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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6894/2023 riservata in decisione all'udienza del 18.12.2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to TESSITORE CLELIA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
e
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.10.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposta da codesto Tribunale con sentenza n.
2892/2022 del 19.07.2022. Nello specifico, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli pari ad euro 1000,00 mensili (euro 500,00 ciascuno), essendo venuti meno i presupposti per la sua corresponsione, considerato che, come rappresentato dallo stesso, entrambi i figli avevano terminato il loro percorso di studi e conseguito titoli che consentivano ad entrambi di lavorare e di essere economicamente autosufficienti. In via subordinata chiedeva disporre quantomeno la riduzione dell'importo e il relativo versamento direttamente a favore dei figli.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione, parte ricorrente esibiva le dichiarazioni dei redditi dei figli maggiorenni del 2023 per il periodo d'imposta 2022 a dimostrazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi e chiedeva rinvio atteso l'impedimento del proprio assistito a comparire. Il Giudice, verificata la rituale notifica del ricorso, fissava udienza di comparizione personale delle parti in data 19.04.2024. A tale udienza compariva personalmente parte ricorrente che dichiarava: NN lavora con me nell'impresa familiare. Già lavorava con me ma non volevo all'inizio togliere questo mantenimento a mio figlio. Anzi preciso che all'inizio non lavorava, poi ha completato gli studi e nel 2019 ha iniziato a lavorare, forse anche prima. Prima guadagnava 1.300,00 ed ora 1.500,00. Anche lavora, ma non con me, è una libera Per_1
professionista ed ha partiva iva. Non vive più a casa della mamma pur avendo la residenza lì ma ha affittato un monolocale a Napoli per ragioni di lavoro e contribuisco anche io al fitto. Ha partecipazioni agli utili ma non lavora nell'impresa.” Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di parte resistente ritualmente evocata in giudizio, in via temporanea ed urgente, a modifica della sentenza di separazione passata in giudicato n° 2892/2022, revocava l'obbligo del ricorrente di contribuzione al mantenimento dei figli;
fissava, altresì, l'udienza a trattazione scritta di rimessione della causa in decisione in data 18.12.2024 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con nota scritta di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.12.2024, parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni ed il Giudice rel rimetteva la causa al Collegio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della sig.ra , regolarmente Controparte_1
convenuta in giudizio e non costituitasi.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, atteso che dagli atti processuali risulta provata la circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli GI e
. Il Collegio, pertanto, a conferma dell'ordinanza del 22.04.2024, revoca l'obbligo del Per_1
ricorrente di contribuzione al mantenimento dei figli.
Dichiara le spese non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda e, a modifica della sentenza di separazione n. 2892/2022, revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli GI e;
Per_1
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6894/2023 riservata in decisione all'udienza del 18.12.2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to TESSITORE CLELIA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
e
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.10.2023, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposta da codesto Tribunale con sentenza n.
2892/2022 del 19.07.2022. Nello specifico, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli pari ad euro 1000,00 mensili (euro 500,00 ciascuno), essendo venuti meno i presupposti per la sua corresponsione, considerato che, come rappresentato dallo stesso, entrambi i figli avevano terminato il loro percorso di studi e conseguito titoli che consentivano ad entrambi di lavorare e di essere economicamente autosufficienti. In via subordinata chiedeva disporre quantomeno la riduzione dell'importo e il relativo versamento direttamente a favore dei figli.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione, parte ricorrente esibiva le dichiarazioni dei redditi dei figli maggiorenni del 2023 per il periodo d'imposta 2022 a dimostrazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi e chiedeva rinvio atteso l'impedimento del proprio assistito a comparire. Il Giudice, verificata la rituale notifica del ricorso, fissava udienza di comparizione personale delle parti in data 19.04.2024. A tale udienza compariva personalmente parte ricorrente che dichiarava: NN lavora con me nell'impresa familiare. Già lavorava con me ma non volevo all'inizio togliere questo mantenimento a mio figlio. Anzi preciso che all'inizio non lavorava, poi ha completato gli studi e nel 2019 ha iniziato a lavorare, forse anche prima. Prima guadagnava 1.300,00 ed ora 1.500,00. Anche lavora, ma non con me, è una libera Per_1
professionista ed ha partiva iva. Non vive più a casa della mamma pur avendo la residenza lì ma ha affittato un monolocale a Napoli per ragioni di lavoro e contribuisco anche io al fitto. Ha partecipazioni agli utili ma non lavora nell'impresa.” Il giudice si riservava.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di parte resistente ritualmente evocata in giudizio, in via temporanea ed urgente, a modifica della sentenza di separazione passata in giudicato n° 2892/2022, revocava l'obbligo del ricorrente di contribuzione al mantenimento dei figli;
fissava, altresì, l'udienza a trattazione scritta di rimessione della causa in decisione in data 18.12.2024 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con nota scritta di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.12.2024, parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni ed il Giudice rel rimetteva la causa al Collegio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della sig.ra , regolarmente Controparte_1
convenuta in giudizio e non costituitasi.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, atteso che dagli atti processuali risulta provata la circostanza sopravvenuta alla sentenza di separazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli GI e
. Il Collegio, pertanto, a conferma dell'ordinanza del 22.04.2024, revoca l'obbligo del Per_1
ricorrente di contribuzione al mantenimento dei figli.
Dichiara le spese non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Accoglie la domanda e, a modifica della sentenza di separazione n. 2892/2022, revoca l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli GI e;
Per_1
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso