Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 370/2023RG vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bontà Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
-parte appellante e
(p. i.v.a. Controparte_1
) già rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella Liberati (c.f. P.IVA_1 CP_2
); C.F._3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso depositato in data 6.10.2022 formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo RI di Ascoli Piceno, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - accertare e dichiarare
MARCHE, Area Vasta 5, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno, nelle componenti dianzi indicate in favore della ricorrente e pari a euro Parte_1
1.556.049,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria calcolati in 179.958,13 euro, per un totale di 1.736.007,00 euro o altra diversa domma che verrà riconosciuta in corso di causa, anche o per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. - condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento da lite temeraria ad una somma meglio vista dal giudice, per aver colpevolmente resistito, a scopo dilatorio, nella presente causa, aumentando i costi della causa per i ricorrenti”.
In data 6.3.2023 si costitutiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva: “ In via CP_1
pregiudiziale e/o preliminare: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con ogni conseguente effetto. - Nel merito: - rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 16.3.2023 le parti si riportavano ai propri scritti, insistendo nelle conclusioni ivi formulate e la causa era assunta in decisione.
3.Con il provvedimento impugnato il RI (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue
“(…)Quanto al merito della domanda attorea, la stessa non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Come noto, in tema di onere della prova in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito.
Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, deve valorizzarsi la circostanza per cui l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore
(nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. In altri termini, nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, Ordinanza
n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso:
l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore.
Sul punto, preme richiamare nota giurisprudenza secondo cui in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 26907 del
26/11/2020; in precedenza cfr. anche Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 13872/2020). La giurisprudenza, sul punto, deve essere ormai ritenuta pacifica.
Ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., comma I, il ricorso deve contenere le indicazioni di cui al numero
5) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., dunque, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.
Nel caso in esame, l'odierna parte attrice, al fine di provare la sussistenza di nesso causale tra la condotta inadempiente del danneggiante e il danno alla salute subito, ha allegato esclusivamente una consulenza tecnica di parte: non viene prodotta alcuna ulteriore documentazione in merito, ad esempio, agli ingressi in pronto soccorso o all'intervenuta dimissione all'esito dell'operazione né, più in generale, alcuna documentazione sanitaria.
In merito al valore probatorio dalla CTP, deve ritenersi che questa non abbia alcun autonomo valore probatorio, in quanto ontologicamente volta ad avvalorare la tesi di parte (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23555 del 2019; sul punto si veda anche Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del
27/12/2018, secondo cui la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto).
Alla luce di quanto appena esposto, dunque, sulla base della mera CTP – peraltro contestata dalla parte convenuta sia in ordine alle valutazioni relative al nesso di causa tra condotta e danno evento sia in ordine ai danni conseguenza - e in assenza di ulteriore documentazione, non può ritenersi in alcun modo provata la sussistenza del nesso causale tra l'allegato inadempimento e il danno alla salute lamentato dalla ricorrente.
In particolare, in assenza di qualsivoglia documentazione in merito all'ingresso in pronto soccorso, al ricovero (e allo stesso intervento chirurgico) o alle dimissioni della paziente, non risulta neppure possibile ricorrere alla consulenza tecnica d'ufficio. Sul punto, non può che aderirsi alla giurisprudenza, pressoché unanime, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è infatti un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi (già) acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12990 del 2013). Ancora, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19631 del 2020: in senso conforme
Cass. 06/12/2019, n. 31886; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12990 del 2013, già citata).
In virtù di quanto esposto, in considerazione anche dell'assenza di alcuna specifica istanza di integrazione probatoria da parte della parte ricorrente, non può che concludersi per il rigetto della domanda per mancata prova del nesso di causalità materiale tra inadempimento dell'asserito danneggiante e danno evento. Sebbene il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c. risulti svincolato da ogni formalità non necessaria ai fini del contraddittorio, in assenza di ulteriori produzioni documentali in sede di udienza (o di istanze di assegnazione termini a tal fine) non può che concludersi in tal senso. Non può valorizzarsi, per la sua eccessiva genericità, la riserva di integrare le istanze istruttoria, indicare testi, deferire giuramenti decisori e interrogatorio formale, nonché controdedurre in prova contraria così come formulata in ricorso, poiché appunto poi non seguita da concrete e specifiche istanze. In merito alla condanna del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento da lite temeraria, per aver colpevolmente resistito, a scopo dilatorio, nella presente causa, aumentando i costi della causa per i ricorrenti, la relativa domanda va rigettata in conseguenza del mancato accoglimento della domanda principale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e la relativa liquidazione tiene conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il RI così dispone: rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 6.000,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla definizione degli oneri probatori in caso di responsabilità medica ed alla verifica in concreto condotta dal RI sul rispetto di tali oneri alla luce delle allegazioni e delle prove offerte dall'attrice.
