Ordinanza cautelare 17 marzo 2021
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/04/2025, n. 8453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8453 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01835/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2021, proposto da
TA RD, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nazzano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del 9 gennaio 2021 prot.73 emessa dal Comune di Nazzano e del provvedimento di rigetto prot. 71 del 9 gennaio 2021 dell’istanza ad integrazione e rettifica della domanda di condono e di ogni altro atto connesso presupposto e complementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2021 e depositato il 16 febbraio 2021, TA RD ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione di legge - Vizi formali dell’atto dell’avvio del procedimento e difetto di esplicita motivazione ”) e con il secondo (rubricato “ Violazione di legge – Art. 10 l. n. 241/90 – Difetto di motivazione in ordine alle deduzioni della destinataria ”), si lamenta che “nella sostanza” il Comune resistente avrebbe violato il principio del contraddittorio, in quanto: i) nella comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe esplicitato i motivi che lo avrebbero indotto ad avviare il procedimento amministrativo nei confronti della amministrata, né avrebbe indicato la data entro la quale il detto procedimento si sarebbe dovuto concludere; ii) non avrebbe consentito l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 21 gennaio 2021; iii) non avrebbe esaminato le puntuali osservazioni comunicate dalla ricorrente all’amministrazione in fase istruttoria. Con il medesimo mezzo, si rappresenta, altresì, che “ oggetto dei provvedimenti impugnati, sono strutture e manufatti aventi natura non residenziale, preesistenti alla data del 31 marzo 2003 e costituiti da opere costruite esclusivamente ad asservimento dell’abitazione principale, e mai contestate dal Comune fino ad ora ” (cfr. il ricorso a p. 13).
1.2. Con il terzo (rubricato “ Violazione di legge - Falsa applicazione degli artt. 3, 22 34 e 36 del d.p.r. n. 380/2001; violazione dell’art. 17, lett. c, della l.r. lazio n. 15 del 2008 - Difetto del presupposto; contraddittorietà tra risultanze istruttorie e dispositivo; errore comunque nell’istruttoria; carenza di motivazione ”), premesso di aver rappresentato già nella pendenza del procedimento che la domanda di condono fu a suo tempo presentata “ senza la dovuta perizia legata alla mancanza di competenza e/o capacità proprie di un tecnico professionista addetto ai lavori, posto che l’istanza veniva presentata autonomamente dal coniuge della signora RD, signor Claudio Di OV esercente la professione di medico chirurgo, e in quanto tale non in possesso delle capacità tecniche funzionali a comprendere la reale portata della domanda di condono edilizio ” (p. 16 del ricorso) e che pertanto la stessa, per mero errore e non già per la volontà di alterare dolosamente la realtà, non conteneva alcuni abusi, oggetto del provvedimento gravato, si deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in ragione della “sanabilità” delle opere ivi descritte, anche in ragione della loro conformità alle norme paesistiche e vincolistiche.
1.3. Con il quarto (rubricato “ Illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza ad integrazione e rettifica della domanda di condono presentata dal sig. Claudio Di OV il 10.12.2004 prot. 3675, prodotta dalla signora TA RD, assunta agli atti del comune con prot. 2055/2019 ”), si allegano le ragioni alla stregua delle quali, nella prospettazione di parte ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente rigettato l’istanza di rettifica e integrazione della domanda di condono, presentata in data 20 aprile 2019.
2. Il Comune di Nazzano non si è costituito in giudizio.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 17 marzo 2021.
4. L’appello cautelare ex art. 62 c.p.a. è stato respinto con ordinanza del 2 luglio 2021.
5. All’udienza di smaltimento del 21 febbraio 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alle opere di cui alla determinazione del Comune resistente n. 115/2021 (doc. 13 di parte ricorrente), avente ad oggetto “ Annullamento parziale in autotutela dell’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2021, prot. 73 ” e nello specifico: “ Abuso indicato al P.to 2 dell’ordinanza n. 01 del 9.1.2021 prot. 73 e precisamente portico al piano S1 posto a nord del fabbricato principale in quanto intervento assentito con autorizzazione prot. 431 del 20.2.1987 ” e “ Abuso indicato al P.to 4 dell’ordinanza n. 01 del 9.1.2021 prot. 73 e precisamente Cisterna – Riserva per impianto di irrigazione posta a nord del fabbricato principale in quanto intervento assentito con autorizzazione prot. 595 del 14.3.1986 ”.
7. Il primo motivo e il secondo motivo, che in ragione della loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
7.1. Va rammentato che l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450), sicché non era ravvisabile alcun ulteriore obbligo di motivazione in capo al Comune circa le ragioni del doveroso avvio del procedimento che ha condotto alla pronuncia dell’ordinanza di demolizione gravata.
7.2. Ciò posto, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 8, comma 2, lett. c-bis) L. 241/1990, deve essere ribadito che la mancata indicazione nell’atto recante la comunicazione dell’avvio del procedimento, di tutte le informazioni contenute nell’art. 8 della legge n. 241 del 1990 rappresenta un’ipotesi di mera irregolarità, che non inficia la validità del provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5106).
7.3. Quanto al denegato accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 21 gennaio 2021 (doc. 9 di parte ricorrente), deve evidenziarsi, per un verso, che detta richiesta è successiva all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, e dunque la mancata ostensione della documentazione con la stessa richiesta non ha effetti sulla validità di tale provvedimento e, per l’altro verso, che parte ricorrente non ha in ogni caso formulato apposita istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., nel presente giudizio.
7.4. Da ultimo, si osserva che il provvedimento impugnato dà espressamente conto nelle premesse di aver valutato le osservazioni formulate dalla ricorrente in sede procedimentale (cfr. in particolare il passaggio in cui si legge “ ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate dall’interessato per il tramite del proprio legale ”) e richiama in ogni caso la nota prot. 71 del 9 gennaio 2021 (dove il Comune ha esaminato funditus le osservazioni presentate da parte ricorrente a seguito del preavviso di rigetto rispetto all’istanza di integrazione e rettifica dell’originaria domanda di condono), avendo in tal modo assolto – a differenza di quanto si afferma in ricorso – al proprio onere motivazionale, che comunque non richiede la puntuale confutazione di ciascuno degli argomenti dispiegati dalla parte in sede procedimentale in attuazione delle proprie prerogative partecipative (cfr., in questo senso, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V s., 3 giugno 2024, n. 11260).
7.5. Del resto, le osservazioni presentate da parte ricorrente, per quanto si dirà nello scrutinio del terzo e del quarto mezzo, non hanno introdotto argomentazioni che, anche nella prospettiva dell’art. 21 octies L. 241/1990, appaiono idonee a incidere sul contenuto dispositivo dell’ordinanza gravata.
8. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro connessione, non sono fondati.
8.1. Va a questo riguardo condivisa la ratio decidendi dell’ordinanza resa in sede cautelare, secondo cui risultano ininfluenti le condizioni soggettive del compilatore dell’istanza di sanatoria, asseritamente incapace di comprendere la necessità di chiedere la sanatoria anche relativamente ai restanti abusi, né rileva l’eventuale effettiva esistenza degli abusi stessi al momento della domanda ove di questi non sia richiesta la sanatoria.
8.2. In sostanza, il fatto che la ricorrente, ovvero il coniuge di quest’ultima, non fossero edotti circa l’effettiva portata dell’istanza a suo tempo presentata nulla dimostra in ordine alla scusabilità dell’errore, così come il fatto che abbiano presentato la stessa “ in maniera repentina ed autodidatta proprio in prossimità della scadenza della domanda di condono ” (p. 16 del ricorso) nemmeno introduce alcuna allegazione circa le ragioni alla stregua delle quali la stessa e il marito non abbiano potuto presentare la domanda in tempo utile, avvalendosi della consulenza di soggetti più qualificati.
8.3. In difetto di valide ragioni atte a giustificare l’originaria incompletezza dell’istanza di condono, la motivazione del diniego opposta dal Comune (cfr. in particolare i punti 1, 2 e 3 alle pagine 2 e 3 del provvedimento n. prot. n. 71/2021 sub doc. 2 di parte ricorrente, ove si rimarca, in ogni caso, che le integrazioni ovvero le modifiche rispetto all’originaria domanda non possono ritenersi di “lieve entità”) è da ritenersi immune da vizi e dunque condivisibile.
8.4. Ne consegue che, per quanto correttamente opinato in sede di ordinanza ex art. 62 c.p.a., non è in questione la datazione del vincolo di tutela rispetto alla realizzazione delle opere per cui è controversia, ma la presentazione dell’istanza di sanatoria soltanto per uno degli abusi commessi, con conseguente assenza di titolo edilizio (o, comunque, di un’istanza di sanatoria) riferibile alle rimanenti opere, da ritenere pertanto non assentite (né oggetto di istanze di sanatoria non evase), come tali suscettibili di sanzione ripristinatoria.
8.5. In tale prospettiva, dunque, né l’astratta “sanabilità” delle opere, in assenza di rituale e tempestiva domanda di sanatoria, né la possibilità di fiscalizzare gli abusi ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001 (peraltro rappresentata solo con la memoria ex art. 73 c.p.a.) incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione – ma semmai, ove l’istanza ex art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 fosse accolta, sulla sua efficacia – con conseguente infondatezza dei rilievi sul punto svolti ad opera di parte ricorrente.
8.6. Per altro verso, va condivisa l’impostazione assunta dalla suddetta ordinanza ex art. 62 c.p.a. (anche tenendo conto della mancata formulazione di deduzioni, ad opera di parte ricorrente, che giustifichino un diverso avviso), ove si è rimarcato che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione non possono essere isolatamente considerate al fine di affermarne la natura pertinenziale e accessoria (p. 12 del ricorso, nonché p. 8 della memoria ex art. 73 c.p.a., dove peraltro si sviluppano in parte nuove censure contro l’ordinanza gravata, tardive e pertanto inammissibili: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493 e T.A.R. Catania, Sez. I, 28 settembre 2022, n. 2550) ai fini della non assoggettabilità all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 allegata da parte ricorrente.
8.6.1. Al contrario, le dette opere debbono essere riguardate – alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, il carattere abusivo delle stesse deve effettuarsi in base a una valutazione globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione (Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n.4142) – come un unicum , ossia come “ opere funzionalmente connesse, strumentali al migliore godimento dell’unità immobiliare ad uso residenziale di proprietà della ricorrente, idonee a determinare un mutamento urbanistico ed edilizio del territorio, con conseguente impossibilità di scomporre un intervento edilizio unitario in plurimi interventi (tanti quanti sono le opere in contestazione) soggetti a regimi edilizi differenti ” (cfr. l’ordinanza ex art. 62 c.p.a. del Consiglio di Stato, n. 3636/2021), per le quali era pertanto necessario l’ottenimento del permesso di costruire.
9. In conclusione, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, dovendo, per le ragioni che precedono, il ricorso essere respinto per il resto delle opere non comprese nel provvedimento in autotutela emanato dall’Amministrazione.
10. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, respingendolo per il resto.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV Ricchiuto, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | OV Ricchiuto |
IL SEGRETARIO