CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. LAVORGNA NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C/O VIA MORANDI,1 CP_1 P.IVA_2 CP_1
20052 MONZA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
pagina 1 di 5 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO/CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni.
Per : In via principale, accogliere Parte_1
l'appello proposto e riformare la sentenza n. 697/2024 dichiarando, per i motivi tutti di cui al presente atto, la validità di della notifica della cartella di pagamento n.06820110011648377000; condannare l'appellato al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio.
Per : Voglia l'On.le Corte adìta, accogliere, per quanto di ragione e di CP_1
interesse del deducente Ente impositore, il ricorso in appello e riformare la sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso enunciati.
Spese del doppio grado di giudizio come per legge.
Per nulla. Controparte_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 697 del 2.10.2024 il tribunale di Monza dr.ssa ha Parte_2
accolto l'opposizione del ricorrente, all'intimazione di pagamento notificata 30.6.2022 relativamente alle contribuzioni IVS per l'anno di imposta 2004, per omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, così dichiarando il relativo credito prescritto.
Il primo giudice ha rilevato che la notifica della cartella di pagamento con il deposito presso la casa comunale del titolo di addebito nelle forme di cui all'art. 140 cpc non poteva ritenersi idonea in quanto le formalità di notifica dovevano seguire le forme di cui all'art. 140 cpc per l'irreperibilità relativa ossia mediante affissione di avviso alla porta e successivo avviso con raccomandata al destinatario di avvenuta notifica e giacenza del plico.
Ha impugnato la sentenza con la formulazione di due Parte_3
articolati motivi di appello. pagina 2 di 5 Con il primo motivo l'appellante deduce l'errore di qualificazione dei fatti e circostanze poste a base dell'intimazione di pagamento, ne bis in idem e contrasto tra giudicati.
Deduce che la cartella di pagamento è già stata oggetto di sentenza della CGT di Milano che ha ritenuto rituale la notifica.
Sotto diverso profilo l'appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel non considerare la certificazione prodotta da del comune di Milano da cui è Parte_1
certificata l'irreperibilità dell'appellato dal 2009 all'indirizzo e che, dunque, la notifica era stata correttamente effettuata mediante le forme dell'irreperibilità assoluta, tanto più che altre notifiche intermedie di intimazioni nel 2016 non avevano visto alcuna impugnazione, così da determinare la certa conoscibilità degli atti dall'appellato che avrebbe dovuto attivarsi per le rituali impugnazioni anche in via tardiva.
Con il secondo motivo si sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione stante la mancata chiamata in giudizio dell' tardivamente proposto ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/1999. Parte_1
Si è costituito a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso disposta CP_1
all'udienza del 13.2.2025 su richiesta del ricorrente, sostenendo la carenza di legittimazione passiva e comunque chiede l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e dichiarato contumace l'appellato principale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. CP_2
La Cassazione afferma “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024).
2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine pagina 3 di 5 compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765). (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024).
Questo Collegio ritiene in adesione a quanto la Suprema Corte ha affermato che la comunicazione del di irreperibilità del dal 2009, CP_3 Parte_4 CP_2
acquisita dal messo notificatore in data 9 agosto 2011, è idonea a garantire quell'adeguata certezza di fuoriuscita del destinatario dall'indirizzo e dal CP_3
medesimo ai fini dell'accertata irreperibilità dell'appellato.
La distinzione svolta dalla sentenza di primo grado relativa alla irreperibilità relativa
(140 cpc) o assoluta (art. 26 e 40 dpr 600/1973), appare incongruente alle circostanze di fatto documentate dalle attività espletate dal notificatore, mediante la dichiarazione del di ultima residenza di irreperibilità dal 2009 (ossia due anni anteriori alla CP_3
notifica mancata al domicilio esistente fino al 2009) ed indicato quale ultimo indirizzo noto.
Su tale base risulta ritualmente notificata in data 21-28.10.2011 la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, dovendosi ritenere corretta la forma dell'irreperibile assoluto, mancando qualsiasi informazione sul luogo di avvenuto trasferimento del debitore, risultandone agli atti del comune di ultima residenza solo l'irreperibilità dal
2009 e sconosciuto altro indirizzo utile alla notifica dell'atto.
pagina 4 di 5 L'appello pertanto va accolto risultando il debito contributivo esistente e non prescritto anche in relazione alle successive intimazioni di pagamento notificate da al Pt_1
debitore.
Va corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza dovendosi ritenere
Tribunale di Monza anziché il Tribunale di Milano.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del dm 147/2022 nell'importo di € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il grado di appello così ritenuti congrui all'attività ed al valore della controversia
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in totale riforma della sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Monza rigetta la domanda formulata in primo grado da proposta con Controparte_2
l'opposizione all'intimazione di pagamento impugnata;
2. condanna la parte appellata a rifondere all'appellante Controparte_2
e ad le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo CP_4 CP_1
importo di € 4.500,00 per ciascuna oltre rimborso forfettario per spese generali
(15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025.
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. LAVORGNA NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C/O VIA MORANDI,1 CP_1 P.IVA_2 CP_1
20052 MONZA presso lo studio dell'avv. TOMMASELLI CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1
pagina 1 di 5 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATO/CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni.
Per : In via principale, accogliere Parte_1
l'appello proposto e riformare la sentenza n. 697/2024 dichiarando, per i motivi tutti di cui al presente atto, la validità di della notifica della cartella di pagamento n.06820110011648377000; condannare l'appellato al pagamento delle spese legali per il doppio grado di giudizio.
Per : Voglia l'On.le Corte adìta, accogliere, per quanto di ragione e di CP_1
interesse del deducente Ente impositore, il ricorso in appello e riformare la sentenza impugnata quanto ai motivi nello stesso ricorso enunciati.
Spese del doppio grado di giudizio come per legge.
Per nulla. Controparte_2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 697 del 2.10.2024 il tribunale di Monza dr.ssa ha Parte_2
accolto l'opposizione del ricorrente, all'intimazione di pagamento notificata 30.6.2022 relativamente alle contribuzioni IVS per l'anno di imposta 2004, per omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, così dichiarando il relativo credito prescritto.
Il primo giudice ha rilevato che la notifica della cartella di pagamento con il deposito presso la casa comunale del titolo di addebito nelle forme di cui all'art. 140 cpc non poteva ritenersi idonea in quanto le formalità di notifica dovevano seguire le forme di cui all'art. 140 cpc per l'irreperibilità relativa ossia mediante affissione di avviso alla porta e successivo avviso con raccomandata al destinatario di avvenuta notifica e giacenza del plico.
Ha impugnato la sentenza con la formulazione di due Parte_3
articolati motivi di appello. pagina 2 di 5 Con il primo motivo l'appellante deduce l'errore di qualificazione dei fatti e circostanze poste a base dell'intimazione di pagamento, ne bis in idem e contrasto tra giudicati.
Deduce che la cartella di pagamento è già stata oggetto di sentenza della CGT di Milano che ha ritenuto rituale la notifica.
Sotto diverso profilo l'appellante sostiene che il primo giudice ha errato nel non considerare la certificazione prodotta da del comune di Milano da cui è Parte_1
certificata l'irreperibilità dell'appellato dal 2009 all'indirizzo e che, dunque, la notifica era stata correttamente effettuata mediante le forme dell'irreperibilità assoluta, tanto più che altre notifiche intermedie di intimazioni nel 2016 non avevano visto alcuna impugnazione, così da determinare la certa conoscibilità degli atti dall'appellato che avrebbe dovuto attivarsi per le rituali impugnazioni anche in via tardiva.
Con il secondo motivo si sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione stante la mancata chiamata in giudizio dell' tardivamente proposto ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/1999. Parte_1
Si è costituito a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso disposta CP_1
all'udienza del 13.2.2025 su richiesta del ricorrente, sostenendo la carenza di legittimazione passiva e comunque chiede l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e dichiarato contumace l'appellato principale la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. CP_2
La Cassazione afferma “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024).
2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine pagina 3 di 5 compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765). (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024).
Questo Collegio ritiene in adesione a quanto la Suprema Corte ha affermato che la comunicazione del di irreperibilità del dal 2009, CP_3 Parte_4 CP_2
acquisita dal messo notificatore in data 9 agosto 2011, è idonea a garantire quell'adeguata certezza di fuoriuscita del destinatario dall'indirizzo e dal CP_3
medesimo ai fini dell'accertata irreperibilità dell'appellato.
La distinzione svolta dalla sentenza di primo grado relativa alla irreperibilità relativa
(140 cpc) o assoluta (art. 26 e 40 dpr 600/1973), appare incongruente alle circostanze di fatto documentate dalle attività espletate dal notificatore, mediante la dichiarazione del di ultima residenza di irreperibilità dal 2009 (ossia due anni anteriori alla CP_3
notifica mancata al domicilio esistente fino al 2009) ed indicato quale ultimo indirizzo noto.
Su tale base risulta ritualmente notificata in data 21-28.10.2011 la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, dovendosi ritenere corretta la forma dell'irreperibile assoluto, mancando qualsiasi informazione sul luogo di avvenuto trasferimento del debitore, risultandone agli atti del comune di ultima residenza solo l'irreperibilità dal
2009 e sconosciuto altro indirizzo utile alla notifica dell'atto.
pagina 4 di 5 L'appello pertanto va accolto risultando il debito contributivo esistente e non prescritto anche in relazione alle successive intimazioni di pagamento notificate da al Pt_1
debitore.
Va corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza dovendosi ritenere
Tribunale di Monza anziché il Tribunale di Milano.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del dm 147/2022 nell'importo di € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il grado di appello così ritenuti congrui all'attività ed al valore della controversia
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in totale riforma della sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Monza rigetta la domanda formulata in primo grado da proposta con Controparte_2
l'opposizione all'intimazione di pagamento impugnata;
2. condanna la parte appellata a rifondere all'appellante Controparte_2
e ad le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo CP_4 CP_1
importo di € 4.500,00 per ciascuna oltre rimborso forfettario per spese generali
(15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025.
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5