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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro Scutellari, Amalia Valentini e Anna Maria Domanico
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Ugo Cignoli e Gabriele Farenzena
SI LO
Avv.ti Francesco Angelini e Francesco Barucco
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., LO SI convenne davanti al Tribunale di Ferrara il dott.
e la esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 2.7.2015, a causa di algia agli arti inferiori, per la quale aveva in precedenza eseguito una EMG nel 2011, risultata negativa, ed una radiografia della colonna vertebrale nel 2013 che aveva mostrato patologie in alcuni distretti, si era sottoposta a visita specialistica algologica dal dott. il quale aveva certificato “… lombocruralgia su degenerazione discale Parte_1
L3-L4 con stenosi foraminale dx e sacro ileite dx” ed indicato l'intervento di “artrodesi posteriore L3-L4 e di artrodesi sacro iliaca dx” che il medesimo dott. aveva eseguito il Pt_1
pagina 1 di 19 22.7.2015, presso la di Verona, con l'inserzione di un sistema di viti e Controparte_1
barre tra i corpi vertebrali;
- era stata dimessa il 24.7.2015;
- in data 4.8.2015, a seguito dell'acuirsi della sintomatologia postoperatoria, si era recata alla visita di controllo dal dott. portando in visione un esame TC spinale del 29.7.2015, ove si Pt_1 rinvenivano gli esiti negativi dell'intervento, ossia: 1) errore di posizionamento di una vite;
2) lacerazione del sacco durale;
3) presenza di frammenti ossei residui. Ciononostante, il medico non aveva riconosciuto errori nella procedura chirurgica eseguita, limitandosi a prescrivere l'esecuzione di una RMN ed una generica terapia fisica e farmacologica;
- all'esito della successiva visita di controllo in data 15.1.2016, il dott. le aveva prescritto Pt_1
la stessa terapia, nonostante le immagini della RMN lombosacrale eseguita il 10.12.2015 evidenziassero, oltre al mal posizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 e di L4;
- in data 10.10.2017 presso il cui si era rivolta a causa della persistente Controparte_2
inutilità della terapia del dott. si era sottoposta ad intervento di rimozione e sostituzione Pt_1
dei mezzi di sintesi con corretta loro allocazione e nel corso della procedura, era stata riscontrata e risolta una stenosi del canale vertebrale, provocata da un voluminoso sperone osseo appartenente al processo articolare inferiore di L4 che comprimeva il sacco durale e la radice emergente;
- a seguito di tale ultimo intervento, la sintomatologia dolorosa era regredita, ma erano rimasti i danni rilevati dall'EMG del 2017 e dai controlli strumentali successivi del 2018 e del 2019, ascrivibili al ritardo con cui era stata risolta l'irritazione radicolare provocata dalla vite erroneamente posizionata, come accertato dal medico legale dott. che aveva Controparte_3
ricondotto alla responsabilità del dott. gli esiti invalidanti subiti dalla paziente, per non Pt_1 aver correttamente posizionato in occasione dell'intervento del 22.7.2015 e comunque tempestivamente sostituito la vite interpeduncolare L4 destra, procurando un focus irritativo nei contesti del muscolo ileopsoas omolaterale con interessamento della radice nervosa corrispondente, provocandone la lesione irreversibile.
Precisava la ricorrente di avere esperito avanti al medesimo Tribunale il procedimento per ATP (iscritto al r.g. n. 2070/21), nel contraddittorio con le parti convenute, nel quale il collegio peritale – composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. specialista in Persona_1 Persona_2 neurochirurgia – aveva confermato le censure all'operato del dott. riassumibili nella non corretta Pt_1
indicazione della proposta di intervento poi eseguito sulla paziente, formulata sulla scorta di esiti pagina 2 di 19 radiografici risalenti a due anni prima, nonché in errori nell'esecuzione rinvenibili nella lacerazione della dura e nel mal posizionamento di una vite dell'impianto e nell'omesso reintervento sostitutivo.
Tali errori, secondo i CTU, avevano determinato la sofferenza della radice L4, rilevata ai controlli strumentali, divenuta irreversibile, e la stenosi del canale vertebrale, risolta soltanto a seguito del richiamato intervento presso il Controparte_2
I danni erano stati quantificati dal collegio peritale in un periodo di inabilità temporanea “ pari a circa
9 mesi frazionabili in 6 giorni al 100% (ricovero per il secondo intervento), 3 mesi al 75%, 3 mesi al
50% e 3 mesi al 25%”, una invalidità permanente del 20%, tenendo conto che “… agli errori individuati ed alla causa (cfr. supra) di quota parte di tale condizione, è ascrivibile danno biologico permanente quantificabile nel 10 (dieci) % in riferimento alle indicazioni valutative offerte dalla più autorevole e condivisa Dottrina medico-legale)”, e i costi per spese mediche rimborsabili in € 4.872,45.
La ricorrente concluse domandando di acquisire il fascicolo per ATP e, nel merito, chiedendo di: accertare e dichiarare la riconducibilità delle lesioni procurate alla SI all'operato dei sanitari della
, con particolare riferimento al dott. per la carente e/o Controparte_1 Parte_1
inadeguata cura, gestione ed assistenza diagnostico/terapeutica; condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subìti, oltre accessori, ed alla rifusione delle spese di lite del giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si costituì il dott. chiedendo, in via preliminare, di convertire il procedimento in rito Parte_1
ordinario, posto che le difese non erano compatibili con le caratteristiche del rito sommario e comunque in ragione della complessità della causa e dell'istruttoria, dovendo rinnovarsi la CTU, in quanto quella resa in sede di ATP era da ritenersi totalmente erronea, nonché in considerazione delle ulteriori richieste istruttorie quale l'istanza di interrogatorio formale e di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documenti ritenuti indispensabili per la decisione della causa.
Nel merito, richiamando quanto già obiettato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., affermò la correttezza del proprio operato esponendo che alla visita in data 2.7.2015, dopo esaustivo esame clinico ed analisi della diagnostica per immagini, egli aveva constatato la sofferenza radicolare L3 bilateralmente (specie a dx) con distribuzione topografica del dolore nel territorio specifico per tale metamero ed aveva riscontrato anche la presenza di sacroileite dx, legata sempre alla scoliosi, potenzialmente alla base di un'eventuale insorgenza di lombalgia anche dopo l'intervento di stabilizzazione vertebrale, evenienza di cui aveva informato la paziente, riservandosi di valutare successivamente con la stessa il trattamento clinico più adeguato. In quella sede, aveva analizzato la
RX rachide lombosacrale del 19.11.2013 che evidenziava: “presenza di curva scoliotica sinistro- convessa pari a 24° per vertebre neutre T12-L5. Si associa, in proiezione laterale, marcato incremento
pagina 3 di 19 della fisiologica lordosi con disposizione orizzontale del sacro.Discopatia di vecchia data L3-L4 con marcata riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico;
allo stesso livello è presente una spondilolistesi anteriore di L3 da ricondurre a lisi di vecchia data delle regioni istmiche...
Addensamento subcondrale del versante iliaco della sincondrosi sacroiliaca dx, reperto riconducibile, verosimilmente, a sovraccarico funzionale”. Valutata l'evoluzione del quadro clinico, egli aveva proposto l'indicazione chirurgica ed informato la SI anche sulle opzioni non chirurgiche e la paziente aveva optato per la prima.
Durante l'intervento chirurgico (di artrodesi barre e viti L3-L4 per steno instabilità lombare con stenosi foraminale dx e compressione radicolare in rotoscoliosi), della durata di circa un'ora, non erano state registrate criticità e, anzi, erano state visualizzate le radici, apparse integre, e le viti erano state posizionate con tecnica divergente che rappresentava lo stato dell'arte nei migliori centri di chirurgia vertebrale in Europa e negli Stati Uniti, per cui il tragitto intraosseo delle viti prevedeva che con l'apice della vite si arrivasse a livello della corticale antero laterale del soma vertebrale.
Era stata eseguita l'osteotomia con rimozione di parte della lamina e della faccetta zigoapofisaria inferiore di L3 e della faccetta zigoapofisaria superiore di L4, in modo da liberare il ganglio e l'emergenza radicolare di L3 e ciò era stato eseguito da ambo i lati, con visualizzazione della radice L3 che era maggiormente sofferente ed infiammata a dx.
La procedura non aveva avuto alcuna interferenza con il riferito coinvolgimento di L4, in quanto la radice emergente tra la terza e la quarta vertebra lombare risultava essere L3, non essendovi alcuna attinenza con la quarta radice lombare L4 che invece emerge tra L4 ed L5. L'intervento era stato condotto tra L3 ed L4 e il preteso danno di L4 non aveva ragione d'essere.
Non era stata toccata la faccetta inferiore di L4, ragion per cui la rimozione di un grosso osteofita da tale articolazione non era dipeso in alcun modo dalla procedura seguita. Il coinvolgimento della paziente rilevato dalla EMG riguardava il metamero L4-L5, quello al di sotto di dove era stata operata, con coinvolgimento di L4, senza alcuna attinenza con il metamero operato L3-L4.
Il successivo interessamento di L4 doveva semmai addebitarsi alla discopatia evolutiva di L4-L5, iniziata negli anni precedenti, non avendo alcun fondamento il riferito danno infiammatorio del muscolo ileopsoas e quindi la ripercussione della radice di L3 e L4 sostenuto dalla procidenza della vite, in quanto la radice nervosa, emergendo dal forame e portandosi lateralmente, si distanzia nel suo tragitto proprio dal corpo vertebrale, quindi la procidenza millimetrica sulla corticale somatica della vertebra non poteva venire in contatto con la radice stessa ed il superamento di pochi millimetri della stessa corticale non era tale da comportare alcuna conseguenza.
pagina 4 di 19 Lo stato postoperatorio andava attribuito a patologia evolutiva con degenerazioni su molteplici livelli e distretti osteodisco articolari, non ultimo alla base delle riacutizzazioni di lombalgia come la sacroileite non debitamente trattata. Peraltro, il coinvolgimento muscolare, in paziente portatore di mezzi di sintesi nel rachide, era maggiormente riscontrabile con la tecnica standard con viti convergenti che con quella da lui adottata, con viti divergenti, trovandosi le teste delle viti e le barre nella parte mediana in prossimità della spinosa, con minore sofferenza della muscolatura paravertebrale.
Durante il controllo postoperatorio non erano emersi problemi, tanto che era stata specificata l'ottima riuscita dell'intervento con abbattimento del dolore ed il recupero funzionale con l'indicazione di ulteriore nuovo controllo periodico dopo vari mesi, senza che fossero mai emersi dolore o deficit funzionali agli arti inferiori legati all'intervento.
La riacutizzazione della lombalgia, riferita dopo il primo biennio dall'intervento, non era dovuta all'infiammazione data dalla procidenza della vite, non sussistendo alcun nesso causale con la eventuale infiammazione di una radice ed oltre ad essere errati l'indicazione del livello metamerico e della relativa radice, non era neppure specificato dall'attrice il tipo di danno arrecato, la relativa manifestazione sintomatologica e il riscontro di diagnostico funzionale.
Alla dimissione, la paziente deambulava autonomamente e saliva e scendeva le scale come da foglio dell'iter riabilitativo in cartella clinica e già in prima giornata post-operatoria camminava autonomamente.
In ordine alla CTU il dott. evidenziò che: Pt_1
- in fase di pre-intervento egli aveva accuratamente esaminato la risonanza magnetica del rachide lombosacrale, passaggio indispensabile per formulare una corretta diagnosi del quadro clinico della paziente, la quale in sede di prima visita, il 2.7.2015, aveva portato una RMN eseguita presso l'Ospedale Bambino Gesù a Fiumicino, nel novembre 2013;
- il relativo referto e la pellicola con le immagini, erano state trattenute dalla ricorrente che non le aveva ripresentate al momento del ricovero in data 22.7.2015 e quindi il referto non era stato inserito nella cartella clinica;
- contrariamente a quanto affermato nella relazione peritale, la definizione diagnostica e l'indicazione chirurgica erano del tutto corrette ed appropriate ed egli aveva descritto dettagliatamente, in tutti gli aspetti, la situazione clinica obiettiva della paziente, compreso il fatto che la stessa aveva già effettuato un percorso di trattamenti conservativi, senza aver avuto un reale beneficio;
pagina 5 di 19 - il peggioramento del quadro clinico non era riconducibile al fallito intervento chirurgico alla schiena, come indicato dal CTU, ma ad una stenosi foraminale del canale indotta da artrosi osteofitaria zigoapofisaria nel tratto L3 L4;
- egli aveva prospettato l'opportunità di effettuare l'artrodesi sacroiliaca, ma la paziente si era sempre rifiutata di sottoporsi a tale procedura chirurgica;
- era ingiustificata la critica circa la descrizione dell'intervento, ritenuta dal CTU solamente sommaria, avendo egli descritto l'intervento in maniera esaustiva, rappresentando anche la complicanza riscontrata alla quale era stato posto rimedio in maniera efficace, non avendo presentato la paziente cefalea post operatoria;
quanto alla decompressione delle radici nel tratto foraminale, aveva anche descritto come la radice L3 di destra fosse maggiormente infiammata;
- la lesione di L4 non era ascrivibile ad un preteso mal posizionamento della vite, essendo semmai legata ad una sofferenza imputabile alla ipertrofia dell'articolazione non cagionata dall'intervento da lui eseguito;
- non aveva senso il confronto, effettuato dai CTU, fra il successivo atto operatorio eseguito presso l'ospedale e quello da lui eseguito, in quanto i due interventi non erano in CP_2
relazione l'uno con l'altro, considerato che la sofferenza alla radice L4 non poteva avere nulla a che vedere con il livello patologico ed il preteso malposizionamento della vite, che non avrebbe potuto arrecare un danno né su L3 e né tantomeno su L4;
- egli, pertanto, non avrebbe potuto riconoscere alcun errore, in quanto nessun errore aveva commesso, essendo la prescrizione della risonanza magnetica stata richiesta soltanto per verificare il corretto posizionamento delle viti e il quadro di risoluzione (decompressione) del problema in L3-L4;
- il preteso danno, che sarebbe stato cagionato dalla vite, non era congruente con il territorio delle riferite disestesie in quanto, ammesso e non concesso, che la vite avesse creato problemi, al massimo li avrebbe dati a livello di L3 e quindi non oltre il ginocchio. La irritazione di L4 era piuttosto congruente con la stenosi foraminale data dalla ipertrofia zi-goapofosaria L4 dx e tale dato trovava conferma nella EMG arti inferiori (7.3.2017) che evidenziava sofferenza di L4 dx;
- con riguardo alla mancata utilizzazione del microscopio per effettuare la laminectomia e la artrectomia L4-L5, non era necessario per tali procedure, essendo il suo utilizzo a discrezione dell'operatore che vi ricorre soprattutto quando si hanno delle limitazioni visive funzionali;
- una vite esteriorizzata antero-lateralmente, nella quasi totalità dei casi, è asintomatica provocando nel contesto di un muscolo al massimo una irritazione locale non degna di una revisione chirurgica e non una sindrome algo-distrofica come sostenuto;
pagina 6 di 19 - non era corretto quanto affermato dai CTU, vale a dire che l'intervento artroscopico del settembre del 2016 fosse irrilevante, in quanto riguardava una sintomatologia non afferente al ginocchio;
- la rimozione di un grosso osteofita articolare di L4, effettuata presso il non Controparte_4
era conseguenza dell'intervento precedente, ma solo dell'evoluzione artrosica del quadro. La presenza di una importante artrosi in scoliosi era già segnalata prima del 2015.
- Il CTP dott. nelle osservazioni aveva sostenuto la necessità di prendere visione Per_3
collegialmente della TAC del 29.7.2015, ma tale richiesta era stata disattesa. Ad ogni modo,
l'entità e la modalità della sporgenza della vite erano dati imprescindibili non potendo essere lasciati ad una generica definizione di malposizione come fatto invece dal collegio peritale;
- il CTP aveva altresì sostenuto la necessità di chiarire il livello della lesione, ma il CTU, non solo non aveva chiarito il punto, ma ne aveva aumentato la confusione facendo alternativamente riferimento ad un livello L3 e/o L4;
- all'uscita dallo studio del Dr. il CTP aveva visto la paziente, che non si era accorta della Per_1
sua presenza, muoversi e deambulare in modo ben diverso rispetto a quanto visto in corso di
CTU.
Contestata altresì la sussistenza e, comunque, la quantificazione eccessiva delle pretese risarcitorie, il dott. chiese di respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente e le eventuali Pt_1
domande proposte, anche in via di regresso, da altre parti nei propri confronti. In subordine, chiese di limitare la propria responsabilità, in base all'art. 2055 c.c. alla quota del 50% del danno accertato o a quella maggiore o minore quota ritenuto di giustizia, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa della In ogni caso, con vittoria delle Controparte_1
spese processuali.
In via istruttoria, avendo l'Ospedale Bambino Gesù aveva opposto obblighi di riservatezza alla sua richiesto di copia del referto e della pellicola della RMN del rachide lombosacrale eseguita nel novembre 2013, chiese di ordinarne l'esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché la rinnovazione della CTU, oltre alla prova per interrogatorio formale della paziente.
Si costituì la che, richiamato quanto dedotto in sede di ATP, contestò nel Controparte_1
merito la propria responsabilità e, in via subordinata, propose domanda di regresso nei confronti del dott. medico chirurgo che aveva eseguito l'intervento, precisando che i fatti erano antecedenti Pt_1
l'entrata in vigore della legge c.d. ”, che il dott. intratteneva con la un Parte_2 Pt_1 CP_1
rapporto libero professionale ed era stato scelto direttamente dalla paziente con conseguente assunzione, da parte del sanitario, di specifica obbligazione contrattuale. Come risultato in corso di pagina 7 di 19 CTU, sia le visite preoperatorie, sia le visite successive all'intervento erano state eseguite dal dott. all'esterno della e pertanto la medesima era stata solo il mezzo utilizzato Pt_1 Controparte_1 dal sanitario per l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della paziente, a riprova il fatto che era stato lo stesso dott. ad aver accettato in la paziente. Alcuna responsabilità poteva Pt_1 CP_1 dunque essere addebitata alla struttura sanitaria, neppure per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c., in quanto il contratto di spedalità con la , affiancandosi al contratto concluso con il Controparte_1
sanitario, non poteva che aver avuto ad oggetto unicamente le prestazioni accessorie proprie della struttura in ordine alle quali, peraltro, nemmeno era stato dedotto un inadempimento e/o un non corretto adempimento comunque insussistente.
Nella denegata ipotesi di responsabilità solidale, la propose domanda di regresso nei confronti CP_1
del dott. al fine di essere da questo tenuta manlevata di ogni somma tenuta a pagare alla SI. Pt_1
Il Tribunale, rigettate le istanze del dott. in merito al mutamento del rito ed all'ordine ex art. 210 Pt_1
c.p.c. e ritenuto non necessario rinnovare la CTU, il cui elaborato conteneva una stima equilibrata e convincente dei danni riportati, formulò una proposta conciliativa, rifiutata dal dott. nella Pt_1
successiva udienza del 26.1.2023.
L'adito Tribunale con ordinanza n. 298/2023, aderendo alla ricostruzione della vicenda ed alle valutazioni del collegio peritale in sede di ATP, accolse la domanda risarcitoria.
In merito all'esame dei profili di negligenza causalmente riconducibili all'aggravamento della patologia, il Tribunale accertò che il dott. aveva agito con imprudenza e imperizia sia in sede di Pt_1
diagnosi pre-intervento, sia nella fase esecutiva e sia nella successiva gestione del follow up affermando: “I risultati cui è giunto il collegio peritale, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione sanitaria in atti e alla letteratura medica, hanno portato ad individuare le seguenti censure attribuibili al dott. . Pt_1
Sotto il profilo diagnostico, i consulenti rilevano che la sig.ra SI aveva consultato nel 2015 il
Dott. , per una sintomatologia consistente in algie agli arti inferiori per la quale aveva in Pt_1
precedenza eseguito un EMG AAII nel 2011 (negativo) ed una radiografia della colonna vertebrale.
I consulenti evidenziano che, sulla base di una storia clinica come quella sopra delineata e di una semplice radiografia effettuata due anni prima, il medico aveva effettuato la diagnosi di
“Lombocruralgia su degenerazione discale L3-L4 con stenosi foraminale dx e sacroileite destra ed aveva consigliato intervento di artrodesi posteriore L3-L4. Artrodesi sacro-iliaca dx”. Come accennato, il primo punto critico riguarda la formulazione della diagnosi effettuata, come detto, su una semplice radiografia di due anni prima, “in assenza di un approfondimento diagnostico
pagina 8 di 19 neurofisiologico (EMG) e soprattutto morfologico quali l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilolistesi e verificare la presenza di instabilità del tratto L3-L4. E soprattutto di una TC spinale e/o RMN lombosacrale, esami da più di trent'anni ritenuti indispensabili da specialisti ortopedici e neurochirurghi per valutare lo stato dei dischi intervertebrali e del canale spinale”.
Il dott. assume di avere esaminato in fase di pre-intervento la risonanza magnetica del rachide Pt_1 lombosacrale, “passaggio indispensabile al fine di formulare una corretta diagnosi del quadro clinico della paziente”.
Tale referto non è prodotto in atti: anzitutto era onere del medico acquisirlo in cartella clinica o comunque dar conto del suo esame;
in ogni caso, proprio perché trattasi di un passaggio diagnostico che assume indispensabile, il dott. avrebbe dovuto chiedere di provare (mediante prova orale) la Pt_1
circostanza di avere visionato ed esaminato tale documentazione ed avrebbe dovuto, inoltre, allegare la specifica utilità di un esame risalente a due anni prima rispetto all'intervento (in un contesto in evoluzione come quello descritto dai consulenti) nonché indicare le ragioni per cui le risultanze di quel referto rendessero indicato l'intervento eseguito.
Solo tali elementi (per lo meno in punto di allegazione) avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Sul punto i consulenti che “risultano assolutamente non corretti le indicazioni ed il tipo di intervento proposto alla periziata”. In risposta alle osservazioni dei consulenti di parte resistente, il Collegio ha chiarito che il solo esame radiografico standard di due anni prima ed un EMG negativo “non sono, oggettivamente, sufficienti per giustificare un atto chirurgico così complesso come quello proposto ed attuato e coinvolgente lo speco vertebrale, soprattutto il suo contenuto, senza aver acquisito le informazioni fondamentali sullo stato del canale vertebrale e delle componenti osteodiscali. E' da notare, inoltre, che la diagnosi pre-operatoria ed alla dimissione dalla è Controparte_1 di “stenosi lombare”” e che questa è una “diagnosi impossibile da formulare senza una conferma
TAC o RMN e che l'esame neurologico effettuato all'ammissione in reparto rilevava solo “Lasègue +/-
90° a dx”.
Con riguardo alla fase esecutiva, dal verbale di intervento risulta che nel corso dello stesso è stata danneggiata la dura (“sutura di breccia durale”) ed è stato posizionato sistema di viti e barre e cage intersomatico L3-L4. Tale atto chirurgico – indicato come Artrodesi lombare e lombosacrale con approccio posteriore;
inserzione di dispositivo di fusione tra i corpi vertebrali, decompressione del canale vertebrale - richiedeva specifiche competenze anestesiologiche per l'attuazione dell'anestesia spinale ed anche di ambito ortopedico o neurochirurgico.
pagina 9 di 19 I consulenti evidenziano che, nella descrizione sommaria dello stesso non risultano indicate le fasi relative all'asserita artrodesi lombo-sacrale, posto che il cage era stato posizionato fra L3 ed L4 e le viti inserite nei peduncoli di L3 ed L4 e quindi fissate alle barre: la sommarietà della descrizione è evidente, anche ad un occhio “non tecnico” quale quello del Giudicante, confrontando la stessa con
l'accurata descrizione dell'intervento eseguito presso il indicato dai consulenti Controparte_2 come eseguito “in maniera tecnicamente ineccepibile e con l'ausilio dei mezzi essenziali quali il monitoraggio neurofisiologico e l'uso del microscopio operatorio, dallo specialista ortopedico del
. Va in particolare rilevato che la durata di un'ora è, secondo i consulenti, Controparte_2
difficilmente compatibile con i tempi necessari per un atto chirurgico così complesso e delicato (quale
l'inserzione di viti e sbarre, cage intersomatico) e che una descrizione così sommaria dell'intervento non si confà ad un atto operatorio caratterizzato da una grave complicanza, ossia la lacerazione durale.
Sul punto, nelle rispettive comparse, sia la che il dott. contestano la rilevanza di tale CP_1 Pt_1
lacerazione in relazione ai postumi, essendo stata suturata.
Ebbene, l'eccezione non coglie nel segno, posta la descrizione laconica e priva di particolari indispensabili come la fase in cui si è verificata;
il collegio peritale ha evidenziato anche che “il dato citato circa la visualizzazione delle radici non può essere stato dedotto da alcun elemento presente nella scarna descrizione dell'atto operatorio ed è pertanto non veritiero, come pure l'affermazione 'E' stata visualizzata la radice L3 che era maggiormente sofferente ed infiammata a dx' palesemente formulata sulla base del dato RMN dell'esame condotto 5 mesi dopo l'atto operatorio”.
Il nesso di causalità è contestato anche in ragione della regione di intervento del dott. , secondo i Pt_1
resistenti, incompatibile con i danni lamentati dalla SI: nel contraddittorio tecnico, i consulenti
d'ufficio hanno chiarito che l'avvenuto coinvolgimento delle radici L3 ed L4 a destra, si fonda sui dati incontrovertibili forniti dalla immagini della Tc spinale del 29/7/2015 e della RMN del 15/1/2016: la vite in questione generi una reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa anche alla radice L4 omolaterale. Inoltre, l'EMG del 7/3/2017 confermava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra. I consulenti hanno chiarito che “tali danni radicolari sono da intendersi strettamente correlati all'intervento, dal momento che né l'EMG pre-operatorio, né l'obiettività neurologica registravano elementi espressivi di coinvolgimento radicolare, a parte la sintomatologia dolorosa, peraltro aggravatasi dopo l'intervento”.
Tale argomento spiega efficacemente, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la sussistenza del nesso causale quanto alla sofferenza della radice L4, sebbene non oggetto specifico dell'intervento, con la conseguenza che l'alternativa ricostruzione del dott. secondo cui lesione di L4 non è Pt_1
pagina 10 di 19 ascrivibile ad un preteso mal posizionamento della vite, ma è semmai legata ad una sofferenza imputabile alla ipertrofia dell'articolazione non cagionata dall'intervento del dott. non trova Pt_1
riscontro nei dati tecnici.
Proseguendo nell'esame, le negligenze del dott. interessano anche la fase di follow up: dopo le Pt_1 dimissioni due giorni dopo l'intervento, con prescrizione di effettuare una RMN che non era stata ritenuta necessaria in fase pre-intervento e di effettuare visita di controllo, durante la quale risulta che la SI lamentò algie all'AIDx di nuova e più incisiva comparsa e portò in visione un referto TC spinale. Da tale referto risultava chiaramente, secondo i consulenti, “l'errore di posizionamento di una vite, congrua con la sintomatologia accusata, la presenza degli esiti dell'intervento, ovvero
l'avvenuta lacerazione del sacco durale a livello del recesso rachideo di destra in L4-L5 e di frammenti ossei con evidente impronta posteriore sul sacco durale e sulle strutture corrispondenti allo stesso livello”. Nonostante ciò, il Dott. non rilevava l'evidente errore di procedura chirurgica Pt_1
da lui compiuto e si limitava a consigliare una RMN e generica terapia fisica e farmacologica: secondo i periti del Giudice, “il predetto operatore avrebbe dovuto effettuare - con carattere di assoluta priorità - un re-intervento di riposizionamento della vite così erroneamente inserita e di decompressione del sacco durale”.
Neanche dopo la seconda visita di controllo del 15/1/2016 e a fronte della RMN lombosacrale (da lui prescritta) che evidenziava, oltre al malposizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 contattata dalla vite nel decorso extraforaminale e della radice di L4 a destra, il dott. ha eseguito il necessario re-intervento di revisione e correzione del danno Pt_1
provocato dalla erronea inserzione della vite stessa.
I consulenti danno atto che l'errore di esecuzione ha determinato la sofferenza della radice L4 - rilevata ai controlli dell'EMG - ed è da considerarsi oramai irreversibile.
Indi, il Tribunale liquidò il danno non patrimoniale con riferimento ai parametri di liquidazione elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ed il danno emergente in regione delle documentate spese mediche, per la complessiva somma di € 63.620,73 “(già devalutata e rivalutata come in motivazione, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati), oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo”.
In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di regresso spiegata dalla , con riferimento CP_1
quindi alla ripartizione interna, il giudice attribuì la corresponsabilità nella misura dell'80% a carico del medico e per la restante parte a carico della struttura, con diritto di regresso di quest'ultima nell'indicata misura, subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta solutio, esigendo l'azione di regresso l'avvenuto pagamento del credito da parte del debitore solidale.
pagina 11 di 19 Il Tribunale ritenne, infatti, che la circostanza che gli errori del dott. si fossero manifestati – in Pt_1 misura decisamente prevalente – nelle fasi del trattamento svolte all'esterno della integrasse CP_1
quella condotta del sanitario, del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, che motivava una valutazione di prevalenza della responsabilità del dott. non Pt_1
potendosi attribuire alla struttura una responsabilità per fasi del trattamento non svolte presso la struttura e quindi estranei anche all'applicazione dell'art. 1228 c.c.
Le spese seguirono la soccombenza.
Il dott. ha proposto appello all'ordinanza affidandolo a sette motivi. Pt_1
Si è costituita proponendo, in via subordinata, appello incidentale ad Controparte_1 adiuvandum sui motivi proposti dall'appellante principale, tranne che per il VI motivo, vertente sulla statuizione in punto alla domanda di regresso di cui ha chiesto, invece, la conferma.
Si è costituita LO SI contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.
Il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante; precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 9.5.2025 ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, si evidenzia che l'appello principale è connotato da certa genericità, perché sostanzialmente censura l'ordinanza riproponendo le medesime contestazioni svolte in primo grado ed esaminate dal
Tribunale.
I motivi di gravame sono i seguenti:
1) Erroneità della decisione per non aver accolto l'istanza di mutamento del rito.
Il giudice di prime cure, nonostante la complessità della vicenda processuale, non ha accolto l'istanza di mutamento del rito così compromettendo il diritto di difesa del dott. Pt_1
2) Violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e contraddittorietà della decisione nella ricostruzione dei fatti.
Parte_ L'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione della del 2013, posto che il Tribunale ha rimproverato al dott. quale profilo di inadempimento, di avere formulato la Pt_1
diagnosi in assenza di esame specifico agendo con imperizia e imprudenza.
3) Violazione del principio del giusto processo in relazione al mancato esame della richiesta di prova per interpello dell'attrice.
L'appellante si duole dell'omesso esame dell'istanza di interpello nonostante lo stesso Tribunale abbia in definitiva ritenuto onere del dott. dedurre prova orale su un fatto specifico. Pt_1
pagina 12 di 19 4) Erroneità della decisione in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU.
Parte appellante lamenta il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU nonostante la fondatezza delle critiche e delle contestazioni mosse all'elaborato depositato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
5) Contraddittorietà della decisione e del dispositivo in relazione alla valutazione del danno.
6) Insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di regresso formulata da CP_1
e sua infondatezza. Il Tribunale, accogliendo la domanda di regresso, ha addossato al
[...]
medico, nei rapporti interni, la percentuale maggiore di responsabilità, facendo errata applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza.
7) Erroneità della decisione in tema di liquidazione delle spese di giudizio, in quanto l'importo liquidato è eccessivo.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento, giacché infondato.
Prima di esaminare le doglianze sul mancato mutamento del giudizio nelle forme del rito ordinario, di cui al primo motivo di gravame, saranno per ordine logico preliminarmente esaminati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, rispettivamente sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., sull'omesso esame dell'istanza di interpello, nonché sulla mancata rinnovazione della CTU che, inerendo alla fase istruttoria, incidono ragionevolmente sulla complessità della stessa, criterio discriminante tra rito ordinario e sommario.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'illegittimo rigetto della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del referto della risonanza magnetica della paziente eseguita nel novembre 2013, presso l'Ospedale
Bambino Gesù di Roma.
La SI, come si legge nella comparsa di costituzione di primo grado del chirurgo, in sede di prima visita del 2.7.2015, aveva portato con sé numerosi referti, fra i quali, appunto, la RMN eseguita nel novembre 2013, il cui “relativo referto e la pellicola/lastra con le immagini erano state trattenute dalla ricorrente che, al momento del ricovero, in data 22 luglio 2015, non le aveva portate con sé e, quindi, il referto non era stato inserito nella cartella clinica”.
Per l'appellante l'esibizione di tale referto dovrebbe dimostrare che, in fase di pre-intervento, egli aveva esaminato la risonanza magnetica del rachide lombo-sacrale, risultando pertanto superate le censure del collegio peritale, cui ha aderito il Tribunale, secondo cui il sanitario avrebbe invece formulato la diagnosi “su una semplice radiografia di due anni prima, in assenza di un
pagina 13 di 19 approfondimento diagnostico neurofisiologico (EMG) e soprattutto morfologico quali l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilostesi e verificare la presenza di insabilità del tratto L3-L4. E soprattutto di una TC spinale e/o
RMN lombosacrale, esami da più di trent'anni ritenuti indispensabili da specialisti ortopedici e neurochirurghi per valutare lo stato dei dischi intervertebrali e del canale spinale”.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata in prime cure poiché riferita ad esame svolto due anni prima rispetto al tempo dell'intervento e, pertanto, priva del necessario requisito dell'indispensabilità.
La decisione è corretta e immune da censure.
Giova osservare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, dovrebbe rimanere subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210, nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato sia in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (Cass. V, n. 38062/2021).
Il richiamo dei limiti dettati dall'art. 118 c.p.c., implica che l'ordine di esibizione possa essere impartito soltanto per acquisire documenti che “appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa”, ovvero “concernenti la controversia in corso” e, comunque, soltanto per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto o almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, attinente alla decisione del giudizio.
Nel caso di specie, manca il requisito di indispensabilità dell'acquisizione ai fini della causa.
L'appellante invoca infatti l'esibizione del referto senza specificarne in alcun modo, nemmeno generico, le risultanze, ossia l'esito diagnostico, e comunque omettendo di chiarire la correlazione della refertazione con l'incidenza causale della condotta dell'operatore sanitario, ciò che preclude ogni valutazione sulla rilevanza di detto documento ai fin della decisione.
Risulta inoltre agli atti che solamente il 26.10.2022, in prossimità dello spirare del termine per la costituzione in giudizio nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., il dott. si sia deciso a presentare Pt_1
Parte_ richiesta all'Ospedale Bambino Gesù del referto e pellicola/lastra della (doc. 14) e, a fronte del riscontro negativo, opposto per obblighi di riservatezza, non risulta che la difesa del sanitario abbia esperito presso il Garante il relativo rimedio stragiudiziale, nonostante il contenzioso fosse a lui noto quantomeno dalla proposizione del ricorso per ATP nel settembre 2021.
pagina 14 di 19 Ad ogni buon conto, il referto di cui si invoca l'esibizione risale a ben due anni prima dell'intervento, ed è quindi del tutto inidoneo a superare le censure mosse sul piano diagnostico, vale a dire di non avere acquisito i dati clinici attuali e necessari a valutare l'adeguatezza, la correttezza e l'opportunità del trattamento chirurgico consigliato alla paziente, essendo stato escluso dal collegio peritale che il dott. potesse a tal fine accontentarsi di un referto risalente a due anni addietro. Pt_1
Le ragioni di rigetto del secondo motivo di gravame sono sufficienti ad assorbire il terzo motivo.
Ad ogni modo, per completezza d'esame, si osserva che l'interrogatorio formale della SI, così come formulato da parte appellante, sarebbe comunque inammissibile, perché privo di contenuto confessorio.
Laddove fosse ammessa la veridicità della circostanza che, nel novembre 2013, o in epoca prossima, la paziente avesse eseguito una RMN del rachide lombosacrale presso l'Ospedale Bambino Gesù e che il relativo referto avesse sottoposto in sede diagnostica al dott. tale circostanza non solo non Pt_1
sarebbe sfavorevole alla paziente, quanto soprattutto, non risulterebbe favorevole al sanitario, il quale avrebbe comunque negligentemente formulato la diagnosi e indicato l'a operazione chirurgica basandosi su una refertazione non aggiornata risalente a ben due anni prima.
Neppure il quarto motivo è meritevole di accoglimento.
Parte appellante invoca la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. In tesi, la causa della lesione di L3 e del danno di L4 non sarebbe riconducibile, come invece concluso dai periti, al mal posizionamento della vite in quanto la radice L4 è posta nel metamero inferiore a quello operato che non era stato assolutamente coinvolto. La radice L3 dx risulterebbe libera e non coinvolta dalla procidenza millimetrica della vite nella terza vertebra lombare.
Il collegio peritale ha già risposto alle critiche qui riproposte dall'odierno appellante, in modo chiaro e logico, evidenziando che: “L'avvenuto coinvolgimento delle radici L3 ed L4 a destra, si fonda sui dati incontrovertibili forniti dalle immagini della Tc spinale del 29/7/2015 e della RMN del 15/1/2016 (cfr. referti riportati nella parte analitica del presente elaborato) e non certo su disquisizioni inerenti alla ben nota neuroanatomia topografica radicolare. Appare evidente che la vite in questione generi una reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa anche alla radice L4 omolaterale. Inoltre, l'EMG del
7/3/2017 confermava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra. Tali danni radicolari sono da intendersi strettamente correlati all'intervento, dal momento che né l'EMG pre-operatorio, né l'obiettività neurologica registravano elementi espressivi di coinvolgimento radicolare, a parte la sintomatologia dolorosa, peraltro aggravatasi dopo l'intervento.” (cfr.
Relazione dott. pagg. 17-18) e tali risposte – fatte proprie dal Tribunale nell'impugnata Persona_4
pagina 15 di 19 ordinanza – non sono oggetto di specifica censura con argomenti diversi da quelli già sottoposti ai CTU in sede di osservazioni.
In conclusione, la manovra chirurgica del dott. pur non essendo andata a rimestare nella radice Pt_1
L4, ha comunque determinato una reazione infiammatoria a destra, dovuta al cattivo posizionamento della vite, che ha finito per irradiarsi alla radice L4 omolaterale.
Il percorso argomentativo evidenziato dai CTU è logico, motivato, consequenziale ed immune da vizi e l'elaborato dei CTU non è “casualmente e di fatto” presente nel fascicolo processuale, come lamenta l'appellante, bensì fu depositata dalla SI sub doc. 40 in allegato al ricorso introduttivo.
E più in generale, le critiche mosse da parte appellante non sono supportate da evidenze cliniche idonee a smentire le conclusioni peritali.
In ordine alle modalità di esecuzione dell'operazione chirurgica, anche a voler ammettere che l'utilizzo del microscopio fosse a discrezione dell'operatore che, come sostiene l'appellante, vi ricorrerebbe in caso di limitazioni visive funzionali, è proprio l'acclarato mal posizionamento della vite a suggerire che l'uso dello strumento, nel caso di specie, fosse molto opportuno.
È stato poi rilevato che la diagnosi è stata formulata sul solo esame radiografico standard di due anni prima ed un EMG negativo, inidonei a giustificare un atto chirurgico coinvolgente lo speco vertebrale, condotto senza delle necessarie informazioni sullo stato del canale vertebrale e delle componenti osteodiscali. Né può supplire, a prescindere da quale fosse il referto che il dott. come già detto, Pt_1
Parte_ non descrive minimamente, la pretesa disamina della del 2013, di cui si invoca l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
La svista circa la durata dell'intervento, in cui è effettivamente incorso il collegio peritale, è irrilevante a fronte della negligenza nella descrizione presente nel registro operatorio.
È emerso infatti come nel corso dell'intervento sia sopravvenuta la lacerazione durale che costituisce una grave complicanza operatoria e pertanto richiedeva un'adeguata descrizione.
È stata piuttosto ravvisata dai CTU l'assenza di accorgimenti volti a verificare la sutura a tenuta della dura (manovra di Valsalva), con rilascio di materiale con alta potenzialità cicatriziale sul sacco durale, oltre all'assenza di adeguato accorgimento post-operatorio, vale a dire il mantenimento della paziente in posizione clinostatica a letto per 4-5 giorni, che, invece, veniva dimessa dopo soli 2 giorni dall'intervento.
Aggiungasi che l'appellante, nelle proprie doglianze, fa riferimento ad uno sperone osseo, rimosso nell'operazione effettuata presso il che non sarebbe conseguenza del proprio Controparte_2 operato, ma i consulenti non hanno evidenziato alcuna correlazione tra l'insorgenza dello sperone osseo, successivamente rimosso, e la manovra effettuata dal dott. Pt_1
pagina 16 di 19 Le conclusioni peritali risultano, dunque, essere l'esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attrice, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici;
il collegio peritale, come si è visto, ha inoltre risposto in modo esaustivo e pertinente alle osservazioni dei consulenti di parte.
In definitiva, alla luce delle considerazioni dei periti incaricati dal Tribunale, dalle quali non v'è motivo di discostarsi, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'operato del dott. è censurabile, in Pt_1
primo luogo, in ambito diagnostico in quanto risultano non corrette le indicazioni ed il tipo di intervento proposto, con la formulazione della diagnosi effettuata in assenza di un approfondimento diagnostico neurofisiologico (EMG) e soprattutto con l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilolistesi e verificare la presenza di instabilità del tratto L3-L4, e soprattutto di una TC spinale e/o RMN lombosacrale.
Le censure involgono altresì la stessa esecuzione della manovra chirurgica, essendo stato ravvisato l'errore di posizionamento di una vite, l'avvenuta lacerazione del sacco durale a livello del recesso rachideo di destra in L4-L5 ed il residuo di frammenti ossei con evidente impronta posteriore sul sacco durale e sulle strutture corrispondenti allo stesso livello che ampiamente giustificano l'insorgenza della reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa alla radice L4 omolaterale, confermata dalla EMG del
7.3.2017 che rilevava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra.
Inoltre, il sanitario, durante le visite di controllo successive all'intervento, non riconobbe l'errore di procedura chirurgica, omettendo di effettuare il necessario re-intervento di riposizionamento della vite erroneamente inserita e di decompressione del sacco durale, anche a fronte della RMN lombosacrale, dallo stesso prescritta dopo l'intervento, che evidenziava, oltre al malposizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 contattata dalla vite nel decorso extraforaminale e della radice di L4 a destra.
In ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie, risulta infondato anche il primo motivo d'appello, vertente sul mancato mutamento del rito, che, in ogni caso, non è supportato dal necessario interesse, non evidenziando il motivo le ragioni per le quali, se trattata con il rjto ordinario, la domanda dell'attrice sarebbe stata rigettata.
In ogni caso, si osserva che secondo la Suprema Corte, "In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine
pagina 17 di 19 di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente" (Cass. Civ. n.
12020/2025 e n. 14734/2022).
Stante l'acclarata scarsa complessità dell'istruttoria, dunque, non sussistevano ragioni per trattare la causa con un rito ordinario, anziché sommario.
Il quinto motivo è infondato.
La pretesa contraddittorietà della decisione nella parte inerente alla liquidazione del danno è dovuta ad un errore materiale nel testo dell'ordinanza, peraltro attinente alla sola indicazione dell'importo risarcitorio, in € 47.762,45 piuttosto che in € 61.721,45, la cui devalutazione al luglio 2015 è, appunto,
€ 52.217,81. L'errore è d'altra parte reso irrilevante dalla successiva rivalutazione con interessi che è invece correttamente indicata in € 63.620,73.
Pertanto, la decisione sul punto è nella sostanza corretta e va confermata.
In ordine al sesto motivo, è stato provato in corso di causa che il rapporto intercorrente tra il dott. Pt_1
e la fosse di carattere libero professionale. Controparte_1
È infatti il sanitario ad avere assunto l'impegno contrattuale con la SI, che veniva quindi indirizzata dal medesimo presso la struttura sanitaria della quale mezzo per Controparte_1 adempiere all'obbligazione assunta nei confronti della paziente.
A riprova, l'evidenza fattuale che la maggior parte delle fasi di trattamento oggetto di causa sono state in erogate all'esterno della struttura sanitaria della – responsabile in ragione Controparte_1 del rischio d'impresa e che non ha tratto profitto dalle prestazioni erogate all'esterno della propria clinica – dovendosi pertanto attribuire alla stessa la responsabilità del tutto residuale, correttamente quantificata dal giudice di prime cure la cui statuizione sul punto, approfonditamente motivata, va confermata.
Il settimo ed ultimo motivo, sulle spese di giudizio è inammissibile, in quanto estremamente generico.
L'appellante, infatti, non indica specificamente quali presupposti per la compensazione delle spese, anche parziale, il giudice abbia omesso di valutare, né precisa le ragioni per cui contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate, limitandosi a lamentare “importi assai elevati” per la fase istruttoria e decisoria del giudizio.
L'assoluta genericità del motivo risulta ancor più dal raffronto con la accuratezza e specificità con cui il giudice di prime cure ha motivato in punto di liquidazione delle spese di giudizio (“Esse sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: euro
2.000,00; procedimento presente: euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva,
pagina 18 di 19 euro 3.780,00 per fase istruttoria, euro 2.025,00 per fase decisoria)”) che ha, d'altra parte, correttamente calcolato applicando rigorosamente i valori medi aggiornati previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55.
Tutte le ragioni esposte
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e tanto assorbe l'esame dell'appello incidentale, proposto in via subordinata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Ferrara nella causa iscritta al n. r.g. 2151/2022 e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore di LO SI in € 12.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Francesco
Angelini e Francesco Barucco, e a favore di in € Controparte_1
12.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 15.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Alessandro Scutellari, Amalia Valentini e Anna Maria Domanico
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Ugo Cignoli e Gabriele Farenzena
SI LO
Avv.ti Francesco Angelini e Francesco Barucco
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., LO SI convenne davanti al Tribunale di Ferrara il dott.
e la esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- in data 2.7.2015, a causa di algia agli arti inferiori, per la quale aveva in precedenza eseguito una EMG nel 2011, risultata negativa, ed una radiografia della colonna vertebrale nel 2013 che aveva mostrato patologie in alcuni distretti, si era sottoposta a visita specialistica algologica dal dott. il quale aveva certificato “… lombocruralgia su degenerazione discale Parte_1
L3-L4 con stenosi foraminale dx e sacro ileite dx” ed indicato l'intervento di “artrodesi posteriore L3-L4 e di artrodesi sacro iliaca dx” che il medesimo dott. aveva eseguito il Pt_1
pagina 1 di 19 22.7.2015, presso la di Verona, con l'inserzione di un sistema di viti e Controparte_1
barre tra i corpi vertebrali;
- era stata dimessa il 24.7.2015;
- in data 4.8.2015, a seguito dell'acuirsi della sintomatologia postoperatoria, si era recata alla visita di controllo dal dott. portando in visione un esame TC spinale del 29.7.2015, ove si Pt_1 rinvenivano gli esiti negativi dell'intervento, ossia: 1) errore di posizionamento di una vite;
2) lacerazione del sacco durale;
3) presenza di frammenti ossei residui. Ciononostante, il medico non aveva riconosciuto errori nella procedura chirurgica eseguita, limitandosi a prescrivere l'esecuzione di una RMN ed una generica terapia fisica e farmacologica;
- all'esito della successiva visita di controllo in data 15.1.2016, il dott. le aveva prescritto Pt_1
la stessa terapia, nonostante le immagini della RMN lombosacrale eseguita il 10.12.2015 evidenziassero, oltre al mal posizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 e di L4;
- in data 10.10.2017 presso il cui si era rivolta a causa della persistente Controparte_2
inutilità della terapia del dott. si era sottoposta ad intervento di rimozione e sostituzione Pt_1
dei mezzi di sintesi con corretta loro allocazione e nel corso della procedura, era stata riscontrata e risolta una stenosi del canale vertebrale, provocata da un voluminoso sperone osseo appartenente al processo articolare inferiore di L4 che comprimeva il sacco durale e la radice emergente;
- a seguito di tale ultimo intervento, la sintomatologia dolorosa era regredita, ma erano rimasti i danni rilevati dall'EMG del 2017 e dai controlli strumentali successivi del 2018 e del 2019, ascrivibili al ritardo con cui era stata risolta l'irritazione radicolare provocata dalla vite erroneamente posizionata, come accertato dal medico legale dott. che aveva Controparte_3
ricondotto alla responsabilità del dott. gli esiti invalidanti subiti dalla paziente, per non Pt_1 aver correttamente posizionato in occasione dell'intervento del 22.7.2015 e comunque tempestivamente sostituito la vite interpeduncolare L4 destra, procurando un focus irritativo nei contesti del muscolo ileopsoas omolaterale con interessamento della radice nervosa corrispondente, provocandone la lesione irreversibile.
Precisava la ricorrente di avere esperito avanti al medesimo Tribunale il procedimento per ATP (iscritto al r.g. n. 2070/21), nel contraddittorio con le parti convenute, nel quale il collegio peritale – composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. specialista in Persona_1 Persona_2 neurochirurgia – aveva confermato le censure all'operato del dott. riassumibili nella non corretta Pt_1
indicazione della proposta di intervento poi eseguito sulla paziente, formulata sulla scorta di esiti pagina 2 di 19 radiografici risalenti a due anni prima, nonché in errori nell'esecuzione rinvenibili nella lacerazione della dura e nel mal posizionamento di una vite dell'impianto e nell'omesso reintervento sostitutivo.
Tali errori, secondo i CTU, avevano determinato la sofferenza della radice L4, rilevata ai controlli strumentali, divenuta irreversibile, e la stenosi del canale vertebrale, risolta soltanto a seguito del richiamato intervento presso il Controparte_2
I danni erano stati quantificati dal collegio peritale in un periodo di inabilità temporanea “ pari a circa
9 mesi frazionabili in 6 giorni al 100% (ricovero per il secondo intervento), 3 mesi al 75%, 3 mesi al
50% e 3 mesi al 25%”, una invalidità permanente del 20%, tenendo conto che “… agli errori individuati ed alla causa (cfr. supra) di quota parte di tale condizione, è ascrivibile danno biologico permanente quantificabile nel 10 (dieci) % in riferimento alle indicazioni valutative offerte dalla più autorevole e condivisa Dottrina medico-legale)”, e i costi per spese mediche rimborsabili in € 4.872,45.
La ricorrente concluse domandando di acquisire il fascicolo per ATP e, nel merito, chiedendo di: accertare e dichiarare la riconducibilità delle lesioni procurate alla SI all'operato dei sanitari della
, con particolare riferimento al dott. per la carente e/o Controparte_1 Parte_1
inadeguata cura, gestione ed assistenza diagnostico/terapeutica; condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subìti, oltre accessori, ed alla rifusione delle spese di lite del giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si costituì il dott. chiedendo, in via preliminare, di convertire il procedimento in rito Parte_1
ordinario, posto che le difese non erano compatibili con le caratteristiche del rito sommario e comunque in ragione della complessità della causa e dell'istruttoria, dovendo rinnovarsi la CTU, in quanto quella resa in sede di ATP era da ritenersi totalmente erronea, nonché in considerazione delle ulteriori richieste istruttorie quale l'istanza di interrogatorio formale e di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documenti ritenuti indispensabili per la decisione della causa.
Nel merito, richiamando quanto già obiettato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., affermò la correttezza del proprio operato esponendo che alla visita in data 2.7.2015, dopo esaustivo esame clinico ed analisi della diagnostica per immagini, egli aveva constatato la sofferenza radicolare L3 bilateralmente (specie a dx) con distribuzione topografica del dolore nel territorio specifico per tale metamero ed aveva riscontrato anche la presenza di sacroileite dx, legata sempre alla scoliosi, potenzialmente alla base di un'eventuale insorgenza di lombalgia anche dopo l'intervento di stabilizzazione vertebrale, evenienza di cui aveva informato la paziente, riservandosi di valutare successivamente con la stessa il trattamento clinico più adeguato. In quella sede, aveva analizzato la
RX rachide lombosacrale del 19.11.2013 che evidenziava: “presenza di curva scoliotica sinistro- convessa pari a 24° per vertebre neutre T12-L5. Si associa, in proiezione laterale, marcato incremento
pagina 3 di 19 della fisiologica lordosi con disposizione orizzontale del sacro.Discopatia di vecchia data L3-L4 con marcata riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico;
allo stesso livello è presente una spondilolistesi anteriore di L3 da ricondurre a lisi di vecchia data delle regioni istmiche...
Addensamento subcondrale del versante iliaco della sincondrosi sacroiliaca dx, reperto riconducibile, verosimilmente, a sovraccarico funzionale”. Valutata l'evoluzione del quadro clinico, egli aveva proposto l'indicazione chirurgica ed informato la SI anche sulle opzioni non chirurgiche e la paziente aveva optato per la prima.
Durante l'intervento chirurgico (di artrodesi barre e viti L3-L4 per steno instabilità lombare con stenosi foraminale dx e compressione radicolare in rotoscoliosi), della durata di circa un'ora, non erano state registrate criticità e, anzi, erano state visualizzate le radici, apparse integre, e le viti erano state posizionate con tecnica divergente che rappresentava lo stato dell'arte nei migliori centri di chirurgia vertebrale in Europa e negli Stati Uniti, per cui il tragitto intraosseo delle viti prevedeva che con l'apice della vite si arrivasse a livello della corticale antero laterale del soma vertebrale.
Era stata eseguita l'osteotomia con rimozione di parte della lamina e della faccetta zigoapofisaria inferiore di L3 e della faccetta zigoapofisaria superiore di L4, in modo da liberare il ganglio e l'emergenza radicolare di L3 e ciò era stato eseguito da ambo i lati, con visualizzazione della radice L3 che era maggiormente sofferente ed infiammata a dx.
La procedura non aveva avuto alcuna interferenza con il riferito coinvolgimento di L4, in quanto la radice emergente tra la terza e la quarta vertebra lombare risultava essere L3, non essendovi alcuna attinenza con la quarta radice lombare L4 che invece emerge tra L4 ed L5. L'intervento era stato condotto tra L3 ed L4 e il preteso danno di L4 non aveva ragione d'essere.
Non era stata toccata la faccetta inferiore di L4, ragion per cui la rimozione di un grosso osteofita da tale articolazione non era dipeso in alcun modo dalla procedura seguita. Il coinvolgimento della paziente rilevato dalla EMG riguardava il metamero L4-L5, quello al di sotto di dove era stata operata, con coinvolgimento di L4, senza alcuna attinenza con il metamero operato L3-L4.
Il successivo interessamento di L4 doveva semmai addebitarsi alla discopatia evolutiva di L4-L5, iniziata negli anni precedenti, non avendo alcun fondamento il riferito danno infiammatorio del muscolo ileopsoas e quindi la ripercussione della radice di L3 e L4 sostenuto dalla procidenza della vite, in quanto la radice nervosa, emergendo dal forame e portandosi lateralmente, si distanzia nel suo tragitto proprio dal corpo vertebrale, quindi la procidenza millimetrica sulla corticale somatica della vertebra non poteva venire in contatto con la radice stessa ed il superamento di pochi millimetri della stessa corticale non era tale da comportare alcuna conseguenza.
pagina 4 di 19 Lo stato postoperatorio andava attribuito a patologia evolutiva con degenerazioni su molteplici livelli e distretti osteodisco articolari, non ultimo alla base delle riacutizzazioni di lombalgia come la sacroileite non debitamente trattata. Peraltro, il coinvolgimento muscolare, in paziente portatore di mezzi di sintesi nel rachide, era maggiormente riscontrabile con la tecnica standard con viti convergenti che con quella da lui adottata, con viti divergenti, trovandosi le teste delle viti e le barre nella parte mediana in prossimità della spinosa, con minore sofferenza della muscolatura paravertebrale.
Durante il controllo postoperatorio non erano emersi problemi, tanto che era stata specificata l'ottima riuscita dell'intervento con abbattimento del dolore ed il recupero funzionale con l'indicazione di ulteriore nuovo controllo periodico dopo vari mesi, senza che fossero mai emersi dolore o deficit funzionali agli arti inferiori legati all'intervento.
La riacutizzazione della lombalgia, riferita dopo il primo biennio dall'intervento, non era dovuta all'infiammazione data dalla procidenza della vite, non sussistendo alcun nesso causale con la eventuale infiammazione di una radice ed oltre ad essere errati l'indicazione del livello metamerico e della relativa radice, non era neppure specificato dall'attrice il tipo di danno arrecato, la relativa manifestazione sintomatologica e il riscontro di diagnostico funzionale.
Alla dimissione, la paziente deambulava autonomamente e saliva e scendeva le scale come da foglio dell'iter riabilitativo in cartella clinica e già in prima giornata post-operatoria camminava autonomamente.
In ordine alla CTU il dott. evidenziò che: Pt_1
- in fase di pre-intervento egli aveva accuratamente esaminato la risonanza magnetica del rachide lombosacrale, passaggio indispensabile per formulare una corretta diagnosi del quadro clinico della paziente, la quale in sede di prima visita, il 2.7.2015, aveva portato una RMN eseguita presso l'Ospedale Bambino Gesù a Fiumicino, nel novembre 2013;
- il relativo referto e la pellicola con le immagini, erano state trattenute dalla ricorrente che non le aveva ripresentate al momento del ricovero in data 22.7.2015 e quindi il referto non era stato inserito nella cartella clinica;
- contrariamente a quanto affermato nella relazione peritale, la definizione diagnostica e l'indicazione chirurgica erano del tutto corrette ed appropriate ed egli aveva descritto dettagliatamente, in tutti gli aspetti, la situazione clinica obiettiva della paziente, compreso il fatto che la stessa aveva già effettuato un percorso di trattamenti conservativi, senza aver avuto un reale beneficio;
pagina 5 di 19 - il peggioramento del quadro clinico non era riconducibile al fallito intervento chirurgico alla schiena, come indicato dal CTU, ma ad una stenosi foraminale del canale indotta da artrosi osteofitaria zigoapofisaria nel tratto L3 L4;
- egli aveva prospettato l'opportunità di effettuare l'artrodesi sacroiliaca, ma la paziente si era sempre rifiutata di sottoporsi a tale procedura chirurgica;
- era ingiustificata la critica circa la descrizione dell'intervento, ritenuta dal CTU solamente sommaria, avendo egli descritto l'intervento in maniera esaustiva, rappresentando anche la complicanza riscontrata alla quale era stato posto rimedio in maniera efficace, non avendo presentato la paziente cefalea post operatoria;
quanto alla decompressione delle radici nel tratto foraminale, aveva anche descritto come la radice L3 di destra fosse maggiormente infiammata;
- la lesione di L4 non era ascrivibile ad un preteso mal posizionamento della vite, essendo semmai legata ad una sofferenza imputabile alla ipertrofia dell'articolazione non cagionata dall'intervento da lui eseguito;
- non aveva senso il confronto, effettuato dai CTU, fra il successivo atto operatorio eseguito presso l'ospedale e quello da lui eseguito, in quanto i due interventi non erano in CP_2
relazione l'uno con l'altro, considerato che la sofferenza alla radice L4 non poteva avere nulla a che vedere con il livello patologico ed il preteso malposizionamento della vite, che non avrebbe potuto arrecare un danno né su L3 e né tantomeno su L4;
- egli, pertanto, non avrebbe potuto riconoscere alcun errore, in quanto nessun errore aveva commesso, essendo la prescrizione della risonanza magnetica stata richiesta soltanto per verificare il corretto posizionamento delle viti e il quadro di risoluzione (decompressione) del problema in L3-L4;
- il preteso danno, che sarebbe stato cagionato dalla vite, non era congruente con il territorio delle riferite disestesie in quanto, ammesso e non concesso, che la vite avesse creato problemi, al massimo li avrebbe dati a livello di L3 e quindi non oltre il ginocchio. La irritazione di L4 era piuttosto congruente con la stenosi foraminale data dalla ipertrofia zi-goapofosaria L4 dx e tale dato trovava conferma nella EMG arti inferiori (7.3.2017) che evidenziava sofferenza di L4 dx;
- con riguardo alla mancata utilizzazione del microscopio per effettuare la laminectomia e la artrectomia L4-L5, non era necessario per tali procedure, essendo il suo utilizzo a discrezione dell'operatore che vi ricorre soprattutto quando si hanno delle limitazioni visive funzionali;
- una vite esteriorizzata antero-lateralmente, nella quasi totalità dei casi, è asintomatica provocando nel contesto di un muscolo al massimo una irritazione locale non degna di una revisione chirurgica e non una sindrome algo-distrofica come sostenuto;
pagina 6 di 19 - non era corretto quanto affermato dai CTU, vale a dire che l'intervento artroscopico del settembre del 2016 fosse irrilevante, in quanto riguardava una sintomatologia non afferente al ginocchio;
- la rimozione di un grosso osteofita articolare di L4, effettuata presso il non Controparte_4
era conseguenza dell'intervento precedente, ma solo dell'evoluzione artrosica del quadro. La presenza di una importante artrosi in scoliosi era già segnalata prima del 2015.
- Il CTP dott. nelle osservazioni aveva sostenuto la necessità di prendere visione Per_3
collegialmente della TAC del 29.7.2015, ma tale richiesta era stata disattesa. Ad ogni modo,
l'entità e la modalità della sporgenza della vite erano dati imprescindibili non potendo essere lasciati ad una generica definizione di malposizione come fatto invece dal collegio peritale;
- il CTP aveva altresì sostenuto la necessità di chiarire il livello della lesione, ma il CTU, non solo non aveva chiarito il punto, ma ne aveva aumentato la confusione facendo alternativamente riferimento ad un livello L3 e/o L4;
- all'uscita dallo studio del Dr. il CTP aveva visto la paziente, che non si era accorta della Per_1
sua presenza, muoversi e deambulare in modo ben diverso rispetto a quanto visto in corso di
CTU.
Contestata altresì la sussistenza e, comunque, la quantificazione eccessiva delle pretese risarcitorie, il dott. chiese di respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente e le eventuali Pt_1
domande proposte, anche in via di regresso, da altre parti nei propri confronti. In subordine, chiese di limitare la propria responsabilità, in base all'art. 2055 c.c. alla quota del 50% del danno accertato o a quella maggiore o minore quota ritenuto di giustizia, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa della In ogni caso, con vittoria delle Controparte_1
spese processuali.
In via istruttoria, avendo l'Ospedale Bambino Gesù aveva opposto obblighi di riservatezza alla sua richiesto di copia del referto e della pellicola della RMN del rachide lombosacrale eseguita nel novembre 2013, chiese di ordinarne l'esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché la rinnovazione della CTU, oltre alla prova per interrogatorio formale della paziente.
Si costituì la che, richiamato quanto dedotto in sede di ATP, contestò nel Controparte_1
merito la propria responsabilità e, in via subordinata, propose domanda di regresso nei confronti del dott. medico chirurgo che aveva eseguito l'intervento, precisando che i fatti erano antecedenti Pt_1
l'entrata in vigore della legge c.d. ”, che il dott. intratteneva con la un Parte_2 Pt_1 CP_1
rapporto libero professionale ed era stato scelto direttamente dalla paziente con conseguente assunzione, da parte del sanitario, di specifica obbligazione contrattuale. Come risultato in corso di pagina 7 di 19 CTU, sia le visite preoperatorie, sia le visite successive all'intervento erano state eseguite dal dott. all'esterno della e pertanto la medesima era stata solo il mezzo utilizzato Pt_1 Controparte_1 dal sanitario per l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della paziente, a riprova il fatto che era stato lo stesso dott. ad aver accettato in la paziente. Alcuna responsabilità poteva Pt_1 CP_1 dunque essere addebitata alla struttura sanitaria, neppure per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c., in quanto il contratto di spedalità con la , affiancandosi al contratto concluso con il Controparte_1
sanitario, non poteva che aver avuto ad oggetto unicamente le prestazioni accessorie proprie della struttura in ordine alle quali, peraltro, nemmeno era stato dedotto un inadempimento e/o un non corretto adempimento comunque insussistente.
Nella denegata ipotesi di responsabilità solidale, la propose domanda di regresso nei confronti CP_1
del dott. al fine di essere da questo tenuta manlevata di ogni somma tenuta a pagare alla SI. Pt_1
Il Tribunale, rigettate le istanze del dott. in merito al mutamento del rito ed all'ordine ex art. 210 Pt_1
c.p.c. e ritenuto non necessario rinnovare la CTU, il cui elaborato conteneva una stima equilibrata e convincente dei danni riportati, formulò una proposta conciliativa, rifiutata dal dott. nella Pt_1
successiva udienza del 26.1.2023.
L'adito Tribunale con ordinanza n. 298/2023, aderendo alla ricostruzione della vicenda ed alle valutazioni del collegio peritale in sede di ATP, accolse la domanda risarcitoria.
In merito all'esame dei profili di negligenza causalmente riconducibili all'aggravamento della patologia, il Tribunale accertò che il dott. aveva agito con imprudenza e imperizia sia in sede di Pt_1
diagnosi pre-intervento, sia nella fase esecutiva e sia nella successiva gestione del follow up affermando: “I risultati cui è giunto il collegio peritale, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione sanitaria in atti e alla letteratura medica, hanno portato ad individuare le seguenti censure attribuibili al dott. . Pt_1
Sotto il profilo diagnostico, i consulenti rilevano che la sig.ra SI aveva consultato nel 2015 il
Dott. , per una sintomatologia consistente in algie agli arti inferiori per la quale aveva in Pt_1
precedenza eseguito un EMG AAII nel 2011 (negativo) ed una radiografia della colonna vertebrale.
I consulenti evidenziano che, sulla base di una storia clinica come quella sopra delineata e di una semplice radiografia effettuata due anni prima, il medico aveva effettuato la diagnosi di
“Lombocruralgia su degenerazione discale L3-L4 con stenosi foraminale dx e sacroileite destra ed aveva consigliato intervento di artrodesi posteriore L3-L4. Artrodesi sacro-iliaca dx”. Come accennato, il primo punto critico riguarda la formulazione della diagnosi effettuata, come detto, su una semplice radiografia di due anni prima, “in assenza di un approfondimento diagnostico
pagina 8 di 19 neurofisiologico (EMG) e soprattutto morfologico quali l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilolistesi e verificare la presenza di instabilità del tratto L3-L4. E soprattutto di una TC spinale e/o RMN lombosacrale, esami da più di trent'anni ritenuti indispensabili da specialisti ortopedici e neurochirurghi per valutare lo stato dei dischi intervertebrali e del canale spinale”.
Il dott. assume di avere esaminato in fase di pre-intervento la risonanza magnetica del rachide Pt_1 lombosacrale, “passaggio indispensabile al fine di formulare una corretta diagnosi del quadro clinico della paziente”.
Tale referto non è prodotto in atti: anzitutto era onere del medico acquisirlo in cartella clinica o comunque dar conto del suo esame;
in ogni caso, proprio perché trattasi di un passaggio diagnostico che assume indispensabile, il dott. avrebbe dovuto chiedere di provare (mediante prova orale) la Pt_1
circostanza di avere visionato ed esaminato tale documentazione ed avrebbe dovuto, inoltre, allegare la specifica utilità di un esame risalente a due anni prima rispetto all'intervento (in un contesto in evoluzione come quello descritto dai consulenti) nonché indicare le ragioni per cui le risultanze di quel referto rendessero indicato l'intervento eseguito.
Solo tali elementi (per lo meno in punto di allegazione) avrebbero potuto condurre all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
Sul punto i consulenti che “risultano assolutamente non corretti le indicazioni ed il tipo di intervento proposto alla periziata”. In risposta alle osservazioni dei consulenti di parte resistente, il Collegio ha chiarito che il solo esame radiografico standard di due anni prima ed un EMG negativo “non sono, oggettivamente, sufficienti per giustificare un atto chirurgico così complesso come quello proposto ed attuato e coinvolgente lo speco vertebrale, soprattutto il suo contenuto, senza aver acquisito le informazioni fondamentali sullo stato del canale vertebrale e delle componenti osteodiscali. E' da notare, inoltre, che la diagnosi pre-operatoria ed alla dimissione dalla è Controparte_1 di “stenosi lombare”” e che questa è una “diagnosi impossibile da formulare senza una conferma
TAC o RMN e che l'esame neurologico effettuato all'ammissione in reparto rilevava solo “Lasègue +/-
90° a dx”.
Con riguardo alla fase esecutiva, dal verbale di intervento risulta che nel corso dello stesso è stata danneggiata la dura (“sutura di breccia durale”) ed è stato posizionato sistema di viti e barre e cage intersomatico L3-L4. Tale atto chirurgico – indicato come Artrodesi lombare e lombosacrale con approccio posteriore;
inserzione di dispositivo di fusione tra i corpi vertebrali, decompressione del canale vertebrale - richiedeva specifiche competenze anestesiologiche per l'attuazione dell'anestesia spinale ed anche di ambito ortopedico o neurochirurgico.
pagina 9 di 19 I consulenti evidenziano che, nella descrizione sommaria dello stesso non risultano indicate le fasi relative all'asserita artrodesi lombo-sacrale, posto che il cage era stato posizionato fra L3 ed L4 e le viti inserite nei peduncoli di L3 ed L4 e quindi fissate alle barre: la sommarietà della descrizione è evidente, anche ad un occhio “non tecnico” quale quello del Giudicante, confrontando la stessa con
l'accurata descrizione dell'intervento eseguito presso il indicato dai consulenti Controparte_2 come eseguito “in maniera tecnicamente ineccepibile e con l'ausilio dei mezzi essenziali quali il monitoraggio neurofisiologico e l'uso del microscopio operatorio, dallo specialista ortopedico del
. Va in particolare rilevato che la durata di un'ora è, secondo i consulenti, Controparte_2
difficilmente compatibile con i tempi necessari per un atto chirurgico così complesso e delicato (quale
l'inserzione di viti e sbarre, cage intersomatico) e che una descrizione così sommaria dell'intervento non si confà ad un atto operatorio caratterizzato da una grave complicanza, ossia la lacerazione durale.
Sul punto, nelle rispettive comparse, sia la che il dott. contestano la rilevanza di tale CP_1 Pt_1
lacerazione in relazione ai postumi, essendo stata suturata.
Ebbene, l'eccezione non coglie nel segno, posta la descrizione laconica e priva di particolari indispensabili come la fase in cui si è verificata;
il collegio peritale ha evidenziato anche che “il dato citato circa la visualizzazione delle radici non può essere stato dedotto da alcun elemento presente nella scarna descrizione dell'atto operatorio ed è pertanto non veritiero, come pure l'affermazione 'E' stata visualizzata la radice L3 che era maggiormente sofferente ed infiammata a dx' palesemente formulata sulla base del dato RMN dell'esame condotto 5 mesi dopo l'atto operatorio”.
Il nesso di causalità è contestato anche in ragione della regione di intervento del dott. , secondo i Pt_1
resistenti, incompatibile con i danni lamentati dalla SI: nel contraddittorio tecnico, i consulenti
d'ufficio hanno chiarito che l'avvenuto coinvolgimento delle radici L3 ed L4 a destra, si fonda sui dati incontrovertibili forniti dalla immagini della Tc spinale del 29/7/2015 e della RMN del 15/1/2016: la vite in questione generi una reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa anche alla radice L4 omolaterale. Inoltre, l'EMG del 7/3/2017 confermava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra. I consulenti hanno chiarito che “tali danni radicolari sono da intendersi strettamente correlati all'intervento, dal momento che né l'EMG pre-operatorio, né l'obiettività neurologica registravano elementi espressivi di coinvolgimento radicolare, a parte la sintomatologia dolorosa, peraltro aggravatasi dopo l'intervento”.
Tale argomento spiega efficacemente, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la sussistenza del nesso causale quanto alla sofferenza della radice L4, sebbene non oggetto specifico dell'intervento, con la conseguenza che l'alternativa ricostruzione del dott. secondo cui lesione di L4 non è Pt_1
pagina 10 di 19 ascrivibile ad un preteso mal posizionamento della vite, ma è semmai legata ad una sofferenza imputabile alla ipertrofia dell'articolazione non cagionata dall'intervento del dott. non trova Pt_1
riscontro nei dati tecnici.
Proseguendo nell'esame, le negligenze del dott. interessano anche la fase di follow up: dopo le Pt_1 dimissioni due giorni dopo l'intervento, con prescrizione di effettuare una RMN che non era stata ritenuta necessaria in fase pre-intervento e di effettuare visita di controllo, durante la quale risulta che la SI lamentò algie all'AIDx di nuova e più incisiva comparsa e portò in visione un referto TC spinale. Da tale referto risultava chiaramente, secondo i consulenti, “l'errore di posizionamento di una vite, congrua con la sintomatologia accusata, la presenza degli esiti dell'intervento, ovvero
l'avvenuta lacerazione del sacco durale a livello del recesso rachideo di destra in L4-L5 e di frammenti ossei con evidente impronta posteriore sul sacco durale e sulle strutture corrispondenti allo stesso livello”. Nonostante ciò, il Dott. non rilevava l'evidente errore di procedura chirurgica Pt_1
da lui compiuto e si limitava a consigliare una RMN e generica terapia fisica e farmacologica: secondo i periti del Giudice, “il predetto operatore avrebbe dovuto effettuare - con carattere di assoluta priorità - un re-intervento di riposizionamento della vite così erroneamente inserita e di decompressione del sacco durale”.
Neanche dopo la seconda visita di controllo del 15/1/2016 e a fronte della RMN lombosacrale (da lui prescritta) che evidenziava, oltre al malposizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 contattata dalla vite nel decorso extraforaminale e della radice di L4 a destra, il dott. ha eseguito il necessario re-intervento di revisione e correzione del danno Pt_1
provocato dalla erronea inserzione della vite stessa.
I consulenti danno atto che l'errore di esecuzione ha determinato la sofferenza della radice L4 - rilevata ai controlli dell'EMG - ed è da considerarsi oramai irreversibile.
Indi, il Tribunale liquidò il danno non patrimoniale con riferimento ai parametri di liquidazione elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ed il danno emergente in regione delle documentate spese mediche, per la complessiva somma di € 63.620,73 “(già devalutata e rivalutata come in motivazione, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati), oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente ordinanza al saldo effettivo”.
In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di regresso spiegata dalla , con riferimento CP_1
quindi alla ripartizione interna, il giudice attribuì la corresponsabilità nella misura dell'80% a carico del medico e per la restante parte a carico della struttura, con diritto di regresso di quest'ultima nell'indicata misura, subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta solutio, esigendo l'azione di regresso l'avvenuto pagamento del credito da parte del debitore solidale.
pagina 11 di 19 Il Tribunale ritenne, infatti, che la circostanza che gli errori del dott. si fossero manifestati – in Pt_1 misura decisamente prevalente – nelle fasi del trattamento svolte all'esterno della integrasse CP_1
quella condotta del sanitario, del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, che motivava una valutazione di prevalenza della responsabilità del dott. non Pt_1
potendosi attribuire alla struttura una responsabilità per fasi del trattamento non svolte presso la struttura e quindi estranei anche all'applicazione dell'art. 1228 c.c.
Le spese seguirono la soccombenza.
Il dott. ha proposto appello all'ordinanza affidandolo a sette motivi. Pt_1
Si è costituita proponendo, in via subordinata, appello incidentale ad Controparte_1 adiuvandum sui motivi proposti dall'appellante principale, tranne che per il VI motivo, vertente sulla statuizione in punto alla domanda di regresso di cui ha chiesto, invece, la conferma.
Si è costituita LO SI contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.
Il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante; precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 9.5.2025 ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, si evidenzia che l'appello principale è connotato da certa genericità, perché sostanzialmente censura l'ordinanza riproponendo le medesime contestazioni svolte in primo grado ed esaminate dal
Tribunale.
I motivi di gravame sono i seguenti:
1) Erroneità della decisione per non aver accolto l'istanza di mutamento del rito.
Il giudice di prime cure, nonostante la complessità della vicenda processuale, non ha accolto l'istanza di mutamento del rito così compromettendo il diritto di difesa del dott. Pt_1
2) Violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e contraddittorietà della decisione nella ricostruzione dei fatti.
Parte_ L'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione della del 2013, posto che il Tribunale ha rimproverato al dott. quale profilo di inadempimento, di avere formulato la Pt_1
diagnosi in assenza di esame specifico agendo con imperizia e imprudenza.
3) Violazione del principio del giusto processo in relazione al mancato esame della richiesta di prova per interpello dell'attrice.
L'appellante si duole dell'omesso esame dell'istanza di interpello nonostante lo stesso Tribunale abbia in definitiva ritenuto onere del dott. dedurre prova orale su un fatto specifico. Pt_1
pagina 12 di 19 4) Erroneità della decisione in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU.
Parte appellante lamenta il rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU nonostante la fondatezza delle critiche e delle contestazioni mosse all'elaborato depositato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
5) Contraddittorietà della decisione e del dispositivo in relazione alla valutazione del danno.
6) Insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di regresso formulata da CP_1
e sua infondatezza. Il Tribunale, accogliendo la domanda di regresso, ha addossato al
[...]
medico, nei rapporti interni, la percentuale maggiore di responsabilità, facendo errata applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza.
7) Erroneità della decisione in tema di liquidazione delle spese di giudizio, in quanto l'importo liquidato è eccessivo.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento, giacché infondato.
Prima di esaminare le doglianze sul mancato mutamento del giudizio nelle forme del rito ordinario, di cui al primo motivo di gravame, saranno per ordine logico preliminarmente esaminati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, rispettivamente sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., sull'omesso esame dell'istanza di interpello, nonché sulla mancata rinnovazione della CTU che, inerendo alla fase istruttoria, incidono ragionevolmente sulla complessità della stessa, criterio discriminante tra rito ordinario e sommario.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
In primo luogo, l'appellante lamenta l'illegittimo rigetto della istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del referto della risonanza magnetica della paziente eseguita nel novembre 2013, presso l'Ospedale
Bambino Gesù di Roma.
La SI, come si legge nella comparsa di costituzione di primo grado del chirurgo, in sede di prima visita del 2.7.2015, aveva portato con sé numerosi referti, fra i quali, appunto, la RMN eseguita nel novembre 2013, il cui “relativo referto e la pellicola/lastra con le immagini erano state trattenute dalla ricorrente che, al momento del ricovero, in data 22 luglio 2015, non le aveva portate con sé e, quindi, il referto non era stato inserito nella cartella clinica”.
Per l'appellante l'esibizione di tale referto dovrebbe dimostrare che, in fase di pre-intervento, egli aveva esaminato la risonanza magnetica del rachide lombo-sacrale, risultando pertanto superate le censure del collegio peritale, cui ha aderito il Tribunale, secondo cui il sanitario avrebbe invece formulato la diagnosi “su una semplice radiografia di due anni prima, in assenza di un
pagina 13 di 19 approfondimento diagnostico neurofisiologico (EMG) e soprattutto morfologico quali l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilostesi e verificare la presenza di insabilità del tratto L3-L4. E soprattutto di una TC spinale e/o
RMN lombosacrale, esami da più di trent'anni ritenuti indispensabili da specialisti ortopedici e neurochirurghi per valutare lo stato dei dischi intervertebrali e del canale spinale”.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata in prime cure poiché riferita ad esame svolto due anni prima rispetto al tempo dell'intervento e, pertanto, priva del necessario requisito dell'indispensabilità.
La decisione è corretta e immune da censure.
Giova osservare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, dovrebbe rimanere subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210, nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato sia in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (Cass. V, n. 38062/2021).
Il richiamo dei limiti dettati dall'art. 118 c.p.c., implica che l'ordine di esibizione possa essere impartito soltanto per acquisire documenti che “appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa”, ovvero “concernenti la controversia in corso” e, comunque, soltanto per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto o almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, attinente alla decisione del giudizio.
Nel caso di specie, manca il requisito di indispensabilità dell'acquisizione ai fini della causa.
L'appellante invoca infatti l'esibizione del referto senza specificarne in alcun modo, nemmeno generico, le risultanze, ossia l'esito diagnostico, e comunque omettendo di chiarire la correlazione della refertazione con l'incidenza causale della condotta dell'operatore sanitario, ciò che preclude ogni valutazione sulla rilevanza di detto documento ai fin della decisione.
Risulta inoltre agli atti che solamente il 26.10.2022, in prossimità dello spirare del termine per la costituzione in giudizio nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., il dott. si sia deciso a presentare Pt_1
Parte_ richiesta all'Ospedale Bambino Gesù del referto e pellicola/lastra della (doc. 14) e, a fronte del riscontro negativo, opposto per obblighi di riservatezza, non risulta che la difesa del sanitario abbia esperito presso il Garante il relativo rimedio stragiudiziale, nonostante il contenzioso fosse a lui noto quantomeno dalla proposizione del ricorso per ATP nel settembre 2021.
pagina 14 di 19 Ad ogni buon conto, il referto di cui si invoca l'esibizione risale a ben due anni prima dell'intervento, ed è quindi del tutto inidoneo a superare le censure mosse sul piano diagnostico, vale a dire di non avere acquisito i dati clinici attuali e necessari a valutare l'adeguatezza, la correttezza e l'opportunità del trattamento chirurgico consigliato alla paziente, essendo stato escluso dal collegio peritale che il dott. potesse a tal fine accontentarsi di un referto risalente a due anni addietro. Pt_1
Le ragioni di rigetto del secondo motivo di gravame sono sufficienti ad assorbire il terzo motivo.
Ad ogni modo, per completezza d'esame, si osserva che l'interrogatorio formale della SI, così come formulato da parte appellante, sarebbe comunque inammissibile, perché privo di contenuto confessorio.
Laddove fosse ammessa la veridicità della circostanza che, nel novembre 2013, o in epoca prossima, la paziente avesse eseguito una RMN del rachide lombosacrale presso l'Ospedale Bambino Gesù e che il relativo referto avesse sottoposto in sede diagnostica al dott. tale circostanza non solo non Pt_1
sarebbe sfavorevole alla paziente, quanto soprattutto, non risulterebbe favorevole al sanitario, il quale avrebbe comunque negligentemente formulato la diagnosi e indicato l'a operazione chirurgica basandosi su una refertazione non aggiornata risalente a ben due anni prima.
Neppure il quarto motivo è meritevole di accoglimento.
Parte appellante invoca la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. In tesi, la causa della lesione di L3 e del danno di L4 non sarebbe riconducibile, come invece concluso dai periti, al mal posizionamento della vite in quanto la radice L4 è posta nel metamero inferiore a quello operato che non era stato assolutamente coinvolto. La radice L3 dx risulterebbe libera e non coinvolta dalla procidenza millimetrica della vite nella terza vertebra lombare.
Il collegio peritale ha già risposto alle critiche qui riproposte dall'odierno appellante, in modo chiaro e logico, evidenziando che: “L'avvenuto coinvolgimento delle radici L3 ed L4 a destra, si fonda sui dati incontrovertibili forniti dalle immagini della Tc spinale del 29/7/2015 e della RMN del 15/1/2016 (cfr. referti riportati nella parte analitica del presente elaborato) e non certo su disquisizioni inerenti alla ben nota neuroanatomia topografica radicolare. Appare evidente che la vite in questione generi una reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa anche alla radice L4 omolaterale. Inoltre, l'EMG del
7/3/2017 confermava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra. Tali danni radicolari sono da intendersi strettamente correlati all'intervento, dal momento che né l'EMG pre-operatorio, né l'obiettività neurologica registravano elementi espressivi di coinvolgimento radicolare, a parte la sintomatologia dolorosa, peraltro aggravatasi dopo l'intervento.” (cfr.
Relazione dott. pagg. 17-18) e tali risposte – fatte proprie dal Tribunale nell'impugnata Persona_4
pagina 15 di 19 ordinanza – non sono oggetto di specifica censura con argomenti diversi da quelli già sottoposti ai CTU in sede di osservazioni.
In conclusione, la manovra chirurgica del dott. pur non essendo andata a rimestare nella radice Pt_1
L4, ha comunque determinato una reazione infiammatoria a destra, dovuta al cattivo posizionamento della vite, che ha finito per irradiarsi alla radice L4 omolaterale.
Il percorso argomentativo evidenziato dai CTU è logico, motivato, consequenziale ed immune da vizi e l'elaborato dei CTU non è “casualmente e di fatto” presente nel fascicolo processuale, come lamenta l'appellante, bensì fu depositata dalla SI sub doc. 40 in allegato al ricorso introduttivo.
E più in generale, le critiche mosse da parte appellante non sono supportate da evidenze cliniche idonee a smentire le conclusioni peritali.
In ordine alle modalità di esecuzione dell'operazione chirurgica, anche a voler ammettere che l'utilizzo del microscopio fosse a discrezione dell'operatore che, come sostiene l'appellante, vi ricorrerebbe in caso di limitazioni visive funzionali, è proprio l'acclarato mal posizionamento della vite a suggerire che l'uso dello strumento, nel caso di specie, fosse molto opportuno.
È stato poi rilevato che la diagnosi è stata formulata sul solo esame radiografico standard di due anni prima ed un EMG negativo, inidonei a giustificare un atto chirurgico coinvolgente lo speco vertebrale, condotto senza delle necessarie informazioni sullo stato del canale vertebrale e delle componenti osteodiscali. Né può supplire, a prescindere da quale fosse il referto che il dott. come già detto, Pt_1
Parte_ non descrive minimamente, la pretesa disamina della del 2013, di cui si invoca l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
La svista circa la durata dell'intervento, in cui è effettivamente incorso il collegio peritale, è irrilevante a fronte della negligenza nella descrizione presente nel registro operatorio.
È emerso infatti come nel corso dell'intervento sia sopravvenuta la lacerazione durale che costituisce una grave complicanza operatoria e pertanto richiedeva un'adeguata descrizione.
È stata piuttosto ravvisata dai CTU l'assenza di accorgimenti volti a verificare la sutura a tenuta della dura (manovra di Valsalva), con rilascio di materiale con alta potenzialità cicatriziale sul sacco durale, oltre all'assenza di adeguato accorgimento post-operatorio, vale a dire il mantenimento della paziente in posizione clinostatica a letto per 4-5 giorni, che, invece, veniva dimessa dopo soli 2 giorni dall'intervento.
Aggiungasi che l'appellante, nelle proprie doglianze, fa riferimento ad uno sperone osseo, rimosso nell'operazione effettuata presso il che non sarebbe conseguenza del proprio Controparte_2 operato, ma i consulenti non hanno evidenziato alcuna correlazione tra l'insorgenza dello sperone osseo, successivamente rimosso, e la manovra effettuata dal dott. Pt_1
pagina 16 di 19 Le conclusioni peritali risultano, dunque, essere l'esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attrice, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici;
il collegio peritale, come si è visto, ha inoltre risposto in modo esaustivo e pertinente alle osservazioni dei consulenti di parte.
In definitiva, alla luce delle considerazioni dei periti incaricati dal Tribunale, dalle quali non v'è motivo di discostarsi, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'operato del dott. è censurabile, in Pt_1
primo luogo, in ambito diagnostico in quanto risultano non corrette le indicazioni ed il tipo di intervento proposto, con la formulazione della diagnosi effettuata in assenza di un approfondimento diagnostico neurofisiologico (EMG) e soprattutto con l'esecuzione di nuova radiografia completa di esame in flesso-estensione (dinamico) per valutare l'entità della spondilolistesi e verificare la presenza di instabilità del tratto L3-L4, e soprattutto di una TC spinale e/o RMN lombosacrale.
Le censure involgono altresì la stessa esecuzione della manovra chirurgica, essendo stato ravvisato l'errore di posizionamento di una vite, l'avvenuta lacerazione del sacco durale a livello del recesso rachideo di destra in L4-L5 ed il residuo di frammenti ossei con evidente impronta posteriore sul sacco durale e sulle strutture corrispondenti allo stesso livello che ampiamente giustificano l'insorgenza della reazione di tipo infiammatorio a destra, estesa alla radice L4 omolaterale, confermata dalla EMG del
7.3.2017 che rilevava la sofferenza neurogena cronica a distribuzione prevalente L4 a destra.
Inoltre, il sanitario, durante le visite di controllo successive all'intervento, non riconobbe l'errore di procedura chirurgica, omettendo di effettuare il necessario re-intervento di riposizionamento della vite erroneamente inserita e di decompressione del sacco durale, anche a fronte della RMN lombosacrale, dallo stesso prescritta dopo l'intervento, che evidenziava, oltre al malposizionamento della vite inferiore destra, alterazioni di tipo infiammatorio estese alla radice di L3 contattata dalla vite nel decorso extraforaminale e della radice di L4 a destra.
In ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie, risulta infondato anche il primo motivo d'appello, vertente sul mancato mutamento del rito, che, in ogni caso, non è supportato dal necessario interesse, non evidenziando il motivo le ragioni per le quali, se trattata con il rjto ordinario, la domanda dell'attrice sarebbe stata rigettata.
In ogni caso, si osserva che secondo la Suprema Corte, "In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine
pagina 17 di 19 di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente" (Cass. Civ. n.
12020/2025 e n. 14734/2022).
Stante l'acclarata scarsa complessità dell'istruttoria, dunque, non sussistevano ragioni per trattare la causa con un rito ordinario, anziché sommario.
Il quinto motivo è infondato.
La pretesa contraddittorietà della decisione nella parte inerente alla liquidazione del danno è dovuta ad un errore materiale nel testo dell'ordinanza, peraltro attinente alla sola indicazione dell'importo risarcitorio, in € 47.762,45 piuttosto che in € 61.721,45, la cui devalutazione al luglio 2015 è, appunto,
€ 52.217,81. L'errore è d'altra parte reso irrilevante dalla successiva rivalutazione con interessi che è invece correttamente indicata in € 63.620,73.
Pertanto, la decisione sul punto è nella sostanza corretta e va confermata.
In ordine al sesto motivo, è stato provato in corso di causa che il rapporto intercorrente tra il dott. Pt_1
e la fosse di carattere libero professionale. Controparte_1
È infatti il sanitario ad avere assunto l'impegno contrattuale con la SI, che veniva quindi indirizzata dal medesimo presso la struttura sanitaria della quale mezzo per Controparte_1 adempiere all'obbligazione assunta nei confronti della paziente.
A riprova, l'evidenza fattuale che la maggior parte delle fasi di trattamento oggetto di causa sono state in erogate all'esterno della struttura sanitaria della – responsabile in ragione Controparte_1 del rischio d'impresa e che non ha tratto profitto dalle prestazioni erogate all'esterno della propria clinica – dovendosi pertanto attribuire alla stessa la responsabilità del tutto residuale, correttamente quantificata dal giudice di prime cure la cui statuizione sul punto, approfonditamente motivata, va confermata.
Il settimo ed ultimo motivo, sulle spese di giudizio è inammissibile, in quanto estremamente generico.
L'appellante, infatti, non indica specificamente quali presupposti per la compensazione delle spese, anche parziale, il giudice abbia omesso di valutare, né precisa le ragioni per cui contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate, limitandosi a lamentare “importi assai elevati” per la fase istruttoria e decisoria del giudizio.
L'assoluta genericità del motivo risulta ancor più dal raffronto con la accuratezza e specificità con cui il giudice di prime cure ha motivato in punto di liquidazione delle spese di giudizio (“Esse sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: euro
2.000,00; procedimento presente: euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva,
pagina 18 di 19 euro 3.780,00 per fase istruttoria, euro 2.025,00 per fase decisoria)”) che ha, d'altra parte, correttamente calcolato applicando rigorosamente i valori medi aggiornati previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55.
Tutte le ragioni esposte
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e tanto assorbe l'esame dell'appello incidentale, proposto in via subordinata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Ferrara nella causa iscritta al n. r.g. 2151/2022 e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore di LO SI in € 12.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Francesco
Angelini e Francesco Barucco, e a favore di in € Controparte_1
12.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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