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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Magistrati
dott.ssa Francesca Miconi - Presidente
dott.ssa Maura Mancini – Giudice
dott.ssa Maria Saieva – Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 3897/2021 promossa da:
(C.F. e P. I.V.A. Parte_1
numero REA FO-301430 – doc. 1), in persona dei propri soci e legali P.IVA_1
rappresentanti e , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 Parte_2
dagli avv.ti Gianluca Fortibuoni e Fabrizio Briganti - attrice contro
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Penserino e Avv. Debora Guli - convenuta
(entrambi depositati telematicamente il 10/9/2024).
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1
nel compartimento di la consorziata
[...] CP_1 Parte_1
ha impugnato la delibera comunicata il 10/11/2021 con cui, in data
[...]
23/9/2021, l'Assemblea dei soci del ha disposto l'espulsione della società CP_1
attrice ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento di Pesca.
Deduceva l'attrice che l'emissione di tale delibera costituiva il culmine di un vero e proprio contegno emulativo assunto dal nei propri confronti a partire dal mese CP_1
di ottobre 2019, allorquando era proposta nei confronti della Parte_3
la sanzione di euro 6.250 per asserite violazioni sui limiti quantitativi
[...]
di pescato relativamente alla giornata del 13/9/2019. L'iter deliberativo della sanzione sarebbe stato innanzitutto viziato da un difetto di contraddittorio, avendo il difensore nominato dai soci e motivatamente chiesto un rinvio dell'incontro fissato Pt_1 Pt_1
per il 6/11/2019, istanza ingiustamente non accolta;
nella predetta seduta il Consiglio di amministrazione deliberò l'applicazione della predetta sanzione assegnando un termine di dieci giorni per il pagamento, decorso il quale sarebbe stata deliberata l'espulsione della società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
in ogni caso l'asserita violazione sarebbe stata del tutto insussistente. Successivamente, nel febbraio 2020, il applicava alla società CP_1
la sanzione di un giorno di fermo pesca. Nel luglio Parte_1
2021 erano inviate da parte del tre PEC di contestazione, con cui si addebitava CP_1
alla società attrice di avere “numerose pendenze” verso il , di avere arrecato CP_1
danni a pescatori terzi, di aver pescato in zone non consentite. Con PEC del mese di agosto il addebitava alla società l'attività CP_1 Parte_1
di pesca sottocosta. Con PEC del 17/9/2021, infine, il comunicava che era CP_1 all'ordine del giorno la proposta di espulsione della Parte_1
e, nella data dell'8/11/2021, provvedeva ad espellerla, a motivo del mancato pagamento della sanzione applicata con delibera consiliare del 6/11/2019 entro il termine di dieci giorni previsto dal regolamento.
Si costituiva il , resistendo alla domanda attorea e chiedendo, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna della Società attrice al pagamento della somma di euro 6.250, corrispondente alla sanzione irrogata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La causa, istruita mediante documenti e prove orali, è stata rimessa al Collegio (ai sensi dell'art. 50 bis n. 5 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato successivamente alle modifiche apportate con d. lgs. 150/2022) all'udienza dell'11/9/2021 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attore è infondata.
Secondo l'art. 2606 c.c., “Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa”. La decisione in ordine alle sanzioni da applicare al consorziato che abbia violato i limiti imposti sulla quantità giornaliera di pescato rientra certamente tra le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del per la gestione della pesca dei molluschi CP_1
bivalvi, trattandosi di sanzione posta a presidio di una regola attinente il nucleo essenziale dell'attività svolta dall'ente (le “sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati”, peraltro, fanno parte degli aspetti che il contratto di deve necessariamente CP_1
disciplinare, ai sensi dell'art. 2603 c.c.). E nel caso di specie il Regolamento del CP_1
prevede, all'art. 4 lett. a, che le sanzioni di cui all'Allegato A – e tra queste è compresa, alla lettera c), quella applicata il 6/11/2019 alla società attrice – siano irrogate dal Consiglio di amministrazione e non – come prevede in via suppletiva l'art. 2606 c.c. - con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Ciò significa che, nell'ambito del CP_1
per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi la delibera consiliare di applicazione di una sanzione per l'infrazione delle regole sulla quantità massima consentita di pescato giornaliero va impugnata entro trenta giorni (cfr. sul punto Tribunale di Milano, Sentenza
n. 8182/2018, secondo cui è preferibile “un'interpretazione (non analogica ma) estensiva della disposizione dettata dall'art. 2606 co. 2° c.c. la quale, alla luce dell'assenza di una rigida ripartizione legale tra le competenze dell'eventuale assemblea dei consorziati e quelle del o degli organi più specificamente gestori del , ben può ritenersi applicabile alle decisioni adottate da qualsiasi organo in cui CP_1
l'autonomia dei fondatori abbia ritenuto di articolare il ”). E' pacifico che la società CP_1 [...]
non abbia mai impugnato la delibera consiliare del 6/11/2019 Pt_1 Parte_1
che gli ha applicato la sanzione di euro 6.250 essendosi limitata solo in questa sede, con la
(tempestiva) impugnazione della delibera di espulsione a contestare i presupposti di quella sanzione, pertanto il merito della delibera consiliare di due anni prima non può essere più essere posto in discussione. Non vengono, infine, in rilievo cause di nullità della delibera stessa, che potrebbero farsi valere senza limiti di tempo, considerato in particolare, sotto il profilo dell'asserita violazione del diritto di difesa, che l'audizione del consorziato trasgressore prevista dall'art.
4.c del Regolamento non richiede assistenza tecnica e che pertanto l'impedimento del difensore – comunicato il giorno stesso dell'audizione - non implicava impossibilità a comparire del diretto interessato.
Ora, è causa tipica di espulsione del consorziato ai sensi dell'art.
4.d del Regolamento il mancato pagamento della sanzione irrogata entro il termine di dieci giorni (e non trenta, come si legge nella versione del Regolamento priva di data prodotta da parte attrice – profilo in ogni caso irrilevante stante che il pagamento non è stato versato in ritardo ma del tutto omesso). Incorre pertanto in errore la difesa attorea nel fare esclusivo riferimento all'allegato A nella parte in cui prevede l'espulsione come “sanzione per la terza violazione” in materia di sbarco di un quantitativo superiore di pescato: trattasi della diversa ipotesi in cui il consorziato, pagata tempestivamente la prima sanzione, e pagata nei termini anche la seconda, incorra in una terza violazione;
il caso regolato dall'art.
4.d – che ricorre nella fattispecie - è invece quello del consorziato che, semplicemente, non paghi nei termini la prima o la seconda sanzione. La destinataria della sanzione era la società odierna attrice e non (come adombrato dal difensore nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) il suo socio essendosi Parte_1
evidentemente fatto riferimento nella delibera consiliare alla persona dello inteso Pt_1
quale rappresentante della consorziata che aveva trasgredito (non risulta peraltro che fosse membro del Consorzio anche quale imprenditore individuale, per Parte_1
cui l'errore materiale non può aver comportato alcun fraintendimento).
Pertanto, correttamente l'Assemblea dei consorziati ha provveduto, essendo prerogativa a questa riservata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ad espellere la società
[...]
dal . Parte_1 CP_1
Né è possibile sostenere che il con il proprio comportamento successivo al CP_1
verificarsi del presupposto per l'espulsione, deliberata quasi due anni dopo, abbia manifestato la volontà di rinunciare a tale sanzione, perché per l'adozione da parte dell'Assemblea della delibera di esclusione non è previsto alcun termine.
In conclusione, va rigettata la domanda attorea e accolta la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento della sanzione imposta con la delibera consiliare non impugnata nei termini e non affetta da alcuna ipotesi di nullità.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo ai valori medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- in accoglimento della riconvenzionale, condanna la Parte_1
a corrispondere al
[...] [...]
la somma di euro 6.250, a titolo Controparte_1 di sanzione irrogata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/11/2019, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la a rifondere al Parte_1 [...]
Controparte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.860, oltre accessori di
[...]
legge.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 19/12/2024
Il Giudice rel. est.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Saieva Dott.ssa Francesca Miconi