Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Decreto presidenziale 30 gennaio 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Parere definitivo 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02589/2025REG.PROV.COLL.
N. 00265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2025, proposto da
UN RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Tripodi, con domicilio eletto presso il suo studio in S. Eufemia D'Aspromonte, corso Umberto i 213;
contro
Comando Generale Guardia di Finanza, Commissione per l'Accesso Ai Documenti Amministrativi, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione quarta – n. 16917 del 30 settembre 2024, resa tra le parti, in materia di accesso agli atti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Pres. Oberdan Forlenza; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto presidenziale 30 gennaio 2025 n. 68 è stata rilevata la tardività del deposito del ricorso, avvenuta in data 13 gennaio 2025, ovvero oltre il termine (dimidiato) di quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione, risalente al 23 dicembre 2024;
Di tale circostanza e della possibilità di definizione immediata della controversia ex art. 72bis c.p.a. l’appellante è stato reso edotto con il decreto innanzi citato. Né le parti, in vista dell’udienza in camera di consiglio, hanno sollevato alcuna eccezione.
DIRITTO
Alla luce di quanto innanzi esposto, il Collegio non può che dichiarare l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività del deposito, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. A)e 87, co.3, c.p.a.
Stante la natura della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO