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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15848/2024 promossa da: nato in data [...] a [...] e ivi residente in [...]
22 (C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, CodiceFiscale_1
dall'avv. Sara Di Matto e dall'Avv. Stefania Tonini presso lo studio delle quali sito in Bologna, Viale
Panzacchi n. 19, elegge domicilio e
nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.67 (C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Margherita Deserti, presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Bologna (BO) Piazza della Mercanzia n. 2 elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
pagina 1 di 4 - gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1441/2023 del Tribunale di
Bologna del 21/06/2023;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato in [...] Parte_1
11/06/1977 a Bologna (BO) e nata il [...] a [...] e residente in [...]di Controparte_1
Reno (BO), celebrato a Calderara di Reno (BO), in regime di separazione dei beni, in data 9/5/2009, di cui all'atto n. 5, Parte 1, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Calderara di Reno;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) affida il minore in via esclusiva al padre che potrà assumere in autonomia tutte le Persona_1
decisioni relative al minore, anche in ambito sanitario e scolastico;
2) colloca presso il padre, ove continuerà ad avere stabile residenza;
Per_1
pagina 2 di 4 3) delega i Servizi sociali territorialmente competenti a organizzare incontri protetti madre figlio (anche progressivamente nell'abitazione della madre) con una calendarizzazione che dovrà essere organizzata appena vi siano le condizioni e se non disturbanti per con incontri almeno Per_1
settimanali con facoltà di liberalizzarli in base al loro andamento;
4) delega i Servizi sociali per la presa in carico la sig. per supportarla negli interventi necessari CP_1
di sostegno e di recupero della funzione genitoriale (compreso il raccordo con il Centro di salute
Mentale, presso il quale la sig. aveva intrapreso un percorso) e per attivare un percorso CP_1
psicoeducativo rispetto alla genitorialità, al fine di poter essere aiutata a gestire gli incontri in maniera più funzionale al minore;
5) prende atto che il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento del minore Parte_1
, sia di quello ordinario, sia di quello straordinario, sino al raggiungimento Per_1
dell'autosufficienza economica del figlio, ferma restando, per la sig.ra la facoltà di CP_1
contribuire alle spese straordinarie nella misura che ella riterrà adeguata in misura proporzionale alle proprie capacità economiche;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il sig. continuerà a corrispondere anche per Parte_1
la quota della sig.ra le rate mensili di € 257,40 di cui al finanziamento cointestato ai CP_1
coniugi n. 54601174 scadenza 2026 acceso durante la convivenza coniugale con Agos Ducato Spa,
e ciò sino alla data di estinzione del predetto e senza diritto di ripetizione nei confronti della medesima, dandosi altresì atto che egli rinuncia anche alla ripetizione di quanto dal medesimo già
corrisposto in favore della sig.ra a titolo di rimborso dei due mutui ipotecari sull'immobile CP_1
ex casa coniugale accesi presso BPER n. 261-03271627 e n. 111-03876024, oltre a rinunciare a qualsivoglia pretesa a titolo di indennità di occupazione relativa alla propria quota di proprietà
dell'immobile ex casa coniugale per il periodo ricompreso fra aprile 2018-luglio 2023;
7) prende atto che le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra ex Parte_1 Controparte_1
art. 5, comma VIII, l. n. 898/70 e succ. mod.ni, la somma di € 2.000,00 (duemila,00), a titolo di pagina 3 di 4 liquidazione una tantum, somma che le parti, con la sottoscrizione del ricorso sottoscritto dalle parti da valere come quietanza, danno atto essere stata già corrisposta a mezzo di assegno circolare serie e numero 1202033715-12 del 28/10/2024 tratto su banca di Bologna intestato a CP_1
[...]
8) prende atto che le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione di tutti i beni comuni e di avere definito, salva l'esecuzione degli accordi di cui ut supra, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali in essere fra di loro;
9) nulla sulle spese;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Calderara di Reno di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _12.3.2025
__________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15848/2024 promossa da: nato in data [...] a [...] e ivi residente in [...]
22 (C.F.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, CodiceFiscale_1
dall'avv. Sara Di Matto e dall'Avv. Stefania Tonini presso lo studio delle quali sito in Bologna, Viale
Panzacchi n. 19, elegge domicilio e
nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.67 (C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Margherita Deserti, presso il cui CodiceFiscale_2
studio sito in Bologna (BO) Piazza della Mercanzia n. 2 elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
pagina 1 di 4 - gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 16/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1441/2023 del Tribunale di
Bologna del 21/06/2023;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato in [...] Parte_1
11/06/1977 a Bologna (BO) e nata il [...] a [...] e residente in [...]di Controparte_1
Reno (BO), celebrato a Calderara di Reno (BO), in regime di separazione dei beni, in data 9/5/2009, di cui all'atto n. 5, Parte 1, Anno 2009, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Calderara di Reno;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) affida il minore in via esclusiva al padre che potrà assumere in autonomia tutte le Persona_1
decisioni relative al minore, anche in ambito sanitario e scolastico;
2) colloca presso il padre, ove continuerà ad avere stabile residenza;
Per_1
pagina 2 di 4 3) delega i Servizi sociali territorialmente competenti a organizzare incontri protetti madre figlio (anche progressivamente nell'abitazione della madre) con una calendarizzazione che dovrà essere organizzata appena vi siano le condizioni e se non disturbanti per con incontri almeno Per_1
settimanali con facoltà di liberalizzarli in base al loro andamento;
4) delega i Servizi sociali per la presa in carico la sig. per supportarla negli interventi necessari CP_1
di sostegno e di recupero della funzione genitoriale (compreso il raccordo con il Centro di salute
Mentale, presso il quale la sig. aveva intrapreso un percorso) e per attivare un percorso CP_1
psicoeducativo rispetto alla genitorialità, al fine di poter essere aiutata a gestire gli incontri in maniera più funzionale al minore;
5) prende atto che il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento del minore Parte_1
, sia di quello ordinario, sia di quello straordinario, sino al raggiungimento Per_1
dell'autosufficienza economica del figlio, ferma restando, per la sig.ra la facoltà di CP_1
contribuire alle spese straordinarie nella misura che ella riterrà adeguata in misura proporzionale alle proprie capacità economiche;
6) prende atto che le parti hanno concordato che il sig. continuerà a corrispondere anche per Parte_1
la quota della sig.ra le rate mensili di € 257,40 di cui al finanziamento cointestato ai CP_1
coniugi n. 54601174 scadenza 2026 acceso durante la convivenza coniugale con Agos Ducato Spa,
e ciò sino alla data di estinzione del predetto e senza diritto di ripetizione nei confronti della medesima, dandosi altresì atto che egli rinuncia anche alla ripetizione di quanto dal medesimo già
corrisposto in favore della sig.ra a titolo di rimborso dei due mutui ipotecari sull'immobile CP_1
ex casa coniugale accesi presso BPER n. 261-03271627 e n. 111-03876024, oltre a rinunciare a qualsivoglia pretesa a titolo di indennità di occupazione relativa alla propria quota di proprietà
dell'immobile ex casa coniugale per il periodo ricompreso fra aprile 2018-luglio 2023;
7) prende atto che le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra ex Parte_1 Controparte_1
art. 5, comma VIII, l. n. 898/70 e succ. mod.ni, la somma di € 2.000,00 (duemila,00), a titolo di pagina 3 di 4 liquidazione una tantum, somma che le parti, con la sottoscrizione del ricorso sottoscritto dalle parti da valere come quietanza, danno atto essere stata già corrisposta a mezzo di assegno circolare serie e numero 1202033715-12 del 28/10/2024 tratto su banca di Bologna intestato a CP_1
[...]
8) prende atto che le parti dichiarano di aver proceduto alla divisione di tutti i beni comuni e di avere definito, salva l'esecuzione degli accordi di cui ut supra, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali in essere fra di loro;
9) nulla sulle spese;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Calderara di Reno di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _12.3.2025
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IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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