5.In punto di diritto la Corte condivide i principi correttamente enunciati dal RI e riconducibili alla consolidata giurisprudenza di legittimità di cui si richiama Cass. n. 28992/2019:
“Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento.
La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione,
e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale.
La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare”.
1.1.3. Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.
E' bene rammentare che tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio
2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n.
26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio
2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre
2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n.
867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013,
n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).”
6.Nel caso di specie mentre può ritenersi acclarato – anche in forza del principio di non contestazione invocato dall'appellante – l'evento/danno alla salute comprensivo delle conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica) non può invece ritenersi provato il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta omissiva imputata alla struttura sanitaria nella sua materialità.
L'esistenza di tale nesso è stata specificamente contestata dall'appellata sin dalla sua costituzione con varie argomentazioni tutte convergenti ad escludere sia l'esistenza di una condotta omissiva dei propri sanitari sia che tale condotta avesse avuto, in concreto, alcuna incidenza causale sul danno lamentato dalla paziente.
E' in tale contesto che va correttamente inquadrata la valutazione della consulenza medica (allegata dall' attrice) compiuta dall' Le argomentazioni difensive spese al riguardo non solo non CP_2
contengono alcuna ammissione di responsabilità ma sono specificamente finalizzate a contrastare le tesi di controparte sia sull'esistenza della colpa medica omissiva che sul nesso di causalità tra condotta ed evento.
7.In tale contesto la parte originaria attrice avrebbe dovuto offrire tutti gli elementi necessari ad una compiuta valutazione del richiamato doppio passaggio decisorio (condotta colposa per omissione- nesso causale con l'evento). E' mancata invece la produzione delle cartelle cliniche o comunque della documentazione medica relativa agli ingressi in pronto soccorso, al ricovero, all' intervento chirurgico, alle dimissioni della paziente.
Osserva al riguardo il Collegio che la produzione delle cartelle cliniche o comunque della documentazione medica di riferimento costituisce un preciso onere probatorio in capo al paziente che agisca per conseguire il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che solo dalla cartella clinica o dalla documentazione medica pertinente, è possibile ricostruire la storia del paziente, accertare l'attività medica compiuta, verificare gli esami medici svolti e valutarne l'esito, acclarare l'eventuale sussistenza di omissioni, ritardi od errori diagnostici, terapeutici o esecutivi, tenendo sempre conto dell'intero iter sanitario che, nel caso di specie, inizia dall'ingresso dell'appellante al pronto soccorso e termina con gli esiti dell'intervento chirurgico.
8.Deve aggiungersi che:
“La consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023,
n.19827).
Dunque la consulenza di parte depositata dall'attrice in primo grado non ha in sé alcun valore probatorio.
Peraltro detto elaborato è del tutto privo dell'allegazione della documentazione sanitaria di riferimento è dunque inverificabile sotto il profilo medico-legale.
9.Infine non può non rilevarsi come la parte attrice non abbia offerto o chiesto di offrire alcun mezzo di prova (documenti , prova orale, eventuali ordini di esibizione) mostrando una condotta processuale inerte in violazione degli oneri probatori a lei assegnati come correttamente evidenziato dal RI.
10.In tale contesto deve escludersi che il Giudice possa supplire con la propria attività officiosa all'inerzia della parte.
In particolare non può essere utilizzato lo strumento della Ctu, invocato dall'appellante, atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte non può sottrarsi all'onere probatorio di cui è gravata e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente d'ufficio non può essere disposto per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per alleggerirne l'onere o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti stesse.
11.Nella presenta fattispecie (doveva e) deve essere negato l'ingresso alla Ctu medico-legale invocata dall'originaria attrice perché essa : (a) non solo ha una finalità meramente esplorativa ma
(b) anche perché, nella richiesta di parte, costituirebbe il mezzo per acquisire la documentazione medica necessaria all'assolvimento dell'incarico non prodotta dall'attrice: avrebbe dunque la specifica funzione di supplire alle rilevate carenze istruttorie.
12.Analogo discorso va fatto per gli strumenti probatori officiosi invocati dall'appellante (ordine di esibizione, richiesta di informazioni alla PA, articolazione d'ufficio di prova testi) in violazione dell'art. 2697 c.c. per cui le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività officiosa del giudice.
Si richiama Cass. n. 38062/2021:
“La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”.
13.Quanto ai poteri istruttori officiosi ex art. 281ter cpc esso è attribuito al giudice monocratico unicamente in funzione sussidiaria per fornire elementi utili alla decisione ulteriori rispetto a quelli già articolati e dedotti dalle parti. In nessun caso esso può essere esercitato per supplire alle carenze probatorie di parte.
14.Va infine dichiarata l'inammissibilità dei documenti tardivamente depositati in appello e, segnatamente, della documentazione medica di cui a doc. n.3 in atto di citazione. La produzione documentale è inammissibile sia ritenendo applicabile al presente giudizio di appello l'art. 345, comma 3, c.p.c. sia ritenendo applicabile l'art. 702 quater c.p.c. che avrebbe invece consentito l'esame di quei documenti solo se ed in quanto "indispensabili" ai fini della decisione.
15.Sull'applicabilità dell'art. 702 quater cpc si richiama Cass. n. 9212/2022:
“(…)si censura, in sostanza, l'impugnata sentenza per non aver ammesso in appello prove indispensabili ai fini della decisione e per non aver disposto l'ammissione di una CTU o
CP_ l'acquisizione di altri mezzi di prova al fine di poter trovare elementi a sostegno del diritto di a migliorie e al risarcimento del danno di cui alla domanda riconvenzionale. A sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte, in particolare la pronuncia di S.U. n. 10790 del 4/5/2017, che, a suo avviso, consentirebbe di ammettere in appello qualunque elemento istruttorio che possa fare chiarezza su fatti rimasti indimostrati o non sufficientemente dimostrati in primo grado indipendentemente dalle preclusioni istruttorie.
La tesi della ricorrente non e', invero, sostenibile con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 702 quater c.p.c. Nel procedimento sommario l'art. 702 bis c.p.c., comma 4 prevede che il convenuto debba costituirsi proponendo tutte le proprie difese ed indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, onere al quale la ricorrente ha omesso di ottemperare. Come si evince, infatti, dalle conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e riportate a p. 2 del ricorso, la ricorrente ha omesso di formulare, nel primo grado del giudizio, istanze istruttorie, sicché non può certo pretendere di vederle ammesse in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabili. E' chiaro che, pur nella prospettiva più ampia fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, con la citata sentenza delle S.U. in ordine alle prove nuove in appello, occorre sempre contemperare il principio delle preclusioni istruttorie con quello dell'accertamento della verità materiale sicché la valutazione dell'ammissibilità delle prove è sempre subordinata all'esito del primo grado del giudizio, nel quale, si ribadisce non risulta che le prove fossero state articolate”.
16.In generale sul concetto di indispensabilità della prova può richiamarsi anche Cass. n. 11804/21:
“La giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 10790 del 04/05/2017 Rv. 643939 - 01, sebbene in motivazione non massimata sul punto) con riferimento al potere giudiziale sulle prove in fase d'impugnazione di merito ha tenuto a precisare che "Nè in tal modo si mette in dubbio la natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anzichè come iudicium novum: infatti, in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perchè dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste - a rigori - neppure prove "nuove" (su ciò v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04).".
17.Ritiene la Corte che il rito sommario vada collocato tra i processi a cognizione piena e che l'ingresso in sede d'appello alle prove “indispensabili” (e non più a quelle genericamente
“rilevanti”) debba essere contenuto e limitato dal rispetto degli oneri di allegazione e probatori propri anche del procedimento sommario, non potendo eludersi ( in ossequio ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata) la necessità di formulare tempestivamente le domande e le difese e di indicare i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione: onere al quale l'appellante ha omesso di ottemperare in primo grado non producendo i documenti fondativi della domanda e non formulando specifiche istanze (come avanti esposto).
Così, come nel caso esaminato da Cass. n.9212/2022 sopra richiamata, il difetto di attività probatoria (produzioni ed istanze) non può essere colmato in appello con il ricorso all'ammissione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. delle prove indispensabili:
“ E' chiaro che, pur nella prospettiva più ampia fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, con la citata sentenza delle S.U. in ordine alle prove nuove in appello, occorre sempre contemperare il principio delle preclusioni istruttorie con quello dell'accertamento della verità materiale sicché la valutazione dell'ammissibilità delle prove è sempre subordinata all'esito del primo grado del giudizio, nel quale, si ribadisce non risulta che le prove fossero state articolate”.
18.La valutazione di indispensabilità in appello di un nuovo mezzo di prova volto alla dimostrazione di un fatto che era stato già ritualmente allegato in primo grado ma rimasto indimostrato per l'inerzia istruttoria della parte interessata, deve essere rigorosa nel rispetto dei richiamati principi del giusto processo e di ragionevole durata.
Pertanto ritiene la Corte che l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si sia formata sicché solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova (cfr. ex multisCass. n. 7441 /2011; Cass. n. 26020/2011;
Cass. n. 3493/2013).
19.Deve aggiungersi che la ratio della previsione dell'art. 702 quater c.p.c (che stabilisce l'ammissibilità di “nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”) va ricercata nella necessità di assicurare – dopo un primo grado svoltosi nelle forme sommarie, caratterizzate dalla destrutturazione e semplificazione della fase istruttoria – la pienezza del contraddittorio ampliando
(rispetto al rito ordinario) la possibilità di ammettere nuove prove.
Tale possibilità tuttavia non può essere estesa sino a eliminare ogni forma di preclusione istruttoria ed è noto che:
“La specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c..
10.3.3. Se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perchè, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c..
10.3.4. Tantomeno può pretendersi che, in applicazione dell'art. 702 ter c.p.c., comma 5, il giudice superi, avvalendosi dei propri poteri istruttori, eventuali carenze od omissioni probatorie. La disposizione non depone affatto per un superamento o un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova, come del principio di disponibilità delle prove
(Cass. 25/11/2014, n. 4485).
10.3.5. Va considerato che il rito sommario mira a definire la lite con rapidità, in ragione della più
o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie. La scelta del giudice di merito di esercitare gli ampi poteri d'iniziativa istruttoria, concessigli dall'art. 702 ter c.p.c., comma 5, esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando nel contempo esclusa la sola possibilità di decidere la controversia mediante l'applicazione dell'art. 2697 c.c., quale regola di giudizio, nel senso che il giudice non può dare per esistenti fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n.24538).
20.La conferma di tale interpretazione viene dall'attuale disciplina del procedimento semplificato di cognizione.
E' noto infatti che il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c
è stato abrogato con la cd. Riforma Cartabia ed è stato sostituito con la previsione, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, agli artt. 281 decies e ss. c.p.c, di un nuovo rito, denominato “rito semplificato di cognizione” che, costruito sullo schema procedimentale del vecchio rito sommario, si caratterizza per la semplificazione della fase introduttiva e di trattazione della causa.
Nel nuovo procedimento semplificato manca una specifica disposizione atta a regolare l'ammissione di nuove prove in maniera difforme rispetto a quanto avviene nell'appello ordinario con la conseguenza che, sotto tale profilo, non è più ravvisabile alcuna differenza fra l'appello nel rito semplificato e l'appello ordinario (con la tendenziale esclusione dei nova in appello).
21.Deve infine rilevarsi che anche a voler ammettere la possibilità di produzione di nuovi documenti già nella disponibilità della parte al momento del maturare delle preclusioni in primo grado (orientamento non condiviso dal Collegio) nondimeno i documenti offerti dall'appellante non rispondono comunque al requisito della indispensabilità richiesto dall'art. 702 quater c.p.c.
La fattispecie in esame è analoga a quella scrutinata da Cass. n. 24538/2018:
“(…) In particolare i documenti prodotti - certificazioni sanitarie e pareri erano, a giudizio della corte territoriale, inidonei a conferire la certezza diagnostica ricercata. E' vero, infatti, che, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di dichiarazioni di scienza (Cass. 1/8/2017, n. 19089), non erano tali da eliminare ogni possibile incertezza circa le condizioni di salute di Non soddisfacevano, dunque, il requisito della "indispensabilità" richiesto dalla CP_4
nuova formulazione dell'art. 702 quater c.p.c.; indispensabile è, infatti, "quella prova di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. Sez. Un., 4/05/2017, n. 10790). (…) E' stata dunque la natura non decisiva dei documenti ad aver orientato la decisione del giudice. E' vero, infatti, che i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, o hanno natura di documenti "secondari" o "derivati" (perchè contengono dichiarazioni di scienza cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche) ovvero implicano giudizi e valutazioni che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente. E' condivisibile la conclusione del giudice a quo che essi non integrassero i caratteri della prova decisiva perchè non erano tali da dissipare lo stato incertezza in ordine condizioni di salute di Q.P.. Del resto, è indubbio che spetti al giudice di merito valutare l'efficacia dimostrativa delle prove dedotte in giudizio (Cass. 04/12/2015, n. 24754).
22.Applicati detti principi alla presente fattispecie , consegue l'inammissibilità della documentazione medica prodotta con l'atto di appello e dell'ulteriore documentazione comunque tardivamente introdotta in giudizio.
23.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 2.000.000,00 come da domanda, (c) fasi di studio, introduttiva, decisione, (d) liquidazione tra minimo e medio tariffario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini