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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice Relatore
Nella causa civile rg. 4293/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], cf , rappresentato Parte_1 C.F._1 ko Billone, elettivamente domiciliato p ore in NA, alla Via Saragozza 44/A; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 ffici di quest'ultima in NA, alla Via Alfredo Testoni, nr. 6;
RESISTENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 2.6.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 18.3.2023, il ricorrente, cittadino del Senegal nato il [...], ha impugnato il provvedimento del RE di NA con il quale è stata revocata la Carta di soggiorno UE per congiunti di cittadini dell'Unione ex art. 17 Legge 30/2007 in quanto coniuge di cittadina italiana, presentata in data 14.11.2022.
Ha quindi chiesto l'istante, nel presente giudizio, di accertare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari o in subordine per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.Lgs 286/1998.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla pericolosità sociale dell'istante, alla luce delle plurime sentenze di condanna richiamate, attinenti a reati particolarmente gravi quali quelli previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis, 612 bis c.p., peraltro perpetrati nell'ambito familiare.
A fondamento del ricorso l'istante ha rappresentato il suo radicamento sul territorio italiano dove dimora dal 1992 e dove risiedono i suoi tre figli, nati dal matrimonio con una cittadina italiana;
figli che egli provvede a mantenere economicamente. Ad avviso del ricorrente, l'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare e della sua vita privata prevarrebbe sulla sua ritenuta pericolosità sociale fondata sui suoi precedenti penali.
Pagina 1 Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta, evidenziando come il Controparte_1 ricorrente “nell'arco di oltre un ventennio, ha riportato denunce e gravi condanne da ultimo per plurimi episodi di violenza domestica perpetrati, nel corso degli anni, ai danni della sua compagna, cittadina italiana, madre di tre dei suoi otto figli. In particolare risulta, tra le altre e da ultimo, una condanna a anni 3 e mesi 4 per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale perpetrati nei confronti della compagna. Dalla sentenza penale emerge con nitidezza l'atteggiamento prepotente e prevaricatore del ricorrente, diretto ad instaurare una sorta di “signoria” completa e totalizzante sulla consorte, che si è sostanziato in azioni violente cui hanno sovente assistito anche i minori, figli della coppia. Inoltre la consorte, cittadina italiana, ha scoperto, circostanza prima ignorata, che il
“marito” aveva nel suo paese di origine un'altra famiglia, composta da una moglie (quindi sostanzialmente il ricorrente verserebbe in condizioni di bigamia) e ben cinque figli (oltre ai tre che vivono in Italia). Le condotte di violenza domestica sono state perpetrate dal ricorrente in epoca ancora più recente, in danno proprio della moglie”. Ha specificato, inoltre, che i reati di maltrattamenti in ambito di violenza domestica rappresentano elementi assolutamente ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel corso dell'attività istruttoria si è proceduto all'ascolto del ricorrente il quale, all'udienza del 24 ottobre 2023, ha dichiarato: “D. Conferma di trovarsi in Italia dal 1992? R. Sì. D. Conferma di essere nato nel 1975 e di aver avuto 17 anni quando è entrato in Italia? R. Sì. D. Perché ha lasciato il Senegal? R. Per trovare un futuro migliore e aiutare un po' la famiglia, perché sono il figlio maschio più grande. Siamo sette figli e gli altri maschi sono più piccoli di me. Mio padre era già anziano quando avevo diciassette anni. Avevo dei cugini più grandi qua in Italia e allora ho pensato di venire per aiutare la famiglia. Mio fratello più piccolo aveva solo sei mesi quando io sono venuto in Italia. D. E' esatto che ha avuto il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 1996 e lo ha via via rinnovato fino al 2005, quando ha avuto un permesso per motivi familiari, a seguito del matrimonio con una cittadina italiana;
nel 2007 ha avuto la carta di soggiorno per familiari di cittadini UE e alla scadenza dei 5 anni, nel 2012, ha ottenuto la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei che ha avuto fino all'inizio del 2023? R. Sì. D. Quali familiari ha in Italia? R. In Italia ho due fratelli e gli altri sono cugini. Sono centinaia di cugini ma sono sparsi in Italia, non sono a NA. Siamo una famiglia grande. Uno dei miei fratelli da qualche mese è diventato cittadino italiano e vive a NA. Inoltre in Italia ho tre figli. In Senegal ho cinque figli, il più grande dei quali ha ormai 25 anni, è nato nel 1998. D. In che rapporti è con i figli che ha avuto qua in Italia? R. Rapporti buoni diciamo. Anni fa quando ho avuto problemi con mia moglie i rapporti erano un po' così, ma quando sono da soli con me i rapporti sono molto buoni. La loro madre per lavoro è spesso fuori. Solo quando vedevano che io e la loro mamma litigavamo stavano dalla parte della mamma. Adesso vedono che non litighiamo più e siamo abbastanza sereni e quindi sono molto molto tranquilli. Quando hanno visto che mi hanno tolto il permesso di soggiorno sono rimasti molto male e tutti si sono preoccupati che non potessi più lavorare e aiutare in casa. La mia ex moglie più volte al mese si deve assentare da NA per lavoro per qualche giorno. Lei lavora per Ingegneria Galileo, con partita IVA;
segue tutti i PAM, e Metro in CP_2 Italia e anche un altro gruppo molto grande che si chiama Chimar. Per lavoro va a Roma, in Sicilia e in altre città distanti da NA. Quando lei è via per lavoro sono io ad occuparmi dei figli - insieme al nonno materno che si chiama e che ci aiuta molto- e ad accompagnarli Persona_1 e riprenderli dalle varie attività sportive ttemperato all'ordine del Tribunale civile di NA di allontanarsi dalla casa famigliare? R. Non ancora perché il rapporto è cambiato e siamo abbastanza in pace e tranquilli a casa. Poi la mia ex moglie ha anche capito che senza permesso di soggiorno avrei problemi sul lavoro. Nel mio lavoro mi occorre anche la tessera aeroportuale, perché sono in DHL all'aeroporto. Quindi ho parlato con lei e vedremo a fine anno se si risolve questo problema col permesso di soggiorno e poi cercherò casa. Senza permesso anche curarmi è difficilissimo. Recentemente ho avuto problemi ai denti. D. Attualmente quindi vive ancora in casa con la sua ex moglie e i vostri figli? R. Sì, attualmente vivo con loro in via Dosso Dossi n. 2 a NA. Nell'ultimo anno avevamo anche il progetto di acquistare una casa accanto alla nostra, che era in vendita, ma alla fine la banca non ci ha concesso il mutuo. Questo è accaduto un mese fa. D. Risulta dagli atti di causa che, per fatti commessi dal 2017 al 2020, nel maggio 2022 a seguito di giudizio abbreviato è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per violenza sessuale ai danni di sua moglie nonché per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa e dei figli. Vuole aggiungere qualcosa in proposito? R. Sono stato condannato solo per
Pagina 2 maltrattamenti che io sappia. D. Risulta dal certificato del casellario che ha precedenti per i reati di atti di libidine violenti (commesso nel 1994, reclusione anni 1 mesi 3) e contrabbando di tabacchi lavorati in concorso (commesso nel 1998, reclusione anni 1 mesi 6, multa 83.900,00 euro). Vuole spiegare? R. Nel 1994 sono stato accusato di una cosa che non esiste. Non avevo ancora il permesso di soggiorno e venivo da Milano a NA a vendere. Un giorno mi ha fermato la Polizia Municipale in Piazza Maggiore, in pieno giorno. Mi hanno portato dentro il loro ufficio, mi hanno sequestrato la roba e mi hanno fatto questa denuncia. Però non c'è nessun testimone, nessuna persona che abbia detto che io ho fatto qualcosa. Io l'ho saputo solo quando ho fatto la domanda di cittadinanza. D. Attualmente sta lavorando? R. Sì, sempre lì in DHL. D. Se ho capito bene, dal 2016 lavora come autista con contratto a tempo indeterminato, prima con LO srl e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda, per e dal 2021 presta attività presso DHL a NA, CP_3 percependo circa 2.000,00 euro a etribuzione. R. Io è dal 2003 che sono lì. Dal 2003 al 2016 lavoravo come padroncino, avevo il mio furgone e la mia ditta individuale. Poi nel 2016 DHL ha deciso che non voleva più padroncini ma solo dipendenti, quindi sono stato assunto da LO Contr che poi è diventata La retribuzione mensile è quella da contratto nazionale è cioè 1.580,00 euro al mese. Facci li straordinari o percepisco dei premi e quindi arrivo a prendere circa 1.700,00 -1.800,00 euro quasi tutti i mesi. D. In Italia ha altri legami stabili? R. Sì sì, ho tanti amici. D. Frequenta qualche tipo di attività di aggregazione sociale? R. Faccio basket nel tempo libero. Prima giocavo e facevo tre allenamenti settimanali più le partite di campionato, ma poi mano a mano che ci sono stati i bimbi ho calato. Adesso vado solo a giocare una volta a settimana con gli amici. Vado due ore il mercoledì sera, dalle 20:00 alle 22:00. D. Frequenta o ha frequentato corsi di studio e formazione professionale in Italia? R. No. Qua in Italia ho conseguito la patente B per il lavoro. D. Quali familiari ha ancora in Senegal e con quali ha mantenuto i contatti? R. C'è mia madre. Mio padre è morto nel 2016. Poi ho due sorelle e i cinque figli. Poi ho ancora degli zii, sia da parte di madre che di padre. D. Con chi è in contatto stabilmente? R. Abitualmente con mia madre e i miei figli e anche con mia sorella, quella più grande di me. D. Che età hanno i figli? R. Quasi 25 il maggiore. Poi ho una figlia di 21 e una di 18, un maschio nato nel 2007 e poi un'altra femmina nata nel 2012. D. E' sposato in Senegal? R. Sì. Il primo matrimonio l'ho fatto in Senegal. Mi sono sposato nel 1994 in moschea. Mi hanno fatto sposare quando io ero qua da due anni. I miei mi hanno detto che mi dovevo sposare con questa donna che è una mia parente. Siamo musulmani e possiamo sposare più mogli e per la nostra cultura la prima moglie è sempre una della famiglia. D. E' esatto che proviene da , che è un comune di Dakar? R. Sì. D. Ha casa in Senegal? R. Sì, Per_2 la mia casa di famiglia, dov o mia madre, gli altri due fratelli e poi anche i miei figli e mia moglie. Invece mia sorella grande è sposata e vive da un'altra parte. Anche mia sorella più piccola di me è sposata e vive da un'altra parte. Invece i miei fratelli maschi vivono nella casa familiare insieme alle loro mogli e figli. D. Ha mantenuto anche altri legami stabili in Senegal? R. Sento gli amici con cui andavo a scuola quando ero piccolo e quelli con cui sono cresciuto. D. Che scuole ha fatto in Senegal? R. Le scuole medie. D. Ogni quanto va in Senegal? R. Una volta all'anno o ogni due anni. D. Quando è andato l'ultima volta? R. Settembre 2022. Avv. Cangemi desidera porre altre domande al suo assistito? R. No. (D. in sede di rilettura: Quanto versa per il mantenimento dei figli? R. Trecento euro al mese e inoltre contribuisco alle spese straordinarie. Attualmente vi è il dentista da pagare per i due figli piccoli. Vi sono rate di 250,00 euro ogni mese. Un mese li pago per AA e un mese per ). Si dà atto che le dichiarazioni del ricorrente gli sono state Persona_3 rilette, egli ha conferma tà del presente verbale a quanto dichiarato e non sottoscrive poiché il verbale è redatto in forma telematica. L'avv. Cangemi si riporta al ricorso introduttivo e insiste per l'accoglimento, sottolineando che il ricorrente si trova in Italia da ormai trenta anni, il suo radicamento lavorativo è documentato ed ineccepibile, con un'ottima stabilità economica e buste paga che toccano il picco di 2.000,00 euro. Evidenzia inoltre che il ricorrente sta ottemperando all'obbligo di mantenimento dei figli, posto a suo carico dal Tribunale in sede di separazione, e che dalle dichiarazioni odierne è emerso sostanzialmente un affidamento condiviso poiché la madre per lavoro spesso si assenta per alcuni giorni. Chiede inoltre un termine per produrre le ultime buste paga, copia dei bonifici per il mantenimento dei figli e le ricevute di spese straordinarie sostenute dal ricorrente. Rappresenta fin da ora l'intenzione di proporre anche un'istanza cautelare poiché il ricorrente è attualmente privo di qualsivoglia titolo legittimante il suo soggiorno in Italia”.
Pagina 3 L'istruttoria è stata anche compiuta con l'ascolto della testimone moglie del Testimone_1 ricorrente che, all'udienza del 1° febbraio 2024, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo _1
, nata a [...] il [...] e residente a [...]. D. D
[...] insieme al ricorrente? R. Stiamo insieme dal 2002, ci siamo sposati nel 2005. D. I primi anni di relazione sono proseguiti bene? R. Diciamo più o meno si, ero un po' affaticata nella gestione dei nostri figli. Peraltro il mio ex marito stava parecchio fuori casa. Lavorava tantissimo e nel fine settimana stava con i suoi amici. D. Quando la situazione è degenerata? R. Nel 2017: volevo chiudere la relazione perché da un lato avevo scoperto gradualmente della sua vita e dei suoi figli in Senegal, dall'altro desideravo riappropriarmi della mia autonomia, dopo tanti anni dedicati ai figli. Io ho sempre provveduto anche alle spese del mutuo della casa dove abitiamo e sono sempre stata autosufficiente economicamente. Anche il mio ex marito ha sempre provveduto alle sue necessità, mandando pure dei soldi ai figli in Senegal. D. Quindi poi nel 2017 ha comunicato la sua decisione di separarsi al ricorrente? R. Io non volevo separarmi legalmente, anche per non creargli problemi con il titolo di soggiorno, volevo solo che andasse via di casa. Lui invece pensava che io avessi altre relazioni ed è diventato molto geloso e possessivo. D. Quindi le condotte violente sono durate solo nell'arco temporale dal 2017 al 2020? Lui è stato allontanato dalla casa familiare? R. No, nessuno è mai venuto a prenderlo per portarlo via e io in quel momento avevo paura e non ho preso alcuna iniziativa. D. Quando e come ha cambiato atteggiamento suo marito? R. Guardi, posso dirle che già nell'estate del 2020 abbiamo fatto 15 giorni di vacanze insieme a C'era CP_4 un po' di tensione ovviamente. D. Quindi dopo il 2020 non ci sono state altre cond te nei suoi confronti? R. Posso dirle che gradualmente ho percepito che era venuto meno da parte sua il desiderio di controllarmi continuamente e di sapere dove fossi. Noi abbiamo sempre continuato a vivere sotto lo stesso tetto e abbiamo anche fatto le vacanze insieme. D. I suoi figli come l'hanno presa? R. La grande ha recuperato il rapporto da Natale scorso, gli altri due già da prima, anche perché il padre si interessa molto di più della vita dei nostri figli. D. Mi spiega meglio che rapporto ha suo marito con i vostri figli? R. Mia figlia, la più grande, non ha digerito molto il comportamento del padre nei miei confronti. Lei dalla pandemia vive con mio padre al piano di sotto rispetto a noi, i due più piccoli dormivano nel lettone con me e quando mio marito veniva a svegliarmi di notte, si svegliavano anche loro. D. Voi siete ancora separati? R. Legalmente sì, di fatto abbiamo sempre vissuto insieme. Viviamo nella stessa casa, dormiamo in camere separate: lui dorme con nostro figlio e io dormo con l'altra figlia più piccola. Non abbiamo più rapporti fisici. D. Se lei dovesse avere un giorno un'altra relazione, come pensa la prenderebbe suo marito? R. Non so dirle, io al momento non ho costrizioni e non sono controllata. E' così da anni. Quindi per adesso va bene così, non ho esigenze di avere altre relazioni. D. I servizi sociali vi hanno seguiti in qualche modo? R. Si si, dal 2020 siamo stati seguiti. Abbiamo fatto vari colloqui, anche i ragazzi. D. E' in possesso di una qualche relazione? R. Si, l'ultima è dell'estate del 2023. Non ci hanno mai fornito supporto psicologico. I ragazzi grazie al cielo stanno bene e non abbiamo mai avuto bisogno di assistenza psicologica. D. Sono venuti anche a casa vostra i servizi sociali? R. Si, sono venuti un paio di volte ma avevano solo un atteggiamento punitivo, non ci hanno agevolati per nulla. D. Adesso il 6.2.2024 ci sarà l'udienza del giudizio di appello promosso da suo marito contro la sentenza del 23.5.2022… R. Si, non ho intenzione di costituirmi parte civile né di chiedere un risarcimento. Sono molto preoccupata del fatto che mio marito non possa avere un titolo di soggiorno. Se rimanesse senza titolo e quindi senza lavoro, dovrei mantenerlo io. Lui inoltre mi aiuta economicamente nelle spese dei ragazzi e mantiene anche i suoi figli in Senegal;
mi è di aiuto anche quando sono fuori per lavoro. D. Lei che lavoro fa? R. Mi occupo di sistemi per la gestione della sicurezza e dell'ambiente, quindi a volte sto fuori circa tre notti al mese. D. Suo marito ha dei problemi di salute? R. Dovrebbe fare degli accertamenti alla prostata ma senza permesso non ha il medico di base. ADR del difensore: Suo marito ha intenzione di trasferirsi in un'altra casa? R. Si, sta guardando degli appartamenti da prendere in locazione ma senza permesso di soggiorno non riesce a stipulare un contratto”.
La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 5 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, è stata portata al Collegio per la decisone.
***
Pagina 4 Va premesso che dal compendio probatorio acquisito risulta accertato che quanto segue. Il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale da minorenne nel dicembre del 1992, è stato titolare inizialmente di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 1996, che ha rinnovato fino all'agosto del 2005, quando ha ottenuto, in seguito al matrimonio con la cittadina italiana _1
un permesso per motivi familiari v a l i d o fino al 24.08.2007, poi rinn
[...] ione in carta UE per congiunti di cittadino dell'Unione fino al 01.08.2012. In data 05.10.2012 è stata rilasciata al ricorrente l a carta di soggiorno UE a tempo indeterminato, di cui in data 14.11.2022 ha chiesto l'aggiornamento. Con il provvedimento impugnato, il RE di NA ha respinto l'istanza di aggiornamento e revocato la suddetta carta. Il ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa dal 1996, come da estratto contributivo INPS in atti e dal 2016 è assunto con contratto a tempo indeterminato;
l'occupazione lavorativa gli ha consentito di percepire l'importo di euro 1500 circa mensili, con lo svolgimento degli straordinari sia riuscito a guadagnare anche la somma di circa 1700-1800 euro al mese (cfr. verbale udienza). Dall'unione con la moglie sono nati tre figli, anch'essi cittadini italiani: nata il19.10.2006, Per_4 nato il [...] e nata il [...] . Per_5 Persona_3 entenza n. 159/2023 3 (R.G. 8638/2021) il Tribunale Ordinario di NA ha dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito al marito, ha disposto l'affido in via esclusiva dei minori alla madre, la vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo, ha collocato i minori presso la madre, alla quale ha assegnato assegna la casa coniugale;
ha ordinato l'allontanamento del dalla casa Pt_1 familiare;
ha stabilito che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un operatore dei servizi sociali, attribuendo ai servizi stessi il potere di modificare la forma delle visite, di aumentare o diminuirne la frequenza e la durata a seconda del loro esito e finanche di sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per i minori;
ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Il nucleo familiare risiede a NA;
in una prima fase, ha abitato presso l'abitazione della famiglia di origine materna, e poi presso un appartamento antistante, acquistato dai coniugi. Nonostante l'ordine di allontanamento, di fatto il ricorrente, ha sempre vissuto nella casa famigliare con il benestare della moglie. L'addebito della separazione risulta motivato in ragione dei gravi fatti accertati con la sentenza n. 686/22 del 23/05/2022, che ha condannato il richiedente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie ed alla presenza dei minori, commessi nel periodo 2017-2020. Tale condanna è ormai divenuta definitiva ed il ricorrente si trova attualmente in stato di detenzione in carcere (cfr. note difensive depositate il 2.6.2025).
Orbene, quanto alla domanda principale del ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, si ricordi innanzitutto che, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Secondo l'impianto normativo stabilito dal comb. disp. di tale disposizione, dettata in relazione ai divieti di espulsione, e dell'art. 28 co. 1, lett. b) d.p.r. 394/1999, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, lo straniero che si trovi nelle documentate circostanze di cui al medesimo art. 19, co. 2, lett. c), TUI. Ha dunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana, se non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nel caso di specie, al fine dell'accertamento del diritto al rilascio del suddetto permesso occorre, pertanto, verificare la presenza delle seguenti condizioni: convivenza del ricorrente con la moglie, di nazionalità italiana, ed insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio italiano. Sebbene risulti nella fattispecie sussistente il requisito della convivenza con la moglie italiana (i coniugi sono separati ma non divorziati), come ammesso dalla testimone nel corso dell'udienza in tribunale, tuttavia non risulta integrato il secondo requisito previsto dalla legge, ovvero la causa ostativa al rilascio del permesso rappresentata dalla insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI).
Pagina 5 In merito, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, 2° comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.leg. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13” (Cass. civ., sez. VI, 12-01-2018, n. 701). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il RE (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro, purché la disamina dell'organo amministrativo prima, ed eventualmente del Giudice poi, non si basi sul mero riscontro della presenza di precedenti penali a carico dello straniero. Tra le più recenti si veda Cass. sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Pertanto, non può condividersi l'orientamento espresso da Cass. civ., n. 30828/2018 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”. Invero, quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del dell' per i CP_5 CP_1 motivi indicati) di quella operata dal legislatore al co. 2, art. 19, d.lgs. 8, c vece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro. Diversamente, ove il legislatore avesse inteso imporre la necessità del provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ancora, circa la valutazione da effettuarsi, deve tenersi conto del disposto dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998, a norma del quale “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Tale norma, com'è noto, impone di effettuare, in sede di rilascio, revoca o diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, un bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi familiari e personali dello straniero.
Nella specie, il comportamento mantenuto dall'istante durante la permanenza sul territorio italiano ha mostrato la sua naturale propensione alla violazione delle regole della civile convivenza. La condotta tenuta dal ricorrente è causa di notevole allarme sociale, nonché pericolosa per il mantenimento dell'ordine pubblico in quanto perpetrata nei confronti della moglie alla presenza dei figli minori ed è proseguita con la messa in atto costante e reiterata di reati particolarmente odiosi (maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie) per diversi anni, nonostante le precedenti condanne già subite in passato. Dal casellario giudiziale in atti risult, infatti, che:
- in data 07/02/2001 è stata emessa dal tribunale in composizione collegiale di NA (irrevocabile il 31/03/2001) sentenza con cui il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 3 per atti di libidine violenti art. 521 c.p. (commessi il 7/3/1994) e atti osceni art. 527 c.p. (commessi il 7/3/1994). In data 27/02/2007 è stata emessa ordinanza del tribunale dl sorveglianza dl NA che ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l' esito positivo dell' affidamento in prova;
- in data 22/12/2005 è stata emessa sentenza della corte di appello di NA (irrevocabile il 11/10/2006) che ha confermato la sentenza emessa in data 19/12/2002 dal tribunale in composizione monocratica di NA (dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in data
Pagina 6 11/10/2006) per violazione alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 2 legge n. 18/01/1994 n. 50 (commesso il 8/9/1998); con tale sentenza il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 mesi 6, alla multa di 83.900,00 euro. In data 7/05/2012, con ordinanza del tribunale in composizione monocratica di NA, è stato applicato l'indulto ai sensi della l. 31/07/2006 n.241;
- i n d a t a 1 0/06/2010 è stata emessa sentenza del tribunale in composizione monocratica di RA (irrevocabile il 21/09/2010) per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza art. 712 c.p. (commesso il 11/5/2008) con la quale l'istante è stato condannato all'ammenda di euro 300,00.
La gravità del comportamento mantenuto dal ricorrente negli anni emerge, in particolare, dalla lettura delle motivazioni della citata sentenza di condanna che ha accertato come il ricorrente maltrattasse la moglie, alla presenza dei figli, sia fisicamente che psicologicamente. In particolare si legge nella pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di NA nel 2022 in atti che l'istante ha tenuto nei confronti della donna comportamenti possessivi dettati da motivi di gelosia, controllandole costantemente il telefono cellulare, imponendole di uscire di casa, per svolgere le necessarie commissioni, sempre almeno con uno dei tre figli, in modo da disincentivare ipotetici tradimenti e in ogni caso pretendo di essere continuamente informato sulle persone incontrate durante la giornata e sugli spostamenti effettuati;
in caso mancato rispetto delle regale imposte, l'h a aggredita verbalmente e fisicamente con sberle, spintoni e calci;
l'ha inoltre costretta, con violenza e minaccia, a subire atti sessuali completi svegliandola di notte e tirandola fisicamente via dal letto dove ella dormiva coi f igli e sottoponendo questi ultimi ad assistere a tali fatti fin dall'infanzia.
Pertanto, dai numerosi reati commessi, di natura particolarmente grave, di cui sta attualmente scontando la pena definitiva, sulla base di elementi di fatto e per il suo comportamento, il ricorrente risulta dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'altrui libertà individuale, l'ordine e la sicurezza pubblica, e dunque egli è riconducibile alla categoria delle persone pericolose ex art. 1 d.lgs. 159/2011.
Analoghe valutazioni vanno compiute riguardo alla domanda subordinata, relativa al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel novembre 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
Pagina 7 dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il RE rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va premesso, in primo lugo, che non sono stati rappresentati nel ricorso né sono emersi in sede di istruttoria elementi da cui desumere che al ricorrente possa essere garantita la protezione speciale in virtù dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 prima parte D.lgs. n. 286/1998, non sussistendo alcun rischio di persecuzione per motivi di razza di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, cui il ricorrente non ha fatto alcun riferimento.
Quanto al riconoscimento della protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nel comma 1.1, seconda parte, della citata norma, applicabile ratione temporis, essa configura in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provata, da un lato, l'indubbia sussistenza di una vita privata e familiare del ricorrente sul territorio italiano e, dall'altro, una serie consistente e significativa di pregiudizi penali a suo carico. Occorre dunque procedere al bilanciamento che la norma impone tra la pericolosità del richiedente, valutata in concreto e all'attualità, ed i legami familiari che lo stesso vanta sul territorio italiano.
Pagina 8 Va in primo luogo evidenziato, quanto al rapporto con la moglie, che sebbene dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla donna in giudizio sia emerso effettivamente il perdurare della convivenza dei coniugi (legalmente separati) nella stessa abitazione, sicuramente d'altra parte si può affermare che non vi sia stata una ripresa della vita matrimoniale e che anzi di recente la moglie abbia nuovamente denunciato il marito per analoghi fatti . Sul punto la testimone ha precisato che di fatto i coniugi dormono in camere separate (la moglie con la figlia minore e il ricorrente con il figlio) e che non hanno più alcun rapporto fisico. La convivenza dunque appare rispondere più ad un'esigenza economica che affettiva, avendo la stessa dichiarato:
“D. Adesso il 6.2.2024 ci sarà l'udienza del giudizio di appello promosso da suo marito contro la sentenza del 23.5.2022… R. Si, non ho intenzione di costituirmi parte civile né di chiedere un risarcimento. Sono molto preoccupata del fatto che mio marito non possa avere un titolo di soggiorno. Se rimanesse senza titolo e quindi senza lavoro, dovrei mantenerlo io. Lui inoltre mi aiuta economicamente nelle spese dei ragazzi e mantiene anche i suoi figli in Senegal;
mi è di aiuto anche quando sono fuori per lavoro” (cfr. verbale udienza del 1.2.2024).
Anche riguardo al rapporto con i figli, che il padre in verità ha sempre contribuito a mantenere economicamente, la relazione dei Servizi Sociali agli atti delinea un rapporto difficile tra i figli ed il padre, in ragione dei gravi comportamenti delittuosi assunti nei confronti della madre alla loro presenza, e non appare come una figura significativa di riferimento per i ragazzi. In particolare, nella relazione del 31.5.2024 si legge: “Rispetto ai figli, nell'ambito del percorso di conoscenza e approfondimento svolto dallo scrivente Servizio Sociale, tutti e tre, a seconda della loro sensibilità e maturità, hanno raccontato di episodi in cui direttamente o indirettamente sono stati esposti a litigi tra la coppia genitoriale, mostrando timore che potessero riaccadere episodi gravi e la necessità di proteggere la madre (es. garantendo la presenza di almeno uno dei figli, in casa, quando presenti entrambi i genitori). Tali vissuti hanno impattato in misura differente sui minori (es. , la più piccola, ha manifestato il suo disagio con le insegnanti, riferisce Per_3 Per_5 dispiacere rispetto ai comportamenti assunti dal padre nei confronti della madre, racconta Per_4 di una relazione “distaccata” con il padre). Nonostante ciò i minori paiono avere relazioni intrafamigliari (in particolare con la madre e il nonno materno) e sono inseriti positivamente in contesti scolastici ed extrascolastici, aspetti che verosimilmente li hanno sostenuti in questo particolare momento di difficoltà tra la coppia genitoriale, mitigando l'insorgere di eventuali altri esiti negativi (es. emotivi, scolastici, relazionali). Sono pertanto state osservate le importanti risorse della madre nell'affrontare le criticità emerse nel corso degli anni, avvalendosi delle risorse familiari ed amicali, al fine di offrire ai figli un contesto relazionale ricco e positivo favorevole per la loro crescita”.
Inoltre risulta sempre dalla suddetta relazione dei Servizi che il ricorrente abbia nuovamente posto in essere di recente comportamenti controllanti nel confronti della moglie: “In data 21/05/2024, lo scrivente Servizio Sociale ha ricevuto richiesta di informazioni relative al nucleo familiare da parte della Legione Carabinieri Emilia Romagna-Sezione NA Bertalia a seguito di una nuova denuncia formulata dalla madre, sig.ra a carico del sig. per un episodio intercorso
_1 Pt_1 in data 13/05/2024. La sig.ra ta telefonicam lla scrivente, ha riportato
_1 che, da circa la metà del mese 024, erano riprese le condotte controllanti del sig. Pt_1 nei suoi confronti (es. accesso al pc personale, lettura di posta elettronica privata, con telefonicamente persone per chieder conto delle condotte della sig.ra controllo sulle uscite
_1 nonché richieste di prestazioni sessuali), sfociate poi nell'episodio oggetto di denuncia. Per quanto appreso la sig.ra si è attivata con il proprio legale per valutare le conseguenti azioni
_1 giuridiche più opp
Ebbene la condotta criminosa del ricorrente, realizzata durante la lunga permanenza sul territorio italiano, in costanza di matrimonio, anteriormente e successivamente al matrimonio e alla nascita dei figli, rappresenta una minaccia, effettiva, grave e ancora attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I più recenti episodi penalmente rilevanti non consentono di esprimere un giudizio positivo sulla prognosi criminale del ricorrente il quale, al contrario, ha dato prova di disprezzo per le leggi dello Stato e per le regole del vivere civile. Peraltro, come sopra detto, che egli è attualmente ristretto presso la Casa circondariale di NA in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di
Pagina 9 condanna emessa dal GIP di NA nel 2022 (maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della madre alla presenza dei figli).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio sussistenti le “ragioni di ordine e di sicurezza pubblica” che, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. seconda parte D.Lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU, giustificano l'interferenza statuale nella vita privata e familiare dell'istante, alla luce del superiore principio di proporzionalità.
