Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di EG AL, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 184/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Caterina Pennestrì, C.F.
, pec elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Via Mons. Paolo Giunta, 1/A appellante CONTRO
P.IVA: , in persona del Segretario Controparte_1 P.IVA_1 Generale p. t. legale rappresentante, via Santa Lucia al Parco, 6/A-RC rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Molinari, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Potenza, alla Via del Gallitello n. 116/B, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 11.05.2022, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 di EG AL chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1. accertare
[...]
e dichiarare che il sig. ha intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo di natura Pt_1 subordinata a tempo indeterminato con la dal 01.01.2012 al Controparte_2 24.07.2016; 2. per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere, al sig. la somma di euro 165.030,33 a titolo di Parte_1 differenze retributive comprensiva di ferie non godute (euro 9.951,68), ed euro 11.599,62 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, per un totale di euro 176.629,95; 3. condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi ai procuratori antistatari. In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali rese da sei lavoratori e/o rappresentanti legali dell'O.S. durante gli accertamenti ispettivi e tutta la documentazione detenuta dall'ITL di EG AL. Chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_1 di EG AL, come da ricorso introduttivo.
Esponeva di aver svolto, fino al 16.05.2011, l'attività di operario edìle presso la società
“Bentini Spa” e di essersi dedicato, nel tempo libero, all'attività sindacale, essendo stato delegato della fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Controparte_3 Successivamente, in ragione della qualifica sindacale, aveva svolto un ruolo cruciale nell'esecuzione, prevista per l'anno 2011, di un progetto co - finanziato dalla
[...]
e dalla Cgil di RC, “rafforzamento e reinsediamento sociale della Parte_2 [...]
, attività per la quale gli era stata riconosciuta la somma di € Parte_3 1.200,00/1.300,00 liquidata con cadenza mensile, oltre rimborsi e spese. Gli era stato proposto di collaborare in forma subordinata presso la medesima struttura sindacale, alle medesime condizioni retributive come rimborso per il coordinamento del progetto suindicato. Eletto segretario provinciale della di EG AL (anno 2012), aveva CP_1 prestato attività lavorativa subordinata a favore della in Controparte_1 persona del Segretario Generale pro-tempore legale rappresentante, dal 01.01.2012 sino al mese di luglio 2016, mese in cui il rapporto di lavoro si concludeva per volontà del datore di lavoro. Affermava che tale attività presentava gli indici tipici della subordinazione: prestazione resa per 40 ore settimanali presso i locali del sindacato, ove occupava una stanza ed una postazione pc, per uno due giorni a settimana, effettuava rientri pomeridiani e riceveva il pubblico;
partecipava con cadenza settimanale alle riunioni presso l'Inps per le riunioni delle Commissione sulla Cassa Integrazione e, nella qualità di Consigliere Cassa Edile e presso Confindustria, per i contratti integrativi;
prestava assistenza ai lavoratori presso i cantieri della provincia, con comunicazione di tali spostamenti alla Segreteria generale presieduta della Sig.ra aveva ricevuto di bonifici a titolo di “rimborso missioni” da Parte_4 settembre 2011 a dicembre 2014 e compilava settimanalmente i fogli missione controfirmati dalla segretaria generale, sig.ra , della quale, in costanza di assenza per Persona_1 maternità, aveva esercitato le mansioni. Aveva svolto anche altri incarichi di rappresentanza presso la Cassa Edile. Tuttavia, non aveva mai percepito la retribuzione per l'attività lavorativa svolta dal 01.01.2012 al 23.03.2016, né gli altri emolumenti garantiti dalla legge. La prestazione professionale svolta fin dal 2011 non era mai stata regolarmente contrattualizzata, se non con un accordo di collaborazione volontaria e continuativa sottoscritto in data 24.03.2016. In pari data, era stato sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale “al fine di definire in via transattiva e conciliativa il periodo di volontariato dall'1.12.2010 al 23.03.2016” con cui aveva accettato il pagamento della somma offerta, € 3.000,00 “a tacitazione di ogni pretesa economica connessa al già intercorso servizio di volontariato”. Tale accordo era nullo, poiché stipulato in violazione del disposto dell'art. 2113 c.c., in quanto da lui sottoscritto in assenza delle tutele previste dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato che lui asseriva intercorso tra le parti. Riferiva di avere diffidato per due volte (24.03.2017 - 09.12.2019) il datore di lavoro alla regolarizzazione della sua posizione, senza riscontro. In data 05.05.2017 aveva presentato denuncia accertativa all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di EG AL, chiedendo che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esso ricorrente e la di EG AL per il CP_1 periodo 01.12.2010 -23.03.2015. La procedura ispettiva si era conclusa nell'anno 2020 con la seguente decisione:
“emerge il carattere non genuino del rapporto di “volontariato” con il sig. , che Parte_1 di fatto risulta avere prestato attività lavorativa di natura subordinata dal 01.01.2012 al 24.07.2016, svolgendo mansioni di componente di segreteria (riconducibili al liv. DC dell'Area 1 politica-elettiva del CCNL CGIL applicato) con orario a tempo pieno (38 ore 3
settimanali). Pertanto, ad onta del nomen iuris adottato, si procede a disconoscere il fittizio rapporto di volontariato simulato tra le parti, riconducendolo nell'alveo del contratto di lavoro subordinato disciplinato dagli artt. 2094 e ss. c.c., con conseguente integrale applicazione del relativo regime giuridico”. Ponendo a fondamento della domanda il summenzionato provvedimento accertativo, il ricorrente adiva il Tribunale per vedersi riconosciuta anche la liquidazione delle differenze retributive e previdenziali sostenendo di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro sussistendo gli indici della Parte_5 subordinazione.
Costituitasi (tardivamente) la formulava le seguenti conclusioni: Parte_6
“In via preliminare dichiarare il ricorso improcedibile e/o inammissibile per intervenuta decadenza di parte ricorrente ex art. 32 L. n.183 del 2010; nel merito rigettare il ricorso siccome infondato e comunque non provato”. Eccepiva la decadenza del LE, ex art. 32 L. 183/2010, poiché in data 24.03.2016 le parti avevano transatto l'insorgenda lite in sede conciliativa con verbale sottoscritto dal ricorrente che tacitava ogni futura pretesa. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nei cinque anni antecedenti la notifica del ricorso. Negava la sussistenza del vincolo di subordinazione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, poiché le relazioni intercorse avevano avuto natura esclusivamente politico sindacale “rientrante in attività legate a pieno titolo a finalità di proselitismo e tutela dei lavoratori del comparto”. Tale era la finalità del progetto in ragione del quale il aveva intrattenuto relazioni con il sindacato che, così come Pt_1 ordinariamente accadeva, liquidava ai compagni distaccati ed ai dirigenti sindacali dei rimborsi chilometrici e dei buoni pasto, curandosi di provvedere ad assicurarlo da infortuni. Il verbale di conciliazione, asseritamene affetto da nullità, in realtà fotografava la reale posizione professionale del rispetto all'associazione sindacale: il rimborso Pt_1 riconosciuto in quella sede era forfettario ed onnicomprensivo per l'attività svolta dal sindacalista in ragione della sua ben definita posizione all'interno della CP_1 Rilevava ancora che dal 27.05.2011 al 31.12.2011 il LE aveva beneficiato dell'indennità di disoccupazione ordinaria;
mentre dal 01.01.2012 al 31.07.2014 aveva beneficiato della mobilità in deroga prevista dalla Regione AL. Tale circostanza, induceva a ritenere non configurabile, neppure in astratto, la contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che avrebbe dato luogo a violazioni della legge penale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 510/2023, pubblicata il 09.03.2023, il Tribunale di EG AL rigettava la domanda e condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite. Preliminarmente, dichiarava inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione, in quanto proposte in violazione del termine di 10 giorni prima dell'udienza previsti dall'art 416 c.p.c.. Esaminando le richieste istruttorie formulate dal ricorrente, ne affermava in parte l'inammissibilità ed in parte l'irrilevanza. che le circostanze di cui ai capi 1 9 “sono inammissibili perché valutativi rimettendo Anche per quanto affermato dall'Ispettorato del lavoro non era emersa una specifica individuazione di fatti sintomatici, in modo inequivoco, di prestazioni di lavoro subordinato, che si inserissero in una struttura organizzativa produttiva. 4
La richiesta di acquisire informazioni presso l'Itl, in assenza di allegazioni specifiche provenienti dallo stesso ricorrente che aveva l'onere di portare in giudizio fatti concludenti, non era ammissibile perché meramente esplorativa. Dalla lettura del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, differentemente dalla valutazione fatta dagli ispettori, non emergevano fatti tipici del lavoro subordinato e gli stessi ispettori avevano affermato che il ricorrente ricopriva una carica sindacale e aveva svolto attività sindacale, non cogliendosi nell'accertamento elementi dimostrativi di un rapporto parallelo di lavoro all'interno del contesto sindacale Il fatto che non fossero state erogate indennità previste per il mandato sindacale come componente della Segreteria non poteva far discendere necessariamente la sussistenza di un lavoro subordinato, ma semmai l'inadempienza ad una previsione che avrebbe potuto costituire un diritto ristorativo da far valere per aver esercitato la carica. Il Tribunale esaminava il verbale di conciliazione sindacale del 23.03.2016 che definiva le vicende di un rapporto di servizio di volontariato decorrente dal giorno 01.12.2010 al 23.03.2016, contenente dichiarazioni di entrambe le parti e sottoscritto anche del ricorrente, che mai aveva contestato la firma apposta al documento. Osservava che il preteso rapporto di lavoro subordinato non era stato oggetto di conciliazione e, dunque, costituiva il quid iuris della vicenda processuale. Dalla documentazione versata in atti risultava che il ricorrente, prima del marzo 2017 (data della prima diffida inviata alla , non aveva intrapreso alcuna azione, né CP_1 giudiziale né extragiudiziale, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Nel 2018 si era attivato richiedendo l'intervento dell'ispettorato del lavoro, che si era concluso, nel 2020, con l'emissione del provvedimento accertativo nei confronti della CP_1
riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ricorrente e
[...] resistente, con decorrenza dal giorno 01.12.2012 al 204.07.2016. Il Tribunale si soffermava quindi sulla natura giuridica del soggetto datoriale, riconducibile alla “associazione sindacale” precisando che: “nella attività svolta al suo interno occorre ben individuare e tenere distinta quello che è attività di lavoro subordinato da quello che è propriamente una attività come esercizio di carica sindacale rientrante di natura associativa e per la realizzazione di interessi sindacali e non di un sinallagma contrattuale lavorativo. Il partecipante all'attività sindacale, anche nella proiezione esterna come l'attività di rappresentanza nelle vertenze e riunioni, risponde a un modello di prestazioni finalizzate allo scopo sindacale e della carica associativa e non per una ragione di scambio produttivo in favore della associazione sindacale che sarebbe tipico del contratto sinallagmatico del lavoro”. Dai fatti di causa emergeva chiaramente il ruolo di rilievo rivestito dal all'interno Pt_1 della per un periodo di tempo relativamente lungo, fin dall'anno 2011, quando era CP_1 ancora dipendente della società Bentin). Rispetto alla prospettata inadempienza dell'obbligo assicurativo ex art. 6 del Regolamento del personale della contestata dal ricorrente e posta alla base CP_1 dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, riteneva riconducibile tale circostanza semmai ad una violazione regolamentare che poteva dare luogo ad una eventuale pretesa ristorativa, giammai ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto tra le parti. Né il lavoratore aveva dimostrato, in alcun modo, la sottomissione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ordini di servizio, disposizioni di lavoro etc.). Concludeva il Tribunale affermando che il ricorrente non aveva soddisfatto l'onere posto a suo carico dalla legge di individuare fatti distinti dalle attività rese nell'ambito volontario di condivisione delle finalità associative sindacali e che fossero invece rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato. Rigettava, quindi, la domanda del ricorrente e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. 5
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava l'omessa/erronea motivazione per violazione dell'art. 132, c.
2. n. 4. c.p.c. e disp. att. 118 con riguardo al capo di sentenza che sotto il titolo “merito” si occupa del valore del verbale di conciliazione e delle caratteristiche del rapporto di lavoro tratto a giudizio in relazione alla sussistenza degli elementi indicativi della subordinazione; lamentava, altresì, l'omessa motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie:
“violazione art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.- disp. att. 118. Il giudice di primo grado, al di là della richiesta istruttoria della parte, avrebbe dovuto attivarsi al fine di cercare la verità materiale. Mancata acquisizione prove decisive ai fini della decisione. Violazione art 421 cpc”; lamentava, infine, la statuizione sulle spese del giudizio. Affermava che il Tribunale nell'attribuire il valore di prova “regina” all'accordo di conciliazione sindacale (stipulato il 23.03.2016), avente oggetto il medesimo periodo per il quale era stato chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (01.12.2010 – 23.06.2016), aveva deciso senza tenere conto della posizione di debolezza contrattuale dell'allora ricorrente, costretto a stipulare un accordo lesivo dei suoi diritti e che era nullo perché il lavoratore non era stato assistito in sede transattiva. Il giudice non aveva valorizzato la documentazione risultante all'esito della procedura ispettiva e aveva rifiutato di acquisire la documentazione contenente il quadro probatorio emerso nel corso della suddetta procedura. Né aveva adeguatamente valutato, ai fini della sussistenza del vincolo di subordinazione, i rimborsi di € 3.000 effettuati in favore del LE tramite bonifici recanti la dicitura “rimborso spese missioni”. Ancora, visto che esso appellante aveva rivestito funzioni di segreteria, non gli era mai stata corrisposta la relativa indennità di servizio in violazione del disposto dell'art. 46 del Regolamento del personale della dell'art. 13 dello Statuto della CP_1 CP_1 Il Tribunale aveva ritenuto insussistente e non aveva ammesso né la richiesta di prova per testi, né la richiesta di acquisizione degli atti di indagine dell'ispettorato, con compromissione del diritto dell'appellante a vedere tutelata la propria situazione giuridica, non consentendo di rivelare gli indici di subordinazione e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il verbale di accertamento era divenuto definitivo perché non impugnato e la veva CP_1 versato al lavoratore la contribuzione dovuta. Reiterava le richieste istruttorie già formulate in primo grado e sulla statuizione relativa alla condanna alla rifusione delle spese di lite, in ragione della materia del contendere, affermava che il Tribunale avrebbe dovuto compensarle.
Si costituiva l'appellato eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, in quanto avente fine meramente dilatorio. Nel reiterare la richiesta dei mezzi istruttori, sugli atti, l'appellante era incorso nei medesimi errori compiuti in primo grado: la richiesta della documentazione ispettiva era formulata in modo assolutamente generico e i fatti in essa contenuti erano estranei ed inconferenti al thema probandum. In merito alla prospettata nullità del verbale di conciliazione sindacale del marzo 2016 contestava le avverse conclusioni sotto un triplice profilo: a) la firma apposta all'atto non era mai stata formalmente disconosciuta dal LE;
b) il comportamento tenuto dal LE nel periodo successivo alla stipula dell'accordo sconfessava le deduzioni di parte avversa: questi, infatti, si era proposto spontaneamente al sindacato per proseguire il rapporto di collaborazione;
c) priva di riscontro era rimasta anche la contestazione dell'appellante 6
relativa alla posizione di subordinazione e debolezza contrattuale che lo avevano indotto a concludere un accordo sfavorevole. Il era un sindacalista esperto che ben conosceva le dinamiche sindacali;
Pt_1 considerate le caratteristiche dell'associazionismo sindacale e le peculiarità delle stesse relazioni, non poteva certamente applicarsi il canone ordinario sulle transazioni nel diritto del lavoro strictu sensu inteso. Con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento dell'ispettorato territoriale del lavoro, evidenziava l'insufficienza probatoria di tale strumento. L'esito dell'accertamento ispettivo non poteva avere nessun ruolo nella fattispecie dedotta in giudizio. La più volte richiamata appartenenza alla struttura sindacale, dimostrava l'esatto contrario di ciò che il voleva sostenere. Pt_1
L'importo di € 3.000,00 che l'appellante aveva ricevuto a titolo di rimborso mal si conciliavano con la retribuzione, quale corrispettivo di una attività prestata nell'ambìto di un rapporto di lavoro subordinato. Il dato che il fosse presente in struttura e disponesse di un pc ubicato in una Pt_1 stanza condivisa con la sig.ra , non mutava la natura della prestazione, che era una Pt_7 mera collaborazione volontaria. L'appello era inammissibile e, comunque, infondato e non provato.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello, posto che l'atto di gravame soddisfa i requisiti prescritti dal combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c. in ragione della chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. civ. Sez. lav. 23 marzo 2018, n. 7332). Le SS. UU. hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. civ., sez. un., 16/11/2017, n. 27199). L'atto di impugnazione individua in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento a specifici punti della decisione delle quali è stata chiesta la modifica, emergendo l'individuazione del “quantum appellatum” e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
5. Ai fini della compiuta disamina dei motivi di impugnazione, va richiamato che il Pt_1
è stato sindacalista di lungo corso, ricoprendo, come dallo stesso in più circostanze ribadito, anche ruoli di responsabilità all'interno dell'associazione sindacale. Le formazioni sociali, tra cui rientra quella sindacale, costituiscono un contesto all'interno del quale il singolo, nell'esercizio del diritto-dovere di solidarietà sociale, esprime princìpi e valori, con la conseguenza che il singolo (cittadino/lavoratore) all'atto di adesione 7
al sindacato compie una opzione valoriale, scegliendo di prendere parte ad un progetto fondato su princìpi di solidarietà, assistenza e condivisione di ideali. L'attività di “sindacalista” non può, quindi, ex se ricondursi ad attività lavorativa subordinata: diversi sono i reciproci diritti e doveri, diverso è l'atteggiarsi della prestazione, diversa è la finalità perseguita. L'esercizio dell'attività di sindacalista non esclude, ovviamente, la possibile coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sindacalista ed un'associazione sindacale, ma al fine di poter affermare la sussistenza di un rapporto lavorativo, differente ed autonomo rispetto all'attività di sindacalista, necessita la ricorrenza degli indici propri ed esclusivi del rapporto di subordinazione. Ed è proprio su questa indefettibile duplicità di rapporti che necessita operare la cognizione devoluta con i motivi di gravame. Individuati i tratti distintivi dell'attività sindacale, necessita verificare quali siano gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, la cui ricorrenza è affermata dall'appellante. L'art. 2094 c.c. dispone che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Un rapporto lavorativo può essere qualificato come subordinato se, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga un vincolo di subordinazione, inteso come "eterodirezione", ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese, può farsi ricorso ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999; Cass. 9401/2017; Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Può, dunque, individuarsi un ordine gerarchico dei criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento alle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) ì criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti, ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze. Orbene, va sin d'ora rilevato che, nella fattispecie in esame, dalle allegazioni del ricorrente/appellante non è dato poter individuare la spendita e l'esercizio del potere datoriale e della persona fisica che, all'interno della struttura organizzata, era titolare del 8
potere direttivo, organizzativo e disciplinare, alla cui soggezione gerarchica era assoggettato il LE.
6. Posto quanto sopra, con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale - nell'attribuire il valore di prova “regina” all'accordo di conciliazione sindacale stipulato il 23.03.2016, avente oggetto il medesimo periodo per il quale era stato chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (01.12.2010 – 23.06.2016) – non aveva tenuto conto della posizione di debolezza contrattuale del ricorrente, costretto a stipulare un accordo lesivo dei suoi diritti, nullo perché non era stato assistito in sede transattiva e, quindi, mancante dei requisiti fondanti la validità e l'efficacia delle dichiarazioni in esso contenute. La doglianza non trova riscontro nei motivi posti a fondamento della decisione, posto che il Tribunale, lungi dall'attribuire all'accordo di conciliazione sindacale il valore di prova regina, ne ha escluso la rilevanza a fini decisori, affermando che esso aveva ad oggetto un servizio di volontariato e di prestazioni rese quale sindacalista, mentre era rimasto estraneo alla conciliazione il rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha, infatti, affermato: La domanda è rivolta ad accertare un rapporto di lavoro subordinato. Orbene tra le parti risulta stipulato (v. verbale) un verbale di conciliazione sindacale che ha ad oggetto il periodo dal 1.12. 2010 al 23.3.2016, definendo le vicende di un rapporto di servizio di volontariato come si trae espressamente dalle dichiarazioni sottoscritte anche da parte del ricorrente (la sottoscrizione non è disconosciuta). In esso si premetteva che il ricorrente era stato componente della segreteria di EG AL –Locri (nella CP_1 denuncia all'ITL il ricorrente aveva detto di essere stato nominato Segretario provinciale della di EG AL –Locri). CP_1 Dunque, nel periodo in questione le parti hanno dato atto nel detto verbale dell'esistenza di un rapporto di volontariato e di prestazioni rese all'interno del sindacato quale componente della Segreteria. La firma non è contestata e quindi ha effetto vincolante per le parti private quanto accettato e non impugnato. Su un rapporto di lavoro subordinato nulla si è detto nel verbale di conciliazione, per cui resta non oggetto di definizione conciliativa il preteso rapporto subordinato. La deposita poi contratto di collaborazione volontaria e gratuita del 23.3. 2016 a CP_1 firma del LE, senza alcun vincolo. Tale premessa è utile a far comprendere già come tra le parti vi siano stati rapporti e il ricorrente risulta aver prestato una attività per la . CP_1
A questo punto era onere del ricorrente individuare fatti distinti dalle attività rese nell'ambito volontario di condivisione delle finalità associative sindacali e che fossero invece rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato che però non è corroborato da alcun accordo
o atto scritto o busta paga” (così sentenza pagg. 2 – 3)”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale ha affermato, quindi, che al verbale conciliativo era estraneo l'oggetto della presente domanda, vale a dire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al cui accertamento il giudice a quo ha proceduto autonomamente. Deve essere escluso che al verbale conciliativo sia stato annesso valore di prova regina, essendo stato esso, in contrario, escluso dal compendio decisorio. Tale conclusione è l'ovvia presa d'atto della realtà fattuale offerta dallo stesso ricorrente, vale a dire che questi aveva svolto incarichi ed attività di sindacalista, per cui è corretta la precisazione operata in sentenza: “ … in primo luogo deve prendersi atto che il soggetto datoriale è una associazione sindacale (fatto incontestato), per cui nella attività svolta al suo interno occorre ben individuare e tenere distinta quello che è attività di lavoro 9
subordinato da quello che è propriamente una attività come esercizio di carica sindacale rientrante di natura associativa e per la realizzazione di interessi sindacali e non di un sinallagma contrattuale lavorativo Il partecipante all'attività sindacale, anche nella proiezione esterna come l'attività di rappresentanza nelle vertenze e riunioni, risponde a un modello di prestazioni finalizzate allo scopo sindacale e della carica associativa e non per una ragione di scambio produttivo in favore della associazione sindacale che sarebbe tipico del contratto sinallagmatico del lavoro. Nella specie è fuor di dubbio che il ricorrente nel periodo in questione abbia ricoperto cariche sindacali come componente della Segreteria (peraltro era già delegato sindacale anche quando lavorava presso la società Bentini fino al 2011 il che induce a ritenere già da prima un rapporto di compartecipazione alle attività e agli scopi associativi più propriamente sindacali) e a suo dire anche ricoprendo il ruolo di Segretario provinciale”. Peraltro, non è immediatamente perspicua l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'incarico di segreteria svolto dall'appellante era incompatibile con la collaborazione a titolo di volontariato: l'associazione sindacale necessita di un'organizzazione e, laddove il modulo organizzativo preveda una segreteria, l'assolvimento dei relativi incombenti non risulta ontologicamente incompatibile con attività di volontariato. Come esposto sub 5, ciò che connota il vincolo di subordinazione è l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, nell'espletamento dei compiti di segreteria, il ricorrente/appellante ha omesso ogni indicazione sull'esplicazione dei poteri datoriali prima illustrati, sì che l'incompatibilità dedotta non può essere coonestata. L'appellante ha riferito che, in più occasioni aveva svolto funzioni di rappresentanza del sindacato, aveva presieduto tavoli di trattativa ed era evidentemente “organico” all'interno dell'associazione. Non si dubita che l'appellante abbia svolto tali incombenze, ma esse ineriscono, non ad un rapporto di lavoro subordinato, bensì all'adesione del ricorrente al sindacato ed alla carica che, all'interno di esso, ricopriva. La doglianza rassegnata dall'appellante, secondo cui non era stata corrisposta l'indennità di servizio in violazione del disposto dell'art. 46 del Regolamento del personale della e dell'art. 13 dello Statuto della sembra voler ignorare e, comunque, CP_1 CP_1 omette di confutare, la considerazione resa in sentenza, secondo cui “Il fatto che non fossero state erogate delle indennità previste per il mandato sindacale come componente della Segreteria non può far discendere necessariamente la sussistenza di un lavoro subordinato ma semmai l'inadempienza ad una previsione che avrebbe potuto costituire un diritto ristorativo da far valere per aver esercitato la carica”. Ai fini invocati si rivela parimenti infondata la censura secondo cui il Tribunale non aveva adeguatamente valutato, ai fini della sussistenza del vincolo di subordinazione, i rimborsi di € 3.000,00 effettuati in favore del LE tramite bonifici recanti la dicitura
“rimborso spese missioni”. L'importo di € 3.000,00, non corrisponde ad un emolumento avente natura corrispettiva di una prestazione e, in specie, avuto riguardo alla causale: rimborso spese missioni, esso ha natura di rimborso delle spese anticipate dal LE per attività riferibili al sindacato.
7. L'appellante ha ulteriormente censurato la sentenza, dolendosi del rigetto della richiesta di acquisizione degli atti di indagine dell'ispettorato, affermando che, estromettendo tali atti di indagine, il Tribunale non avrebbe consentito di rivelare gli indici di subordinazione, affermando altresì che il provvedimento ispettivo costituiva atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.. 10
Anche tali doglianze sono infondate e, anche in tal caso, omettono di confutare le puntuali ragioni poste a fondamento della decisione: “La richiesta di acquisire informazioni presso l'Itl, in assenza di allegazioni specifiche provenienti dallo stesso ricorrente che aveva l'onere in primis di portare in giudizio fatti concludenti, non appare ammissibile perché meramente esplorativa. Dalla lettura del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, differentemente dalla valutazione fatta dagli ispettori, ad avviso del decidente non emergono fatti tipici del lavoro subordinato. Gli stessi ispettori indicando che il ricorrente ricoprisse una carica sindacale e avesse svolto attività sindacale Non si colgono nell'accertamento elementi accertati di un rapporto parallelo, ma diverso, di lavoro all'interno del contesto sindacale”. (così sentenza pag. 6). Il primo giudice ha puntualmente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione e ha ritenuto inammissibile perché esplorativa, in quanto carente di specificità, la richiesta di informazioni presso l'Itl. Non è dato poi comprendere perché, a fini istruttori, dovessero essere acquisite le dichiarazioni rese aliunde da alcuni dei lavoratori della laddove le deposizioni dei CP_1 medesimi lavoratori ben avrebbero potuto e dovuto essere assunte in giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte. Ciò si rendeva necessario solo a considerare che le dichiarazioni rese da soggetti terzi nel corso di accertamenti ispettivi, in quanto provenienti da terzi e non dal P.U., non sono assistite nel loro contenuto intrinseco da quella fede privilegiata che assiste gli atti che il P.U. attesta aver compiuto o esser stati compiuti alla sua presenza. Infine, va rilevato che le risultanze del verbale ispettivo non sono assistite da fede privilegiata, allorquando forniscano una qualificazione giuridica del rapporto e siano il frutto di valutazioni e giudizi formulati dagli ispettori, esulanti dall'oggettiva consistenza degli elementi probatori allegati in denuncia. Inoltre, l'attività ispettiva non priva il giudice del potere/dovere di accertamento, di cognizione e valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, né depotenzia l'esercizio della cognizione devoluta, con la conseguenza che il giudice non può ritenersi vincolato dalla qualificazione del rapporto operata dagli Ispettori. Correttamente, dunque, il giudice a quo - evidenziando che da quanto affermato dall'Ispettorato del Lavoro non emergeva una specifica individuazione di fatti sintomatici, in modo inequivoco, di prestazioni di lavoro subordinato, che si inserissero in una struttura organizzativa produttiva – è addivenuto alla conclusione che anche dalle risultanze ispettive non si coglievano elementi accertati di un rapporto parallelo e diverso rispetto all'attività svolta all'interno del contesto sindacale.
8. Con altro motivo l'appellante ha censurato il rigetto dei mezzi istruttori, per difetto di adeguata motivazione ed ha reiterato le richieste istruttorie formulate in primo grado. Anche in tal caso, il motivo di appello è infondato, anzi al limite dell'inammissibilità, per aver omesso di confutare le puntuali motivazioni poste a fondamento della decisione: “Il capo 1 e il capo 9 sono inammissibili perché valutativi rimettendo al teste una conferma di generica
contrasta in parte con i giorni indicati nella denuncia all'Itl (ove aveva riferito solo 1-2 mattine)
. Per altro verso, il ricorrente non dice quale superiore gli impartisse l'orario di lavoro, quali disposizioni e da chi avesse ricevuto di osservare tale orario o chi controllasse la sua presenza e le assenze né a chi dovesse dare conto di eventuale assenza, né ha allegato di aver mai chiesto ferie. La permanenza in un certo orario all'interno di un luogo è ben compatibile con attività di ogni genere, non necessariamente di tipo lavorativo potendo essere collaborativa a diversi fini come la condivisione di scopi associativi sindacali. Per il resto il capitolato mette in luce attività espressione della carica sindacale e non di un lavoro amministrativo (direttivo o impiegatizio) di tipo subordinato. Il ricorrente non prova alcun pagamento come retribuzione (neppure produce i bonifici) né un versamento costante di somme che non fossero i rimborsi delle missioni e delle spese. La partecipazione ad assemblee sindacali e riunioni, come pure recarsi sui cantieri e tentare mediazioni attengono a fatti di attività di cui non si comprende il contenuto di lavoro mentre sono assimilabili a quelle di rappresentanza di tipo sindacale e coerente espressione di quanto risulta allegato al capo 12 ossia che già dal 2012 era eletto Segretario provinciale e poi anche componente del direttivo CP_1 È dunque evidente che dal capitolato di prova proposto non si evincono fatti rilevanti indicativi in modo specifico di un contenuto lavorativo in senso stretto per cui la prova testimoniale, per parziale inammissibilità e comunque per la inconducenza e non rilevanza, non merita di essere accolta non esponendo fatti significativi di un lavoro”. La motivazione è corretta e, stanti le evidenze rappresentate, deve essere confermata.
9. Infondato è l'ultimo motivo avente ad oggetto la condanna alle spese che, a dire dell'appellante, avrebbero dovuto essere compensate in ragione della tipologia della pretesa in contestazione nonché dalla presenza di precedenti provvedimenti di natura accertativa amministrativa. La condanna appariva ancor più ingiustificata, anche nella sua quantificazione, avuto riguardo alle attività defensionali di controparte, la quale si era limitata a costituirsi fuori termine nel procedimento e, nell'ambito delle note scritte aveva adottato formule di stile riportandosi alla comparsa. Osserva la Corte che l'art. 92 c.p.c. disciplina le evenienze a fronte delle quali può esser disposta la compensazione e fra esse non sono contemplate le circostanze dedotte dall'appellante. Quanto all'ammontare - avuto riguardo al valore della causa: € 176.629,95 - esso risulta liquidato in applicazione dei valori minimi. Anche tale motivo di gravame è, dunque, infondato.
Infondato l'appello, in applicazione del principio della soccombenza l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, sempre in applicazione dei valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 4.997,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EG AL, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 510/2023 emessa dal Tribunale di EG AL, pubblicata in data 09.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 12
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti