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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 1718/2024
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA MIRKO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ROSSI ANTONIO
APPELLATO
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria allegazione, eccezione, argomentazioni ed istanza, in integrale riforma della sentenza n. 237/2023, pubblicata in data 02 Novembre 2023, mai notificata, così giudicare:
In via principale:
- Dichiarare non prescritto il diritto a riscuotere il credito da parte di per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 747 del 02/02/2023, ora Avvio procedure di esecuzione coattiva N.
26156 del 27/04/2023 di € 669,49 e dell'Ingiunzione di pagamento N. 748 del
02/02/2023, ora Avvio procedure di esecuzione coattiva N. 26157 del 27/04/2023 di €
1.055,92, confermando il credito sotteso.
- Condannare il Sig. a restituire ad quanto corrisposto Controparte_1 Parte_1
da a titolo di competenze e spese di lite liquidate nella sentenza appellata Parte_1
ossia euro 1.457,18. - Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale accertata la carenza di jus postulandi in capo al difensore di per inesistenza/nullità della procura alle liti allegata all'atto di appello, Pt_1 dichiarare l'appello inammissibile.
Vinte le spese del grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. di data 7.6.2023 propone Controparte_1
opposizione, dinanzi al giudice di pace di Voghera, avverso due ingiunzioni di pagamento, n. 747, relativa al verbale 135 del 25.2.2017,, e n. 748 relativa al verbale n.
414 del 25.7.2017, ingiunzioni notificate da Parte_1
A fondamento del ricorso deduce che i verbali sottesi sarebbero stati asseritamente notificati il 5.4.2017 e il 11.8.2017; che, al contrario, nulla gli era stato mai notificato;
che il credito sotteso doveva ritenersi prescritto.
Dinanzi al giudice di pace si è costituita rilevando di essere concessionaria per la Pt_1
riscossione in favore del , ente impositore;
Controparte_2
di difettare di legittimazione passiva con riferimento alla contestazione connessa alla mancata notifica dei verbali di contravvenzione;
in ogni caso, allegava notifiche relative ai verbali emessi dalla Polizia locale del
Comune di;
CP_2
deduce che la opposizione era da ritenersi inammissibile in quanto formulata oltre il termine di cu all'art. 617 c.p.c., per essere le ingiunzioni di pagamento notificate il
8.2.2023; nel merito, deduce la infondatezza della eccezione di prescrizione, rilevando che i erbali erano stati notificati;
che il in data 15.3.2019, aveva inviato sollecito di pagamento con CP_2
raccomandata, interrompendo i termini di prescrizione;
che, inoltre, vi era da applicare i termini di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31.8.2021 connessi alla emergenza pandemica in virtù dei numerosi provvedimenti all'uopo emanati.
pag. 2/8 Con sentenza n. 237/2023 il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, riteneva la intervenuta prescrizione del credito, con condanna di alla rifusione delle spese di Pt_1
lite.
Avvero detta decisione propone appello rilevando: Pt_1
che i verbali di cui alle infrazioni commesse dallo erano stati notificati;
CP_1
che procedeva all'invio di avviso bonario in data 10.11.2022; e alla intimazione Pt_1
di pagamento del 2.2.2023;
che il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito non considerando l'atto interruttivo notificato dall'ente impositore in quanto non indicato nell'atto opposto;
che non era necessaria la detta indicazione;
che trattavasi di regolare messa in mora;
che inoltre il giudice non aveva in alcun modo considerato le sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Insta per la totale riforma della sentenza anche in punto spese e, rilevando di aver corrisposto le spese predette, insta per la restituzione dell'importo di 1.457,18 versato a tale titolo.
Nel giudizio di appello si costituisce l'appellato rilevando: CP_1
che l'appello era stato proposto nell'ultimo giorno utile;
che sussisteva inammissibilità dello stesso per inesistenza della procura, alle liti e conseguente decadenza e passaggio in giudicato della decisione;
che, infatti, la procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello notificato, riporta la dicitura: ) una firma (firmato digitalmente)”; Parte_1 Persona_1
che la firma non può considerarsi firma digitale o in formato cades o in formato pades, ma solo una riproduzione meccanica di una firma, riproduzione, peraltro, esattamente identica a quella allegata alla comparsa di costituzione in primo grado che si allega come documento due per permettere una pronta verifica di corresponsione;
che quindi la procura non risulta essere stata rilasciata di pugno dal Sig. , Persona_1
né risulta qualificabile come firma digitale, come previsto dalla normativa, non trattandosi né di firma in formato pades, né di firma in formato cades, unici formati che consentono di riferire la firma al soggetto titolare del certificato.
pag. 3/8 Ritiene quindi il totale difetto di sottoscrizione che determina l'inesistenza dell'atto, per cui doveva ritenersi l'appello proposta da procuratore privo di valido jus
Postulandi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche veniva trattenuta in decisione alla udienza dell'8.4.2025, sostituta da note scritte.
***
Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di carenza di procura dedotta con riferimento alla costituzione della parte appellante.
La ha depositato, in sede di costituzione, il file .eml della notifica dell'appello Pt_1
(file denominato " ), Email_1
che costituisce la versione autentica della notifica PEC e consente di verificare il contenuto del messaggio, la data dell'invio e i documenti trasmessi.
Da detto file emerge che la procura alle liti notificata reca la doppia estensione
“.p7m.p7m”, che attesta la presenza di due firme digitali distinte apposte sul documento.
La procura, rilasciata il 2 maggio 2024 in favore del difensore risulta sottoscritta digitalmente in formato .p7m sia dal legale rappresentante di Parte_1 Per_1
sia dal procuratore.
[...]
La doppia estensione “.p7m.p7m” è una conseguenza tecnica del tipo di firma digitale utilizzata.
La Suprema Corte, con decisione resa a Sezioni Unite, in un recente arresto ha avuto modo di precisare che: “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di
pag. 4/8 espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2077 del 19/01/2024).
L'eccezione di carenza di procura deve ritenersi infondata, attesa la corretta produzione della procura medesima.
Ne consegue, altresì, la tempestività dell'appello.
Nel merito si rileva.
I verbali sottesi alle due ingiunzioni di pagamento sono due verbali emessi dal
[...]
, che ha poi incaricato di riscuotere il credito relativo. Controparte_2 Pt_1
Trattasi dei Verbali relativi alle Violazioni del Codice della Strada N. 135 del
25/02/2017 (doc. 5, prodotto in primo grado), e N. 414 del 25/07/2017 (doc. 6, prodotto in primo grado).
I due verbali risultano, entrambi, come da documentazione prodotta, notificati per compiuta giacenza (docc. 5 e 6).
Il ha inviato sollecito di pagamento, con raccomandata con avviso di CP_2
ricevimento, nel marzo 2019; anche detta raccomandata non risulta ritirata (doc. 10).
Atteso l'avviso del 29.3.2019, a tale data si riporta la interruzione. ha poi inviato in relazione al primo verbale Avviso N. 16939 del Pt_1 Pt_2
10/11/2022 (doc. 7); in relazione al secondo verbale ha inviato altresì Avviso N. 16940 del Pt_2
10/11/2022 (doc. 8).
I detti due avvisi non risultano inviati con ricevuta di ricevimento, per cui non possono valere ai fini interruttivi.
Pertanto, considerato che trattasi di infrazione del 2017 ed attesa la interruzione operata dal nel marzo 2019, alla data del 2.2.2023, data della notifica delle ingiunzioni CP_2
impugnate, non era ancora trascorso il termine prescrizionale quinquennale, che ha ripreso a decorrere dall'avviso bonario.
Non si comprende quanto dedotto dal giudice di pace nella parte motiva della sua decisione, laddove afferma che detto sollecito, pur presente all'interno della ingiunzione di pagamento, risulta assente nella motivazione degli atti opposti ed oggetto di motivazione postuma.
pag. 5/8 Come noto, il sollecito di pagamento rileva ai soli fini interruttivi della prescrizione;
lo stesso, pertanto non deve essere necessariamente indicato nella ingiunzione di pagamento.
In ogni caso, nel caso di specie, il sollecito del è indicato nell'atto e forma un CP_2 tutt'uno con la motivazione sottesa alla ingiunzione medesima.
Il sollecito del comune costituisce quindi, come rilevato, valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ad abundantiam, con riferimento ai termini prescrizionali, gli stessi, come osservato da risultano in ogni caso sospesi per effetto delle previsioni emanate nel periodo Pt_1
pandemico.
A tal proposito si rileva.
L'art. 68 del D.L 18 del 17.3.2020 convertito nella L. 27.2020 ha infatti previsto: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il secondo comma della norma ha precisato, altresì, che la sospensione attiene anche alle ingiunzioni di pagamento emanate ai sensi del RD 639/1910:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
L'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, sopra riportato, richiama altresì, espressamente,
l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, norma che dispone che:
pag. 6/8 “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Il combinato disposto delle norme sopra riportate comporta che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, erivanti anche dalle ingiunzioni di cui al RG 639/2010, qual è quella oggi in esame.
L'eccezione di prescrizione viene pertanto disattesa.
L'appello viene pertanto accolto, con totale riforma della decisione impugnata, anche in punto spese di lite.
Parte appellata va pertanto condannata alla rifusione delle spese di primo e di secondo grado, nonché alla restituzione di quanto versato da in adempimento della Pt_1
decisione oggi revocata.
Le spese si liquidano come da dispositivo, nella medesima misura per quel che attiene alle spese di primo grado e tenendo conto di parametri medi delle prime due fasi e minimi della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del giudice di Pace di Controparte_1
Voghera n. 273/2023 così provvede: in totale riforma della impugnata sentenza;
respinge il ricorso proposto da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 747 del 02/02/2023, e n. 748 del 02/02/2023.
Condanna la parte appellata pagamento, in favore della parte appellante CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 913 per Parte_1
compensi quanto al primo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e pag. 7/8 c.p.a. come per legge e in € 147 e € 27 per anticipazioni e in € 1.276,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Condanna altresì a a restituire ad quanto corrisposto Controparte_1 Parte_1
da a titolo di competenze e spese di lite liquidate nella sentenza appellata Parte_1 pari a € 1.457,18.
Pavia 29/04/2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 1718/2024
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA MIRKO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ROSSI ANTONIO
APPELLATO
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria allegazione, eccezione, argomentazioni ed istanza, in integrale riforma della sentenza n. 237/2023, pubblicata in data 02 Novembre 2023, mai notificata, così giudicare:
In via principale:
- Dichiarare non prescritto il diritto a riscuotere il credito da parte di per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 747 del 02/02/2023, ora Avvio procedure di esecuzione coattiva N.
26156 del 27/04/2023 di € 669,49 e dell'Ingiunzione di pagamento N. 748 del
02/02/2023, ora Avvio procedure di esecuzione coattiva N. 26157 del 27/04/2023 di €
1.055,92, confermando il credito sotteso.
- Condannare il Sig. a restituire ad quanto corrisposto Controparte_1 Parte_1
da a titolo di competenze e spese di lite liquidate nella sentenza appellata Parte_1
ossia euro 1.457,18. - Con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale accertata la carenza di jus postulandi in capo al difensore di per inesistenza/nullità della procura alle liti allegata all'atto di appello, Pt_1 dichiarare l'appello inammissibile.
Vinte le spese del grado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. di data 7.6.2023 propone Controparte_1
opposizione, dinanzi al giudice di pace di Voghera, avverso due ingiunzioni di pagamento, n. 747, relativa al verbale 135 del 25.2.2017,, e n. 748 relativa al verbale n.
414 del 25.7.2017, ingiunzioni notificate da Parte_1
A fondamento del ricorso deduce che i verbali sottesi sarebbero stati asseritamente notificati il 5.4.2017 e il 11.8.2017; che, al contrario, nulla gli era stato mai notificato;
che il credito sotteso doveva ritenersi prescritto.
Dinanzi al giudice di pace si è costituita rilevando di essere concessionaria per la Pt_1
riscossione in favore del , ente impositore;
Controparte_2
di difettare di legittimazione passiva con riferimento alla contestazione connessa alla mancata notifica dei verbali di contravvenzione;
in ogni caso, allegava notifiche relative ai verbali emessi dalla Polizia locale del
Comune di;
CP_2
deduce che la opposizione era da ritenersi inammissibile in quanto formulata oltre il termine di cu all'art. 617 c.p.c., per essere le ingiunzioni di pagamento notificate il
8.2.2023; nel merito, deduce la infondatezza della eccezione di prescrizione, rilevando che i erbali erano stati notificati;
che il in data 15.3.2019, aveva inviato sollecito di pagamento con CP_2
raccomandata, interrompendo i termini di prescrizione;
che, inoltre, vi era da applicare i termini di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31.8.2021 connessi alla emergenza pandemica in virtù dei numerosi provvedimenti all'uopo emanati.
pag. 2/8 Con sentenza n. 237/2023 il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, riteneva la intervenuta prescrizione del credito, con condanna di alla rifusione delle spese di Pt_1
lite.
Avvero detta decisione propone appello rilevando: Pt_1
che i verbali di cui alle infrazioni commesse dallo erano stati notificati;
CP_1
che procedeva all'invio di avviso bonario in data 10.11.2022; e alla intimazione Pt_1
di pagamento del 2.2.2023;
che il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito non considerando l'atto interruttivo notificato dall'ente impositore in quanto non indicato nell'atto opposto;
che non era necessaria la detta indicazione;
che trattavasi di regolare messa in mora;
che inoltre il giudice non aveva in alcun modo considerato le sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Insta per la totale riforma della sentenza anche in punto spese e, rilevando di aver corrisposto le spese predette, insta per la restituzione dell'importo di 1.457,18 versato a tale titolo.
Nel giudizio di appello si costituisce l'appellato rilevando: CP_1
che l'appello era stato proposto nell'ultimo giorno utile;
che sussisteva inammissibilità dello stesso per inesistenza della procura, alle liti e conseguente decadenza e passaggio in giudicato della decisione;
che, infatti, la procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello notificato, riporta la dicitura: ) una firma (firmato digitalmente)”; Parte_1 Persona_1
che la firma non può considerarsi firma digitale o in formato cades o in formato pades, ma solo una riproduzione meccanica di una firma, riproduzione, peraltro, esattamente identica a quella allegata alla comparsa di costituzione in primo grado che si allega come documento due per permettere una pronta verifica di corresponsione;
che quindi la procura non risulta essere stata rilasciata di pugno dal Sig. , Persona_1
né risulta qualificabile come firma digitale, come previsto dalla normativa, non trattandosi né di firma in formato pades, né di firma in formato cades, unici formati che consentono di riferire la firma al soggetto titolare del certificato.
pag. 3/8 Ritiene quindi il totale difetto di sottoscrizione che determina l'inesistenza dell'atto, per cui doveva ritenersi l'appello proposta da procuratore privo di valido jus
Postulandi.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche veniva trattenuta in decisione alla udienza dell'8.4.2025, sostituta da note scritte.
***
Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di carenza di procura dedotta con riferimento alla costituzione della parte appellante.
La ha depositato, in sede di costituzione, il file .eml della notifica dell'appello Pt_1
(file denominato " ), Email_1
che costituisce la versione autentica della notifica PEC e consente di verificare il contenuto del messaggio, la data dell'invio e i documenti trasmessi.
Da detto file emerge che la procura alle liti notificata reca la doppia estensione
“.p7m.p7m”, che attesta la presenza di due firme digitali distinte apposte sul documento.
La procura, rilasciata il 2 maggio 2024 in favore del difensore risulta sottoscritta digitalmente in formato .p7m sia dal legale rappresentante di Parte_1 Per_1
sia dal procuratore.
[...]
La doppia estensione “.p7m.p7m” è una conseguenza tecnica del tipo di firma digitale utilizzata.
La Suprema Corte, con decisione resa a Sezioni Unite, in un recente arresto ha avuto modo di precisare che: “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di
pag. 4/8 espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2077 del 19/01/2024).
L'eccezione di carenza di procura deve ritenersi infondata, attesa la corretta produzione della procura medesima.
Ne consegue, altresì, la tempestività dell'appello.
Nel merito si rileva.
I verbali sottesi alle due ingiunzioni di pagamento sono due verbali emessi dal
[...]
, che ha poi incaricato di riscuotere il credito relativo. Controparte_2 Pt_1
Trattasi dei Verbali relativi alle Violazioni del Codice della Strada N. 135 del
25/02/2017 (doc. 5, prodotto in primo grado), e N. 414 del 25/07/2017 (doc. 6, prodotto in primo grado).
I due verbali risultano, entrambi, come da documentazione prodotta, notificati per compiuta giacenza (docc. 5 e 6).
Il ha inviato sollecito di pagamento, con raccomandata con avviso di CP_2
ricevimento, nel marzo 2019; anche detta raccomandata non risulta ritirata (doc. 10).
Atteso l'avviso del 29.3.2019, a tale data si riporta la interruzione. ha poi inviato in relazione al primo verbale Avviso N. 16939 del Pt_1 Pt_2
10/11/2022 (doc. 7); in relazione al secondo verbale ha inviato altresì Avviso N. 16940 del Pt_2
10/11/2022 (doc. 8).
I detti due avvisi non risultano inviati con ricevuta di ricevimento, per cui non possono valere ai fini interruttivi.
Pertanto, considerato che trattasi di infrazione del 2017 ed attesa la interruzione operata dal nel marzo 2019, alla data del 2.2.2023, data della notifica delle ingiunzioni CP_2
impugnate, non era ancora trascorso il termine prescrizionale quinquennale, che ha ripreso a decorrere dall'avviso bonario.
Non si comprende quanto dedotto dal giudice di pace nella parte motiva della sua decisione, laddove afferma che detto sollecito, pur presente all'interno della ingiunzione di pagamento, risulta assente nella motivazione degli atti opposti ed oggetto di motivazione postuma.
pag. 5/8 Come noto, il sollecito di pagamento rileva ai soli fini interruttivi della prescrizione;
lo stesso, pertanto non deve essere necessariamente indicato nella ingiunzione di pagamento.
In ogni caso, nel caso di specie, il sollecito del è indicato nell'atto e forma un CP_2 tutt'uno con la motivazione sottesa alla ingiunzione medesima.
Il sollecito del comune costituisce quindi, come rilevato, valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ad abundantiam, con riferimento ai termini prescrizionali, gli stessi, come osservato da risultano in ogni caso sospesi per effetto delle previsioni emanate nel periodo Pt_1
pandemico.
A tal proposito si rileva.
L'art. 68 del D.L 18 del 17.3.2020 convertito nella L. 27.2020 ha infatti previsto: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il secondo comma della norma ha precisato, altresì, che la sospensione attiene anche alle ingiunzioni di pagamento emanate ai sensi del RD 639/1910:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
L'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, sopra riportato, richiama altresì, espressamente,
l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, norma che dispone che:
pag. 6/8 “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Il combinato disposto delle norme sopra riportate comporta che nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, erivanti anche dalle ingiunzioni di cui al RG 639/2010, qual è quella oggi in esame.
L'eccezione di prescrizione viene pertanto disattesa.
L'appello viene pertanto accolto, con totale riforma della decisione impugnata, anche in punto spese di lite.
Parte appellata va pertanto condannata alla rifusione delle spese di primo e di secondo grado, nonché alla restituzione di quanto versato da in adempimento della Pt_1
decisione oggi revocata.
Le spese si liquidano come da dispositivo, nella medesima misura per quel che attiene alle spese di primo grado e tenendo conto di parametri medi delle prime due fasi e minimi della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del giudice di Pace di Controparte_1
Voghera n. 273/2023 così provvede: in totale riforma della impugnata sentenza;
respinge il ricorso proposto da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 747 del 02/02/2023, e n. 748 del 02/02/2023.
Condanna la parte appellata pagamento, in favore della parte appellante CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 913 per Parte_1
compensi quanto al primo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e pag. 7/8 c.p.a. come per legge e in € 147 e € 27 per anticipazioni e in € 1.276,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Condanna altresì a a restituire ad quanto corrisposto Controparte_1 Parte_1
da a titolo di competenze e spese di lite liquidate nella sentenza appellata Parte_1 pari a € 1.457,18.
Pavia 29/04/2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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