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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4699/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leone Fiordelisa, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ambrosio, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la moglie , al Controparte_1
fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Scafati (SA) alla Via Giorgio la Pira n.15. L'attore evidenziava che,
l'immobile di cui chiedeva il giudizio di divisione, era indivisibile ed abitato dalla convenuta, quale comproprietaria e quindi chiedeva anche la determinazione del canone di locazione per aver occupato la abitazione nella sua totalità, al momento della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, disposta dal Presidente del
Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del giudizio di divorzio avente n. R.G.
2576/2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda non essendo stata proceduta dalla mediazione obbligatoria contemplata dall'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità ed inammissibilità della stessa, la mancan- za di condizione dell'azione ed insisteva pertanto per il rigetto della domanda at- torea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in dirit- to. Chiedeva altresì di condannare parte attrice al risarcimento dei danni anche in via riconvenzionale, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, occor- re in limine pronunciarsi in merito all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea.
La domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per difetto delle condi- zioni dell'azione, e, in particolare, per difetto di legittimazione passiva della con- venuta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che la sig.ra Parte_2
[... non è più comproprietaria del bene oggetto della richiesta di divisione, ma tito- lare esclusivamente di un diritto di usufrutto in virtù di atto pubblico di donazio- ne, come ammesso dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio.
Ai sensi dell'art. 784 c.p.c., il giudizio di divisione deve essere proposto nei con- fronti di tutti i condividenti. L'omessa evocazione in giudizio dell'effettivo titola- re del diritto di proprietà sul bene rende la domanda radicalmente inammissibile, non potendosi accertare o sciogliere alcuna comunione in assenza del compro- prietario effettivo.
Secondo principio consolidato, «la domanda di scioglimento della comunione su un bene deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, atteso il carat- tere necessario del litisconsorzio» (Cass. Civ., Sez. II, n. 10944/2020; Cass. Civ.,
Sez. II, n. 23955/2018). In assenza dell'effettivo condividente, la domanda di di- visione è affetta da un vizio insanabile e va dichiarata inammissibile.
La mancata produzione di una relazione notarile aggiornata, dei certificati catasta- li storici e degli atti di trascrizione ventennale, inoltre, non consente di verificare la legittimazione dell'attore né la titolarità del diritto oggetto del giudizio. Tali elementi sono imprescindibili per l'introduzione di un valido giudizio di divisio- ne, in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.). Secon- do costante giurisprudenza, «l'attore che agisce in divisione deve fornire la prova della titolarità del diritto di comproprietà mediante idonea documentazione, quale
3 una relazione notarile aggiornata e certificazioni catastali storiche» (Cass. Civ.,
Sez. II, n. 31149/2018; Cass. Civ., Sez. II, n. 13263/2016).
Nel caso in esame, la relazione ipocatastale prodotta è datata 08/04/2019, mentre l'atto di citazione è stato notificato nel novembre 2020. Tale documentazione non consente di accertare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) né la sussi- stenza della legittimazione delle parti alla data di introduzione della domanda. È stato più volte chiarito che «la mancanza della prova del diritto dominicale e la mancata allegazione di titoli idonei comportano l'inammissibilità della domanda di divisione» (Cass. Civ., Sez. II, n. 28318/2019).
Infine, l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla parte attrice in data
23/05/2023, presentata inaudita altera parte e priva di autorizzazione, viola il principio del contraddittorio e non è stata oggetto di provvedimento, risultando tardiva e inammissibile.
Quanto alla domanda accessoria relativa al pagamento di un canone per l'asserita occupazione esclusiva del bene, la stessa è parimenti inammissibile, in quanto presuppone la sussistenza del rapporto di comproprietà, nella specie insussistente.
In tal senso, si è affermato che «la richiesta di indennizzo o canone per occupa- zione esclusiva è ammissibile solo tra soggetti comproprietari» (Cass. Civ., Sez.
II, n. 20834/2019).
Esaminata la proposta domanda, deve essere scandagliata la domanda con la qua- le la convenuta ha invocato la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, «in tema di responsabilità aggravata per lite temera- ria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
4 Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, non ricorrendo i presupposti di temerarietà ex art. 96 c.p.c., la relativa domanda va respinta. Pur potendosi ri- levare una condotta processuale non lineare, non emergono profili di dolo o colpa grave tali da giustificare la condanna.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, vanno poste a carico dell'attore, in applicazione del principio della soccombenza.
Infine, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.;
c) Condanna l'attore al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.380,35 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4699/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leone Fiordelisa, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ambrosio, elet- Controparte_1
tivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la moglie , al Controparte_1
fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Scafati (SA) alla Via Giorgio la Pira n.15. L'attore evidenziava che,
l'immobile di cui chiedeva il giudizio di divisione, era indivisibile ed abitato dalla convenuta, quale comproprietaria e quindi chiedeva anche la determinazione del canone di locazione per aver occupato la abitazione nella sua totalità, al momento della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, disposta dal Presidente del
Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del giudizio di divorzio avente n. R.G.
2576/2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda non essendo stata proceduta dalla mediazione obbligatoria contemplata dall'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità ed inammissibilità della stessa, la mancan- za di condizione dell'azione ed insisteva pertanto per il rigetto della domanda at- torea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in dirit- to. Chiedeva altresì di condannare parte attrice al risarcimento dei danni anche in via riconvenzionale, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti nonché le fasi processuali salienti, occor- re in limine pronunciarsi in merito all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea.
La domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per difetto delle condi- zioni dell'azione, e, in particolare, per difetto di legittimazione passiva della con- venuta.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che la sig.ra Parte_2
[... non è più comproprietaria del bene oggetto della richiesta di divisione, ma tito- lare esclusivamente di un diritto di usufrutto in virtù di atto pubblico di donazio- ne, come ammesso dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio.
Ai sensi dell'art. 784 c.p.c., il giudizio di divisione deve essere proposto nei con- fronti di tutti i condividenti. L'omessa evocazione in giudizio dell'effettivo titola- re del diritto di proprietà sul bene rende la domanda radicalmente inammissibile, non potendosi accertare o sciogliere alcuna comunione in assenza del compro- prietario effettivo.
Secondo principio consolidato, «la domanda di scioglimento della comunione su un bene deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, atteso il carat- tere necessario del litisconsorzio» (Cass. Civ., Sez. II, n. 10944/2020; Cass. Civ.,
Sez. II, n. 23955/2018). In assenza dell'effettivo condividente, la domanda di di- visione è affetta da un vizio insanabile e va dichiarata inammissibile.
La mancata produzione di una relazione notarile aggiornata, dei certificati catasta- li storici e degli atti di trascrizione ventennale, inoltre, non consente di verificare la legittimazione dell'attore né la titolarità del diritto oggetto del giudizio. Tali elementi sono imprescindibili per l'introduzione di un valido giudizio di divisio- ne, in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.). Secon- do costante giurisprudenza, «l'attore che agisce in divisione deve fornire la prova della titolarità del diritto di comproprietà mediante idonea documentazione, quale
3 una relazione notarile aggiornata e certificazioni catastali storiche» (Cass. Civ.,
Sez. II, n. 31149/2018; Cass. Civ., Sez. II, n. 13263/2016).
Nel caso in esame, la relazione ipocatastale prodotta è datata 08/04/2019, mentre l'atto di citazione è stato notificato nel novembre 2020. Tale documentazione non consente di accertare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) né la sussi- stenza della legittimazione delle parti alla data di introduzione della domanda. È stato più volte chiarito che «la mancanza della prova del diritto dominicale e la mancata allegazione di titoli idonei comportano l'inammissibilità della domanda di divisione» (Cass. Civ., Sez. II, n. 28318/2019).
Infine, l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla parte attrice in data
23/05/2023, presentata inaudita altera parte e priva di autorizzazione, viola il principio del contraddittorio e non è stata oggetto di provvedimento, risultando tardiva e inammissibile.
Quanto alla domanda accessoria relativa al pagamento di un canone per l'asserita occupazione esclusiva del bene, la stessa è parimenti inammissibile, in quanto presuppone la sussistenza del rapporto di comproprietà, nella specie insussistente.
In tal senso, si è affermato che «la richiesta di indennizzo o canone per occupa- zione esclusiva è ammissibile solo tra soggetti comproprietari» (Cass. Civ., Sez.
II, n. 20834/2019).
Esaminata la proposta domanda, deve essere scandagliata la domanda con la qua- le la convenuta ha invocato la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, «in tema di responsabilità aggravata per lite temera- ria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
4 Aderendo al rammentato orientamento interpretativo, non ricorrendo i presupposti di temerarietà ex art. 96 c.p.c., la relativa domanda va respinta. Pur potendosi ri- levare una condotta processuale non lineare, non emergono profili di dolo o colpa grave tali da giustificare la condanna.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, vanno poste a carico dell'attore, in applicazione del principio della soccombenza.
Infine, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.;
c) Condanna l'attore al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.380,35 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 20/05/2025 Il Giudice
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