblastica conseguenti a infezioni ospedaliere), al criterio della continuità fenomenica (le complicanze relative all'intervento di colecistectomia erano state tutte risolte) al criterio di probabilità statistica (non esistono dati statistici che correlino le infezioni alla insorgenza di leucemia).
11 In definitiva, come afferma il collegio peritale:
“la Leucemia Monoblastica Acuta che determinò in data 19 febbraio 2015, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietico, il decesso del fu non può essere considerata come Persona_1
postumo ricollegabile, nel rispetto dei criteri del nesso di causalità, né agli interventi dell'8 e del 14 novembre 2013 né all'infezione polmonare contratta successivamente … il decesso del Fu Persona_1
avvenuto il 19 febbraio 2015 presso il Policlinico Gemelli di Roma, fu dovuto a Leucemia
[...]
Monoblastica Acuta, diagnosticatagli dai sanitari del predetto Policlinico nel settembre 2014, in quanto, nonostante i cicli di chemioterapia effettuati ed il successivo trapianto di cellule staminali emopoietiche, stanti l'età, il sesso e gli altri parametri descritti nelle considerazioni specialistiche, la prognosi fu comunque infausta”.
----------------
Le domande attoree vanno, pertanto, tutte disattese.
Le spese di CTU rimangono a carico degli attori.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori , , Parte_9 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
- per l'effetto, condanna gli attori , , e Parte_9 Parte_2 Parte_3
, al pagamento delle spese legali in favore della in persona del legale Parte_4 Pt_5
rappresentante pro-tempore, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge Iva e Cpa;
12 - pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia Sarnataro, in qualità di GOP.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA
, , e , in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi del de cuius sig. Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Tagliamento n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco
Bruno che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Monica Battistoni, in virtù di delega in calce all'atto di citazione attori
E
, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, Controparte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Ernesto Macrì del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
1
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 04.11.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e nella qualità di eredi del de cuius sig. ,
[...] Parte_4 Persona_1
rispettivamente coniuge e figli del medesimo, hanno adito il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella causazione del decesso di Pt_5
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio Persona_1
(euro 438.886,70 per ciascuno) e iure hereditatis (euro 360.375,61), con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge.
A suffragio della domanda gli attori hanno esposto quanto segue.
In data 5.9.2013 si sottoponeva presso l'Ospedale Santo Spirito a ecografia fegato Persona_1
e vie biliari. Le complicazioni insorte nell'espletamento dell'esame costringevano i sanitari ad ulteriori accertamenti a loro volta complicati da una perforazione duodenale.
In data 8.11.2013 il medesimo veniva sottoposto ad intervento di colecistectomia, complicato da addome acuto a seguito di perforazione di parete di ansa di intestino tenue.
Nel corso del ricovero successivo all'intervento, si verificava l'insorgenza di sintomatologia riferibile a raccolta ascessualizzata in addome, a sepsi da Streptococcus Pneumoniae e da insufficienza respiratoria.
A causa del grave quadro clinico, veniva trasferito presso il Centro di Rianimazione del A. CP_1
Gemelli di Roma. Rimaneva ricoverato presso tale struttura sino al 11.1.2014, quando veniva trasferito presso la di Nemi ove rimaneva, per le cure riabilitative, Controparte_3
sino alla data del 13.2.2014.
Malgrado le cure ricevute presso il Gemelli e la terapia riabilitativa effettuata presso la Casa di Cura veniva dichiarato invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%.
2 A Febbraio 2014 veniva dimesso dalla Casa di Cura e trasferito presso la propria abitazione con la necessità di assistenza continua.
A settembre 2014 lo si recava, per un controllo, presso il Pronto Soccorso del Gemelli dove Per_1
veniva formulata diagnosi di leucemia acuta menoblastica, malattia che lo portava al decesso avvenuto in data 19.2.2015 e che doveva considerarsi conseguenza diretta dell'infezione ospedaliera contratta presso l'ospedale Santo Spirito.
In particolare, sussisteva una responsabilità dei sanitari che lo avevano sottoposto ad intervento, in quanto solo tardivamente – ovvero il 14.11.2013 – lo avevano sottoposto a nuovo intervento nel corso del quale era stata accertata la presenza di una perforazione intestinale. Diversamente, una corretta valutazione dei sintomi accusati dal paziente e trascurati dalla struttura avrebbe consentito un intervento tempestivo volto ad evidenziare e suturare la perforazione sin dal giorno 9.11.2013 e risolta solamente in data 2.1.2014.
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Si costituiva in giudizio la , chiedendo, in via principale e nel merito, di rigettare la Parte_6
domanda attorea in quanto destituita di fondamento e non provata, in via subordinata, nel caso in cui fosse riconosciuta una responsabilità dell' , operare una riduzione della richiesta di Parte_6
danno biologico;
oltre al rigetto del danno da perdita parentale, comprensivo anche del danno morale soggettivo;
con vittoria di spese e competenze.
Premetteva la struttura convenuta che, a seguito del ricevimento della richiesta di mediazione, aveva sottoposto la stessa al Comitato Aziendale Valutazione Sinistri che, dopo aver analizzato il contenuto della richiesta risarcitoria e gli addebiti mossi dai congiunti del Sig. , procedeva alla Persona_1
valutazione del sinistro. A seguito di tale valutazione non emergevano profili di colpa professionale dei sanitari dell' , né tantomeno di altri profili di responsabilità della struttura Controparte_4
sanitaria.
Quanto al merito della vicenda, veniva ricoverato presso la Chirurgia Generale del Persona_1
Presidio Ospedaliero Santo Spirito, a partire dal 5 settembre 2013 (fino al 16 Settembre 2013), per comparsa di “dolore addominale e ittero”. Al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il paziente produceva alcuni esami personali tra cui “ecografia, rmn addome superiore e colangio rmn”, dai
3 quali si evinceva una diagnosi di “calcolosi della colecisti”, in apparente assenza di "calcolosi del coledoco".
Il paziente veniva trasferito al per eseguire una cd. “E.R.C.P.” ossia Controparte_5
“colangiopancreatografia endoscopica retrograda” nel corso della quale si verificava un
“sanguinamento controllato con diatermocoagulazione”, con “microperforazione del duodeno”, trattata conservativamente con “protesi”.
Con riguardo alla contestata esecuzione dell'intervento di “colecistectomia”, eseguito in data 8 novembre 2013 presso il P.O. Santo Spirito, esso era stato preceduto da sottoscrizione del modulo di consenso informato, contenente anche la segnalazione di tutte le possibili complicanze. L'intervento chirurgico l'accesso era stato effettuato con la tecnica della “Open Laparoscopy” mediante “Trocar di
Hasson” e la procedura era stata effettuata utilizzando quattro “trocar”. Le complicanze subentrate, con particolare riguardo alla “perforazione intestinale”, erano del tutto indipendenti dall'operato dei sanitari.
Nella procedura non si evinceva dalla descrizione del secondo intervento in qual punto dell'intestino tenue fosse localizzata la lesione, ma sicuramente un “danno da trocar” sarebbe stato identificato immediatamente, proprio per la tecnica dell'introduzione sotto visione diretta. La lesione dell'intestino tenue a cui si fa riferimento nel secondo intervento (colecistectomia), peraltro piccola al punto di essere solo affondata, senza resezione intestinale, poteva far pensare ad un danno termico da contatto accidentale e inapparente con uno strumento operatorio, appalesatosi poi in III^ giornata alla ripresa di una “peristalsi” valida o a una “…speritoneizzazione accidentale da aderenze”.
Tale possibilità rientrava nel novero delle complicanze, al punto da essere riportata, con relativa percentuale, nel modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, e pertanto non configurava una “malpractice”, bensì un evento casuale o fortuito, in grado di escludere, pertanto, il nesso causale.
La sequenza di eventi successiva, con l'innescarsi di una “sepsi” poteva sì essere la conseguenza della piccola perforazione, ma trovava probabilmente spiegazione in una maggiore fragilità del paziente.
Inoltre, l'esame istologico della “colecisti” presentava le caratteristiche di una “colecistite cronica”,
“focalmente acuta”, come avveniva in presenza di “litiasi colecistica”.
In ogni caso non sussisteva alcun nesso di causalità tra l'infezione post-operatorio e la leucemia, non comprendendosi sotto quale profilo l'errata esecuzione dell'intervento e l'asserita infezione chirurgica fossero collegabili alla patologia onco-ematologica “Leucemia Acuta Monoblastica”. Invero
4 parte attrice non aveva spiegato in base a quale meccanismo si potesse ipotizzare un nesso eziologico tra l'infezione e la leucemia, insorta peraltro a distanza di oltre un anno dall'intervento precedente.
Un eventuale danno biologico, così come un danno parentale, doveva comunque ancorarsi alla effettiva durata della vita del paziente, il cui decesso era avvenuto per cause indipendenti dall'operato dei sanitari.
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La domanda avanzata è infondata e va disattesa per i motivi di seguito indicati. Par Gli attori addebitano all' (facente parte della , la Controparte_6 Pt_5
responsabilità del decesso del loro congiunto Sig. , rispettivamente coniuge e Persona_1
padre, avvenuto in data 19.02.2015 presso il medesimo nosocomio a causa delle patologie provocate dai trattamenti ospedalieri al medesimo praticati.
La vicenda
Come risulta dall'anamnesi della cartella clinica il paziente, di 61 anni, veniva ricoverato dal giorno
16.09.2013 al giorno 21.09.2013, presso la Controparte_7
al fine di bonificare la VBP (Via Biliare Principale) per presenza di formazioni litiasiche al suo interno.
Veniva eseguita una CPRE (Colangio-Pancreatografia Retrograda Endoscopica) in regime di sedazione profonda. Nel referto dell'indagine si legge tra l'altro: “Al termine della sfinterotomia si assiste a sanguinamento a nappo dal tetto: effettuata emostasi con diatermocoagulazione. Al termine della procedura di emostasi si evidenzia falda di aria libera (verosimilmente retroperitoneale) relata a perforazione intestinale di minima post SEB. Pertanto, al fine di riparare tale breccia, si decide di posizionare stent metallico completamente ricoperto (EVO FC 10-11-6 B) che si posiziona con la campana distale a distanza adatta per completa copertura della breccia stessa. Si posiziona infine
DNB tipo Nagaraja 6 Fr intrabiliare per minimizzare la contaminazione biliare della microperforazione
e SNG a caduta. Si avvia il paziente a valutazione TC urgente”.
Il sanguinamento post sfinterotomia richiedeva una emostasi mediante diatermocoagulazione, talché la perforazione a livello peripapillare era stata provocata dalle relative, necessarie manovre.
5 L'esame TC eseguito poco dopo confermava l'esistenza di una minuta perforazione, valutabile come tale proprio per via della limitata effusione aerea extraviscerale, in assenza di interessamento peritoneale. La complicanza veniva trattata conservativamente e con esito favorevole e il sig.
veniva dimesso il 21.09.2013. Per_1
Part La liberazione della dal suo contenuto non risolveva del tutto la malattia litiasica in essere, sicché appariva evidente una indicazione alla colecistectomia, da eseguirsi non appena stabilizzati gli esiti della CPRE.
La normalizzazione del quadro generale veniva riconosciuta durante un percorso di preospedalizzazione avviato presso l' nel corso dello stesso mese di settembre Controparte_4
dell'anno 2013, che consentiva di riconoscere la candidabilità del paziente alla necessaria asportazione della colecisti.
Il 07.11.2013 veniva accolto nel Reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza per la prevista Per_1
procedura operatoria eseguita il giorno successivo, ovvero l'8.11.2013, con inizio alle ore 16.40 e termine alle ore 18.05.
La procedura operatoria non presentava particolari difficoltà tecniche, la durata era contenuta, non veniva descritta altra manovra “accessoria” se non il distacco dalla colecisti di frange epiploiche adese in esito a precedenti episodi di flogosi locale.
Il 14.11.2013, i eseguivano una revisione chirurgica della parete e della cavità addominale. Pt_8
Al termine della procedura operatoria, l'Anestesista provvedeva al risveglio del Paziente ed alla estubazione;
tuttavia decideva di trasferirlo in TIPO (Terapia Intensiva Post Operatoria) per monitoraggio continuo.
Nei giorni successivi, nonostante il supporto delle cure intensive, le condizioni del Paziente decadevano progressivamente, in particolare per quel che attiene all'ambito respiratorio, oltretutto con l'evidenza di infezioni da ceppi multipli, tant'è che alla data del giorno 29.11.2013 il sig. Per_1
veniva trasferito presso il Reparto di Rianimazione del per CP_1 Controparte_8
la possibile necessità di ossigenazione extracorporea mediante ECMO (acronimo di derivazione anglosassone di “Extra-Corporeal Membrane Oxygenation) considerando la vistosa insufficienza respiratoria.
Durante il ricovero, nel periodo 25-29 novembre, il paziente presentava una sintomatologia riferibile a raccolta ascessualizzata in addome, a sepsi da Streptococcus Pneumoniae e ad insufficienza
6 respiratoria ingravescente con quadro di ARDS che necessitava di un trasferimento presso il Centro di Rianimazione del Policlinico Gemelli.
