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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7847/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ARIOTTI DANILO, elettivamente domiciliato in via Frugoni 11/6 presso il difensore avv. ARIOTTI DANILO Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALEGNO Controparte_1 C.F._1 PIERPAOLO e dell'avv. GRASSI ALBERTO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO ANDREA PODESTÀ 11/8 16128 presso il difensore avv. GRASSI ALEBERTO Pt_1
CONVENUTO
- RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. ) CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINO DAVID MARIA (C.F. , C.F._3
DIMOLA MARCO ( ) E (C.F. C.F._4 Controparte_4
), con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC dell'Avv. David Maria Marino: C.F._5
Email_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 3.9.2021, il ha citato in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1 chiedendo di (i) accertare l'entità dei danni subiti dal per effetto della negligente
[...] Parte_1
condotta del convenuto, direttore dei lavori;
(ii) dichiarare la responsabilità del convenuto e, di conseguenza, di condannarlo al risarcimento dei danni;
(iii) condannare altresì il convenuto al rimborso del costo del perito nominato dal Tribunale nella precedente fase di ATP. pagina 1 di 7 Si è costituito in giudizio l'ing. , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del in via “preliminare e pregiudiziale”, la prescrizione e Parte_1 la decadenza del diritto vantato dall'attore; nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto delle avversarie domande perché infondate. Il convenuto ha domandato, altresì, autorizzazione alla chiamata in causa dell'istituto assicurativo . Controparte_5
Con Si è costituita in giudizio , la quale, in via principale, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Condominio e la prescrizione e la decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c.; nel merito, ha ribadito l'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti dell'ing. . In via subordinata, ha affermato CP_1
l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal convenuto principale.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dell'udienza del 22.3.2023 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo ATP n. 15356 del 2018. A scioglimento della riserva assunta in pari data, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
3. Entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata sono infondate.
4. Innanzitutto, è priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Ad avviso del convenuto e della terza chiamata, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore esula dai poteri dell'amministratore del Condominio, dal momento che le carenze lamentate non attengono alle strutture dell'edificio ma ad una finitura edile di una singola unità. Ne deriverebbe la legittimazione esclusiva dei proprietari delle entità coinvolte.
L'eccezione non coglie nel segno.
Nel presente giudizio, l'attore domanda, tra l'altro, l'accertamento dell'entità dei danni
“complessivamente subiti dall'intero in […] relativamente alle parti Parte_1 Pt_1
comuni nonché alle parti private interessate dal pericolo di cedimento strutturale nonché quello dell'errata modalità di collocazione dell'impiantistica” (atto di citazione, pagg. 11-12).
Nella narrazione attorea, il cedimento di una porzione del manufatto in calcestruzzo nei locali di CP_6
è stata l'occasione per constatare, a seguito di più approfondite verifiche, “l'esistenza di gravi problematiche costruttive” riferite all'intero Condominio (atto di citazione, pagg. 1-2); tanto che la stima dei danni operata dall'attore si riferisce a quelli patiti “dall'intero edificio”, ai “costi necessari per il suo adeguamento alle regole dell'arte ed alla sicurezza statica del complesso” (atto di citazione, pag. 5).
pagina 2 di 7 Come ricorda la giurisprudenza di legittimità, “sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi, con il determinare un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente
l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa Parte_1 farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (così, per es., Cass. civ., Sez. II, 05/04/2022, n. 11034).
Ne consegue che il , in persona del suo amministratore, era pienamente legittimato a Parte_1 proporre l'odierna domanda.
4. Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione, convenuto e terzo chiamato sostengono, in sintesi, che l'azione ex art. 1669 c.c. sarebbe improponibile, poiché (i) è trascorso oltre un decennio tra il compimento dell'opera e l'evento dannoso;
(ii) è trascorso oltre un anno tra la scoperta dei vizi e la loro denuncia all'appaltatore (anzi, quest'ultima non sarebbe neppure mai stata presentata); (iii) è trascorso oltre un anno tra la scoperta del vizio e l'odierna azione giudiziale.
4.1. Anche questa eccezione è priva di pregio.
Contrariamente da quanto supposto dalle società convenute, l'attore ha fondato la propria pretesa tanto sull'art. 1669 c.c., quanto, sia pur implicitamente, sull'art. 2043 c.c. D'altronde, “è ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicché deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse”: Cass. civ., Sez. II, 10/11/2023, n. 31301.
