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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4849/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Piera Merlino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2215/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2
espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, avendo riscontrato un quadro patologico meno grave di quello allegato in ricorso. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il
18 settembre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “Ipertensione arteriosa, Diabete, Spondilo-discoartrosi e gonartrosi a moderata incidenza funzionale” patologie che tuttavia nel complesso non ne riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “Con riferimento alle diagnosi riconosciute in sede di accertamento dell'invalidità civile (poliartropatia degenerativa a lieve / moderata incidenza funzionale), alla luce dell'esame obiettivo nel quale ho descritto: “Soggetto normotipo in buone condizioni di salute generali. Apparato osteoarticolare: masse muscolari tonico-trofiche, modesta limitazione funzionale al rachide lombare con movimenti limitati ai gradi estremi. Dolori alle ginocchia ai gradi estremi di flessione sotto carico. Qualche scroscio articolare” le valutazioni funzionali risultano in linea con quelle della CML dell' anzi sopravvalutate. CP_1
L'attività lavorativa di un dipendente presso una macelleria sottende la necessità di passare molto tempo in piedi ed il sollevamento e trasporto di pesi ma la lieve/moderata limitazione pluriarticolare non controindica le attività lavorative. … Il periziato assume normale terapia antipertensiva, dagli atti non presenta segni di scompenso, l'attività cardiaca è ritmica, la pressione arteriosa 140/80 mm/Hg, non si evidenziano edemi declivi, non lamenta affanno. Gli emitoraci sono simmetrici e normo espansibili con gli atti del respiro. Il respiro aspro è quello di un forte fumatore. … Tra le altre patologie denunciate il
Diabete è ben compensato dalla terapia farmacologica con ipoglicemizzanti orali, non vi sono complicanze, il soggetto non è sovrappeso. Lo stato psichico è integro.”. Ha concluso sostenendo che “Il requisito medico legale per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge
222/1984, è che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. Nel caso in esame il periziato e affetto artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale, sottoposto a interventi chirurgici per fimosi. E' affetto da diabete ed ipertensione ben trattati farmacologicamente. Soffre di depressione.
In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile (il soggetto è stato giudicato invalido al 75%).
Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato.
Tutte queste risultano essere affezioni comuni, e comunque di grado lieve-medio ed a lieve incidenza funzionale, e non controindicano nello specifico la sua attività lavorativa che da diversi anni è quella di macellaio.
Può concludersi le patologie sopra descritte determinano nel ricorrente una riduzione della capacità lavorativa specifica (macellaio) da quantificare in misura certamente inferiore ai 2/3.
Per quanto sopra esposto … Riteniamo che le stesse NON SIANO tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L. 222/84).”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
3.1.- Quanto all'eccepita nullità della consulenza svolta nella prima fase è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.. (v. Cass. n. 16196/2023).
Nella specie il vizio è stato sanato nell'ambito del successivo giudizio di opposizione.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro