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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2725/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BRICCARELLO MARCO e l'Avv.
RP RI che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
, hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAVIGLIANO (CN) il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, parte II,
Serie A, dell'anno 1971; - che dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...] a [...] Persona_1
(CN) e , nata il [...] a [...], oggi entrambe Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il Tribunale, con sentenza n. 5/2025 pubblicata il 27/01/2025, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dando atto: che gli immobili già di proprietà della signora ad essa pervenuti in parte per successione e in parte per divisione, restano ad ella Pt_2 assegnati;
di aver provveduto ad estinguere i conti bancari cointestati ed a ripartire la relativa giacenza;
di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dalla loro convivenza matrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsivoglia titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza prestando acquiescenza alle condizioni di cui al ricorso e contenute nella presente sentenza.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Essendo entrambe le figlie della coppia oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti i quali, con l'accordo raggiunto, hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nato il [...] a [...], e ,
[...] Parte_2 nata il [...] SAVIGLIANO (CN), celebrato in SAVIGLIANO il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, parte II,
Serie A, dell'anno 1971;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savigliano (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2725/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BRICCARELLO MARCO e l'Avv.
RP RI che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
, hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in SAVIGLIANO (CN) il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, parte II,
Serie A, dell'anno 1971; - che dal matrimonio sono nati i figli: , nata il [...] a [...] Persona_1
(CN) e , nata il [...] a [...], oggi entrambe Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il Tribunale, con sentenza n. 5/2025 pubblicata il 27/01/2025, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dando atto: che gli immobili già di proprietà della signora ad essa pervenuti in parte per successione e in parte per divisione, restano ad ella Pt_2 assegnati;
di aver provveduto ad estinguere i conti bancari cointestati ed a ripartire la relativa giacenza;
di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dalla loro convivenza matrimoniale e di nulla più pretendere l'uno dall'altra e viceversa a qualsivoglia titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza prestando acquiescenza alle condizioni di cui al ricorso e contenute nella presente sentenza.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Essendo entrambe le figlie della coppia oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti i quali, con l'accordo raggiunto, hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nato il [...] a [...], e ,
[...] Parte_2 nata il [...] SAVIGLIANO (CN), celebrato in SAVIGLIANO il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, parte II,
Serie A, dell'anno 1971;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savigliano (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi