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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2024, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1177/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNAE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti in data 19.11.2024 nel proc. n. 1177 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
(LT) VIA DEI PLATANI N. 89 , presso lo studio dell'Avv. IMPROTA PASQUALE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in FORMIA (LT) VIA VITRUVIO N.70, presso lo studio dell'Avv.
BATTAGLIA MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 20.11.2024 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.05.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in data 04/01/2010 con;
deducendo che dalla loro Controparte_1
unione nasceva il figlio (il 5.11.1987); che la convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1 chiedeva che 1) il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi;
2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 800,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: 1) l'assegnazione della casa coniugale a suo favore;
2) un assegno di mantenimento a carico del ricorrente a suo favore di euro mensili 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT.
In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore della resistente di euro mensili 1400,00, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi, a far data dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 del mese, contributo per il trasferimento di euro 2000,00, ulteriori accordi di cui il Tribunale prende atto). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1177 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi in data 19.11.2024, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 20.11.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in FORMIA (LT) il 04/01/2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2010, al n.1 , parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 20/11/2024 Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNAE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale, trasformata in consensuale a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti in data 19.11.2024 nel proc. n. 1177 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in FORMIA Parte_1
(LT) VIA DEI PLATANI N. 89 , presso lo studio dell'Avv. IMPROTA PASQUALE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in FORMIA (LT) VIA VITRUVIO N.70, presso lo studio dell'Avv.
BATTAGLIA MARIA ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 20.11.2024 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.05.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in data 04/01/2010 con;
deducendo che dalla loro Controparte_1
unione nasceva il figlio (il 5.11.1987); che la convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1 chiedeva che 1) il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi;
2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 800,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: 1) l'assegnazione della casa coniugale a suo favore;
2) un assegno di mantenimento a carico del ricorrente a suo favore di euro mensili 2.000,00, oltre rivalutazione ISTAT.
In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge
(assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore della resistente di euro mensili 1400,00, oltre rivalutazione ISTAT da versarsi, a far data dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 del mese, contributo per il trasferimento di euro 2000,00, ulteriori accordi di cui il Tribunale prende atto). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1177 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi in data 19.11.2024, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 20.11.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in FORMIA (LT) il 04/01/2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2010, al n.1 , parte I, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 20/11/2024 Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)