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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9407/2022 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa RACITI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Salvatore FIUME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
24/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate dai procuratori delle parti in conformità all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 12/07/2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, a RR (CT), il 02/05/2009, matrimonio dal quale sono nati, a Catania, i figli
[...] Per_1
(27/02/2010) e (il 31/05/2016).
[...] Persona_2
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente ha esposto che la separazione dei coniugi veniva omologata con decreto n. 4948/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 14/10/2020 e che dall'udienza presidenziale, tenutasi in data 14/10/2020, non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Il ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la dimora della madre, Per_1 Per_2
diritto del padre di poter comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente e diritto di visita del padre come indicato in ricorso;
assegnazione della casa coniugale alla resistente che si farà
carico, in via esclusiva, di tutte le utenze domestiche (acqua, luce e gas) così come del pagamento dell'imposta comunale di ritiro dei rifiuti solidi urbani;
obbligo di contribuzione a carico del che versi alla , entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 Pt_1 CP_1
per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e disporre altresì a carico di entrambi i genitori, in ragione della metà, le spese straordinarie nonché tutte le spese di carattere eccezionale.
Con memoria difensiva del 27/09/2022 si è costituita aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'assegnazione a sé della casa coniugale,
l'affidamento congiunto dei figli minori ed ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 Per_2
2 presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, onerando quest'ultimo di versarle entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 180,00 quale contributo per il suo mantenimento e di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per un importo complessivo di € 1.180,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (ovvero dell'importo complessivo di € 1.200,00 in ragione dell'omessa rivalutazione degli decorsi e per quello ancora in corso).
Con successiva memoria integrativa, la resistente, ad integrazione e specificazione delle domande svolte nella suddetta memoria, ferma l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale a sé (in quanto collocataria dei figli) ha chiesti di porre a carico del ricorrente tutte le utenze domestiche
(acqua, luce e gas) ed il pagamento della tassa comunale di ritiro dei rifiuti solidi urbani;
con ulteriore successiva memoria, la sig.ra ha chiesto, previa adeguata valutazione del proprio CP_1
determinante contributo alla formazione del patrimonio familiare, aumentarsi l'importo dell'assegno divorzile, elevandolo quanto meno ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza presidenziale del 05/10/2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Con ordinanza del giorno 08/07/2024 il Giudice ha ammesso le prove nei limiti indicati in motivazione, disponendo altresì il pagamento delle utenze della casa familiare a carico della resistente (rimasta ad abitarvi), rinviando la delibazione delle altre questioni alla sentenza e fissando l'udienza per l'ascolto dei minori in relazione alla loro collocazione.
All'udienza del giorno 01/10/2024 i difensori delle parti hanno chiesto, come da istanza depositata,
che non si effettuasse l'ascolto dei minori, in quanto pregiudizievole per gli stessi che sembravano avere acquistato equilibrio e serenità nella nuova situazione familiare.
Espletata l'attività istruttoria mediante interrogatorio formale ed escussione testi, nonché proposto da parte ricorrente ricorso per la concessione di “provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15
c.p.c.”, nelle more del prosieguo del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, sicché la causa è
3 stata posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
24/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate dai procuratori delle parti in conformità all'accordo raggiunto.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2
lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi (decorrenti dal
14/10/2020, data dell'udienza in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione) risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n.
4948/2020 emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento recante n. 6397/2020 R.G. il
14/10/2020 e depositato in Cancelleria il 16/10/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, in seno all'accordo depositato in atti, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire quanto segue ai fini della regolamentazione dei loro rapporti personali e nei confronti della prole:
“1. Affidamento e collocamento dei figli:
i figli ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente del minore presso la dimora della madre e del minore presso quella del Per_2 Per_1
padre.
2. Diritto di visita:
• i suddetti minori trascorreranno insieme i fine settimana, a settimane alterne con il e con Pt_1
la ; CP_1
4 • nel fine settimana di propria spettanza il genitore non collocatario andrà a prendere il minore alla
fine delle attività scolastiche del venerdì per riacccompagnarlo la sera presso Pt_2
l'abitazione del genitore collocatario;
• il minore trascorrerà il mercoledì pomeriggio con il padre il quale avrà cura di Per_2
accompagnarlo alle varie attività previste per quel pomeriggio e lo riaccompagnerà a casa della
in serata;
CP_1
• i minori trascorreranno insieme rispettivamente con il padre e con la madre 7 gg. consecutivi
durante le festività natalizie, 3 gg. consecutivi durante quelle pasquali, alternando di anno in anno,
il Natale al Capodanno e la Pasqua al Lunedì dell'Angelo, 15 gg. consecutivi durante le vacanze
estive, curando, tuttavia, che durante tale periodo gli stessi incontrino l'altro genitore o abbiano
con lo stesso contatti quotidiani;
3. Casa coniugale.
la casa coniugale di via Don Luigi Sturzo 238 (con i mobili ed i suppellettili che l'arredano), di
proprietà esclusiva del sig. per le ragioni di cui in premessa, ritornerà nella piena ed Pt_1
esclusiva disponibilità dello stesso;
4. Obbligo di contribuzione
entro il 05 di ogni mese il sig. verserà alla , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento di , la somma di € 500,00, da intendersi già compensata dal contributo dovuto Per_2
dalla per il minore . CP_1 Per_1
Le spese straordinarie nonché tutte le spese di carattere eccezionale saranno suddivise al 50% tra
le parti;
5. Assegni familiari: gli assegni familiari per ciascun figlio verranno percepiti per intero dalla
sig.ra . CP_1
Laddove, per cause indipendenti dalla volontà degli ex coniugi, gli assegni familiari relativi ad
entrambi i figli non possano essere integralmente erogati alla sig.ra , il sig. CP_1 Pt_1
maggiorare la somma mensile di € 500,00 dovuta per il figlio , di un importo pari a quello Per_2
5 che lo stesso percepirà a titolo di assegni familiari.”
Tanto premesso, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta i profili di contrarietà
all'ordine pubblico, né a disposizioni di carattere imperativo né manifesta contrarietà all'interesse della prole (tenuto conto che i rapporti tra i coniugi sono sempre stati improntati alla più completa collaborazione nell'interesse della prole - che è sempre stata gestita congiuntamente da ambo i genitori - e che il figlio , oggi quindicenne, già dallo scorso mese di giugno si è trasferito a Per_1
vivere stabilmente con il padre, volendo proseguire gli studi presso il liceo scientifico di RR,
dove - eccettuata la breve parentesi a Trecastagni - ha sempre vissuto, considerata peraltro la breve distanza tra RR e Trecastagni, dove è il fratello è rimasto a vivere con la madre), può Per_2
pertanto statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto.
Stante l'accordo raggiunto tra le parti, le spese processuali vanno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9407/2022 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RR (CT) in data 02/05/2009
tra nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
CATANIA il 10/01/1983, alle condizioni di cui in motivazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di RR n. 7,
parte 2, serie A, anno 2009);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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