Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2011, n. 12530
CASS
Sentenza 8 giugno 2011

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In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., i documenti il cui rinvenimento consente tale tipo di impugnazione debbono contenere la prova, non potuta fornire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, del fondamento di domande ed eccezioni in quel giudizio già formulate, mentre non possono essere presi in considerazione, per il generale divieto di "ius novorum", ove siano dedotti a fondamento di domande ed eccezioni che non abbiano fatto parte del "thema decidendum" dibattuto nel giudizio stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2011, n. 12530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12530
    Data del deposito : 8 giugno 2011

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