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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 26785/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma (C.F. ) in P.IVA_3 persona del procuratore pro tempore difesi ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTI
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario All'udienza del 13.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 19.4.23, depositato il 24.4.23 e in tale data notificato, nel procedimento
R.G.P.M. 39003/15 – R.G. Dib. 19652/17. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia, in data 27.4.17, dalla Guardia di Finanza 2 mc di merce in sequestro, e di aver richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 3.817,00 oltre Iva, comprensivi di euro 25,00 richiesti per il servizio di trasporto dei beni e di chiamata, compenso calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati emesse
1 dall' , applicate dal custode, nonché dalla Prefettura, dalla Controparte_2
Camera di Commercio e da vari Tribunali. Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 418,16, oltre iva, tramite applicazione del protocollo del 17.7.13, a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della
Repubblica, mediante il quale, per i reperti privi di valore commerciale, si è tenuto conto sia del parametro dell'ingombro, sia di quello del decorso del tempo. Nello specifico, la società ricorrente sostiene che il predetto protocollo non abbia valore di fonte del diritto, non provenendo da organi investiti di competenza normativa, né valore negoziale, non essendo stato concordato dalle parti interessate, mentre le tariffe dell' prot. 1233/02, depositate in atti, da tempo Controparte_2 sono applicate dal custode, dalla , dalla Camera di Commercio e dai vari CP_3
Tribunali per cui essa presta la propria attività di custode, potendo essere riconosciute quale uso locale ex art. 58 del Testo Unico delle Spese di Giustizia. Si sono costituiti il e la eccependo, Controparte_1 Controparte_4 in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avversario, avendo ad oggetto un decreto annullato, in quanto sostituito dal decreto del 27.3.23, mai impugnato;
i resistenti hanno, poi, contestato le ragioni della parte ricorrente, ritenendo che debba farsi applicazione di criteri equitativi e, quindi, del Protocollo suddetto;
in particolare, si deduce che la , con nota Prot. N. 2018/4062/DRCUD del Controparte_2
26.4.2018 e con nota Prot. N. 2018/4759/DRCUD del 16.5.2018, abbia chiarito che il prospetto riportante la dicitura “tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati”, identificato con il n. di protocollo 1233/02, era stato emesso solo per riscontrare una istanza della Prefettura – U.T.G. di Roma e precisamente quella di specificare le tariffe di custodia da applicare, per l'anno 2002, ai sequestri amministrativi aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli e che i valori della custodia per le merci, pure indicati nella tabella, facevano riferimento esclusivamente al caso, del tutto residuale, in cui all'interno dei veicoli oggetto di fermo o di confisca si rinvenissero delle merci;
inoltre, l' , nella nota del 16.5.2018, Controparte_2 precisava ulteriormente che ciò riguardava i soli veicoli pervenuti in proprietà allo Stato per effetto di provvedimenti di confisca assunti dalle Prefetture per infrazione al codice della strada. Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo il l'unico legittimo contraddittore in CP_4 Controparte_1 materia di spese di giustizia (cfr. Cass. 21/02/2023, n. 5318; Cass. 29/01/2019, n. 2517). Va, poi, respinta l'eccezione sollevata in via preliminare da parte resistente, circa l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata prodotto il decreto di liquidazione successivo a quello impugnato. Nel merito, si concorda con parte ricorrente circa il fatto che il protocollo del 17/7/2013 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Roma non possiede valore normativo o negoziale e non può costituire
2 parametro valido per la liquidazione dell'indennità, affermazione confermata in sede di legittimità (v. Cass. 11553/2019). Va ricordato, poi, che l'art. 58, II comma del DPR 115/02 prevede che: “L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”. Le tabelle suddette sono state predisposte con decreto n. 265 del 2006, solamente avendo riguardo alla custodia dei veicoli e dei natanti, rinviando, per le altre categorie di beni, diverse da quest'ultime, agli usi locali.
Auspicando un intervento normativo che definisca i criteri di liquidazione dei compensi nella materia de quo, stante la mole di contenzioso che negli anni si è instaurato sul punto, deve sottolinearsi come l'uso normativo richiede, ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”); con specifico riferimento alla materia in questione, però, la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario, ma il Controparte_2 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016). Inoltre, l'onere di fornire la prova dell'uso spetta a chi ne invoca l'applicazione, in quanto sussiste l'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi (v. Cass. 11553/2019, 5496/2021). Nell'ambito del potere di rivalutazione del compenso di cui è investito il giudice della opposizione, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto nel presente procedimento, non essendo sufficiente la produzione di alcuni provvedimenti della Camera di Commercio e di alcune decisioni giudiziarie che hanno applicato tale tariffa;
in primo luogo, perché non si prova la applicazione costante e reiterata, considerando che i provvedimenti della Camera di Commercio allegati sono solo 2 e Part che vi sono decisioni della anche difformi, come emerge dallo stesso decreto impugnato e dalle decisioni allegate dalle resistenti;
in secondo luogo, l'uso normativo
3 presuppone un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo di tutti gli operatori del settore e tali non possono essere considerati la sola Camera di Commercio e alcuni appartenenti all'autorità giudiziaria, mentre è significativo che proprio la amministrazione che ha emanato le tariffe, nelle note sopra indicate, abbia specificato che la tariffa in questione era da applicare solo alle merci rinvenute nei veicoli. In relazione, poi, alle recenti sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse sul punto, ammettendo la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell' (cfr. Cass. 2789/23; Controparte_2
2507/22; 24933/20), deve evidenziarsi come, dalle rispettive motivazioni, non possa desumersi in quale modo, nelle singole cause di merito, il custode abbia fornito la prova dell'uso, mentre deve escludersi, come detto, che nel presente procedimento l'onere sia stato adempiuto.
In assenza della prova della esistenza di un uso locale e dovendo, comunque, procedersi ad una liquidazione, questo giudice ritiene di poter applicare l'art. 12 delle preleggi che, in assenza di una precisa disposizione normativa, prevede la applicazione analogica per casi simili o materie analoghe.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che anche le tabelle ministeriali di cui al citato D.M. n. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione, ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia (v. Cass. nn. 25536/2022; 21889/22; 18367/23; 35312/23; 19301/23). Inoltre, vanno segnalate alcune decisioni della Corte di Appello di Roma, che hanno ritenuto, nella materia in oggetto, applicabile analogicamente il principio espresso dall'art. 3 del DM 265/06 e dall'art. 59 del dpr 115/02, sulla riduzione percentuale dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (sent. nn. 2753/23;
2734/23; 2959/23); percentuali di riduzione che si applicano a prescindere dall'accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc). Andando oltre in questo ragionamento, questo giudice ritiene che, pur in assenza di una effettiva similitudine fisica dei beni, per applicazione analogica, per ogni metro cubo di merce, possa tenersi conto della indennità prevista per i beni indicati nelle tabelle che abbiano, per fatto notorio, un ingombro simile, ossia i ciclomotori (calcolando le dimensioni medie di un ciclomotore pari a 1,80X0,70X0,90 cm, come evincibile dalle schede tecniche dei vari modelli sul mercato).
L'impossibilità di applicare criteri equitativi, impedisce di considerare che, a differenza dei sequestri di veicoli e natanti, in questo caso, si tratti di merce contraffatta, di nessun valore commerciale e destinata alla distruzione, con conseguente minor aggravio, in relazione agli oneri di custodia;
tuttavia, appare evidente come l'utilizzo delle tariffe elaborate per i veicoli, secondo i criteri dell'art. 59
4 dpr 115/02, che contemperano la necessaria remunerazione dell'attività del custode con la natura pubblicistica dell'incarico e lo stato di conservazione del bene, rispondano maggiormente alla ratio di principi fondamentali quali il contenimento della spesa pubblica e il contrasto ad ipotesi di ingiustificato arricchimento, in relazione ad una attività che, nel caso di specie, si è concretizzata nella mera messa a disposizione di uno spazio fisico, più che in una reale attività di conservazione. Ciò premesso, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 265/06 per il periodo dal 27.4.17 al 22.12.22 per la custodia in area coperta e chiusa (come si evince dal verbale di notifica e revoca giudiziale di custodia redatto dalla Guardia di Finanza, all. 1) di merce avente ingombro di 2 mc, porterebbe alla liquidazione di un compenso di euro 2.962,28, oltre IVA (compenso per 2 mc X 5 anni e 239 gg X 2).
Per il trasporto, non potrà liquidarsi alcuna somma, anche al fine di evitare duplicazioni di spesa, considerando che non è stata fornita la prova dell'utilizzo esclusivo di un veicolo solo per la merce in questione, da parte del custode ed è plausibile supporre che vi sia stato trasporto cumulativo di più merce, le cui spese potrebbero essere state richieste e liquidate in altro procedimento. Le spese seguiranno la soccombenza, anche se il mancato accoglimento delle argomentazioni del ricorrente, ne giustifica la compensazione al 50%, in relazione alla posizione del , con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 CP_1 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione della;
Controparte_4
2)) in riforma del decreto impugnato, liquida al custode per l'attività di cui è causa, il compenso di euro 2.962,28, oltre Iva;
3) condanna il alla rifusione del 50% delle spese di lite della Controparte_1 ricorrente, che liquida ex DM 55/14 in euro 426,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 125,00 per spese, da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Roma, 7.1.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
5
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 15 d. lgs. 150/11 e art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 26785/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Fabio Calò RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma (C.F. ) in P.IVA_3 persona del procuratore pro tempore difesi ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTI
Oggetto: opposizione liquidazione compensi del custode giudiziario All'udienza del 13.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art. 170 CU 115/2002 proposto dalla avverso il decreto di liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività svolta quale custode giudiziario, emesso dal Tribunale penale di Roma in data 19.4.23, depositato il 24.4.23 e in tale data notificato, nel procedimento
R.G.P.M. 39003/15 – R.G. Dib. 19652/17. In particolare, la parte ricorrente segnala di aver ricevuto in custodia, in data 27.4.17, dalla Guardia di Finanza 2 mc di merce in sequestro, e di aver richiesto il compenso per la custodia nella misura di euro 3.817,00 oltre Iva, comprensivi di euro 25,00 richiesti per il servizio di trasporto dei beni e di chiamata, compenso calcolato sulla base delle tariffe di custodia giornaliere da applicarsi ai beni mobili sequestrati emesse
1 dall' , applicate dal custode, nonché dalla Prefettura, dalla Controparte_2
Camera di Commercio e da vari Tribunali. Impugna, quindi, il decreto di liquidazione sopra indicato con il quale è stata liquidata la minor somma di euro 418,16, oltre iva, tramite applicazione del protocollo del 17.7.13, a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della
Repubblica, mediante il quale, per i reperti privi di valore commerciale, si è tenuto conto sia del parametro dell'ingombro, sia di quello del decorso del tempo. Nello specifico, la società ricorrente sostiene che il predetto protocollo non abbia valore di fonte del diritto, non provenendo da organi investiti di competenza normativa, né valore negoziale, non essendo stato concordato dalle parti interessate, mentre le tariffe dell' prot. 1233/02, depositate in atti, da tempo Controparte_2 sono applicate dal custode, dalla , dalla Camera di Commercio e dai vari CP_3
Tribunali per cui essa presta la propria attività di custode, potendo essere riconosciute quale uso locale ex art. 58 del Testo Unico delle Spese di Giustizia. Si sono costituiti il e la eccependo, Controparte_1 Controparte_4 in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avversario, avendo ad oggetto un decreto annullato, in quanto sostituito dal decreto del 27.3.23, mai impugnato;
i resistenti hanno, poi, contestato le ragioni della parte ricorrente, ritenendo che debba farsi applicazione di criteri equitativi e, quindi, del Protocollo suddetto;
in particolare, si deduce che la , con nota Prot. N. 2018/4062/DRCUD del Controparte_2
26.4.2018 e con nota Prot. N. 2018/4759/DRCUD del 16.5.2018, abbia chiarito che il prospetto riportante la dicitura “tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati”, identificato con il n. di protocollo 1233/02, era stato emesso solo per riscontrare una istanza della Prefettura – U.T.G. di Roma e precisamente quella di specificare le tariffe di custodia da applicare, per l'anno 2002, ai sequestri amministrativi aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli e che i valori della custodia per le merci, pure indicati nella tabella, facevano riferimento esclusivamente al caso, del tutto residuale, in cui all'interno dei veicoli oggetto di fermo o di confisca si rinvenissero delle merci;
inoltre, l' , nella nota del 16.5.2018, Controparte_2 precisava ulteriormente che ciò riguardava i soli veicoli pervenuti in proprietà allo Stato per effetto di provvedimenti di confisca assunti dalle Prefetture per infrazione al codice della strada. Ciò premesso, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , essendo il l'unico legittimo contraddittore in CP_4 Controparte_1 materia di spese di giustizia (cfr. Cass. 21/02/2023, n. 5318; Cass. 29/01/2019, n. 2517). Va, poi, respinta l'eccezione sollevata in via preliminare da parte resistente, circa l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata prodotto il decreto di liquidazione successivo a quello impugnato. Nel merito, si concorda con parte ricorrente circa il fatto che il protocollo del 17/7/2013 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica di Roma non possiede valore normativo o negoziale e non può costituire
2 parametro valido per la liquidazione dell'indennità, affermazione confermata in sede di legittimità (v. Cass. 11553/2019). Va ricordato, poi, che l'art. 58, II comma del DPR 115/02 prevede che: “L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali”. Le tabelle suddette sono state predisposte con decreto n. 265 del 2006, solamente avendo riguardo alla custodia dei veicoli e dei natanti, rinviando, per le altre categorie di beni, diverse da quest'ultime, agli usi locali.
Auspicando un intervento normativo che definisca i criteri di liquidazione dei compensi nella materia de quo, stante la mole di contenzioso che negli anni si è instaurato sul punto, deve sottolinearsi come l'uso normativo richiede, ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”); con specifico riferimento alla materia in questione, però, la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l' abbia predisposto il tariffario, ma il Controparte_2 fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n. 752/2016). Inoltre, l'onere di fornire la prova dell'uso spetta a chi ne invoca l'applicazione, in quanto sussiste l'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi (v. Cass. 11553/2019, 5496/2021). Nell'ambito del potere di rivalutazione del compenso di cui è investito il giudice della opposizione, si ritiene che tale onere non sia stato soddisfatto nel presente procedimento, non essendo sufficiente la produzione di alcuni provvedimenti della Camera di Commercio e di alcune decisioni giudiziarie che hanno applicato tale tariffa;
in primo luogo, perché non si prova la applicazione costante e reiterata, considerando che i provvedimenti della Camera di Commercio allegati sono solo 2 e Part che vi sono decisioni della anche difformi, come emerge dallo stesso decreto impugnato e dalle decisioni allegate dalle resistenti;
in secondo luogo, l'uso normativo
3 presuppone un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo di tutti gli operatori del settore e tali non possono essere considerati la sola Camera di Commercio e alcuni appartenenti all'autorità giudiziaria, mentre è significativo che proprio la amministrazione che ha emanato le tariffe, nelle note sopra indicate, abbia specificato che la tariffa in questione era da applicare solo alle merci rinvenute nei veicoli. In relazione, poi, alle recenti sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse sul punto, ammettendo la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell' (cfr. Cass. 2789/23; Controparte_2
2507/22; 24933/20), deve evidenziarsi come, dalle rispettive motivazioni, non possa desumersi in quale modo, nelle singole cause di merito, il custode abbia fornito la prova dell'uso, mentre deve escludersi, come detto, che nel presente procedimento l'onere sia stato adempiuto.
In assenza della prova della esistenza di un uso locale e dovendo, comunque, procedersi ad una liquidazione, questo giudice ritiene di poter applicare l'art. 12 delle preleggi che, in assenza di una precisa disposizione normativa, prevede la applicazione analogica per casi simili o materie analoghe.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che anche le tabelle ministeriali di cui al citato D.M. n. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione, ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia (v. Cass. nn. 25536/2022; 21889/22; 18367/23; 35312/23; 19301/23). Inoltre, vanno segnalate alcune decisioni della Corte di Appello di Roma, che hanno ritenuto, nella materia in oggetto, applicabile analogicamente il principio espresso dall'art. 3 del DM 265/06 e dall'art. 59 del dpr 115/02, sulla riduzione percentuale dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene (sent. nn. 2753/23;
2734/23; 2959/23); percentuali di riduzione che si applicano a prescindere dall'accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc). Andando oltre in questo ragionamento, questo giudice ritiene che, pur in assenza di una effettiva similitudine fisica dei beni, per applicazione analogica, per ogni metro cubo di merce, possa tenersi conto della indennità prevista per i beni indicati nelle tabelle che abbiano, per fatto notorio, un ingombro simile, ossia i ciclomotori (calcolando le dimensioni medie di un ciclomotore pari a 1,80X0,70X0,90 cm, come evincibile dalle schede tecniche dei vari modelli sul mercato).
L'impossibilità di applicare criteri equitativi, impedisce di considerare che, a differenza dei sequestri di veicoli e natanti, in questo caso, si tratti di merce contraffatta, di nessun valore commerciale e destinata alla distruzione, con conseguente minor aggravio, in relazione agli oneri di custodia;
tuttavia, appare evidente come l'utilizzo delle tariffe elaborate per i veicoli, secondo i criteri dell'art. 59
4 dpr 115/02, che contemperano la necessaria remunerazione dell'attività del custode con la natura pubblicistica dell'incarico e lo stato di conservazione del bene, rispondano maggiormente alla ratio di principi fondamentali quali il contenimento della spesa pubblica e il contrasto ad ipotesi di ingiustificato arricchimento, in relazione ad una attività che, nel caso di specie, si è concretizzata nella mera messa a disposizione di uno spazio fisico, più che in una reale attività di conservazione. Ciò premesso, l'applicazione delle tariffe di cui al DM 265/06 per il periodo dal 27.4.17 al 22.12.22 per la custodia in area coperta e chiusa (come si evince dal verbale di notifica e revoca giudiziale di custodia redatto dalla Guardia di Finanza, all. 1) di merce avente ingombro di 2 mc, porterebbe alla liquidazione di un compenso di euro 2.962,28, oltre IVA (compenso per 2 mc X 5 anni e 239 gg X 2).
Per il trasporto, non potrà liquidarsi alcuna somma, anche al fine di evitare duplicazioni di spesa, considerando che non è stata fornita la prova dell'utilizzo esclusivo di un veicolo solo per la merce in questione, da parte del custode ed è plausibile supporre che vi sia stato trasporto cumulativo di più merce, le cui spese potrebbero essere state richieste e liquidate in altro procedimento. Le spese seguiranno la soccombenza, anche se il mancato accoglimento delle argomentazioni del ricorrente, ne giustifica la compensazione al 50%, in relazione alla posizione del , con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 CP_1 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplificazione processuale.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione della;
Controparte_4
2)) in riforma del decreto impugnato, liquida al custode per l'attività di cui è causa, il compenso di euro 2.962,28, oltre Iva;
3) condanna il alla rifusione del 50% delle spese di lite della Controparte_1 ricorrente, che liquida ex DM 55/14 in euro 426,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 125,00 per spese, da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Roma, 7.1.25 Il Giudice
dott.ssa Barbara Affinita
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