Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, proposto dalla società -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alda Colesanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di tacito rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presentata dalla società ricorrente, presso il Comune di Isernia, in data 27.4.2022;
nonché per l'accertamento
della regolarità e/o conformità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dalla ricorrente;
e altresì, ove necessario
per la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isernia;
Vista la nota del 17.10.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di tacito rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 da essa presentata presso il Comune di Isernia in data 27.4.2022, e chiesto l'accertamento della regolarità e conformità urbanistica ed edilizia delle opere da essa realizzate, nonché richiesto. ove reputato necessario, la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2. Il ricorso è stato affidato ai motivi di gravame così rubricati:
I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 D.P.R. 4.06.2001 N. 380 IN COMBINATO DISPOSTO ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.10 BIS E SEGG. DELLA L.N.241/90;
II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 D.P.R. 4.06.2001 N.380 IN COMBINATO DISPOSTO ALL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;-VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA L.N.241790, 97 COST. E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO;
III. – VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;- VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.2 E 7 DELLA L.N.13/89; - VIOLAZIONE DELL’ART.32 DEL DPR. N.380/2001 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART.23 TER DEL MEDESIMO DPR. ED ALL’ART.5, COMMA PRIMO, LETT.B), DEL D.M.2 APRILE 1968, N.1444;
IV.- VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90 E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DELL’ART.5 DEL DPR N.380/2001 E DEI PIU’ COMUNI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.1 DELLA L.N.241/90 E DELL’ART.07 COST;-VIOLAZIONE DELLA SUBDELEGA REGIONALE DI CUI ALL'ART.1, CO.1, DELLA L.R. N. 16/1994;-VIOLAZIONE DELL’ART.4 DELLA L.N.13/89 s.m.i..
3. All’esito della camera di consiglio del 5.10.2022 il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare articolata nel ricorso introduttivo, per insussistenza del periculum in mora paventato dalla parte ricorrente. Con la medesima ordinanza il Tribunale ha altresì impartito al Comune di Isernia gli incombenti istruttori meglio indicati nel predetto provvedimento.
4. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Isernia, chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con memoria depositata in data 17.10.2025 la ricorrente ha chiesto infine al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Al riguardo, nella memoria l’interessata ha evidenziato, appunto, “ la sopravvenuta carenza di interesse al Ricorso posto che, a seguito della richiesta di annullamento del provvedimento di silenzio perfezionatasi sull’istanza di rilascio di permesso di costruzione in sanatoria, l’amministrazione seppure irritualmente e tardivamente, ha formalizzato un provvedimento di diniego, depositato in atti, avverso il quale la ricorrente medesima non ha ritenuto, per ragione di economia processuale, di formulare ulteriore ricorso, privilegiando, ai fini risolutivi della controversia la presentazione di una nuova e più articolata richiesta di permesso di costruzione in sanatoria, prodotta in atti del 21.07.2023 unitamente ad una presupposta richiesta di acquisizione di parte del suolo comunale e di rilascio di parere paesaggistico semplificato ”; da qui “ l’improcedibilità del ricorso, sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione ed in considerazione della rinnovata procedura di rilascio di titoli di acquisto e/o sanatoria da parte della ricorrente ”.
6. E all’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va effettivamente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..
Il Collegio deve infatti prendere senz’altro atto della motivata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione formulata dalla ricorrente con la memoria depositata in data 17.10.2025.
Va quindi pronunciata la declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito della vicenda in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CC | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.