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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 06/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6183 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Guido Marone, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona
[...] P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dirigente dott. , dal dott. e dalla dott.ssa , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l Controparte_5
- Ufficio legale , via Monticelli - loc Fuorni;
[...] Controparte_6
1 PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi (riconoscimento anzianità di servizio relativamente all'anno 2013
per il personale scolastico).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26/11/2024 agiva nei confronti del in Parte_1 CP_7
persona del Ministro p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, adducendo in fatto:
- di essere docente assunta con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'01/09/1997 ed economica dal 15/09/1997 attualmente in servizio;
- di aver richiesto, a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, la ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici;
- di avere l'Amministrazione resistente effettuato la ricostruzione della carriera senza computare, nel determinare il trattamento retributivo erogato secondo le posizioni stipendiali nelle more maturate, l'anno 2013, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di servizio, sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. del 31/05/2010 n. 78, conv. con L. del 30/07/2010 n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. del 04/09/2013 n. 122;
- che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione aveva comportato l'erogazione di un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, in quanto se l'anno 2013 le fosse stato regolarmente computato avrebbe maturato la posizione stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2019/2020.
2 In punto di diritto eccepiva la violazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 il cui scopo era quello di pervenire alla riduzione della spesa pubblica mediante la “sterilizzazione economica” delle annualità con il solo intento di evitare l'erogazione del maggior trattamento maturato, ma non quello di escluderne la validità nello sviluppo professionale.
Pertanto, l'anno 2013 doveva valere a fini giuridici ed economici e, conseguentemente,
essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio e ciò anche a fini pensionistici e stipendiali.
Per tali ragioni chiedeva conclusivamente al Tribunale di:
<a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini
giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con
conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo
gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la
determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della
carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di
tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con
corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente
nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1
rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con
riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia
stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di Controparte_1
tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali
derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e
3 rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale
riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63
del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e
dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il
decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle
spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone>>.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva telematica del 30/04/2025, CP_7
eccependo, in via preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto in data 01/09/2019, al compimento di 21 anni di servizio, era stata collocata nella classe stipendiale 2, ottenendo, quindi, quanto richiesto in ricorso, ossia l'attribuzione della classe stipendiale 21 a decorrere dall'anno 2019/2020, nonché la prescrizione dell'avversa pretesa, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive nei limiti dei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Per tali motivi, quindi, il convenuto concludeva chiedendo: CP_1
<in via preliminare: accogliere l'eccezione di prescrizione del ricorso, per quanto espresso
in parte motiva.
Nel merito: respingere le domande svolte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto,
palesandosi l'azione amministrativa svolta dall'Amministrazione pienamente conforme alla
normativa vigente in materia>>.
Vinte le spese di lite.
3. La causa, documentalmente istruita, veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 18/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare note autorizzate e note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali, preso atto dell'intervenuto chiarimento giurisprudenziale di legittimità sulla questione controversa, formulava espressa rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. rispetto ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità
ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze maturate, ribadendo, al contempo,
l'interesse ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza parziale.
Nulla depositava il CP_7
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'odierna ricorrente, è in parte fondato e va, pertanto, accolto limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, nei limiti che seguono.
2. In via preliminare, occorre precisare che il difensore della ricorrente, all'udienza del
18/11/2025, alla luce del recente intervento della Corte regolatrice, ha rinunciato ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini economici e volti al pagamento delle differenze maturate per effetto dell'anticipato raggiungimento della fascia stipendiale 21/27.
Trattasi di una rinuncia ad una parte della domanda che, a differenza della rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attrice nei confronti del convenuto, rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate e non richiede un mandato "ad hoc", essendo a tal
5 fine sufficiente quello "ad litem" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 13636 del 16/05/2024; Cass. Civ.
Sez. II, n. 4837 del 19/02/2019; Cass. Civ. Sez. II, n. 28146 del 17/12/2013).
3. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione fatta valere dal . Controparte_1
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che: “L'anzianità di servizio
in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una
prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la
conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione,
agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono
essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto
il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi
ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie
costitutiva di crediti ancora non prescritti”. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 2232 del 30/01/2020;
Cass. Civ. Sez. VI, n. 27021 del 06/10/2021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti.
4. Venendo ora al merito della questione, occorre dare atto che le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame sono state da ultimo affrontate funditus dalla Suprema
Corte nelle recenti sentenze nn. 13618 e 13619 del 2025, rese successivamente all'introduzione del giudizio, al cui condivisibile e convincente ordito motivazionale occorre pienamente rifarsi.
Dette decisioni, più specificamente, compiono preliminarmente una ricognizione del panorama normativo di riferimento: l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010,
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che :
"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
6 anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare,
in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8,
comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone che: "I meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché' a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di
un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non
sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
7 (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto
dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque
destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64,
al settore scolastico. ….”.
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, prevede al comma richiamato che “Una quota parte delle
economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed
allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno
2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_8
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia
[...]
di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Controparte_8
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto
ai risparmi previsti”.
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia dapprima con il CCNL del 13 marzo
8 2013 finalizzato, come chiarito dall'art. 1, comma 3, “a consentire il recupero dell'utilità
dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici” e,
successivamente, con il CCNL del 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno
2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che “Attesa la
specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione
per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali
ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi una prima volta sulla questione, aveva inizialmente affermato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da
individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che
estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali
e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza
9 con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.
Quindi, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle
disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate,
il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano
ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per
raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass.
Civ. n. 16133/2024).
Tornata nuovamente sulla questione, tuttavia, la Suprema Corte da ultimo, con le richiamate sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025, ha ulteriormente precisato il predetto principio,
ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte ha, infatti, precisato che il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
“Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non
contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità
delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono
10 di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di
servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in
termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto
ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti
giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
La diversità della disciplina si giustifica, ad avviso della Corte, in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che,
in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
“E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti
stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la
disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il
differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la
sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non
determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010,
perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di
blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale
11 superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento
della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il
pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità della disposizione e dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L.
n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità
successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione
economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale
maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n.
310/2013).
Ciò perché secondo i giudici di legittimità “mentre per le progressioni professionali in senso
proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli
effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che
nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o
di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che
essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità
medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria,
a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato
dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico,
ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere
temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le
annualità più volte citate”.
12 Dalle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che occorra
“mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata
dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non
può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli
meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva
anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener
conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie
risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Venendo alla fattispecie in esame, sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale deve ritenersi sussistente l'interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere, ad ogni altro fine giuridico diverso da quello economico, il riconoscimento dell'anno 2013, senza alcun effetto di tipo economico.
E, dunque, essendovi domanda in tal senso, il ricorso va accolto con specifico riguardo a tale limitato aspetto.
5. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda originaria e in virtù
della novità e controvertibilità delle questioni trattate, che sono state oggetto, sia prima che dopo la proposizione dell'azione, di interpretazioni giurisprudenziali di segno opposto, sulle quali solo recentemente sono intervenuti i richiamati arresti chiarificatori della giurisprudenza di legittimità, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6183 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da Pt_1
nei confronti del , in persona del p.t., così
[...] Controparte_1 CP_9
provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
13 2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive e con riferimento ad ogni ulteriore domanda CP_1
formulata con il ricorso introduttivo.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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