TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3102 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Valentina La Porta, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ) in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Cappuccio, dall'avv. Monica Lamuro e dall'Avv. Tiziano Montagna, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha formulato Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 11.04.2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a, dell'importo di € 23.644,78, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme versate in favore della IBL Banca con la quale l'opponente aveva stipulato un finanziamento. A sostegno dell'opposizione ha contestato la debenza delle somme, richieste e corrisposte sulla base di un provvedimento amministrativo di congedo ritenuto illegittimo e impugnato dinanzi all'autorità amministrativa competente. Ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata del Comando Generale
Arma dei Carabinieri, in qualità di soggetto emittente il provvedimento ritenuto illegittimo e prodromico all'apertura del sinistro la cui somma versata è stata richiesta all'opposto con la presente ingiunzione e, nel merito, ha eccepito l'illegittimità della
1 polizza sottoscritta. Ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, - In via pregiudiziale sospendere la procedura ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante pendente innanzi al TAR del Lazio, avente n.r.g. 628/2020- All'esito del predetto procedimento amministrativo, in caso di accoglimento dello stesso
e conseguente annullamento del provvedimento di congedo, essere autorizzati a chiamare in causa il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con estromissione dell'opponente dal presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso pendente in sede amministrativa dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto emesso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari.”. Con il deposito delle memorie 183, VI co. c.p.c. primo termine parte opponente ha così precisato la domanda: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, - In via pregiudiziale sospendere la procedura ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante pendente innanzi al TAR del Lazio, avente n.r.g.
628/2020; - Autorizzare la chiamata in causa il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con estromissione dell'opponente dal presente giudizio;
- Nel merito dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto emesso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
- Dichiarare la vessatorietà e conseguente nullità della clausola surrogatoria prevista nel contratto di assicurazione e di finanziamento.”. HDI Assicurazioni s.p.a. ritualmente costituita in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto e così ha concluso: “ affinché l'On. Tribunale voglia: in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi ed effetti dell'art. 648 co°2 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta con vittoria di spese, diritti ed onorari;
nel merito, condannare la parte opponente al pagamento di una somma in favore di parte opposta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 23.10.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare
2 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
HDI Assicurazioni s.p.a., creditrice sostanziale, ha assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti. L'opposta ha infatti azionato la domanda monitoria per ottenere la restituzione delle somme versare alla IBL Banca a seguito dell'apertura del sinistro derivante dalla cessazione dell'attività Pt_ lavorativa del , giusta polizza assicurativa collettiva contro il rischio di impiego e morte, obbligatoria ex art. 54 DPR 180/50, avente come beneficiario IBL Banca. Con quest'ultimo l'opponente aveva stipulato un contratto di finanziamento, mediante cessione delle quote dello stipendio, ed autorizzato la copertura assicurativa ex art. 1919 c.c. Pt_ L'opposto ha evidenziato che, per effetto del congedo del , la Banca IBL provvedeva a denunciare il sinistro all'assicurazione; quest'ultima provvedeva ad indennizzare il beneficiario dell'importo residuo del finanziamento, pari ad € 23.644,78. Detto importo veniva infine richiesto con l'ingiunzione di pagamento al soggetto finanziato.
HDI assicurazione spa ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento, la polizza assicurativa collettiva, la Pt_ dichiarazione ex art. 1919 c.c. rilasciata da con la scheda assicurativa, la denuncia del sinistro con il conto estintivo, la quietanza del pagamento eseguito in favore della banca assicurata ed, infine, la messa in mora.
, costituendosi in giudizio, con comportamento rilevante Parte_1 ex art. 115 c.p.c., non ha contestato di aver stipulato un finanziamento con IBL Banca con cessione di un quinto dello stipendio. Tuttavia, ha eccepito di aver rilasciato la delega ex art. 1919 c.c. limitatamente alla copertura vita ed ha contestato l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione-datore di lavoro lo poneva in congedo. Ha eccepito, infine, con le memorie istruttorie la vessatorietà della clausola di surroga.
Il primo motivo di opposizione è infondato. Pt_
ha eccepito l'illegittimità della polizza sottoscritta dalla Banca contraente, ritenuta priva di apposita autorizzazione.
Tale censura non è condivisibile. Pt_ Dalla disamina della documentazione in atti si rileva come abbia stipulato con la un contratto di mutuo con CP_1 cessione pro solvendo delle quote dello stipendio, garantito dalla copertura assicurativa, obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/50, come previsto dall'art.
8. Si tratta di previsioni negoziali effettivamente sottoscritte dalla Banca.
Incontestata, altresì, è la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 11.09.2019 ed a seguito della quale l'amministrazione-datore di lavoro comunicava alla Banca l'impossibilità della cessione del quinto dello stipendio, non più Pt_ rogato in favore del .
3 Documentato, infine, è l'avvenuto pagamento dell'importo residuo in favore della Banca da parte dell'assicurazione opposta, come si evince dalla relativa quietanza prodotta in giudizio.
Si rileva che, sottoscrivendo il contratto di mutuo con previsione di Pt_ cessione delle quote di retribuzione mensili, ha autorizzato una cessione “pro-solvendo” per effetto della quale, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro, il debitore principale sarebbe rimasto lo stesso contraente . Parte_1 Infatti, all'art. 4 del contratto è previsto che “In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal cessionario ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo…”. Inoltre al successivo articolo 9.1 è stabilito che “In conseguenza della risoluzione il cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del cessionario l'importo calcolato a norma del punto 4.”. Dunque, deve ritenersi accertato che, in caso di estinzione anticipata del prestito, sarebbe rimasto vincolato all'adempimento lo stesso soggetto finanziato.
Proseguendo nella lettura del contratto, all'art. 8 intitolato
“copertura assicurativa” è stabilito che “il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto
e relativi regolamenti (art. 54 DPR 180/50) contro il contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del cedente…”. Infine, all'art. 8.1 è stabilito che “La copertura del rischio vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico….” ed all'art. 8.3 è stabilito che “La copertura dei rischi diversi di impiego viene garantita da un'altra polizza assicurativa rientrante nel ramo assicurativo “credito”. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la compagnia di assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente.”. Pt_ Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto risulta che abbia ricevuto la “richiesta di adesione alla polizza assicurativa sottoscritta dalla banca contraente”, per la quale ha rilasciato autorizzazione scritta alla stipula di garanzia sulla vita ex art. 1919
c.c., presente in atti. Dalle evidenze documentali risulta quindi che l'opponente ha concluso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, garantito da copertura assicurativa diretta a tenere indenne il concessionario, quale l'istituto di credito rogante, in caso di eventi diretti all'estinzione anticipata del prestito. L'obbligatorietà della garanzia assicurativa, come correttamente
4 richiamata nel contratto di finanziamento, risulta prevista dal D.P.R.
180/50, ove agli artt. 1, 5 e 54 è disposto che i prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio devono essere abbinati ad una polizza vita che, in caso di decesso del debitore, assicuri il recupero del credito residuo. È altresì previsto che le cessioni di quote dello stipendio debbano essere assistite sia da un'assicurazione sulla vita che da una polizza contro i rischi impiego, affinché sia garantito il recupero delle somme finanziate nell'ipotesi in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non consentano la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore.
Inoltre, anche l'art. 14 Regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009 ha previsto che “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenza”, il contratto stipulato da un ente finanziario autorizzato a operare, ai sensi di legge, nel settore del finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziario e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente…”. Dalle precedenti considerazioni deriva che il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio rappresenta il presupposto logico giuridico della stipulazione del contratto di assicurazione, senza il quale le parti non avrebbero potuto concludere il contratto di finanziamento.
Può quindi configurarsi un collegamento negoziale tra i due contratti. Invero, ciò che rileva ai fini della garanzia assicurativa e dell'attivazione della polizza è il mancato pagamento dei ratei di rimborso del finanziamento, a prescindere dalla ragione dell'evento interruttivo. E' dunque non fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale è stato disposto il congedo dello stesso, impugnato dinanzi al Giudice competente.
In conclusione, l'evento che viene garantito dalla compagnia di assicurazione non è l'interruzione del rapporto di lavoro, bensì il mancato pagamento dei ratei di rimborso alla società finanziaria
(cessionaria).
Infatti, in caso di rischio del credito l'attivazione della garanzia consente la liquidazione del debito residuo in favore della finanziaria, con contestuale surroga dell'assicurazione al quale il debitore dovrà rimborsare il debito residuo.
5 La HDI Ass.ni S.p.A. è portatrice di un diritto autonomo che trova origine nella polizza assicurativa collettiva in forza della quale, verificatosi l'evento assicurato e, dunque, il congedo del contraente, si attiva la procedura per il recupero del credito contro il lavoratore che non ha provveduto al pagamento diretto del residuo del debito. È quindi legittima la surroga rispetto alla posizione della cessionaria contraente.
Dalla disamina della documentazione in atti, ed in particolare del contratto di finanziamento, ritiene il Tribunale che il contraente abbia espressamente autorizzato la concessionaria alla stipula della polizza a garanzia del debito ex art.
8. Il motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
Non merita accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione, eccepito con le memorie 183 VI co. c.p.c. I termine, circa la vessatorietà della clausola che prevede la surroga dell'assicurazione nei diritti della concessionaria.
Si richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, che ha escluso la vessatorietà della clausola del diritto di surroga della compagnia assicurativa nei diritti di rivalsa della società finanziaria. Ha precisato, infatti, che “In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio
(perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).”. ( Corte Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022).
La clausola di surroga risulta vessatoria ove il contratto di assicurazione sia stipulato a vantaggio del debitore finanziato.
In tal caso la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, poichè, tenuto indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. L'asserita vessatorietà viene meno nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore, come nel caso di specie, e non il finanziato, il quale, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti della assicurazione.
Dalla disamina della documentazione prodotta e dalla ricostruzione in diritto operata ritiene il Tribunale che la polizza sia stata stipulata
6 Pt_ a vantaggio della IBL Banca, contraente beneficiario, e non del , soggetto finanziato. Ne consegue la piena legittimità del diritto di surroga dell'assicurazione opposta.
In considerazione delle precedenti valutazioni in diritto, considerato che parte opposta ha provato la legittimità del proprio credito, non contestato nel quantum, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia provato l'esistenza di una causa modificativa, impeditiva od estintiva della domanda della HDI Assicurazioni s.p.a. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 754/2022 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Va rigettata, infine, la domanda di parte opposta diretta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si osserva che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte opposta senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte debitrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di HDI Assicurazioni s.p.a., non può essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 754/2022, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore di parte opposta Parte_1
7 delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3102 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Valentina La Porta, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ) in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Cappuccio, dall'avv. Monica Lamuro e dall'Avv. Tiziano Montagna, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha formulato Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 11.04.2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a, dell'importo di € 23.644,78, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione delle somme versate in favore della IBL Banca con la quale l'opponente aveva stipulato un finanziamento. A sostegno dell'opposizione ha contestato la debenza delle somme, richieste e corrisposte sulla base di un provvedimento amministrativo di congedo ritenuto illegittimo e impugnato dinanzi all'autorità amministrativa competente. Ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata del Comando Generale
Arma dei Carabinieri, in qualità di soggetto emittente il provvedimento ritenuto illegittimo e prodromico all'apertura del sinistro la cui somma versata è stata richiesta all'opposto con la presente ingiunzione e, nel merito, ha eccepito l'illegittimità della
1 polizza sottoscritta. Ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, - In via pregiudiziale sospendere la procedura ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante pendente innanzi al TAR del Lazio, avente n.r.g. 628/2020- All'esito del predetto procedimento amministrativo, in caso di accoglimento dello stesso
e conseguente annullamento del provvedimento di congedo, essere autorizzati a chiamare in causa il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con estromissione dell'opponente dal presente giudizio;
- Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso pendente in sede amministrativa dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto emesso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari.”. Con il deposito delle memorie 183, VI co. c.p.c. primo termine parte opponente ha così precisato la domanda: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, - In via pregiudiziale sospendere la procedura ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante pendente innanzi al TAR del Lazio, avente n.r.g.
628/2020; - Autorizzare la chiamata in causa il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con estromissione dell'opponente dal presente giudizio;
- Nel merito dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto emesso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
- Dichiarare la vessatorietà e conseguente nullità della clausola surrogatoria prevista nel contratto di assicurazione e di finanziamento.”. HDI Assicurazioni s.p.a. ritualmente costituita in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto e così ha concluso: “ affinché l'On. Tribunale voglia: in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi ed effetti dell'art. 648 co°2 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo a favore dell'opposta con vittoria di spese, diritti ed onorari;
nel merito, condannare la parte opponente al pagamento di una somma in favore di parte opposta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c.”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 23.10.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Come noto, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare
2 fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
HDI Assicurazioni s.p.a., creditrice sostanziale, ha assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti. L'opposta ha infatti azionato la domanda monitoria per ottenere la restituzione delle somme versare alla IBL Banca a seguito dell'apertura del sinistro derivante dalla cessazione dell'attività Pt_ lavorativa del , giusta polizza assicurativa collettiva contro il rischio di impiego e morte, obbligatoria ex art. 54 DPR 180/50, avente come beneficiario IBL Banca. Con quest'ultimo l'opponente aveva stipulato un contratto di finanziamento, mediante cessione delle quote dello stipendio, ed autorizzato la copertura assicurativa ex art. 1919 c.c. Pt_ L'opposto ha evidenziato che, per effetto del congedo del , la Banca IBL provvedeva a denunciare il sinistro all'assicurazione; quest'ultima provvedeva ad indennizzare il beneficiario dell'importo residuo del finanziamento, pari ad € 23.644,78. Detto importo veniva infine richiesto con l'ingiunzione di pagamento al soggetto finanziato.
HDI assicurazione spa ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento, la polizza assicurativa collettiva, la Pt_ dichiarazione ex art. 1919 c.c. rilasciata da con la scheda assicurativa, la denuncia del sinistro con il conto estintivo, la quietanza del pagamento eseguito in favore della banca assicurata ed, infine, la messa in mora.
, costituendosi in giudizio, con comportamento rilevante Parte_1 ex art. 115 c.p.c., non ha contestato di aver stipulato un finanziamento con IBL Banca con cessione di un quinto dello stipendio. Tuttavia, ha eccepito di aver rilasciato la delega ex art. 1919 c.c. limitatamente alla copertura vita ed ha contestato l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione-datore di lavoro lo poneva in congedo. Ha eccepito, infine, con le memorie istruttorie la vessatorietà della clausola di surroga.
Il primo motivo di opposizione è infondato. Pt_
ha eccepito l'illegittimità della polizza sottoscritta dalla Banca contraente, ritenuta priva di apposita autorizzazione.
Tale censura non è condivisibile. Pt_ Dalla disamina della documentazione in atti si rileva come abbia stipulato con la un contratto di mutuo con CP_1 cessione pro solvendo delle quote dello stipendio, garantito dalla copertura assicurativa, obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/50, come previsto dall'art.
8. Si tratta di previsioni negoziali effettivamente sottoscritte dalla Banca.
Incontestata, altresì, è la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 11.09.2019 ed a seguito della quale l'amministrazione-datore di lavoro comunicava alla Banca l'impossibilità della cessione del quinto dello stipendio, non più Pt_ rogato in favore del .
3 Documentato, infine, è l'avvenuto pagamento dell'importo residuo in favore della Banca da parte dell'assicurazione opposta, come si evince dalla relativa quietanza prodotta in giudizio.
Si rileva che, sottoscrivendo il contratto di mutuo con previsione di Pt_ cessione delle quote di retribuzione mensili, ha autorizzato una cessione “pro-solvendo” per effetto della quale, in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro, il debitore principale sarebbe rimasto lo stesso contraente . Parte_1 Infatti, all'art. 4 del contratto è previsto che “In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal cessionario ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo…”. Inoltre al successivo articolo 9.1 è stabilito che “In conseguenza della risoluzione il cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del cessionario l'importo calcolato a norma del punto 4.”. Dunque, deve ritenersi accertato che, in caso di estinzione anticipata del prestito, sarebbe rimasto vincolato all'adempimento lo stesso soggetto finanziato.
Proseguendo nella lettura del contratto, all'art. 8 intitolato
“copertura assicurativa” è stabilito che “il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto
e relativi regolamenti (art. 54 DPR 180/50) contro il contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del cedente…”. Infine, all'art. 8.1 è stabilito che “La copertura del rischio vita per l'ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico….” ed all'art. 8.3 è stabilito che “La copertura dei rischi diversi di impiego viene garantita da un'altra polizza assicurativa rientrante nel ramo assicurativo “credito”. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la compagnia di assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente.”. Pt_ Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto risulta che abbia ricevuto la “richiesta di adesione alla polizza assicurativa sottoscritta dalla banca contraente”, per la quale ha rilasciato autorizzazione scritta alla stipula di garanzia sulla vita ex art. 1919
c.c., presente in atti. Dalle evidenze documentali risulta quindi che l'opponente ha concluso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, garantito da copertura assicurativa diretta a tenere indenne il concessionario, quale l'istituto di credito rogante, in caso di eventi diretti all'estinzione anticipata del prestito. L'obbligatorietà della garanzia assicurativa, come correttamente
4 richiamata nel contratto di finanziamento, risulta prevista dal D.P.R.
180/50, ove agli artt. 1, 5 e 54 è disposto che i prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio devono essere abbinati ad una polizza vita che, in caso di decesso del debitore, assicuri il recupero del credito residuo. È altresì previsto che le cessioni di quote dello stipendio debbano essere assistite sia da un'assicurazione sulla vita che da una polizza contro i rischi impiego, affinché sia garantito il recupero delle somme finanziate nell'ipotesi in cui la cessazione o riduzione dello stipendio o la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non consentano la prosecuzione dell'ammortamento o l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore.
Inoltre, anche l'art. 14 Regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009 ha previsto che “In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenza”, il contratto stipulato da un ente finanziario autorizzato a operare, ai sensi di legge, nel settore del finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziario e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente…”. Dalle precedenti considerazioni deriva che il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio rappresenta il presupposto logico giuridico della stipulazione del contratto di assicurazione, senza il quale le parti non avrebbero potuto concludere il contratto di finanziamento.
Può quindi configurarsi un collegamento negoziale tra i due contratti. Invero, ciò che rileva ai fini della garanzia assicurativa e dell'attivazione della polizza è il mancato pagamento dei ratei di rimborso del finanziamento, a prescindere dalla ragione dell'evento interruttivo. E' dunque non fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale è stato disposto il congedo dello stesso, impugnato dinanzi al Giudice competente.
In conclusione, l'evento che viene garantito dalla compagnia di assicurazione non è l'interruzione del rapporto di lavoro, bensì il mancato pagamento dei ratei di rimborso alla società finanziaria
(cessionaria).
Infatti, in caso di rischio del credito l'attivazione della garanzia consente la liquidazione del debito residuo in favore della finanziaria, con contestuale surroga dell'assicurazione al quale il debitore dovrà rimborsare il debito residuo.
5 La HDI Ass.ni S.p.A. è portatrice di un diritto autonomo che trova origine nella polizza assicurativa collettiva in forza della quale, verificatosi l'evento assicurato e, dunque, il congedo del contraente, si attiva la procedura per il recupero del credito contro il lavoratore che non ha provveduto al pagamento diretto del residuo del debito. È quindi legittima la surroga rispetto alla posizione della cessionaria contraente.
Dalla disamina della documentazione in atti, ed in particolare del contratto di finanziamento, ritiene il Tribunale che il contraente abbia espressamente autorizzato la concessionaria alla stipula della polizza a garanzia del debito ex art.
8. Il motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
Non merita accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione, eccepito con le memorie 183 VI co. c.p.c. I termine, circa la vessatorietà della clausola che prevede la surroga dell'assicurazione nei diritti della concessionaria.
Si richiama sul punto giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, che ha escluso la vessatorietà della clausola del diritto di surroga della compagnia assicurativa nei diritti di rivalsa della società finanziaria. Ha precisato, infatti, che “In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio
(perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).”. ( Corte Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022).
La clausola di surroga risulta vessatoria ove il contratto di assicurazione sia stipulato a vantaggio del debitore finanziato.
In tal caso la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, poichè, tenuto indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. L'asserita vessatorietà viene meno nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore, come nel caso di specie, e non il finanziato, il quale, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti della assicurazione.
Dalla disamina della documentazione prodotta e dalla ricostruzione in diritto operata ritiene il Tribunale che la polizza sia stata stipulata
6 Pt_ a vantaggio della IBL Banca, contraente beneficiario, e non del , soggetto finanziato. Ne consegue la piena legittimità del diritto di surroga dell'assicurazione opposta.
In considerazione delle precedenti valutazioni in diritto, considerato che parte opposta ha provato la legittimità del proprio credito, non contestato nel quantum, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia provato l'esistenza di una causa modificativa, impeditiva od estintiva della domanda della HDI Assicurazioni s.p.a. In conclusione l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 754/2022 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Va rigettata, infine, la domanda di parte opposta diretta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si osserva che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013). Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte opposta senza alcuna prova del "quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte debitrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di HDI Assicurazioni s.p.a., non può essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 754/2022, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna alla refusione in favore di parte opposta Parte_1
7 delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8