Articolo 214 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 188Articolo 188 bis
Versione
30 giugno 2015
Art. 214-bis. (( (Potere di indirizzo) )) (( 1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, puo' impartire all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le societa' di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. La societa' controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle societa' di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.
3. Gli amministratori delle societa' di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla societa' controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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