In conclusione, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RIGETTA il ricorso;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in NA nella camera di consiglio della sezione in data 26.6.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso
Pagina 10
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice Relatore
Nella causa civile rg. 4293/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], cf , rappresentato Parte_1 C.F._1 ko Billone, elettivamente domiciliato p ore in NA, alla Via Saragozza 44/A; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 ffici di quest'ultima in NA, alla Via Alfredo Testoni, nr. 6;
RESISTENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 2.6.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 18.3.2023, il ricorrente, cittadino del Senegal nato il [...], ha impugnato il provvedimento del RE di NA con il quale è stata revocata la Carta di soggiorno UE per congiunti di cittadini dell'Unione ex art. 17 Legge 30/2007 in quanto coniuge di cittadina italiana, presentata in data 14.11.2022.
Ha quindi chiesto l'istante, nel presente giudizio, di accertare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari o in subordine per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 del D.Lgs 286/1998.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla pericolosità sociale dell'istante, alla luce delle plurime sentenze di condanna richiamate, attinenti a reati particolarmente gravi quali quelli previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis, 612 bis c.p., peraltro perpetrati nell'ambito familiare.
A fondamento del ricorso l'istante ha rappresentato il suo radicamento sul territorio italiano dove dimora dal 1992 e dove risiedono i suoi tre figli, nati dal matrimonio con una cittadina italiana;
figli che egli provvede a mantenere economicamente. Ad avviso del ricorrente, l'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare e della sua vita privata prevarrebbe sulla sua ritenuta pericolosità sociale fondata sui suoi precedenti penali.
Pagina 1 Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta, evidenziando come il Controparte_1 ricorrente “nell'arco di oltre un ventennio, ha riportato denunce e gravi condanne da ultimo per plurimi episodi di violenza domestica perpetrati, nel corso degli anni, ai danni della sua compagna, cittadina italiana, madre di tre dei suoi otto figli. In particolare risulta, tra le altre e da ultimo, una condanna a anni 3 e mesi 4 per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale perpetrati nei confronti della compagna. Dalla sentenza penale emerge con nitidezza l'atteggiamento prepotente e prevaricatore del ricorrente, diretto ad instaurare una sorta di “signoria” completa e totalizzante sulla consorte, che si è sostanziato in azioni violente cui hanno sovente assistito anche i minori, figli della coppia. Inoltre la consorte, cittadina italiana, ha scoperto, circostanza prima ignorata, che il
“marito” aveva nel suo paese di origine un'altra famiglia, composta da una moglie (quindi sostanzialmente il ricorrente verserebbe in condizioni di bigamia) e ben cinque figli (oltre ai tre che vivono in Italia). Le condotte di violenza domestica sono state perpetrate dal ricorrente in epoca ancora più recente, in danno proprio della moglie”. Ha specificato, inoltre, che i reati di maltrattamenti in ambito di violenza domestica rappresentano elementi assolutamente ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel corso dell'attività istruttoria si è proceduto all'ascolto del ricorrente il quale, all'udienza del 24 ottobre 2023, ha dichiarato: “D. Conferma di trovarsi in Italia dal 1992? R. Sì. D. Conferma di essere nato nel 1975 e di aver avuto 17 anni quando è entrato in Italia? R. Sì. D. Perché ha lasciato il Senegal? R. Per trovare un futuro migliore e aiutare un po' la famiglia, perché sono il figlio maschio più grande. Siamo sette figli e gli altri maschi sono più piccoli di me. Mio padre era già anziano quando avevo diciassette anni. Avevo dei cugini più grandi qua in Italia e allora ho pensato di venire per aiutare la famiglia. Mio fratello più piccolo aveva solo sei mesi quando io sono venuto in Italia. D. E' esatto che ha avuto il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 1996 e lo ha via via rinnovato fino al 2005, quando ha avuto un permesso per motivi familiari, a seguito del matrimonio con una cittadina italiana;
nel 2007 ha avuto la carta di soggiorno per familiari di cittadini UE e alla scadenza dei 5 anni, nel 2012, ha ottenuto la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei che ha avuto fino all'inizio del 2023? R. Sì. D. Quali familiari ha in Italia? R. In Italia ho due fratelli e gli altri sono cugini. Sono centinaia di cugini ma sono sparsi in Italia, non sono a NA. Siamo una famiglia grande. Uno dei miei fratelli da qualche mese è diventato cittadino italiano e vive a NA. Inoltre in Italia ho tre figli. In Senegal ho cinque figli, il più grande dei quali ha ormai 25 anni, è nato nel 1998. D. In che rapporti è con i figli che ha avuto qua in Italia? R. Rapporti buoni diciamo. Anni fa quando ho avuto problemi con mia moglie i rapporti erano un po' così, ma quando sono da soli con me i rapporti sono molto buoni. La loro madre per lavoro è spesso fuori. Solo quando vedevano che io e la loro mamma litigavamo stavano dalla parte della mamma. Adesso vedono che non litighiamo più e siamo abbastanza sereni e quindi sono molto molto tranquilli. Quando hanno visto che mi hanno tolto il permesso di soggiorno sono rimasti molto male e tutti si sono preoccupati che non potessi più lavorare e aiutare in casa. La mia ex moglie più volte al mese si deve assentare da NA per lavoro per qualche giorno. Lei lavora per Ingegneria Galileo, con partita IVA;
segue tutti i PAM, e Metro in CP_2 Italia e anche un altro gruppo molto grande che si chiama Chimar. Per lavoro va a Roma, in Sicilia e in altre città distanti da NA. Quando lei è via per lavoro sono io ad occuparmi dei figli - insieme al nonno materno che si chiama e che ci aiuta molto- e ad accompagnarli Persona_1 e riprenderli dalle varie attività sportive ttemperato all'ordine del Tribunale civile di NA di allontanarsi dalla casa famigliare? R. Non ancora perché il rapporto è cambiato e siamo abbastanza in pace e tranquilli a casa. Poi la mia ex moglie ha anche capito che senza permesso di soggiorno avrei problemi sul lavoro. Nel mio lavoro mi occorre anche la tessera aeroportuale, perché sono in DHL all'aeroporto. Quindi ho parlato con lei e vedremo a fine anno se si risolve questo problema col permesso di soggiorno e poi cercherò casa. Senza permesso anche curarmi è difficilissimo. Recentemente ho avuto problemi ai denti. D. Attualmente quindi vive ancora in casa con la sua ex moglie e i vostri figli? R. Sì, attualmente vivo con loro in via Dosso Dossi n. 2 a NA. Nell'ultimo anno avevamo anche il progetto di acquistare una casa accanto alla nostra, che era in vendita, ma alla fine la banca non ci ha concesso il mutuo. Questo è accaduto un mese fa. D. Risulta dagli atti di causa che, per fatti commessi dal 2017 al 2020, nel maggio 2022 a seguito di giudizio abbreviato è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per violenza sessuale ai danni di sua moglie nonché per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa e dei figli. Vuole aggiungere qualcosa in proposito? R. Sono stato condannato solo per
Pagina 2 maltrattamenti che io sappia. D. Risulta dal certificato del casellario che ha precedenti per i reati di atti di libidine violenti (commesso nel 1994, reclusione anni 1 mesi 3) e contrabbando di tabacchi lavorati in concorso (commesso nel 1998, reclusione anni 1 mesi 6, multa 83.900,00 euro). Vuole spiegare? R. Nel 1994 sono stato accusato di una cosa che non esiste. Non avevo ancora il permesso di soggiorno e venivo da Milano a NA a vendere. Un giorno mi ha fermato la Polizia Municipale in Piazza Maggiore, in pieno giorno. Mi hanno portato dentro il loro ufficio, mi hanno sequestrato la roba e mi hanno fatto questa denuncia. Però non c'è nessun testimone, nessuna persona che abbia detto che io ho fatto qualcosa. Io l'ho saputo solo quando ho fatto la domanda di cittadinanza. D. Attualmente sta lavorando? R. Sì, sempre lì in DHL. D. Se ho capito bene, dal 2016 lavora come autista con contratto a tempo indeterminato, prima con LO srl e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda, per e dal 2021 presta attività presso DHL a NA, CP_3 percependo circa 2.000,00 euro a etribuzione. R. Io è dal 2003 che sono lì. Dal 2003 al 2016 lavoravo come padroncino, avevo il mio furgone e la mia ditta individuale. Poi nel 2016 DHL ha deciso che non voleva più padroncini ma solo dipendenti, quindi sono stato assunto da LO Contr che poi è diventata La retribuzione mensile è quella da contratto nazionale è cioè 1.580,00 euro al mese. Facci li straordinari o percepisco dei premi e quindi arrivo a prendere circa 1.700,00 -1.800,00 euro quasi tutti i mesi. D. In Italia ha altri legami stabili? R. Sì sì, ho tanti amici. D. Frequenta qualche tipo di attività di aggregazione sociale? R. Faccio basket nel tempo libero. Prima giocavo e facevo tre allenamenti settimanali più le partite di campionato, ma poi mano a mano che ci sono stati i bimbi ho calato. Adesso vado solo a giocare una volta a settimana con gli amici. Vado due ore il mercoledì sera, dalle 20:00 alle 22:00. D. Frequenta o ha frequentato corsi di studio e formazione professionale in Italia? R. No. Qua in Italia ho conseguito la patente B per il lavoro. D. Quali familiari ha ancora in Senegal e con quali ha mantenuto i contatti? R. C'è mia madre. Mio padre è morto nel 2016. Poi ho due sorelle e i cinque figli. Poi ho ancora degli zii, sia da parte di madre che di padre. D. Con chi è in contatto stabilmente? R. Abitualmente con mia madre e i miei figli e anche con mia sorella, quella più grande di me. D. Che età hanno i figli? R. Quasi 25 il maggiore. Poi ho una figlia di 21 e una di 18, un maschio nato nel 2007 e poi un'altra femmina nata nel 2012. D. E' sposato in Senegal? R. Sì. Il primo matrimonio l'ho fatto in Senegal. Mi sono sposato nel 1994 in moschea. Mi hanno fatto sposare quando io ero qua da due anni. I miei mi hanno detto che mi dovevo sposare con questa donna che è una mia parente. Siamo musulmani e possiamo sposare più mogli e per la nostra cultura la prima moglie è sempre una della famiglia. D. E' esatto che proviene da , che è un comune di Dakar? R. Sì. D. Ha casa in Senegal? R. Sì, Per_2 la mia casa di famiglia, dov o mia madre, gli altri due fratelli e poi anche i miei figli e mia moglie. Invece mia sorella grande è sposata e vive da un'altra parte. Anche mia sorella più piccola di me è sposata e vive da un'altra parte. Invece i miei fratelli maschi vivono nella casa familiare insieme alle loro mogli e figli. D. Ha mantenuto anche altri legami stabili in Senegal? R. Sento gli amici con cui andavo a scuola quando ero piccolo e quelli con cui sono cresciuto. D. Che scuole ha fatto in Senegal? R. Le scuole medie. D. Ogni quanto va in Senegal? R. Una volta all'anno o ogni due anni. D. Quando è andato l'ultima volta? R. Settembre 2022. Avv. Cangemi desidera porre altre domande al suo assistito? R. No. (D. in sede di rilettura: Quanto versa per il mantenimento dei figli? R. Trecento euro al mese e inoltre contribuisco alle spese straordinarie. Attualmente vi è il dentista da pagare per i due figli piccoli. Vi sono rate di 250,00 euro ogni mese. Un mese li pago per AA e un mese per ). Si dà atto che le dichiarazioni del ricorrente gli sono state Persona_3 rilette, egli ha conferma tà del presente verbale a quanto dichiarato e non sottoscrive poiché il verbale è redatto in forma telematica. L'avv. Cangemi si riporta al ricorso introduttivo e insiste per l'accoglimento, sottolineando che il ricorrente si trova in Italia da ormai trenta anni, il suo radicamento lavorativo è documentato ed ineccepibile, con un'ottima stabilità economica e buste paga che toccano il picco di 2.000,00 euro. Evidenzia inoltre che il ricorrente sta ottemperando all'obbligo di mantenimento dei figli, posto a suo carico dal Tribunale in sede di separazione, e che dalle dichiarazioni odierne è emerso sostanzialmente un affidamento condiviso poiché la madre per lavoro spesso si assenta per alcuni giorni. Chiede inoltre un termine per produrre le ultime buste paga, copia dei bonifici per il mantenimento dei figli e le ricevute di spese straordinarie sostenute dal ricorrente. Rappresenta fin da ora l'intenzione di proporre anche un'istanza cautelare poiché il ricorrente è attualmente privo di qualsivoglia titolo legittimante il suo soggiorno in Italia”.
Pagina 3 L'istruttoria è stata anche compiuta con l'ascolto della testimone moglie del Testimone_1 ricorrente che, all'udienza del 1° febbraio 2024, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo _1
, nata a [...] il [...] e residente a [...]. D. D
[...] insieme al ricorrente? R. Stiamo insieme dal 2002, ci siamo sposati nel 2005. D. I primi anni di relazione sono proseguiti bene? R. Diciamo più o meno si, ero un po' affaticata nella gestione dei nostri figli. Peraltro il mio ex marito stava parecchio fuori casa. Lavorava tantissimo e nel fine settimana stava con i suoi amici. D. Quando la situazione è degenerata? R. Nel 2017: volevo chiudere la relazione perché da un lato avevo scoperto gradualmente della sua vita e dei suoi figli in Senegal, dall'altro desideravo riappropriarmi della mia autonomia, dopo tanti anni dedicati ai figli. Io ho sempre provveduto anche alle spese del mutuo della casa dove abitiamo e sono sempre stata autosufficiente economicamente. Anche il mio ex marito ha sempre provveduto alle sue necessità, mandando pure dei soldi ai figli in Senegal. D. Quindi poi nel 2017 ha comunicato la sua decisione di separarsi al ricorrente? R. Io non volevo separarmi legalmente, anche per non creargli problemi con il titolo di soggiorno, volevo solo che andasse via di casa. Lui invece pensava che io avessi altre relazioni ed è diventato molto geloso e possessivo. D. Quindi le condotte violente sono durate solo nell'arco temporale dal 2017 al 2020? Lui è stato allontanato dalla casa familiare? R. No, nessuno è mai venuto a prenderlo per portarlo via e io in quel momento avevo paura e non ho preso alcuna iniziativa. D. Quando e come ha cambiato atteggiamento suo marito? R. Guardi, posso dirle che già nell'estate del 2020 abbiamo fatto 15 giorni di vacanze insieme a C'era CP_4 un po' di tensione ovviamente. D. Quindi dopo il 2020 non ci sono state altre cond te nei suoi confronti? R. Posso dirle che gradualmente ho percepito che era venuto meno da parte sua il desiderio di controllarmi continuamente e di sapere dove fossi. Noi abbiamo sempre continuato a vivere sotto lo stesso tetto e abbiamo anche fatto le vacanze insieme. D. I suoi figli come l'hanno presa? R. La grande ha recuperato il rapporto da Natale scorso, gli altri due già da prima, anche perché il padre si interessa molto di più della vita dei nostri figli. D. Mi spiega meglio che rapporto ha suo marito con i vostri figli? R. Mia figlia, la più grande, non ha digerito molto il comportamento del padre nei miei confronti. Lei dalla pandemia vive con mio padre al piano di sotto rispetto a noi, i due più piccoli dormivano nel lettone con me e quando mio marito veniva a svegliarmi di notte, si svegliavano anche loro. D. Voi siete ancora separati? R. Legalmente sì, di fatto abbiamo sempre vissuto insieme. Viviamo nella stessa casa, dormiamo in camere separate: lui dorme con nostro figlio e io dormo con l'altra figlia più piccola. Non abbiamo più rapporti fisici. D. Se lei dovesse avere un giorno un'altra relazione, come pensa la prenderebbe suo marito? R. Non so dirle, io al momento non ho costrizioni e non sono controllata. E' così da anni. Quindi per adesso va bene così, non ho esigenze di avere altre relazioni. D. I servizi sociali vi hanno seguiti in qualche modo? R. Si si, dal 2020 siamo stati seguiti. Abbiamo fatto vari colloqui, anche i ragazzi. D. E' in possesso di una qualche relazione? R. Si, l'ultima è dell'estate del 2023. Non ci hanno mai fornito supporto psicologico. I ragazzi grazie al cielo stanno bene e non abbiamo mai avuto bisogno di assistenza psicologica. D. Sono venuti anche a casa vostra i servizi sociali? R. Si, sono venuti un paio di volte ma avevano solo un atteggiamento punitivo, non ci hanno agevolati per nulla. D. Adesso il 6.2.2024 ci sarà l'udienza del giudizio di appello promosso da suo marito contro la sentenza del 23.5.2022… R. Si, non ho intenzione di costituirmi parte civile né di chiedere un risarcimento. Sono molto preoccupata del fatto che mio marito non possa avere un titolo di soggiorno. Se rimanesse senza titolo e quindi senza lavoro, dovrei mantenerlo io. Lui inoltre mi aiuta economicamente nelle spese dei ragazzi e mantiene anche i suoi figli in Senegal;
mi è di aiuto anche quando sono fuori per lavoro. D. Lei che lavoro fa? R. Mi occupo di sistemi per la gestione della sicurezza e dell'ambiente, quindi a volte sto fuori circa tre notti al mese. D. Suo marito ha dei problemi di salute? R. Dovrebbe fare degli accertamenti alla prostata ma senza permesso non ha il medico di base. ADR del difensore: Suo marito ha intenzione di trasferirsi in un'altra casa? R. Si, sta guardando degli appartamenti da prendere in locazione ma senza permesso di soggiorno non riesce a stipulare un contratto”.
La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 5 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, è stata portata al Collegio per la decisone.
***
Pagina 4 Va premesso che dal compendio probatorio acquisito risulta accertato che quanto segue. Il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale da minorenne nel dicembre del 1992, è stato titolare inizialmente di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 1996, che ha rinnovato fino all'agosto del 2005, quando ha ottenuto, in seguito al matrimonio con la cittadina italiana _1
un permesso per motivi familiari v a l i d o fino al 24.08.2007, poi rinn
[...] ione in carta UE per congiunti di cittadino dell'Unione fino al 01.08.2012. In data 05.10.2012 è stata rilasciata al ricorrente l a carta di soggiorno UE a tempo indeterminato, di cui in data 14.11.2022 ha chiesto l'aggiornamento. Con il provvedimento impugnato, il RE di NA ha respinto l'istanza di aggiornamento e revocato la suddetta carta. Il ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa dal 1996, come da estratto contributivo INPS in atti e dal 2016 è assunto con contratto a tempo indeterminato;
l'occupazione lavorativa gli ha consentito di percepire l'importo di euro 1500 circa mensili, con lo svolgimento degli straordinari sia riuscito a guadagnare anche la somma di circa 1700-1800 euro al mese (cfr. verbale udienza). Dall'unione con la moglie sono nati tre figli, anch'essi cittadini italiani: nata il19.10.2006, Per_4 nato il [...] e nata il [...] . Per_5 Persona_3 entenza n. 159/2023 3 (R.G. 8638/2021) il Tribunale Ordinario di NA ha dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito al marito, ha disposto l'affido in via esclusiva dei minori alla madre, la vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo, ha collocato i minori presso la madre, alla quale ha assegnato assegna la casa coniugale;
ha ordinato l'allontanamento del dalla casa Pt_1 familiare;
ha stabilito che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli alla presenza di un operatore dei servizi sociali, attribuendo ai servizi stessi il potere di modificare la forma delle visite, di aumentare o diminuirne la frequenza e la durata a seconda del loro esito e finanche di sospenderle qualora si rivelino pregiudizievoli per i minori;
ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli, la somma di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Il nucleo familiare risiede a NA;
in una prima fase, ha abitato presso l'abitazione della famiglia di origine materna, e poi presso un appartamento antistante, acquistato dai coniugi. Nonostante l'ordine di allontanamento, di fatto il ricorrente, ha sempre vissuto nella casa famigliare con il benestare della moglie. L'addebito della separazione risulta motivato in ragione dei gravi fatti accertati con la sentenza n. 686/22 del 23/05/2022, che ha condannato il richiedente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie ed alla presenza dei minori, commessi nel periodo 2017-2020. Tale condanna è ormai divenuta definitiva ed il ricorrente si trova attualmente in stato di detenzione in carcere (cfr. note difensive depositate il 2.6.2025).
Orbene, quanto alla domanda principale del ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, si ricordi innanzitutto che, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Secondo l'impianto normativo stabilito dal comb. disp. di tale disposizione, dettata in relazione ai divieti di espulsione, e dell'art. 28 co. 1, lett. b) d.p.r. 394/1999, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, lo straniero che si trovi nelle documentate circostanze di cui al medesimo art. 19, co. 2, lett. c), TUI. Ha dunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana, se non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Nel caso di specie, al fine dell'accertamento del diritto al rilascio del suddetto permesso occorre, pertanto, verificare la presenza delle seguenti condizioni: convivenza del ricorrente con la moglie, di nazionalità italiana, ed insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio italiano. Sebbene risulti nella fattispecie sussistente il requisito della convivenza con la moglie italiana (i coniugi sono separati ma non divorziati), come ammesso dalla testimone nel corso dell'udienza in tribunale, tuttavia non risulta integrato il secondo requisito previsto dalla legge, ovvero la causa ostativa al rilascio del permesso rappresentata dalla insussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI).
Pagina 5 In merito, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, 2° comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.leg. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13” (Cass. civ., sez. VI, 12-01-2018, n. 701). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il RE (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro, purché la disamina dell'organo amministrativo prima, ed eventualmente del Giudice poi, non si basi sul mero riscontro della presenza di precedenti penali a carico dello straniero. Tra le più recenti si veda Cass. sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Pertanto, non può condividersi l'orientamento espresso da Cass. civ., n. 30828/2018 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”. Invero, quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del dell' per i CP_5 CP_1 motivi indicati) di quella operata dal legislatore al co. 2, art. 19, d.lgs. 8, c vece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro. Diversamente, ove il legislatore avesse inteso imporre la necessità del provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ancora, circa la valutazione da effettuarsi, deve tenersi conto del disposto dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998, a norma del quale “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Tale norma, com'è noto, impone di effettuare, in sede di rilascio, revoca o diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, un bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi familiari e personali dello straniero.
Nella specie, il comportamento mantenuto dall'istante durante la permanenza sul territorio italiano ha mostrato la sua naturale propensione alla violazione delle regole della civile convivenza. La condotta tenuta dal ricorrente è causa di notevole allarme sociale, nonché pericolosa per il mantenimento dell'ordine pubblico in quanto perpetrata nei confronti della moglie alla presenza dei figli minori ed è proseguita con la messa in atto costante e reiterata di reati particolarmente odiosi (maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie) per diversi anni, nonostante le precedenti condanne già subite in passato. Dal casellario giudiziale in atti risult, infatti, che:
- in data 07/02/2001 è stata emessa dal tribunale in composizione collegiale di NA (irrevocabile il 31/03/2001) sentenza con cui il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 3 per atti di libidine violenti art. 521 c.p. (commessi il 7/3/1994) e atti osceni art. 527 c.p. (commessi il 7/3/1994). In data 27/02/2007 è stata emessa ordinanza del tribunale dl sorveglianza dl NA che ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l' esito positivo dell' affidamento in prova;
- in data 22/12/2005 è stata emessa sentenza della corte di appello di NA (irrevocabile il 11/10/2006) che ha confermato la sentenza emessa in data 19/12/2002 dal tribunale in composizione monocratica di NA (dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in data
Pagina 6 11/10/2006) per violazione alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati continuato in concorso art. 81, 110 c.p., art. 2 legge n. 18/01/1994 n. 50 (commesso il 8/9/1998); con tale sentenza il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 mesi 6, alla multa di 83.900,00 euro. In data 7/05/2012, con ordinanza del tribunale in composizione monocratica di NA, è stato applicato l'indulto ai sensi della l. 31/07/2006 n.241;
- i n d a t a 1 0/06/2010 è stata emessa sentenza del tribunale in composizione monocratica di RA (irrevocabile il 21/09/2010) per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza art. 712 c.p. (commesso il 11/5/2008) con la quale l'istante è stato condannato all'ammenda di euro 300,00.
La gravità del comportamento mantenuto dal ricorrente negli anni emerge, in particolare, dalla lettura delle motivazioni della citata sentenza di condanna che ha accertato come il ricorrente maltrattasse la moglie, alla presenza dei figli, sia fisicamente che psicologicamente. In particolare si legge nella pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di NA nel 2022 in atti che l'istante ha tenuto nei confronti della donna comportamenti possessivi dettati da motivi di gelosia, controllandole costantemente il telefono cellulare, imponendole di uscire di casa, per svolgere le necessarie commissioni, sempre almeno con uno dei tre figli, in modo da disincentivare ipotetici tradimenti e in ogni caso pretendo di essere continuamente informato sulle persone incontrate durante la giornata e sugli spostamenti effettuati;
in caso mancato rispetto delle regale imposte, l'h a aggredita verbalmente e fisicamente con sberle, spintoni e calci;
l'ha inoltre costretta, con violenza e minaccia, a subire atti sessuali completi svegliandola di notte e tirandola fisicamente via dal letto dove ella dormiva coi f igli e sottoponendo questi ultimi ad assistere a tali fatti fin dall'infanzia.
Pertanto, dai numerosi reati commessi, di natura particolarmente grave, di cui sta attualmente scontando la pena definitiva, sulla base di elementi di fatto e per il suo comportamento, il ricorrente risulta dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'altrui libertà individuale, l'ordine e la sicurezza pubblica, e dunque egli è riconducibile alla categoria delle persone pericolose ex art. 1 d.lgs. 159/2011.
Analoghe valutazioni vanno compiute riguardo alla domanda subordinata, relativa al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286. Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel novembre 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
Pagina 7 dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il RE rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va premesso, in primo lugo, che non sono stati rappresentati nel ricorso né sono emersi in sede di istruttoria elementi da cui desumere che al ricorrente possa essere garantita la protezione speciale in virtù dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 prima parte D.lgs. n. 286/1998, non sussistendo alcun rischio di persecuzione per motivi di razza di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, cui il ricorrente non ha fatto alcun riferimento.
Quanto al riconoscimento della protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nel comma 1.1, seconda parte, della citata norma, applicabile ratione temporis, essa configura in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provata, da un lato, l'indubbia sussistenza di una vita privata e familiare del ricorrente sul territorio italiano e, dall'altro, una serie consistente e significativa di pregiudizi penali a suo carico. Occorre dunque procedere al bilanciamento che la norma impone tra la pericolosità del richiedente, valutata in concreto e all'attualità, ed i legami familiari che lo stesso vanta sul territorio italiano.
Pagina 8 Va in primo luogo evidenziato, quanto al rapporto con la moglie, che sebbene dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla donna in giudizio sia emerso effettivamente il perdurare della convivenza dei coniugi (legalmente separati) nella stessa abitazione, sicuramente d'altra parte si può affermare che non vi sia stata una ripresa della vita matrimoniale e che anzi di recente la moglie abbia nuovamente denunciato il marito per analoghi fatti . Sul punto la testimone ha precisato che di fatto i coniugi dormono in camere separate (la moglie con la figlia minore e il ricorrente con il figlio) e che non hanno più alcun rapporto fisico. La convivenza dunque appare rispondere più ad un'esigenza economica che affettiva, avendo la stessa dichiarato:
“D. Adesso il 6.2.2024 ci sarà l'udienza del giudizio di appello promosso da suo marito contro la sentenza del 23.5.2022… R. Si, non ho intenzione di costituirmi parte civile né di chiedere un risarcimento. Sono molto preoccupata del fatto che mio marito non possa avere un titolo di soggiorno. Se rimanesse senza titolo e quindi senza lavoro, dovrei mantenerlo io. Lui inoltre mi aiuta economicamente nelle spese dei ragazzi e mantiene anche i suoi figli in Senegal;
mi è di aiuto anche quando sono fuori per lavoro” (cfr. verbale udienza del 1.2.2024).
Anche riguardo al rapporto con i figli, che il padre in verità ha sempre contribuito a mantenere economicamente, la relazione dei Servizi Sociali agli atti delinea un rapporto difficile tra i figli ed il padre, in ragione dei gravi comportamenti delittuosi assunti nei confronti della madre alla loro presenza, e non appare come una figura significativa di riferimento per i ragazzi. In particolare, nella relazione del 31.5.2024 si legge: “Rispetto ai figli, nell'ambito del percorso di conoscenza e approfondimento svolto dallo scrivente Servizio Sociale, tutti e tre, a seconda della loro sensibilità e maturità, hanno raccontato di episodi in cui direttamente o indirettamente sono stati esposti a litigi tra la coppia genitoriale, mostrando timore che potessero riaccadere episodi gravi e la necessità di proteggere la madre (es. garantendo la presenza di almeno uno dei figli, in casa, quando presenti entrambi i genitori). Tali vissuti hanno impattato in misura differente sui minori (es. , la più piccola, ha manifestato il suo disagio con le insegnanti, riferisce Per_3 Per_5 dispiacere rispetto ai comportamenti assunti dal padre nei confronti della madre, racconta Per_4 di una relazione “distaccata” con il padre). Nonostante ciò i minori paiono avere relazioni intrafamigliari (in particolare con la madre e il nonno materno) e sono inseriti positivamente in contesti scolastici ed extrascolastici, aspetti che verosimilmente li hanno sostenuti in questo particolare momento di difficoltà tra la coppia genitoriale, mitigando l'insorgere di eventuali altri esiti negativi (es. emotivi, scolastici, relazionali). Sono pertanto state osservate le importanti risorse della madre nell'affrontare le criticità emerse nel corso degli anni, avvalendosi delle risorse familiari ed amicali, al fine di offrire ai figli un contesto relazionale ricco e positivo favorevole per la loro crescita”.
Inoltre risulta sempre dalla suddetta relazione dei Servizi che il ricorrente abbia nuovamente posto in essere di recente comportamenti controllanti nel confronti della moglie: “In data 21/05/2024, lo scrivente Servizio Sociale ha ricevuto richiesta di informazioni relative al nucleo familiare da parte della Legione Carabinieri Emilia Romagna-Sezione NA Bertalia a seguito di una nuova denuncia formulata dalla madre, sig.ra a carico del sig. per un episodio intercorso
_1 Pt_1 in data 13/05/2024. La sig.ra ta telefonicam lla scrivente, ha riportato
_1 che, da circa la metà del mese 024, erano riprese le condotte controllanti del sig. Pt_1 nei suoi confronti (es. accesso al pc personale, lettura di posta elettronica privata, con telefonicamente persone per chieder conto delle condotte della sig.ra controllo sulle uscite
_1 nonché richieste di prestazioni sessuali), sfociate poi nell'episodio oggetto di denuncia. Per quanto appreso la sig.ra si è attivata con il proprio legale per valutare le conseguenti azioni
_1 giuridiche più opp
Ebbene la condotta criminosa del ricorrente, realizzata durante la lunga permanenza sul territorio italiano, in costanza di matrimonio, anteriormente e successivamente al matrimonio e alla nascita dei figli, rappresenta una minaccia, effettiva, grave e ancora attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I più recenti episodi penalmente rilevanti non consentono di esprimere un giudizio positivo sulla prognosi criminale del ricorrente il quale, al contrario, ha dato prova di disprezzo per le leggi dello Stato e per le regole del vivere civile. Peraltro, come sopra detto, che egli è attualmente ristretto presso la Casa circondariale di NA in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di
Pagina 9 condanna emessa dal GIP di NA nel 2022 (maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della madre alla presenza dei figli).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio sussistenti le “ragioni di ordine e di sicurezza pubblica” che, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. seconda parte D.Lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU, giustificano l'interferenza statuale nella vita privata e familiare dell'istante, alla luce del superiore principio di proporzionalità.
In conclusione, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RIGETTA il ricorso;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in NA nella camera di consiglio della sezione in data 26.6.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso
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