Sentenza 16 marzo 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2005, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AZ, LA ET, LA SA, LA DA, LA MI, MI RI ET, RO DA, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicastro n. 3, presso l'avv. Carlo Voccia, difesi dall'avv. CRISCI Lucio, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TO IO RG, EL ET, elettivamente domiciliati in Roma, via Castrense n. 7, presso l'avv. Armando Placidi, difesi dall'avv. PUTRELLA Francesco, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 2255/02 del luglio 2002 (R.G. 4926/01). Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2005 dal Relatore Cons. Dr. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Attilio, che ha chiesto il rigetto del proposto ricorso per manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In riassunzione di un giudizio già instaurato innanzi al tribunale di Benevento in composizione ordinaria, con atto 1^ luglio 1996 LA ET, LA AZ, LA SA, LA DA, RI RI ET, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore LA MI e RO DA hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, sezione specializzata agraria, TO IO RG e EL NI, chiedendone la condanna al rilascio dei fondi di loro proprietà senza titolo detenuti dagli intimati nonché al risarcimento dei danni da liquidare in lire 120 milioni o nella somma da determinare a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alla avversa pretesa, deducendone la infondatezza, atteso che detenevano il fondo in discussione in forza di contratto di affitto.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 26 settembre 2001 ha accolto la domanda attrice e condannato i convenuti all'immediato rilascio del fondo, rigettata, peraltro, la domanda di risarcimento dei danni.
Gravata tale pronunzia, in via principale dai soccombenti TO IO RG e EL NI e in via incidentale da LA AZ, LA ET, LA SA, LA DA, LA MI, MI AN e da RO DA, la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria con sentenza 3-18 luglio 2002 in totale riforma della pronunzia dei primi giudici ha rigettato la domanda attrice nonché l'appello incidentale.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 29 ottobre 2002, hanno proposto ricorso, con atto 23 dicembre 2002, LA AZ, LA ET, LA SA, LA DA, LA MI, MI NI e RO DA, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria.
Resistono, con controricorso, TO IO GI e EL ET.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dai primi giudici, ha ritenuto che dalla lettura delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio possa affermarsi che il TO e la EL abbiano adeguatamente dimostrato di detenere il fondo per cui è controversia in forza di rituale contratto di affitto.
Hanno osservato quei giudici, infatti, che è "stato affermato dai testi indotti dalla parte appellante principale - sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare - che gli appellanti coltivavano i fondi per cui è causa dal 1983, dopo la morte della LA MI, sorella delle defunte LA RInna e RI e avendo i testi riferito che queste ultime si ricevevano l'estaglio". "Un teste - precisa ancora la sentenza gravata - dice di essersi recato con l'appellante a casa delle LA per corrispondere l'estaglio e queste ultime, nel 1991, affermarono di non poterlo ricevere più per disposizione dei nipoti".
"Un altro teste - si afferma ulteriormente in sentenza - afferma di avere assistito anche lui a tale episodio del 1991 ed inoltre che le LA nel 1990 si ricevettero un estaglio di lire 150 mila e, ancora, che, in un'altra occasione assistette al pagamento dell'estaglio in natura e precisamente alla dazione di sacchi di grano".
"Ancora il pagamento dell'estaglio in natura alle LA è confermato da altro teste ... per l'anno 1986 e il testo suindicato ha precisato che le LA aprirono i sacchi per constatare la qualità del grano".
"In definitiva, conclude la sentenza ora impugnata, risulta provato che gli appellanti detenevano il fondo dal 1983, dietro corresponsione di un canone in natura e poi in denaro", evidenziando - altresì - come i convenuti, cui era stato deferito l'interrogatorio formale, non avevano ritenuto di renderlo e che tale comportamento doveva essere valutato a norma dell'art. 232 c.p.c.. 2. Con il terzo motivo, che per motivi di ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto agli altri, i ricorrenti denunziano "omessa pronunzia su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso accertamento ed omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia)". Si osserva, infatti, che la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, ove avesse ritenuto infondata la domanda di essi attori non poteva rigettarla ma, preliminarmente e/o pregiudizialmente, esaminare se i convenuti TO - IO avevano adempiuto (o meno) all'onere di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982 e ciò a maggior ragione perché vi era stata da parte degli attori richiesta di improcedibilità e di improponibilità dell'accertamento sul rapporto agrario sin dalle prime difese. Poiché la richiesta dell'accertamento della esistenza, o meno, del rapporto agrario è riservato al giudice speciale (agrario) si precisa ancora nel motivo e poiché questi può essere adito previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203 del 1982, l'omesso esame della specifica questione de qua comporta la nullità della sentenza.
3. L'assunto è manifestamente infondato.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
3.1. In primis, e in via assorbente, si osserva che si legge nel ricorso per SS ora in esame (p. 4) che gli attuali ricorrenti, successivamente alla sentenza del tribunale di Benevento in composizione ordinaria - che aveva declinato la propria competenza per materia a conoscere della controversia - dopo avere contestato al TO e alla EL la detenzione abusiva dei fondi (cioè l'assenza di un titolo che legittimasse il godimento, da parte loro dei fondi stessi) hanno inoltrato invito per il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA, ai sensi dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e, quindi, accertata l'impossibilità della conciliazione per l'assenza, alla data fissata, degli intimati, essi concludenti hanno radicato il giudizio innanzi alla sezione specializzata agraria.
Pacifico quanto sopra è palese che la sezione specializzata agraria è stata adita, dagli attori, nel pieno rispetto dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e che manifestamente infondata - come anticipato, è la deduzione della nullità della sentenza impugnata sotto il riferito profilo.
Specie tenuto presente - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume da parte dei ricorrenti - che non era in alcun modo onere, palesemente, per i convenuti, per costituirsi validamente in giudizio e per resistere alle pretese di controparte, sollecitare un nuovo tentativo di conciliazione.
Deve ribadirsi, infatti, in conformità a un ricorrente insegnamento giurisprudenziale di questa Corte - da cui totalmente prescindono gli attuali ricorrenti - che l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che propone una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza, dovendosi invece escludersi che tale onere possa gravare sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte.
Una diversa interpretazione della norma positiva, in particolare, contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 24 cost., atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un lato,
dichiarare improponibile la eccezione del convenuto, in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, solo perché quest'ultimo, prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, abbia esperito il tentativo di conciliazione.
Deriva da quanto precede che al fine di verificare se nel caso concreto sussista l'onere a carico del convenuto di richiedere previamente l'esperimento del tentativo di conciliazione, occorre che il giudice di volta in volta accerti se le difese svolte dal convenuto integrino o meno una domanda riconvenzionale, tenendo conto che l'elemento distintivo della eccezione (anche riconvenzionale) rispetto alla domanda riconvenzionale risiede non già nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, ma nel fine che questi si propone, e cioè nel contenuto della sua istanza processuale, dovendosi ravvisare la configurabilità di una domanda riconvenzionale nella sola ipotesi in cui questa tenda ad un risultato concreto ulteriore rispetto al semplice rigetto della domanda avversaria, consistente nella richiesta, con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte (in termini, Cass. 24 giugno 2003, n. 10017). Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie da un lato gli attori (id est gli attuali ricorrenti per cassazione) avevano adempiuto all'onere di cui all'art. 46 più volte ricordato, dall'altro, i convenuti (cioè gli attuali controricorrenti) non hanno svolto alcuna domanda riconvenzionale nei confronti delle controparti, limitandosi a eccepire che gli assunti di controparte quanto all'inesistenza, tra le parti, di un rapporto di affitto agrario erano infondati e a chiedere, per questa ragione, il rigetto delle avverse pretese, è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno esaminato, nel merito, le difese svolte dalla parte convenuta, giungendo al rigetto delle domande attrici ancorché i convenuti si siano costituiti senza esperire autonomo tentativo di conciliazione, nella specie non necessario in assenza di una domanda riconvenzionale (Tra le tantissime, nel senso che la disposizione dell'art. 46 l. n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente Ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, contrastando i- nevitabilmente una diversa interpretazione della norma con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 24 cost. per cui non può farsi carico a detto convenuto del mancato adempimento, in sede di tentativo di conciliazione, di un preteso onere di opporsi alle argomentazioni di controparte, ben potendo lo stesso svolgere tali difese in sede contenziosa, Cass. 22 giugno 2001, n. 8596; Cass. 2 agosto 1997, n. 7177; Cass. 15 gennaio 1996, n. 266).
3.2. in secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'assunto invocato da parte ricorrente è - comunque - manifestamente infondato in quanto prescinde dal considerare che la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ispettorato provinciale agrario, ai sensi dell'art. 46 l. 3 marzo 1982 n. 203 e tale onere non può neanche porsi successivamente per l'attore prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale del convenuto di essere titolare di contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963; Cass. 16 aprile 1993, n. 4534). È di palmare evidenza, pertanto, che qualora il convenuto, nel resistere alla altrui pretesa non chieda un accertamento, con sentenza passata in cosa giudicata, di un contratto di affitto, quanto al fondo oggetto di controversia, ma unicamente - come nella specie - il rigetto della domanda attrice il giudice specializzato può conoscere della domanda (accogliendola o rigettandola) a prescindere dalla circostanza che non sia stato esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 4. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata, nella parte in cui questa ha ritenuto - sulla base degli elementi di fatto prima evidenziati - l'esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario denunziando "travisamento del fatto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697, 2 comma c.c. relativamente alla ricostruzione del contratto agrario". Si assume, infatti:
- che il giudice ha valutato unicamente le prove addotte dai convenuti;
- le testimonianze privilegiate dai giudici del merito prescindono dal considerare che alla data in cui i testi hanno fatto riferimento le sorelle RInna e RI ZI LA erano decedute;
- due testi addotti dagli attori hanno affermato, in contrasto con quanto affermato dai testi indicati dai convenuti che l'occupazione del fondo da parte dei controricorrenti era abusiva e tali testimonianze dovevano essere poste a fondamento della decisione;
- non risponde affatto al vero quanto riferito nell'esposizione del fatto processuale dalla sentenza gravata allorché assume che i convenuti avrebbero invocato l'esistenza di un contratto agrario con decorrenza dal 1983 sin dal momento in cui si sono costituiti in giudizio;
- non potevano trarre i giudici del merito elementi di giudizio, ex art. 232 c.p.c. dalla mancata risposta all'interrogatorio da parte di convenuti diversi dalla sorelle LA decedute al momento in cui l'interrogatorio stesso è stato deferito.
5. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola, trattandosi di deduzioni per alcuni versi inammissibili per altri manifestamente infondate.
5.1. In primis il motivo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui pretende di dedurre un presunto travisamento del fatto da parte dei giudici del merito.
SI osserva, infatti, contrariamente a quanto suppone la difesa degli attuali ricorrenti che con il ricorso per SS la motivazione della sentenza impugnata può essere censurata solo ove si deduca "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rileva bile d'ufficio" (cfr. art. 360, n. 5, c.p.c.) e non - pertanto - in caso di travisamento dei fatti.
Al riguardo deve ribadirsi, in particolare, che ove la parte soccombente lamenti il travisamento - da parte del giudice del merito - dei fatti, la sentenza non è suscettibile di ricorso per SS (che, se proposto deve essere dichiarato inammissibile) ma unicamente di revocazione sotto il profilo di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. ("errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa") (in questo senso, tra le altre, Cass. 16 maggio 2003, n. 7635; Cass. 3 aprile 2003, n. 5149).
5.2. Il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile, altresì, nella parte in cui, del tutto apoditticamente denunzia la sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. In conformità a un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato di questa Corte regolatrice, da cui ancora una volta - del tutto immotivatamente - totalmente prescinde la difesa dell'attuale ricorrente, deve, in particolare, ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di omessa motivazione, denunciabile con ricorso per SS ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidenti, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.
Questi vizi - peraltro - non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918, Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222, tra le tantissime).
Contemporaneamente - sempre al riguardo e sempre in termini opposti rispetto a quanto presuppone l'odierno ricorrente - deve ribadirsi, ulteriormente, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per SS conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di SS di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 25 agosto 2003, n. 12467). Pacifici i principi sopra esposti è palese la inammissibilità del motivo ora in esame, con il quale pur denunziandosi, nella intestazione, la sussistenza di vizi rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. parte ricorrente si limita - in realtà - a opporre alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito una propria, soggettiva, interpretazione delle risultanze di causa, favorevole agli assunti di esso concludente, cioè a sollecitare - contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - un giudizio di merito di terzo grado.
5.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, tutte le deduzioni svolte nel motivo sono manifestamente infondate. Alla luce delle considerazioni che seguono.
5.3.1. Come osservato sopra, rientra tra i poteri del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.
Pacifico quanto sopra è evidente che è insindacabile, in questa sede, la circostanza che i giudici del merito abbiano ritenuto maggiormente attendibili i testi indotti dai convenuti (che hanno riferito circostanze puntuali e bene individuate nel tempo e nello spazio) piuttosto che alle assolutamente generiche affermazioni riferite dai testi di controparte circa l'introduzione, senza consenso degli odierni controricorrenti nel fondo oggetto di controversia.
5.3.2. A prescindere dal considerare che la attendibilità inattendibilità delle deposizioni raccolte in causa è censurabile o esclusivamente in sede di merito e non anche nel corso del giudizio di legittimità, contrariamente a quanto del tutto prescindendo da quelli che sono i principi regolatori del giudizio di SS pretendono gli attuali ricorrenti, si osserva che è irrilevante e non pertinente, al fine di ritenere la inattendibilità delle deposizioni privilegiate dai giudici del merito la circostanza che LA RInna e LA RI ZI (che all'epoca avevano, giusta l'assunto dei giudici del merito, concesso il fondo in discussione in affitto agli odierni controricorrenti siano decedute la prima il 30 novembre 1991, la seconda dopo 4-5 mesi, cioè nel 1992). I testi cui hanno fatto riferimento i giudici del merito hanno, infatti, collocato il tentato pagamento dell'ultimo canone di affitto nell'anno 1991 e, quindi, non necessariamente successivamente al 30 novembre.
Specie considerato, altresì, da un lato, che l'annata agraria, ex art. 39, della l. 3 maggio 1982, n. 203 ha inizio l'il novembre, e il canone è pagato anticipatamente, dall'altro, che i testi hanno assistito anche al pagamento del canone per l'anno 1990 nonché per altro anno certamente anteriore e con riguardo, pertanto, a un periodo in cui entrambe le sorelle ZE era senza ombra di dubbio viventi.
5.3.3. Come osservato sopra i giudici del merito hanno accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte e della mancata risposta degli attori al deferito interrogatorio, che il contratto di affitto ha avuto inizio nel 1983.
Certo quanto sopra è irrilevante e non pertinente, al fine del decidere e di ritenere viziata la sentenza impugnata che, contrariamente a quanto leggesi nella parte espositiva della sentenza gravata una tale tesi non sia stata fatta propria dai convenuti nella comparsa di risposta ma solo nel corso dell'istruttoria. Non deducendosi, infatti, in alcun modo, che i convenuti in primo grado siano incorsi in una quale decadenza per non avere svolte le difese in questione nella comparsa di risposta, ma solo in corso di istruttoria, è di palmare evidenza l'irrilevanza dell'errore commesso dal giudice del merito nella parte espositiva della propria sentenza (emendabile, eventualmente, con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c. e non certamente con il ricorso per SS).
5.3.4. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 232 c.p.c. "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo al dedotto, dalla parte, e ammesso dal giudice interrogatorio formale il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Pacifico quanto precede, pacifico - come sottolineato dalla sentenza in questa sede impugnata - che l'interrogatorio era stato deferito (sulle stesse circostanze non solo) a LA RInna e LA RI ZI, decedute al momento della ammissione del mezzo istruttorio, ma anche alle altre parti all'epoca certamente viventi e non controverso che queste ultime non si sono presentate, senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio, è - ancora una volta - di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno fatto applicazione, del precetto di cui all'art. 232 c.p.c.. È evidente, infatti, che non possono porsi, in questa sede di legittimità, questioni circa la riferibilità, o meno, delle circostanze capitolate alle parti che non hanno ritenuto di rendere l'interrogatorio loro deferito.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ancora "difetto di motivazione in ordine alla valutazione di documento (lettera del 23 marzo 1991 inviata da LA AZ al suo difensore) (art. 360 n. 5 c.p.c.)".
Si assume, infatti, che erroneamente i giudici del merito hanno affermato che in tale lettera l'autore della stessa avrebbe riconosciuto che l'appellante, alla morte di LA MI era stato incaricato di raccogliere i frutti pendenti e, quindi, "deve ritenersi .. che dopo, sia sorto il rapporto di affitto tra le LA, proprietarie del fondo, e gli appellanti".
7. Il motivo è inammissibile.
Almeno sotto due concorrenti, profili.
7.1. In primo luogo deve ribadirsi quanto osservato in margine al primo motivo circa il potere del giudice del merito di valutare, e apprezzare le risultanze probatorie raccolte.
7. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede non può tacersi che nella specie la circostanza non costituisce il punto centrale della motivazione della sentenza impugnata ma unicamente un elemento di contorno, invocato, sostanzialmente, ad abundantiam. Ne deriva, pertanto che anche nella eventualità la censura dovesse risultare fondata non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata,
Deve ribadirsi, infatti, che un'affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per SS, per difetto d'interesse (Cass. 13 febbraio 2002, n. 2087;
Cass. 11 dicembre 1999, n. 13898; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714).
8. Con il quarto motivo, da ultimo, i ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte in cui la stessa non avrebbe esaminato la domanda da loro spiegata volta alla condanna delle controparti al risarcimento dei danni, per la illegittima occupazione del fondo c di loro proprietà ad opera delle controparti lamentando, in particolare, "omessa pronunzia sull'appello incidentale (art. 360 n. 4 c.p.c.)". "L'impugnata sentenza ha ritenuto erroneamente assorbito l'appello incidentale e superato dalla statuizione di rigetto della domanda di rilascio - si osserva in ricorso - quando, invece, dall'accertamento positivo è emerso che TO IO RG e la moglie EL NI hanno, sebbene senza specificazione del titolo, coltivato e tratto reddito dai fondi".
9. L'assunto è, ancora una volta, al pari dei precedenti, manifestamente infondato.
Come, sia pure per implicito, ammettono gli attuali ricorrenti, presupposto indispensabile per una pronunzia a carico degli attuali ricorrenti nei sensi invocati con il quarto motivo e, cioè, di condanna al risarcimento dei danni per avere coltivato e tratto reddito dai fondi di proprietà degli attuali ricorrenti è che tale comportamento integri una abusiva occupazione, da parte del TO e della EL, dei fondi in discussione.
Certo, per contro, come osservato sopra, che è rimasto accertato che i predetti non sono occupanti abusivi dei terreni per cui è controversia, ma affittuari degli stessi è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno (non omesso di pronunziare sulla domanda di danni, come del tutto apoditticamente si legge in ricorso ma) rigettato "l'appello incidentale volto ad ottenere la condanna ai danni presupponente la pretesa occupazione abusivà (sentenza impugnata, p. 6, righe 17 - 19).
10. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso,in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00, per spese, oltre E. 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di SS, il 23 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005