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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3304/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata da:
, C.F. , cittadina italiana, nata in Parte_1 C.F._1
Lipetsk Federazione Russa il 4 agosto 1975
e
C.F. cittadina italiana, nato a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 ottobre 1953
Entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Simona Sardi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in CR (RM) Parte_2 in data 14 settembre 2013 e precisando che dalla loro unione è nata la figlia
(il 9 gennaio 2006) , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in CR (RM), Via di Valle Scarancia 31, di proprietà del Sig. verrà assegnata alla moglie con quanto in Parte_2 essa contenuto, ed in essa vi abiterà anche la figlia della coppia;
il marito ha già lasciato la casa coniugale ed asportato i propri beni ed effetti personali;
3) La figlia, oramai maggiorenne, resterà ad abitare nella casa coniugale assieme alla madre, stà ancora studiando e non è economicamente indipendente;
4) Visto l'esiguo ed incerto reddito del sig. la sig.ra si Parte_2 Parte_1 occuperà in via esclusiva del mantenimento della figlia , ivi comprese le Per_1 spese straordinarie ovvero le spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le spese sportive e scolastiche, previamente concordate
e documentate, così come previste da protocollo del Tribunale di Roma;
5) Le parti concordano che la sig.ra si occuperà di corrispondere le rate Parte_1 mensili di € 1.141,67 dovute a seguito di conversione del pignoramento della casa coniugale pendente innanzi al Tribunale di Tivoli (all. 10);
6) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendente ed in quanto il reddito della sig.ra , seppure Parte_1 maggiore di quello del sig. risulta gravato sia del mantenimento sia Parte_2 ordinario che straordinario della figlia della coppia, sia del pagamento delle rate di conversione del pignoramento della casa coniugale;
7) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione
i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
2 stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in CR (RM) in data 14 Parte_2 settembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2013, Atto n. 10, Parte I;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU SC IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3304/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata da:
, C.F. , cittadina italiana, nata in Parte_1 C.F._1
Lipetsk Federazione Russa il 4 agosto 1975
e
C.F. cittadina italiana, nato a Parte_2 C.F._2
Roma il 25 ottobre 1953
Entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Simona Sardi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in CR (RM) Parte_2 in data 14 settembre 2013 e precisando che dalla loro unione è nata la figlia
(il 9 gennaio 2006) , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in CR (RM), Via di Valle Scarancia 31, di proprietà del Sig. verrà assegnata alla moglie con quanto in Parte_2 essa contenuto, ed in essa vi abiterà anche la figlia della coppia;
il marito ha già lasciato la casa coniugale ed asportato i propri beni ed effetti personali;
3) La figlia, oramai maggiorenne, resterà ad abitare nella casa coniugale assieme alla madre, stà ancora studiando e non è economicamente indipendente;
4) Visto l'esiguo ed incerto reddito del sig. la sig.ra si Parte_2 Parte_1 occuperà in via esclusiva del mantenimento della figlia , ivi comprese le Per_1 spese straordinarie ovvero le spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le spese sportive e scolastiche, previamente concordate
e documentate, così come previste da protocollo del Tribunale di Roma;
5) Le parti concordano che la sig.ra si occuperà di corrispondere le rate Parte_1 mensili di € 1.141,67 dovute a seguito di conversione del pignoramento della casa coniugale pendente innanzi al Tribunale di Tivoli (all. 10);
6) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto economicamente indipendente ed in quanto il reddito della sig.ra , seppure Parte_1 maggiore di quello del sig. risulta gravato sia del mantenimento sia Parte_2 ordinario che straordinario della figlia della coppia, sia del pagamento delle rate di conversione del pignoramento della casa coniugale;
7) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione
i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, reciprocamente l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
2 stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in CR (RM) in data 14 Parte_2 settembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2013, Atto n. 10, Parte I;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU SC IA
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