Il 14 gennaio 2014, il paziente veniva trasferito in reparto di fisiopatologia respiratoria con insufficienza respiratoria in esiti di ARDS e segnatamente presso la Casa di Cura Villa delle Querce di
Nemi.
Il 13 febbraio 2014 veniva dimesso.
Diversi mesi dopo, nel settembre 2014, il sig. accusava dolore in ipocondrio destro e febbre Per_1
persistenti che lo inducevano a recarsi presso il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma, ove veniva diagnosticata una Leucemia Acuta Monoblastica secondo WHO (M5a). Il paziente intraprendeva così cicli di chemioterapia ed eseguiva gli esami di preparazione al trapianto.
In data 17/12/2014 veniva nuovamente ricoverato presso il Reparto di Ematologia per essere sottoposto a 2° ciclo di chemioterapia di consolidamento secondo schema ICE.
In data 29/12/2014 veniva ricoverato per pancitopenia post-chemioterapia.
In data 13/01/2015 il Sig. veniva sottoposto a valutazione per nulla osta ad allotrapianto, da Per_1
donatore familiare (fratello).
Il paziente veniva dimesso, dopo terapia citoriduttiva in data 13 gennaio 2015.
Il 30 gennaio 2015 veniva nuovamente ricoverato presso il Reparto di Ematologia del Policlinico
Gemelli per effettuare il trapianto allogenico di cellule staminali. Veniva sottoposto ad un regime chemio terapeutico di condizionamento dal 04 febbraio all'07 febbraio 2015 e ad infusione di cellule staminali allogeniche in data 10 febbraio 2015.
Il decorso post-trapiantologico veniva tuttavia gravato da complicanze infettive e il sig. Per_1
decedeva in data 19 febbraio 2015 per shock settico.
Il merito
Da un attento esame dell'atto introduttivo del giudizio – che invero non brilla per chiarezza e organicità nei suoi passaggi argomentativi – sembra di dover desumere che le censure rivolte ai sanitari della struttura convenuta riguardino:
a) L'intervento di colecistectomia eseguito in data 8.11.2013, nel corso del quale si sarebbe verificata una perforazione intestinale non rilevata dagli operatori;
7 b) La tardività con la quale sarebbe stato eseguito il reintervento del 14.11.2013 (tardività asseritamente ascrivibile alla sottovalutazione di alcuni sintomi manifestati dal paziente dopo la colecistectomia);
c) La leucemia che ha condotto il congiunto al decesso in data 19.2.2015, la cui insorgenza, pur a mesi di distanza dalla risoluzione della precedente patologia, sarebbe da ricondurre all'errato intervento di colecistectomia e alle problematiche infettive successivamente emerse.
Ebbene, giova al riguardo ripercorrere i passaggi salienti della relazione peritale a firma dei dottori
, e svolta in fase istruttoria. Persona_2 Persona_3 Persona_4
Per quanto anzitutto concerne il rilievo sub a), rileva il collegio peritale che in effetti nel corso dell'intervento di colecistectomia si produceva una complicanza perforativa intestinale che non veniva riconosciuta intraoperatoriamente e quindi nemmeno riparata in quella sede. Quanto alla modalità della lesione, i consulenti ipotizzano una perforazione di tipo elettrotermico o strumentale, precisando che l'effetto elettrotermico lesivo delle anse intestinali – ben noto in letteratura medica – può prodursi anche per inavvertiti contatti di strumenti laparoscopici con superfici viscerali.
Soggiungono inoltre che una lesione di questo genere può prodursi anche per effetto di correnti vaganti che inducono una necrosi superficiale di parete nel volgere di qualche giorno.
Appare assolutamente verosimile, secondo i consulenti, che la lesione (precisamente una lesione di continuo della parete di un'ansa intestinale che, seppur non precisata in quanto a collocazione in ambito tenuale, doveva appartenere al digiuno per via del materiale da essa proveniente) sia stata minuscola e non riconoscibile. La levità della lesione si desume sia dal fatto che ovviamente, nella prassi chirurgica, qualora venga riconosciuta una lesione nel corso dell'intervento si provvede alla riparazione in quella stessa sede, sia dalla mancanza di liquido libero all'esame TC del giorno 12 novembre 2013 (che lascia dedurre che si sia trattato di una perforazione non ancora presente alla fine dell'intervento chirurgico del giorno 08 novembre 2013 e che si è resa attiva nel lasciar fuoriuscire il suo contenuto non prima di quella data). Ulteriori elementi convergenti in tal senso si traggono dalla mancanza di deposizioni di fibrina tra le anse e dalla mancanza di estesa contaminazione endoperitoneale che ha consentito la riparazione dell'ansa nel successivo reintervento del 14.11.2013 senza ricorrere alla resezione del tratto interessato, ma provvedendo esclusivamente ad una semplice raffia con secondo piano di affondamento.
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8 Trascorrendo ora all'esame del secondo punto oggetto di doglianza (asserito colpevole ritardo tra l'intervento di colecistectomia e il successivo reintervento), il collegio peritale ha esaminato il quadro clinico post-operatorio del paziente quale risulta dalla documentazione sanitaria in atti.
Dai dati emocromocitometrici risulta che il giorno successivo all'intervento di colecistectomia, ovvero il 9.11.2013, si osservava una modesta leucocitosi che poteva essere ragionevolmente correlata alla procedura operatoria. Tale leucocitosi tuttavia recedeva immediatamente, rientrando nei limiti già il giorno 11.11.2013. Nei giorni seguenti non si registrava leucocitosi fino al 14.11.2013, giorno del reintervento. Ne consegue che i dati emocromocitometrici non erano indicativi di una possibile perforazione addominale in atto.
Quanto ai dati clinici relativi al periodo post-operatorio, in data 12.11.2013 era rilevata la “presenza di piastrone iperemico e dolente in regione meso-ipograstrica (…) richiesta TC addominale con mdc”.
Veniva pertanto seguita la TC richiesta, il cui referto confermava la presenza di una infiltrazione dei piani della parete addominale con due sottostanti minute raccolte di fluidi. Osservano i consulenti che non essendo descritta la presenza di liquido libero endoperitoneale, la perforazione intestinale non era ancora a tutto spessore di parete, ditalché poteva essere esclusa una acuzie addominale.
Nondimeno, poiché successivamente l'infiltrazione di liquidi non accenna a risolversi, si procedeva il
14.11.2013 al reintervento, nel corso del quale si evidenziava la minuscola lesione intestinale che veniva riparata.
Dunque, conclusivamente, non sono rilevabili elementi di censura nemmeno avuto riguardo alla gestione post-operatoria dell'intervento di colecistectomia.
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Si può infine passare alla trattazione dell'ultimo punto oggetto di censura.
Secondo il consulente di parte degli attori, le infezioni manifestatesi durante la degenza presso l'ospedale Santo Spirito e le intense cure farmacologiche somministrate, avrebbero determinato nel sig. una protratta e ingravescente immunodepressione che avrebbe a sua volta favorito Per_1
l'insorgenza della leucemia acuta monoblastica (causa del suo decesso).
Sul punto il collegio peritale ha anzitutto osservato che l'aggravamento del quadro cardio respiratorio successivo al reintervento, dovuto ad infezioni da ceppi multipli, va imputato alle già precarie condizioni del paziente, tanto che, correttamente, i sanitari del P.O. S. Spirito lo traferirono,
9 fin dal 29 novembre successivo, presso il Reparto di Rianimazione del Policlinico Universitario
Agostino Gemelli, con diagnosi di sepsi e insufficienza respiratoria in quanto, stante la grave condizione di insufficienza respiratoria, necessitava di ossigenazione extracorporea.
Quanto alla leucemia, essi hanno soggiunto che la causa principale della leucemia mieloide acuta sono mutazioni genetiche (in particolar modo traslocazioni) nelle cellule staminali del midollo osseo che porta, come conseguenza, alla formazione di globuli bianchi afunzionali a crescita incontrollata.
La crescita incontrollata dei globuli bianchi causa una diminuzione nel numero dei globuli rossi e delle piastrine che produce i sintomi tipici della leucemia. Tuttavia non si conosce la causa principale che porta alla formazione delle mutazioni a livello del DNA delle cellule staminali implicate nella malattia, anche se sono noti alcuni fattori di rischio che possono aumentare il rischio di sviluppare tale patologia, ovvero: esposizione a radiazioni, chemioterapia o radioterapia, alcune malattie genetiche, precedenti malattie del sangue, esposizione a benzene. In conclusione, la relazione ha ritenuto che non sia possibile individuare alcuna correlazione, nesso causale o concausale, tra le problematiche infettive occorse presso il Presidio Ospedaliero S. Spirito 1- e men che CP_9
meno tra l'operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente - e lo sfortunato sviluppo successivo della malattia leucemica che ha condotto alla morte il Sig. . Persona_1
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Osserva a questo punto il Tribunale che le risultanze della consulenza tecnica possono essere ampiamente condivise.
Come si è visto, vero è che nel corso dell'intervento di colecistectomia si verificò una minuscola lesione di un tratto intestinale, ma non sembra che ciò sia stato dovuto a condotta colposa dei sanitari, anche considerando appunto la levità della lesione e il fatto che tali lesioni ben possono verificarsi nel corso di interventi del genere. In ogni caso la perforazione in questione fu risolta nel successivo reintervento del 14.11.2013 con suturazione del tratto interessato e senza necessità di resezione.
Nessuna negligenza da parte del personale medico e quindi nessun ritardo ingiustificato si registrò poi tra l'intervento di colecistectomia dell'8.11.2024 e il successivo reintervento del 14.11.2024, poiché la sintomatologia e l'osservazione clinica del paziente, nei primi giorni successivi al primo intervento, non era tale da evidenziare la perforazione. I sanitari seguirono efficacemente il sig.
10 nel decorso post-operatorio e fecero anche eseguire una TC addome non risolutiva. Solo Per_1
dopo aver constatato che la presenza del piastrone iperemico e dolente in regione meso-ipograstrica non accennava a regredire, optarono per il nuovo intervento, provvedendo alla suturazione della piccola lesione e alla risoluzione della problematica.
Infine, per quanto concerne l'ultimo profilo, va anzitutto rammentato che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (restando indifferente che la struttura sia pubblica o privata) per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; n. 975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova del nesso causale tra le infezioni contratte dal de cuius successivamente al reintervento del 14.11.2013 e la leucemia che ne ha provocato il decesso. In particolare, il nesso eziologico tra l'indebolimento dello stato di salute del paziente per effetto delle infezioni contratte nel post-operatorio e la patologia leucemica, insorta diversi mesi più tardi, è stata meramente allegata, senza fornire a supporto di tale asserzione alcuno studio scientifico che convalidasse l'ipotesi.
D'altro canto, a fronte di tale carenza probatoria, che incide negativamente sulla pretesa attorea, il collegio peritale ha precisato in sede di risposta alle osservazioni pervenute – con argomentazioni che si palesano del tutto condivisibili – che le supposizioni degli attori si scontrano apertamente con i criteri medico-legali generalmente riconosciuti in materia di nesso causale. In particolare, essi hanno riscontrato precise criticità quanto al criterio cronologico (poiché la leucemia è stata diagnosticata ben 12 mesi dopo l'intervento in questione, quando peraltro erano decorsi 6 mesi dalla dimissione del paziente dalla casa di cura Villa delle Querce di Nemi, dove aveva seguito con ottimi risultati un periodo di riabilitazione), al criterio della idoneità lesiva e dell'efficienza quantitativa e qualitativa (le infezioni non furono sufficienti a causare la patologia non essendo descritti in letteratura casi di leucemia acuta monoblastica conseguenti a infezioni ospedaliere), al criterio della continuità fenomenica (le complicanze relative all'intervento di colecistectomia erano state tutte risolte) al criterio di probabilità statistica (non esistono dati statistici che correlino le infezioni alla insorgenza di leucemia).
11 In definitiva, come afferma il collegio peritale:
“la Leucemia Monoblastica Acuta che determinò in data 19 febbraio 2015, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietico, il decesso del fu non può essere considerata come Persona_1
postumo ricollegabile, nel rispetto dei criteri del nesso di causalità, né agli interventi dell'8 e del 14 novembre 2013 né all'infezione polmonare contratta successivamente … il decesso del Fu Persona_1
avvenuto il 19 febbraio 2015 presso il Policlinico Gemelli di Roma, fu dovuto a Leucemia
[...]
Monoblastica Acuta, diagnosticatagli dai sanitari del predetto Policlinico nel settembre 2014, in quanto, nonostante i cicli di chemioterapia effettuati ed il successivo trapianto di cellule staminali emopoietiche, stanti l'età, il sesso e gli altri parametri descritti nelle considerazioni specialistiche, la prognosi fu comunque infausta”.
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Le domande attoree vanno, pertanto, tutte disattese.
Le spese di CTU rimangono a carico degli attori.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dagli attori , , Parte_9 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
- per l'effetto, condanna gli attori , , e Parte_9 Parte_2 Parte_3
, al pagamento delle spese legali in favore della in persona del legale Parte_4 Pt_5
rappresentante pro-tempore, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge Iva e Cpa;
12 - pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia Sarnataro, in qualità di GOP.
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