Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2024, n. 14046
CASS
Sentenza 21 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 3 aprile 2024, riguardante una controversia in materia di contratti di assicurazione. Le parti in causa erano un autotrasportatore, che richiedeva il risarcimento per un furto di medicinali, e la compagnia assicurativa, che si opponeva al pagamento sostenendo che il contratto non coprisse tale rischio. L'attore sosteneva che un precedente scambio di e-mail tra il broker e un funzionario della compagnia avesse esteso la copertura assicurativa, mentre la compagnia contestava la validità di tale estensione, ritenendo che dovesse essere formalizzata per iscritto.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'assicurato, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la validità probatoria delle e-mail, non considerando adeguatamente le caratteristiche oggettive del documento informatico. La Corte ha sottolineato che, sebbene le e-mail non fossero firmate digitalmente, dovevano essere valutate in base alla loro qualità, sicurezza e integrità, e non potevano essere escluse a priori come prova scritta. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'appello per una nuova valutazione, tenendo conto dei principi stabiliti.

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Massime1

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2024, n. 14046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14046
Data del deposito : 21 maggio 2024

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