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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 421/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COALOVA MARIANNA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIGGI CHRISTIAN che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1 24/06/1995. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 06/02/2003 e il 09/11/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, ubicata a Chieri (TO), Strada della Rosa n. 10 venga assegnata alla moglie (con l'uso dei mobili, arredi ed accessori che la compongono), con la quale continueranno a Per_ convivere le figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 Per_ PRENDE ATTO che, a titolo di contributo una tantum al mantenimento delle figlie e , Per_1 il Sig. si obbliga espressamente a trasferire a favore della Sig.ra la Parte_1 Controparte_1 piena proprietà dell'ex casa coniugale sita in Chieri, Strada della Rosa n. 10, e pertinente magazzino/cantina (censite al catasto fabbricati di Chieri (TO) come segue: quanto alla casa, Foglio 8, particella 419, subalterno 15, Cat. A/2, Cl. 2, consistenza 7,5 vani, rendita euro 1.123,29, e quanto al magazzino/cantina Foglio 8, particella 419, subalterno 16, Cat. C/2, Cl. 2, consistenza 53 metri quadri, rendita euro 166,97); conseguentemente la Sig.ra si obbliga a manlevare il Sig. CP_1 Pt_1 da ogni genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata alle suddette unità immobiliari;
l'atto notarile per il trasferimento de quo verrà stipulato entro due mesi dall'emissione del decreto di omologazione della separazione, presso lo studio notarile di fiducia della Signora la quale si farà carico esclusivo di tutte le relative spese;
le parti CP_1 richiedono espressamente sin d'ora (e richiederanno nell'atto notarile di trasferimento) che detto trasferimento immobiliare, essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, venga considerato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 modificativa della L. 898/1970, integrato con la sentenza 154/1999 della Corte Costituzionale come precisato anche dalla Circolare 2/E del 21 febbraio 2014 e venga trascritto dal competente Conservatore dei Registri Immobiliari. Per_ DISPONE che le spese straordinarie delle figlie e , individuate e regolamentate dal Per_1 Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, vengano poste a carico della madre nella misura del 75% e a carico del padre nella misura del 25%, in ragione del versamento una tantum da parte del Sig. così come concordemente pattuito tra i coniugi secondo le modalità di cui al Pt_1 punto 3 del ricorso.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento personale e, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/9/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 421/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COALOVA MARIANNA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RIGGI CHRISTIAN che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1 24/06/1995. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 06/02/2003 e il 09/11/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, ubicata a Chieri (TO), Strada della Rosa n. 10 venga assegnata alla moglie (con l'uso dei mobili, arredi ed accessori che la compongono), con la quale continueranno a Per_ convivere le figlie e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 Per_ PRENDE ATTO che, a titolo di contributo una tantum al mantenimento delle figlie e , Per_1 il Sig. si obbliga espressamente a trasferire a favore della Sig.ra la Parte_1 Controparte_1 piena proprietà dell'ex casa coniugale sita in Chieri, Strada della Rosa n. 10, e pertinente magazzino/cantina (censite al catasto fabbricati di Chieri (TO) come segue: quanto alla casa, Foglio 8, particella 419, subalterno 15, Cat. A/2, Cl. 2, consistenza 7,5 vani, rendita euro 1.123,29, e quanto al magazzino/cantina Foglio 8, particella 419, subalterno 16, Cat. C/2, Cl. 2, consistenza 53 metri quadri, rendita euro 166,97); conseguentemente la Sig.ra si obbliga a manlevare il Sig. CP_1 Pt_1 da ogni genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata alle suddette unità immobiliari;
l'atto notarile per il trasferimento de quo verrà stipulato entro due mesi dall'emissione del decreto di omologazione della separazione, presso lo studio notarile di fiducia della Signora la quale si farà carico esclusivo di tutte le relative spese;
le parti CP_1 richiedono espressamente sin d'ora (e richiederanno nell'atto notarile di trasferimento) che detto trasferimento immobiliare, essendo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, venga considerato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 modificativa della L. 898/1970, integrato con la sentenza 154/1999 della Corte Costituzionale come precisato anche dalla Circolare 2/E del 21 febbraio 2014 e venga trascritto dal competente Conservatore dei Registri Immobiliari. Per_ DISPONE che le spese straordinarie delle figlie e , individuate e regolamentate dal Per_1 Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, vengano poste a carico della madre nella misura del 75% e a carico del padre nella misura del 25%, in ragione del versamento una tantum da parte del Sig. così come concordemente pattuito tra i coniugi secondo le modalità di cui al Pt_1 punto 3 del ricorso.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo per il loro mantenimento personale e, con l'avvenuto corretto adempimento di tutto quanto sopra concordato, di aver definito ogni questione economica/patrimoniale tra loro intercorrente e con riguardo alla divisione dei beni comuni, nonché di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/9/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.