Deve poi premettersi che, come ben chiarito dai giudici di legittimità, “il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (per es. Cass, Sez. I, Sent., 12/04/2006, n. 8520, resa in relazione ad una fattispecie in larga parte sovrapponibile a quella in esame).
Fermo ciò, nelle proprie conclusioni il ha sempre domandato, tra l'altro, l'accertamento e Parte_1 della dichiarazione della generica “responsabilità extracontrattuale” dell'ing. Controparte_7 mai fondando della propria domanda esclusivamente sull'art. 1669 c.c.
pagina 3 di 7 Sin dall'atto di citazione, il ha anzi dedotto gli elementi costitutivi tanto della Parte_1
responsabilità ex art. 1669 c.c., quanto di quella più generica di cui all'art. 2043 c.c., così rivelando il contenuto sostanziale della sua pretesa.
Infatti, nell'atto introduttivo del è descritta compiutamente la condotta illecita e la colpa Parte_1 del convenuto direttore dei lavori: a costui si addebita, tra le altre cose, “l'omesso rispetto delle normative tecniche in sede di costruzione”; di “non aver vigilato attentamente sull'avanzamento dei lavori” (atto di citazione, pag. 6); di aver svolto un'attività “carente, inadeguata, negligente”, tale da esporlo “alla sua responsabilità di natura extracontrattuale” (atto di citazione, pag. 9).
Anche le istanze istruttorie avanzate dal sono espressive dell'intento di non limitare Parte_1
l'azione a quella di cui all'art. 1669 c.c.: nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il Parte_1 domanda l'ammissione di alcuni capitoli di prova volti a dimostrare la negligenza del convenuto nell'esecuzione dei lavori.
Tali allegazioni e istanze di prova sarebbero state del tutto inutili se l'attore avesse inteso perimetrare la propria azione entro i confini di cui all'art. 1669 c.c. Come noto, infatti, quest'ultima forma di responsabilità si differenzia da quella generica aquiliana per l'operare, solo nella prima, della presunzione di colpa nei confronti del danneggiante (da ultimo, per esempio, Cass. civ., Sez. 2 - ,
Sentenza n. 31301 del 10/11/2023).
Irrilevante, allora (come invece sostenuto dal convenuto) il fatto che l'attore, nel proprio atto introduttivo, abbia citato pronunce della Corte di Cassazione in merito alla responsabilità ex art. 1669
c.c. del direttore dei lavori;
che l'attore abbia “fatto perno sul concetto di 'collaudo' e 'consegna' dell'opera al fine di sostenere che in mancanza di collaudo non vi sarebbe stata consegna e, di conseguenza, non sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione dell'azione”. Se tali indici confermano che il abbia basato la propria domanda sull'art. 1669, non autorizzano affatto Parte_1
a ritenere che lo stesso attore non abbia inteso fondare la propria domanda anche sul più generico disposto di cui all'art. 2043 c.c.
4.2. Ciò premesso, non è in concreto attivabile la tutela sancita dall'art. 1669 c.c., dal momento che – come correttamente rilevato da parte convenuta – è senz'altro decorso il termine decennale sancito dal primo comma dell'art. 1669 c.c. Secondo il primo comma di quest'ultima disposizione, infatti,
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
pagina 4 di 7 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il “compimento” dell'opera deve intendersi non in senso giuridico, bensì in senso materiale: come “ultimazione dei lavori necessari per l'ottenimento dell'opera stessa, nel suo complesso e nei suoi elementi fondamentali, a prescindere dalla valutazione che della positività della stessa possa aver dato il committente” (Cass., Sez. I, 22/07/1995, n. 8050; si veda, altresì, Cass., Sez. I, 06/03/1995, n. 2571; Cass., Sez. I, 15/07/1996, n. 6393; Cass., Sez. II, Sent.,
15/05/1996, n. 4510).
Ancora più in particolare, si è precisato, “il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. - entro il quale
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti - decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo” (sempre Cass. civ., Sez. I, 22/07/1995, n. 8050).
Nel caso di specie, l'ultimazione dell'opera può farsi risalire, al più tardi, al luglio 2004, quando è stata dichiarata e certificata la fine dei lavori del (cfr. 12 di parte convenuta). Parte_1
È del pari pacifico che l'edificio abbia manifestato i suoi presunti difetti non prima dell'ottobre del
2018, quando si è verificato il distacco di una porzione dell'intonaco all'interno del fondo di proprietà dell'associazione (cfr. atto di citazione, pag. 1). CP_6
Tra i due momenti sono trascorsi più di dieci anni, sicché l'azione ex art. 1669 c.c. non è proponibile per il difetto di uno dei suoi presupposti essenziali. Diviene, pertanto, superflua la verifica del rispetto dei due termini annuali previsti dalla stessa norma.
4.3. Lo stesso non può dirsi con riferimento alla tutela aquiliana generale di cui all'art. 2043 c.c.: tutela, come si è visto, nella sostanza attivata dall'attore unitamente a quella di cui all'art. 1669 c.c.
L'art. 2947 c.c. sancisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato, in cinque anni dal giorno in cui esso si è verificato.
È principio consolidato quello per cui, “alla stregua di una congiunta lettura dell'art. 2947 c.c., comma
1, e art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile
e riconoscibile come tale, ossia anche con il carattere dell'ingiustizia” (tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
14/07/2017, n. 17448).
Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale coincide, pertanto, col momento in cui si sono palesati i difetti strutturali del (nel senso che il fatto illecito coincida con la rovina, il Parte_1
pagina 5 di 7 pericolo di rovina o i gravi difetti cfr. anche la più volte citata Cass. civ., Sez. II, 10/11/2023, n. 31301, in part. § 4.3 in diritto).
Ebbene, tra la data in cui si sono palesati i gravi difetti dell'edificio e quella in cui l'attore ha fatto valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, sono trascorsi meno di cinque anni.
L'azione attorea ex art. 2043 c.c. non risulta, allora, prescritta.
4.4. Il convenuto principale afferma, tuttavia, che l'azione ex art. 2043 c.c. “può essere esperita solo ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 1669 c.c. e non al fine di eludere l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione” (note di replica alla comparsa conclusionale attorea, pag. 3).
Il principio, in effetti più condiviso nella giurisprudenza di legittimità (in parte citata dallo stesso convenuto), deve essere correttamente interpretato.
La Corte di Cassazione (tra le altre Cass. civ., Sez. Unite, 03/02/2014, n. 2284) ritiene che l'azione ex art. 2043 c.c. possa operare sempre quando non è in concreto esperibile l'azione ex art. 1669 c.c., per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi di quest'ultima azione.
Nell'insieme dei casi in cui “difettano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 1669 c.c.”,
i giudici di legittimità comprendono proprio quello “della carenza costruttiva [manifestata] dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera” (oltre alla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 10/11/2023, n. 31301).
In altri termini: se non è in concreto attivabile la tutela di cui all'art. 1669 c.c., perché in concreto ne difettano i presupposti, come nell'ipotesi in cui il vizio di costruzione si manifesti dopo un decennio dal compimento dell'opera, l'attore potrà ben ricorrere al rimedio di cui all'art. 2043 c.c.
Quella esigenza “di evitare che si possa aggirare il regime di prescrizione specifico previsto per i vizi delle opere” si pone solo con riferimento al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1669, sul presupposto che quest'ultima tutela sia in concreto esperibile.
Nel caso di specie, come si è innanzi osservato, la tutela di cui all'art. 1669 non è in concreto esperibile, proprio perché è trascorso più di un decennio tra il compimento dell'opera e il palesarsi dei difetti del Parte_1
4.5. Ne consegue, in definitiva, anche il rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e decadenza avanzata da convenuto e terzo chiamato.
5. La causa va, infine, rimessa sul ruolo davanti al giudice istruttore per la decisione sulle restanti domande come da separata ordinanza.
6. Le spese si liquidano con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Rigetta le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte convenuta e dalla terza chiamata
Spese alla sentenza definitiva.
Genova, 11 aprile 2025
(Minuta redatta dal MOT dott. Sebastiano Zerbone)
Il giudice
Barbara Romano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ARIOTTI DANILO, elettivamente domiciliato in via Frugoni 11/6 presso il difensore avv. ARIOTTI DANILO Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALEGNO Controparte_1 C.F._1 PIERPAOLO e dell'avv. GRASSI ALBERTO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO ANDREA PODESTÀ 11/8 16128 presso il difensore avv. GRASSI ALEBERTO Pt_1
CONVENUTO
- RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. ) CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINO DAVID MARIA (C.F. , C.F._3
DIMOLA MARCO ( ) E (C.F. C.F._4 Controparte_4
), con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC dell'Avv. David Maria Marino: C.F._5
Email_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 3.9.2021, il ha citato in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1 chiedendo di (i) accertare l'entità dei danni subiti dal per effetto della negligente
[...] Parte_1
condotta del convenuto, direttore dei lavori;
(ii) dichiarare la responsabilità del convenuto e, di conseguenza, di condannarlo al risarcimento dei danni;
(iii) condannare altresì il convenuto al rimborso del costo del perito nominato dal Tribunale nella precedente fase di ATP. pagina 1 di 7 Si è costituito in giudizio l'ing. , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del in via “preliminare e pregiudiziale”, la prescrizione e Parte_1 la decadenza del diritto vantato dall'attore; nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto delle avversarie domande perché infondate. Il convenuto ha domandato, altresì, autorizzazione alla chiamata in causa dell'istituto assicurativo . Controparte_5
Con Si è costituita in giudizio , la quale, in via principale, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Condominio e la prescrizione e la decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c.; nel merito, ha ribadito l'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti dell'ing. . In via subordinata, ha affermato CP_1
l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal convenuto principale.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dell'udienza del 22.3.2023 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo ATP n. 15356 del 2018. A scioglimento della riserva assunta in pari data, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
3. Entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata sono infondate.
4. Innanzitutto, è priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Ad avviso del convenuto e della terza chiamata, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore esula dai poteri dell'amministratore del Condominio, dal momento che le carenze lamentate non attengono alle strutture dell'edificio ma ad una finitura edile di una singola unità. Ne deriverebbe la legittimazione esclusiva dei proprietari delle entità coinvolte.
L'eccezione non coglie nel segno.
Nel presente giudizio, l'attore domanda, tra l'altro, l'accertamento dell'entità dei danni
“complessivamente subiti dall'intero in […] relativamente alle parti Parte_1 Pt_1
comuni nonché alle parti private interessate dal pericolo di cedimento strutturale nonché quello dell'errata modalità di collocazione dell'impiantistica” (atto di citazione, pagg. 11-12).
Nella narrazione attorea, il cedimento di una porzione del manufatto in calcestruzzo nei locali di CP_6
è stata l'occasione per constatare, a seguito di più approfondite verifiche, “l'esistenza di gravi problematiche costruttive” riferite all'intero Condominio (atto di citazione, pagg. 1-2); tanto che la stima dei danni operata dall'attore si riferisce a quelli patiti “dall'intero edificio”, ai “costi necessari per il suo adeguamento alle regole dell'arte ed alla sicurezza statica del complesso” (atto di citazione, pag. 5).
pagina 2 di 7 Come ricorda la giurisprudenza di legittimità, “sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi, con il determinare un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente
l'amministratore del e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa Parte_1 farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (così, per es., Cass. civ., Sez. II, 05/04/2022, n. 11034).
Ne consegue che il , in persona del suo amministratore, era pienamente legittimato a Parte_1 proporre l'odierna domanda.
4. Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione, convenuto e terzo chiamato sostengono, in sintesi, che l'azione ex art. 1669 c.c. sarebbe improponibile, poiché (i) è trascorso oltre un decennio tra il compimento dell'opera e l'evento dannoso;
(ii) è trascorso oltre un anno tra la scoperta dei vizi e la loro denuncia all'appaltatore (anzi, quest'ultima non sarebbe neppure mai stata presentata); (iii) è trascorso oltre un anno tra la scoperta del vizio e l'odierna azione giudiziale.
4.1. Anche questa eccezione è priva di pregio.
Contrariamente da quanto supposto dalle società convenute, l'attore ha fondato la propria pretesa tanto sull'art. 1669 c.c., quanto, sia pur implicitamente, sull'art. 2043 c.c. D'altronde, “è ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto a presupposti applicativi e regime probatorio, sicché deve riconoscersi alla parte la facoltà di agire in giudizio, non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una sola di esse”: Cass. civ., Sez. II, 10/11/2023, n. 31301.
Deve poi premettersi che, come ben chiarito dai giudici di legittimità, “il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (per es. Cass, Sez. I, Sent., 12/04/2006, n. 8520, resa in relazione ad una fattispecie in larga parte sovrapponibile a quella in esame).
Fermo ciò, nelle proprie conclusioni il ha sempre domandato, tra l'altro, l'accertamento e Parte_1 della dichiarazione della generica “responsabilità extracontrattuale” dell'ing. Controparte_7 mai fondando della propria domanda esclusivamente sull'art. 1669 c.c.
pagina 3 di 7 Sin dall'atto di citazione, il ha anzi dedotto gli elementi costitutivi tanto della Parte_1
responsabilità ex art. 1669 c.c., quanto di quella più generica di cui all'art. 2043 c.c., così rivelando il contenuto sostanziale della sua pretesa.
Infatti, nell'atto introduttivo del è descritta compiutamente la condotta illecita e la colpa Parte_1 del convenuto direttore dei lavori: a costui si addebita, tra le altre cose, “l'omesso rispetto delle normative tecniche in sede di costruzione”; di “non aver vigilato attentamente sull'avanzamento dei lavori” (atto di citazione, pag. 6); di aver svolto un'attività “carente, inadeguata, negligente”, tale da esporlo “alla sua responsabilità di natura extracontrattuale” (atto di citazione, pag. 9).
Anche le istanze istruttorie avanzate dal sono espressive dell'intento di non limitare Parte_1
l'azione a quella di cui all'art. 1669 c.c.: nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il Parte_1 domanda l'ammissione di alcuni capitoli di prova volti a dimostrare la negligenza del convenuto nell'esecuzione dei lavori.
Tali allegazioni e istanze di prova sarebbero state del tutto inutili se l'attore avesse inteso perimetrare la propria azione entro i confini di cui all'art. 1669 c.c. Come noto, infatti, quest'ultima forma di responsabilità si differenzia da quella generica aquiliana per l'operare, solo nella prima, della presunzione di colpa nei confronti del danneggiante (da ultimo, per esempio, Cass. civ., Sez. 2 - ,
Sentenza n. 31301 del 10/11/2023).
Irrilevante, allora (come invece sostenuto dal convenuto) il fatto che l'attore, nel proprio atto introduttivo, abbia citato pronunce della Corte di Cassazione in merito alla responsabilità ex art. 1669
c.c. del direttore dei lavori;
che l'attore abbia “fatto perno sul concetto di 'collaudo' e 'consegna' dell'opera al fine di sostenere che in mancanza di collaudo non vi sarebbe stata consegna e, di conseguenza, non sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione dell'azione”. Se tali indici confermano che il abbia basato la propria domanda sull'art. 1669, non autorizzano affatto Parte_1
a ritenere che lo stesso attore non abbia inteso fondare la propria domanda anche sul più generico disposto di cui all'art. 2043 c.c.
4.2. Ciò premesso, non è in concreto attivabile la tutela sancita dall'art. 1669 c.c., dal momento che – come correttamente rilevato da parte convenuta – è senz'altro decorso il termine decennale sancito dal primo comma dell'art. 1669 c.c. Secondo il primo comma di quest'ultima disposizione, infatti,
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
pagina 4 di 7 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il “compimento” dell'opera deve intendersi non in senso giuridico, bensì in senso materiale: come “ultimazione dei lavori necessari per l'ottenimento dell'opera stessa, nel suo complesso e nei suoi elementi fondamentali, a prescindere dalla valutazione che della positività della stessa possa aver dato il committente” (Cass., Sez. I, 22/07/1995, n. 8050; si veda, altresì, Cass., Sez. I, 06/03/1995, n. 2571; Cass., Sez. I, 15/07/1996, n. 6393; Cass., Sez. II, Sent.,
15/05/1996, n. 4510).
Ancora più in particolare, si è precisato, “il termine decennale di cui all'art. 1669 c.c. - entro il quale
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti - decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo” (sempre Cass. civ., Sez. I, 22/07/1995, n. 8050).
Nel caso di specie, l'ultimazione dell'opera può farsi risalire, al più tardi, al luglio 2004, quando è stata dichiarata e certificata la fine dei lavori del (cfr. 12 di parte convenuta). Parte_1
È del pari pacifico che l'edificio abbia manifestato i suoi presunti difetti non prima dell'ottobre del
2018, quando si è verificato il distacco di una porzione dell'intonaco all'interno del fondo di proprietà dell'associazione (cfr. atto di citazione, pag. 1). CP_6
Tra i due momenti sono trascorsi più di dieci anni, sicché l'azione ex art. 1669 c.c. non è proponibile per il difetto di uno dei suoi presupposti essenziali. Diviene, pertanto, superflua la verifica del rispetto dei due termini annuali previsti dalla stessa norma.
4.3. Lo stesso non può dirsi con riferimento alla tutela aquiliana generale di cui all'art. 2043 c.c.: tutela, come si è visto, nella sostanza attivata dall'attore unitamente a quella di cui all'art. 1669 c.c.
L'art. 2947 c.c. sancisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato, in cinque anni dal giorno in cui esso si è verificato.
È principio consolidato quello per cui, “alla stregua di una congiunta lettura dell'art. 2947 c.c., comma
1, e art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile
e riconoscibile come tale, ossia anche con il carattere dell'ingiustizia” (tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
14/07/2017, n. 17448).
Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale coincide, pertanto, col momento in cui si sono palesati i difetti strutturali del (nel senso che il fatto illecito coincida con la rovina, il Parte_1
pagina 5 di 7 pericolo di rovina o i gravi difetti cfr. anche la più volte citata Cass. civ., Sez. II, 10/11/2023, n. 31301, in part. § 4.3 in diritto).
Ebbene, tra la data in cui si sono palesati i gravi difetti dell'edificio e quella in cui l'attore ha fatto valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, sono trascorsi meno di cinque anni.
L'azione attorea ex art. 2043 c.c. non risulta, allora, prescritta.
4.4. Il convenuto principale afferma, tuttavia, che l'azione ex art. 2043 c.c. “può essere esperita solo ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 1669 c.c. e non al fine di eludere l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione” (note di replica alla comparsa conclusionale attorea, pag. 3).
Il principio, in effetti più condiviso nella giurisprudenza di legittimità (in parte citata dallo stesso convenuto), deve essere correttamente interpretato.
La Corte di Cassazione (tra le altre Cass. civ., Sez. Unite, 03/02/2014, n. 2284) ritiene che l'azione ex art. 2043 c.c. possa operare sempre quando non è in concreto esperibile l'azione ex art. 1669 c.c., per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi di quest'ultima azione.
Nell'insieme dei casi in cui “difettano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 1669 c.c.”,
i giudici di legittimità comprendono proprio quello “della carenza costruttiva [manifestata] dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera” (oltre alla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 10/11/2023, n. 31301).
In altri termini: se non è in concreto attivabile la tutela di cui all'art. 1669 c.c., perché in concreto ne difettano i presupposti, come nell'ipotesi in cui il vizio di costruzione si manifesti dopo un decennio dal compimento dell'opera, l'attore potrà ben ricorrere al rimedio di cui all'art. 2043 c.c.
Quella esigenza “di evitare che si possa aggirare il regime di prescrizione specifico previsto per i vizi delle opere” si pone solo con riferimento al termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1669, sul presupposto che quest'ultima tutela sia in concreto esperibile.
Nel caso di specie, come si è innanzi osservato, la tutela di cui all'art. 1669 non è in concreto esperibile, proprio perché è trascorso più di un decennio tra il compimento dell'opera e il palesarsi dei difetti del Parte_1
4.5. Ne consegue, in definitiva, anche il rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e decadenza avanzata da convenuto e terzo chiamato.
5. La causa va, infine, rimessa sul ruolo davanti al giudice istruttore per la decisione sulle restanti domande come da separata ordinanza.
6. Le spese si liquidano con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Rigetta le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte convenuta e dalla terza chiamata
Spese alla sentenza definitiva.
Genova, 11 aprile 2025
(Minuta redatta dal MOT dott. Sebastiano Zerbone)
Il giudice
Barbara Romano
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