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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 4055/2022 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Monica Fazio Parte_1
e dall'avv. Ivano Fazio, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detti difensori in Milano alla via S. Barnaba n.
30
ATTRICE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atto di citazione Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: domanda di pagamento da contratto di cessione del credito.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.11.2023.
1 FATTO E MOTIVI
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice deduceva che, in ragione di un contratto di cessione del credito ( versato in atti), è divenuta creditrice, nei confronti del ( Controparte_1
debitore ceduto) dei crediti nei confronti di quest'ultimo già vantati dalla per un Org_1
importo complessivamente pari ad euro 12.794,10; che detta cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto e che la stessa aveva ad oggetto i crediti in essa precisamente elencati, giusta indicazione delle relative fatture di riferimento, crediti sorti in ragione di forniture effettuate in favore del debitore ceduto;
tutto ciò premesso, chiedeva condannarsi il al pagamento, in Controparte_1
proprio favore, quale cessionaria dei crediti, della somma di euro 12.794,10, con vittoria di spese.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, restava contumace, di tal che il precedente istruttore, con ordinanza del 24.2.2023, ne dichiarava la contumacia;
all'udienza del
27.1.2023 la causa veniva riservata in decisione, con la concessione del termine ( di gg. 60) ex art.190
cpc.
Orbene, nelle more del giudizio, parte attrice dava atto ( v. pag. 2 della comparsa conclusionale)
dell'avvenuto pagamento, in suo favore, da parte del debitore ceduto, della minor somma di euro
12.231,20; nondimeno, insisteva nelle proprie richieste, chiedendo decidersi la causa ( secondo il principio della cd. soccombenza virtuale).
Nel merito, la domanda, come anticipato, è fondata e merita pregio, in ragione di quanto di seguito precisato.
È noto, infatti, che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità ( v. Cass. n. 8145/2009), la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita,
2 donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può
anche non essere indicata nello stesso negozio;
pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
incombe, di contro, sul debitore ceduto indagare non soltanto sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma anche dimostrare l'inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione ( v. cass. n. 11073/2002).
Ancora, si è precisato che il cessionario di un credito, che agisca nei confronti del debitore ceduto, è
tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del
09/07/2018; App. Venezia 18/05/2023).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, va rilevato che l'odierna attrice ha ritualmente versato in atti sia la copia del contratto di cessione, datato 29.6.2022, sia prova dell'avvenuta notifica di detta cessione al debitore ceduto, perfezionatasi, a mezzo PEC, in data 6.7.2022; né, d'altro canto, il debitore ceduto ( contumace) ha in alcun modo contestato l'esistenza dei crediti oggetto della cessione de quo.
Nondimeno, lo stesso giudice di legittimità ha chiarito, sul punto, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione del credito,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5/11/2020, n. 24798 – Cass. 4/9/2023, n.
25706); dunque, salvo il caso del riconoscimento, occorre che il cessionario fornisca prova documentale della propria legittimazione e titolarità del credito, di tal che oggetto di indagine e prova è l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, quindi, della corrispondenza tra le caratteristiche del
3 credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione, così da potervelo ricondurre.
A tal fine, tuttavia, secondo ormai granitica giurisprudenza di legittimità (Cass. 10200/21, 17110/19,
15884/19, 31188/17), non è necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, allorché gli elementi presi in considerazione consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
è, a ben vedere, quanto può rilevarsi nel caso di specie, in cui, come sopra precisato, in allegato all'atto di cessione sono analiticamente indicate ( con specificazione del numero e della data di emissione) le fatture fondanti i crediti vantati nei confronti del debitore ceduto.
In ragione di tutto quanto detto, in accoglimento della domanda attorea, la domanda di pagamento della sorta capitale ( pari ad euro 12.231,20) nonché degli interessi moratori ex artt. 2 ss. D. Lgs. 231/02
( pari ad euro 42,90) – essendo state entrambe le poste creditorie oggetto di cessione – è fondata e va accolta, salva la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere quanto alla somma di euro 12.231,20; orbene, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 42,90, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data di notifica del primo atto di messa in mora ( 6.2.2022) sino al soddisfo.
Va, da ultimo, accolta la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 520,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno da ritardo nell'adempimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/02; trattasi, invero, di una forma di risarcimento fondata sulla sussistenza di un danno presunto,
che può essere escluso dalla dimostrazione, da parte del debitore, della non imputabilità
dell'inadempimento ( v. Trib. Milano, decreto del 17.11.2025), prova del tutto assente nel caso di specie, stante la contumacia del convenuto.
Anche su detta somma di euro 520,00 decorreranno gli interessi legali codicistici, dalla data di notifica del primo atto di messa in mora ( 6.2.2022) sino al soddisfo.
4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ( virtuale), ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum, in ragione dello scaglione di riferimento da €
5.200,00 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, nonché della contumacia del convenuto, si giustifica, ad avviso di chi scrive, l'applicazione dei valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, relativamente alla domanda di pagamento della somma di euro 12.231,20;
2) Accoglie la restante domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in pers. del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della , in pers. del legale rapp.te p.t., della Parte_1
somma di euro 562,90, oltre interessi legali codicistici decorrenti dal 6.2.2022 sino al soddisfo;
3) Condanna il in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in pers. del legale rapp.te p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si Pt_1
liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi,
oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 5.2.2024
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 4055/2022 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Monica Fazio Parte_1
e dall'avv. Ivano Fazio, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detti difensori in Milano alla via S. Barnaba n.
30
ATTRICE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atto di citazione Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: domanda di pagamento da contratto di cessione del credito.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.11.2023.
1 FATTO E MOTIVI
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice deduceva che, in ragione di un contratto di cessione del credito ( versato in atti), è divenuta creditrice, nei confronti del ( Controparte_1
debitore ceduto) dei crediti nei confronti di quest'ultimo già vantati dalla per un Org_1
importo complessivamente pari ad euro 12.794,10; che detta cessione è stata regolarmente notificata al debitore ceduto e che la stessa aveva ad oggetto i crediti in essa precisamente elencati, giusta indicazione delle relative fatture di riferimento, crediti sorti in ragione di forniture effettuate in favore del debitore ceduto;
tutto ciò premesso, chiedeva condannarsi il al pagamento, in Controparte_1
proprio favore, quale cessionaria dei crediti, della somma di euro 12.794,10, con vittoria di spese.
Il convenuto, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, restava contumace, di tal che il precedente istruttore, con ordinanza del 24.2.2023, ne dichiarava la contumacia;
all'udienza del
27.1.2023 la causa veniva riservata in decisione, con la concessione del termine ( di gg. 60) ex art.190
cpc.
Orbene, nelle more del giudizio, parte attrice dava atto ( v. pag. 2 della comparsa conclusionale)
dell'avvenuto pagamento, in suo favore, da parte del debitore ceduto, della minor somma di euro
12.231,20; nondimeno, insisteva nelle proprie richieste, chiedendo decidersi la causa ( secondo il principio della cd. soccombenza virtuale).
Nel merito, la domanda, come anticipato, è fondata e merita pregio, in ragione di quanto di seguito precisato.
È noto, infatti, che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità ( v. Cass. n. 8145/2009), la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita,
2 donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può
anche non essere indicata nello stesso negozio;
pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
incombe, di contro, sul debitore ceduto indagare non soltanto sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma anche dimostrare l'inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione ( v. cass. n. 11073/2002).
Ancora, si è precisato che il cessionario di un credito, che agisca nei confronti del debitore ceduto, è
tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del
09/07/2018; App. Venezia 18/05/2023).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, va rilevato che l'odierna attrice ha ritualmente versato in atti sia la copia del contratto di cessione, datato 29.6.2022, sia prova dell'avvenuta notifica di detta cessione al debitore ceduto, perfezionatasi, a mezzo PEC, in data 6.7.2022; né, d'altro canto, il debitore ceduto ( contumace) ha in alcun modo contestato l'esistenza dei crediti oggetto della cessione de quo.
Nondimeno, lo stesso giudice di legittimità ha chiarito, sul punto, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione del credito,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5/11/2020, n. 24798 – Cass. 4/9/2023, n.
25706); dunque, salvo il caso del riconoscimento, occorre che il cessionario fornisca prova documentale della propria legittimazione e titolarità del credito, di tal che oggetto di indagine e prova è l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, quindi, della corrispondenza tra le caratteristiche del
3 credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione, così da potervelo ricondurre.
A tal fine, tuttavia, secondo ormai granitica giurisprudenza di legittimità (Cass. 10200/21, 17110/19,
15884/19, 31188/17), non è necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, allorché gli elementi presi in considerazione consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
è, a ben vedere, quanto può rilevarsi nel caso di specie, in cui, come sopra precisato, in allegato all'atto di cessione sono analiticamente indicate ( con specificazione del numero e della data di emissione) le fatture fondanti i crediti vantati nei confronti del debitore ceduto.
In ragione di tutto quanto detto, in accoglimento della domanda attorea, la domanda di pagamento della sorta capitale ( pari ad euro 12.231,20) nonché degli interessi moratori ex artt. 2 ss. D. Lgs. 231/02
( pari ad euro 42,90) – essendo state entrambe le poste creditorie oggetto di cessione – è fondata e va accolta, salva la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere quanto alla somma di euro 12.231,20; orbene, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 42,90, oltre interessi legali codicistici decorrenti dalla data di notifica del primo atto di messa in mora ( 6.2.2022) sino al soddisfo.
Va, da ultimo, accolta la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 520,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno da ritardo nell'adempimento ex art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/02; trattasi, invero, di una forma di risarcimento fondata sulla sussistenza di un danno presunto,
che può essere escluso dalla dimostrazione, da parte del debitore, della non imputabilità
dell'inadempimento ( v. Trib. Milano, decreto del 17.11.2025), prova del tutto assente nel caso di specie, stante la contumacia del convenuto.
Anche su detta somma di euro 520,00 decorreranno gli interessi legali codicistici, dalla data di notifica del primo atto di messa in mora ( 6.2.2022) sino al soddisfo.
4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ( virtuale), ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum, in ragione dello scaglione di riferimento da €
5.200,00 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, nonché della contumacia del convenuto, si giustifica, ad avviso di chi scrive, l'applicazione dei valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, relativamente alla domanda di pagamento della somma di euro 12.231,20;
2) Accoglie la restante domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in pers. del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della , in pers. del legale rapp.te p.t., della Parte_1
somma di euro 562,90, oltre interessi legali codicistici decorrenti dal 6.2.2022 sino al soddisfo;
3) Condanna il in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in pers. del legale rapp.te p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si Pt_1
liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi,
oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 5.2.2024
Il giudice
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