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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12958 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- , nata il [...] a [...] ( , Parte_1 C.F._1 residente in [...], difesa dall'avv. Isabella Tassoni, giusta procura in atti,
-ricorrente-
E
- nato a [...] il giorno 31.05.1964 ( ) , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], difeso dall'avv. Arturo Impastato, giusta procura in atti,
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figlia minorenne CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale esponendo che: aveva avuto una relazione sentimentale con il sig. , Controparte_1 dalla quale era nata a [...], il [...], la figlia;
viveva con la Persona_1 figlia in Roma, via Salvatore Talamo, n.7, in appartamento di circa 65 mq di sua proprietà; era un'educatrice di asilo nido, dipendente del Comune di Roma dal 2009, con uno stipendio di circa €. 1.600,00 mensili;
aveva affrontato e continuava a affrontare in via prevalente se non esclusiva tutte le spese ordinarie e straordinarie per la figlia;
all'atto della nascita, la bambina non era stata riconosciuta dal padre biologico, odierno resistente, nonostante questi fosse stato messo subito al corrente della gravidanza e poi della nascita della figlia;
il mancato riconoscimento era dipeso dalla volontà del padre, il quale aveva provveduto a tanto solo in data 22.09.2023 davanti all'Ufficiale dello stato civile di Roma;
in tredici anni di vita della bambina il signor , aveva limitato la frequentazione con la figlia a sporadiche occasioni, CP_1 purtuttavia presentandosi alla società come il padre di tale comportamento del padre Per_1 aveva comportato alla minore non poche problematiche;
quanto al contributo economico versato dal signor per la figlia, era stato saltuario e di circa 200,00 euro mensili, somma CP_1 negli ultimi anni portata ad € 300,00; il sig. era un medico, colonnello, Controparte_1 specializzato in neurologia e dirigeva il Centro Veterani della Difesa, all'interno del Policlinico Militare Celio di Roma. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la casa familiare di sua proprietà, casa di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento di €. 1.000,00 mensili, oltre a un contributo nella misura dell'80% alle spese straordinarie, regolando le modalità di frequentazione padre figlia nelle modalità indicate in ricorso.
Si costituiva il sig. il quale contestava le rappresentazioni e conclusioni Controparte_1 formulate dalla signora , evidenziando che egli, sin da subito aveva manifestato la Parte_1 propria volontà di riconoscere la figlia, alla quale avrebbe voluto dare il proprio cognome, ma la sig.ra si era opposta al riconoscimento;
si era sempre presentato a tutti come il Parte_1 padre di la frequentazione padre figlia era stata limitata per volontà della madre e tale Per_1 atteggiamento materno aveva negativamente influenzato la natura del rapporto genitoriale;
comunque aveva partecipato, compatibilmente con gli impegni lavorativi, alla vita della minore e si era fatto carico del mantenimento della figlia sin dal mese successivo alla nascita, Per_1 sia tramite il versamento di una cifra mensile il cui importo negli anni variava tra le 300,00 e 400,00 euro, sia tramite il pagamento delle spese straordinarie;
aveva come ufficiale medico dell'esercito subito 3 trasferimenti lavorativi durante l'arco della vita di ma ora era Per_1 riuscito a rientrare a Roma, per poter trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia.
Pertanto, aderendo alla domanda di affido condiviso e collocamento della figlia presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare e delle relative pertinenze;
chiedeva che il suo contributo al mantenimento della figlia fosse determinato nella somma di € 500 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.12.2024 il GD, letti gli atti e la documentazione depositata e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Osserva il Collegio
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata a [...], il [...], la figlia . La minore vive presso la madre nella casa di proprietà di Persona_1 quest'ultima sita in Roma, via Salvatore Talamo, n.
7. Il racconto della storia genitoriale, come delle difficoltà che si sono susseguite hanno una narrazione diversa. Se da un lato la sig.ra afferma che il padre non ha voluto Parte_1 ufficialmente riconoscere la figlia se non dopo molti anni, lamentando che il resistente sia stato un genitore fisicamente e economicamente poco presente;
dall'altra il resistente contesta fermamente le riportate prospettazioni, riferendo di non aver potuto riconoscere la figlia a causa dell'opposizione della madre e di non aver potuto frequentare a causa dei Per_1 comportamenti della madre, documentando la periodica contribuzione economica al mantenimento della figlia attraverso il versamento di circa 300 euro al mese. Da ultimo il sig.
ha evidenziato di essere riuscito a rientrare, dopo vari trasferimenti lavorativi, a Roma, CP_1 proprio per poter trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia.
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 17.12.2024, è emerso un contesto adeguato da parte di entrambi i genitori. Pertanto, si dispone l'affido condiviso della figlia minore a entrambi. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Con riguardo al collocamento della figlia minore si dispone sia collocata presso la madre, in quanto la signora è stato il genitore di riferimento per la figlia. Parte_1
Alla stessa va assegnata la casa familiare, dovendosi assicurare la conservazione dell'habitat domestico, inteso non solo come abitazione, ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Poste queste premesse, si sottolinea altresì l'importanza di garantire un adeguata frequentazione padre figlia, fondamentale per la crescita e l'equilibrio psico fisico della minore. Con riguardo ai tempi di frequentazione, il Collegio dispone che, avuto riguardo alle richieste delle parti, il padre vedrà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, o il sabato dalla mattina fino alla sera o la domenica dalle mattina fino alla sera, oltre ad un pomeriggio a settimana, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa familiare;
quanto alle vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà il Natale con la madre ed il capodanno o l'Epifania con il padre, così come per la festività della Pasqua, ad anni alterni l'una volta con il padre l'altra con la madre;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà non meno di 15 giorni, di cui almeno 7 giorni consecutivi, con il proprio padre, anche in periodi distinti da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ognuno dei genitori potrà avere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno e della festa del papà/mamma mentre, il compleanno della figlia, ove possibile insieme, diversamente ad anni alterni.
Con riguardo ai provvedimenti di carattere economico, il Collegio osserva quanto segue.
La sig.ra , dalla documentazione ritualmente prodotta, risulta essere lavoratrice Parte_1 dipendente di con uno stipendio mensile netto di circa 1.700,00 euro, per l'anno Parte_2 2023 (Mod. 730/2024) ha dichiarato all'amministrazione finanziaria redditi lordi per € 27.929,00, risulta titolare dell'appartamento di metri quadri 73, sito in Roma, Via Salvatore Talamo n. 7, dove vive con la figlia . Persona_1
Il sig. si desume dalla documentazione reddituale e patrimoniale, nonché dalle CP_2 dichiarazioni rese- è dipendente del Ministero della Difesa, con qualifica di Colonnello con uno stipendio mensile netto di circa 4.650,00 euro, cui si aggiungono altri redditi mensili netti da lavoro come ufficiale medico presso il Ministero dell'economia e delle finanze (circa 130,00 euro) e medico presso Aziende Sanitarie pubbliche (circa 1.000,00 euro), risulta proprietario di diversi immobili e ha dichiarato all'amministrazione finanziaria attraverso il Modello redditi persone fisiche 2024, redditi complessivi lordi per l'anno 2023 pari a € 114.431,00.
Dall'analisi della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni effettuate all'udienza del 17.12.2024, considerati i tempi di permanenza di cura e accudimento della figlia presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede alle sue prime necessità, considerate le esigenze della minorenne, connesse all'età e alla salute, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia un contributo mensile di € 600,00 da versarsi alla Persona_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 70% in capo al padre sig. e nella misura restante del 30% in capo alla madre sig.ra . CP_1 Parte_1
Spese di giudizio La natura e l'esito del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza, consentono di compensare le spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la stessa - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturale e aspirazioni della minore medesima, e esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, collocandola presso la madre;
- assegna la casa familiare sita in Roma, via Salvatore Talamo n. 7 ad Parte_1
- dispone che la frequentazione padre figlia avvenga con le modalità indicate in motivazione;
- dispone che il signor corrisponda alla signora , presso il di lei domicilio, entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 600,00 con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2025;
- dispone che il padre sig. contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie, CP_1 mentre la madre sig.ra nella misura restante del 30%, come indicato in motivazione;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dottor Persona_2