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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1044/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1044/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Bertolini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. A. Micaela Controparte_1 C.F._2
Camiscia e dall'Avv. Gian Mario Longo, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.2.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
La ricorrente: “[…] Come da provvedimento del Tribunale del 20/02/2025, si conferma la volontà delle parti di chiedere l'omologa dell'accordo depositato precisando che il pagamento dell'assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese;
contestualmente i difensori rinunciano a comparire in udienza.”.
Il resistente: “[…] ribadisce la volontà […] di insistere affinché venga disposta l'omologa dell'accordo depositato dalla difesa della ricorrente, seppur congiuntamente dalle opposte difese, comunque recante la sottoscrizione delle parti, a tal fine ritenendo valide le presenti note in luogo della comparizione personale in udienza. Nulla osserva in merito all'avversa richiesta di fissazione del termine per l'adempimento mensile di cui è onerato il IG. . CP_1
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio concordatario in RI NA Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI NA dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A), optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione nacquero i figli il 28.04.1995) e (il 18.8.1997), entrambi, allo stato, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi – con addebito della stessa al marito – alle seguenti condizioni: “[…] Dispone un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 o quello maggiore o minore che verrà determinato espletata l'istruttoria, in favore della moglie e a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Parte_2
IGnora -codice Iban [...]CC840001583- somma che sarà annualmente Parte_1
CP_ assoggettata a rivalutazione Ordinare l'immediato rilascio della casa coniugale da parte del IGnor con restituzione dell'immobile alla IGnora , esclusiva proprietaria. CP_1 Parte_1 pagina 2 di 6 Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di RI NA (CH) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Con il favore delle spese del giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1
telematicamente in data 19.11.24 – ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “In via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca di ogni variazione di residenza;
2) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in
RI NA alla via Val di Foro n. 28 alla moglie e, per l'effetto, assegnare al IG. un CP_1
congruo termine per lasciare la casa coniugale, anche in considerazione della permanenza ivi di uno dei figli;
5) rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore della moglie;
7) disporre il pagamento delle utenze della casa coniugale a carico della moglie;
9) pronunciare ogni ulteriore provvedimento di legge o di Giustizia. In via subordinata: dichiarare
l'addebito della separazione alla IG.ra , senza alcuna conseguente pretesa di ordine Parte_1 economico”.
4. Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c., del 23.12.2024, il Presidente Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità di una riconciliazione coniugale e preso atto della impossibilità della stessa, ha invitato le medesime a tentare una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, rinviando la causa all'udienza del 20.1.25; all'esito – preso atto del fallimento delle trattative per addivenire ad una separazione consensuale – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
5. Con sentenza non definitiva n. 47/2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e – con separata ordinanza – ha disposto la rimessione della causa in trattazione, per le determinazioni istruttorie.
6. Con ordinanza del 30.1.25, il sottoscritto Presidente – quale Giudice Istruttore – ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (in assenza, sul punto, di contestazioni da parte del resistente) e – considerate le condizioni di salute della , per la mancanza di un lavoro stabile e Pt_1
per la durata ed il tenore della vita matrimoniale – ha posto in favore di quest'ultima ed a carico del resistente un assegno mensile di €. 200,00, a decorrere da gennaio 2025 e con rivalutazione annuale
Istat da gennaio 2026, avanzando altresì alle parti la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. avente pagina 3 di 6 ad oggetto l'accettazione delle condizioni poc'anzi enucleate, con contestuale rinuncia di entrambe le parti alle domande di addebito formulate e con spese di lite compensate.
7. In data 19.2.25, il procuratore di parte ricorrente ha depositato telematicamente l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 17.2.25, con cui le parti – dichiarando di accettare la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. – hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi concordate.
8. Con le rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25, le parti hanno insistito per l'omologa dell'accordo depositato in data 19.2.25, precisando, la ricorrente, che il pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore dovrà essere versato dal resistente entro il giorno 20 di ogni mese e, il resistente, di nulla osservare sul punto.
9. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio prevede quanto segue:
“[…] le parti ritengono di poter accettare la proposta formulata, apponendo le seguenti modifiche e dunque separarsi alle concordate CONDIZIONI 1. La casa coniugale di via Val di Foro n. 28 in RI
NA (CH) viene assegnata alla IG.ra , con obbligo del resistente di lasciarla entro il Parte_1
giorno 31 dicembre 2025. 2. Resta a carico del IG. un assegno di mantenimento della CP_1 moglie di € 900,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 incluso e comunque fino a quando il IG. non lascerà la casa coniugale da versarsi con bonifico su CP_1
carta PostePay intestata alla IG.ra n. 4023601026728022. 3. A far data dal gennaio Parte_1
2026, e comunque da quando avverrà il rilascio della casa coniugale, il marito si impegna a versare nei confronti della moglie un assegno mensile dì € 250,00 con rivalutazione annuale Istat dal gennaio
2027. 4. Il IG. si impegna entro e non oltre il 31 marzo 2025, a propria cura e spese a CP_1
chiudere l'impresa "Autotrasporti Lombardini di Toppa Sonia" e a chiudere, a propria cura e spese, il conto corrente n. 000003398607 acceso presso la di Villamagna, e il conto corrente CP_3
CC2840001581 acceso presso la BPPB di RI NA, mediante il versamento in favore dei predetti istituto di crediti della somma di circa € 1.200,00 (presentando entrambi conti, alla data odierna, uno sconfinamento di provvista). 5. La IG.ra si impegna a prestare il consenso e sottoscrivere ogni Pt_1
documento dovesse essere richiesto per l'adempimento all'obbligo di cui al punto che precede. 6. Il IG. pagina 4 di 6 consentirà alla IGnora di recarsi entro la fine del mese di febbraio 2025 presso la CP_1 Pt_1
casa coniugale per recuperare alcuni beni personali, quali vestiario e suppellettili varie, garantendo alla moglie di non essere presente personalmente ma a mezzo di familiare/amico delegato
(possibilmente uno solo dei figli); anche la IGnora sarà accompagnata da sua persona di sua Pt_1
fiducia. 7. In ipotesi di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi qui previsti, il presente accordo perderà efficacia e di conseguenza i rapporti saranno regolati come da proposta conciliativa del Tribunale di Chieti del 25.01.2025, in premessa trascritta. 8. Il presente accordo, debitamente sottoscritto, sarà depositato telematicamente sul fascicolo d'ufficio. 9. Spese compensate”.
Con l'integrazione concordata con le rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25, le parti hanno precisato che il pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ovrà essere versato da quest'ultimo, in favore della , entro il giorno CP_1 Pt_1
20 di ogni mese.
11. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso – vista la pacifica indipendenza economica dei figli delle parti – sono libera espressione delle autodeterminazioni adottate dalle stesse, anche per una finalità di definizione conciliativa della controversia originaria.
12. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
13. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1044/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di pagina 5 di 6 separazione, sottoscritto in data 17.2.25, allegato alla nota depositata nel fascicolo telematico del procedimento in data 19.2.25, con le integrazioni concordate dalle parti e compendiate nelle rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Chieti il 26.2.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1044/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Bertolini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. A. Micaela Controparte_1 C.F._2
Camiscia e dall'Avv. Gian Mario Longo, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.2.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
La ricorrente: “[…] Come da provvedimento del Tribunale del 20/02/2025, si conferma la volontà delle parti di chiedere l'omologa dell'accordo depositato precisando che il pagamento dell'assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese;
contestualmente i difensori rinunciano a comparire in udienza.”.
Il resistente: “[…] ribadisce la volontà […] di insistere affinché venga disposta l'omologa dell'accordo depositato dalla difesa della ricorrente, seppur congiuntamente dalle opposte difese, comunque recante la sottoscrizione delle parti, a tal fine ritenendo valide le presenti note in luogo della comparizione personale in udienza. Nulla osserva in merito all'avversa richiesta di fissazione del termine per l'adempimento mensile di cui è onerato il IG. . CP_1
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio concordatario in RI NA Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 16.5.1993 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RI NA dell'anno 1993, N. 3, P. II, Serie A), optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione nacquero i figli il 28.04.1995) e (il 18.8.1997), entrambi, allo stato, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.9.2024, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi – con addebito della stessa al marito – alle seguenti condizioni: “[…] Dispone un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 o quello maggiore o minore che verrà determinato espletata l'istruttoria, in favore della moglie e a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Parte_2
IGnora -codice Iban [...]CC840001583- somma che sarà annualmente Parte_1
CP_ assoggettata a rivalutazione Ordinare l'immediato rilascio della casa coniugale da parte del IGnor con restituzione dell'immobile alla IGnora , esclusiva proprietaria. CP_1 Parte_1 pagina 2 di 6 Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di RI NA (CH) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Con il favore delle spese del giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1
telematicamente in data 19.11.24 – ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “In via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca di ogni variazione di residenza;
2) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito;
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in
RI NA alla via Val di Foro n. 28 alla moglie e, per l'effetto, assegnare al IG. un CP_1
congruo termine per lasciare la casa coniugale, anche in considerazione della permanenza ivi di uno dei figli;
5) rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore della moglie;
7) disporre il pagamento delle utenze della casa coniugale a carico della moglie;
9) pronunciare ogni ulteriore provvedimento di legge o di Giustizia. In via subordinata: dichiarare
l'addebito della separazione alla IG.ra , senza alcuna conseguente pretesa di ordine Parte_1 economico”.
4. Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c., del 23.12.2024, il Presidente Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità di una riconciliazione coniugale e preso atto della impossibilità della stessa, ha invitato le medesime a tentare una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, rinviando la causa all'udienza del 20.1.25; all'esito – preso atto del fallimento delle trattative per addivenire ad una separazione consensuale – ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
5. Con sentenza non definitiva n. 47/2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e – con separata ordinanza – ha disposto la rimessione della causa in trattazione, per le determinazioni istruttorie.
6. Con ordinanza del 30.1.25, il sottoscritto Presidente – quale Giudice Istruttore – ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente (in assenza, sul punto, di contestazioni da parte del resistente) e – considerate le condizioni di salute della , per la mancanza di un lavoro stabile e Pt_1
per la durata ed il tenore della vita matrimoniale – ha posto in favore di quest'ultima ed a carico del resistente un assegno mensile di €. 200,00, a decorrere da gennaio 2025 e con rivalutazione annuale
Istat da gennaio 2026, avanzando altresì alle parti la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. avente pagina 3 di 6 ad oggetto l'accettazione delle condizioni poc'anzi enucleate, con contestuale rinuncia di entrambe le parti alle domande di addebito formulate e con spese di lite compensate.
7. In data 19.2.25, il procuratore di parte ricorrente ha depositato telematicamente l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 17.2.25, con cui le parti – dichiarando di accettare la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. – hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi concordate.
8. Con le rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25, le parti hanno insistito per l'omologa dell'accordo depositato in data 19.2.25, precisando, la ricorrente, che il pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore dovrà essere versato dal resistente entro il giorno 20 di ogni mese e, il resistente, di nulla osservare sul punto.
9. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio prevede quanto segue:
“[…] le parti ritengono di poter accettare la proposta formulata, apponendo le seguenti modifiche e dunque separarsi alle concordate CONDIZIONI 1. La casa coniugale di via Val di Foro n. 28 in RI
NA (CH) viene assegnata alla IG.ra , con obbligo del resistente di lasciarla entro il Parte_1
giorno 31 dicembre 2025. 2. Resta a carico del IG. un assegno di mantenimento della CP_1 moglie di € 900,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025 e fino al mese di dicembre 2025 incluso e comunque fino a quando il IG. non lascerà la casa coniugale da versarsi con bonifico su CP_1
carta PostePay intestata alla IG.ra n. 4023601026728022. 3. A far data dal gennaio Parte_1
2026, e comunque da quando avverrà il rilascio della casa coniugale, il marito si impegna a versare nei confronti della moglie un assegno mensile dì € 250,00 con rivalutazione annuale Istat dal gennaio
2027. 4. Il IG. si impegna entro e non oltre il 31 marzo 2025, a propria cura e spese a CP_1
chiudere l'impresa "Autotrasporti Lombardini di Toppa Sonia" e a chiudere, a propria cura e spese, il conto corrente n. 000003398607 acceso presso la di Villamagna, e il conto corrente CP_3
CC2840001581 acceso presso la BPPB di RI NA, mediante il versamento in favore dei predetti istituto di crediti della somma di circa € 1.200,00 (presentando entrambi conti, alla data odierna, uno sconfinamento di provvista). 5. La IG.ra si impegna a prestare il consenso e sottoscrivere ogni Pt_1
documento dovesse essere richiesto per l'adempimento all'obbligo di cui al punto che precede. 6. Il IG. pagina 4 di 6 consentirà alla IGnora di recarsi entro la fine del mese di febbraio 2025 presso la CP_1 Pt_1
casa coniugale per recuperare alcuni beni personali, quali vestiario e suppellettili varie, garantendo alla moglie di non essere presente personalmente ma a mezzo di familiare/amico delegato
(possibilmente uno solo dei figli); anche la IGnora sarà accompagnata da sua persona di sua Pt_1
fiducia. 7. In ipotesi di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi qui previsti, il presente accordo perderà efficacia e di conseguenza i rapporti saranno regolati come da proposta conciliativa del Tribunale di Chieti del 25.01.2025, in premessa trascritta. 8. Il presente accordo, debitamente sottoscritto, sarà depositato telematicamente sul fascicolo d'ufficio. 9. Spese compensate”.
Con l'integrazione concordata con le rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25, le parti hanno precisato che il pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ovrà essere versato da quest'ultimo, in favore della , entro il giorno CP_1 Pt_1
20 di ogni mese.
11. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso – vista la pacifica indipendenza economica dei figli delle parti – sono libera espressione delle autodeterminazioni adottate dalle stesse, anche per una finalità di definizione conciliativa della controversia originaria.
12. Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
13. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1044/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di pagina 5 di 6 separazione, sottoscritto in data 17.2.25, allegato alla nota depositata nel fascicolo telematico del procedimento in data 19.2.25, con le integrazioni concordate dalle parti e compendiate nelle rispettive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24.2.25.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Chieti il 26.2.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 27 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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