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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n1358/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] – C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Palazzo C.se, Via C. Alberto n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina SPANDRE e domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè, Via Garibaldi n. 3, in forza di procura in atti;
ricorrente contro
C.F. nato il [...], residente in [...]C.se CP_1 C.F._2
(TO) Via Carlo Alberto n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. AMOROSO Filippo, con domicilio eletto presso lo studio in Ivrea, Corso C. Nigra n. 1/A giusta delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte delle parti
“Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto dai Sigg. e in Parte_1 CP_1
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Cascinette d'Ivrea (Anno 2000, parte II, serie A, Atto n. 4) disponendo le annotazioni di legge nei
registri di stato civile.
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.5.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, in
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto il 17.7.2000 al n. 4 (doc. 1)
- dalla loro unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], economicamente autosufficienti;
[...]
- il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale delle parti con decreto del 18.7.2023 dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente il 22.6.2023 ed erano state autorizzate a vivere separate (doc. 2);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La moglie ha chiesto inoltre di accertare l'inadempimento del marito al verbale di separazione consensuale nella parte in cui era previsto l'impegno, entro 4 mesi dall'omologa alla cessione di quota dalla moglie al marito relativamente all'alloggio coniugale e quindi la condanna del convenuto al pagamento delle rate di mutuo in essere, gravante sulla casa famigliare, da imputarsi a titolo di canone di locazione/indennità di occupazione della quota dell'immobile di proprietà della ricorrente.
pagina 2 di 4 Il marito si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di “divorzio”, chiedendo per il resto il rigetto delle altre domande attoree estranee al presente procedimento ed anche in parte superate avendo il deducente provveduto, con l'aiuto economico del padre, ad estinguere anticipatamente le rate di mutuo per la casa coniugale (divenendo creditore nei confronti dei coniugi comproprietari).
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5
marzo 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 22.6.2023, venivano autorizzate a vivere separate e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto in data
17.7.2023. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
pagina 3 di 4 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e con rito concordatario in regime di separazione dei beni, in
[...] CP_1
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto il 17.7.2000 al n. 4,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n1358/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] – C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Palazzo C.se, Via C. Alberto n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina SPANDRE e domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè, Via Garibaldi n. 3, in forza di procura in atti;
ricorrente contro
C.F. nato il [...], residente in [...]C.se CP_1 C.F._2
(TO) Via Carlo Alberto n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. AMOROSO Filippo, con domicilio eletto presso lo studio in Ivrea, Corso C. Nigra n. 1/A giusta delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte delle parti
“Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto dai Sigg. e in Parte_1 CP_1
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Cascinette d'Ivrea (Anno 2000, parte II, serie A, Atto n. 4) disponendo le annotazioni di legge nei
registri di stato civile.
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.5.2024, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, in
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto il 17.7.2000 al n. 4 (doc. 1)
- dalla loro unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], economicamente autosufficienti;
[...]
- il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione consensuale delle parti con decreto del 18.7.2023 dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente il 22.6.2023 ed erano state autorizzate a vivere separate (doc. 2);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
La moglie ha chiesto inoltre di accertare l'inadempimento del marito al verbale di separazione consensuale nella parte in cui era previsto l'impegno, entro 4 mesi dall'omologa alla cessione di quota dalla moglie al marito relativamente all'alloggio coniugale e quindi la condanna del convenuto al pagamento delle rate di mutuo in essere, gravante sulla casa famigliare, da imputarsi a titolo di canone di locazione/indennità di occupazione della quota dell'immobile di proprietà della ricorrente.
pagina 2 di 4 Il marito si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di “divorzio”, chiedendo per il resto il rigetto delle altre domande attoree estranee al presente procedimento ed anche in parte superate avendo il deducente provveduto, con l'aiuto economico del padre, ad estinguere anticipatamente le rate di mutuo per la casa coniugale (divenendo creditore nei confronti dei coniugi comproprietari).
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5
marzo 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 22.6.2023, venivano autorizzate a vivere separate e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto in data
17.7.2023. Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
pagina 3 di 4 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e con rito concordatario in regime di separazione dei beni, in
[...] CP_1
Cascinette d'Ivrea in data 15.07.2000 trascritto il 17.7.2000 al n. 4,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel./est
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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