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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 231/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 13/05/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MINGRONE Parte_1
ELEONORA
Ricorrente
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Silvana Aloisio e dall'avv. Elga Francesca Ruberto
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato dell' con inquadramento nel IV livello del Controparte_1
CCNL Idraulico-Forestale ed Agrario, ha adito Codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di CP_1 indennità chilometrica, per il periodo gennaio 2021 -maggio 2023, pari alla somma di €
4.134,10, oltre accessori di legge.
A fondamento della domanda, sosteneva di aver sempre raggiunto la sede lavorativa mediante utilizzo di mezzo proprio, a fronte della mancata messa a disposizione di un mezzo aziendale;
lamentava che l' aveva corrisposto la relativa indennità CP_1 chilometrica sulla scorta dei criteri forfettari stabiliti dal Contratto Integrativo Regionale di
Lavoro (art 7 CIRL) anziché secondo il criterio previsto dall'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria -applicabile per espressa previsione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021 conv. con mod. dalla Legge n. 155/2021
, che prevede un rimborso in misura pari ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro percorso.
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL in un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: condannare l' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 88100 Catanzaro (CZ), Via Lucrezia Della Valle nr.
34, c.f.: , al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo P.IVA_1 gennaio 2021 a maggio 2023, della somma di € 4.134,10, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c “.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
affermava preliminarmente la propria natura di ente pubblico non economico, con conseguente applicabilità della disciplina pubblicistica inderogabile di cui al D.Lgs. n. 165/2001; rappresentava, pertanto, che il CCNL Idraulico-Forestale richiamato dal ricorrente, essendo un contratto collettivo di diritto comune, non potesse trovare applicazione al caso di specie;
rilevava, inoltre, come l'applicazione del criterio di rimborso chilometrico rivendicato dal ricorrente (1/5 costo benzina), in luogo di quello forfettario previsto dall'art. 7 CIRL, comporterebbe un'ingente spesa per il settore pubblico in assenza di adeguata copertura finanziaria, in violazione dei vincoli di finanza pubblica imposti dal D.Lgs. 165/2001 e dalla normativa sul contenimento della spesa (richiamando l'art. 6, c. 12, D.L. 78/2010, che ha abrogato precedenti forme di rimborso per l'uso del mezzo proprio).
La causa, acquisita agli atti la documentazione richiamata dalle parti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, occorre dirimere il contrasto in ordine all'applicabilità, al caso di specie, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, conseguentemente, del disposto di cui all'art. 54 del medesimo CCNL.
Orbene, è pacifico che l' istituita con L.R. n. 25/2013, rivesta la Controparte_1 natura giuridica di ente pubblico non economico, per espressa previsione dell'art. 1, comma
1, della predetta legge regionale “È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della
, l' , denominata Parte_2 Controparte_3
ente strumentale della , munito di personalità giuridica di Controparte_1 Parte_2 diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
L'indiscussa natura di ente pubblico non economico, e quindi, di amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ha portato larga parte della giurisprudenza a ritenere che ai rapporti lavorativi insorti alle dipendenze dell'ente fosse applicabile soltanto il CCNL del comparto pubblico, vale a dire quello per il personale non dirigente del comparto
Regioni e autonomie locali, cfr. sul punto Cass. n. 108/2023: “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001”.
Tanto chiarito, deve tuttavia darsi atto che il legislatore con l'introduzione dell'art. 7 bis del d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 rubricato "Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali" ha espressamente previsto l'applicabilità, al caso di specie, del CCNL privatistico degli addetti ai lavori agricoli e forestali disponendo che "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni". In ragione di ciò, non può revocarsi in dubbio che il rapporto lavorativo in questione risulti oggi assoggettato al CCNL privatistico degli addetti ai lavori agricoli e forestali, per espressa previsione dell'art. 7 bis cit che, tuttavia, occorre rammentare, dispone in tal senso “nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Ed è proprio tale ultimo inciso che consente di dirimere la questione in ordine all'applicabilità dell'art. 7 del CIRL piuttosto che dell'art. 54 co.1 del CCNL Idraulico
Forestale ed Agraria 2010/2012, rinnovato in data 09/12/2022 e avente efficacia
2021/2024, come si spiegherà meglio infra.
Procedendo con ordine, l' ha sostenuto che la fonte regolatrice, Controparte_1 costantemente applicata nel tempo, fosse la contrattazione integrativa regionale, e più precisamente l'art. 7 del CIRL 2008/2011, norma concernente “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che prevede: “Qualora i lavoratori utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza […].
D'altro canto, l'art. 54 del CCNL, la cui applicazione è stata rivendicata dal ricorrente, stabilisce che: ”L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.” È necessario osservare che il rapporto tra le citate disposizioni contrattuali (CCNL e CIRL)
è governato dall'art. 2 del CCNL.
Quest'ultimo chiarisce la ripartizione delle competenze, escludendo dal secondo livello le materie già definite a livello nazionale (“Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”) e, al contempo, elencando in via tassativa le materie specificamente delegate al CIRL. Infatti, Tra queste ultime, alla lettera f), è contemplato il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese”, con rinvio all'art. 16.
Ebbene, l'analisi delle competenze demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa regionale (CIRL) esclude che vi rientri la disciplina del rimborso per l'uso del mezzo proprio per il raggiungimento del luogo di lavoro (art. 54); in primo luogo, l'elenco tassativo delle materie delegate, contenuto nell'art. 2, comma 9, del CCNL, non menziona affatto tale istituto;
in secondo luogo, non è sostenibile interpretare la delega di cui alla lettera f), relativa a “diverse modalità di rimborso spese”, come estesa all'art. 54.
Tale interpretazione è preclusa sia dal chiaro riferimento testuale, contenuto nella stessa lettera f), al solo art. 16 (Missioni e Trasferte), sia dal fatto che la medesima locuzione
(“diverse modalità di rimborso spese”) è utilizzata proprio all'interno dell'art. 16 per consentire deroghe specifiche alla disciplina nazionale delle sole spese di missione (cfr. in tal senso Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023 “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate
(art. 54 ed art. 16 c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai….L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”…Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit… In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello.”
Va da sé, in applicazione dei principi normativi e di diritto sopra menzionati, che la fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato deve rintracciarsi, senza alcun dubbio interpretativo, nell'art. 54 del CCNL operai idraulico- forestali.
D'altro canto, la domanda attorea non può essere accolta in ragione della clausola di contenimento prevista dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, per cui l'applicabilità del CCNL privatistico resta assoggettata ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, sebbene il legislatore abbia legittimato l'applicazione del CCNL di settore, è fondamentale sottolineare come lo stesso abbia posto una condizione imprescindibile e di immediata applicazione, alla luce del necessario bilanciamento con le esigenze di finanza pubblica.
Sul punto, si rileva che con decreto dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022, il cui oggetto era la presa d'atto del CCNL di settore 2021-2024, veniva formalmente attestato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022.” (cfr. all. n. 4 fascicolo ricorrente). E' pertanto di tutta evidenza come gli stanziamenti economici siano stati quantificati nel rispetto di inderogabili vincoli di contenimento della spesa, e quindi sulla base di criteri di calcolo dei costi (inclusa l'indennità chilometrica), compatibili con detti vincoli.
Ne consegue che l'attestazione di copertura finanziaria contenuta nel Decreto Dirigenziale
n. 5348/2022 (relativo al PAF 2022) va letta alla luce di questa realtà contabile: la copertura era assicurata nei limiti delle risorse quantificate secondo criteri compatibili con i vincoli di spesa (id est alla prassi consolidata di applicazione del criterio forfettario ex art. 7 CIRL, oggettivamente meno oneroso), e non secondo il (più gravoso) criterio di cui all'art. 54 del
CCNL.
In altre parole, essendo il criterio dell'art. 54 CCNL (1/5 costo benzina) più oneroso rispetto al metodo forfettario previsto dall'art. 7 CIRL la sua applicazione determinerebbe uno sforamento dei tetti di spesa così come programmati e approvati, ponendosi in aperto contrasto con la condizione espressamente posta dall'art.
7-bis.
Conseguentemente, la previsione di un limite massimo di risorse nel Piano Attuativo, letta alla luce della clausola sul contenimento della spesa ivi ribadita, rappresenta un elemento ostativo, documentalmente riscontrato, al riconoscimento di un'indennità calcolata secondo il criterio di cui all'art. 54 del CCNL, poiché essa risulterebbe priva di adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti definiti nel rispetto dei vincoli normativi e costituzionali di parità di bilancio.
Pertanto, per tutte le considerazioni qui illustrate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite restano compensate in ragione della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 231/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Crotone, 13/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei