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Sentenza 10 novembre 2024
Sentenza 10 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/11/2024, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1728/2014, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Gabella nr. 20, nr. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Campus (C.F.:
, dall'Avv. Sebastiano Pes (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniele Orecchioni (C.F.: , in Tempio C.F._4
Pausania, Corso Matteotti nr. 47;
ATTORE contro nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._5
Via Barcellona nr. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Chirigoni (C.F.:
e dall'Avv. Pietro Luigi Sau (C.F.: ), elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chirigoni, in Ozieri, Via Tola nr. 22;
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], CP_2 C.F._8
Via Armando Diaz nr. 40; , nata a [...] il [...] (C.F.: _3
), ivi residente in [...]; , nata a [...] il 24 C.F._9 Controparte_4 dicembre 1939 (C.F.: ), residente in [...], rappresentate e C.F._10 difese dall'Avv. Michela Cadau (C.F.: ); C.F._11
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente a[...] C.F._12 Circonvallazione Nord, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Falzoi (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Ozieri, Via C.F._13 pagina 1 di 30 Umberto I nr. 62,
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_6 C.F._14
Buddusò, Via Gabella nr. 18;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2014, citava nel presente giudizio Parte_1 CP_2
, e ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_1 Controparte_6 _3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Essere (….) proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato sito Parte_1
in Sassari in Via Micaleddu, distinto al catasto fabbricati al f.57 mappale 143; b) Dichiarare che ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio pedonale e veicolare attraverso Parte_1
la stradina larga metri 3,50 circa che collega la strada principale via Migaleddu al fabbricato di cui è causa, contraddistinta in catasto del comune di Olbia al foglio 57 mappale 141 salvo variazioni catastali;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione e clausola di provvisoria esecuzione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che, con atto notarile a rogito del notaio stipulato il 21 settembre 1990, Persona_1 [...]
e , genitori di parte attrice e dei convenuti, donavano pro indiviso alle Pt_1 Persona_2
parti in causa la piena proprietà degli immobili di cui erano titolari, come meglio individuati nel predetto atto;
- che sul terreno donato dai genitori, già nel 1987 realizzava, a proprie spese, il Parte_1
fabbricato sito in Olbia, Via Micaleddu nr. 31, meglio individuato ed identificato catastalmente in atti;
- che, con successivo testamento olografo, precisava che parte attrice era Persona_2
“padrone assoluto” della casa dal medesimo costruita, riconoscendogli servitù di passaggio e relative al passaggio delle condutture idriche, fognarie ed elettriche, di cui i terreni erano gravati da oltre vent'anni;
- che godeva del proprio immobile, possedendolo, unitamente alla propria famiglia, Parte_1 dal 1987 in modo “continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco”;
pagina 2 di 30 - che tale possesso consisteva nell'aver costruito, sul terreno donato dai genitori, il predetto fabbricato, nell'avere eseguito, a proprie spese, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'avere dotato il medesimo di allaccio idrico e ted elettrico, provvedendo altresì ai pagamenti delle bollette, e dell'ICI ed IRPEF per i redditi da fabbricato dell'immobile per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 gennaio 2015, si costituiva nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
pagina 3 di 30 Nelle proprie difese, parte convenuta rilevava:
- che, contestualmente all'atto di donazione, i fratelli scioglievano la comunione dei beni Pt_1
immobili oggetto di donazione e, con atto di divisione del 21 settembre 1990, a rogito del Notaio
a veniva assegnata l'ottava quota, di uguale valore alle altre, con la quale la Per_1 CP_1 stessa veniva riconosciuta piena proprietaria, e nel pieno possesso, dell'appezzamento di terreno in
Comune di Olbia, Loc. “Sa Senega”, meglio individuato catastalmente in atti, coincidente con il bene oggetto di domanda di usucapione da parte dell'attore;
- che, nel 1994, la provvedeva a frazionare il terreno assegnatole, di cui al mappale 1, dando Pt_1
origine ai mappali nr. 58 e 59;
- che l'identificazione catastale allegata dall'attore, inerente al terreno su cui insisteva il fabbricato oggetto di domanda di usucapione, era conseguenza dell'illegittimo frazionamento del mappale 58, eseguito in maniera occulta dall'Arch. nel 2012, senza alcun mandato da parte della;
Per_3 Pt_1
pagina 4 di 30 - che apprendeva del predetto frazionamento dal proprio geometra, per cui formalizzava CP_1 richiesta di cancellazione all'Agenzia del Territorio, alla quale seguiva successivo frazionamento, da parte della convenuta, piena proprietaria dell'immobile, del terreno di cui al mappale 58, con creazione dei mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158, ed accatastamento del vecchio fabbricato ivi insistente, ora censito in Catasto al F. 57, mappale nr. 135;
- l'infondatezza della domanda attorea, considerato che il mai esercitava alcun possesso sul Pt_1
terreno de quo, dovendosi l'attività dell'attore, piuttosto, ricondursi a mera tolleranza mostrata dalla sorella sin dall'atto di divisione, avendo la stessa permesso ai comuni genitori, sino al momento del loro decesso, ed alle sorelle e di abitare il vecchio fabbricato insistente CP_4 _3 Per_4
sul mappale 58 (ora mappale 135), nel rispetto degli accordi intercorsi tra i familiari;
- che, nel 2012, come da accordi, le sorelle e decedeva nel 2002), CP_4 _3 Per_4
restituivano gli immobili alla convenuta, diversamente dall'attore, che si opponeva a tale richiesta;
- che era la convenuta ad avere realizzato, a proprie spese, il fabbricato oggetto di richiesta di usucapione, dotandolo di corrente elettrica, acqua e conduttura fognaria;
- che ancora erano in corso i lavori presso lo scantinato del fabbricato stesso, e che a tale magazzino, privo di chiusura verso l'esterno, si poteva accedere solo dal terreno della che lo CP_1
utilizzava in via esclusiva insieme ai propri familiari, ivi tenendovi materiali edili ed attrezzi di sua proprietà e del marito;
- che mai aveva esercitato il passaggio sul terreno identificato con il mappale 141, Parte_1
restando tale strada al solo servizio del vecchio fabbricato, mentre quella che intendeva usucapire si trovava più a sud, ed era al servizio degli altri fabbricati, tra i quali quello di cui al mappale 143, oggetto di domanda di usucapione, ed entrambi i passaggi erano utilizzati su concessione della convenuta, nelle occasioni in cui l'attore si recava in visita dai genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 febbraio 2015, si costituivano in giudizio CP_2
e che dichiaravano di aderire alla domanda dell'attore
[...] _3 Controparte_4
sostenendo le ragioni già esposte dal medesimo, con richiesta di compensazione delle Parte_1
spese di lite.
All'udienza del 6 febbraio 2015 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti delle parti convenute, dichiarava la contumacia di e e, preso atto della CP_7 Controparte_6
domanda riconvenzionale svolta da ne disponeva la notificazione ai convenuti CP_1
pagina 5 di 30 contumaci, rilevando l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione, stante la natura della controversia.
All'udienza del 6 novembre 2015, parte convenuta dava atto di avere depositato al telematico documentazione inerente alla notifica della domanda riconvenzionale svolta nei confronti dei convenuti contumaci, insieme a verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr.
1, 2 e 3 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 27 gennaio 2016, si costituiva nel presente giudizio CP_7
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)-Rigettare ogni domanda proposta
[...] dall'attore nei confronti del perché totalmente infondata in fatto e diritto, con vittoria Parte_1 di spese ed onorari”. In particolare, il convenuto richiamava l'atto di divisione già menzionato dalla sorella, la convenuta rilevando che, all'esito dello scioglimento della comunione, erano CP_1
state attribuite a tutti i fratelli porzioni di terreno di pari valore;
che alla sorella veniva assegnato CP_1
in proprietà quanto indicato nella quota n. 8; che l'attore mai aveva posseduto, uti dominus, gli immobili oggetto della predetta quota, potendovi accedere solo per accordi intercorsi con la sorella in quanto ivi abitavano i comuni genitori, insieme alle sorelle, tra le quali fino al CP_1 CP_4
2012; che i fabbricati erano stati costruiti dalla sorella e quello oggetto di domanda di CP_1
usucapione era stato ultimato solo nel 2003 e, da tale data, la sorella vi ospitava e CP_1 Pt_1
qualche altro familiare, in occasione delle visite che questi faceva ai genitori e, successivamente, più raramente, alla sorella CP_4
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di parte attrice e parte convenuta,
l'escussione di testimoni, e l'acquisizione di prove documentali.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 22 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice: “precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la causa venga trattenuta in decisione e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
pagina 6 di 30 parte convenuta “1) Rigettare ogni deduzione e domanda proposta dall'attore e dai terzi CP_1
intervenuti, perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, ordinando all'attore il rilascio dei beni immobili ad oggetto delle sue domande, nonché di astenersi da ogni e qualsiasi attività sopra gli stessi. 2) Accertare e dichiarare la convenuta piena ed esclusiva CP_1
proprietaria del terreno su cui insiste il fabbricato che l'attore intende usucapire (e che indica col mappale 143) e del fabbricato stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 934 c.c., essendo detto terreno a lei così pervenuto in forza di atto pubblico di divisione datato 21 settembre 1990 stesso, a rogito del notaio in Olbia, rep. 43053, nonché per i motivi tutti in espositiva, Persona_5 contestualmente dichiarando l'inesistenza sul predetto terreno e fabbricato, di pesi, diritti o quant'altro preteso dell'attore e/o dalle altre parti in causa. 3) Accertare e dichiarare la convenuta , CP_1
piena ed esclusiva proprietaria del tratto di terreno di cui al mappale 141, sul quale il
[...]
chiede dichiararsi acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio, per essere, Pt_1
detto terreno, a lei pervenuto in forza di atto pubblico di divisione del 21 settembre 1990 stesso, a rogito del notaio in Olbia, rep. 43053, dichiarando il terreno stesso libero da diritti, pesi e Persona_5
servitù pretesi dall'attore o da altre parti in causa. 4) Per l'effetto, rigettare ogni deduzione, eccezione
e domanda proposta dai terzi intervenuti e dall'attore, ordinando a quest'ultimo il rilascio degli immobili tutti, nonché di astenersi da ogni e qualsiasi attività sui medesimi. 5) In ogni caso, accertare
e dichiarare che il frazionamento depositato con protocollo n. 2012/43937 in data 05.03.2012, presso
l'Agenzia del Territorio, a cura dell'TO , è stato eseguito sui terreni di proprietà Persona_6
della convenuta , accertando altresì la sua illegittimità per inesistenza di mandato da CP_1
parte della stessa e dichiarandolo, per l'effetto, privo di efficacia e disporne annullamento. 6) In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del sub procedimento RGN 1728-1/2014”;
parte convenuta : “si insiste nelle conclusioni di cui all'atto di costituzione nel presente CP_7 giudizio”.
Con ordinanza del 10 giugno 2024, resa all'esito dell'udienza calendarizzata a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Con successivo decreto dell'11 settembre 2024, il Giudice, preso atto dell'assenza, all'interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo cartaceo della parte convenuta assegnava termine alla CP_1
medesima per ricostruire il proprio fascicolo di parte, mediante deposito di copia degli atti dello stesso non presenti al telematico, nonché a riconsegnare in Cancelleria il proprio fascicolo cartaceo.
pagina 7 di 30 Con nota di deposito del 13 settembre 2024, parte convenuta ricostruiva al telematico il proprio fascicolo di parte, e depositava in Cancelleria il predetto fascicolo, completo di copie degli atti prodotti nel corso del giudizio.
Con decreto del 17 settembre 2024, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo, e fissava udienza per la ricostruzione del fascicolo mancante nel contraddittorio tra le parti, disponendo, al contempo, nuove ricerche del medesimo a cura della Cancelleria.
Con nota di deposito del 18 settembre 2024, la Cancelleria acclarava l'assenza, all' interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo originario cartaceo di parte convenuta CP_1
All'udienza del 25 settembre 2024, si provvedeva alla ricostruzione del fascicolo nel contraddittorio tra le parti, come da relativo verbale. All'esito, le parti, in via congiunta, rinunciavano ad essere rimesse in termini per le comparse conclusionali (termini già scaduti), e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, con assegnazione di solo termine per le memorie di replica.
Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di parte convenuta, come ricostruito nel contraddittorio tra le parti, e rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dalla data di udienza (e conseguente scadenza al 15 ottobre 2024).
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la predetta condizione di procedibilità risulta regolarmente assolta.
Sempre in via preliminare, occorre revocare la contumacia di , dichiarata dal Giudice CP_7 all'udienza del 6 febbraio 2015, vista la costituzione del medesimo in corso di causa, avvenuta con comparsa di costituzione e risposta del 27 gennaio 2016.
Nel merito, occorre precisare che i presupposti ed i criteri che consentono di ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione sono chiaramente delineati dall'art. 1158 c.c., come segue: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In diritto, l'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà, o di altro diritto reale, su di un bene, e presuppone la sussistenza di un possesso, continuo e non interrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di un diritto reale, o del titolare di uno “ius in re aliena” (vedi tra le molte: Cass. civ., 9.8.2001 n. 11000; Cass. n.
pagina 8 di 30 18392/2006; Cass., n. 362/2017), manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità, ed alla destinazione della cosa, tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla res, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n. 10894/2013).
Requisiti essenziali, e rigorosi, per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata previsti dalla legge, a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- la non equivocità del possesso, che deve consistere, in modo certo, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o di altro diritto reale;
- la pubblicità del possesso, ossia non acquistato in modo violento o clandestino. Se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità;
- la continuità del possesso, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge.
La nozione di possesso è ben individuata dall'art. 1140 c.c., il quale dispone che “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente, o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Il possesso consta di due elementi, uno soggettivo, l'animus possidendi, ed uno oggettivo, il corpus possessionis. L'esigenza del primo si deduce dalla stessa definizione che del possesso dà l'art. 1140:
l'”attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale” non può, infatti, prescindere dall'intenzione di esercitare il diritto in nome proprio. Consiste, il medesimo, nella predisposizione psicologica del soggetto possessore, il quale “tratta la cosa come propria”, la considera, cioè nel suo pieno controllo, e non è disposto a riconoscere l'esistenza di alcun diritto altrui su di essa.
Il corpus si concreta nella materiale disponibilità della res, ovvero nella concreta sussistenza della cosa nella sfera di controllo del possessore.
Al principio secondo cui, per aversi possesso, occorre la simultanea presenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, consegue che il possesso si perde col venir meno dell'uno, o dell'altro di tali elementi.
Il punto è pacifico per quanto concerne il venir meno dell'elemento soggettivo, cioè il sorgere di una volontà contraria ad avere il possesso della cosa, nonostante che, per avventura, si continui a detenerla;
si è soliti, invece, affermare che vale il principio contrario riguardo all'elemento oggettivo, non potendo il possessore esercitare continuamente atti di possesso.
pagina 9 di 30 Deve, quindi, risultare evidente un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, che connoti impedimento ad altri di ogni atto di godimento, e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005), un possesso certo, dunque inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sull'effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale).
L'inequivocità del possesso, del resto, deve essere tale da escludere la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte di terzi nel rapporto di fatto con la res, considerato che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, al punto da determinare uno stato di fatto incompatibile, e contrastante, con il pieno godimento del diritto, o con il precedente esercizio del possesso;
l'uso del bene, conseguente a mera tolleranza da parte di altro soggetto (anche un familiare), titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina equivocità del possesso, e non è idoneo ai fini di un valido possesso ad usucapionem. Di fatto, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall'altro, conducono ad escludere l'acquisto del possesso da parte dell'agente, implicando elementi di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001).
Ciò premesso, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché provare il momento iniziale della decorrenza del possesso utile a ritenere integrata la predetta fattispecie.
A tal proposito, con una pronuncia recente, la Suprema Corte, ha ribadito il principio di diritto per cui:
“Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo” (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, nr. 27376).
pagina 10 di 30 La pienezza e l'esclusività di tale potere, che soddisfa il requisito dell'univocità del possesso, e lo rende idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, deve essere dal Giudice di merito apprezzato e valutato non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che il bene, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario, ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.
Tale modo di acquisto è esplicazione dell'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione della res, che si protrae nel tempo necessario per l'usucapione.
Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti tendono a punire chi, abusivamente, e sempre più, sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà (cfr. Cass. Civ. 16.01.2014 n. 874), anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Con particolare riferimento alla prova per testi, un recente orientamento, che lo scrivente ritiene di condividere, si è espresso nel senso che “L'onere probatorio incombente su chi agisce per far accertare
l'acquisto per usucapione ha ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi non solo l'elemento oggettivo del "corpus", ma anche quello soggettivo dell'animus"; la prova ben può essere resa anche solo per testimoni, ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus")” (Tribunale Crotone sez. I,
27/09/2023, n.666).
Non è, dunque, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al Giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano, e non può, di conseguenza, produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo), ovvero “da oltre venti anni”, ed espressioni simili, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011,
pagina 11 di 30 n. 9325; Tribunale Avezzano sez. I, 09/06/2021, n.178; Tribunale Patti, 28/08/2020, n.20; Tribunale
Caltagirone, sent. 23.04.2019).
Per completezza argomentativa va precisato che, quanto agli effetti della contumacia, tale circostanza processuale non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di non contestazione, e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano provati, o per meglio dire non contestati, per il solo fatto della mancata costituzione delle controparti convenute, incombendo, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla contumacia della controparte. Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio, e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta, che si sia costituita in giudizio, ed abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte. Da tanto discende che l'attore conserva, comunque, l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, senza pretendere che la carenza nell'assolvimento di tale onere, e quindi l'assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possa essere sopperita dalla richiesta di considerare come provati i fatti su cui l'altra parte ha mancato di rispondere.
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione dei fatti costitutivi allegati dall'attore, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli, e del Giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi, se risultante dal materiale probatorio acquisito. In tema di usucapione, secondo giurisprudenza consolidata, che trova conforto normativo nella nuova formulazione del già richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite, è ininfluente anche il comportamento assunto dalla parte convenuta costituita, essendo rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente
pagina 12 di 30 dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (Tribunale di Pisa, 09.08.2016; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n.
7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000).
In estrema sintesi, dunque, la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modificano le regole processuali, e non introducono deroga in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; il Giudice, dunque, non può desumere, dalla contumacia del convenuto, ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito, la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma da questi non provati, dovendosi, pertanto, ribadire che l'assenza della parte convenuta può, eventualmente, assurgere a disinteresse ad opporsi alla domanda ex adverso proposta, senza per ciò far venir meno il dovere del Giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda stessa, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace, o che non si sia opposta.
Nella specie, nelle premesse del proprio atto introduttivo, parte attrice ha rilevato di avere costruito, a proprie spese, sul terreno donato dai genitori “già nel 1987, il fabbricato sito in Olbia, in via
Micaleddu, n. 31, distinto in catasto fabbricati al f. 57 mappale 143”, e di aver goduto dell'immobile
“anche attraverso l'esercizio di facoltà tipicamente riconducibili al contenuto del diritto di proprietà, ed incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia”, nonché di avere “posseduto detto fabbricato unitamente alla propria famiglia dal 1987 in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, Svolgendovi su detto fabbricato le attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, idonee a rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi, per il periodo necessario ad usucapire, come proprietario esclusivo”.
Orbene, già dalle espressioni sopra riportare, emerge la genericità delle allegazioni dell'attore, inidonee a provare il momento a partire dal quale ha iniziato a decorrere il termine utile per l'usucapione, e le modalità attraverso le quali, nel corso del tempo, e per il tempo utile richiesto dalla legge, l'attore ha esercitato, sui beni per cui è causa, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di altro diritto reale.
pagina 13 di 30 Andando per ordine, la giurisprudenza, in via consolidata, sostiene che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. Civ.
21837/18).
Parte attrice, come già premesso, sostiene di avere realizzato il fabbricato indicato in atti nel 1987 e, a tal proposito, richiama l'atto di donazione del 21 settembre 1990, con cui i genitori delle odierne parti in causa hanno donato ai figli, “indivisamente e con pari quote tra loro”, la piena proprietà degli immobili ivi individuati, tra i quali il terreno sito in Località “Sa Senega”, riportato in catasto terreni alla partita 1863, foglio 57, mappali 1 e 2.
È pur vero che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il coerede, il quale già possiede uti condominus, può usucapire il bene senza necessità di una formale opposizione, purché estenda, inequivocabilmente, il preesistente possesso in termini di esclusività (vedi, tra le molte, Corte di Cassazione sentenza nr. 966, depositata il 16 gennaio 2019). Dunque, ai fini dell'usucapione di un bene ereditario da parte del coerede, il fulcro dell'accertamento, stante l'irrilevanza di una interversione nel possesso, riguarda il carattere esclusivo del possesso. Per costante dottrina e giurisprudenza, la regola dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, comma 2, c.c. (e, dunque, anche all'art. 1164
c.c.) non trova applicazione nei casi di compossesso. E ciò perché, nei rapporti tra comproprietari (o compossessori), affinché uno di essi possa estendere il proprio possesso in danno degli altri, non è necessaria una formale interversione del titolo possessorio, bastando che colui che invoca il possesso esclusivo (solitamente proprio ai fini dell'usucapione) abbia goduto del bene con modalità tali da escludere gli altri contitolari. La ragione per cui, nei casi di compossesso, non vi è la necessità di una formale interversione del titolo del possesso è intuitiva. Infatti, se, come detto, è vero che l'ordinamento riconosce tutela alla nuova situazione possessoria, purché tale situazione sia formalmente esteriorizzata in modo tale da rendere riconoscibile il mutamento del titolo del possesso, allora è altrettanto vero che, nel caso di compossesso, è sufficiente che sia resa manifesta la volontà di estendere, in modo esclusivo, il possesso sul bene, fino ad allora com-posseduto. Di fatto, il compossessore che diventa possessore esclusivo del bene cambia esclusivamente il modus possidendi, ma non anche il titolo del suo possesso, che rimane il medesimo.
Al riguardo, l'art. 714 c.c., detta una specifica disciplina, che è, per l'appunto, derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'interversione del titolo del possesso, di cui agli artt. 1141, comma 2, e 1164
c.c.. Nella specie, tale disposizione esplicita, rispetto al possesso instaurato sui beni ereditari da parte dei coeredi, quanto appena detto in termini generali, chiarendo alcuni profili. L'art. 714 c.c., anzitutto,
pagina 14 di 30 contrappone al possesso esclusivo dei beni ereditari il c.d. godimento separato degli stessi, che non impedisce agli altri coeredi di chiedere la divisione dell'asse ereditario;
inoltre, non eliminando il regime di compossesso, non vale ad instaurare un valido possesso ad usucapionem. Il possesso esclusivo invece, corrispondendo al possesso ad usucapionem, preclude la divisione del compendio ereditario qualora, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, si sia già compiuta l'usucapione.
Per consolidata giurisprudenza, il coerede si limita ad un godimento separato quando il suo rapporto con il bene ereditario non è tale da escludere gli altri coeredi. E ciò può verificarsi anche qualora il coerede amministri ed utilizzi il bene ereditario, provvedendo alla manutenzione, ed all'anticipazione delle spese. Infatti, si ritiene che in tali ipotesi il coerede si limiti ad amministrare ed utilizzare il bene nell'interesse comune di tutti i coeredi, assumendo la veste di mandatario tacito degli altri compartecipi. Inoltre, poiché la comunione ereditaria si svolge tra persone legate da vincoli familiari, occorre considerare che molte situazioni, in apparenza idonee ad instaurare un possesso esclusivo, in realtà, restano nell'alveo della mera tolleranza. Per questo motivo, la giurisprudenza precisa che gli atti consentiti al singolo per mera gestione o, comunque, familiarmente tollerati non sono idonei a dar luogo al possesso esclusivo sul bene.
Orbene, nella specie è pacifico, incontestato, e documentalmente provato lo scioglimento della comunione, realizzatosi mediante l'atto di divisione, stipulato contestualmente alla donazione richiamata dall'attore, con il quale le parti in causa, previa premessa di essere comproprietari, con pari quote tra loro, dei beni loro pervenuti attraverso il predetto atto di donazione, hanno dichiarato di volere suddividere detti immobili in otto quote di uguale valore e così, all'art. 1, hanno dichiarato di procedere “al consensuale scioglimento della comunione assegnandosi le quote nel modo seguente”. In particolare, alla convenuta è stata attribuita l'ottava quota, formata dai beni consistenti in CP_1
“appezzamento agricolo sito in Comune di Olbia, “Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16
(…) confinante con RI S. NE (…) Quanto sopra figura riportato in catasto terreni alla partita
1863, al foglio 57 mappale:”.
Trattasi tale atto di contratto di divisione consensuale, all'esito del quale ciascuno dei partecipanti è divenuto titolare esclusivo di una parte della cosa comune divisa, tramite la conversione della quota ideale spettante a ciascun condividente (“pars quota”), in una porzione concreta (“pars quanta”) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. “apporzionamento”). L'apporzionamento determina l'attribuzione, in proprietà esclusiva, dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni indivisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. Secondo la giurisprudenza più recente, trattasi di contratto inter vivos, idoneo a produrre i pagina 15 di 30 propri effetti immediatamente, con il mero scambio dei consensi dei condividenti, espresso secondo le relative forme di legge, ed il suo contenuto dipende dalla volontà degli eredi, non del de cuius (vedi in questo senso Sezioni Unite nr. 25021 del 2019). Secondo l'argomentazione della giurisprudenza appena richiamata, trattasi di atto ad efficacia tipicamente “costitutiva e/o traslativa”, con causa distributiva.
Orbene, la concorde volontà dei germani di sciogliere la comunione, e di attribuirsi “in piena Pt_1
proprietà e possesso le rispettive quote, con reciproca garanzia di legge e con tutte le inerenti pertinenze, accessioni, servitù”, implica, con riferimento alla posizione dell'attore, l'univoco riconoscimento del diritto altrui sul bene, con conseguente interruzione del possesso (o del compossesso) asseritamente esercitato dal dal 1987. Pt_1
Per quanto di rilievo in questa sede, considerato che parte attrice ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato e della servitù di passaggio insistenti sul terreno di proprietà di parte attrice, e che tale fattispecie, come già ampiamente esposto, richiede la prova del possesso, inteso come potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, presupponendo, dunque, l'alterità della res oggetto di domanda, occorre osservare che, ai fini della decisione, non assumono alcuna rilevanza gli atti di disposizione testamentaria prodotti da parte attrice, in quanto risalenti agli anni 1993-1994, quindi successivi non solo all'atto di donazione, ma altresì al predetto contratto di divisione, con cui le parti hanno inteso procedere allo scioglimento della comunione, attribuendosi la proprietà ed il possesso delle rispettive quote, come ivi indicate.
Dalla data dell'atto di divisione, dunque, stante il venir meno della comunione, e l'attribuzione alla convenuta della quota comprensiva dei beni oggetto della domanda di usucapione, con espresso riconoscimento degli stessi “in piena proprietà e possesso” alla medesima, si ritiene che l'utilizzo del bene asseritamente attuato dall'attore debba essere ricondotto non ad un possesso uti dominus, bensì ad una mera detenzione per ragioni di ospitalità. Né, del resto, successivamente a tale data, parte attrice ha provato la c.d. interversio possessionis, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., che dispone: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Il quadro probatorio cristallizzatosi all'esito dell'istruttoria del caso, rispetto all'onere della prova richiesto all'usucapente, è caratterizzato da genericità, contraddittorietà ed incertezza.
pagina 16 di 30 In particolare, dall'esame delle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, si evince la carenza di riferimenti cronologici specifici, nonché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso dei beni per cui è causa, e delle modalità attraverso le quali il possesso sarebbe stato esercitato dall'attore.
In particolare, si richiamano le dichiarazioni del teste , il quale ha genericamente riferito Persona_6
“di conoscere la situazione da oltre vent'anni perché frequentavo la famiglia di e di CP_6
, e che “l'immobile da oltre vent'anni è stato posseduto da il quale Persona_7 Parte_1 apriva e chiudeva. Solo negli ultimi anni nell'immobile ci andavano le sorelle e _3 [...]
”, di non avere conoscenza diretta del fatto che il , nel 1987, avesse intrapreso i lavori di CP_4 Pt_1
riempimento per la realizzazione del fabbricato per cui è causa, ovvero che, nello stesso anno, avesse iniziato la costruzione del fabbricato, né del fatto che l'attore avesse provveduto all'impermeabilizzazione del lastrico, e sostenuto i costi per .la costruzione dell'intero stabile, dotandolo di impianto idrico ed elettrico. Le stesse incertezze si evincono dalla deposizione del teste che, dopo avere dichiarato “di conoscere la situazione da tanti anni”, interrogato Testimone_1
sui capitoli di prova di parte attrice, ha risposto alla maggior parte delle domande dichiarando “Non lo so”; “Non lo ricordo”; “Non lo posso sapere”; così come che, all'udienza del 23 giugno Parte_2
2017, ha dichiarato che l'attore abitava il fabbricato oggetto di domanda negli anni '80 – '90, circostanza del tutto inverosimile in quanto all'epoca il fabbricato era ancora in fase di realizzazione, per poi ammettere di non essere mai stato a casa sua, e di non avere più frequentato i luoghi di causa in seguito ad un “periodo prossimo al 1987”. Anche con riferimento alle ulteriori deposizioni dei testi
, e , non si può che evidenziare la carenza di Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
riferimenti temporali specifici, le espressioni incerte, spesso correlate ad informazioni assunte de relato. Del resto, parte attrice non ha allegato alcuna documentazione acclarante le spese asseritamente sostenute per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (sempre asseritamente) commissionati.
Ad ogni modo, attività quali la cura, la manutenzione, l'utilizzazione, oppure la coltivazione del terreno, o la cura di un giardino, ovvero altri interventi di riparazione e modifica dell'immobile realizzati dal detentore, non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, né a dare luogo ad un'interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere, con certezza, che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore. Ciò in quanto, da un lato, tali attività non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, essendo necessario che le stesse si accompagnino ad ulteriori univoci indizi, tali da far desumere che le attività indicate siano state svolte uti dominus (in tal pagina 17 di 30 senso cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19568 del 09.07.2021); dall'altro lato, l'interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali, che manifestino, in maniera inequivocabile, l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore, cioè contro colui per conto del quale la cosa è detenuta.
L'istruttoria svolta non è stata in grado di acclarare le predette circostanze.
Anzi, quello che emerge, di fatto, è la costante e permanente signoria mantenuta dalla sul CP_1
compendio immobiliare de quo.
A tal proposito, occorre osservare che è stato l'attore stesso, in sede di interrogatorio formale, chiamato a rispondere sul Capitolo B1) della memora istruttoria di parte attrice (Vero che la sorella delle parti,
, ha abitato nel vecchio fabbricato prima insistente sul mappale 1, ora mappale Controparte_4
135 ( doc 7 e 9 ), attribuito in proprietà alla sorella con l'atto di divisione intervenuto nel 1990, CP_1
coabitandovi con i comuni genitori fino alla morte e vero che le è stato pure concesso di rimanervi fino al 2012, data in cui lo ha rilasciato.), ad avere dichiarato: “è vera la circostanza, nel 2012 la CP_1 ha mandato via le sorelle e io le ho ospitate nella casa oggetto di usucapione”, confermando così
[...]
che era la convenuta a decidere se permettere o meno ai familiari di utilizzare gli immobili insistenti sul proprio terreno. Sempre in sede di interrogatorio formale, sul capitolo B2) della memoria istruttoria di parte attrice (Vero che , sempre in funzione della coabitazione e per la stretta parentela CP_1
che le univa, ha concesso anche tutto il terreno assegnatole in proprietà in sede di divisione, alla sorella , per pascolarsi il proprio bestiame, nell'ambito della propria attività di CP_4
allevamento da lei svolta fino al 2012; momento in cui ha rilasciato alla sorella anche il CP_1
terreno), il confermava la circostanza, come segue: “sì è vero, il terreno veniva utilizzato da Pt_1
e , per il pascolo del loro bestiame”, e ancora, sul capitolo E) (Vero che CP_4 CP_6 CP_1
ha fatto eseguire a propria cura e spese, da lo scavo di sbancamento della
[...] Controparte_8
vasca della piscina e dell'area per le fondazioni del fabbricato, ora composto da tre magazzini al piano di sotto e tre appartamenti soprastanti), il ha dichiarato: “si è vero, ma a spese di mia madre”, Pt_1
con ciò confermando che, comunque, i lavori venivano commissionati dalla sorella, odierna convenuta.
Anche il teste interrogato sul capitolo 12) della memoria istruttoria di parte attrice Persona_6
(“Vero è che detto immobile è stato dato in comodato d'uso a e _3 Controparte_4 negli anni 2012,2013”), ha risposto: “Posso dire che ci abitavano loro fino al 2012 quando ho assistito personalmente all'episodio in cui minacciava le sorelle di chiamare i Carabinieri affinchè le CP_1 potessero mandare via dalla casa dei genitori che era uno stazzo che, ormai, è di ”. CP_1
pagina 18 di 30 D'altra parte, i testi di parte convenuta hanno confermato di avere eseguito gli scavi della piscina, delle fondazioni, della casa, degli scantinati, del pozzo dell'acqua, commissionati loro dalla la CP_1
quale si occupava anche dei pagamenti, e dell'acquisto dei materiali (cfr. testimonianze di
[...]
e ), e che, nel 2003, l'appartamento veniva rifinito a spese e cura Testimone_5 Testimone_6
della convenuta, la quale provvedeva altresì a dotarlo di acqua, luce e condotta fognaria, così da renderlo abitabile, eseguendo anche, a propria cura e spese, le rifiniture inerenti alle murature perimetrali portanti, in blocchetti di cemento, nonché gli intonaci del fabbricato (si vedano, in particolare, le testimonianze di , , , ). Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
È emerso altresì che, nel corso del tempo, già prima della sua ultimazione, il fabbricato per cui è causa, su permesso della è stato utilizzato per rinfreschi e riunioni da parte di associazione CP_1
sportiva (vedi testimonianza di , Testimone_11 Testimone_12 Testimone_8 Tes_13
, , ). È stato altresì confermato che la convenuta aveva permesso
[...] Testimone_9 Testimone_10
alla sorella di abitare il vecchio fabbricato insieme ai comuni genitori e che, in Controparte_4
quel periodo, alla medesima veniva altresì concesso di pascolare il proprio bestiame nel terreno assegnato alla convenuta in sede di divisione, sino all'anno 2012, data in cui CP_4
provvedeva a rilasciare gli immobili concessi in uso dalla sorella (si vedano le testimonianze di Tes_7
e ). I testi hanno riferito anche che, dall'anno 2003 in poi, l'attore veniva
[...] Testimone_9
ospitato presso l'appartamento oggetto di domanda dalla convenuta, affinché egli potesse fare visita ai familiari e che, solo nel 2012, il si impossessava delle chiavi, rifiutandone la restituzione, dopo Pt_1
averle prelevate dal vecchio fabbricato dove la convenuta le lasciava a disposizione (vedi testimonianza di e ). Inoltre, i testi e Testimone_7 Testimone_9 Tes_14 Testimone_9 Tes_15
, hanno confermato la presenza del magazzino, utilizzato per il deposito di attrezzi, materiali
[...]
edili ed oggetti vari, materiali da lavoro e strumenti musicali, riferendo che, allo stesso, potevano accedere solo la convenuta la sua famiglia, ed altri soggetti dalla stessa incaricati. CP_1
Non si ritiene atto idoneo ad integrare la c.d. interversio possessionis l'appropriazione, da parte dell'attore, delle chiavi che la convenuta era solita lasciare a disposizione per l'accesso al compendio immobiliare per cui è causa, considerato che, come già premesso, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio, e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e della concreta opposizione al suo possesso.
pagina 19 di 30 Con particolare riferimento all'ipotesi del comodante, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare
l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 12080 del 17 maggio 2018; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8213 del 22 aprile 2016).
Anche con particolare riferimento all'ipotesi di sostituzione di lucchetto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso “solo animo””
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 8115 del 7 aprile 2014).
Con riferimento alla voltura delle utenze, ed al pagamento dei tributi, previa premessa che le produzioni documentali di parte attrice sono limitate a due fatture del 2013, per quanto riguarda le bollette ENEL, e pagamenti riferiti alle sole annualità 2012, 2013 e 2014 del Mod. F 24, occorre osservare che neppure tali circostanze, se considerate singolarmente, sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'usucapione, secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza, nei seguenti termini:
“Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti -quali il trasferimento della residenza nell'immobile o
l'attivazione delle relative utenze a proprio nome- che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di Cassazione, sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
Giova precisare che la prova dell'acquisto, e dell'esercizio del possesso da parte dell'attore in usucapione, deve essere ancora più pregnante quando sussistono tra le parti rapporti di parentela, come nel caso di specie, in quanto, sebbene l'uso prolungato di un bene non sia normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima generalmente configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà, o altro diritto reale, non è di per sé sufficiente ad escludere detta "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela pagina 20 di 30 ove, rispetto ai rapporti di mera amicizia, o buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, è più facile il mantenimento della tolleranza anche per un lungo arco di tempo (si veda in questo senso, tra le molte,
Cassazione civile sez. II, 15/01/2024, n.1413; Cassazione civile sez. II, 30/01/2023, n.2706; Corte appello Bari sez. I, 02/02/2024, n.151; Corte appello Lecce sez. II, 30/05/2023, n.485).
Nella specie, in particolare, le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, portano a ritenere del tutto probabile la tesi sostenuta dalla convenuta, ovvero che, in seguito al contratto di divisione stipulato dai condividenti, la ha consentito ai genitori, sino al loro decesso, ed alla sorella CP_1 [...]
sino al 2012, di abitare presso il vecchio fabbricato già insistente sul terreno assegnatole, e di CP_4
utilizzare quest'ultimo, ed al di utilizzare l'appartamento oggetto di domanda di usucapione, Pt_1
lasciandogli la disponibilità delle chiavi dell'immobile, nonché ad altri soggetti di accedere al predetto fabbricato, per svariati motivi, e sempre su suo permesso.
Pertanto, si può concludere nel senso che il godimento del bene concesso all'attore sia avvenuto in forza di un atto di tolleranza del proprietario, ovvero di una condotta accondiscendente del titolare effettivo del bene, in forza di un vincolo di parentela, così da non escludere la signoria del titolare sul bene, e da determinare, comunque, equivocità del possesso, non idoneo, quindi, ad integrare la fattispecie dell'acquisto della res per usucapione.
Orbene, in assenza di allegazione, deduzione e prova di circostanze concrete, idonee ad acclarare la manifestazione di un possesso ad excludendum da parte dell'attore, pacifico, pubblico, incontestato, e protratto per tutto il tempo richiesto dalla legge, in assenza di prova circa l'esistenza di un atto di interversio possessionis, utile a far decorrere, in favore del soggetto che vanta la materiale disponibilità dell'immobile, il termine utile per la sua usucapione, ed in assenza di allegazioni in merito al come, ed al quando, il abbia iniziato a possedere uti dominus, si ritiene che la relazione con la res per cui Pt_1
è causa, asseritamente immessa nella disponibilità dell'attore, non costituisca possesso, ma semplice detenzione.
Per quanto sopra evidenziato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto infondata.
Occorre, a questo punto, valutare la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta CP_1
nei confronti dell'attore, e degli altri convenuti.
[...]
Nonostante la premessa, per cui si chiede di “accertare e dichiarare”, la domanda svolta dalla Pt_1 deve essere intesa quale domanda di rivendica, in quanto correlata con la richiesta svolta all'esito della domanda principale di rigetto, avente ad oggetto l'ordine, nei confronti dell'attore, di rilasciare il compendio immobiliare per cui è causa, e nuovamente riproposta al punto 3) delle conclusioni pagina 21 di 30 rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, ed ai punti 3) e 4) delle conclusioni rassegnate all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 maggio 2024.
È noto che ciò che distingue l'azione di accertamento della proprietà, dall'azione di rivendica, è
l'effetto recuperatorio, assente nella prima, essendo, invece, identica la causa petendi delle due azioni, in quanto anche la rivendica presuppone l'accertamento del diritto in capo all'attore.
Nella specie, parte convenuta ha chiesto di accertare la rispettiva proprietà esclusiva del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto di domanda di usucapione, del fabbricato stesso, e del tratto di terreno che l'attore ha indicato con il mappale 141, in forza dell'atto pubblico d i divisione datato 21 settembre 1990.
Ora, vero è che l'azione di rivendica impone all'attore un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se invece si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione del titolo di acquisto, ma l'attore dovrà dimostrare non solo il suo titolo, ma anche il titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Tuttavia, occorre osservare che la portata del predetto onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché, il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà, e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nell'ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, consistente in un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti, o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione (vedi in questo senso Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, n.1569; e già Cass. n.
4828/1994; n. 27034/2006).
Di fatto, nel caso in cui il bene oggetto di domanda risulti già appartenente ad un dante causa comune alle parti, il cui diritto sia incontestato, e sia stato trasferito ai contendenti, i quali ne abbiano fatto oggetto di contratto di divisione, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori, sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nella specie, non è contestata l'appartenenza del compendio immobiliare per cui è causa alla comunione, instaurata con l'atto di donazione prodotto dall'attore, né la titolarità del medesimo, al momento dell'atto di disposizione, in capo al dante causa comune, ovvero i genitori degli attori.
pagina 22 di 30 Neppure sono contestate la coincidenza ed identicità del bene oggetto della domanda di usucapione, rispetto a quanto attribuito alla convenuta in sede di divisione, e fatto oggetto di domanda di rivendica in questa sede. Né vi sono contestazioni in ordine al fatto che il fabbricato oggetto di rivendica fosse già presente sui luoghi di causa prima dell'atto di donazione, e del contestuale atto di divisione, e che lo stesso sia stato realizzato sul terreno oggetto di attribuzione di quota a favore di parte convenuta, all'esito del menzionato atto di divisione.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso attore che, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 28 marzo 2017, interrogato sul capitolo A) della memoria istruttoria di parte convenuta (Vero che nel 1994, , frazionava il terreno di cui al mappale 1, così originando i mappali nn. 58 e 59 CP_1
(v. doc. 2), rispettivamente di Ha 10.36.61 e Ha 5.47.55 e vero che il fabbricato (appartamento e magazzino) ad oggetto di causa insiste sul mappale 58 e, a seguito di successivo frazionamento fatto eseguire dalla , da ultimo insiste sul mappale 157, intestato a ), rispondeva: CP_1 CP_1
“Il mappale risulta intestato alla , a seguito del frazionamento del 1994. Le case sono CP_1 state costruite nell'anno 85/86, prima della divisione del 1990”. La stessa nelle proprie CP_1
difese, ha dato atto di avere frazionato il terreno assegnato, di cui al mappale 1, dando origine ai mappali nr. 58 e 59, e che le indicazioni catastali allegate dall'attore, in ordine al mappale 143, relativo al terreno sul quale insisterebbe il fabbricato oggetto di domanda, ed al mappale 141, relativo al tratto di strada che l'attore intendeva usucapire, sono frutto di un frazionamento già modificato dalla convenuta che, previa richiesta di cancellazione del predetto frazionamento, realizzato senza il suo consenso, frazionava poi il terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156,
157 e 158, ed accatastato il vecchio fabbricato ivi insistente, prima destinato ad abitazione dei genitori e sorelle, ora censito in Catasto al F. 57, mappale 135.
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al documento 2 di parte convenuta (estratto di mappa, Comune di Olbia, Prot. Mod. B, N. 40408/93; Tipo N. 0238, anno
'94), inerente al frazionamento del terreno al Foglio 57, mappale 1, nei mappali nr. 58 e 59; ai documenti 1 e 4 di parte attrice, inerenti al frazionamento eseguito dall'attore del terreno al Foglio 57 nei mappali 141 e 143; ai documenti nr. 3, 4, 7, 13, 14 e 15, di parte convenuta, con riferimento all'aggiornamento di tale ultimo frazionamento, e successivo frazionamento del terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158.
È vero che l'atto di donazione non menziona, nello specifico, tale fabbricato, ma è principio condiviso quello per cui, in virtù del principio di accessione, la cessione della proprietà dell'immobile che insista su di un fondo oggetto di contratto, viene trasferita in capo al cessionario, salvo che il cedente costituisca, contestualmente, un diritto di superficie (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n.
pagina 23 di 30 1750/18). Tale circostanza non sussiste nel caso di specie, né, del resto, è stata allegata o dedotta in alcun modo dalle parti. Di fatto, non risulta provato che, in sede di contratto di divisione, nel momento in cui i condividenti hanno disposto in ordine all'attribuzione della quota nr. 8 alla convenuta, i medesimi abbiano inteso porre riserve in ordine al predetto immobile, né parte attrice ha dedotto o allegato alcunché sul punto, anzi, avendo i condividenti disposto, all'art. 8 dell'atto di divisione, di attribuirsi “in piena proprietà e possesso le rispettive quote, con reciproca garanzia di legge e con tutte le inerenti pertinenze, accessioni, servitù”.
Come si è già rilevato, la parte attrice, in contestazione a quanto dedotto dalla convenuta, si è limitata a richiamare atti di disposizione testamentaria successivi al negozio di donazione, e contestuale negozio di divisione. Per quanto di interesse, occorre osservare che il testatore che lascia al successore un bene altrui (o parzialmente altrui), pone in essere un atto dispositivo che integra, in favore del successore, un acquisto a non domino. È noto che una tale disposizione testamentaria è nulla, trattandosi di una disposizione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria, ma viziata dalla mancata previsione espressa dell'onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui. Pertanto, se la cosa non appartiene al testatore al momento del testamento, questi deve indicare espressamente, e formalmente, nell'atto, l'onere dell'erede di procurare l'acquisto dal terzo al beneficiario.
La domanda riconvenzionale di rivendica svolta da parte convenuta deve, dunque, essere accolta, con conseguente accertamento della proprietà della medesima sul compendio immobiliare pervenutole in seguito ad atto pubblico di divisione del 21 settembre 1990 (Notaio Dott. , rep. Nr. Persona_1
43053, raccolta nr. 10372, registrato a Tempio Pausania il 26 settembre 1990 al nr. 1766, trascritto presso la Conservatoria Territorialmente competente, consistente in “appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Olbia, Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16 (ettari quindici, are ottantaquattro, centiare sedici) confinante con RI S. NE, con strada per Monti, con proprietà
salvo altri. Quanto sopra figura riportato in catasto terreni alla partita 1863, al foglio 57, Per_8 mappale:”, del fabbricato ivi insistente, per il principio di accessione, indicato dall'attore con il mappale 143, e del tratto di terreno che l'attore indica con il mappale 141, pervenutole in forza del predetto atto di divisione (attualmente censiti al Catasto Terreni del Comune di Olbia, al Foglio 57, mappali 147, 148, 156, 157 e 158).
Per l'effetto, all'attore dovrà essere ordinato di rilasciare i predetti immobili.
Con riferimento all'ulteriore domanda svolta dalla convenuta, di “accertare e dichiarare che il frazionamento depositato con protocollo n. 2012/43937 in data 05.03.2012, presso l'Agenzia del
Territorio, a cura dell'TO , è stato eseguito sui terreni di proprietà della Persona_6
pagina 24 di 30 convenuta , accertando altresì la sua illegittimità per inesistenza di mandato da parte CP_1 della stessa e dichiarandolo, per l'effetto, privo di efficacia e disporne annullamento”, occorre dichiararne l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire della parte convenuta.
Sul punto, la dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità, o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Orbene, è noto che la procedura del cosiddetto frazionamento, avendo valore prettamente catastale, non si ripercuote sui diritti dei legittimi titolari, che rimarranno pieni titolari di ogni parte dell'immobile separato.
Quindi, il frazionamento catastale si presenta come una semplice registrazione, presso gli Uffici del Catasto, della suddivisione di un'unità immobiliare, in due o più parti indipendenti, e nell'assegnazione sulla mappa catastale di un nuovo subalterno per ciascuna nuova entità. Nella pratica, il frazionamento dei terreni ha come conseguenza la creazione di due o più lotti ridimensionati rispetto all'originario fondo, il più delle volte, senza il bisogno di interventi urbanistici.
Nella specie, come si è già ampiamente argomentato, è riscontrabile documentalmente che la convenuta, appena appreso del frazionamento eseguito dall'attore a sua insaputa, ne ha richiesto l'immediata cancellazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, domandando altresì il ripristino della situazione precedente e, che, successivamente, ha provveduto ad un aggiornamento del frazionamento del terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158, ed accatastando il vecchio fabbricato ivi insistente, prima destinato ad abitazione di genitori e sorelle, ora censito in Catasto al F. 57, mappale 135.
Con riferimento alla domanda svolta dalla convenuta, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la stessa è da considerarsi tardiva, in quanto formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale. Ad ogni modo, considerato che tale strumento consente al Giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nel caso di specie non se ne ravvisano i presupposti, con conseguente rigetto della predetta domanda, non risultando provato che parte attrice abbia agito, nel presente giudizio, con la coscienza dell'infondatezza pagina 25 di 30 della domanda svolta, visti anche i rapporti tra le parti, e la tolleranza manifestata dalla convenuta, nel corso del tempo, rispetto all'utilizzo del compendio immobiliare per cui è causa da parte dei familiari, e dell'attore stesso.
Sulle spese di lite, occorre precisare quanto segue.
Parte attrice ha convenuto in giudizio CP_2 Controparte_4 CP_1 [...]
, e , prospettandone, nella propria domanda, la qualità d i CP_6 _3 Controparte_5
comproprietari dei beni oggetto di domanda di usucapione.
Come già evidenziato in premessa, e si sono CP_2 Controparte_4 _3
costituite nel presente giudizio limitando, sostanzialmente, le proprie difese ad una mera adesione alle domande dell'attore.
Si è costituito altresì , aderendo, invece, alla difesa prospettata dalla convenuta Controparte_5 CP_1
[...]
Ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.c., “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
Orbene, non si può ravvisare una vera e propria soccombenza rispetto alle parti convenute CP_2
e , vista l'assenza di interesse ad ottenere una pronuncia
[...] Controparte_4 _3
favorevole nei loro confronti, in considerazione dell'esiguità delle difese svolte, risoltesi, di fatto, in una mancata opposizione alla richiesta dell'attore di accertamento dell'intervenuta usucapione, nei suoi confronti, dei beni immobili oggetto di causa. Del resto, le stesse convenute non si sono opposte alla domanda riconvenzionale svolta dalla né hanno contestato la fondatezza delle pretese CP_1
avanzate da quest'ultima.
Pertanto, nei loro confronti, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi una vera e propria soccombenza rispetto alla parte vincitrice,
CP_1
Si ritiene che lo stesso ragionamento possa valere nei confronti del convenuto , il cui Controparte_5 interesse nella causa appare limitato al rigetto della domanda di usucapione svolta dall'attore, avendo, per il resto, sostenuto ed aderito alle allegazioni, alla tesi difensiva, ed alle domande svolte dalla parte convenuta CP_1
Pertanto, si ritiene che l'interesse nella presenta causa possa, e debba, essere ravvisato unicamente nei confronti dell'attore, e della convenuta CP_1
Nel rapporto processuale tra le predette parti, le spese seguono il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 26 di 30 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Occorre liquidare altresì le spese del procedimento possessorio svolto in corso di causa, di cui al sub.
N.R.G. 1728-1/2014, da porsi a carico della parte attrice, soccombente anche in quella fase, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 210,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00
Fase decisionale, valore medio: € 105,00
Compenso tabellare (valori medi) € 457,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 27 di 30 REVOCA la contumacia di;
Controparte_5
RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta, nei termini che seguono:
DICHIARA la convenuta proprietaria del terreno pervenutole in seguito ad atto pubblico CP_1
di divisione del 21 settembre 1990 (Notaio Dott. , rep. Nr. 43053, raccolta nr. 10372, Persona_1
registrato a Tempio Pausania il 24 settembre 1990 al nr. 1766, trascritto presso la Conservatoria
Territorialmente competente, consistente in “appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di
Olbia, Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16 (ettari quindici, are ottantaquattro, centiare sedici) confinante con RI S. NE, con strada per Monti, con proprietà salvo altri. Quanto Per_8 sopra figura riportato in catasto terreni alla partita 1863, al foglio 57, mappale:”, del fabbricato ivi insistente, per i motivi di cui in parte motiva, indicato dall'attore con il mappale 143, e del tratto di terreno che l'attore indica con il mappale 141, pervenutole in forza del predetto atto di divisione, come attualmente individuati ed indentificati catastalmente in atti, e per l'effetto;
ORDINA all'attore il rilascio dei predetti immobili;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni rassegnate dalla convenuta con note scritte depositate il 17 maggio 2024, per l'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni del 22 maggio 2024;
RIGETTA la domanda svolta da parte convenuta, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese d el presente giudizio in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a. e
[...]
spese generali al 15%;
COMPENSA integralmente le spese di lite rispetto ai convenuti , CP_2 _3
e ; Controparte_4 Controparte_5
pagina 28 di 30 CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento possessorio N.R.G. 1728- Parte_1
1/2014 in favore di che si liquidano in € 457,00 per compensi, oltre esborsi documentati, CP_1
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 10 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 29 di 30 pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1728/2014, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Gabella nr. 20, nr. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Campus (C.F.:
, dall'Avv. Sebastiano Pes (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniele Orecchioni (C.F.: , in Tempio C.F._4
Pausania, Corso Matteotti nr. 47;
ATTORE contro nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...], CP_1 C.F._5
Via Barcellona nr. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Chirigoni (C.F.:
e dall'Avv. Pietro Luigi Sau (C.F.: ), elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chirigoni, in Ozieri, Via Tola nr. 22;
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], CP_2 C.F._8
Via Armando Diaz nr. 40; , nata a [...] il [...] (C.F.: _3
), ivi residente in [...]; , nata a [...] il 24 C.F._9 Controparte_4 dicembre 1939 (C.F.: ), residente in [...], rappresentate e C.F._10 difese dall'Avv. Michela Cadau (C.F.: ); C.F._11
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente a[...] C.F._12 Circonvallazione Nord, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Falzoi (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Ozieri, Via C.F._13 pagina 1 di 30 Umberto I nr. 62,
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_6 C.F._14
Buddusò, Via Gabella nr. 18;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2014, citava nel presente giudizio Parte_1 CP_2
, e ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_1 Controparte_6 _3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Essere (….) proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato sito Parte_1
in Sassari in Via Micaleddu, distinto al catasto fabbricati al f.57 mappale 143; b) Dichiarare che ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio pedonale e veicolare attraverso Parte_1
la stradina larga metri 3,50 circa che collega la strada principale via Migaleddu al fabbricato di cui è causa, contraddistinta in catasto del comune di Olbia al foglio 57 mappale 141 salvo variazioni catastali;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione e clausola di provvisoria esecuzione”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che, con atto notarile a rogito del notaio stipulato il 21 settembre 1990, Persona_1 [...]
e , genitori di parte attrice e dei convenuti, donavano pro indiviso alle Pt_1 Persona_2
parti in causa la piena proprietà degli immobili di cui erano titolari, come meglio individuati nel predetto atto;
- che sul terreno donato dai genitori, già nel 1987 realizzava, a proprie spese, il Parte_1
fabbricato sito in Olbia, Via Micaleddu nr. 31, meglio individuato ed identificato catastalmente in atti;
- che, con successivo testamento olografo, precisava che parte attrice era Persona_2
“padrone assoluto” della casa dal medesimo costruita, riconoscendogli servitù di passaggio e relative al passaggio delle condutture idriche, fognarie ed elettriche, di cui i terreni erano gravati da oltre vent'anni;
- che godeva del proprio immobile, possedendolo, unitamente alla propria famiglia, Parte_1 dal 1987 in modo “continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco”;
pagina 2 di 30 - che tale possesso consisteva nell'aver costruito, sul terreno donato dai genitori, il predetto fabbricato, nell'avere eseguito, a proprie spese, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'avere dotato il medesimo di allaccio idrico e ted elettrico, provvedendo altresì ai pagamenti delle bollette, e dell'ICI ed IRPEF per i redditi da fabbricato dell'immobile per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 gennaio 2015, si costituiva nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
pagina 3 di 30 Nelle proprie difese, parte convenuta rilevava:
- che, contestualmente all'atto di donazione, i fratelli scioglievano la comunione dei beni Pt_1
immobili oggetto di donazione e, con atto di divisione del 21 settembre 1990, a rogito del Notaio
a veniva assegnata l'ottava quota, di uguale valore alle altre, con la quale la Per_1 CP_1 stessa veniva riconosciuta piena proprietaria, e nel pieno possesso, dell'appezzamento di terreno in
Comune di Olbia, Loc. “Sa Senega”, meglio individuato catastalmente in atti, coincidente con il bene oggetto di domanda di usucapione da parte dell'attore;
- che, nel 1994, la provvedeva a frazionare il terreno assegnatole, di cui al mappale 1, dando Pt_1
origine ai mappali nr. 58 e 59;
- che l'identificazione catastale allegata dall'attore, inerente al terreno su cui insisteva il fabbricato oggetto di domanda di usucapione, era conseguenza dell'illegittimo frazionamento del mappale 58, eseguito in maniera occulta dall'Arch. nel 2012, senza alcun mandato da parte della;
Per_3 Pt_1
pagina 4 di 30 - che apprendeva del predetto frazionamento dal proprio geometra, per cui formalizzava CP_1 richiesta di cancellazione all'Agenzia del Territorio, alla quale seguiva successivo frazionamento, da parte della convenuta, piena proprietaria dell'immobile, del terreno di cui al mappale 58, con creazione dei mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158, ed accatastamento del vecchio fabbricato ivi insistente, ora censito in Catasto al F. 57, mappale nr. 135;
- l'infondatezza della domanda attorea, considerato che il mai esercitava alcun possesso sul Pt_1
terreno de quo, dovendosi l'attività dell'attore, piuttosto, ricondursi a mera tolleranza mostrata dalla sorella sin dall'atto di divisione, avendo la stessa permesso ai comuni genitori, sino al momento del loro decesso, ed alle sorelle e di abitare il vecchio fabbricato insistente CP_4 _3 Per_4
sul mappale 58 (ora mappale 135), nel rispetto degli accordi intercorsi tra i familiari;
- che, nel 2012, come da accordi, le sorelle e decedeva nel 2002), CP_4 _3 Per_4
restituivano gli immobili alla convenuta, diversamente dall'attore, che si opponeva a tale richiesta;
- che era la convenuta ad avere realizzato, a proprie spese, il fabbricato oggetto di richiesta di usucapione, dotandolo di corrente elettrica, acqua e conduttura fognaria;
- che ancora erano in corso i lavori presso lo scantinato del fabbricato stesso, e che a tale magazzino, privo di chiusura verso l'esterno, si poteva accedere solo dal terreno della che lo CP_1
utilizzava in via esclusiva insieme ai propri familiari, ivi tenendovi materiali edili ed attrezzi di sua proprietà e del marito;
- che mai aveva esercitato il passaggio sul terreno identificato con il mappale 141, Parte_1
restando tale strada al solo servizio del vecchio fabbricato, mentre quella che intendeva usucapire si trovava più a sud, ed era al servizio degli altri fabbricati, tra i quali quello di cui al mappale 143, oggetto di domanda di usucapione, ed entrambi i passaggi erano utilizzati su concessione della convenuta, nelle occasioni in cui l'attore si recava in visita dai genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 febbraio 2015, si costituivano in giudizio CP_2
e che dichiaravano di aderire alla domanda dell'attore
[...] _3 Controparte_4
sostenendo le ragioni già esposte dal medesimo, con richiesta di compensazione delle Parte_1
spese di lite.
All'udienza del 6 febbraio 2015 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti delle parti convenute, dichiarava la contumacia di e e, preso atto della CP_7 Controparte_6
domanda riconvenzionale svolta da ne disponeva la notificazione ai convenuti CP_1
pagina 5 di 30 contumaci, rilevando l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione, stante la natura della controversia.
All'udienza del 6 novembre 2015, parte convenuta dava atto di avere depositato al telematico documentazione inerente alla notifica della domanda riconvenzionale svolta nei confronti dei convenuti contumaci, insieme a verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, nr.
1, 2 e 3 c.p.c..
Con comparsa di costituzione depositata il 27 gennaio 2016, si costituiva nel presente giudizio CP_7
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)-Rigettare ogni domanda proposta
[...] dall'attore nei confronti del perché totalmente infondata in fatto e diritto, con vittoria Parte_1 di spese ed onorari”. In particolare, il convenuto richiamava l'atto di divisione già menzionato dalla sorella, la convenuta rilevando che, all'esito dello scioglimento della comunione, erano CP_1
state attribuite a tutti i fratelli porzioni di terreno di pari valore;
che alla sorella veniva assegnato CP_1
in proprietà quanto indicato nella quota n. 8; che l'attore mai aveva posseduto, uti dominus, gli immobili oggetto della predetta quota, potendovi accedere solo per accordi intercorsi con la sorella in quanto ivi abitavano i comuni genitori, insieme alle sorelle, tra le quali fino al CP_1 CP_4
2012; che i fabbricati erano stati costruiti dalla sorella e quello oggetto di domanda di CP_1
usucapione era stato ultimato solo nel 2003 e, da tale data, la sorella vi ospitava e CP_1 Pt_1
qualche altro familiare, in occasione delle visite che questi faceva ai genitori e, successivamente, più raramente, alla sorella CP_4
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale di parte attrice e parte convenuta,
l'escussione di testimoni, e l'acquisizione di prove documentali.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 22 maggio 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come segue:
parte attrice: “precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la causa venga trattenuta in decisione e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;
pagina 6 di 30 parte convenuta “1) Rigettare ogni deduzione e domanda proposta dall'attore e dai terzi CP_1
intervenuti, perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, ordinando all'attore il rilascio dei beni immobili ad oggetto delle sue domande, nonché di astenersi da ogni e qualsiasi attività sopra gli stessi. 2) Accertare e dichiarare la convenuta piena ed esclusiva CP_1
proprietaria del terreno su cui insiste il fabbricato che l'attore intende usucapire (e che indica col mappale 143) e del fabbricato stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 934 c.c., essendo detto terreno a lei così pervenuto in forza di atto pubblico di divisione datato 21 settembre 1990 stesso, a rogito del notaio in Olbia, rep. 43053, nonché per i motivi tutti in espositiva, Persona_5 contestualmente dichiarando l'inesistenza sul predetto terreno e fabbricato, di pesi, diritti o quant'altro preteso dell'attore e/o dalle altre parti in causa. 3) Accertare e dichiarare la convenuta , CP_1
piena ed esclusiva proprietaria del tratto di terreno di cui al mappale 141, sul quale il
[...]
chiede dichiararsi acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio, per essere, Pt_1
detto terreno, a lei pervenuto in forza di atto pubblico di divisione del 21 settembre 1990 stesso, a rogito del notaio in Olbia, rep. 43053, dichiarando il terreno stesso libero da diritti, pesi e Persona_5
servitù pretesi dall'attore o da altre parti in causa. 4) Per l'effetto, rigettare ogni deduzione, eccezione
e domanda proposta dai terzi intervenuti e dall'attore, ordinando a quest'ultimo il rilascio degli immobili tutti, nonché di astenersi da ogni e qualsiasi attività sui medesimi. 5) In ogni caso, accertare
e dichiarare che il frazionamento depositato con protocollo n. 2012/43937 in data 05.03.2012, presso
l'Agenzia del Territorio, a cura dell'TO , è stato eseguito sui terreni di proprietà Persona_6
della convenuta , accertando altresì la sua illegittimità per inesistenza di mandato da CP_1
parte della stessa e dichiarandolo, per l'effetto, privo di efficacia e disporne annullamento. 6) In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del sub procedimento RGN 1728-1/2014”;
parte convenuta : “si insiste nelle conclusioni di cui all'atto di costituzione nel presente CP_7 giudizio”.
Con ordinanza del 10 giugno 2024, resa all'esito dell'udienza calendarizzata a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Con successivo decreto dell'11 settembre 2024, il Giudice, preso atto dell'assenza, all'interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo cartaceo della parte convenuta assegnava termine alla CP_1
medesima per ricostruire il proprio fascicolo di parte, mediante deposito di copia degli atti dello stesso non presenti al telematico, nonché a riconsegnare in Cancelleria il proprio fascicolo cartaceo.
pagina 7 di 30 Con nota di deposito del 13 settembre 2024, parte convenuta ricostruiva al telematico il proprio fascicolo di parte, e depositava in Cancelleria il predetto fascicolo, completo di copie degli atti prodotti nel corso del giudizio.
Con decreto del 17 settembre 2024, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo, e fissava udienza per la ricostruzione del fascicolo mancante nel contraddittorio tra le parti, disponendo, al contempo, nuove ricerche del medesimo a cura della Cancelleria.
Con nota di deposito del 18 settembre 2024, la Cancelleria acclarava l'assenza, all' interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo originario cartaceo di parte convenuta CP_1
All'udienza del 25 settembre 2024, si provvedeva alla ricostruzione del fascicolo nel contraddittorio tra le parti, come da relativo verbale. All'esito, le parti, in via congiunta, rinunciavano ad essere rimesse in termini per le comparse conclusionali (termini già scaduti), e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, con assegnazione di solo termine per le memorie di replica.
Il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di parte convenuta, come ricostruito nel contraddittorio tra le parti, e rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dalla data di udienza (e conseguente scadenza al 15 ottobre 2024).
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la predetta condizione di procedibilità risulta regolarmente assolta.
Sempre in via preliminare, occorre revocare la contumacia di , dichiarata dal Giudice CP_7 all'udienza del 6 febbraio 2015, vista la costituzione del medesimo in corso di causa, avvenuta con comparsa di costituzione e risposta del 27 gennaio 2016.
Nel merito, occorre precisare che i presupposti ed i criteri che consentono di ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione sono chiaramente delineati dall'art. 1158 c.c., come segue: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
In diritto, l'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà, o di altro diritto reale, su di un bene, e presuppone la sussistenza di un possesso, continuo e non interrotto, inteso ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di un diritto reale, o del titolare di uno “ius in re aliena” (vedi tra le molte: Cass. civ., 9.8.2001 n. 11000; Cass. n.
pagina 8 di 30 18392/2006; Cass., n. 362/2017), manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità, ed alla destinazione della cosa, tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla res, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez. IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n. 10894/2013).
Requisiti essenziali, e rigorosi, per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata previsti dalla legge, a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- la non equivocità del possesso, che deve consistere, in modo certo, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, o di altro diritto reale;
- la pubblicità del possesso, ossia non acquistato in modo violento o clandestino. Se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità;
- la continuità del possesso, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge.
La nozione di possesso è ben individuata dall'art. 1140 c.c., il quale dispone che “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente, o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Il possesso consta di due elementi, uno soggettivo, l'animus possidendi, ed uno oggettivo, il corpus possessionis. L'esigenza del primo si deduce dalla stessa definizione che del possesso dà l'art. 1140:
l'”attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale” non può, infatti, prescindere dall'intenzione di esercitare il diritto in nome proprio. Consiste, il medesimo, nella predisposizione psicologica del soggetto possessore, il quale “tratta la cosa come propria”, la considera, cioè nel suo pieno controllo, e non è disposto a riconoscere l'esistenza di alcun diritto altrui su di essa.
Il corpus si concreta nella materiale disponibilità della res, ovvero nella concreta sussistenza della cosa nella sfera di controllo del possessore.
Al principio secondo cui, per aversi possesso, occorre la simultanea presenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, consegue che il possesso si perde col venir meno dell'uno, o dell'altro di tali elementi.
Il punto è pacifico per quanto concerne il venir meno dell'elemento soggettivo, cioè il sorgere di una volontà contraria ad avere il possesso della cosa, nonostante che, per avventura, si continui a detenerla;
si è soliti, invece, affermare che vale il principio contrario riguardo all'elemento oggettivo, non potendo il possessore esercitare continuamente atti di possesso.
pagina 9 di 30 Deve, quindi, risultare evidente un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, che connoti impedimento ad altri di ogni atto di godimento, e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n.
9903/2006; Cass. n. 16841/2005), un possesso certo, dunque inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sull'effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale).
L'inequivocità del possesso, del resto, deve essere tale da escludere la sussistenza di atti di mera tolleranza da parte di terzi nel rapporto di fatto con la res, considerato che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo debolmente sull'esercizio del diritto da parte del titolare del bene, al punto da determinare uno stato di fatto incompatibile, e contrastante, con il pieno godimento del diritto, o con il precedente esercizio del possesso;
l'uso del bene, conseguente a mera tolleranza da parte di altro soggetto (anche un familiare), titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina equivocità del possesso, e non è idoneo ai fini di un valido possesso ad usucapionem. Di fatto, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall'altro, conducono ad escludere l'acquisto del possesso da parte dell'agente, implicando elementi di transitorietà e saltuarietà, caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001).
Ciò premesso, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell'istante fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché provare il momento iniziale della decorrenza del possesso utile a ritenere integrata la predetta fattispecie.
A tal proposito, con una pronuncia recente, la Suprema Corte, ha ribadito il principio di diritto per cui:
“Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo” (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, nr. 27376).
pagina 10 di 30 La pienezza e l'esclusività di tale potere, che soddisfa il requisito dell'univocità del possesso, e lo rende idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva, deve essere dal Giudice di merito apprezzato e valutato non in astratto, ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che il bene, secondo un criterio di normalità, è capace di procurare al proprietario, ed il cui conseguimento costituisce, secondo un analogo criterio, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.
Tale modo di acquisto è esplicazione dell'esigenza di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione della res, che si protrae nel tempo necessario per l'usucapione.
Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti tendono a punire chi, abusivamente, e sempre più, sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà (cfr. Cass. Civ. 16.01.2014 n. 874), anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Con particolare riferimento alla prova per testi, un recente orientamento, che lo scrivente ritiene di condividere, si è espresso nel senso che “L'onere probatorio incombente su chi agisce per far accertare
l'acquisto per usucapione ha ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi non solo l'elemento oggettivo del "corpus", ma anche quello soggettivo dell'animus"; la prova ben può essere resa anche solo per testimoni, ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus")” (Tribunale Crotone sez. I,
27/09/2023, n.666).
Non è, dunque, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al Giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” (l'istituto dell'immemorabile non rientra nell'ordinamento italiano, e non può, di conseguenza, produrre effetti sui rapporti di tipo privatistico, ma solo in alcune fattispecie nell'ambito amministrativo), ovvero “da oltre venti anni”, ed espressioni simili, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione, e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011,
pagina 11 di 30 n. 9325; Tribunale Avezzano sez. I, 09/06/2021, n.178; Tribunale Patti, 28/08/2020, n.20; Tribunale
Caltagirone, sent. 23.04.2019).
Per completezza argomentativa va precisato che, quanto agli effetti della contumacia, tale circostanza processuale non è elemento, di per sé, unitariamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda proposta in causa, non potendosi attribuire alla contumacia valore confessorio, né potendosi applicare il principio di non contestazione, e/o ritenere implicitamente riconosciuti i fatti affermati dalla parte costituita, tant'è che tali fatti, posti a fondamento della domanda, non si reputano provati, o per meglio dire non contestati, per il solo fatto della mancata costituzione delle controparti convenute, incombendo, comunque, alla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla contumacia della controparte. Dalla semplice contumacia non può, pertanto, mai discendere un'ipotesi di non contestazione dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio, e, invero, la non contestazione, anche da un punto di vista semantico, presuppone una difesa attiva della parte convenuta, che si sia costituita in giudizio, ed abbia preso posizione in ordine ai fatti allegati dalla controparte. Da tanto discende che l'attore conserva, comunque, l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, senza pretendere che la carenza nell'assolvimento di tale onere, e quindi l'assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possa essere sopperita dalla richiesta di considerare come provati i fatti su cui l'altra parte ha mancato di rispondere.
A conforto degli enunciati principi, giova richiamare l'art. 115 c.p.c., che restringe l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, e da tanto consegue che la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione dei fatti costitutivi allegati dall'attore, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli, e del Giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi, se risultante dal materiale probatorio acquisito. In tema di usucapione, secondo giurisprudenza consolidata, che trova conforto normativo nella nuova formulazione del già richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite, è ininfluente anche il comportamento assunto dalla parte convenuta costituita, essendo rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente
pagina 12 di 30 dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (Tribunale di Pisa, 09.08.2016; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n.
7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000).
In estrema sintesi, dunque, la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modificano le regole processuali, e non introducono deroga in ordine alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; il Giudice, dunque, non può desumere, dalla contumacia del convenuto, ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito, la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma da questi non provati, dovendosi, pertanto, ribadire che l'assenza della parte convenuta può, eventualmente, assurgere a disinteresse ad opporsi alla domanda ex adverso proposta, senza per ciò far venir meno il dovere del Giudice di operare una scrupolosa valutazione di fondatezza della domanda stessa, indipendentemente dalla scelta di natura processuale assunta dalla parte rimasta contumace, o che non si sia opposta.
Nella specie, nelle premesse del proprio atto introduttivo, parte attrice ha rilevato di avere costruito, a proprie spese, sul terreno donato dai genitori “già nel 1987, il fabbricato sito in Olbia, in via
Micaleddu, n. 31, distinto in catasto fabbricati al f. 57 mappale 143”, e di aver goduto dell'immobile
“anche attraverso l'esercizio di facoltà tipicamente riconducibili al contenuto del diritto di proprietà, ed incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia”, nonché di avere “posseduto detto fabbricato unitamente alla propria famiglia dal 1987 in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, Svolgendovi su detto fabbricato le attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, idonee a rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi, per il periodo necessario ad usucapire, come proprietario esclusivo”.
Orbene, già dalle espressioni sopra riportare, emerge la genericità delle allegazioni dell'attore, inidonee a provare il momento a partire dal quale ha iniziato a decorrere il termine utile per l'usucapione, e le modalità attraverso le quali, nel corso del tempo, e per il tempo utile richiesto dalla legge, l'attore ha esercitato, sui beni per cui è causa, un potere corrispondente a quello del proprietario, o del titolare di altro diritto reale.
pagina 13 di 30 Andando per ordine, la giurisprudenza, in via consolidata, sostiene che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. Civ.
21837/18).
Parte attrice, come già premesso, sostiene di avere realizzato il fabbricato indicato in atti nel 1987 e, a tal proposito, richiama l'atto di donazione del 21 settembre 1990, con cui i genitori delle odierne parti in causa hanno donato ai figli, “indivisamente e con pari quote tra loro”, la piena proprietà degli immobili ivi individuati, tra i quali il terreno sito in Località “Sa Senega”, riportato in catasto terreni alla partita 1863, foglio 57, mappali 1 e 2.
È pur vero che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il coerede, il quale già possiede uti condominus, può usucapire il bene senza necessità di una formale opposizione, purché estenda, inequivocabilmente, il preesistente possesso in termini di esclusività (vedi, tra le molte, Corte di Cassazione sentenza nr. 966, depositata il 16 gennaio 2019). Dunque, ai fini dell'usucapione di un bene ereditario da parte del coerede, il fulcro dell'accertamento, stante l'irrilevanza di una interversione nel possesso, riguarda il carattere esclusivo del possesso. Per costante dottrina e giurisprudenza, la regola dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, comma 2, c.c. (e, dunque, anche all'art. 1164
c.c.) non trova applicazione nei casi di compossesso. E ciò perché, nei rapporti tra comproprietari (o compossessori), affinché uno di essi possa estendere il proprio possesso in danno degli altri, non è necessaria una formale interversione del titolo possessorio, bastando che colui che invoca il possesso esclusivo (solitamente proprio ai fini dell'usucapione) abbia goduto del bene con modalità tali da escludere gli altri contitolari. La ragione per cui, nei casi di compossesso, non vi è la necessità di una formale interversione del titolo del possesso è intuitiva. Infatti, se, come detto, è vero che l'ordinamento riconosce tutela alla nuova situazione possessoria, purché tale situazione sia formalmente esteriorizzata in modo tale da rendere riconoscibile il mutamento del titolo del possesso, allora è altrettanto vero che, nel caso di compossesso, è sufficiente che sia resa manifesta la volontà di estendere, in modo esclusivo, il possesso sul bene, fino ad allora com-posseduto. Di fatto, il compossessore che diventa possessore esclusivo del bene cambia esclusivamente il modus possidendi, ma non anche il titolo del suo possesso, che rimane il medesimo.
Al riguardo, l'art. 714 c.c., detta una specifica disciplina, che è, per l'appunto, derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'interversione del titolo del possesso, di cui agli artt. 1141, comma 2, e 1164
c.c.. Nella specie, tale disposizione esplicita, rispetto al possesso instaurato sui beni ereditari da parte dei coeredi, quanto appena detto in termini generali, chiarendo alcuni profili. L'art. 714 c.c., anzitutto,
pagina 14 di 30 contrappone al possesso esclusivo dei beni ereditari il c.d. godimento separato degli stessi, che non impedisce agli altri coeredi di chiedere la divisione dell'asse ereditario;
inoltre, non eliminando il regime di compossesso, non vale ad instaurare un valido possesso ad usucapionem. Il possesso esclusivo invece, corrispondendo al possesso ad usucapionem, preclude la divisione del compendio ereditario qualora, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, si sia già compiuta l'usucapione.
Per consolidata giurisprudenza, il coerede si limita ad un godimento separato quando il suo rapporto con il bene ereditario non è tale da escludere gli altri coeredi. E ciò può verificarsi anche qualora il coerede amministri ed utilizzi il bene ereditario, provvedendo alla manutenzione, ed all'anticipazione delle spese. Infatti, si ritiene che in tali ipotesi il coerede si limiti ad amministrare ed utilizzare il bene nell'interesse comune di tutti i coeredi, assumendo la veste di mandatario tacito degli altri compartecipi. Inoltre, poiché la comunione ereditaria si svolge tra persone legate da vincoli familiari, occorre considerare che molte situazioni, in apparenza idonee ad instaurare un possesso esclusivo, in realtà, restano nell'alveo della mera tolleranza. Per questo motivo, la giurisprudenza precisa che gli atti consentiti al singolo per mera gestione o, comunque, familiarmente tollerati non sono idonei a dar luogo al possesso esclusivo sul bene.
Orbene, nella specie è pacifico, incontestato, e documentalmente provato lo scioglimento della comunione, realizzatosi mediante l'atto di divisione, stipulato contestualmente alla donazione richiamata dall'attore, con il quale le parti in causa, previa premessa di essere comproprietari, con pari quote tra loro, dei beni loro pervenuti attraverso il predetto atto di donazione, hanno dichiarato di volere suddividere detti immobili in otto quote di uguale valore e così, all'art. 1, hanno dichiarato di procedere “al consensuale scioglimento della comunione assegnandosi le quote nel modo seguente”. In particolare, alla convenuta è stata attribuita l'ottava quota, formata dai beni consistenti in CP_1
“appezzamento agricolo sito in Comune di Olbia, “Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16
(…) confinante con RI S. NE (…) Quanto sopra figura riportato in catasto terreni alla partita
1863, al foglio 57 mappale:”.
Trattasi tale atto di contratto di divisione consensuale, all'esito del quale ciascuno dei partecipanti è divenuto titolare esclusivo di una parte della cosa comune divisa, tramite la conversione della quota ideale spettante a ciascun condividente (“pars quota”), in una porzione concreta (“pars quanta”) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. “apporzionamento”). L'apporzionamento determina l'attribuzione, in proprietà esclusiva, dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni indivisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. Secondo la giurisprudenza più recente, trattasi di contratto inter vivos, idoneo a produrre i pagina 15 di 30 propri effetti immediatamente, con il mero scambio dei consensi dei condividenti, espresso secondo le relative forme di legge, ed il suo contenuto dipende dalla volontà degli eredi, non del de cuius (vedi in questo senso Sezioni Unite nr. 25021 del 2019). Secondo l'argomentazione della giurisprudenza appena richiamata, trattasi di atto ad efficacia tipicamente “costitutiva e/o traslativa”, con causa distributiva.
Orbene, la concorde volontà dei germani di sciogliere la comunione, e di attribuirsi “in piena Pt_1
proprietà e possesso le rispettive quote, con reciproca garanzia di legge e con tutte le inerenti pertinenze, accessioni, servitù”, implica, con riferimento alla posizione dell'attore, l'univoco riconoscimento del diritto altrui sul bene, con conseguente interruzione del possesso (o del compossesso) asseritamente esercitato dal dal 1987. Pt_1
Per quanto di rilievo in questa sede, considerato che parte attrice ha chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato e della servitù di passaggio insistenti sul terreno di proprietà di parte attrice, e che tale fattispecie, come già ampiamente esposto, richiede la prova del possesso, inteso come potere sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, presupponendo, dunque, l'alterità della res oggetto di domanda, occorre osservare che, ai fini della decisione, non assumono alcuna rilevanza gli atti di disposizione testamentaria prodotti da parte attrice, in quanto risalenti agli anni 1993-1994, quindi successivi non solo all'atto di donazione, ma altresì al predetto contratto di divisione, con cui le parti hanno inteso procedere allo scioglimento della comunione, attribuendosi la proprietà ed il possesso delle rispettive quote, come ivi indicate.
Dalla data dell'atto di divisione, dunque, stante il venir meno della comunione, e l'attribuzione alla convenuta della quota comprensiva dei beni oggetto della domanda di usucapione, con espresso riconoscimento degli stessi “in piena proprietà e possesso” alla medesima, si ritiene che l'utilizzo del bene asseritamente attuato dall'attore debba essere ricondotto non ad un possesso uti dominus, bensì ad una mera detenzione per ragioni di ospitalità. Né, del resto, successivamente a tale data, parte attrice ha provato la c.d. interversio possessionis, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., che dispone: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Il quadro probatorio cristallizzatosi all'esito dell'istruttoria del caso, rispetto all'onere della prova richiesto all'usucapente, è caratterizzato da genericità, contraddittorietà ed incertezza.
pagina 16 di 30 In particolare, dall'esame delle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, si evince la carenza di riferimenti cronologici specifici, nonché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso dei beni per cui è causa, e delle modalità attraverso le quali il possesso sarebbe stato esercitato dall'attore.
In particolare, si richiamano le dichiarazioni del teste , il quale ha genericamente riferito Persona_6
“di conoscere la situazione da oltre vent'anni perché frequentavo la famiglia di e di CP_6
, e che “l'immobile da oltre vent'anni è stato posseduto da il quale Persona_7 Parte_1 apriva e chiudeva. Solo negli ultimi anni nell'immobile ci andavano le sorelle e _3 [...]
”, di non avere conoscenza diretta del fatto che il , nel 1987, avesse intrapreso i lavori di CP_4 Pt_1
riempimento per la realizzazione del fabbricato per cui è causa, ovvero che, nello stesso anno, avesse iniziato la costruzione del fabbricato, né del fatto che l'attore avesse provveduto all'impermeabilizzazione del lastrico, e sostenuto i costi per .la costruzione dell'intero stabile, dotandolo di impianto idrico ed elettrico. Le stesse incertezze si evincono dalla deposizione del teste che, dopo avere dichiarato “di conoscere la situazione da tanti anni”, interrogato Testimone_1
sui capitoli di prova di parte attrice, ha risposto alla maggior parte delle domande dichiarando “Non lo so”; “Non lo ricordo”; “Non lo posso sapere”; così come che, all'udienza del 23 giugno Parte_2
2017, ha dichiarato che l'attore abitava il fabbricato oggetto di domanda negli anni '80 – '90, circostanza del tutto inverosimile in quanto all'epoca il fabbricato era ancora in fase di realizzazione, per poi ammettere di non essere mai stato a casa sua, e di non avere più frequentato i luoghi di causa in seguito ad un “periodo prossimo al 1987”. Anche con riferimento alle ulteriori deposizioni dei testi
, e , non si può che evidenziare la carenza di Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
riferimenti temporali specifici, le espressioni incerte, spesso correlate ad informazioni assunte de relato. Del resto, parte attrice non ha allegato alcuna documentazione acclarante le spese asseritamente sostenute per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (sempre asseritamente) commissionati.
Ad ogni modo, attività quali la cura, la manutenzione, l'utilizzazione, oppure la coltivazione del terreno, o la cura di un giardino, ovvero altri interventi di riparazione e modifica dell'immobile realizzati dal detentore, non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, né a dare luogo ad un'interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere, con certezza, che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore. Ciò in quanto, da un lato, tali attività non sono di per sé sufficienti ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, essendo necessario che le stesse si accompagnino ad ulteriori univoci indizi, tali da far desumere che le attività indicate siano state svolte uti dominus (in tal pagina 17 di 30 senso cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 19568 del 09.07.2021); dall'altro lato, l'interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali, che manifestino, in maniera inequivocabile, l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore, cioè contro colui per conto del quale la cosa è detenuta.
L'istruttoria svolta non è stata in grado di acclarare le predette circostanze.
Anzi, quello che emerge, di fatto, è la costante e permanente signoria mantenuta dalla sul CP_1
compendio immobiliare de quo.
A tal proposito, occorre osservare che è stato l'attore stesso, in sede di interrogatorio formale, chiamato a rispondere sul Capitolo B1) della memora istruttoria di parte attrice (Vero che la sorella delle parti,
, ha abitato nel vecchio fabbricato prima insistente sul mappale 1, ora mappale Controparte_4
135 ( doc 7 e 9 ), attribuito in proprietà alla sorella con l'atto di divisione intervenuto nel 1990, CP_1
coabitandovi con i comuni genitori fino alla morte e vero che le è stato pure concesso di rimanervi fino al 2012, data in cui lo ha rilasciato.), ad avere dichiarato: “è vera la circostanza, nel 2012 la CP_1 ha mandato via le sorelle e io le ho ospitate nella casa oggetto di usucapione”, confermando così
[...]
che era la convenuta a decidere se permettere o meno ai familiari di utilizzare gli immobili insistenti sul proprio terreno. Sempre in sede di interrogatorio formale, sul capitolo B2) della memoria istruttoria di parte attrice (Vero che , sempre in funzione della coabitazione e per la stretta parentela CP_1
che le univa, ha concesso anche tutto il terreno assegnatole in proprietà in sede di divisione, alla sorella , per pascolarsi il proprio bestiame, nell'ambito della propria attività di CP_4
allevamento da lei svolta fino al 2012; momento in cui ha rilasciato alla sorella anche il CP_1
terreno), il confermava la circostanza, come segue: “sì è vero, il terreno veniva utilizzato da Pt_1
e , per il pascolo del loro bestiame”, e ancora, sul capitolo E) (Vero che CP_4 CP_6 CP_1
ha fatto eseguire a propria cura e spese, da lo scavo di sbancamento della
[...] Controparte_8
vasca della piscina e dell'area per le fondazioni del fabbricato, ora composto da tre magazzini al piano di sotto e tre appartamenti soprastanti), il ha dichiarato: “si è vero, ma a spese di mia madre”, Pt_1
con ciò confermando che, comunque, i lavori venivano commissionati dalla sorella, odierna convenuta.
Anche il teste interrogato sul capitolo 12) della memoria istruttoria di parte attrice Persona_6
(“Vero è che detto immobile è stato dato in comodato d'uso a e _3 Controparte_4 negli anni 2012,2013”), ha risposto: “Posso dire che ci abitavano loro fino al 2012 quando ho assistito personalmente all'episodio in cui minacciava le sorelle di chiamare i Carabinieri affinchè le CP_1 potessero mandare via dalla casa dei genitori che era uno stazzo che, ormai, è di ”. CP_1
pagina 18 di 30 D'altra parte, i testi di parte convenuta hanno confermato di avere eseguito gli scavi della piscina, delle fondazioni, della casa, degli scantinati, del pozzo dell'acqua, commissionati loro dalla la CP_1
quale si occupava anche dei pagamenti, e dell'acquisto dei materiali (cfr. testimonianze di
[...]
e ), e che, nel 2003, l'appartamento veniva rifinito a spese e cura Testimone_5 Testimone_6
della convenuta, la quale provvedeva altresì a dotarlo di acqua, luce e condotta fognaria, così da renderlo abitabile, eseguendo anche, a propria cura e spese, le rifiniture inerenti alle murature perimetrali portanti, in blocchetti di cemento, nonché gli intonaci del fabbricato (si vedano, in particolare, le testimonianze di , , , ). Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
È emerso altresì che, nel corso del tempo, già prima della sua ultimazione, il fabbricato per cui è causa, su permesso della è stato utilizzato per rinfreschi e riunioni da parte di associazione CP_1
sportiva (vedi testimonianza di , Testimone_11 Testimone_12 Testimone_8 Tes_13
, , ). È stato altresì confermato che la convenuta aveva permesso
[...] Testimone_9 Testimone_10
alla sorella di abitare il vecchio fabbricato insieme ai comuni genitori e che, in Controparte_4
quel periodo, alla medesima veniva altresì concesso di pascolare il proprio bestiame nel terreno assegnato alla convenuta in sede di divisione, sino all'anno 2012, data in cui CP_4
provvedeva a rilasciare gli immobili concessi in uso dalla sorella (si vedano le testimonianze di Tes_7
e ). I testi hanno riferito anche che, dall'anno 2003 in poi, l'attore veniva
[...] Testimone_9
ospitato presso l'appartamento oggetto di domanda dalla convenuta, affinché egli potesse fare visita ai familiari e che, solo nel 2012, il si impossessava delle chiavi, rifiutandone la restituzione, dopo Pt_1
averle prelevate dal vecchio fabbricato dove la convenuta le lasciava a disposizione (vedi testimonianza di e ). Inoltre, i testi e Testimone_7 Testimone_9 Tes_14 Testimone_9 Tes_15
, hanno confermato la presenza del magazzino, utilizzato per il deposito di attrezzi, materiali
[...]
edili ed oggetti vari, materiali da lavoro e strumenti musicali, riferendo che, allo stesso, potevano accedere solo la convenuta la sua famiglia, ed altri soggetti dalla stessa incaricati. CP_1
Non si ritiene atto idoneo ad integrare la c.d. interversio possessionis l'appropriazione, da parte dell'attore, delle chiavi che la convenuta era solita lasciare a disposizione per l'accesso al compendio immobiliare per cui è causa, considerato che, come già premesso, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio, e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e della concreta opposizione al suo possesso.
pagina 19 di 30 Con particolare riferimento all'ipotesi del comodante, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso “ad usucapionem”, tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare
l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente” (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 12080 del 17 maggio 2018; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8213 del 22 aprile 2016).
Anche con particolare riferimento all'ipotesi di sostituzione di lucchetto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso “solo animo””
(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 8115 del 7 aprile 2014).
Con riferimento alla voltura delle utenze, ed al pagamento dei tributi, previa premessa che le produzioni documentali di parte attrice sono limitate a due fatture del 2013, per quanto riguarda le bollette ENEL, e pagamenti riferiti alle sole annualità 2012, 2013 e 2014 del Mod. F 24, occorre osservare che neppure tali circostanze, se considerate singolarmente, sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'usucapione, secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza, nei seguenti termini:
“Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti -quali il trasferimento della residenza nell'immobile o
l'attivazione delle relative utenze a proprio nome- che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Corte di Cassazione, sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019).
Giova precisare che la prova dell'acquisto, e dell'esercizio del possesso da parte dell'attore in usucapione, deve essere ancora più pregnante quando sussistono tra le parti rapporti di parentela, come nel caso di specie, in quanto, sebbene l'uso prolungato di un bene non sia normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima generalmente configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà, o altro diritto reale, non è di per sé sufficiente ad escludere detta "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela pagina 20 di 30 ove, rispetto ai rapporti di mera amicizia, o buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, è più facile il mantenimento della tolleranza anche per un lungo arco di tempo (si veda in questo senso, tra le molte,
Cassazione civile sez. II, 15/01/2024, n.1413; Cassazione civile sez. II, 30/01/2023, n.2706; Corte appello Bari sez. I, 02/02/2024, n.151; Corte appello Lecce sez. II, 30/05/2023, n.485).
Nella specie, in particolare, le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, portano a ritenere del tutto probabile la tesi sostenuta dalla convenuta, ovvero che, in seguito al contratto di divisione stipulato dai condividenti, la ha consentito ai genitori, sino al loro decesso, ed alla sorella CP_1 [...]
sino al 2012, di abitare presso il vecchio fabbricato già insistente sul terreno assegnatole, e di CP_4
utilizzare quest'ultimo, ed al di utilizzare l'appartamento oggetto di domanda di usucapione, Pt_1
lasciandogli la disponibilità delle chiavi dell'immobile, nonché ad altri soggetti di accedere al predetto fabbricato, per svariati motivi, e sempre su suo permesso.
Pertanto, si può concludere nel senso che il godimento del bene concesso all'attore sia avvenuto in forza di un atto di tolleranza del proprietario, ovvero di una condotta accondiscendente del titolare effettivo del bene, in forza di un vincolo di parentela, così da non escludere la signoria del titolare sul bene, e da determinare, comunque, equivocità del possesso, non idoneo, quindi, ad integrare la fattispecie dell'acquisto della res per usucapione.
Orbene, in assenza di allegazione, deduzione e prova di circostanze concrete, idonee ad acclarare la manifestazione di un possesso ad excludendum da parte dell'attore, pacifico, pubblico, incontestato, e protratto per tutto il tempo richiesto dalla legge, in assenza di prova circa l'esistenza di un atto di interversio possessionis, utile a far decorrere, in favore del soggetto che vanta la materiale disponibilità dell'immobile, il termine utile per la sua usucapione, ed in assenza di allegazioni in merito al come, ed al quando, il abbia iniziato a possedere uti dominus, si ritiene che la relazione con la res per cui Pt_1
è causa, asseritamente immessa nella disponibilità dell'attore, non costituisca possesso, ma semplice detenzione.
Per quanto sopra evidenziato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto infondata.
Occorre, a questo punto, valutare la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta CP_1
nei confronti dell'attore, e degli altri convenuti.
[...]
Nonostante la premessa, per cui si chiede di “accertare e dichiarare”, la domanda svolta dalla Pt_1 deve essere intesa quale domanda di rivendica, in quanto correlata con la richiesta svolta all'esito della domanda principale di rigetto, avente ad oggetto l'ordine, nei confronti dell'attore, di rilasciare il compendio immobiliare per cui è causa, e nuovamente riproposta al punto 3) delle conclusioni pagina 21 di 30 rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, ed ai punti 3) e 4) delle conclusioni rassegnate all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 maggio 2024.
È noto che ciò che distingue l'azione di accertamento della proprietà, dall'azione di rivendica, è
l'effetto recuperatorio, assente nella prima, essendo, invece, identica la causa petendi delle due azioni, in quanto anche la rivendica presuppone l'accertamento del diritto in capo all'attore.
Nella specie, parte convenuta ha chiesto di accertare la rispettiva proprietà esclusiva del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto di domanda di usucapione, del fabbricato stesso, e del tratto di terreno che l'attore ha indicato con il mappale 141, in forza dell'atto pubblico d i divisione datato 21 settembre 1990.
Ora, vero è che l'azione di rivendica impone all'attore un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se invece si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione del titolo di acquisto, ma l'attore dovrà dimostrare non solo il suo titolo, ma anche il titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Tuttavia, occorre osservare che la portata del predetto onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché, il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà, e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nell'ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, consistente in un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti, o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione (vedi in questo senso Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, n.1569; e già Cass. n.
4828/1994; n. 27034/2006).
Di fatto, nel caso in cui il bene oggetto di domanda risulti già appartenente ad un dante causa comune alle parti, il cui diritto sia incontestato, e sia stato trasferito ai contendenti, i quali ne abbiano fatto oggetto di contratto di divisione, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori, sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
Nella specie, non è contestata l'appartenenza del compendio immobiliare per cui è causa alla comunione, instaurata con l'atto di donazione prodotto dall'attore, né la titolarità del medesimo, al momento dell'atto di disposizione, in capo al dante causa comune, ovvero i genitori degli attori.
pagina 22 di 30 Neppure sono contestate la coincidenza ed identicità del bene oggetto della domanda di usucapione, rispetto a quanto attribuito alla convenuta in sede di divisione, e fatto oggetto di domanda di rivendica in questa sede. Né vi sono contestazioni in ordine al fatto che il fabbricato oggetto di rivendica fosse già presente sui luoghi di causa prima dell'atto di donazione, e del contestuale atto di divisione, e che lo stesso sia stato realizzato sul terreno oggetto di attribuzione di quota a favore di parte convenuta, all'esito del menzionato atto di divisione.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso attore che, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 28 marzo 2017, interrogato sul capitolo A) della memoria istruttoria di parte convenuta (Vero che nel 1994, , frazionava il terreno di cui al mappale 1, così originando i mappali nn. 58 e 59 CP_1
(v. doc. 2), rispettivamente di Ha 10.36.61 e Ha 5.47.55 e vero che il fabbricato (appartamento e magazzino) ad oggetto di causa insiste sul mappale 58 e, a seguito di successivo frazionamento fatto eseguire dalla , da ultimo insiste sul mappale 157, intestato a ), rispondeva: CP_1 CP_1
“Il mappale risulta intestato alla , a seguito del frazionamento del 1994. Le case sono CP_1 state costruite nell'anno 85/86, prima della divisione del 1990”. La stessa nelle proprie CP_1
difese, ha dato atto di avere frazionato il terreno assegnato, di cui al mappale 1, dando origine ai mappali nr. 58 e 59, e che le indicazioni catastali allegate dall'attore, in ordine al mappale 143, relativo al terreno sul quale insisterebbe il fabbricato oggetto di domanda, ed al mappale 141, relativo al tratto di strada che l'attore intendeva usucapire, sono frutto di un frazionamento già modificato dalla convenuta che, previa richiesta di cancellazione del predetto frazionamento, realizzato senza il suo consenso, frazionava poi il terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156,
157 e 158, ed accatastato il vecchio fabbricato ivi insistente, prima destinato ad abitazione dei genitori e sorelle, ora censito in Catasto al F. 57, mappale 135.
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al documento 2 di parte convenuta (estratto di mappa, Comune di Olbia, Prot. Mod. B, N. 40408/93; Tipo N. 0238, anno
'94), inerente al frazionamento del terreno al Foglio 57, mappale 1, nei mappali nr. 58 e 59; ai documenti 1 e 4 di parte attrice, inerenti al frazionamento eseguito dall'attore del terreno al Foglio 57 nei mappali 141 e 143; ai documenti nr. 3, 4, 7, 13, 14 e 15, di parte convenuta, con riferimento all'aggiornamento di tale ultimo frazionamento, e successivo frazionamento del terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158.
È vero che l'atto di donazione non menziona, nello specifico, tale fabbricato, ma è principio condiviso quello per cui, in virtù del principio di accessione, la cessione della proprietà dell'immobile che insista su di un fondo oggetto di contratto, viene trasferita in capo al cessionario, salvo che il cedente costituisca, contestualmente, un diritto di superficie (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n.
pagina 23 di 30 1750/18). Tale circostanza non sussiste nel caso di specie, né, del resto, è stata allegata o dedotta in alcun modo dalle parti. Di fatto, non risulta provato che, in sede di contratto di divisione, nel momento in cui i condividenti hanno disposto in ordine all'attribuzione della quota nr. 8 alla convenuta, i medesimi abbiano inteso porre riserve in ordine al predetto immobile, né parte attrice ha dedotto o allegato alcunché sul punto, anzi, avendo i condividenti disposto, all'art. 8 dell'atto di divisione, di attribuirsi “in piena proprietà e possesso le rispettive quote, con reciproca garanzia di legge e con tutte le inerenti pertinenze, accessioni, servitù”.
Come si è già rilevato, la parte attrice, in contestazione a quanto dedotto dalla convenuta, si è limitata a richiamare atti di disposizione testamentaria successivi al negozio di donazione, e contestuale negozio di divisione. Per quanto di interesse, occorre osservare che il testatore che lascia al successore un bene altrui (o parzialmente altrui), pone in essere un atto dispositivo che integra, in favore del successore, un acquisto a non domino. È noto che una tale disposizione testamentaria è nulla, trattandosi di una disposizione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria, ma viziata dalla mancata previsione espressa dell'onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui. Pertanto, se la cosa non appartiene al testatore al momento del testamento, questi deve indicare espressamente, e formalmente, nell'atto, l'onere dell'erede di procurare l'acquisto dal terzo al beneficiario.
La domanda riconvenzionale di rivendica svolta da parte convenuta deve, dunque, essere accolta, con conseguente accertamento della proprietà della medesima sul compendio immobiliare pervenutole in seguito ad atto pubblico di divisione del 21 settembre 1990 (Notaio Dott. , rep. Nr. Persona_1
43053, raccolta nr. 10372, registrato a Tempio Pausania il 26 settembre 1990 al nr. 1766, trascritto presso la Conservatoria Territorialmente competente, consistente in “appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Olbia, Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16 (ettari quindici, are ottantaquattro, centiare sedici) confinante con RI S. NE, con strada per Monti, con proprietà
salvo altri. Quanto sopra figura riportato in catasto terreni alla partita 1863, al foglio 57, Per_8 mappale:”, del fabbricato ivi insistente, per il principio di accessione, indicato dall'attore con il mappale 143, e del tratto di terreno che l'attore indica con il mappale 141, pervenutole in forza del predetto atto di divisione (attualmente censiti al Catasto Terreni del Comune di Olbia, al Foglio 57, mappali 147, 148, 156, 157 e 158).
Per l'effetto, all'attore dovrà essere ordinato di rilasciare i predetti immobili.
Con riferimento all'ulteriore domanda svolta dalla convenuta, di “accertare e dichiarare che il frazionamento depositato con protocollo n. 2012/43937 in data 05.03.2012, presso l'Agenzia del
Territorio, a cura dell'TO , è stato eseguito sui terreni di proprietà della Persona_6
pagina 24 di 30 convenuta , accertando altresì la sua illegittimità per inesistenza di mandato da parte CP_1 della stessa e dichiarandolo, per l'effetto, privo di efficacia e disporne annullamento”, occorre dichiararne l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire della parte convenuta.
Sul punto, la dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità, o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Orbene, è noto che la procedura del cosiddetto frazionamento, avendo valore prettamente catastale, non si ripercuote sui diritti dei legittimi titolari, che rimarranno pieni titolari di ogni parte dell'immobile separato.
Quindi, il frazionamento catastale si presenta come una semplice registrazione, presso gli Uffici del Catasto, della suddivisione di un'unità immobiliare, in due o più parti indipendenti, e nell'assegnazione sulla mappa catastale di un nuovo subalterno per ciascuna nuova entità. Nella pratica, il frazionamento dei terreni ha come conseguenza la creazione di due o più lotti ridimensionati rispetto all'originario fondo, il più delle volte, senza il bisogno di interventi urbanistici.
Nella specie, come si è già ampiamente argomentato, è riscontrabile documentalmente che la convenuta, appena appreso del frazionamento eseguito dall'attore a sua insaputa, ne ha richiesto l'immediata cancellazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, domandando altresì il ripristino della situazione precedente e, che, successivamente, ha provveduto ad un aggiornamento del frazionamento del terreno di cui al mappale 58, dando origine ai mappali nr. 147, 148, 156, 157 e 158, ed accatastando il vecchio fabbricato ivi insistente, prima destinato ad abitazione di genitori e sorelle, ora censito in Catasto al F. 57, mappale 135.
Con riferimento alla domanda svolta dalla convenuta, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la stessa è da considerarsi tardiva, in quanto formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale. Ad ogni modo, considerato che tale strumento consente al Giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nel caso di specie non se ne ravvisano i presupposti, con conseguente rigetto della predetta domanda, non risultando provato che parte attrice abbia agito, nel presente giudizio, con la coscienza dell'infondatezza pagina 25 di 30 della domanda svolta, visti anche i rapporti tra le parti, e la tolleranza manifestata dalla convenuta, nel corso del tempo, rispetto all'utilizzo del compendio immobiliare per cui è causa da parte dei familiari, e dell'attore stesso.
Sulle spese di lite, occorre precisare quanto segue.
Parte attrice ha convenuto in giudizio CP_2 Controparte_4 CP_1 [...]
, e , prospettandone, nella propria domanda, la qualità d i CP_6 _3 Controparte_5
comproprietari dei beni oggetto di domanda di usucapione.
Come già evidenziato in premessa, e si sono CP_2 Controparte_4 _3
costituite nel presente giudizio limitando, sostanzialmente, le proprie difese ad una mera adesione alle domande dell'attore.
Si è costituito altresì , aderendo, invece, alla difesa prospettata dalla convenuta Controparte_5 CP_1
[...]
Ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.c., “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
Orbene, non si può ravvisare una vera e propria soccombenza rispetto alle parti convenute CP_2
e , vista l'assenza di interesse ad ottenere una pronuncia
[...] Controparte_4 _3
favorevole nei loro confronti, in considerazione dell'esiguità delle difese svolte, risoltesi, di fatto, in una mancata opposizione alla richiesta dell'attore di accertamento dell'intervenuta usucapione, nei suoi confronti, dei beni immobili oggetto di causa. Del resto, le stesse convenute non si sono opposte alla domanda riconvenzionale svolta dalla né hanno contestato la fondatezza delle pretese CP_1
avanzate da quest'ultima.
Pertanto, nei loro confronti, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi una vera e propria soccombenza rispetto alla parte vincitrice,
CP_1
Si ritiene che lo stesso ragionamento possa valere nei confronti del convenuto , il cui Controparte_5 interesse nella causa appare limitato al rigetto della domanda di usucapione svolta dall'attore, avendo, per il resto, sostenuto ed aderito alle allegazioni, alla tesi difensiva, ed alle domande svolte dalla parte convenuta CP_1
Pertanto, si ritiene che l'interesse nella presenta causa possa, e debba, essere ravvisato unicamente nei confronti dell'attore, e della convenuta CP_1
Nel rapporto processuale tra le predette parti, le spese seguono il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
pagina 26 di 30 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Occorre liquidare altresì le spese del procedimento possessorio svolto in corso di causa, di cui al sub.
N.R.G. 1728-1/2014, da porsi a carico della parte attrice, soccombente anche in quella fase, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 210,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00
Fase decisionale, valore medio: € 105,00
Compenso tabellare (valori medi) € 457,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 27 di 30 REVOCA la contumacia di;
Controparte_5
RIGETTA la domanda di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta, nei termini che seguono:
DICHIARA la convenuta proprietaria del terreno pervenutole in seguito ad atto pubblico CP_1
di divisione del 21 settembre 1990 (Notaio Dott. , rep. Nr. 43053, raccolta nr. 10372, Persona_1
registrato a Tempio Pausania il 24 settembre 1990 al nr. 1766, trascritto presso la Conservatoria
Territorialmente competente, consistente in “appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di
Olbia, Località Senega”, della superficie di Ha. 15.84.16 (ettari quindici, are ottantaquattro, centiare sedici) confinante con RI S. NE, con strada per Monti, con proprietà salvo altri. Quanto Per_8 sopra figura riportato in catasto terreni alla partita 1863, al foglio 57, mappale:”, del fabbricato ivi insistente, per i motivi di cui in parte motiva, indicato dall'attore con il mappale 143, e del tratto di terreno che l'attore indica con il mappale 141, pervenutole in forza del predetto atto di divisione, come attualmente individuati ed indentificati catastalmente in atti, e per l'effetto;
ORDINA all'attore il rilascio dei predetti immobili;
DICHIARA inammissibile la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni rassegnate dalla convenuta con note scritte depositate il 17 maggio 2024, per l'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni del 22 maggio 2024;
RIGETTA la domanda svolta da parte convenuta, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese d el presente giudizio in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre esborsi documentati, IVA, c.p.a. e
[...]
spese generali al 15%;
COMPENSA integralmente le spese di lite rispetto ai convenuti , CP_2 _3
e ; Controparte_4 Controparte_5
pagina 28 di 30 CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento possessorio N.R.G. 1728- Parte_1
1/2014 in favore di che si liquidano in € 457,00 per compensi, oltre esborsi documentati, CP_1
IVA, c.p.a. e spese generali al 15%.
Tempio Pausania, 10 novembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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