Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 13/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 1088/2023 R.G., avente ad oggetto: tutela del diritto di proprietà, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura alle liti Parte_1 Parte_2 rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv.
Francesca Brunetto, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni (SA), al C.so
Umberto I n. 251;
ATTORI
E rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Controparte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico
Fasano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vietri Sul Mare (SA), alla via G. Mazzini n.
12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'odierna udienza, come da verbale in atti, da intendersi integralmente recepite e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 31.1.2023, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno per sentirlo condannare Controparte_1 all'immediato rilascio di un fondo di loro proprietà e al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'occupazione abusiva.
Ed invero, gli attori esponevano di aver acquistato da , con atto per notaio Persona_1 Per_2
del 19.10.2020, un appezzamento di terreno non agricolo sito in Vietri Sul Mare (SA), alla
[...]
1297.
Evidenziavano che, successivamente al rogito notarile, si avvedevano che un'area facente parte della maggiore consistenza della p.lla n. 101 risultava suddivisa in due distinte zone e recintata con una precaria rete metallica provvista di cancelletti in ferro per l'accesso e sorretta da paletti in ferro e in legno infissi nel terreno.
Si trattava, in particolare, di una zona pianeggiante sita in prossimità del punto di arrivo della strada vicinale denominata “Gatto Morto”, a ridosso del muro in pietrame posto al confine sud del fondo, che risultava suddivisa in due distinte aree sviluppate su una superficie rispettivamente di 160 e 55 mq.
Rappresentando che detta area, occupata da materiale vario, ricoveri in lamiera e, talvolta, da cani, era stata illegittimamente recintata da , deducevano di averne richiesto il rilascio Controparte_1 all'odierno convenuto prima verbalmente e, successivamente, con missive del 6.2.2021 e del
22.3.2021, alle quali il sig. dava riscontro asserendo di possedere pacificamente e da tempo CP_1
il terreno contestato.
Rilevando che la propria dante causa non aveva in alcun modo autorizzato l'occupazione perpetrata dal sig. , gli odierni attori concludevano chiedendo che fosse accertata l'illegittima CP_1
occupazione della piccola zona di terreno incidente sulla p.lla n. 101 del foglio 9 – Catasto Terreni del Comune di Vietri Sul Mare e, per l'effetto, instavano per la condanna di Controparte_1 all'immediato rilascio della stessa e al risarcimento di danni patti in conseguenza dell'occupazione abusiva, quantificati nella somma di € 4.000,00, ovvero in quella somma diversa accertata in corso di causa, con vittoria di spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.5.2023, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dell'avversa domanda. Controparte_1
In particolare, l'odierno convenuto esponeva che il proprio padre, , a partire dal 1959 Persona_3
aveva stipulato un contratto di locazione con i genitori di , avente ad oggetto un Parte_3
immobile rurale sito in località s. Vito, non molto distante dai terreni oggetto di causa, ove aveva abitato per tutta la vita.
Evidenziava che, quale corrispettivo per lavori di periodica pulizia del bosco, l'originario proprietario aveva consentito a di utilizzare per sé e per la propria famiglia le due aree Persona_3
pianeggianti site in corrispondenza di una porzione della p.lla 101, e che tale situazione era proseguita anche allorquando i germani e avevano acquistato a seguito di Parte_3 Persona_4
successione ereditaria la proprietà indivisa del fondo. Deducendo, dunque, che aveva posseduto tali appezzamenti di terreno in maniera Persona_3
continua, indisturbata e pacifica a partire dal 1959, provvedendo a recintarli e utilizzandoli quali orto e zona per l'allevamento di animali da cortile, rappresentava di aver a propria volta continuato a prendersi cura di tali aree sin dal 1998 e, comunque, in seguito alla morte del proprio genitore, avvenuta il 26.2.2001.
Sicché, l'odierno convenuto formulava domanda riconvenzionale di usucapione rilevando che alla data del 6.2.2021, dopo oltre sessant'anni di possesso pacifico e incontrastato, tali appezzamenti di terreno dovevano intendersi acquistati a titolo originario mediante avvenuta usucapione sia in favore di che, in rapporto di continuità, in proprio favore. Persona_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, perché fosse accertato e dichiarato che era stato possessore in maniera esclusiva, Controparte_1
ininterrotta e in buona fede, in modo pubblico, corpus ed animus sin dal 1998 e, comunque, da oltre venticinque anni, dei beni oggetto di causa e, per l'effetto, instava perché ne fosse dichiarata l'usucapione, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Rigettate le richieste istruttorie delle parti, con ordinanza dell'8.4.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'odierna udienza, ove le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa è fondata e va accolta per quanto di ragione;
va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno;
è infine inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata per conto di Controparte_1
In via pregiudiziale, infatti, occorre rilevare che il sig. si costituiva tardivamente in giudizio, CP_1
depositando la propria comparsa di costituzione e risposta solo in data 31.5.2023, un giorno prima rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione dagli attori e, dunque, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 166 c.p.c.
Deve inoltre precisarsi che la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ. non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, ma ciò sempre a patto che la costituzione avvenga nel termine utile per proporre le eccezioni (Cass.
Civ., Sez. II, 19.05.2015, n. 10206). Con specifico riferimento all'eccezione riconvenzionale di usucapione, deve rilevarsi che la stessa, in quanto diretta ad esplicare un effetto volto a neutralizzare la domanda principale, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Civ., Sez. II, 27.06.2023, n. 18322).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla domanda di rilascio formulata per conto di parte attrice. Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la domanda di rilascio di un bene immobile abusivamente occupato debba inscriversi nel paradigma dell'azione di revindica di cui all'art. 948 c.c. Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto, l'occupazione sine titulo di un bene immobile (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione attorea, invero, consiste essenzialmente nella richiesta di accertamento dell'occupazione sine titulo della due porzioni del fondo per cui è causa, così senz'altro rientrandosi nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 948 c.c.
Con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sull'attore in rivendica, è noto che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova.
Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2014, n.
19653).
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore. Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasta con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio, in cui il convenuto riconosce la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere.
Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto.
Deve anzitutto darsi atto che gli odierni attori producevano, in allegato all'atto di citazione, l'atto di compravendita del 19.10.2020 per notar , (rep. n. 10440 e racc. n. 7530) con cui acquistavano, Per_2 unitamente ad , l'appezzamento di terreno non agricolo ricomprendente le aree Parte_4
oggetto della domanda, facenti pare della p.lla 101 del foglio 9 - Catasto Terreni del Comune di Vietri
Sul Mare.
A fronte di tale puntuale allegazione, deve evidenziarsi che il sig. non sollevava alcuna CP_1 specifica contestazione in merito all'effettiva proprietà del cespite per cui è causa in capo al sig.
, originario dante causa degli odierni convenuti. Più in particolare, il medesimo Parte_3
convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta procedeva a ricostruire la catena dei titoli traslativi aventi ad oggetto l'immobile in esame, rilevando che lo stesso era originariamente di proprietà del sig. , alla cui morte succedevano i figli , Parte_3 Per_5 Per_1
, nonché la moglie;
nel 2019, con atto di donazione e Per_6 Per_7 Persona_8 contestale divisione, la sig.ra “acquistava la piena proprietà sui beni per cui è Persona_1 causa” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, come detto, evidenziava che suo padre aveva condotto in locazione dai genitori del sig.
un immobile rurale sito alla località S. Vito, non molto distante dai terreni per Parte_3 cui è causa;
sicché, lo stesso provvedeva all'effettuazione di lavori di pulizia del bosco, al fine di prevenire incendi e la tracimazione delle acque meteoriche. Pertanto, poiché tali lavori venivano effettuati gratuitamente “dall'allora proprietario, quest'ultimo consentiva al sig. di Persona_3 utilizzare per sé e per la propria famiglia due aree pianeggianti, insistenti sulla p.lla n. 101 in prossimità del punto di arrivo della strada vicinale “Gatto Morto” a ridosso del muro di confine di cui, una di circa mq 160 ed un'altra di circa 55 mq, area pressoché contigua, salvo il passaggio intermedio tra le stesse del sentiero pedonale che porta a monte”. Tale situazione non era mai stata contestata da parte degli eredi del sig. . Sotto tale profilo, l'odierno convenuto rilevava di Pt_3
aver goduto della disponibilità del fondo sin dal 1998.
Sulla scorta di tali allegazioni così dedotte dalle parti, deve anzitutto ritenersi senz'altro riscontrata l'originaria proprietà del fondo per cui è causa in capo al sig. , dante causa della Parte_3
sig.ra , a sua volta dante causa degli odierni attori. Sotto tale specifico angolo Persona_1
prospettico, inoltre, lo stesso sig. deduceva di aver goduto della disponibilità di tale immobile, CP_1 in ragione del fatto che il medesimo sig. gli aveva consentito l'utilizzo dello Parte_3
stesso.
Risulta quindi anzitutto sufficientemente riscontrato che il convenuto avesse avuto l'obiettiva disponibilità in fatto dell'immobile per cui è causa in virtù di un titolo legittimante la propria detenzione, sostanzialmente riconducibile ad un contratto di comodato.
Ne consegue, pertanto che, pur non risultando documentata nel corso degli anni la restituzione dell'immobile in esame, la disponibilità di tali cespiti in capo al convenuto dovesse senz'altro ricondursi nell'alveo di uno specifico titolo legittimante la detenzione del fondo in esame, ai sensi dell'art. 1141, I comma c.c.
Da un lato, si è avuto modo di rilevare che l'originario diritto di proprietà riconosciuto in capo al sig.
era stato dapprima trasferito in favore della sig.ra e, di poi, Parte_3 Persona_1
in capo agli odierni attori. Per altro verso, a fronte di tali significativi rilievi, non risulta in alcun modo provato che, per contro, il sig. avesse esercitato il possesso ad immagine del diritto di proprietà CP_1
sui fondi in esame.
Sotto tale profilo, invero, e anche a voler prescindere dalla tardività della domanda di usucapione così formulata, deve evidenziarsi che i capitoli di prova articolati per conto di parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. erano irrilevanti e parte di essi risultavano formulati in maniera generica, così dovendosi richiamare integralmente in questa sede l'ordinanza dell'11.4.2024.
Infine, tali richieste istruttorie non risultano nemmeno idonee a riscontrare l'effettivo esercizio del possesso nel caso di specie.
Anche ad ammettere la circostanza – oggetto di contestazione da parte degli odierni attori – secondo cui il sig. avrebbe consentito al sig. , padre dell'odierno Parte_3 Persona_3
convenuto, di utilizzare gli immobili oggetto di causa, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale titolo rientrasse nell'alveo di un contratto ed efficacia obbligatoria, legittimante la detenzione degli immobili oggetto dello stesso.
Più in particolare, non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che tale titolo fosse idoneo a determinare il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile in esame in favore del predetto sig. di tal guisa da legittimare la successione nella situazione possessoria in parte CP_1
qua ai sensi dell'art. 1146, II comma c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 16.3.2010, n. 6353).
Alcun diverso rilievo può quindi accordarsi al consenso così prestato da parte del sig. , non Pt_3
risultando in alcun modo configurabile la sussistenza di un atto traslativo del mero potere di fatto sulla cosa.
Ne consegue l'irrilevanza delle richieste istruttorie articolate in sede di comparsa di costituzione e risposta (capi da 3 a 8), oltre alla genericità dei capitoli di cui ai capi nn. 7) ed 8) ivi articolati, non risultando gli stessi specificamente collocati nel tempo – con particolare riguardo alla circostanza dell'asserito innesto di un recinto nel terreno in questione-, e comunque idonei a riscontrare l'effettiva sussistenza del possesso in parte qua
Per altro verso, l'esercizio della coltivazione del fondo e dell'allevamento degli animali in loco, in uno alle ulteriori circostanze dedotte in sede del predetto capitolo n. 8), non riscontrano la sussistenza degli elementi costitutivi del possesso, non risultando in alcun modo allegati elementi volti a rilevare l'animus possidendi nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. VI, 5.3.2020, n. 6123); per altro verso, e anche a voler prescindere dalla genericità dei capitoli così formulati, come evidenziato in precedenza, deve pure evidenziarsi che tali circostanze apparivano senz'altro compatibili, per contro, con l'esistenza di un rapporto detentivo (Cass. Civ., Sez. II, 20.1.2022, n. 1796).
Proprio sulla scorta delle allegazioni di parte convenuta, quindi, deve ritenersi piuttosto che, anche ad ammettere l'effettivo espletamento di tali attività, le stesse dovessero piuttosto ricondursi nell'alveo del rapporto contrattuale legittimante la detenzione nel caso di specie.
Né è stato in alcun modo allegato, prima ancora che riscontrato come ed in quali termini, per contro, tali circostanze apparissero invece idonee a fondare la sussistenza di una situazione possessoria nel caso di specie.
A fronte di tali significativi rilievi, infatti, nemmeno risultava in altro modo provata la sussistenza dell'interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141, II comma c.c. nel caso di specie, la cui prova pure gravava sull'odierno convenuto (Cass. Civ, Sez. II, 22.10.2021, n. 29594).
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle circostanze articolate in sede di memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. pure articolata per conto di parte convenuta, risultando le stesse irrilevanti. Sotto tale profilo, risulta pertanto provato che la sig.ra fosse senz'altro proprietaria Persona_1 dell'immobile oggetto di causa all'atto della cessione del 19.10.2020: anche ad ammettere la sussistenza del rapporto detentivo allegato per conto del convenuto, infatti, alcun atto di interversione risulta riscontrato obiettivamente nel caso di specie.
Sicché, a seguito della cessione degli immobili per cui è causa in favore, tra gli altri, degli odierni attori, alcun dubbio può porsi in merito all'effettiva inopponibilità, a tutto voler concedere, di tale detenzione nei loro confronti. Ne consegue, pertanto, come gli stessi legittimamente instavano per il rilascio di tali immobili (cfr. diffida del 22.3.2021, all. n. 4 della produzione di parte attrice): ed è proprio la condotta successivamente tenuta da parte dell'odierno convenuto, consistita nell'omessa liberazione dei fondi in esame a costituire il primo atto di interversione del possesso.
Ed invero, la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto su una cosa non opera,
a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario - possessore, e, non essendo svolta contro la volontà del proprietario, è qualificabile come detenzione semplice (o precaria) anche l'attività di colui che continua a disporre della cosa dopo il venire meno del rapporto che giustificava l'anteriore disponibilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 22.1.1994, n. 622).
Ne deriva che per la trasformazione della detenzione in possesso è necessario un mutamento del titolo, che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare, ai sensi dell'art. 1141 c.c., o da una causa proveniente da un terzo oppure dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario - possessore (Cass. Civ., Sez. II, 4.12.1995, n. 12493), quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto alla restituzione del bene (Cass. Civ., SS.UU., 19.5.1982, n. 3086), e non già da atti corrispondenti all'esercizio del possesso, come la mera mancata restituzione del bene, di per sé denuncianti unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. Civ., Sez. II, 20.5.2002, n. 7337).
Sicché, è solo con lo specifico rifiuto al rilascio dei terreni oggetto di causa che veniva a concretizzarsi, secondo le allegazioni dell'odierno convenuto, l'effettiva interversione del possesso nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. II, 30.12.2014, n. 27432).
Quindi, richiesto il rilascio dell'immobile oggetto di causa, l'odierno convenuto non deduceva alcuno specifico ed ulteriore titolo legittimante il possesso dell'immobile in questione.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della prima domanda formulata da parte degli odierni attori.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni patiti da parte degli odierni attori. Con specifico riferimento al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va senz'altro richiamata la recente elaborazione sistematica a tal uopo prospettata da parte delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 15.11.2022, n. 33645; SS.UU., 15.11.2022, n. 33659).
Sotto tale profilo, invero, si è avuto modo di rilevare come non vi sia alcun dubbio circa il fatto che, presupposto imprescindibile per la risarcibilità del danno risulti la riconducibilità eziologica delle specifiche conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale ovvero non patrimoniale all'evento ingiusto caratterizzato dalla lesione della situazione giuridica subiettiva.
Con riguardo al diritto di proprietà, si è ribadito che se l'azione lesiva investe direttamente il contenuto del diritto di proprietà (inteso come il diritto di godere e disporre della cosa ai sensi dell'art. 832 c.c.), il danno risarcibile concerne il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Trattasi in altre parole della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre, che integra il concreto danno-conseguenza risarcibile.
Ne consegue, pertanto, la necessità di specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, a sua volta suscettibile di specifica contestazione da parte del convenuto.
Sicché, il danno da perdita subita, nel caso di impossibilità di prova nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, mediante il parametro equitativo del canone locativo di mercato.
Con riferimento al caso di specie deve anzitutto rilevarsi l'obiettiva genericità dell'allegazione a tal uopo dedotta per conto degli odierni attori, non risultando in alcun modo meglio precisata l'effettiva possibilità di utilizzo dell'immobile per cui è causa. Come si è avuto modo di rilevare, infatti, si trattava di un'area articolata in due zone, la prima, di circa 160 mq e la seconda di circa 55 mq, recintata con una precaria rete metallica di varia fattura, provvista di cancelletti in ferro per l'accesso e sorretta da paletti in ferro ed in legno infissi nel terreno. L'area, inoltre, era adibita “a mo' di discarica” ed era occupata da materiale vario. Per altro verso, alcuna specifica puntualizzazione veniva offerta in merito alle potenziali facoltà di godimento dell'immobile per cui è causa, nemmeno in via astratta;
tanto, tra l'altro, a maggior ragione avuto riguardo all'estensione obiettivamente limitata delle coltivazioni ivi innestate (cfr. relazione a firma del geom. , doc. n. 6 della CP_2
produzione di parte attrice), i cui frutti erano destinati ragionevolmente alla consumazione personale.
Né, posto lo stato dei luoghi, descritto come obiettivamente degradato, veniva in alcun modo nemmeno genericamente prospettata una potenziale destinazione produttiva dell'immobile, anche tenuto conto delle caratteristiche dello stesso;
per altro verso, a fronte delle specifiche contestazioni a tal uopo dedotte per conto dell'odierno convenuto, non risulta in alcun modo dedotto alcun significativo elemento di prova volto, per contro, a dare conto della sussistenza di specifiche conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale derivanti dall'illecito per cui è causa.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria.
Il parziale accoglimento delle domande degli odierni attori giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota della metà; per la restante quota della metà le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. con riguardo allo scaglione attinente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4, II comma D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto non solo dell'oggettiva identità delle questioni giuridiche prospettate da parte dei singoli attori, ma anche dell'unicità della linea difensiva seguita (Cass. Civ.,
Sez. III, 19.5.2021, n. 13595).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di e Parte_2 Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) accertata l'illegittima occupazione della piccola zona di terreno ubicata in Vietri sul Mare
(SA) alla località “Gatto Morto” incidente sulla maggiore consistenza dell'immobile catastalmente identificato al locale N.C.T. Fg. n. 9, p.lla n. 101, meglio descritta alle pagg.
5 e 6 dell'atto di citazione, condanna il sig. all'immediato rilascio, in Controparte_1
favore di e di , della predetta zona di terreno, libera Parte_2 Parte_1
da persone, cose e animali;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata per conto di e di Parte_2
; Parte_1
3) dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione formulata per conto di;
Controparte_1
4) compensa per la quota della metà le spese di lite e condanna alla Controparte_1
refusione della restante quota della metà delle spese di lite in favore di e Parte_2
di , che si liquidano per intero in € 139,60 per spese vive ed in € Parte_1
3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 13.2.2025. Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato